Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 20/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2645/2024, V.G.
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Barbara Cao Presidente relatore dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
dott. Alessandro D'Aniello Giudice Onorario di Pace
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 28.10.2024 , da
1) Parte_1
nato/a NG (Svizzera) il 01.07.1977
cittadino/a: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Carlo Battipede
e
2) Parte_2
nato/a US IO (VA) il 18.02.1981
cittadino/a: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Carlo Battipede
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile ,
in NN (VA) , in data 24.08.2013 ,
1
separati consensualmente con verbale in data 05.10.2021
omologato con decreto del 06.10.2021
con i seguenti figli minori/maggiorenni non economicamente indipendenti:
- nato il [...] Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 28.10.2024 , richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato con il rito civile in data 24.08.2013 in NN
(VA) e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di NN dell'anno 2013, Parte I, atto n.
36, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile, a mezzo di rituale comunicazione da parte della
Cancelleria, di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici e con ulteriore annotazione nei rispettivi comuni di residenza;
2. affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza presso la Per_1
madre come risulta attualmente;
3. quanto alla regolamentazione del diritto di visita concordato in via paritetica a settimane alternate,
il padre potrà tenere con sé la figlia secondo il seguente calendario:
- la prima settimana nei giorni di lunedì dall'uscita da scuola (con pernottamento del lunedì) e accompagnamento a scuola il martedì mattina e da venerdì dall'uscita da scuola (con pernottamento nei giorni di venerdì, sabato e domenica) al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola;
- la settimana successiva da martedì, dall'uscita da scuola, a venerdì mattina quando la riaccompagnerà (con pernottamento nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì); quanto sopra salvo un diverso accordo di volta in volta concordato tra i genitori tenuto conto anche delle richieste,
necessità ed impegni della minore;
- durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé la figlia ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
2 - durante le vacanze pasquali ad anni alterni la minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
- nel periodo delle vacanze estive trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane, Per_1
anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 marzo di ogni anno;
- per le altre festività e per il giorno del compleanno (ove non dovesse trascorrerlo con entrambi i genitori) se cade durante il fine settimana si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, se cade in settimana potrà passarlo con il genitore presso cui non pernotterà dall'uscita da scuola fino alle 19.30
per cenare e pernottare con il genitore secondo la turnazione sopra indicata, salvo diverso accordo tra le parti;
4. il padre si farà carico del versamento dell'iscrizione (pari ad € 500,00 annui) della retta (pari per l'anno in corso ad € 4.500,00 annui) e del post scuola (pari ad € 400,00 annui), dell'istituto privato scolastico attualmente frequentato da;
si farà carico altresì dei buoni pasto (pari ad € 5,50 Per_1
giornalieri) e spese per gite scolastiche giornaliere, oltre a libri scolastici e altri strumenti di studio e trasporto scolastico;
5. la madre richiederà la dote scuola che verrà versata, se percepita laddove vi siano i requisiti per riceverla, direttamente sulla tessera scolastica di o, se incassata dalla madre, sulla tessera entro Per_1
30 giorni dal ricevimento;
6. il pagamento delle spese straordinarie sostenute per la minore, purché previamente concordate e documentate verrà posto a carico di ciascun genitore nella misura del 50%. Ai soli fini esemplificativi e non esaustivi si intendono spese straordinarie quelle relative a: apparecchi per la salute, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN, viaggi scolastici in periodo di vacanza, o infra anno scolastico di più giorni, (es. soggiorni linguistici settimane bianche ecc.).
Quanto alle spese mediche il contributo sarà dovuto al netto di quanto eventualmente riconosciuto e corrisposto dalla mutua di Credit Agricole e/o dalla polizza assicurativa di cui gode il padre in quanto dipendente di banca;
7. gli assegni familiari verranno richiesti e trattenuti su accordo delle parti dalla signora Pt_2
8. nel caso in cui passi alla scuola pubblica: Per_1
- il padre, non facendosi carico della retta e delle spese correlate verserà l'importo di € 150,00 mensili a titolo di concorso nel mantenimento della figlia e si farà carico di eventuali spese per buoni pasto o
3 comunque pranzo scolastico, trasporto da e per la scuola, libri ed altri strumenti scolastici;
le spese straordinarie verranno sostenute al 60% dal padre e per il 40% dalla madre la quale continuerà a ricevere l'assegno Unico fino a quando se ne avranno i requisiti;
9. il rapporto attualmente intestato ad su Credit agricole n. 01046/748431037 (già Credito Per_1
Valtellinese, ante fusione con Credit Agricole, n. 00046/0300070) verrà trasferito, come da accordo dei genitori, su libretto/conto presso Credit Agricole intestato al padre in favore di ove Per_1 Pt_1
avrà i poteri nell'interesse della figlia;
[...]
10. il conto comune intestato aperto presso Credit Agricole di Gerenzano IBAN
[...]tra i Signori e verrà chiuso e il residuo verrà Pt_1 Pt_2
versato sulla tessera scolastica di;
Per_1
11. i ricorrenti rilasciano fin d'ora reciproco consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia minore.”
Con note scritte, le parti confermavano la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non
4 contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo (art. 337-octies cod. civ.), alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
DICHIARA lo scioglimento
del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1 Parte_2
in data 24.08.2013 , in NN (VA)
con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NN (VA)
(anno 2013 , atto n. 36 , parte I ),
alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
Dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato,
all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NN (VA) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge .
Così deciso in COMO, il 17.1.2025
Il Presidente relatore
dott.ssa Barbara Cao
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