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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 19/09/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1807/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale di Spoleto, settore civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.
Alberto Cappellini ha pronunciato ex artt. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al Registro n. 1807/2024
promossa da:
nata a [...] il [...], c.f. , ivi Parte_1 C.F._1 residente, Via Cerquiglia n. 150, elettivamente domiciliata presso il proprio Studio legale in Spoleto
(PG), via dei Filosofi n. 59, in proprio e quale procuratore di sé stessa ex art. 86 c.p.c.
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F.: ), in persona del Ministro in carica, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia (C.F.: , P.IVA_2 presso i cui uffici è pure legalmente domiciliato, in Perugia, Via degli Offici, 14
RESISTENTE
Oggetto: Ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e artt. 14-15 D.lgs. 150/2011
Conclusioni: come da rispettivi atti costitutivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 6 1. Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. e degli artt. 14 e 15 del D.lgs. n. 150/2011 (così titolato, da interpretarsi ex art. 281 decies c.p.c., stante l'intervenuta modifica degli artt. 14 e 15 del
D.lgs. n. 150/2011), l'Avv. esponeva di aver prestato attività di difesa e assistenza al Parte_1 sig. nell'ambito del procedimento penale n. 1176/2022 R.G.N.R., iscritto presso la CP_2
Procura della Repubblica di Spoleto, nel corso del quale veniva applicata nei confronti dell'indagato la misura cautelare della custodia in carcere.
Con ordinanza del 26.05.2022, il G.I.P. del Tribunale di Spoleto disponeva la sostituzione della predetta misura con quella degli arresti domiciliari. Avverso tale provvedimento il Pubblico Ministero proponeva appello ex art. 310 c.p.p., che veniva accolto dal Tribunale della libertà di Perugia con ordinanza del 21.06.2022, con la quale si disponeva il ripristino della custodia cautelare in carcere, sospesa ex art. 310, comma 3, c.p.p., sino al passaggio in giudicato.
Ritenendo detta ordinanza ingiusta ed illegittima, la difesa proponeva ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 311 c.p.p., iscritto al n. 24986/2022 R.G. Cass., trattato dalla VI Sezione Penale della Suprema
Corte. Il contraddittorio si svolgeva in forma cartolare e si concludeva con ordinanza n. 7574/2023, depositata il 21.02.2023, con la quale la Corte di Cassazione annullava l'ordinanza impugnata e disponeva il rinvio al Tribunale di Perugia ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p..
Essendo l'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, l'avv. depositava, al Parte_1 termine del procedimento, istanza di liquidazione dei compensi professionali e delle spese, parametrata ai valori medi di cui al D.M. n. 147/2022, con applicazione della riduzione di un terzo prevista ex lege, per un importo complessivo di € 4.221,33 oltre accessori, inquadrando la liquidazione nella tabella relativa al giudizio ordinario di Cassazione.
Il Giudice designato, dott.ssa Ludovica D'Agostino, esaminata l'istanza, provvedeva con decreto di liquidazione determinando i compensi in complessivi € 1.513,00 e, applicata la riduzione di un terzo, liquidava la somma di € 1.008,67.
Avverso tale provvedimento l'Avv. proponeva opposizione, deducendo l'incongruità e Parte_1
l'erroneità della liquidazione, poiché effettuata in misura inferiore ai minimi inderogabili fissati dal
D.M. n. 147/2022, senza adeguata motivazione e in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
pagina 2 di 6 L'opponente sosteneva, in particolare, che, pur avendo il Giudice riconosciuto le fasi processuali, erano stati liquidati importi non corrispondenti ai parametri normativi, giungendo persino all'applicazione di valori previsti per i procedimenti dinanzi al Giudice di Pace. La liquidazione sarebbe stata, inoltre, sproporzionata rispetto all'attività difensiva svolta, trattandosi di un ricorso per Cassazione avente ad oggetto la libertà personale dell'assistito, redatto in tempi ristretti e definito con esito favorevole mediante annullamento dell'ordinanza impugnata.
Concludeva affinché la liquidazione venisse ricondotta ai valori medi stabiliti per il giudizio di
Cassazione, per un totale – già ridotto di 1/3 – di € 4.221,33 oltre accessori, senza ulteriore riduzione discrezionale del 50%.
2. Si costituiva il , rilevando che, in materia di patrocinio a spese dello Stato, ai Controparte_3 sensi dell'art. 82 D.P.R. n. 115/2002, i valori tabellari medi rappresentano il limite massimo liquidabile e non già l'importo ordinariamente dovuto, con la conseguenza che il Giudice può determinare compensi inferiori, purché non al di sotto dei minimi. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, costantemente affermato che, nel patrocinio a spese dello Stato, i valori medi hanno natura di tetto massimo invalicabile.
Considerava, inoltre, che ai sensi dell'art. 106-bis D.P.R. n. 115/2002, nei procedimenti penali gli importi spettanti al difensore devono essere ridotti di un terzo e che la determinazione del quantum deve fondarsi sul valore effettivo dell'opera prestata, indipendentemente dai parametri minimi invocati dalla ricorrente. Ne consegue che la liquidazione deve tener conto della concreta attività svolta e non dei valori medi tabellari, atteso che il Giudice dell'opposizione è tenuto a decidere “causa cognita”, verificando autonomamente sia l'an che il quantum delle somme spettanti.
Alla luce di tali considerazioni, nel caso di specie la liquidazione veniva correttamente effettuata con riferimento ai valori tabellari minimi di cui al D.M. n. 147/2022 in materia di misure cautelari personali e non già, come dedotto, ai parametri previsti per i procedimenti innanzi al Giudice di Pace.
Il , pertanto, concludeva per il rigetto dell'opposizione, perché inammissibile Controparte_1
e/o infondata, con condanna alle spese;
in via gradata comunque richiedeva la liquidazione di un compenso ritenuto congruo e in ogni caso inferiore rispetto a quello preteso.
3. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
pagina 3 di 6 In ordine ai parametri forensi pertinenti per la liquidazione dei compensi, emerge con chiarezza che il
D.M. n. 55/2014, come modificato, distingue fra giudizi ordinari di cognizione (comprese le impugnazioni) e procedimenti cautelari, regolati nella Tabella n. 12. Il ricorso ex art. 311 c.p.p., essendo un rimedio speciale avverso provvedimenti cautelari, deve dunque essere inquadrato fra i procedimenti cautelari e non nella tabella del giudizio ordinario di Cassazione.
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che il ricorso proposto ai sensi dell'art. 311
c.p.p. non è assimilabile al giudizio ordinario di Cassazione. In particolare, la sentenza n. 5594/2015 della Cassazione penale, Sez. VI, ha qualificato tale rimedio come impugnazione incidentale in materia cautelare, con la conseguenza che la relativa liquidazione deve essere effettuata secondo i parametri della “Tabella procedimenti cautelari” (analogo principio è stato ribadito, tra le altre, da Cass., Sez. II,
30 novembre 2018, dep. 2019, n. 3261).
A conferma di tale impostazione, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 1626/2021, hanno precisato che il ricorso cautelare per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame — ovvero, in caso di ricorso “immediato”, del giudice che ha emesso l'ordinanza — deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato o, nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 311 c.p.p., del giudice che ha emanato l'ordinanza. Il ricorrente che provveda al deposito presso una cancelleria diversa incorre, infatti, nel rischio che il ricorso sia dichiarato inammissibile per tardività, poiché, ai fini della tempestività, rileva il momento in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo.
Le stesse Sezioni Unite hanno sottolineato che le modalità di presentazione del ricorso ex art. 311 c.p.p. costituiscono disciplina speciale rispetto a quella generale dettata dagli artt. 582 e 583 c.p.p., giustificata dalle esigenze di celerità proprie dei procedimenti cautelari. Il comma 3 dell'art. 311 c.p.p. prevede, infatti, che il ricorso sia presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ovvero in quella del giudice che ha emesso l'ordinanza in caso di ricorso immediato, con la conseguenza che il dies a quo per la verifica della tempestività coincide con la ricezione dell'atto da parte della cancelleria competente.
Da tale quadro discende che, per i ricorsi proposti ex art. 311 c.p.p., la liquidazione dei compensi deve essere effettuata con riferimento ai parametri della Tabella 12 relativa ai procedimenti cautelari, anche pagina 4 di 6 in virtù delle modalità di deposito dell'atto che costituiscono requisito imprescindibile per la verifica della sua ammissibilità.
Anche la prassi professionale conferma tale indirizzo: ad esempio, il “Vademecum per la liquidazione” redatto dall'Ordine degli Avvocati di Torino (2015) indica espressamente che, nella fase di impugnazione cautelare, devono applicarsi le voci relative ai procedimenti cautelari personali e reali previste dal D.M. 55/2014. Analoga posizione è sostenuta dalla dottrina specialistica, che, richiamando le pronunce della giurisprudenza di legittimità, ha evidenziato la natura speciale del ricorso ex art. 311
c.p.p. e i conseguenti riflessi in tema di liquidazione dei compensi professionali.
A fronte del quadro normativo e giurisprudenziale delineato, risulta evidente che la dott.ssa Ludovica
D'Agostino abbia correttamente individuato e applicato la tabella pertinente ai fini della liquidazione dei compensi maturati dall'avv. . Parte_1
La liquidazione è stata infatti effettuata con riferimento alle fasi proprie dei procedimenti penali in materia cautelare personale, utilizzando la colonna dei valori minimi e riportando pedissequamente gli importi previsti dal decreto ministeriale di riferimento.
È, del resto, pacifico in giurisprudenza che la disposizione di cui all'art. 82 del d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, secondo la quale la liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore non può eccedere i valori medi delle tariffe professionali vigenti, debba essere interpretata nel senso che la media costituisce un limite massimo, senza che ciò implichi l'obbligo di liquidare necessariamente secondo la media stessa. Ne consegue che il compenso può essere legittimamente determinato anche in misura inferiore, purché non al di sotto dei minimi tabellari (Cass. n. 31404/2019; Cass. n. 15006/2021; Cass.
n. 4759/2022).
Con specifico riguardo all'obbligo di motivazione, la Suprema Corte ha precisato che, ove la liquidazione del compenso si collochi tra il minimo e il massimo dei parametri forensi, essa rientra nella discrezionalità del giudice e non richiede particolare motivazione. La motivazione diventa, invece, doverosa soltanto quando il giudice ritenga di discostarsi ulteriormente da tali limiti, in aumento o in diminuzione, dovendo in tal caso rendere controllabili le ragioni giustificative dello scostamento e la loro congruità (Cass. n. 19989/2021; Cass. n. 89/2021 e altre conformi).
pagina 5 di 6 In tale prospettiva, la liquidazione dei compensi deve ritenersi correttamente effettuata, essendo stata effettuata con riferimento ai valori minimi tabellari previsti dal D.M. n. 147/2022 per i procedimenti in materia di misure cautelari personali.
4. Le spese di lite relative al presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 147/2022, tenuto conto dello scaglione di riferimento e diminuiti ai minimi i compensi indicati in tabella in considerazione dell'esigua complessità in fatto e diritto della controversia nonché del valore della stessa rispetto agli estremi di scaglione, nonché tenendo conto soltanto delle fasi studio e introduttiva in considerazione del fatto che non vi è stata attività istruttoria né sono state depositate memorie nei termini assegnati dalla parte vittoriosa in relazione alla fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o domanda disattese, così dispone:
RIGETTA la domanda della ricorrente,
CONDANNA l'Avvocato al pagamento in favore di parte resistente delle spese di Parte_1 lite del presente giudizio che si liquidano, per compensi, in € 426,00 oltre accessori di legge.
Spoleto, 19 settembre 2025
Il giudice
Alberto Cappellini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale di Spoleto, settore civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.
Alberto Cappellini ha pronunciato ex artt. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al Registro n. 1807/2024
promossa da:
nata a [...] il [...], c.f. , ivi Parte_1 C.F._1 residente, Via Cerquiglia n. 150, elettivamente domiciliata presso il proprio Studio legale in Spoleto
(PG), via dei Filosofi n. 59, in proprio e quale procuratore di sé stessa ex art. 86 c.p.c.
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F.: ), in persona del Ministro in carica, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia (C.F.: , P.IVA_2 presso i cui uffici è pure legalmente domiciliato, in Perugia, Via degli Offici, 14
RESISTENTE
Oggetto: Ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e artt. 14-15 D.lgs. 150/2011
Conclusioni: come da rispettivi atti costitutivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 6 1. Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. e degli artt. 14 e 15 del D.lgs. n. 150/2011 (così titolato, da interpretarsi ex art. 281 decies c.p.c., stante l'intervenuta modifica degli artt. 14 e 15 del
D.lgs. n. 150/2011), l'Avv. esponeva di aver prestato attività di difesa e assistenza al Parte_1 sig. nell'ambito del procedimento penale n. 1176/2022 R.G.N.R., iscritto presso la CP_2
Procura della Repubblica di Spoleto, nel corso del quale veniva applicata nei confronti dell'indagato la misura cautelare della custodia in carcere.
Con ordinanza del 26.05.2022, il G.I.P. del Tribunale di Spoleto disponeva la sostituzione della predetta misura con quella degli arresti domiciliari. Avverso tale provvedimento il Pubblico Ministero proponeva appello ex art. 310 c.p.p., che veniva accolto dal Tribunale della libertà di Perugia con ordinanza del 21.06.2022, con la quale si disponeva il ripristino della custodia cautelare in carcere, sospesa ex art. 310, comma 3, c.p.p., sino al passaggio in giudicato.
Ritenendo detta ordinanza ingiusta ed illegittima, la difesa proponeva ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 311 c.p.p., iscritto al n. 24986/2022 R.G. Cass., trattato dalla VI Sezione Penale della Suprema
Corte. Il contraddittorio si svolgeva in forma cartolare e si concludeva con ordinanza n. 7574/2023, depositata il 21.02.2023, con la quale la Corte di Cassazione annullava l'ordinanza impugnata e disponeva il rinvio al Tribunale di Perugia ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p..
Essendo l'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, l'avv. depositava, al Parte_1 termine del procedimento, istanza di liquidazione dei compensi professionali e delle spese, parametrata ai valori medi di cui al D.M. n. 147/2022, con applicazione della riduzione di un terzo prevista ex lege, per un importo complessivo di € 4.221,33 oltre accessori, inquadrando la liquidazione nella tabella relativa al giudizio ordinario di Cassazione.
Il Giudice designato, dott.ssa Ludovica D'Agostino, esaminata l'istanza, provvedeva con decreto di liquidazione determinando i compensi in complessivi € 1.513,00 e, applicata la riduzione di un terzo, liquidava la somma di € 1.008,67.
Avverso tale provvedimento l'Avv. proponeva opposizione, deducendo l'incongruità e Parte_1
l'erroneità della liquidazione, poiché effettuata in misura inferiore ai minimi inderogabili fissati dal
D.M. n. 147/2022, senza adeguata motivazione e in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
pagina 2 di 6 L'opponente sosteneva, in particolare, che, pur avendo il Giudice riconosciuto le fasi processuali, erano stati liquidati importi non corrispondenti ai parametri normativi, giungendo persino all'applicazione di valori previsti per i procedimenti dinanzi al Giudice di Pace. La liquidazione sarebbe stata, inoltre, sproporzionata rispetto all'attività difensiva svolta, trattandosi di un ricorso per Cassazione avente ad oggetto la libertà personale dell'assistito, redatto in tempi ristretti e definito con esito favorevole mediante annullamento dell'ordinanza impugnata.
Concludeva affinché la liquidazione venisse ricondotta ai valori medi stabiliti per il giudizio di
Cassazione, per un totale – già ridotto di 1/3 – di € 4.221,33 oltre accessori, senza ulteriore riduzione discrezionale del 50%.
2. Si costituiva il , rilevando che, in materia di patrocinio a spese dello Stato, ai Controparte_3 sensi dell'art. 82 D.P.R. n. 115/2002, i valori tabellari medi rappresentano il limite massimo liquidabile e non già l'importo ordinariamente dovuto, con la conseguenza che il Giudice può determinare compensi inferiori, purché non al di sotto dei minimi. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, costantemente affermato che, nel patrocinio a spese dello Stato, i valori medi hanno natura di tetto massimo invalicabile.
Considerava, inoltre, che ai sensi dell'art. 106-bis D.P.R. n. 115/2002, nei procedimenti penali gli importi spettanti al difensore devono essere ridotti di un terzo e che la determinazione del quantum deve fondarsi sul valore effettivo dell'opera prestata, indipendentemente dai parametri minimi invocati dalla ricorrente. Ne consegue che la liquidazione deve tener conto della concreta attività svolta e non dei valori medi tabellari, atteso che il Giudice dell'opposizione è tenuto a decidere “causa cognita”, verificando autonomamente sia l'an che il quantum delle somme spettanti.
Alla luce di tali considerazioni, nel caso di specie la liquidazione veniva correttamente effettuata con riferimento ai valori tabellari minimi di cui al D.M. n. 147/2022 in materia di misure cautelari personali e non già, come dedotto, ai parametri previsti per i procedimenti innanzi al Giudice di Pace.
Il , pertanto, concludeva per il rigetto dell'opposizione, perché inammissibile Controparte_1
e/o infondata, con condanna alle spese;
in via gradata comunque richiedeva la liquidazione di un compenso ritenuto congruo e in ogni caso inferiore rispetto a quello preteso.
3. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
pagina 3 di 6 In ordine ai parametri forensi pertinenti per la liquidazione dei compensi, emerge con chiarezza che il
D.M. n. 55/2014, come modificato, distingue fra giudizi ordinari di cognizione (comprese le impugnazioni) e procedimenti cautelari, regolati nella Tabella n. 12. Il ricorso ex art. 311 c.p.p., essendo un rimedio speciale avverso provvedimenti cautelari, deve dunque essere inquadrato fra i procedimenti cautelari e non nella tabella del giudizio ordinario di Cassazione.
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che il ricorso proposto ai sensi dell'art. 311
c.p.p. non è assimilabile al giudizio ordinario di Cassazione. In particolare, la sentenza n. 5594/2015 della Cassazione penale, Sez. VI, ha qualificato tale rimedio come impugnazione incidentale in materia cautelare, con la conseguenza che la relativa liquidazione deve essere effettuata secondo i parametri della “Tabella procedimenti cautelari” (analogo principio è stato ribadito, tra le altre, da Cass., Sez. II,
30 novembre 2018, dep. 2019, n. 3261).
A conferma di tale impostazione, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 1626/2021, hanno precisato che il ricorso cautelare per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame — ovvero, in caso di ricorso “immediato”, del giudice che ha emesso l'ordinanza — deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato o, nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 311 c.p.p., del giudice che ha emanato l'ordinanza. Il ricorrente che provveda al deposito presso una cancelleria diversa incorre, infatti, nel rischio che il ricorso sia dichiarato inammissibile per tardività, poiché, ai fini della tempestività, rileva il momento in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo.
Le stesse Sezioni Unite hanno sottolineato che le modalità di presentazione del ricorso ex art. 311 c.p.p. costituiscono disciplina speciale rispetto a quella generale dettata dagli artt. 582 e 583 c.p.p., giustificata dalle esigenze di celerità proprie dei procedimenti cautelari. Il comma 3 dell'art. 311 c.p.p. prevede, infatti, che il ricorso sia presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ovvero in quella del giudice che ha emesso l'ordinanza in caso di ricorso immediato, con la conseguenza che il dies a quo per la verifica della tempestività coincide con la ricezione dell'atto da parte della cancelleria competente.
Da tale quadro discende che, per i ricorsi proposti ex art. 311 c.p.p., la liquidazione dei compensi deve essere effettuata con riferimento ai parametri della Tabella 12 relativa ai procedimenti cautelari, anche pagina 4 di 6 in virtù delle modalità di deposito dell'atto che costituiscono requisito imprescindibile per la verifica della sua ammissibilità.
Anche la prassi professionale conferma tale indirizzo: ad esempio, il “Vademecum per la liquidazione” redatto dall'Ordine degli Avvocati di Torino (2015) indica espressamente che, nella fase di impugnazione cautelare, devono applicarsi le voci relative ai procedimenti cautelari personali e reali previste dal D.M. 55/2014. Analoga posizione è sostenuta dalla dottrina specialistica, che, richiamando le pronunce della giurisprudenza di legittimità, ha evidenziato la natura speciale del ricorso ex art. 311
c.p.p. e i conseguenti riflessi in tema di liquidazione dei compensi professionali.
A fronte del quadro normativo e giurisprudenziale delineato, risulta evidente che la dott.ssa Ludovica
D'Agostino abbia correttamente individuato e applicato la tabella pertinente ai fini della liquidazione dei compensi maturati dall'avv. . Parte_1
La liquidazione è stata infatti effettuata con riferimento alle fasi proprie dei procedimenti penali in materia cautelare personale, utilizzando la colonna dei valori minimi e riportando pedissequamente gli importi previsti dal decreto ministeriale di riferimento.
È, del resto, pacifico in giurisprudenza che la disposizione di cui all'art. 82 del d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, secondo la quale la liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore non può eccedere i valori medi delle tariffe professionali vigenti, debba essere interpretata nel senso che la media costituisce un limite massimo, senza che ciò implichi l'obbligo di liquidare necessariamente secondo la media stessa. Ne consegue che il compenso può essere legittimamente determinato anche in misura inferiore, purché non al di sotto dei minimi tabellari (Cass. n. 31404/2019; Cass. n. 15006/2021; Cass.
n. 4759/2022).
Con specifico riguardo all'obbligo di motivazione, la Suprema Corte ha precisato che, ove la liquidazione del compenso si collochi tra il minimo e il massimo dei parametri forensi, essa rientra nella discrezionalità del giudice e non richiede particolare motivazione. La motivazione diventa, invece, doverosa soltanto quando il giudice ritenga di discostarsi ulteriormente da tali limiti, in aumento o in diminuzione, dovendo in tal caso rendere controllabili le ragioni giustificative dello scostamento e la loro congruità (Cass. n. 19989/2021; Cass. n. 89/2021 e altre conformi).
pagina 5 di 6 In tale prospettiva, la liquidazione dei compensi deve ritenersi correttamente effettuata, essendo stata effettuata con riferimento ai valori minimi tabellari previsti dal D.M. n. 147/2022 per i procedimenti in materia di misure cautelari personali.
4. Le spese di lite relative al presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 147/2022, tenuto conto dello scaglione di riferimento e diminuiti ai minimi i compensi indicati in tabella in considerazione dell'esigua complessità in fatto e diritto della controversia nonché del valore della stessa rispetto agli estremi di scaglione, nonché tenendo conto soltanto delle fasi studio e introduttiva in considerazione del fatto che non vi è stata attività istruttoria né sono state depositate memorie nei termini assegnati dalla parte vittoriosa in relazione alla fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o domanda disattese, così dispone:
RIGETTA la domanda della ricorrente,
CONDANNA l'Avvocato al pagamento in favore di parte resistente delle spese di Parte_1 lite del presente giudizio che si liquidano, per compensi, in € 426,00 oltre accessori di legge.
Spoleto, 19 settembre 2025
Il giudice
Alberto Cappellini
pagina 6 di 6