Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/04/2025, n. 1668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1668 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 14 aprile 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 3009/2023 RG Lavoro vertente
TRA
(C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], int. 26, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Giancarlo Madonna (C.F.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in C.F._2
Napoli (Na) alla Via Posillipo 69\20 - CAP 80123
Recapiti: numero di fax 0812771178 ed indirizzo PEC: ove Email_1 potranno essere eseguite le comunicazioni di rito previste ai sensi di legge, e presso il quale si elegge domicilio digitale.
- Appellante
E
Controparte_1
C.I.P.A.G., c.f. .iva , in persona
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 del Presidente e legale rapp.te in carica, geom. con sede in Roma al CP_2
Lungotevere Arnaldo da Brescia n°4, rapp.ta e difesa - giusta procura allegata al fascicolo telematico - dall'avv. Giuseppe Mazzarella (c.f. - C.F._3
P.E.C. – fax 081.0097036), con il quale elettivamente Email_2 domicilia presso il suo studio in Aversa (CE), alla Via Pisacane n. 1, ovvero al domicilio digitale iscritto nel Reginde P.E.C. ove dichiara Email_2 di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria e/o le notifiche ad istanza delle parti private
Nonché 1
Roma in via Giuseppe Grezar, n.14, in persona del Procuratore p.t.,
[...]
, in qualità di Responsabile Atti introduttivi del Giudizio a CP_4 Pt_2 cio' autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio Persona_1
- Roma repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023, rappresentata e difesa giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. Giacomo Maddaluna, (C.F.
) presso il cui studio elettivamente domicilia, in S. Maria C.F._4
Capua Vetere, alla via Fosse Ardeatine 73, ove intende ricevere tutte le comunicazioni ex art. 134 c.p.c. relative alla presente procedura e al fax 0823/1546312, nonché al seguente indirizzo posta elettronica certificata: Email_3
- Appellati
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.12.2023 l'epigrafata parte appellante ha impugnato la sentenza del Tribunale di S. MARIA C.V. in funzione di Giudice del lavoro n. 1320/2023 pubbl. il 28.6.2023 con la quale - dichiarato il difetto di legittimazione passiva di - era stato respinto il Controparte_3 ricorso del proposto in opposizione avverso la cartella di pagamento n. Pt_1 0282020006355835000, notificata in data 22.10.21, relativa a contributi dovuti alla per gli anni 2014, 2015, 2016, oltre interessi e sanzioni. CP_1
L'appellante ha contestato la ricostruzione ed interpretazione del quadro normativo, di legge e regolamentare, con riguardo ai presupposti dell'obbligo di versamento della contribuzione (minima). Ha ribadito l'insussistenza dell'obbligo per coloro che, sebbene iscritti all'Albo, non esercitino la professione con continuità, richiamando gli argomenti a favore della tesi. Ha concluso chiedendo, in riforma della sentenza, accogliere l'appello accertando e dichiarando la nullità e/o l'annullamento della cartella di pagamento n. 02820200006355835000, con vittoria delle spese. Notificato l'atto, la si è costituita, resistendo e chiedendo il rigetto del CP_1 gravame.
L' ha reiterato in via preliminare l'eccezione di carenza di legittimazione CP_5 passiva;
per il resto ha resistito e ha concluso per il rigetto.
La Corte ha disposto la trattazione scritta e, quindi, acquisite le note delle parti costituite, all'esito dell'udienza odierna come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione.
Il gravame è infondato.
1.Deve premettersi che alcun motivo di censura è stato articolato da parte appellante con riguardo al dichiarato difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
: sul punto si è pertanto formato il giudicato. Controparte_3
2.Nel merito, in punto di diritto, rileva la Corte che il Supremo Collegio (C. Cass. Sez. L , con Sentenza n. 28188 del 28/09/2022 (Rv. 665731 – 01), richiamando la propria giurisprudenza (in particolare Cass. Sez. L, Sentenza n. 4568 del 19/02/2021, Rv. 660620 - 01), in tema di casse previdenziali privatizzate, ha
2 ribadito che “ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla Controparte_1
e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente,
[...] el regolamento della predetta , l'iscrizione all'albo professionale CP_1
- essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito -, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla I. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti. In particolare, si è riconosciuta la legittimità delle norme relative all'iscrizione alla degli iscritti all'albo e al pagamento dei contributi minimi a CP_1 prescindere dal , essendo tali norme la legittima espressione di esercizio dell'autonomia regolamentare della all'esito della sua privatizzazione. I CP_1 principi enunciati nella citata sentenza sono stati successivamente confermati con numerose ordinanze di questa Corte (Cass. nn. 7820/2022; 4861/2022; 1410/2022; 35481/2021; 28118/2021; 24135/2021; 23628/2021; 23629/2021; 23630/2021; 23631/2021; 23633/2021), sì da esprimere un orientamento pacifico e consolidato e sono applicabili alla fattispecie in esame, in presenza della pacifica iscrizione del ricorrente all'albo dei geometri. Né la mera iscrizione ad altra gestione
può ritenersi di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della CP_6 denza di categoria, posto che una contribuzione alla è astrattamente CP_1 compatibile con la contestuale iscrizione a un'assicurazione generale, tanto più in presenza di contestuale iscrizione all'albo. Invero, dal momento in cui un geometra, liberamente, sceglie di essere iscritto all'albo, anche per attività occasionale, assume obblighi di solidarietà a favore dei colleghi, obblighi ai quali non può sottrarsi, e che importano il pagamento di una contribuzione minima;
l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla
, e l'ipotetica natura occasionale dell'esercizio della professione è irrilevante ai CP_1 ll'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima”, dovendo “a ciascuna della attività lavorative e/o professionali esercitate dal contribuente……….. corrispondere una specifica copertura assicurativa………….
L'iscrizione del contribuente alla è dunque legittima, e la relativa CP_1 pretesa contributiva non viola, invero, il divieto di doppia contribuzione poiché, pur essendo il geometra già assicurato quale dipendente, trattasi di esercizio di attività distinte, l'una prestata nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato e l'altra, invece, quale libera professione.
Dall'obbligo di iscrizione alla -previsto dallo Statuto della stessa con CP_1 disposizione, come si è detto, legittima- deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla , invero, solo nei limiti delle condizioni fissate CP_1 dalla , potendo in tal modo la svolgere i controlli opportuni in ordine alle CP_1 CP_1 attività svolte ed ai redditi prodotti”.
I principi sopra esposti hanno trovato ulteriore conferma recente (C. Cass. L. n. 34276/2024 in motivazione): è stato sottolineato che “le norme regolamentari di delegificazione della impongono la soggezione alla imposizione contributiva CP_1 per il solo fatto dell'iscrizione all'Albo, salvo l'esenzione nei soli termini e modi previsti dal regolamento della e ciò per disincentivare l'esercizio abusivo della CP_1
3 professione ovvero pratiche di concorrenza sleale nei confronti della categoria, mediante l'adibizione dei dipendenti a mansioni “promiscue””.
Applicando i suddetti principi, sorretti da esaustiva motivazione pienamente condivisa da questo Collegio, deve concludersi nel senso dell'infondatezza della pretesa del ricorrente che, per gli anni in contestazione, deve reputarsi sottoposto all'obbligo di contribuzione verso la in quanto iscritto all'ALBO, irrilevante CP_1 risultando la verifica del mancato esercizio della professione con carattere di continuità.
Infine l'eccezione di prescrizione, disattesa dal Tribunale, non è stata riproposta nel gravame.
L'appello va quindi respinto.
Le spese del grado di giudizio possono essere compensate in considerazione della complessità interpretativa della questione e della recente composizione del contrasto giurisprudenziale in materia.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi – come quello di specie - di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; compensa le spese di lite del grado;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli il 14 aprile 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla CATALANO
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