Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 19/05/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00694/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01350/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1350 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Anton Giulio Giallonardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Ilaria De Leonardis, Raffaele Tedone e Fabiola Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento datato 16 ottobre 2024 comunicato con p.e.c. di pari data attraverso cui l’I.N.P.S., sede di Andria, è pervenuto al di rigetto dell’istanza di accesso presentata dal sig. -OMISSIS- in data 25 settembre 2024, nonché per la declaratoria del conseguente diritto del ricorrente all’accesso agli atti, con conseguente obbligo dell’Istituto resistente, ex art. 116, comma 4, c.p.a., di esibizione e inoltro della documentazione richiesta con l’istanza de qua .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’I.N.P.S.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2025 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato e depositato in Segreteria in data 6 novembre 2024 -OMISSIS- adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere le pronunce meglio indicate in oggetto.
Esponeva in fatto che, con provvedimento prot. n. INPS.0901.18/07/2024.0199461, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – I.N.P.S. disconosceva il rapporto di lavoro subordinato instaurato tra il ricorrente e la 3D S.r.l., all’esito dell’accertamento ispettivo di cui al verbale n. 2022002882/DDL del 27 giugno 2024.
Manifestatosi l’interesse all’ostensione di detto verbale, in data 25 settembre 2024, il ricorrente presentava istanza di accesso agli atti al fine di ottenere copia del medesimo.
In particolare, il ricorrente precisava che l’interesse sarebbe scaturito dalla necessità di conoscere i presupposti di fatto e di diritto che determinavano la decisione dell’Amministrazione di disconoscere il rapporto di lavoro e, conseguentemente, tutelarsi innanzi alle competenti sedi amministrative e/o giurisdizionali.
Con il gravato provvedimento, l’istanza veniva respinta sulla scorta della seguente motivazione: “la richiesta di accesso al verbale ispettivo n. 2022002882/DDL del 27/06/2024, non può essere accolta in questa Sede in quanto trattasi di provvedimento che potrebbe contenere riferimenti a fatti penalmente rilevanti emersi in sede di attività ispettiva e per i quali è stata fatta CNR alla competente autorità giudiziaria. Per tale motivo la fattispecie potrebbe rientrare tra i casi di segreto previsti dall'ordinamento (art. 329 c.p.p.) e conseguentemente sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 24 L. 241/90”.
Avverso tale esito provvedimentale, -OMISSIS- insorgeva eccependo: “Violazione ed errata applicazione degli artt. 22 e ss. Della Legge n. 241 del 1990; Eccesso di potere sotto diversi profili”.
In data 3 febbraio 2025, si costituiva l’Amministrazione resistente depositando memoria ove dava atto che sul verbale oggetto della richiesta di accesso, la Procura aveva opposto segreto istruttorio.
Con memoria depositata in data 16 aprile 2025, il ricorrente deduceva che “il verbale oggetto della richiesta avanzata dal sig. -OMISSIS-, è un atto amministrativo scaturito all’esito di un’attività svolta nell’ambito delle funzioni istituzionali proprie dell’Istituto” , in quanto tale non annoverabile tra quelli contemplati dall’art. 329 c.p.p., ossia “Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, le richieste del pubblico ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che provvedono su tali richieste sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari”.
All’udienza in camera di consiglio del 30 aprile 2025, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso, il ricorso è infondato nel merito e, pertanto, non può essere accolto.
Con l’unico motivo di ricorso, -OMISSIS- contestava la legittimità del provvedimento impugnato, assumendo un interesse qualificato “ diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso ”, ai sensi dell’art. 22 della L. 241/1990, atteso che il documento del quale chiedeva l’ostensione – ossia il verbale ispettivo dal quale ne scaturiva il disconoscimento del rapporto di lavoro – sarebbe stato strumentale rispetto alla difesa della sua posizione giuridica soggettiva.
Il motivo è infondato.
Deve in primo luogo evidenziarsi che, sebbene il giudizio in materia di accesso si atteggi come impugnatorio, in quanto rivolto avverso i correlati provvedimenti della P.A., lo stesso mira sostanzialmente ad accertare la sussistenza o meno del titolo all’accesso nella particolare situazione dedotta in giudizio alla luce delle coordinate in materia applicabili, sicché il giudizio proposto, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., concerne la verifica della spettanza, o meno, del diritto all’accesso, piuttosto che la verifica della sussistenza, o meno, di vizi di legittimità dell’azione amministrativa.
È stato autorevolmente affermato, invero, che se sussistono i presupposti, il Giudice amministrativo può ordinare l’esibizione dei documenti richiesti, così sostituendosi all’Amministrazione e ordinandole un facere , anche al di là degli specifici vizi e della specifica motivazione addotta nell'atto amministrativo, potendo allo stesso modo negarlo per motivi diversi da quelli indicati dal provvedimento amministrativo (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. III Quater , 23 dicembre 2024, n. 23386).
Sul piano ordinamentale generale, la disciplina dell’accesso documentale è contenuta nella L. 241/1990, in base alla quale il richiedente dev’essere portatore di un interesse diretto, concreto e attuale da rappresentare mediante un’istanza motivata.
Inoltre, per espressa previsione dell’art. 24, comma 7, della L. 241/1990, “Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.
In tal caso, tuttavia, un’effettiva esigenza di difesa può prevalere sui contrapposti interessi laddove la documentazione richiesta risulti strettamente indispensabile a fini defensionali, ossia strumentale con la situazione finale controversa.
Inter alia , dev’esservi uno stretto collegamento (o nesso di strumentalità necessaria) tra documentazione richiesta e situazione finale controversa: la parte interessata, in tale ottica, dovrebbe onerarsi di dimostrare in modo intellegibile il collegamento necessario fra la documentazione richiesta e le proprie difese. Ciò anche attraverso una indicazione, anche espressa in modo sintetico, delle deduzioni difensive potenzialmente esplicabili (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 18 settembre 2023, n. 8382).
Ebbene, nella fattispecie sub iudice , come già precisato, parte ricorrente conseguiva l’obiettivo di tutelare le proprie sostenute ragioni relative al disconoscimento del rapporto di lavoro che sarebbe intercorso con la 3D S.r.l.
Senonché, non risultava (e non risulta) adeguatamente rappresentata la concreta strumentalità del verbale ispettivo richiesto rispetto alle esigenze difensive, emergendo piuttosto una mera utilità ipotetica, non sufficiente ai fini dell’assentibilità dell’accesso difensivo.
Deve poi rilevarsi che dagli atti di causa emerge che detto verbale ispettivo veniva secretato dalla competente Procura della Repubblica ai sensi dell’art. 329 c.p.p., a mente del quale “Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, le richieste del pubblico ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che provvedono su tali richieste sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari”.
Sul punto, non può darsi seguito all’asserto di parte ricorrente, secondo cui il verbale ispettivo richiesto non risulterebbe annoverato tra quelli contemplati dalla disposizione richiamata, atteso che difetta la giurisdizione del Tribunale Amministrativo Regionale in intestazione in ordine alla verifica della legittimità dell’apposizione di tale segreto.
È opportuno rammentare, comunque, che per consolidato orientamento gli atti o provvedimenti che possano risultare connessi con i fatti oggetto di un’indagine penale, non sono ostensibili laddove sia stato disposto il loro sequestro ovvero sia stato apposto il segreto ex art. 329 c.p.p. (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 20 dicembre 2023, n. 19350).
Inoltre, il verbale dal quale scaturiva il disconoscimento del rapporto di lavoro – oggetto della richiesta di ostensione – veniva redatto dal personale dell’Amministrazione nell’esercizio di funzioni tipicamente riconducibili alla polizia giudiziaria, ad esso attribuite specificamente dall’ordinamento, e rappresentava l’atto coincidente con la notitia criminis – “la richiesta di accesso al verbale ispettivo n. 2022002882/DDL del 27/06/2024, non può essere accolta in questa Sede in quanto trattasi di provvedimento che potrebbe contenere riferimenti a fatti penalmente rilevanti emersi in sede di attività ispettiva e per i quali è stata fatta CNR alla competente autorità giudiziaria” – che dava impulso al procedimento penale (cfr. T.A.R. Lazio cit. ), il che configura, in sé e per sé, un impedimento alla sua ostensione.
In considerazione di tutto quanto sin qui esposto, il ricorso va rigettato per infondatezza nel merito delle censure ivi sollevate, conseguentemente, va confermato il provvedimento gravato.
Da ultimo, tenuto conto dell’oggettiva peculiarità del caso di specie, si ritengono sussistenti i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Spagnoletti, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere, Estensore
Maria Luisa Rotondano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alfredo Giuseppe Allegretta | Leonardo Spagnoletti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.