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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/09/2025, n. 4324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4324 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
PROC. N. 243/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
243 dell'anno 2023, vertente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonino D'Esposito. Parte_1 C.F._1
- APPELLANTE -
e
(p. iva ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Rosa Persico.
- APPELLATO – nonchè
(c.f. ) in persona della procuratrice speciale del Rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
Generale per l'Italia degli stessi (c.f. – p.Iva ), rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo P.IVA_2 P.IVA_3
Flajani.
- CHIAMATI IN CAUSA –
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 2526/2022 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata
l'11.11.2022 e notificata il 12.12.2022, in tema di risarcimento danni cagionati da cose in custodia, ex art. 2051
c.c.”.
CONCLUSIONI: Come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli pagina 1 di 10 artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il 20.5.2025 degli Controparte_2
che hanno assunto il rischio relativo al certificato di polizza n. 1904967, il 22.5.2025 dalla difesa del
[...]
e il 26.5.2025 dalla difesa di . Controparte_1 Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, il (con atto di Parte_1 Controparte_3 citazione notificato, a mezzo pec, il 10.1.2023) e gli , in persona del loro rappresentante Controparte_2
(con atto di citazione notificato, a mezzo pec, l'11.1.2023; dunque prima del 28.2.2023, con conseguente applicazione, ratione temporis, della disciplina delle impugnazioni anteriore alla riforma operata dal d.lgs.
n.149/2022, in base all'art. 35, co.4, di tale decreto), proponendo appello avverso la sentenza n. 2526/2022 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata l'11.11.2022.
****
1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, il Parte_1
, chiedendo che, accertata la responsabilità del detto ente, ai sensi dell'art. 2051 c.c. (e/o ai Controparte_1 sensi dell'art. 2043 c.c.), nella produzione del sinistro del 14.4.2017, esso fosse condannato al risarcimento, in suo favore, dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) conseguenti, quantificati in €.45.000,00, ovvero in altra somma ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro all'effettivo soddisfo.
A fondamento di quanto domandato l'attrice aveva dedotto che:
In data 14.4.2017, verso le ore 20,30 circa, percorreva (in discesa), con la propria bici, la Via Iommella Grande in (facendo rientro alla sua abitazione), quando, giunta a pochi metri prima del ponte della CP_3
Circumvesuviana, in prossimità del civico n.7, era rovinata a terra a causa di una insidiosa e non visibile buca presente sulla carreggiata, peraltro ricoperta da terriccio, incastrandosi la ruota anteriore della bicicletta nella piccola buca;
a seguito della caduta era stata soccorsa da alcuni presenti ed accompagnata al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Sorrento, riportando lesioni personali (frattura scomposta dell'epifisi prossimale tibia sx), a seguito delle quali era stata sottoposta ad intervento chirurgico, con una durata della degenza di tre mesi, il tutto con postumi permanenti del 10%, oltre che periodi di invalidità temporanea totale e parziale meglio descritti in citazione;
la responsabilità dell'accaduto fosse ascrivibile al , quale proprietario della detta Controparte_1 strada, come tale tenuto alla relativa manutenzione.
Costituitosi in giudizio, il aveva contestato la fondatezza dell'avversa domanda Controparte_1 chiedendo, comunque, in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in garanzia della Società Lloyd's
Rappresentanza Generale in Italia, in virtù della polizza assicurativa RCT/On.1904967.
Costituitasi in giudizio, la (assuntori del Parte_2 rischio relativo al certificato di polizza n.1904967), aveva preliminarmente eccepito la violazione del patto di pagina 2 di 10 gestione della lite da parte del convenuto, lamentando che quest'ultimo si fosse costituito CP_1 autonomamente in giudizio, restando così a suo carico le spese relative alla propria costituzione.
Inoltre, dopo avere evidenziato che l'onere di dimostrare di avere puntualmente assolto gli oneri gravanti sull'assicurato in caso di sinistro, specificamente indicati nel contratto di polizza, gravasse sul convenuto, CP_1 la aveva anche eccepito, la prescrizione del Parte_2 diritto del ad essere garantito, ex art. 2952 c.c. Controparte_1
Aveva, poi, contestato la fondatezza della domanda risarcitoria formulata dall'attrice, sia in riferimento all'an che al quantum debeatur.
Istruita la causa mediante l'escussione dei testi ammessi e l'espletamento di una ctu medico – legale, il
Tribunale di Torre Annunziata, con la sentenza n. 2526/2022 impugnata in questa sede, ha rigettato la domanda di risarcimento danni formulata da (compensando le spese di lite e ponendo definitivamente a Parte_1 carico dell'attrice le spese di ctu).
In particolare il giudice di prime cure, dopo aver ricondotto il caso di specie nell'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c., ha ritenuto che il comportamento della danneggiata integrasse il c.d. caso fortuito (con conseguente esclusione della responsabilità del custode della detta strada, ossia del convenuto), avendo avuto, tale CP_1 comportamento, un'efficacia causale idonea a interrompere del tutto il nesso causale tra la cosa custodita e l'evento dannoso, a fronte della piena conoscibilità dello stato dei luoghi da parte della (trattandosi di una Pt_1 strada posta nelle vicinanze della sua abitazione) e della prevedibilità ed evitabilità (con l'ordinaria diligenza nell'uso del bene pubblico), dell'evento dannoso, non essendo emerso che l'illuminazione fosse, al momento della caduta, scarsa.
****
2. Il giudizio di appello.
ha censurato la sentenza n. 2526/2022 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata sulla Parte_1 base di un unico, articolato, motivo (“Violazione dell'art. 132, Il comma, n. 4, c.p.c. Carenza di motivazione sub specie di motivazione meramente apparente. Illogicità manifesta . Contraddittorietà.”).
In particolare l'appellante ha sostenuto che il giudice di prime cure, omettendo di motivare (o con motivazione comunque apparente), pur avendo dato atto che la zona fosse poco manutenuta, avesse erroneamente presunto che ella (l'attrice, si intende) fosse a conoscenza di tale circostanza abitando in prossimità di quella zona.
Secondo la in particolare, il Tribunale di Torre Annunziata non avrebbe considerato che, come più Pt_1 volte da ella evidenziato nel corso del giudizio (e confermato dai testi escussi), la buca, rappresentante nel caso di specie la c.d. insidia, si trovasse allocata all'interno degli stalli blu riservati alla sosta delle auto che, solo e unicamente quel giorno (Venerdì Santo), erano state sgomberate dal pomeriggio (ore 17,30) dai Vigili (ciò per il consueto passaggio, previsto per le 21,00, del rito delle Processioni della Settimana Santa). pagina 3 di 10 In altri termini, ad avviso dell'appellante, pur ove fosse stato dimostrato che percorresse con frequenza quella strada, mai avrebbe potuto conoscere lo stato del manto stradale posto al di sotto delle auto ivi permanentemente parcheggiate.
evidenziato come fosse davvero difficile dedurre, osservando le foto depositate in atti, che Controparte_4 ella, in bicicletta, pur adottando la normale diligenza e prudenza, potesse avvedersi di quella tipologia di buca presente sul manto stradale, trattandosi di buca ricoperta quasi tutta di terriccio ed essendo il sinistro avvenuto di sera (alle 20,30).
Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Accogliersi l'appello e per l'effetto , in riforma Parte_1 della sentenza impugnata, condannare il convenuto e/o in solido chi per esso ritenuto obbligato in garanzia al risarcimento di tutti i danni patiti dalla sig.ra nella misura così come quantificata dal c.t.u. Dott. (danno biologico 8% ITA 30 giorni, ITP 60gg al 75%, ITP 30gg al 50% , Pt_1 Persona_1
ITP 30gg al 25%; , livello di sofferenza di grado medio;
spese mediche sostenute euro 987,25) e, quindi della somma complessiva di Euro 21.643,97 o di quella diversa , minore o maggiore, ritenuta di giustizia . Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro sino al soddisfo.
Condannarsi altresì i convenuti al pagamento delle spese ed onorari di giudizio da attribuirsi al procuratore che se ne dichiara antistatario.”.
Iscritta la causa al n. 243/2023 del Ruolo generale, si è costituito in giudizio, con comparsa depositata il
5.6.2023, il , contestando la fondatezza dell'avverso gravame e rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “
1. In via principale: rigettare l'appello confermando la sentenza impugnata.
2. In via subordinata, nella deprecata ipotesi di accoglimento dell'appello: a) dichiarare il concorso di colpa dell'attore nel verificarsi dell'evento e/o contenere la stessa e le relative richieste nella reale ed effettiva entità del danno, in quella misura che risulterà in corso di causa;
b) Nella deprecata ipotesi di condanna, disporre la manleva del CP_1
in caso di condanna per la somma superiore ai limiti della franchigia assicurativa dei previsti € 10.000,00, con condanna diretta della
[...]
Compagnia assicurativa Società Generale in Italia, in persona del l.r.p.t., in qualità di compagnia assicurativa con la quale il Parte_2 istante risultava assicurato al momento del verificarsi del sinistro;
3. Con vittoria, in ogni caso, di questa P.A., di spese ed onorari di causa, oltre CP_1 rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 31.5.2023, si sono costituiti in giudizio – per il tramite del
Rappresentante generale per l'Italia- gli hanno assunto il rischio relativo al certificato di Controparte_2 polizza n. 1904967, eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'avverso gravame, ai sensi dell'art. 348-bis
c.p.c. e contestandone, comunque, la fondatezza.
E, alla luce di quanto esposto, dopo aver ribadito, con riferimento alla domanda di garanzia proposta dal
, quanto già dedotto in primo grado circa la violazione, da parte di tale ente, del c.d. patto di Controparte_1 gestione della lite e circa la franchigia assoluta di euro 10.000,00 prevista dalle condizioni di polizza, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…rigettare ogni avversa istanza ed argomentazione, con la conseguente condanna al pagamento delle spese di causa.”.
Con ordinanza del 4.7.2023 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
11.6.2024.
Indi, dopo un unico rinvio d'ufficio, con decreto presidenziale del 30.4.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia in esame, per l'udienza del pagina 4 di 10 27.5.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
E, depositate tali note (il 20.5.2025 degli che hanno assunto il rischio relativo al Controparte_2 certificato di polizza n. 1904967, il 22.5.2025 dalla difesa del e il 26.5.2025 dalla difesa di Controparte_1
), la causa è stata trattenuta in decisione il 27.5.2025 (con ordinanza comunicata ritualmente Parte_1 dalla cancelleria alle parti costituite), concedendo alle parti i termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va detto, quanto all'inammissibilità dell'appello proposto da , invocata dalla Parte_1 difesa degli ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., che l'ordinanza di inammissibilità dell'appello, Controparte_2 ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., deve essere pronunciata dal giudice competente prima di procedere alla trattazione della causa.
Essa, infatti, deve collocarsi prima di ogni altra attività, immediatamente dopo la verifica della regolare costituzione delle parti nel giudizio di appello (cfr. Cass. civ., Sez. L., n. 10409 del 01/06/2020).
Ragion per cui tale facoltà è preclusa, nel caso di specie, essendo stata già ampiamente superata la fase della trattazione della causa.
Del resto, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, “in procedendo” o “in iudicando”, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – L, Ord. n. 37272 del 29/11/2021).
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Ciò premesso e passando all'esame, nel merito, dell'appello proposto da , la Corte ritiene Parte_1 che sia infondato e che, pertanto, non meriti accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
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Va innanzitutto detto che il Tribunale ha correttamente ritenuto applicabile, alla controversia in esame, la disciplina della responsabilità extracontrattuale per danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c., operando tale norma anche in caso (come quello in questione) di danni cagionati da difetto di manutenzione di strade comunali (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 18/06/2019, n. 16295; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, 23/05/2023, n.
14189).
pagina 5 di 10 E, sulla scorta dell'istruttoria espletata, ad avviso della Corte il primo giudice ha, sulla base della condivisibile valutazione complessiva di tutte le risultanze istruttorie, correttamente ritenuto che il comportamento della danneggiata integrasse il c.d. caso fortuito (con conseguente esclusione della responsabilità del custode della detta strada, ossia del convenuto, ai sensi dell'art. 2051 c.c.), avendo avuto, tale comportamento, CP_1 un'efficacia causale idonea a interrompere del tutto il nesso causale tra la cosa custodita e l'evento dannoso, a fronte della piena conoscibilità dello stato dei luoghi da parte della (trattandosi di una strada posta nelle Pt_1 vicinanze della sua abitazione) e della prevedibilità ed evitabilità (con l'ordinaria diligenza nell'uso del bene pubblico), dell'evento dannoso, non essendo emerso che l'illuminazione fosse, al momento della caduta, scarsa.
Ciò con motivazione adeguata (indicando le ragioni del proprio convincimento;
cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez.
II, Sez. II, Ord., 28/12/2023, n. 36298; Sez. II, 27/09/2023, n. 27432; Sez. II, Ord., 19/04/2023, n. 10506), sebbene da integrare parzialmente in questa sede (ciò per l'effetto devolutivo dell'appello; cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord.,
07/09/2023, n. 26098; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 16/09/2024, n. 24738; Sez. III, Ord., 12/03/2024, n.
6533).
Dalla fotografia dello stato dei luoghi ridepositata, in questo grado, dall'appellante, si evince, infatti, innanzitutto, che la buca in questione – rappresentata in realtà da un lieve avvallamento presente sulla superficie dell'asfalto – non era caratterizzata da dimensioni talmente ridotte da poter ragionevolmente comportare, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice in primo grado, che la ruota della bicicletta potesse incastrarsi nella stessa.
Inoltre, proprio le dimensioni (non particolarmente ridotte) di tale avvallamento (la teste aveva Testimone_1 parlato di una buca di circa 20 cm di diametro, mentre il teste aveva fatto riferimento ad una buca Testimone_2 di circa 50 cm di diametro, dunque a dimensioni pari a più del doppio rispetto a quanto dichiarato dalla prima) inducono effettivamente a ritenere che , potendo avere una chiara visione delle condizioni Parte_1 della strada davanti a sé, avrebbe potuto agevolmente prevedere l'anomalia della stessa ed evitarla, adottando la necessaria cautela nell'affrontare il tratto interessato dal detto leggero dislivello (procedendo a velocità adeguata, trattandosi oltretutto di una tratto di strada in discesa, come dalla stessa dedotto nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado).
Ciò anche perché, come ritenuto dal primo giudice, non era emerso, dall'istruttoria (testimoniale) espletata, che l'illuminazione, con riferimento al tratto di strada in questione, fosse scarsa.
E, peraltro, il Tribunale di Torre Annunziata ha anche evidenziato, correttamente, sul punto, che solo uno dei due testi escussi ( , cognato dell'attrice) avesse dichiarato che la buca era coperta di terriccio (cfr. il Testimone_2 verbale dell'udienza dell'8.4.2021, contenente le dichiarazioni rese dai testi e , Testimone_1 Testimone_2 esaminabile dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado).
A ciò va aggiunto che non si trattava neanche di una giornata piovosa (il teste aveva riferito: Testimone_2
“…in quel momento non pioveva”) e che, come riferito da entrambi i testi, il tratto di strada era, al momento del pagina 6 di 10 sinistro, libero da veicoli (ciò per consentire il passaggio della processione).
Il che porta ragionevolmente a ritenere che la visuale dell'attrice non fosse ostacolata eventualmente da veicoli parcheggiati.
Il Tribunale di Torre Annunziata ha, inoltre, giustamente valorizzato, nell'escludere la responsabilità del CP_1 convenuto, ai sensi dell'art. 2051 c.c., anche la previa conoscenza dei luoghi da parte dell'attrice, che utilizzava abitualmente la bicicletta per le commissioni, percorrendo via Iommella “in quanto abitava lì” (cfr., sul punto, le testimonianze di e anche quella di ). Testimone_1 Testimone_2
E la circostanza, riferita dalla teste (e valorizzata dall'appellante), secondo cui la buca si Testimone_1 trovava in un posto (adibito alla sosta e delimitato da strisce blu) in cui normalmente venivano parcheggiate le auto e che, quindi, di solito non si vedesse, non esclude, ad avviso della Corte, la pregressa conoscibilità del dislivello in questione da parte dell'attrice, attesa l'abituale percorrenza in bicicletta, da parte della stessa (come riferito dai testi), di tale tratto di strada (e, quindi, ragionevolmente, anche in momenti della giornata in cui le autovetture non fossero state parcheggiate).
In definitiva, alla luce di quanto esposto sino ad ora, ad avviso della Corte il Tribunale di Torre Annunziata ha, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, correttamente applicato i criteri di ripartizione degli oneri probatori con riferimento alla fattispecie disciplinata dall'art. 2051 c.c., secondo l'impostazione della giurisprudenza legittimità, e ha reputato correttamente integrata la prova del caso fortuito, escludendo di conseguenza la responsabilità del convenuto, rappresentando la condotta dell'attrice danneggiata un CP_1 fatto idoneo ad interrompere il nesso di causalità, costituendo un fatto irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (cfr., in tali termini, Cass. civ., Sez. III, Ord., 29/07/2025, n. 21762).
Va detto, al riguardo, invero, quanto segue.
L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicchè incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.
La deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso.
Il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in pagina 7 di 10 rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere.
Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benchè astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
In questi termini va precisato che sia il fatto naturale (fortuito) che la condotta umana (del terzo o del danneggiato) si pongono in relazione causale con l'evento di danno non nel senso della (impropriamente definita)
"interruzione del nesso tra cosa e danno", bensì alla luce del principio penalistico che relega al rango di mera occasione la relazione con la res, deprivata della sua efficienza di causalità materiale (erroneamente confusa, talvolta, con la causalità naturale) senza peraltro cancellarne l'efficienza naturalistica;
e ciò tanto nell'ipotesi di efficacia causale assorbente, quanto di causalità concorrente (sia del fortuito, sia delle condotte umane) poichè, senza la preesistenza e la specifica caratterizzazione della res, il danno non si sarebbe verificato (cfr., in tali termini, Cass. civ., Sez. III, Ord., 07/06/2023, n. 1603 e i riferimenti giurisprudenziali ivi operati).
Inoltre, riguardo alla condotta del danneggiato, non è richiesto che essa sia autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, ma è sufficiente che sia "oggettivamente colposa", dovendo la colpa intendersi come oggettiva inosservanza di normale cautela correlata alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza
(cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 25/07/2025, n. 21464 e Cass. civ., Sez. III, Ord., 26/05/2025, n. 13993 nonché i riferimenti giurisprudenziali ivi operati;
cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 13/07/2022, n. 22121).
E se la buca in cui si incappa è posta nelle vicinanze dell'abitazione del danneggiato, ciò può costituire indizio, o elemento utile a ricavare la prevedibilità del danno, ossia per consentire un giudizio affermativo sulla prevedibilità
(ed anche, se si vuole, evitabilità) del danno stesso (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 31/05/2019, n. 14908; sulla rilevanza della pregressa conoscenza dello stato dei luoghi da parte del danneggiato, ai fini della sussistenza della condotta colposa di quest'ultimo, idonea, come tale, ad escludere la responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c., del custode, cfr. anche, tra le altre, Cass. civ., Sez. III, Ord., 28/08/2025, n. 24071; Sez. VI - 3, Ord., 21/10/2022, n.
31106; Sez. III, 28/06/2019, n. 17443; ass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 26/09/2017, n. 22419); pagina 8 di 10 ****
Al rigetto dell'appello proposto da segue la condanna della stessa al pagamento delle spese Parte_1 del secondo grado di giudizio sia in favore del che degli (questi Controparte_1 Controparte_2 ultimi chiamati in garanzia in primo grado da tale ente convenuto e, quindi, litisconsorti processuali in questo grado;
cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 21/03/2022, n. 9013) in base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi spettanti alle dette parti appellate vengono liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri di cui al DM 55 del 2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva in favore delle parti appellate stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi ordinari innanzi alla
Corte d'Appello (tab. n.12), applicando per tutte le fasi (anche per quella istruttoria, da calcolare comunque anche se non espletata;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n. 18723; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III,
Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord., 27/03/2023, n. 8561), i valori minimi (ossia quelli medi ridotti del 50%), considerando l'attività difensiva complessivamente espletata e le questioni trattate, in relazione allo scaglione da euro da €. 26.000,01 ad €.52.000,00, ex art. 5, co.6, dello stesso decreto, tenuto conto del valore indeterminabile della causa (“Euro 21.643,97 o di quella diversa, minore o maggiore, ritenuta di giustizia”, secondo la domanda dell'appellante; ciò secondo quanto chiarito di recente dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite, secondo cui, in caso di rigetto integrale della domanda, la clausola che contempli la richiesta di pagamento di un determinato importo ma contenga anche la generica istanza “ovvero nel diverso importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa, e/o comunque nel diverso importo che dovesse essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.” o similare, può giustificare la liquidazione delle spese a favore della parte vittoriosa in base allo scaglione per le cause di valore indeterminabile soltanto laddove tale scaglione porti ad una liquidazione superiore, come nel caso di specie, a quella consentita in base alla quantificazione espressa cfr., sul punto, Cass. civ., Sez. Unite, 23/07/2025, n. 20805).
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Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente
e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 243/2023 R.G.A.C., così provvede: pagina 9 di 10 1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2526/2022 emessa dal Tribunale di Parte_1
Torre Annunziata, pubblicata l'11.11.2022.
2. Dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore del , in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 4.995,5, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore degli Parte_1 Controparte_2
(assuntori del rischio relativo al certificato di polizza n.1904967) in persona Parte_2 del legale rappresentante p.t., dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 4.995,5, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 18.9.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
243 dell'anno 2023, vertente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonino D'Esposito. Parte_1 C.F._1
- APPELLANTE -
e
(p. iva ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Rosa Persico.
- APPELLATO – nonchè
(c.f. ) in persona della procuratrice speciale del Rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
Generale per l'Italia degli stessi (c.f. – p.Iva ), rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo P.IVA_2 P.IVA_3
Flajani.
- CHIAMATI IN CAUSA –
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 2526/2022 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata
l'11.11.2022 e notificata il 12.12.2022, in tema di risarcimento danni cagionati da cose in custodia, ex art. 2051
c.c.”.
CONCLUSIONI: Come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli pagina 1 di 10 artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il 20.5.2025 degli Controparte_2
che hanno assunto il rischio relativo al certificato di polizza n. 1904967, il 22.5.2025 dalla difesa del
[...]
e il 26.5.2025 dalla difesa di . Controparte_1 Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, il (con atto di Parte_1 Controparte_3 citazione notificato, a mezzo pec, il 10.1.2023) e gli , in persona del loro rappresentante Controparte_2
(con atto di citazione notificato, a mezzo pec, l'11.1.2023; dunque prima del 28.2.2023, con conseguente applicazione, ratione temporis, della disciplina delle impugnazioni anteriore alla riforma operata dal d.lgs.
n.149/2022, in base all'art. 35, co.4, di tale decreto), proponendo appello avverso la sentenza n. 2526/2022 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata l'11.11.2022.
****
1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, il Parte_1
, chiedendo che, accertata la responsabilità del detto ente, ai sensi dell'art. 2051 c.c. (e/o ai Controparte_1 sensi dell'art. 2043 c.c.), nella produzione del sinistro del 14.4.2017, esso fosse condannato al risarcimento, in suo favore, dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) conseguenti, quantificati in €.45.000,00, ovvero in altra somma ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro all'effettivo soddisfo.
A fondamento di quanto domandato l'attrice aveva dedotto che:
In data 14.4.2017, verso le ore 20,30 circa, percorreva (in discesa), con la propria bici, la Via Iommella Grande in (facendo rientro alla sua abitazione), quando, giunta a pochi metri prima del ponte della CP_3
Circumvesuviana, in prossimità del civico n.7, era rovinata a terra a causa di una insidiosa e non visibile buca presente sulla carreggiata, peraltro ricoperta da terriccio, incastrandosi la ruota anteriore della bicicletta nella piccola buca;
a seguito della caduta era stata soccorsa da alcuni presenti ed accompagnata al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Sorrento, riportando lesioni personali (frattura scomposta dell'epifisi prossimale tibia sx), a seguito delle quali era stata sottoposta ad intervento chirurgico, con una durata della degenza di tre mesi, il tutto con postumi permanenti del 10%, oltre che periodi di invalidità temporanea totale e parziale meglio descritti in citazione;
la responsabilità dell'accaduto fosse ascrivibile al , quale proprietario della detta Controparte_1 strada, come tale tenuto alla relativa manutenzione.
Costituitosi in giudizio, il aveva contestato la fondatezza dell'avversa domanda Controparte_1 chiedendo, comunque, in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in garanzia della Società Lloyd's
Rappresentanza Generale in Italia, in virtù della polizza assicurativa RCT/On.1904967.
Costituitasi in giudizio, la (assuntori del Parte_2 rischio relativo al certificato di polizza n.1904967), aveva preliminarmente eccepito la violazione del patto di pagina 2 di 10 gestione della lite da parte del convenuto, lamentando che quest'ultimo si fosse costituito CP_1 autonomamente in giudizio, restando così a suo carico le spese relative alla propria costituzione.
Inoltre, dopo avere evidenziato che l'onere di dimostrare di avere puntualmente assolto gli oneri gravanti sull'assicurato in caso di sinistro, specificamente indicati nel contratto di polizza, gravasse sul convenuto, CP_1 la aveva anche eccepito, la prescrizione del Parte_2 diritto del ad essere garantito, ex art. 2952 c.c. Controparte_1
Aveva, poi, contestato la fondatezza della domanda risarcitoria formulata dall'attrice, sia in riferimento all'an che al quantum debeatur.
Istruita la causa mediante l'escussione dei testi ammessi e l'espletamento di una ctu medico – legale, il
Tribunale di Torre Annunziata, con la sentenza n. 2526/2022 impugnata in questa sede, ha rigettato la domanda di risarcimento danni formulata da (compensando le spese di lite e ponendo definitivamente a Parte_1 carico dell'attrice le spese di ctu).
In particolare il giudice di prime cure, dopo aver ricondotto il caso di specie nell'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c., ha ritenuto che il comportamento della danneggiata integrasse il c.d. caso fortuito (con conseguente esclusione della responsabilità del custode della detta strada, ossia del convenuto), avendo avuto, tale CP_1 comportamento, un'efficacia causale idonea a interrompere del tutto il nesso causale tra la cosa custodita e l'evento dannoso, a fronte della piena conoscibilità dello stato dei luoghi da parte della (trattandosi di una Pt_1 strada posta nelle vicinanze della sua abitazione) e della prevedibilità ed evitabilità (con l'ordinaria diligenza nell'uso del bene pubblico), dell'evento dannoso, non essendo emerso che l'illuminazione fosse, al momento della caduta, scarsa.
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2. Il giudizio di appello.
ha censurato la sentenza n. 2526/2022 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata sulla Parte_1 base di un unico, articolato, motivo (“Violazione dell'art. 132, Il comma, n. 4, c.p.c. Carenza di motivazione sub specie di motivazione meramente apparente. Illogicità manifesta . Contraddittorietà.”).
In particolare l'appellante ha sostenuto che il giudice di prime cure, omettendo di motivare (o con motivazione comunque apparente), pur avendo dato atto che la zona fosse poco manutenuta, avesse erroneamente presunto che ella (l'attrice, si intende) fosse a conoscenza di tale circostanza abitando in prossimità di quella zona.
Secondo la in particolare, il Tribunale di Torre Annunziata non avrebbe considerato che, come più Pt_1 volte da ella evidenziato nel corso del giudizio (e confermato dai testi escussi), la buca, rappresentante nel caso di specie la c.d. insidia, si trovasse allocata all'interno degli stalli blu riservati alla sosta delle auto che, solo e unicamente quel giorno (Venerdì Santo), erano state sgomberate dal pomeriggio (ore 17,30) dai Vigili (ciò per il consueto passaggio, previsto per le 21,00, del rito delle Processioni della Settimana Santa). pagina 3 di 10 In altri termini, ad avviso dell'appellante, pur ove fosse stato dimostrato che percorresse con frequenza quella strada, mai avrebbe potuto conoscere lo stato del manto stradale posto al di sotto delle auto ivi permanentemente parcheggiate.
evidenziato come fosse davvero difficile dedurre, osservando le foto depositate in atti, che Controparte_4 ella, in bicicletta, pur adottando la normale diligenza e prudenza, potesse avvedersi di quella tipologia di buca presente sul manto stradale, trattandosi di buca ricoperta quasi tutta di terriccio ed essendo il sinistro avvenuto di sera (alle 20,30).
Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Accogliersi l'appello e per l'effetto , in riforma Parte_1 della sentenza impugnata, condannare il convenuto e/o in solido chi per esso ritenuto obbligato in garanzia al risarcimento di tutti i danni patiti dalla sig.ra nella misura così come quantificata dal c.t.u. Dott. (danno biologico 8% ITA 30 giorni, ITP 60gg al 75%, ITP 30gg al 50% , Pt_1 Persona_1
ITP 30gg al 25%; , livello di sofferenza di grado medio;
spese mediche sostenute euro 987,25) e, quindi della somma complessiva di Euro 21.643,97 o di quella diversa , minore o maggiore, ritenuta di giustizia . Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro sino al soddisfo.
Condannarsi altresì i convenuti al pagamento delle spese ed onorari di giudizio da attribuirsi al procuratore che se ne dichiara antistatario.”.
Iscritta la causa al n. 243/2023 del Ruolo generale, si è costituito in giudizio, con comparsa depositata il
5.6.2023, il , contestando la fondatezza dell'avverso gravame e rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “
1. In via principale: rigettare l'appello confermando la sentenza impugnata.
2. In via subordinata, nella deprecata ipotesi di accoglimento dell'appello: a) dichiarare il concorso di colpa dell'attore nel verificarsi dell'evento e/o contenere la stessa e le relative richieste nella reale ed effettiva entità del danno, in quella misura che risulterà in corso di causa;
b) Nella deprecata ipotesi di condanna, disporre la manleva del CP_1
in caso di condanna per la somma superiore ai limiti della franchigia assicurativa dei previsti € 10.000,00, con condanna diretta della
[...]
Compagnia assicurativa Società Generale in Italia, in persona del l.r.p.t., in qualità di compagnia assicurativa con la quale il Parte_2 istante risultava assicurato al momento del verificarsi del sinistro;
3. Con vittoria, in ogni caso, di questa P.A., di spese ed onorari di causa, oltre CP_1 rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 31.5.2023, si sono costituiti in giudizio – per il tramite del
Rappresentante generale per l'Italia- gli hanno assunto il rischio relativo al certificato di Controparte_2 polizza n. 1904967, eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'avverso gravame, ai sensi dell'art. 348-bis
c.p.c. e contestandone, comunque, la fondatezza.
E, alla luce di quanto esposto, dopo aver ribadito, con riferimento alla domanda di garanzia proposta dal
, quanto già dedotto in primo grado circa la violazione, da parte di tale ente, del c.d. patto di Controparte_1 gestione della lite e circa la franchigia assoluta di euro 10.000,00 prevista dalle condizioni di polizza, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…rigettare ogni avversa istanza ed argomentazione, con la conseguente condanna al pagamento delle spese di causa.”.
Con ordinanza del 4.7.2023 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
11.6.2024.
Indi, dopo un unico rinvio d'ufficio, con decreto presidenziale del 30.4.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia in esame, per l'udienza del pagina 4 di 10 27.5.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
E, depositate tali note (il 20.5.2025 degli che hanno assunto il rischio relativo al Controparte_2 certificato di polizza n. 1904967, il 22.5.2025 dalla difesa del e il 26.5.2025 dalla difesa di Controparte_1
), la causa è stata trattenuta in decisione il 27.5.2025 (con ordinanza comunicata ritualmente Parte_1 dalla cancelleria alle parti costituite), concedendo alle parti i termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va detto, quanto all'inammissibilità dell'appello proposto da , invocata dalla Parte_1 difesa degli ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., che l'ordinanza di inammissibilità dell'appello, Controparte_2 ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., deve essere pronunciata dal giudice competente prima di procedere alla trattazione della causa.
Essa, infatti, deve collocarsi prima di ogni altra attività, immediatamente dopo la verifica della regolare costituzione delle parti nel giudizio di appello (cfr. Cass. civ., Sez. L., n. 10409 del 01/06/2020).
Ragion per cui tale facoltà è preclusa, nel caso di specie, essendo stata già ampiamente superata la fase della trattazione della causa.
Del resto, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, “in procedendo” o “in iudicando”, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – L, Ord. n. 37272 del 29/11/2021).
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Ciò premesso e passando all'esame, nel merito, dell'appello proposto da , la Corte ritiene Parte_1 che sia infondato e che, pertanto, non meriti accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
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Va innanzitutto detto che il Tribunale ha correttamente ritenuto applicabile, alla controversia in esame, la disciplina della responsabilità extracontrattuale per danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c., operando tale norma anche in caso (come quello in questione) di danni cagionati da difetto di manutenzione di strade comunali (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 18/06/2019, n. 16295; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, 23/05/2023, n.
14189).
pagina 5 di 10 E, sulla scorta dell'istruttoria espletata, ad avviso della Corte il primo giudice ha, sulla base della condivisibile valutazione complessiva di tutte le risultanze istruttorie, correttamente ritenuto che il comportamento della danneggiata integrasse il c.d. caso fortuito (con conseguente esclusione della responsabilità del custode della detta strada, ossia del convenuto, ai sensi dell'art. 2051 c.c.), avendo avuto, tale comportamento, CP_1 un'efficacia causale idonea a interrompere del tutto il nesso causale tra la cosa custodita e l'evento dannoso, a fronte della piena conoscibilità dello stato dei luoghi da parte della (trattandosi di una strada posta nelle Pt_1 vicinanze della sua abitazione) e della prevedibilità ed evitabilità (con l'ordinaria diligenza nell'uso del bene pubblico), dell'evento dannoso, non essendo emerso che l'illuminazione fosse, al momento della caduta, scarsa.
Ciò con motivazione adeguata (indicando le ragioni del proprio convincimento;
cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez.
II, Sez. II, Ord., 28/12/2023, n. 36298; Sez. II, 27/09/2023, n. 27432; Sez. II, Ord., 19/04/2023, n. 10506), sebbene da integrare parzialmente in questa sede (ciò per l'effetto devolutivo dell'appello; cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord.,
07/09/2023, n. 26098; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 16/09/2024, n. 24738; Sez. III, Ord., 12/03/2024, n.
6533).
Dalla fotografia dello stato dei luoghi ridepositata, in questo grado, dall'appellante, si evince, infatti, innanzitutto, che la buca in questione – rappresentata in realtà da un lieve avvallamento presente sulla superficie dell'asfalto – non era caratterizzata da dimensioni talmente ridotte da poter ragionevolmente comportare, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice in primo grado, che la ruota della bicicletta potesse incastrarsi nella stessa.
Inoltre, proprio le dimensioni (non particolarmente ridotte) di tale avvallamento (la teste aveva Testimone_1 parlato di una buca di circa 20 cm di diametro, mentre il teste aveva fatto riferimento ad una buca Testimone_2 di circa 50 cm di diametro, dunque a dimensioni pari a più del doppio rispetto a quanto dichiarato dalla prima) inducono effettivamente a ritenere che , potendo avere una chiara visione delle condizioni Parte_1 della strada davanti a sé, avrebbe potuto agevolmente prevedere l'anomalia della stessa ed evitarla, adottando la necessaria cautela nell'affrontare il tratto interessato dal detto leggero dislivello (procedendo a velocità adeguata, trattandosi oltretutto di una tratto di strada in discesa, come dalla stessa dedotto nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado).
Ciò anche perché, come ritenuto dal primo giudice, non era emerso, dall'istruttoria (testimoniale) espletata, che l'illuminazione, con riferimento al tratto di strada in questione, fosse scarsa.
E, peraltro, il Tribunale di Torre Annunziata ha anche evidenziato, correttamente, sul punto, che solo uno dei due testi escussi ( , cognato dell'attrice) avesse dichiarato che la buca era coperta di terriccio (cfr. il Testimone_2 verbale dell'udienza dell'8.4.2021, contenente le dichiarazioni rese dai testi e , Testimone_1 Testimone_2 esaminabile dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado).
A ciò va aggiunto che non si trattava neanche di una giornata piovosa (il teste aveva riferito: Testimone_2
“…in quel momento non pioveva”) e che, come riferito da entrambi i testi, il tratto di strada era, al momento del pagina 6 di 10 sinistro, libero da veicoli (ciò per consentire il passaggio della processione).
Il che porta ragionevolmente a ritenere che la visuale dell'attrice non fosse ostacolata eventualmente da veicoli parcheggiati.
Il Tribunale di Torre Annunziata ha, inoltre, giustamente valorizzato, nell'escludere la responsabilità del CP_1 convenuto, ai sensi dell'art. 2051 c.c., anche la previa conoscenza dei luoghi da parte dell'attrice, che utilizzava abitualmente la bicicletta per le commissioni, percorrendo via Iommella “in quanto abitava lì” (cfr., sul punto, le testimonianze di e anche quella di ). Testimone_1 Testimone_2
E la circostanza, riferita dalla teste (e valorizzata dall'appellante), secondo cui la buca si Testimone_1 trovava in un posto (adibito alla sosta e delimitato da strisce blu) in cui normalmente venivano parcheggiate le auto e che, quindi, di solito non si vedesse, non esclude, ad avviso della Corte, la pregressa conoscibilità del dislivello in questione da parte dell'attrice, attesa l'abituale percorrenza in bicicletta, da parte della stessa (come riferito dai testi), di tale tratto di strada (e, quindi, ragionevolmente, anche in momenti della giornata in cui le autovetture non fossero state parcheggiate).
In definitiva, alla luce di quanto esposto sino ad ora, ad avviso della Corte il Tribunale di Torre Annunziata ha, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, correttamente applicato i criteri di ripartizione degli oneri probatori con riferimento alla fattispecie disciplinata dall'art. 2051 c.c., secondo l'impostazione della giurisprudenza legittimità, e ha reputato correttamente integrata la prova del caso fortuito, escludendo di conseguenza la responsabilità del convenuto, rappresentando la condotta dell'attrice danneggiata un CP_1 fatto idoneo ad interrompere il nesso di causalità, costituendo un fatto irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (cfr., in tali termini, Cass. civ., Sez. III, Ord., 29/07/2025, n. 21762).
Va detto, al riguardo, invero, quanto segue.
L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicchè incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.
La deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso.
Il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in pagina 7 di 10 rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere.
Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benchè astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
In questi termini va precisato che sia il fatto naturale (fortuito) che la condotta umana (del terzo o del danneggiato) si pongono in relazione causale con l'evento di danno non nel senso della (impropriamente definita)
"interruzione del nesso tra cosa e danno", bensì alla luce del principio penalistico che relega al rango di mera occasione la relazione con la res, deprivata della sua efficienza di causalità materiale (erroneamente confusa, talvolta, con la causalità naturale) senza peraltro cancellarne l'efficienza naturalistica;
e ciò tanto nell'ipotesi di efficacia causale assorbente, quanto di causalità concorrente (sia del fortuito, sia delle condotte umane) poichè, senza la preesistenza e la specifica caratterizzazione della res, il danno non si sarebbe verificato (cfr., in tali termini, Cass. civ., Sez. III, Ord., 07/06/2023, n. 1603 e i riferimenti giurisprudenziali ivi operati).
Inoltre, riguardo alla condotta del danneggiato, non è richiesto che essa sia autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, ma è sufficiente che sia "oggettivamente colposa", dovendo la colpa intendersi come oggettiva inosservanza di normale cautela correlata alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza
(cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 25/07/2025, n. 21464 e Cass. civ., Sez. III, Ord., 26/05/2025, n. 13993 nonché i riferimenti giurisprudenziali ivi operati;
cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 13/07/2022, n. 22121).
E se la buca in cui si incappa è posta nelle vicinanze dell'abitazione del danneggiato, ciò può costituire indizio, o elemento utile a ricavare la prevedibilità del danno, ossia per consentire un giudizio affermativo sulla prevedibilità
(ed anche, se si vuole, evitabilità) del danno stesso (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 31/05/2019, n. 14908; sulla rilevanza della pregressa conoscenza dello stato dei luoghi da parte del danneggiato, ai fini della sussistenza della condotta colposa di quest'ultimo, idonea, come tale, ad escludere la responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c., del custode, cfr. anche, tra le altre, Cass. civ., Sez. III, Ord., 28/08/2025, n. 24071; Sez. VI - 3, Ord., 21/10/2022, n.
31106; Sez. III, 28/06/2019, n. 17443; ass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 26/09/2017, n. 22419); pagina 8 di 10 ****
Al rigetto dell'appello proposto da segue la condanna della stessa al pagamento delle spese Parte_1 del secondo grado di giudizio sia in favore del che degli (questi Controparte_1 Controparte_2 ultimi chiamati in garanzia in primo grado da tale ente convenuto e, quindi, litisconsorti processuali in questo grado;
cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 21/03/2022, n. 9013) in base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi spettanti alle dette parti appellate vengono liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri di cui al DM 55 del 2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva in favore delle parti appellate stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi ordinari innanzi alla
Corte d'Appello (tab. n.12), applicando per tutte le fasi (anche per quella istruttoria, da calcolare comunque anche se non espletata;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n. 18723; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III,
Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord., 27/03/2023, n. 8561), i valori minimi (ossia quelli medi ridotti del 50%), considerando l'attività difensiva complessivamente espletata e le questioni trattate, in relazione allo scaglione da euro da €. 26.000,01 ad €.52.000,00, ex art. 5, co.6, dello stesso decreto, tenuto conto del valore indeterminabile della causa (“Euro 21.643,97 o di quella diversa, minore o maggiore, ritenuta di giustizia”, secondo la domanda dell'appellante; ciò secondo quanto chiarito di recente dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite, secondo cui, in caso di rigetto integrale della domanda, la clausola che contempli la richiesta di pagamento di un determinato importo ma contenga anche la generica istanza “ovvero nel diverso importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa, e/o comunque nel diverso importo che dovesse essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.” o similare, può giustificare la liquidazione delle spese a favore della parte vittoriosa in base allo scaglione per le cause di valore indeterminabile soltanto laddove tale scaglione porti ad una liquidazione superiore, come nel caso di specie, a quella consentita in base alla quantificazione espressa cfr., sul punto, Cass. civ., Sez. Unite, 23/07/2025, n. 20805).
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Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente
e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 243/2023 R.G.A.C., così provvede: pagina 9 di 10 1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2526/2022 emessa dal Tribunale di Parte_1
Torre Annunziata, pubblicata l'11.11.2022.
2. Dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore del , in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 4.995,5, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore degli Parte_1 Controparte_2
(assuntori del rischio relativo al certificato di polizza n.1904967) in persona Parte_2 del legale rappresentante p.t., dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 4.995,5, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 18.9.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
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