Art. 36. Art. 36;
La nomina a fattorino in prova della carriera ausiliaria degli uffici locali si consegue mediante pubblico concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato.
Per l'ammissione, lo svolgimento e la definizione del concorso si applicano le norme contenute nel testo, unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 salvo quanto diversamente disposto con la presente legge.
Per particolari esigenze di servizio i candidati possono essere sottoposti ad esami orali per l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere specificate nel bando di concorso.
((Oltre quanto previsto dal precedente secondo comma per l'ammissione al concorso a posti di fattorino in prova occorre possedere:
1) titolo di studio di licenza elementare;
2) eta' non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 23; tale limite massimo di eta' e' elevato a 45 anni per i reggenti ed i sostituti iscritti per almeno due anni negli elenchi tenuti da ciascuna Direzione provinciale ai sensi del primo comma dell'articolo 64 della presente legge, per quelli iscritti negli elenchi suddetti ai sensi dei successivi articoli 84 e 90, per i prestatori di opera di cui all'articolo 68 della presente legge, che abbiano prestato la loro opera per almeno un anno, nonche' per coloro che abbiano svolto, per almeno un anno, servizio di procacciato, di scambio e guardapprodi con obbligazione personale)) ((L'Amministrazione ha, altresi', la facolta' di riservare:
a) il dieci per cento dei posti messi a concorso ai reggenti iscritti nell'elenco dei sostituti che abbiano almeno un anno di servizio continuativo, nonche' a coloro che abbiano svolto per almeno un anno servizio di procacciato, di scambio e di guardapprodi con obbligazione personale;
b) il venti per cento dei posti messi a concorso ai sostituti iscritti da almeno due anni nell'elenco, nonche' ai prestatori d'opera di cui all'articolo 68 della presente legge, che abbiano prestato la loro opera per almeno due anni))
La nomina a fattorino in prova della carriera ausiliaria degli uffici locali si consegue mediante pubblico concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato.
Per l'ammissione, lo svolgimento e la definizione del concorso si applicano le norme contenute nel testo, unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 salvo quanto diversamente disposto con la presente legge.
Per particolari esigenze di servizio i candidati possono essere sottoposti ad esami orali per l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere specificate nel bando di concorso.
((Oltre quanto previsto dal precedente secondo comma per l'ammissione al concorso a posti di fattorino in prova occorre possedere:
1) titolo di studio di licenza elementare;
2) eta' non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 23; tale limite massimo di eta' e' elevato a 45 anni per i reggenti ed i sostituti iscritti per almeno due anni negli elenchi tenuti da ciascuna Direzione provinciale ai sensi del primo comma dell'articolo 64 della presente legge, per quelli iscritti negli elenchi suddetti ai sensi dei successivi articoli 84 e 90, per i prestatori di opera di cui all'articolo 68 della presente legge, che abbiano prestato la loro opera per almeno un anno, nonche' per coloro che abbiano svolto, per almeno un anno, servizio di procacciato, di scambio e guardapprodi con obbligazione personale)) ((L'Amministrazione ha, altresi', la facolta' di riservare:
a) il dieci per cento dei posti messi a concorso ai reggenti iscritti nell'elenco dei sostituti che abbiano almeno un anno di servizio continuativo, nonche' a coloro che abbiano svolto per almeno un anno servizio di procacciato, di scambio e di guardapprodi con obbligazione personale;
b) il venti per cento dei posti messi a concorso ai sostituti iscritti da almeno due anni nell'elenco, nonche' ai prestatori d'opera di cui all'articolo 68 della presente legge, che abbiano prestato la loro opera per almeno due anni))