Sentenza 10 maggio 1974
Massime • 1
In tema di assistenza malattia per i lavoratori dipendenti da aziende di trasporto in concessione, le casse di soccorso,create in forza della legge 22 settembre 1960 n 1054, la quale ha esteso alle imprese in questione le norme del RD 8 gennaio 1931, n 148, hanno la limitata funzione, prevista dalla legge e dai rispettivi statuti, di prestare assistenza economica ed una embrionale assistenza sanitaria e farmaceutica. Da cio si desume che esse non sono enti assicuratori contro le malattie degli agenti in attivita di servizio e dei loro familiari e che di conseguenza l'ente assicuratore per i detti lavoratori e l'INAM, salvo che per l'assistenza economica. Pertanto, poiche l'art 5 della legge 31 dicembre 1961, n 1443, ha stabilito che a decorrere dal primo gennaio 1964 l'Onere per l'assistenza di malattia ai pensionati gia dipendenti dalle imprese di autotrasporti in concessione sia posto a carico delle rispettive gestioni dell'Assicurazione contro le malattie dei lavoratori in attivita di servizio e che, al fine di porre le gestioni stesse in condizione di fronteggiare l'Onere relativo, sia necessaria l'imposizione di un'addizionale al contributo per l'Assicurazione contro le malattie (addizionale determinata nel tre e ottanta per cento a favore dell'INAM sulle retribuzioni, dal DPR 31 dicembre 1963 n 2194) l'INAM ha diritto di percepire direttamente dalle aziende in questione detta addizionale. ( Conf 793'72, mass n 356960).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/05/1974, n. 1364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1364 |
| Data del deposito : | 10 maggio 1974 |
Testo completo
In tema di assistenza malattia per i lavoratori dipendenti da aziende di trasporto in concessione, le casse di soccorso,create in forza della legge 22 settembre 1960 n 1054, la quale ha esteso alle imprese in questione le norme del RD 8 gennaio 1931, n 148, hanno la limitata funzione, prevista dalla legge e dai rispettivi statuti, di prestare assistenza economica ed una embrionale assistenza sanitaria e farmaceutica. Da cio si desume che esse non sono enti assicuratori contro le malattie degli agenti in attivita di servizio e dei loro familiari e che di conseguenza l'ente assicuratore per i detti lavoratori e l'INAM, salvo che per l'assistenza economica. Pertanto, poiche l'art 5 della legge 31 dicembre 1961, n 1443, ha stabilito che a decorrere dal primo gennaio 1964 l'Onere per l'assistenza di malattia ai pensionati gia dipendenti dalle imprese di autotrasporti in concessione sia posto a carico delle rispettive gestioni dell'Assicurazione contro le malattie dei lavoratori in attivita di servizio e che, al fine di porre le gestioni stesse in condizione di fronteggiare l'Onere relativo, sia necessaria l'imposizione di un'addizionale al contributo per l'Assicurazione contro le malattie (addizionale determinata nel tre e ottanta per cento a favore dell'INAM sulle retribuzioni, dal DPR 31 dicembre 1963 n 2194) l'INAM ha diritto di percepire direttamente dalle aziende in questione detta addizionale. ( Conf 793'72, mass n 356960).*