Ordinanza cautelare 11 febbraio 2021
Sentenza 21 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 11/02/2021, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/02/2021
N. 00061/2021 REG.PROV.CAU.
N. 00005/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 5 del 2021, proposto da
LS NA, rappresentata e difesa dall'avvocato Cristiano Pellegrini Quarantotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza San Marco, 63;
per l'annullamento, previa sospensione ed adozione dei provvedimenti cautelari più idonei,
A) del provvedimento di mancata iscrizione, in favore di parte ricorrente, ad anno successivo al primo del corso di laurea in medicina e chirurgia a.a. 2020/2021, presso l’Università degli Studi di Verona;
B) della nota del predetto Ateneo, comunicata alla ricorrente in data 18 novembre 2020, di rigetto dell’istanza di trasferimento al II anno del corso di laurea in medicina e chirurgia presentata dalla medesima ricorrente, in data 14 ottobre 2020;
C) della omessa pubblicazione, da parte dell’Università degli Studi di Verona, del bando per le iscrizioni ad anno successivo al primo del corso di laurea in medicina e chirurgia a valere per l’a.a. 2020/2021, asseritamente “ ad oggi non disponibili ”;
D) di tutti gli atti e/o verbali dell’Università in epigrafe che hanno determinato la decisione di non porre a bando alcun posto per il trasferimento, passaggio e/o iscrizione ad anno successivo al primo, presso il corso di laurea in medicina e chirurgia per l’a.a. 2020/2021; nonché della istruttoria compiuta a tale riguardo;
E) di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, impedisce l’immatricolazione di parte ricorrente ad anno successivo al primo del corso di laurea in medicina e chirurgia a.a. 2020/2021, presso l’Università in epigrafe.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Verona;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2021, tenutasi da remoto, il dott. Filippo Dallari;
Considerato:
- che l’iscrizione ad anni successivi al primo richiede quantomeno la valutazione dei crediti formativi già acquisiti e altresì la verifica della sussistenza di posti disponibili (Cons. Stato, Ad. Plen., 28 gennaio 2015, n. 1);
- che ai sensi dell’art. 34 del Regolamento didattico dell’Università di Verona la valutazione dei crediti formativi acquisiti e degli esami sostenuti spetta al Consiglio didattico del corso di studi interessato;
- che in base all’art. 3 della legge n. 264 del 2 agosto 1999, il numero di posti è determinato dal Ministero dell’Istruzione in ragione del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo e dell’offerta potenziale del sistema universitario (Cons. Stato, Sez. VI, 11 settembre 2020, n. 5429);
- che il decreto interministeriale n. 595 del 27 giugno 2019, che ha determinato il numero delle immatricolazioni in medicina e chirurgia per l’anno accademico 2019/2020 non è stato impugnato, né risulta annullato dalla sentenza Cons. Stato, Sez. VI, 11 settembre 2020, n. 5429;
- che l’Università di Verona risulta avere coperto i 177 posti previsti;
- che pertanto non sussistono i presupposti per accogliere la domanda cautelare;
- che per la novità delle questioni trattate le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) respinge la domanda cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2021, tenutasi da remoto in modalità videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO