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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 08/11/2024, n. 2409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2409 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. N. 7121/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 7121 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno
2023, promosso da:
nata a [...] il [...], CF: , ed ivi elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso lo studio dell'avv. Poalo Aureli che la rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente
CONTRO
nato a [...] il [...], CF: ed ivi CP_1 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliato, presso lo studio dell'avv. Giuseppina Lorenzoni, che lo rappresenta e difende per procura speciale;
Resistente
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti:
Il Tribunale voglia accogliere le seguenti conclusioni:
“1) La minore venga affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocamento stabile presso il domicilio materno, e il padre possa continuare a vederla e tenere con sé la figlia dal sabato mattina alle 10.00 fino al lunedì, per accompagnarla alla scuola materna, il martedì dall'uscita della scuola materna fino al mercoledì mattina, per riaccompagnarla alla scuola materna.
2) in merito alle maggiori festività infrasettimanali dell'anno e specificatamente, il Natale o Santo
Stefano, San Silvestro o Capodanno, l'Epifania o la Pasqua, il Lunedì dell'Angelo o Ferragosto, la minore starà alternativamente con uno dei due genitori. Per ciò che invece concerne le vacanze estive, la bambina, previo accordo, potrà passare col padre 15 giorni anche continuativi.
3) provveda a versare, a titolo di mantenimento di , la somma pari ad Euro CP_1 Per_1
200,00, entro il giorno 5 di ogni mese;
oltre al 50 % delle spese straordinarie da individuarsi in Contr assonanza con le linee guida del e previamente comunicate;
4) Vinte le spese legali, in caso di opposizione, secondo le norme del gratuito patrocinio;
”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato con ricorso depositato in data 31.10.2023, da il giudizio per la Parte_1
regolamentazione delle modalità di affidamento e mantenimento della figlia minore, Per_2
, 06.12.2020) nata dall'unione sentimentale tra la ricorrente e regolarmente
[...] CP_1
costituito in giudizio in data 05.03.2024, all'udienza del 25.06.2024, i difensori delle parti hanno domandato la determinazione dei tempi di permanenza della minore presso il padre, come indicati nel ricorso e la previsione in capo al dell'obbligo di corrispondere, entro il giorno 10 di ogni mese, la CP_1
somma di € 200 a titolo di contributo al mantenimento della figlia a decorrere dal mese di settembre del
2024.
La causa è stata dunque rimessa al collegio per la decisione.
Il contenuto dell'accordo, conforme agli interessi della minore, deve essere recepito dal Tribunale.
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. Affida la figlia minore, (nata ad [...] il [...]) ad entrambi i genitori con Per_1
collocamento prevalente presso la madre;
2. dispone che il padre potrà continuare a vedere e a tenere con sé la figlia dal sabato mattina alle 10.00 fino al lunedì, per accompagnarla alla scuola materna, il martedì dall'uscita della scuola materna fino al mercoledì mattina, per riaccompagnarla alla scuola materna;
3. in merito alle maggiori festività infrasettimanali dell'anno e specificatamente, il Natale o
Santo Stefano, San Silvestro o Capodanno, l'Epifania o la Pasqua, il Lunedì dell'Angelo o
Ferragosto, la minore starà alternativamente con uno dei due genitori. Per ciò che invece concerne le vacanze estive, la bambina, previo accordo, potrà passare col padre 15 giorni anche continuativi;
4. dispone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il giorno CP_1 Parte_1
10 di ogni mese, a partire dal mese di settembre 2024, la somma di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore;
le spese straordinarie, per le quali le parti hanno dichiarato di far riferimento alle linee guida adottate dal CNF, saranno da loro sopportate nella misura della metà;
5. dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari nella camera di Consiglio del 29.10.2024
Il Giudice rel.
Chiara Mazzaroppi Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 7121 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno
2023, promosso da:
nata a [...] il [...], CF: , ed ivi elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso lo studio dell'avv. Poalo Aureli che la rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente
CONTRO
nato a [...] il [...], CF: ed ivi CP_1 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliato, presso lo studio dell'avv. Giuseppina Lorenzoni, che lo rappresenta e difende per procura speciale;
Resistente
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti:
Il Tribunale voglia accogliere le seguenti conclusioni:
“1) La minore venga affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocamento stabile presso il domicilio materno, e il padre possa continuare a vederla e tenere con sé la figlia dal sabato mattina alle 10.00 fino al lunedì, per accompagnarla alla scuola materna, il martedì dall'uscita della scuola materna fino al mercoledì mattina, per riaccompagnarla alla scuola materna.
2) in merito alle maggiori festività infrasettimanali dell'anno e specificatamente, il Natale o Santo
Stefano, San Silvestro o Capodanno, l'Epifania o la Pasqua, il Lunedì dell'Angelo o Ferragosto, la minore starà alternativamente con uno dei due genitori. Per ciò che invece concerne le vacanze estive, la bambina, previo accordo, potrà passare col padre 15 giorni anche continuativi.
3) provveda a versare, a titolo di mantenimento di , la somma pari ad Euro CP_1 Per_1
200,00, entro il giorno 5 di ogni mese;
oltre al 50 % delle spese straordinarie da individuarsi in Contr assonanza con le linee guida del e previamente comunicate;
4) Vinte le spese legali, in caso di opposizione, secondo le norme del gratuito patrocinio;
”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato con ricorso depositato in data 31.10.2023, da il giudizio per la Parte_1
regolamentazione delle modalità di affidamento e mantenimento della figlia minore, Per_2
, 06.12.2020) nata dall'unione sentimentale tra la ricorrente e regolarmente
[...] CP_1
costituito in giudizio in data 05.03.2024, all'udienza del 25.06.2024, i difensori delle parti hanno domandato la determinazione dei tempi di permanenza della minore presso il padre, come indicati nel ricorso e la previsione in capo al dell'obbligo di corrispondere, entro il giorno 10 di ogni mese, la CP_1
somma di € 200 a titolo di contributo al mantenimento della figlia a decorrere dal mese di settembre del
2024.
La causa è stata dunque rimessa al collegio per la decisione.
Il contenuto dell'accordo, conforme agli interessi della minore, deve essere recepito dal Tribunale.
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. Affida la figlia minore, (nata ad [...] il [...]) ad entrambi i genitori con Per_1
collocamento prevalente presso la madre;
2. dispone che il padre potrà continuare a vedere e a tenere con sé la figlia dal sabato mattina alle 10.00 fino al lunedì, per accompagnarla alla scuola materna, il martedì dall'uscita della scuola materna fino al mercoledì mattina, per riaccompagnarla alla scuola materna;
3. in merito alle maggiori festività infrasettimanali dell'anno e specificatamente, il Natale o
Santo Stefano, San Silvestro o Capodanno, l'Epifania o la Pasqua, il Lunedì dell'Angelo o
Ferragosto, la minore starà alternativamente con uno dei due genitori. Per ciò che invece concerne le vacanze estive, la bambina, previo accordo, potrà passare col padre 15 giorni anche continuativi;
4. dispone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il giorno CP_1 Parte_1
10 di ogni mese, a partire dal mese di settembre 2024, la somma di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore;
le spese straordinarie, per le quali le parti hanno dichiarato di far riferimento alle linee guida adottate dal CNF, saranno da loro sopportate nella misura della metà;
5. dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari nella camera di Consiglio del 29.10.2024
Il Giudice rel.
Chiara Mazzaroppi Il Presidente
Dott. Giorgio Latti