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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/11/2025, n. 3743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3743 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai Sig.ri magistrati: dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
- Consigliere rel. dr.ssa Maristella Agostinacchio
dr.ssa Francesca Romana Amarelli
- Consigliere riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta disposta in sostituzione dell'udienza del 16 ottobre 2025, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2961/2023 RG sezione lavoro, vertente
TRA Parte 1 nato a [...] il [...], e residente in [...]alla Via
Santa Maria Goretti n° 27 C.F. elettivamente domiciliato inC.F. 1
Pozzuoli (Na) alla Via Solfatara n° 42, presso lo studio dell'Avv. Mara Patricelli C.F. che lo rappresenta e difende come da procura allegata al presenteC.F. 2 '
atto, fax 081.19669669, pec Email 1
PARTE APPELLANTE
E CP 1 (P.IVA P.IVA 1 ). con sede legale in Napoli alla Via Vicinale Cupa
San Severino n. 20, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. CP 2
[...] , nato a [...] il [...] (C.F. C.F. 3 ), elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Gioacchino Rossini n. 37 presso e nello Studio dell'Avvocato Salvatore Malatesta C.F. C.F. 4 che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce al presente atto. Il procuratore ha dichiarato, ai sensi dell'art. 37, comma 6, lettera q) della Legge n. 111 del 15.07.2011, di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax n. 081 5605188, o all'indirizzo di posta certificata
Email 2
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 3850/2023 pubblicata il giorno 6.06.2023.
FATTO E DIRITTO Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dichiarò la nullità del ricorso proposto da Parte 1 nei confronti della società
diretto ad ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) accertare CP 1
l'intercorrenza tra il sig. e la CP_1 di un rapporto di lavoro subordinato Parte 1
ex art. 2094 c.c. per il periodo indicato o in subordine per quello che risulterà di giustizia;
b) previo accertamento delle somme spettanti in virtù delle mansioni effettivamente svolte, della quantità della prestazione offerta e dell'inquadramento rivendicato e, comunque per le causali di cui alla narrativa del presente atto, integrate dalle deduzioni di fatto desumibili dai prospetti allegati, condannare la CP 1 P.IVA P.IVA 1 in persona del legale
C.F. 3 nato a [...] pro tempore, sig. Controparte 2 C.F.
Napoli il 27.05.1975 ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliato per la carica presso la sede legale della società sita in Napoli alla Via M. Cervantes De
Savaedra n° 55/27, al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di €
12.478,78 di cui € 2.397,73 a titolo di TFR come da conteggio allegato o di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi come per legge e liquidazione del maggiore danno ex art. 429 c.p.c.; c) in subordine, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione della retribuzione di settembre 2017 mai percepita dal sig. Parte 1 oltre ai ratei di fine rapporto ed al TFR maturato e ad oggi mai corrisposto al ricorrente quantificate in € 6.395,85 o in subordine in € 3.807,88 o in ogni caso alla somma minore o maggiore che risulterà di giustizia;
d) sempre in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla restituzione della somma complessiva di €
2.444,00, illegittimamente trattenuta dalla CP 1 sulle buste paga, corrisposte nel corso del rapporto lavorativo a titolo di acconti, in verità mai versati al sig. Persona 1 e) condannare la resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al procuratore che ne fa anticipo".
Il primo giudice, in particolare, rilevò la sussistenza di una contraddittorietà fra i fatti posti a fondamento della domanda ed il petitum in senso stretto, evidenziando che in nessuno dei capi della stessa fosse presente la prospettazione di una richiesta di riconoscimento dell'espletamento di mansioni superiori e, ciononostante, era stata presentata domanda di pagamento delle differenze retributive (anche quanto al TFR, calcolato in ragione del sesto livello, pacificamente mai rivestito dal ricorrente). A ciò aggiunse la circostanza attinente alla conciliazione stragiudiziale intervenuta tra le parti, alla quale lo stesso istante ebbe a fare riferimento in ricorso, in merito alla quale alcuna deduzione era stata approfonditamente offerta dal ricorrente. Per tali ragioni, rilevò la nullità del ricorso, in considerazione dell'incomprensibile esposizione delle ragioni sottese alle richieste.
Con ricorso depositato il giorno 1.12.2023 Parte 1 ha impugnato la sentenza lamentando, da un lato, l'erroneità della pronuncia di nullità in assenza dell'assegnazione del termine di cui all'art. 164, quinto comma c.p.c. per integrare la domanda;
dall'altro, evidenziò come il giudice avesse errato nel valutare il ricorso, che comunque conteneva la domanda di pagamento della mensilità di settembre 2017 e del TFR, cui ben poteva essere limitato il petitum.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si è costituita in giudizio la società CP 1 che ha contestato la fondatezza del gravame ed ha proposto appello incidentale avente ad oggetto il capo della pronuncia attinente alle spese del giudizio, compensate dal giudice di prime cure.
Nelle more del procedimento, è stata disposta la trattazione cartolare del procedimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con sostituzione, da ultimo, dell'udienza del
16 ottobre 2025.
Quindi, acquisite le note di trattazione, all'esito della camera di consiglio, il procedimento è stato definito nei termini di seguito espressi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame,
dato che, a prescindere dall'uso di formule sacramentali, è ben intuibile il contenuto delle censure e le ragioni poste a fondamento del ricorso in questa sede.
Ciò premesso, la Corte osserva che l'appello è infondato e va respinto per i motivi di seguito esposti.
La valutazione compiuta dal primo giudice appare del tutto condivisibile alla luce delle molteplici criticità ed incoerenze contenute nella narrazione di cui al ricorso di primo grado.
Infatti, nello stesso:
a) si sottolinea che il rapporto di lavoro tra l'appellante e la società appellata avrebbe avuto un periodo di mancata regolarizzazione (che tuttavia non confluisce specificamente nelle istanze conclusive);
b) si lamenta la corresponsione di una retribuzione insufficiente e la trattenuta mensile di acconti (ma anche tale domanda non confluisce in modo chiaro nei conteggi richiamati); c) si lamenta un presunto licenziamento verbale, pur in presenza di dimissioni che si deduce essere state pretese dal datore di lavoro;
d) si paventa l'esistenza di una conciliazione pretesa dal datore di lavoro e non sorretta da adeguata volontà;
e) si richiamano i conteggi elaborati.
Il tutto a sostegno delle conclusioni sopra trascritte.
E' evidente, quindi, la sussistenza delle discrasie evidenziate dal primo giudice e questo perché:
a) i conteggi sono finalizzati ad evidenziare il diritto a percepire differenze retributive per diverso inquadramento, pur in assenza di deduzioni a sostegno;
b) ove anche si volesse qualificare il ricorso come domanda di adempimento contrattuale avete ad oggetto una mensilità ed il TFR, non sussisterebbe un'adeguata prospettazione a sostegno della richiesta, tenuto conto dell'esistenza del verbale di conciliazione che investe tutte le pretese ed in ordine al quale non sono stati esposti profili di impugnazione (al riguardo si sottolinea come l'odierno appellante, nella prima difesa successiva alla produzione di tale verbale, si sia limitato a chiedere l'esibizione dell'originale ma non ha disconosciuto la corrispondenza della copia all'originale né ha disconosciuto la propria sottoscrizione).
Quanto alla mancata concessione del termine ex art. 164, comma 5, c.p.c. è appena il caso di rilevare che lo stesso non può essere finalizzato a consentire una "mutatio libelli❞ ma solo una "emendatio libelli” sicchè, nel caso in esame, sarebbe risultato inammissibile e superfluo. D'altra parte, le stesse difese sviluppate in sede di gravame dimostrano come l'appellante abbia tentato di modificare la domanda per affrontare le difese svolte dalla società appellata.
Per tali ragioni, l'appello deve essere respinto.
Merita, al contrario, accoglimento l'appello incidentale. Oggetto dell'appello è esclusivamente la compensazione delle spese processuali, che la parte appellante ritiene essere avvenuta in violazione del disposto dell'art. 92 c.p.c.
In particolare, l'appellante deduce che il giudice di primo grado ad onta della totale soccombenza di Parte 1 ha disposto la compensazione delle spese violando i principi in materia. L'appellante quindi contesta la compensazione integrale delle spese per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. stante l'assenza di una motivazione idonea a sorreggere il provvedimento regolatore delle spese processuali.
Si premette che, ratione temporis, la fattispecie in esame è assoggettata al disposto dell'art. 92 c.p.c, comma 2, nel testo modificato dal D.L. 12 settembre 2014 n. 132, art. 13, comma 1, (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella L. 10 novembre 2014 n. 162; disposizione questa che prevede che il giudice, se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata questioni dirimenti,
o mutamento della giurisprudenza rispetto a può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
Come è noto la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo novellato nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nella elaborazione della giurisprudenza di legittimità la locuzione "gravi ed eccezionali ragioni", secondo la formula adottata dal legislatore nel testo dell'art. 92 c.p.c. previgente a quello attuale, è stata ricondotta nell'interpretazione offerta dalle Sezioni
-
Unite di questa Corte - nell'alveo delle "norme elastiche", quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (Cass. SS.UU: n. 2572/2012). Come dalla Suprema Corte il giudizio di merito applicativo di norme elastiche è soggetto al controllo di legittimità al pari di ogni altro giudizio fondato su norme di legge, in quanto, nell'esprimere il giudizio di valore necessario per integrare una norma elastica (che, per la sua stessa struttura, si limita ad esprimere un parametro generale) il giudice di merito compie un'attività di interpretazione giuridica e non meramente fattuale della norma, dando concretezza a quella parte mobile (elastica) della stessa, introdotta per consentire alla norma di adeguarsi ai mutamenti del contesto storico-sociale (Cass. n. 9977 del 2019,
Cass. n. 6059 del 2017).
"Con specifico riferimento alle gravi ed eccezionali ragioni ", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che nel previgente testo dell'art.92 c.p.c., comma 2, legittimavano la compensazione totale o parziale delle spese di lite, il giudice di legittimità ha puntualizzato che esse devono avere riguardo a specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica inidonea a consentire il necessario controllo in sede di legittimità (Cass. n. 22310 del 2017, Cass. n.
14411 del 2016).
Nelle fattispecie esaminate dalla Corte di Cassazione, mediante sindacato di legittimità ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 avente ad oggetto l'operazione di sussunzione operata dal giudice di merito, è stato negato che possano essere ricondotte nella clausola generale delle "gravi ed eccezionali ragioni": l'oggettiva "opinabilità della soluzione accolta", in quanto la precisa individuazione del significato di un testo normativo in relazione alla fattispecie concreta a cui deve essere applicato costituisce il nucleo della funzione giudiziaria, sicchè l'ordinario esercizio nell'esegesi del testo normativo non può essere valutato come evento inusuale, almeno finchè non siano specificamente identificate le ragioni per le quali la soluzione assegnata al dubbio interpretativo assurga
(per la sua contrarietà alla consolidata prassi applicativa, ovvero per la del tutto insolita connotazione lessicale e sintattica del tessuto letterale della norma) a livello di eccezionale gravità (Cass. n. 319 del 2014); il mero riferimento alla "natura processuale della pronuncia", che, in quanto tale, può trovare applicazione in qualunque lite che venga risolta sul piano delle regole del procedimento (Cass. n. 16037 del 2014); la mera
"peculiare natura" della declaratoria di improcedibilità dell'appello (Cass. n. 24634 del
2014); il "carattere ufficioso del rilievo dell'interruzione della prescrizione", poichè esso integra un normale esito dell'attività valutativa del giudice (Cass. n. 11301 del 2015);
"l'esiguità della pretesa creditoria", specialmente ove l'importo delle spese sia tale da superare quello del pregiudizio economico che la parte intende evitare agendo in giudizio per fare valere il proprio diritto, atteso che in tale ipotesi la statuizione si tradurrebbe in una sostanziale soccombenza di fatto della parte vittoriosa, con lesione del principio costituzionale di cui all'art. 24 Cost., nonchè della regola generale dell'art. 91 c.p.c. (Cass.
n. 11301/2015 cit.).
In tema di spese di lite, nella fattispecie in esame, la compensazione operata dalla sentenza impugnata si rivela quindi illegittima in quanto il giudice di prime cure ha dichiarato la nullità del ricorso, accogliendo peraltro l'eccezione formulata dalla parte resistente. A fronte della totale soccombenza del ricorrente, tuttavia, ha compensato per intero le spese del grado.
Per tale motivo, in accoglimento dell'appello incidentale, deve essere disposta la condanna di Parte 1 al pagamento delle spese del primo grado di giudizio che si liquidano in ragione delle quattro fasi processuali espletate ed in considerazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento (da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00, tenuto conto della domanda subordinata cui l'odierno appellante limitava le richieste in sede di trattazione scritta)
Le spese del presente grado gravano anch'esse sulla parte soccombente e sono liquidate come da dispositivo.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti per la riscossione dall'appellante principale dell'importo integrativo a titolo di contributo unificato
P.Q.M.
La Corte così decide:
- rigetta l'appello principale;
-accoglie l'appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, condanna Parte 1 al pagamento in favore della CP 1 delle spese del primo grado di giudizio che liquida in complessivi euro 1.314,00 oltre iva e cpa come per legge e rimborso forfettario delle spese generali;
-condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente grado che liquida in euro 1458,00 oltre iva e cpa come per legge e rimborso forfettario delle spese generali;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/02 dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, così deciso il 16 ottobre 2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai Sig.ri magistrati: dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
- Consigliere rel. dr.ssa Maristella Agostinacchio
dr.ssa Francesca Romana Amarelli
- Consigliere riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta disposta in sostituzione dell'udienza del 16 ottobre 2025, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2961/2023 RG sezione lavoro, vertente
TRA Parte 1 nato a [...] il [...], e residente in [...]alla Via
Santa Maria Goretti n° 27 C.F. elettivamente domiciliato inC.F. 1
Pozzuoli (Na) alla Via Solfatara n° 42, presso lo studio dell'Avv. Mara Patricelli C.F. che lo rappresenta e difende come da procura allegata al presenteC.F. 2 '
atto, fax 081.19669669, pec Email 1
PARTE APPELLANTE
E CP 1 (P.IVA P.IVA 1 ). con sede legale in Napoli alla Via Vicinale Cupa
San Severino n. 20, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. CP 2
[...] , nato a [...] il [...] (C.F. C.F. 3 ), elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Gioacchino Rossini n. 37 presso e nello Studio dell'Avvocato Salvatore Malatesta C.F. C.F. 4 che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce al presente atto. Il procuratore ha dichiarato, ai sensi dell'art. 37, comma 6, lettera q) della Legge n. 111 del 15.07.2011, di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax n. 081 5605188, o all'indirizzo di posta certificata
Email 2
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 3850/2023 pubblicata il giorno 6.06.2023.
FATTO E DIRITTO Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dichiarò la nullità del ricorso proposto da Parte 1 nei confronti della società
diretto ad ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) accertare CP 1
l'intercorrenza tra il sig. e la CP_1 di un rapporto di lavoro subordinato Parte 1
ex art. 2094 c.c. per il periodo indicato o in subordine per quello che risulterà di giustizia;
b) previo accertamento delle somme spettanti in virtù delle mansioni effettivamente svolte, della quantità della prestazione offerta e dell'inquadramento rivendicato e, comunque per le causali di cui alla narrativa del presente atto, integrate dalle deduzioni di fatto desumibili dai prospetti allegati, condannare la CP 1 P.IVA P.IVA 1 in persona del legale
C.F. 3 nato a [...] pro tempore, sig. Controparte 2 C.F.
Napoli il 27.05.1975 ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliato per la carica presso la sede legale della società sita in Napoli alla Via M. Cervantes De
Savaedra n° 55/27, al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di €
12.478,78 di cui € 2.397,73 a titolo di TFR come da conteggio allegato o di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi come per legge e liquidazione del maggiore danno ex art. 429 c.p.c.; c) in subordine, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione della retribuzione di settembre 2017 mai percepita dal sig. Parte 1 oltre ai ratei di fine rapporto ed al TFR maturato e ad oggi mai corrisposto al ricorrente quantificate in € 6.395,85 o in subordine in € 3.807,88 o in ogni caso alla somma minore o maggiore che risulterà di giustizia;
d) sempre in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla restituzione della somma complessiva di €
2.444,00, illegittimamente trattenuta dalla CP 1 sulle buste paga, corrisposte nel corso del rapporto lavorativo a titolo di acconti, in verità mai versati al sig. Persona 1 e) condannare la resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al procuratore che ne fa anticipo".
Il primo giudice, in particolare, rilevò la sussistenza di una contraddittorietà fra i fatti posti a fondamento della domanda ed il petitum in senso stretto, evidenziando che in nessuno dei capi della stessa fosse presente la prospettazione di una richiesta di riconoscimento dell'espletamento di mansioni superiori e, ciononostante, era stata presentata domanda di pagamento delle differenze retributive (anche quanto al TFR, calcolato in ragione del sesto livello, pacificamente mai rivestito dal ricorrente). A ciò aggiunse la circostanza attinente alla conciliazione stragiudiziale intervenuta tra le parti, alla quale lo stesso istante ebbe a fare riferimento in ricorso, in merito alla quale alcuna deduzione era stata approfonditamente offerta dal ricorrente. Per tali ragioni, rilevò la nullità del ricorso, in considerazione dell'incomprensibile esposizione delle ragioni sottese alle richieste.
Con ricorso depositato il giorno 1.12.2023 Parte 1 ha impugnato la sentenza lamentando, da un lato, l'erroneità della pronuncia di nullità in assenza dell'assegnazione del termine di cui all'art. 164, quinto comma c.p.c. per integrare la domanda;
dall'altro, evidenziò come il giudice avesse errato nel valutare il ricorso, che comunque conteneva la domanda di pagamento della mensilità di settembre 2017 e del TFR, cui ben poteva essere limitato il petitum.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si è costituita in giudizio la società CP 1 che ha contestato la fondatezza del gravame ed ha proposto appello incidentale avente ad oggetto il capo della pronuncia attinente alle spese del giudizio, compensate dal giudice di prime cure.
Nelle more del procedimento, è stata disposta la trattazione cartolare del procedimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con sostituzione, da ultimo, dell'udienza del
16 ottobre 2025.
Quindi, acquisite le note di trattazione, all'esito della camera di consiglio, il procedimento è stato definito nei termini di seguito espressi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame,
dato che, a prescindere dall'uso di formule sacramentali, è ben intuibile il contenuto delle censure e le ragioni poste a fondamento del ricorso in questa sede.
Ciò premesso, la Corte osserva che l'appello è infondato e va respinto per i motivi di seguito esposti.
La valutazione compiuta dal primo giudice appare del tutto condivisibile alla luce delle molteplici criticità ed incoerenze contenute nella narrazione di cui al ricorso di primo grado.
Infatti, nello stesso:
a) si sottolinea che il rapporto di lavoro tra l'appellante e la società appellata avrebbe avuto un periodo di mancata regolarizzazione (che tuttavia non confluisce specificamente nelle istanze conclusive);
b) si lamenta la corresponsione di una retribuzione insufficiente e la trattenuta mensile di acconti (ma anche tale domanda non confluisce in modo chiaro nei conteggi richiamati); c) si lamenta un presunto licenziamento verbale, pur in presenza di dimissioni che si deduce essere state pretese dal datore di lavoro;
d) si paventa l'esistenza di una conciliazione pretesa dal datore di lavoro e non sorretta da adeguata volontà;
e) si richiamano i conteggi elaborati.
Il tutto a sostegno delle conclusioni sopra trascritte.
E' evidente, quindi, la sussistenza delle discrasie evidenziate dal primo giudice e questo perché:
a) i conteggi sono finalizzati ad evidenziare il diritto a percepire differenze retributive per diverso inquadramento, pur in assenza di deduzioni a sostegno;
b) ove anche si volesse qualificare il ricorso come domanda di adempimento contrattuale avete ad oggetto una mensilità ed il TFR, non sussisterebbe un'adeguata prospettazione a sostegno della richiesta, tenuto conto dell'esistenza del verbale di conciliazione che investe tutte le pretese ed in ordine al quale non sono stati esposti profili di impugnazione (al riguardo si sottolinea come l'odierno appellante, nella prima difesa successiva alla produzione di tale verbale, si sia limitato a chiedere l'esibizione dell'originale ma non ha disconosciuto la corrispondenza della copia all'originale né ha disconosciuto la propria sottoscrizione).
Quanto alla mancata concessione del termine ex art. 164, comma 5, c.p.c. è appena il caso di rilevare che lo stesso non può essere finalizzato a consentire una "mutatio libelli❞ ma solo una "emendatio libelli” sicchè, nel caso in esame, sarebbe risultato inammissibile e superfluo. D'altra parte, le stesse difese sviluppate in sede di gravame dimostrano come l'appellante abbia tentato di modificare la domanda per affrontare le difese svolte dalla società appellata.
Per tali ragioni, l'appello deve essere respinto.
Merita, al contrario, accoglimento l'appello incidentale. Oggetto dell'appello è esclusivamente la compensazione delle spese processuali, che la parte appellante ritiene essere avvenuta in violazione del disposto dell'art. 92 c.p.c.
In particolare, l'appellante deduce che il giudice di primo grado ad onta della totale soccombenza di Parte 1 ha disposto la compensazione delle spese violando i principi in materia. L'appellante quindi contesta la compensazione integrale delle spese per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. stante l'assenza di una motivazione idonea a sorreggere il provvedimento regolatore delle spese processuali.
Si premette che, ratione temporis, la fattispecie in esame è assoggettata al disposto dell'art. 92 c.p.c, comma 2, nel testo modificato dal D.L. 12 settembre 2014 n. 132, art. 13, comma 1, (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella L. 10 novembre 2014 n. 162; disposizione questa che prevede che il giudice, se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata questioni dirimenti,
o mutamento della giurisprudenza rispetto a può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
Come è noto la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo novellato nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nella elaborazione della giurisprudenza di legittimità la locuzione "gravi ed eccezionali ragioni", secondo la formula adottata dal legislatore nel testo dell'art. 92 c.p.c. previgente a quello attuale, è stata ricondotta nell'interpretazione offerta dalle Sezioni
-
Unite di questa Corte - nell'alveo delle "norme elastiche", quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (Cass. SS.UU: n. 2572/2012). Come dalla Suprema Corte il giudizio di merito applicativo di norme elastiche è soggetto al controllo di legittimità al pari di ogni altro giudizio fondato su norme di legge, in quanto, nell'esprimere il giudizio di valore necessario per integrare una norma elastica (che, per la sua stessa struttura, si limita ad esprimere un parametro generale) il giudice di merito compie un'attività di interpretazione giuridica e non meramente fattuale della norma, dando concretezza a quella parte mobile (elastica) della stessa, introdotta per consentire alla norma di adeguarsi ai mutamenti del contesto storico-sociale (Cass. n. 9977 del 2019,
Cass. n. 6059 del 2017).
"Con specifico riferimento alle gravi ed eccezionali ragioni ", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che nel previgente testo dell'art.92 c.p.c., comma 2, legittimavano la compensazione totale o parziale delle spese di lite, il giudice di legittimità ha puntualizzato che esse devono avere riguardo a specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica inidonea a consentire il necessario controllo in sede di legittimità (Cass. n. 22310 del 2017, Cass. n.
14411 del 2016).
Nelle fattispecie esaminate dalla Corte di Cassazione, mediante sindacato di legittimità ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 avente ad oggetto l'operazione di sussunzione operata dal giudice di merito, è stato negato che possano essere ricondotte nella clausola generale delle "gravi ed eccezionali ragioni": l'oggettiva "opinabilità della soluzione accolta", in quanto la precisa individuazione del significato di un testo normativo in relazione alla fattispecie concreta a cui deve essere applicato costituisce il nucleo della funzione giudiziaria, sicchè l'ordinario esercizio nell'esegesi del testo normativo non può essere valutato come evento inusuale, almeno finchè non siano specificamente identificate le ragioni per le quali la soluzione assegnata al dubbio interpretativo assurga
(per la sua contrarietà alla consolidata prassi applicativa, ovvero per la del tutto insolita connotazione lessicale e sintattica del tessuto letterale della norma) a livello di eccezionale gravità (Cass. n. 319 del 2014); il mero riferimento alla "natura processuale della pronuncia", che, in quanto tale, può trovare applicazione in qualunque lite che venga risolta sul piano delle regole del procedimento (Cass. n. 16037 del 2014); la mera
"peculiare natura" della declaratoria di improcedibilità dell'appello (Cass. n. 24634 del
2014); il "carattere ufficioso del rilievo dell'interruzione della prescrizione", poichè esso integra un normale esito dell'attività valutativa del giudice (Cass. n. 11301 del 2015);
"l'esiguità della pretesa creditoria", specialmente ove l'importo delle spese sia tale da superare quello del pregiudizio economico che la parte intende evitare agendo in giudizio per fare valere il proprio diritto, atteso che in tale ipotesi la statuizione si tradurrebbe in una sostanziale soccombenza di fatto della parte vittoriosa, con lesione del principio costituzionale di cui all'art. 24 Cost., nonchè della regola generale dell'art. 91 c.p.c. (Cass.
n. 11301/2015 cit.).
In tema di spese di lite, nella fattispecie in esame, la compensazione operata dalla sentenza impugnata si rivela quindi illegittima in quanto il giudice di prime cure ha dichiarato la nullità del ricorso, accogliendo peraltro l'eccezione formulata dalla parte resistente. A fronte della totale soccombenza del ricorrente, tuttavia, ha compensato per intero le spese del grado.
Per tale motivo, in accoglimento dell'appello incidentale, deve essere disposta la condanna di Parte 1 al pagamento delle spese del primo grado di giudizio che si liquidano in ragione delle quattro fasi processuali espletate ed in considerazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento (da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00, tenuto conto della domanda subordinata cui l'odierno appellante limitava le richieste in sede di trattazione scritta)
Le spese del presente grado gravano anch'esse sulla parte soccombente e sono liquidate come da dispositivo.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti per la riscossione dall'appellante principale dell'importo integrativo a titolo di contributo unificato
P.Q.M.
La Corte così decide:
- rigetta l'appello principale;
-accoglie l'appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, condanna Parte 1 al pagamento in favore della CP 1 delle spese del primo grado di giudizio che liquida in complessivi euro 1.314,00 oltre iva e cpa come per legge e rimborso forfettario delle spese generali;
-condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente grado che liquida in euro 1458,00 oltre iva e cpa come per legge e rimborso forfettario delle spese generali;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/02 dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, così deciso il 16 ottobre 2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano