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Sentenza 11 luglio 2024
Sentenza 11 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/07/2024, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
Sezione Civile
Verbale di udienza All'udienza dell'11 luglio 2024, svolta dinnanzi alla dott.ssa Serena Andaloro nella causa civile iscritta al n. 758/2021 R.G.A.C., di opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 77 emesso dal Tribunale di Patti in data 25 febbraio 2021, promossa da
(C.F. ) con sede in S. Agata di Parte_1 P.IVA_1
Militello – c.da Terreforti n. 27/F, in persona del legale rappresentante pro tempore, attrice in opposizione, contro
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
Giuseppe Di Pietro ed elettivamente domiciliata in Patti, via Fontanella, studio UL (fax 090.774461; pec:
, Email_1 convenuta in opposizione, avente ad oggetto: responsabilità contrattuale;
è presente l'avv. Giuseppe Di Pietro per parte opposta il quale evidenzia di avere depositato copia dell'istanza di estinzione alla controparte nel termine indicato dal giudice come da nota del 5 luglio 2024. Insiste nell'istanza di estinzione del presente giudizio e nella declaratoria di esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. All'esito, il Giudice pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 20 maggio 2021,
[...] ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 77 Parte_1 emesso dal Tribunale di Patti in data 25 febbraio 2021, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di della Controparte_1 somma di euro 156.704,12, oltre gli interessi di mora di cui al d.lgs. n. 231/02 dal dovuto fino all'effettivo soddisfo per i servizi, prestati in favore di essa opponente, per la gestione nonché per l'attività di consulenza, di organizzazione aziendale e di elaborazione dati per il personale con riferimento agli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, nonché le ulteriori spese del procedimento. Preliminarmente, l'opponente ha eccepito la nullità della procura alle liti e l'inefficacia della notifica effettuata nei confronti di soggetto non abilitato, il difetto di legittimazione attiva dell'opposta e la nullità del contratto per violazione di norme imperative.
Tanto premesso, ha chiesto di: “
1. Accogliere la presente opposizione e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo, o inammissibile, o comunque caducare il decreto ingiuntivo n. 77/2021 del 25/02/2021, emesso dal Tribunale di Patti nell'ambito del procedimento r.g. 105/2021, anche previo accertamento della nullità del contratto intercorso tra le Parti;
2.
In via subordinata, revocare il decreto ingiuntivo e limitare la condanna a quanto per legge dovuto, nei limiti del provato;
3. Con vittoria di spese e compensi di causa.”. Con comparsa di risposta depositata in data 12 gennaio 2022, si è costituita in giudizio la chiedendo di rigettare Controparte_1
l'opposizione proposta perché destituita di fondamento, con vittoria di spese e compensi.
Con ordinanza del 10 ottobre 2023, il Giudice, acquisita la documentazione in ordine alla cancellazione dall'albo degli avvocati dell'avv. Alfonso Giorgio Filippo, unico procuratore costituito dell'opponente, ha dichiarato l'interruzione del giudizio. Con istanza depositata in data 16 gennaio 2024, la convenuta opposta ha chiesto di dichiarare la mancata riassunzione del procedimento nei termini previsti dalla legge a seguito dell'interruzione del giudizio e, conseguentemente, di voler procedere alla dichiarazione di estinzione della causa con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Il Giudice, pertanto, ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., concedendo termine per la notifica all'opponente. L'istanza di estinzione e il decreto di fissazione del termine in sostituzione dell'udienza sono stati notificati all'opponente in data 18 marzo 2024, come da atto depositato in data 5 luglio 2024. L'eccezione di estinzione del giudizio per mancata riassunzione nei termini di legge, sollevata dalla convenuta è fondata. La cancellazione volontaria del difensore dall'albo degli avvocati, ancorché avvenuta dopo la notifica della citazione comporta la perdita dello “status” di avvocato e procuratore legalmente esercente, così integrando una causa di interruzione del processo (Cass., n. 21359/2020).
La causa di interruzione risulta dichiarata con ordinanza del 10 ottobre
2023.
Pertanto, nella specie, quantomeno da tale momento risulta essere decorso il termine trimestrale di cui all'art. 305 c.p.c.. Sicché, il termine per la riassunzione tempestiva deve intendersi coincidente con la data del 10 gennaio 2024.
In mancanza di tempestivo atto di riassunzione e vista l'istanza di parte resistente depositata in data 16 gennaio 2024, va, pertanto, dichiarata l'estinzione del giudizio, non riassunto nel termine di legge, con dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 653 c.p.c.. Si rileva, inoltre, che ai sensi dell'art. 307, ultimo comma c.p.c., l'estinzione viene pronunciata con ordinanza dal giudice istruttore nelle cause di competenza collegiale e con sentenza dal collegio o dallo stesso giudice istruttore nelle cause, come la presente, di competenza monocratica.
Ogni altra eccezione viene considerata assorbita.
Le spese del giudizio estinto sono a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c..
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 758/2021 R.G.A.C., di opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 77 emesso dal Tribunale di Patti in data 25 febbraio 2021, così provvede:
- dichiara l'estinzione del presente giudizio di opposizione e, per l'effetto, dichiara l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
- nulla sulle spese. Patti, 11 luglio 2024
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)
REPUBBLICA ITALIANA
Sezione Civile
Verbale di udienza All'udienza dell'11 luglio 2024, svolta dinnanzi alla dott.ssa Serena Andaloro nella causa civile iscritta al n. 758/2021 R.G.A.C., di opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 77 emesso dal Tribunale di Patti in data 25 febbraio 2021, promossa da
(C.F. ) con sede in S. Agata di Parte_1 P.IVA_1
Militello – c.da Terreforti n. 27/F, in persona del legale rappresentante pro tempore, attrice in opposizione, contro
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
Giuseppe Di Pietro ed elettivamente domiciliata in Patti, via Fontanella, studio UL (fax 090.774461; pec:
, Email_1 convenuta in opposizione, avente ad oggetto: responsabilità contrattuale;
è presente l'avv. Giuseppe Di Pietro per parte opposta il quale evidenzia di avere depositato copia dell'istanza di estinzione alla controparte nel termine indicato dal giudice come da nota del 5 luglio 2024. Insiste nell'istanza di estinzione del presente giudizio e nella declaratoria di esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. All'esito, il Giudice pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 20 maggio 2021,
[...] ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 77 Parte_1 emesso dal Tribunale di Patti in data 25 febbraio 2021, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di della Controparte_1 somma di euro 156.704,12, oltre gli interessi di mora di cui al d.lgs. n. 231/02 dal dovuto fino all'effettivo soddisfo per i servizi, prestati in favore di essa opponente, per la gestione nonché per l'attività di consulenza, di organizzazione aziendale e di elaborazione dati per il personale con riferimento agli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, nonché le ulteriori spese del procedimento. Preliminarmente, l'opponente ha eccepito la nullità della procura alle liti e l'inefficacia della notifica effettuata nei confronti di soggetto non abilitato, il difetto di legittimazione attiva dell'opposta e la nullità del contratto per violazione di norme imperative.
Tanto premesso, ha chiesto di: “
1. Accogliere la presente opposizione e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo, o inammissibile, o comunque caducare il decreto ingiuntivo n. 77/2021 del 25/02/2021, emesso dal Tribunale di Patti nell'ambito del procedimento r.g. 105/2021, anche previo accertamento della nullità del contratto intercorso tra le Parti;
2.
In via subordinata, revocare il decreto ingiuntivo e limitare la condanna a quanto per legge dovuto, nei limiti del provato;
3. Con vittoria di spese e compensi di causa.”. Con comparsa di risposta depositata in data 12 gennaio 2022, si è costituita in giudizio la chiedendo di rigettare Controparte_1
l'opposizione proposta perché destituita di fondamento, con vittoria di spese e compensi.
Con ordinanza del 10 ottobre 2023, il Giudice, acquisita la documentazione in ordine alla cancellazione dall'albo degli avvocati dell'avv. Alfonso Giorgio Filippo, unico procuratore costituito dell'opponente, ha dichiarato l'interruzione del giudizio. Con istanza depositata in data 16 gennaio 2024, la convenuta opposta ha chiesto di dichiarare la mancata riassunzione del procedimento nei termini previsti dalla legge a seguito dell'interruzione del giudizio e, conseguentemente, di voler procedere alla dichiarazione di estinzione della causa con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Il Giudice, pertanto, ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., concedendo termine per la notifica all'opponente. L'istanza di estinzione e il decreto di fissazione del termine in sostituzione dell'udienza sono stati notificati all'opponente in data 18 marzo 2024, come da atto depositato in data 5 luglio 2024. L'eccezione di estinzione del giudizio per mancata riassunzione nei termini di legge, sollevata dalla convenuta è fondata. La cancellazione volontaria del difensore dall'albo degli avvocati, ancorché avvenuta dopo la notifica della citazione comporta la perdita dello “status” di avvocato e procuratore legalmente esercente, così integrando una causa di interruzione del processo (Cass., n. 21359/2020).
La causa di interruzione risulta dichiarata con ordinanza del 10 ottobre
2023.
Pertanto, nella specie, quantomeno da tale momento risulta essere decorso il termine trimestrale di cui all'art. 305 c.p.c.. Sicché, il termine per la riassunzione tempestiva deve intendersi coincidente con la data del 10 gennaio 2024.
In mancanza di tempestivo atto di riassunzione e vista l'istanza di parte resistente depositata in data 16 gennaio 2024, va, pertanto, dichiarata l'estinzione del giudizio, non riassunto nel termine di legge, con dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 653 c.p.c.. Si rileva, inoltre, che ai sensi dell'art. 307, ultimo comma c.p.c., l'estinzione viene pronunciata con ordinanza dal giudice istruttore nelle cause di competenza collegiale e con sentenza dal collegio o dallo stesso giudice istruttore nelle cause, come la presente, di competenza monocratica.
Ogni altra eccezione viene considerata assorbita.
Le spese del giudizio estinto sono a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c..
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 758/2021 R.G.A.C., di opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 77 emesso dal Tribunale di Patti in data 25 febbraio 2021, così provvede:
- dichiara l'estinzione del presente giudizio di opposizione e, per l'effetto, dichiara l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
- nulla sulle spese. Patti, 11 luglio 2024
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)