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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 06/05/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1384/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1384/2021 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. CASELLI Parte_1 P.IVA_1 EMANUELA
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF con il patrocinio dell'Avv. BINETTI MARCO GIUSEPPE (CF CP P.IVA_2
C.F._1 APPELLATA
(CF – già già – con il Controparte_2 P.IVA_3 CP Controparte_4 patrocinio dell'Avv. LUBELLO ALESSANDRO
APPELLATA ED APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE CONDIZIONATA
avverso la sentenza n. 1786/2021 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 29/06/2021
CONCLUSIONI
In data 2-29.10.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, Nel merito e in tesi: - In Parte_1 parziale riforma dell'appellata sentenza, accertato e dichiarato l'intervenuto inadempimento della
e della agli obblighi contrattualmente assunti con la in CP CP Parte_1 data 7.10.2010, condannare e in solido tra loro, a rifondere a CP CP Pt_1 pagina 1 di 19 2012 srl il costo del lavoro sostenuto per lo svuoto e conseguente conteggio delle somme contenute nelle VLT (videolottery) dalla data di inizio dell'esecuzione del contratto (8 maggio 2011) a quella di adempimento, per un importo pari ad € 1.500,00 mensili (comprensivo di contributi, ferie, TFR, tredicesima etc.), ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, maggiorata degli interessi di cui al D.Lgs 231/02 dalla fine di ogni mese al pagamento;
In ogni caso, in parziale riforma dell'appellata sentenza: - condannare e CP CP
, in solido tra loro, a rifondere alla la somma di € 136.104,02 (90.575,91 +
[...] Parte_1 45.528,11), importo corrispondente alla win tax indebitamente addebitatale nel periodo dal 1.10.2014 al 23 gennaio 2018, ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi ai sensi del D.Lgs. 231/02 dalla data di ciascun report al saldo;
- accertato l'abuso di dipendenza economica ex art. 9 L. 192/1998, condannare e in solido CP CP tra loro, al pagamento in favore di di € 305.714,17, ovvero della diversa maggiore Parte_1
o minore somma ritenuta di giustizia, da determinarsi, se del caso, anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di compensi e spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, all'occorrenza e qualora lo ritenesse opportuno voglia l'Ecc.ma Corte adita disporre CTU al fine di quantificare l'esatto ammontare dei danni e delle perdite subite da per abuso di dipendenza economica, Parte_1 con particolare riferimento alle perdite derivanti dall'imposizione di condizioni economiche ingiustificatamente onerose e discriminatorie, dall'impossibilità di investire nella fidelizzazione dei clienti e nell'attrazione di nuovi, avuto riguardo ai vantaggi prospettici che la fidelizzazione della clientela notoriamente produce”;
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, per i motivi tutti descritti in CP narrativa, respinta ogni contraria richiesta ed eccezione: In via preliminare dichiarare l'appello inammissibile per manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c. anche alla luce dei dedotti e connessi profili di passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
in via principale, rigettare l'appello e confermare integralmente la sentenza appellata, fermi i già prestati profili di acquiescenza ex art. 329 c.p.c.; nella davvero denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale, e quindi in via condizionata, rigettare ogni domanda spiegata da , in quanto CP inammissibile, infondata ed in ogni non sorretta da pattuizioni valide, efficace ed opponibile, incidentalmente accertata anche d'ufficio la nullità parziale delle clausole di cui all'art. 13 e 15 dell'asserito contratto prodotto sub. allegato 5 da , con accoglimento, in subordine, di CP ogni domanda come formulata nel giudizio di primo grado per tutti i motivi e deduzioni esposti nella presente comparsa di costituzione e risposta, con vittoria di spese di lite”.
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello adita, contrariis reiectis, in totale conferma Controparte_2 della sentenza di primo grado n. 1786/2021, In via pregiudiziale, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione\titolarità passiva di in relazione alle domande di Controparte_2 Parte_1 indicate in narrativa e per i motivi ivi esposti;
Nel merito, in via principale, rigettare tutte le domande avanzate da anche in via solidale, nonché quelle avanzate da Parte_1 CP
(già , per i motivi esposti in narrativa;
Sempre nel merito,
[...] Controparte_5 in via subordinata e riconvenzionale trasversale, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte D'Appello adita, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accolga le domande formulate da graduare la responsabilità di in misura inferiore a quella di Parte_1 Controparte_2
(già , in ragione della marginalità del suo CP Controparte_5
pagina 2 di 19 coinvolgimento e comunque: accertare e dichiarare gli inadempimenti di (già CP
alle obbligazioni assunte all'articolo 5.1, lett. a) e lett. r) ed Controparte_5 all'articolo 5.2 (in combinato disposto con l'articolo 9.4 e l'allegato C del Contratto Zenit) del Contratto Intralot e, per l'effetto, condannare (già CP Controparte_5
a: (i) risarcire a tutti i danni da essa subiti in conseguenza dei suoi
[...] Controparte_2 inadempimenti, danni come quantificati in narrativa;
(ii) manlevare e tenere indenne CP da ogni conseguenza pregiudizievole dovesse derivare, direttamente o indirettamente, dai
[...] suoi inadempimenti e, pertanto, dalle eventuali conseguenze pregiudizievoli che dovessero derivare dalla soccombenza di nel presente giudizio, anche provvedendo Controparte_2 direttamente al pagamento della condanna emessa nei confronti di;
(iii) pagare a CP le penali contrattuali previste dall'articolo 15.2, lett. b) del Contratto Intralot (iv) Controparte_2 comunque, in ragione di quanto disposto dall'art. 16.1 del Contratto Intralot, condannare (già a manlevare e tenere indenne CP Controparte_5 CP dalle eventuali conseguenze pregiudizievoli che dovessero derivare dalla soccombenza in
[...] merito alle domande formulate da nei confronti di aventi ad Parte_1 Controparte_2 oggetto il pagamento e/o la restituzione di somme relative “all'importo residuo di ciascun apparecchio”, anche provvedendo direttamente al pagamento della condanna emessa nei confronti di In ogni caso, Con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di Controparte_2 giudizio, anche generali, come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito Parte_1 anche solo “ ) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, (quale Pt_1 CP incorporante e (già già Controparte_6 Controparte_2 CP
, proponendo gravame avverso la sentenza n. 1786/2021, emessa dal Controparte_4
Tribunale di Firenze e pubblicata il 29/06/2021, che aveva rigettato le domande proposte dalla medesima con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite. Pt_1
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – aveva convenuto in giudizio e esponendo: Pt_1 Controparte_6 CP
-) di esercitare, dal 2010, in Firenze, via dei Vanni n. 27, sotto l'insegna “Alla vittoria”, attività di sala giochi, ovvero di raccolta del gioco lecito attraverso l'installazione di apparecchi videoterminali detti VLT (ossia “Video Lottery Terminal”);
-) che, in data 17.10.2010, aveva sottoscritto con (concessionaria di Stato per Controparte_4
l'attivazione e la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi ex art. 110, comma 6, lett. a) e b) , società poi incorporata in , un CP_7 CP contratto per adesione denominato “Accordo di collaborazione per la raccolta di giocate attraverso apparecchi videoterminali installati in ambienti dedicati”;
-) che, in tale contratto, predisposto unilateralmente dalla concessionaria, a fronte della collaborazione prestata dalla società attrice nella attività di raccolta delle giocate attraverso le pagina 3 di 19 VLT, veniva ad essa riconosciuto un compenso calcolato sulla base percentuale del “Net Cash Box” determinato con la seguente formula: “Net Cash Box=Giocato-Vincite-Oneri – Contribuzione CP_8 al jackpot” (art.
9.1. del contratto);
-) che, in particolare, si obbligava a pagare all'attrice un compenso calcolato sulla base CP_4 di una percentuale che variava da un minimo del 46,3% ad un massimo del 50% del “Net Cash
Box” a seconda dell'ammontare di quest'ultimo;
-) che, nell'allegato C del contratto, la concessionaria delegava la Jackpot s.p.a., partecipata al
45% dalla medesima , al pagamento in favore dell'attrice di tale corrispettivo a titolo di CP_4 compenso;
-) che, contrariamente agli accordi contrattuali, la concessionaria pretendeva che fosse a Pt_1 prelevare dagli apparecchi il denaro giocato e ad accreditare ogni settimana alla Jackpot s.p.a. la somma da quest'ultima indicata negli estratti conto sotto la voce “totale a pagare”;
-) che tale attività di “scassettamento” costituiva un ulteriore onere per l'attrice che si traduceva in un maggior costo in termini di pagamento del personale addetto a tale compito;
-) che i report rilasciati settimanalmente da Jackpot s.p.a. non erano attendibili, in quanto non facevano riferimento al denaro presente negli apparecchi videoterminali e non indicavano i criteri di determinazione del compenso spettante ad essa Pt_1
-) che la stessa società attrice, peraltro, era tenuta a sopportare le oscillazioni delle percentuali di vincita, che dipendevano da scelte insindacabili della concessionaria;
-) che, il 24.9.2012, Jackpot s.p.a. comunicava a di aver trasferito il proprio ramo di azienda Pt_1 alla controllata “ (di seguito anche solo “ ), di talché il Controparte_6 CP_5 rapporto contrattuale proseguiva con quest'ultima;
-) che, dopo vari solleciti, era riuscita ad ottenere da una sorta di “saldo di Pt_1 CP_4 spettanze”, per un ammontare di € 53.360,70, privo di qualsivoglia riferimento ai criteri con cui era stato calcolato;
-) che, in data 1.7.2014, sottoscriveva un addendum al contratto, con il quale Pt_1 CP_4 riconosceva ad essa un aumento della percentuale del “Net Cash Box” che passava dal 46,3% al
52%;
-) che a seguito del confronto incrociato effettuato, a gennaio 2016, tra i dati provenienti dai referti delle VLT, dai ticket vincenti pagati (nell'ordine di migliaia in un mese), dalla piattaforma online della concessionaria (370 voci settimanali), dagli estratti conto della delegata al CP_4 pagamento (che stranamente differivano da quelli di ), accertava che, solo CP_5 CP_4 Pt_1 per quel mese, la differenza tra il compenso realmente percepito e quello che le sarebbe spettato era di almeno € 23.000,00;
pagina 4 di 19 -) che la discrasia rilevata si traduceva in un inadempimento contrattuale, con la conseguenza che aveva diritto a percepire, per tutta la durata del rapporto, un maggior compenso pari ad € Pt_1
300.000,00;
-) che si era vista pure ingiustamente addebitare i costi dell'addizionale prevista dalla legge Pt_1 di stabilità 2014, senza previa rinegoziazione del contratto contrariamente a quanto previsto dalla predetta legge;
-) che, per giunta, nessuna comunicazione, da parte di o di era stata fornita a CP_4 CP_5 in ordine alla corresponsione della “win tax”, accollata interamente a quest'ultima per ben € Pt_1
90.575,91 nel periodo che andava dall'1.10.2014 al 28.2.2017;
-) che, pertanto, il comportamento di integrava non solo un inadempimento contrattuale CP_4 ma anche un abuso di dipendenza economica ex art. 9 della l.n. 192/1998.
Concludeva, quindi, chiedendo: “in tesi, accertare e dichiarare l'intervenuto inadempimento della
e della agli obblighi contrattualmente assunti da CP Controparte_6 CP_4
con a in data 17.10.2010; 2- ordinare alla e per essa alla delegata
[...] Parte_1 CP
a corrispondere settimanalmente a parte attrice la somma Controparte_6 spettantele così come determinata dall'addendum al contratto in data 7.7.2014, previo svuoto degli apparecchi videoterminali presenti nella sala giochi “Alla Vittoria” e contestuale costituzione in favore dell'attrice di un fondo cassa sufficiente al pagamento delle vincite;
3- ordinare alla CP la restituzione della somma di € 30.000,00 richiesta da e alla stessa pagata in data 3 CP_4 maggio 2011 a titolo di garanzia di versamento da parte della a Parte_1 Controparte_6 delle somme indicate nei report, oltre interessi ai sensi del D. Lgs 231/02 dalla data del
[...] versamento al saldo;
4- per l'effetto condannare e , in CP Controparte_6 solido tra loro, a rifondere a il costo del lavoro sostenuto per lo svuoto e Parte_1 conseguente conteggio delle somme contenute nelle VLT dalla data di inizio dell'esecuzione del contratto (8 maggio 2011) a quella di adempimento, per un importo indicativamente pari ad €
1.500,00 mensili (comprensivo di contributi, ferie, TFR, tredicesima etc.), ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, maggiorata degli interessi di cui al D.Lgs 231/02 dalla fine di ogni mese al pagamento;
5-condannare e , in solido tra CP Controparte_6 loro, al pagamento in favore dell'attrice della somma maturata a titolo di corrispettivo di €
244.350,00 (300.000,00 - 55.650,00), ovvero la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi ai sensi del D.Lgs. 231/02 dal dovuto al saldo;
6- condannare e CP
, in solido tra loro, a rifondere alla la somma di € CP_5 Controparte_6 Parte_1
20.000,00, o di quella maggiore o minore risultante di giustizia, indebitamente addebitatale a titolo di “Addizionale legge di stabilità”, oltre interessi ai sensi del D.Lgs. 231/02 dal 31 novembre
pagina 5 di 19 2015 al saldo;
7- condannare e , in solido tra loro, a CP Controparte_6 rifondere alla la somma di € 90.575,91, importo corrispondente alla win tax Parte_1 indebitamente addebitatale nel periodo dal 1.10.2014 al 28.2.2017, ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi ai sensi del D.Lgs. 231/02 dalla data di ciascun report al saldo;
8- condannare e , in solido tra loro, al pagamento CP Controparte_6 in favore di di € 300.000,00, ovvero della diversa somma maggiore o minore Parte_1 ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno subito dalla per abuso di Parte_1 dipendenza economica ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 l. 192/98; con vittoria di spese di lite”.
1.2. – Si costituiva in giudizio , eccependo, preliminarmente, il proprio difetto di CP legittimazione passiva sulle domande avanzate dall'attrice; nel merito, contestava integralmente la domanda avversaria di cui chiedeva il rigetto;
spiegava, in via subordinata, domanda nei confronti di per essere da questa manlevata nell'ipotesi di condanna nonché per ottenere CP_5 il pagamento delle penali ed il risarcimento dei danni a seguito del suo inadempimento contrattuale.
1.3. – Si costituiva, altresì, in giudizio (quale incorporante , eccependo il proprio CP CP_5 difetto di legittimazione passiva e contestando, comunque, le domande proposte nei suoi confronti, di cui chiedeva il rigetto.
1.4. – Nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c., proponeva anche le seguenti, Pt_1 ulteriori domande: “in ipotesi, qualora non fosse accertato l'intervenuto inadempimento della
e della agli obblighi contrattualmente assunti con la in CP CP Parte_1 data 17.10.2010 e, per l'effetto, l'obbligo di scassettare continuasse a gravare su accertata Pt_1
e dichiarata l'incidenza del dolo della concessionaria sulle condizioni economiche CP formalizzate nel contratto inter partes del 7.10.2010: - aumentare la percentuale del Net Cash
Box (NCB), attualmente pari a 52 %, al 62% (sessantaduepercento); - condannare e CP
in solido tra loro, al pagamento in favore di di € 4.224,00 mensili CP Parte_1 dalla data di inizio del rapporto contrattuale (7.10.2010) a quella di adeguamento della percentuale del NCB, ovvero della diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale”.
1.5. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove orali e documentali, il tribunale, per quel che in questa sede interessa, decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
-) dall'esame dello “Accordo di collaborazione per la raccolta delle giocate attraverso apparecchi videoterminali installati in ambienti dedicati”, stipulato, il 7-10-2010, tra e Pt_1 Controparte_4
pagina 6 di 19 non si evinceva che il prelievo dalle VLT (c.d. “scassettamento”) avrebbe dovuto essere effettuato dalla delegata al pagamento (e cioè da Jackpot/Intralot);
-) in particolare, l'art.
2.1. del predetto accordo prevedeva: “il contratto regola la collaborazione che il gestore di sala presterà al concessionario per l'attività di raccolta delle giocate attraverso le
VLT di cui alla premessa E, provvedendo, secondo le prescrizioni di legge e del concessionario, alle attività di raccolta delle giocate, ed al compimento di ogni attività accessoria e complementare secondo quanto meglio specificato nei manuali operativi”;
-) sulla base di tale disposizione, lo scassettamento poteva essere ricondotto: i) alla “raccolta delle giocate”, espressione idonea ad includere anche l'azione di “raccolta” del denaro giocato e presente all'interno degli apparecchi di gioco, tenuto conto, altresì, che il gestore di sala – per espressa previsione contrattuale (art. 2.4) – era responsabile in via esclusiva di tutti gli aspetti relativi all'organizzazione di tale attività; ii) al “compimento di ogni attività accessoria e complementare” alla raccolta delle giocate prestata dal gestore di sala, secondo quanto specificato nei manuali operativi in ordine ai quali non aveva sollevato alcuna contestazione;
Pt_1
-) pertanto, la pretesa attorea al risarcimento dei danni, rappresentati dai costi legati al pagamento del personale necessario alla procedura di scassettamento era infondata;
-) in ogni caso, l'operazione materiale di scassettamento non incideva, in termini causalistici, sull'oscillazione delle percentuali di vincita;
-) al riguardo, il corrispettivo del gestore di sala era stato determinato sulla base percentuale del
“Net Cash Box” – dato dalla seguente formula: Net Cash Box = Giocato – Vincite – Oneri – CP_8
Contribuzione ai jackpot (cfr. art.
9.1 del contratto) – ed era soggetto a variazione automatica secondo quanto dettagliatamente previsto dalla tabella di cui all'art. 9.2.;
-) la possibilità di variazione era, dunque, espressamente disciplinata e non era rimessa all'insindacabile discrezionalità del concessionario;
-) del resto, non solo in sede di stipula dell'originario contratto, ma anche in fase di rinegoziazione effettuata con l'addendum sottoscritto il 7.7.2014, alcuna contestazione sul punto era stata mossa da con ciò evidenziando la piena accettazione del meccanismo negoziale;
Pt_1
-) non sussisteva, poi, l'abuso di dipendenza economica ex art. 9 della l.n. 192/1998 che, secondo l'attrice, sarebbe stato posto in essere ai suoi danni da;
CP
-) invero, i rapporti contrattuali tra e non erano connotati da un eccessivo squilibrio Pt_1 CP in termini di diritti ed obblighi e ciò in quanto le relative pattuizioni, oltre che ricalcare la disciplina di settore, risultavano concordate dalle parti;
-) in ogni caso, con l' addendum stipulato in data 7.7.2014, (allora ) e CP CP_4 Pt_1 avevano attuato una rinegoziazione dei termini contrattuali, prevedendo, in particolare, una pagina 7 di 19 modifica al rialzo della percentuale sulla cui base era calcolato il compenso della società attrice quale gestore di sala;
-) non era stato, poi, dimostrato che la convenuta avesse impedito all'attrice di accedere ad altre alternative presenti sul mercato né vi era prova del pregiudizio economico subito e quantificato da in € 300.000,00 senza neppure specificare i criteri di determinazione;
Pt_1
-) per quanto riguardava gli addebiti effettuati a titolo di “win tax” non era fondato l'assunto dell'attrice secondo cui il meccanismo di pagamento impostole comportava che tale imposta venisse pagata due volte, una volta dal giocatore sotto forma di ritenuta alla vincita eccedente i
500 euro e una volta dal gestore di sala, sotto forma di addizionale alle somme giocate e quindi di addizionale al “totale a pagare”;
-) difatti, la c.d. “win tax” è un tributo interamente a carico del giocatore che, nel caso di vincita superiore ad € 500,00, si vede corrispondere l'importo del premio diminuito della win tax (6% da calcolare sull'importo superiore ad € 500,00). Tale importo, quindi per essere versato allo Stato, viene trattenuto direttamente nella VLT ed il concessionario è il soggetto passivo del tributo, essendo tenuto al pagamento in favore dell'Erario. Una volta che il soggetto incaricato della raccolta effettua lo scassettamento della VLT, al suo interno trova, dunque, l'ammontare delle giocate aumentato dell'importo per la win tax;
quest'ultimo importo deve essere integralmente versato e girato dal gestore di sala al gestore\concessionario, affinché il concessionario provveda a versarlo integralmente allo Stato;
-) quindi, l'indicazione sui rendiconti trasmessi alla della somma dovuta a titolo di win tax, Pt_1 pari al 6% della vincita eccedente i 500 euro, non aveva comportato alcun aumento del “totale a pagare”, in quanto altro non era che lo stesso importo, pari al 6% suddetto, trattenuto dall'apparecchio videoterminale al momento dell'erogazione della vincita e ricompreso tra le somme derivanti dallo scassettamento degli apparecchi, destinato alle casse dell'Erario;
-) le altre domande proposte dall'attrice nell'atto di citazione risultavano anch'esse infondate mentre quelle formulate, per la prima volta, nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c., erano inammissibili in quanto integravano un'ipotesi di mutatio libelli.
-) le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello affermando di non impugnarne le parti in Pt_1 cui erano state rigettate le domande di esatto adempimento del contratto del 7.10.2010, di pagamento del maggior compenso e di restituzione dell'importo di € 30.000,00 versato a titolo di garanzia fideiussoria.
pagina 8 di 19 Questo perché il contratto stipulato in data 7.1.2010 era cessato il 31.10.2019, cui era seguita la stipula di un nuovo contratto.
In relazione, invece, alle altre parti della sentenza gravata, articolava i seguenti motivi di appello:
1) con il primo, si doleva del rigetto della domanda di condanna di e al CP CP rimborso del costo di lavoro sostenuto da essa per lo svolgimento delle attività di Pt_1
“scassettamento”.
In particolare, il primo giudice aveva erroneamente interpretato l'art.
2.1. del contratto del
7.10.2010, omettendo di valutare sia le obbligazioni assunte dal gestore come meglio CP specificate nel contratto stipulato tra quest'ultima e , sia la delegazione di al CP CP pagamento del corrispettivo spettante a e di cui all'allegato C del contratto del 7.10.2010, Pt_1 che evidentemente presupponeva l'attività di prelievo, da parte di degli importi giocati CP dagli apparecchi videoterminali.
Difatti, l'art.
5.1. del contratto stipulato tra e prevedeva espressamente CP CP
l'obbligo del gestore di “prelevare, quale incaricato del concessionario, gli importi corrispondenti alle giocate dagli apparecchi videoterminali, coordinandosi a tal fine con ciascun gestore di sala dei punti di gioco, e versare al concessionario quanto riscosso al concessionario in esecuzione di tale incarico”.
Significativo era anche l'art.
6.1. del suddetto contratto secondo cui il gestore era tenuto a trasferire al concessionario gli importi delle giocate raccolte nei punti gioco.
Del resto, anche aveva evidenziato che, tra i principali obblighi di vi era quello CP CP di prelevare gli importi corrispondenti alle giocate dagli apparecchi videoterminali.
Per converso, alcuna valenza poteva riconoscersi ai manuali operativi richiamati dal giudice di prime cure, i quali, costituiti solo da slides, si riferivano genericamente ad un'attività accessoria o comunque complementare alla raccolta del gioco.
Pertanto, aveva diritto al rimborso del costo del lavoro sostenuto per l'adempimento Pt_1 dell'obbligazione di “scassettamento”, nella misura di € 1.500,00 mensili, dall'inizio di esecuzione del contratto fino alla sua cessazione.
2) Con il secondo, censurava la decisione impugnata per aver rigettato la domanda volta a far valere l'abuso di dipendenza economica da parte di . CP
Difatti, il tribunale non aveva considerato né l'obbligo di procedere allo scassettamento, che era stato unilateralmente imposto a né le previsioni contrattuali che, da un lato, imponevano al Pt_1 gestore di sala il dovere di collaborare in via esclusiva con il concessionario (art. 3) e, dall'altro, consentivano a quest'ultima di recedere in qualsiasi momento con un preavviso di 60 giorni e senza dover pagare alcuna penale (art. 8.2).
pagina 9 di 19 D'altra parte, il contratto non prevedeva la facoltà di recesso da parte di fermo restando Pt_1 che sarebbero serviti 3-4 mesi di lavoro per sostituire la rete telematica ed il sistema di gioco di proprietà di . CP
Inoltre, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, i criteri di liquidazione del danno erano stati specificati nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c.
3) Con il terzo, denunciava l'erroneità della gravata sentenza per aver rigettato, peraltro con argomentazioni scarsamente comprensibili, la domanda volta ad ottenere la refusione dell'importo corrisposto da a titolo di “Win Tax”. Pt_1
Invero, considerato che “le vincite sono una parte delle somme giocate (almeno l'85%), che la win tax è una parte della vincita trattenuta dalle VLT quando la vincita eccede € 500,00, la win tax
è una parte delle somme giocate: è quindi errato sommare la win tax alla differenza tra le somme giocate e quelle vinte dai giocatori perché la Win Tax, come appena detto, è una parte delle somme giocate che viene trattenuta sulle vincite eccedenti € 500,00” (cfr. atto di appello, pag.
26).
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, eccepiva CP preliminarmente l'inammissibilità dell'appello, anche ex art. 348-bis c.p.c.; per il resto, contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.3. – Si costituiva, altresì, in giudizio rassegnando le sopra trascritte conclusioni Controparte_2
e spiegando appello incidentale condizionato al fine di riproporre le domande riconvenzionali nonché di manleva formulate nei confronti di e non esaminate dal giudice di prime cure. CP
2.4. – Con ordinanza dell'11.1.2023, veniva rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e, contestualmente, il Collegio invitava le parti ad esperire il tentativo di mediazione ex art. 5, comma 2, del d.lgs. 28/2010, il quale, tuttavia, sortiva esito negativo.
2.5. – La causa è stata trattenuta in decisione in data 2-29.10.2024 sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
3 – Sulle questioni preliminari pagina 10 di 19 3.1. – In primo luogo, è necessario evidenziare che, per espressa ammissione dell'appellante, il gravame non investe i capi della sentenza che hanno rigettato le domande: i) di esatto adempimento del contratto;
ii) di pagamento del maggior compenso (quantificato in €
244.350,00) maturato in forza di tale contratto;
iii) di restituzione dell'importo di € 30.000,00 versato a titolo di garanzia fideiussoria.
Inoltre, non risulta proposta impugnazione né avverso il capo della sentenza che ha rigettato la domanda volta ad ottenere la restituzione della somma addebitata a titolo di “addizionale legge di stabilità” né avverso quello che ha dichiarato inammissibili le domande proposte dall'originaria attrice, per la prima volta, nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c., di talché anche tali parti della decisione appellata devono ritenersi coperte da giudicato.
Tuttavia, contrariamente a quanto affermato da la mancata impugnativa di tali parti CP della sentenza non comporta l'inammissibilità dell'appello.
Invero, per costante orientamento giurisprudenziale: “il giudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, sicché
l'appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame” (cfr. ex plurimis Cass. civ., n. 10760/2019).
Ne consegue che l'appello proposto avverso le altre statuizioni contenute nella sentenza impugnata deve ritenersi senz'altro ammissibile, anche in considerazione del fatto che, contrariamente a quanto affermato dalla difesa dell'appellata, l'acquiescenza prestata con riferimento a determinati capi della decisione non comporta, di per sé, l'incontestabilità della documentazione (rendiconti contabili) per quei profili che sono stati censurati con il gravame.
Ciò tanto più se si considera che l'impugnazione investe capi completamente indipendenti ed autonomi rispetto a quelli oggetto di acquiescenza (cfr. Cass. civ. n. 9141/2007).
3.2. – Deve, poi, essere disattesa l'istanza dell'appellante volta ad ottenere l'ammissione di c.t.u. per “quantificare l'esatto ammontare dei danni e delle perdite subite da per abuso Parte_1 di dipendenza economica, con particolare riferimento alle perdite derivanti dall'imposizione di condizioni economiche ingiustificatamente onerose e discriminatorie, dall'impossibilità di investire nella fidelizzazione dei clienti e nell'attrazione di nuovi, avuto riguardo ai vantaggi prospettici che la fidelizzazione della clientela notoriamente produce” (cfr. atto di appello, pag. 33-34), stante il suo palese carattere esplorativo.
pagina 11 di 19 Si applica, infatti, il seguente principio: “tenuto conto che la consulenza tecnica d'ufficio ha la funzione di offrire al giudice l'ausilio delle specifiche conoscenze tecnico-scientifiche che si rendono necessarie al fine del decidere, tale mezzo istruttorio - presupponendo che siano stati forniti dalle parti interessate concreti elementi a sostegno delle rispettive richieste -non può essere utilizzato per compiere indagini esplorative dirette all'accertamento di circostanze di fatto, la cui dimostrazione rientri, invece, nell'onere probatorio delle parti” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, sentenza n. 212 del 11/01/2006).
In ogni caso, l'espletamento dell'invocata c.t.u. si presenta anche superfluo, per le ragioni che saranno esposte al § 4.2.
3.3. – Si deve, infine, escludere che l'ordinanza di cui all'art. 348-bis c.p.c., invocata da CP possa essere pronunciata dopo che, dato corso alla trattazione, l'impugnazione sia stata trattenuta in decisione (cfr. Cass. civ. sez. III, sentenza n.14696 del 19 luglio 2016).
Sgombrato il campo dalle predette questioni preliminari, è possibile passare ad esaminare l'appello proposto da Pt_1
4 – L'esame del gravame.
4.1. – Il primo motivo è infondato.
4.1.1. – L'art.
2.1. del contratto stipulato, in data 7.10.2010, tra e (oggi ) Pt_1 CP_4 CP prevedeva “il contratto regola la collaborazione che il gestore di sala (cioè ndr) presterà al Pt_1 concessionario per l'attività di raccolta delle giocate attraverso le VLT di cui alla premessa E, provvedendo, secondo le prescrizioni di legge e del concessionario, alle attività di raccolta delle giocate, ed al compimento di ogni attività accessoria e complementare secondo quanto meglio specificato nei manuali operativi”.
Ebbene, l'attività di “scassettamento” altro non è che il periodico prelievo delle somme giocate negli apparecchi dislocati presso gli esercizi contrattualizzati (cfr. Cons. Stato, sez. V, n.
8480/2022), ragion per cui essa equivale senz'altro a quella di “raccolta delle giocate” dai videoterminali, di cui alla richiamata disposizione contrattuale, attività che, pertanto, grava sul gestore di sala (e, quindi, su . Pt_1
Ne costituisce conferma anche il fatto che, con mail dell'11.4.2012, inviò a proprio CP_4 Pt_1 il manuale operativo relativo alla procedura di “scassettamento VLT” (cfr. doc. 8 , pag. CP
133 e seg.), senza che l'odierna appellante eccepisse alcunché.
Al riguardo, si è limitata ad affermare che tale manuale non riguardava le VLT installate Pt_1 presso la sua sala giochi senza, tuttavia, offrire alcun elemento atto a comprovare il suo assunto.
Né può l'appellante utilmente invocare l'allegato C) al contratto, che contemplava l'obbligo del gestore (Jackpot/Intralot/Gamenet), in forza della delegazione ex art. 1268 c.c. contenuta nel pagina 12 di 19 contratto stipulato tra questi ed il concessionario (art. 5.2.), di pagare il corrispettivo spettante al gestore di sala (Zenit).
Invero, questa circostanza non contrasta con il fatto che l'attività materiale di scassettamento venisse eseguita proprio da che consegnava il denaro della raccolta delle giocate a Pt_1
Jackpot/Intralot/Gamenet la quale procedeva, poi, ai vari pagamenti (nei confronti, cioè, del gestore di sala, del concessionario, ecc.).
Ciò in conformità al punto 6.1. del contratto stipulato tra il gestore e ed il concessionario, secondo cui spettava al gestore trasferire al concessionario gli importi delle giocate raccolte nei punti di gioco, al netto del suo corrispettivo, di quello spettante al gestore di sala e delle vincite pagate ai giocatori.
Vero è che il punto 5.1. di tale contratto stabiliva l'obbligo del gestore di “prelevare, quale incarico dal concessionario, gli importi corrispondenti alle giocate dagli apparecchi videoterminali, coordinandosi con ciascun gestore di sala dei punti di gioco, e versare al concessionario quanto riscosso in esecuzione di tale incarico”.
Tuttavia, il fatto che tale contratto prevedesse che il prelievo delle giocate fosse eseguito dal gestore non contrasta con la previsione, contenuta nel contratto stipulato il 7.10.2010, di analogo obbligo a carico del gestore di sala.
In proposito, è indicativa la necessità, per il gestore, di “coordinarsi” con il gestore di sala, il che non esclude che l'attività materiale di raccolta delle giocate potesse essere demandata solo a quest'ultimo, fermo restando che entrambi i soggetti erano responsabili, dell'esecuzione di tale attività, nei confronti del concessionario.
Né può l'appellante invocare eventuali ammissioni fatte da nella sua comparsa di CP costituzione e risposta, in quanto la stessa, nel proporre, in via subordinata, domanda riconvenzionale nei confronti di si è limitata a richiamare le singole disposizioni del CP contratto stipulato con il gestore (sopra citate), senza dedurre alcun elemento di fatto idoneo a fondare una diversa interpretazione.
4.1.2. – D'altra parte, significativo è anche il comportamento preprocessuale di che, solo con Pt_1 pec del 9.5.2016 (e, quindi, a distanza di quasi sei anni dall'inizio del rapporto), ha richiesto a ed a di provvedere con proprio personale all'attività di scassettamento. CP_4 CP_5
Quindi, anche a voler ritenere che il contratto non contemplasse tale obbligo a suo carico, non vi è dubbio che le parti, con il loro successivo comportamento, abbiano inteso modificarlo, ponendo tale prestazione a carico di Pt_1
Invero, come affermato dalla Suprema Corte: “in materia contrattuale, laddove per il contratto sia prevista la forma scritta "ad probationem", la successiva modifica di singole clausole non deve
pagina 13 di 19 necessariamente essere pattuita per iscritto ma può risultare anche da un comportamento tacito concludente, risolvendosi la ricostruzione della modifica di clausole contrattuali per "facta concludentia" in una "quaestio facti", per sua natura riservata al giudice del merito ed esposta a censura di legittimità veicolabile unicamente entro i limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.” (cfr.
Cassazione civile, sentenza del 25.10.2019, n. 27391; in senso conforme cfr. pure Cass. civ. n.
21764/2015).
Difatti, l'aver eseguito, per un lungo lasso di tempo, l'attività materiale di raccolta delle giocate senza avanzare alcuna contestazione e/o rivendicazione, neppure di carattere economico, nei confronti né di (concessionario) né di Jackpot/Itralot/Gamenet (gestore), Controparte_9 costituisce, senza dubbio, un comportamento concludente atto a modificare una eventuale diversa pattuizione contrattuale.
4.1.3. – Ad ogni modo, come correttamente evidenziato dal tribunale, la domanda risulta del tutto indimostrata anche sotto il profilo del quantum, giacché l'appellante non ha neanche allegato la necessità di dover impiegare un'unità di manodopera aggiuntiva per far fronte all'attività di scassettamento.
Pertanto, anche a voler ritenere, come sostenuto da che tale attività richiedesse, Pt_1 quotidianamente, almeno tre ore lavorative, non risulta che essa sia stata costretta ad assumere nuovo personale per il suo espletamento né di aver dovuto corrispondere straordinari a quello già in servizio, di talché gli asseriti costi sostenuti sono rimasti completamente indimostrati.
In proposito, completamente trascurabili si presentano gli esiti dell'espletata prova testimoniale, giacché i relativi capitoli di prova (“
1. DCV che la sala giochi “Alla Vittoria”, sin dal maggio 2011, è aperta 7 giorni su 7 per 365 giorni l'anno;
2. DCV che, presso la sala giochi “Alla Vittoria”,
l'attività di scassettamento delle videolottery (VLT) viene svolta quotidianamente;
3. DCV che le
29 videolottery (VLT) presenti nella sala giochi “Alla Vittoria” sono tutte di proprietà della concessionaria ”) vertevano su circostanze non rilevanti ai fini decisionali. CP
Peraltro, tali circostanze sono state confermate solo in parte dal teste dipendente Testimone_1 della dal 2012 al 2013, il quale ha riferito che l'attività di scassettamento “non viene svolta Pt_1 tutti i giorni, può capitare che un giorno durante la settimana salti essendo necessaria la presenza di due operatori” (cfr. verbale di udienza del 12.2.2020).
4.1.4 – Del tutto inconferenti sono, poi, le argomentazioni dell'appellante circa la non spettanza a del regime di esenzione IVA di cui tale società avrebbe beneficiato. CP
Trattasi, infatti, di questione che attiene ai rapporti tra e l'amministrazione finanziaria a CP cui risulta completamente estranea, con la conseguenza che non è legittimata, in questa Pt_1 sede, a far valere eventuali violazioni della normativa fiscale.
pagina 14 di 19 Ciò tanto più se si considera che tali presunte violazioni non hanno avuto, per quel che consta, alcuna ricaduta sul rapporto privatistico instaurato con Pt_1
4.2. – Infondato è, altresì, il secondo motivo di appello.
4.2.1. – Come affermato dalla Suprema Corte: “il divieto di abuso di dipendenza economica, previsto dall'art. 9 della l. n. 192 del 1998, avendo il duplice scopo di riequilibrare la posizione di forza nel singolo contratto e di tutelare i meccanismi concorrenziali del mercato, presuppone la sussistenza di una disparità di potere contrattuale tale da determinare un eccessivo squilibrio nelle rispettive prestazioni, di cui costituisce elemento sintomatico la mancanza di reali possibilità di reperire nel mercato alternative soddisfacenti, nonché l'abuso di tale situazione, che ricorre allorché la condotta arbitraria sia contraria a buona fede, ovvero sia volta, in vista di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse dell'impresa dominante, ad appropriarsi del margine di profitto altrui” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 23.10.2024, n.
27435).
In dottrina è stato evidenziato che la vocazione generalista dell'art. 9 della l.n. 192/1998 poggia non solo sulla sua formazione letterale (nel testo il riferimento al “subfornitore” è sostituito da quello, decisamente più ampio, alla “impresa cliente”) ma anche sulla sua ratio complessiva, che sembra voler abbracciare tutti gli imprenditori che, sebbene non subfornitori, versino in quelle condizioni di debolezza delle quali la citata norma identifica – con una precisione che non esclude una sufficiente dose di elasticità – i presupposti ed i segnali di riconoscimento.
Dalla dipendenza economica discende, dunque, uno squilibrio concreto, il cui accertamento deve essere svolto, in punto di fatto, caso per caso e senza l'aiuto di presunzioni simili a quelle che facilitano il compito dell'interprete nel contesto dei contratti del consumatore.
Non è, allora, la dipendenza economica in sé ad essere repressa, essendo una circostanza del tutto fisiologica nel contesto di un mercato che vede normalmente confrontarsi operatori forti e operatori deboli. Quel che si vieta è l'abuso dello stato di dipendenza in cui versa l'impresa debole, nella misura in cui viene a prodursi a favore di quella forte un vantaggio eccessivo e irragionevole.
Al di là della tipizzazione (o meglio esemplificazione) delle fattispecie operata dalla norma, l'abuso di dipendenza economica, quindi, va riscontrato sulla scorta di un giudizio di buona fede/ragionevolezza che metta in luce lo squilibrio ed il suo carattere eccessivo.
4.2.2. – Nella specie, tuttavia, l'appellante non ha offerto alcun elemento idoneo a dimostrare l'esistenza di uno squilibrio contrattuale ai suoi danni.
4.2.2.a. – Difatti, per quanto concerne l'attività di scassettamento, non si può ritenere (per quanto esposto al § 4.1.), che la stessa fosse stata imposta a in violazione delle previsioni Pt_1 contrattuali, le quali, al contrario, consentivano di porre tale obbligo a carico del gestore di sala pagina 15 di 19 che, peraltro, nel corso degli anni, non ha mai sollevato alcuna contestazione all'indirizzo né del gestore né del concessionario.
4.2.2.b. – Inoltre, non consta neppure che a fosse stata preclusa la possibilità di accedere Pt_1 ad altre alternative presenti sul mercato, anche in considerazione del fatto che la clausola con cui essa si impegnava a collaborare in via esclusiva con la concessionaria ovvero a non svolgere attività in concorrenza con quest'ultima non risulta che fosse stata oggetto di imposizione.
In ogni caso, tale patto di esclusiva rispondeva certamente ad un interesse della concessionaria, sicché non si può ritenere che esso esulasse dai leciti fini dell'iniziativa commerciale per consentire a di appropriarsi del margine di profitto del gestore di sala. CP
4.2.2.c. – D'altra parte, non consta né che si sia mai avvalsa della facoltà di recesso CP prevista in contratto (art. 8.2) né che abbia prospettato di far ricorso a tale facoltà per ottenere indebiti vantaggi da Pt_1
Anzi, non solo la società appellante ha ottenuto, dopo aver sollevato delle contestazioni sulle somme ad essa spettanti, l'erogazione, da parte di , dell'importo ulteriore di € 53.360,70 CP ma, con l'addendum stipulato in data 7.7.2014, si è vista riconoscere anche un incremento del suo compenso (nella misura del 52% del “Net Cash Box” in luogo dell'originario 46,3%) per effetto della rinegoziazione delle condizioni contrattuali.
In più, a seguito della cessazione del contratto del 7.10.2010 (avvenuta in data 31.10.2019), ha pure proceduto alla stipula di un nuovo contratto con , conseguendo un ulteriore aumento CP del compenso (dal 52% al 64% del “ ), come dalla stessa ammesso nell'atto di Parte_2 appello (pag. 8).
Il che è indicativo di una non indifferente forza contrattuale di e, quindi, dell'inesistenza di Pt_1 quella condizione di debolezza nel cui sfruttamento si sostanzia l'abuso di posizione dominante.
4.2.2.d. – Né può la società appellante dolersi del fatto che il contratto non prevedeva la possibilità, per la stessa, di recedere, non avendo mai mostrato, in costanza di rapporto,
l'intenzione di avvalersi di tale facoltà.
Anzi, successivamente alla scadenza del contratto (avvenuta in data 31.10.2019), ne ha Pt_1 sottoscritto uno nuovo con , così manifestando interesse alla prosecuzione del rapporto. CP
Ne consegue che del tutto ipotetica è l'ulteriore circostanza addotta dall'appellante secondo cui
“sarebbero stati necessari almeno 3 / 4 mesi di lavoro per poter sostituire la rete telematica e il sistema di gioco e di sala di proprietà della che collegava (e collega Controparte_10 tutt'ora) tutte le VLT installate presso la sala giochi, fornite dalla medesima ” (cfr. CP0 atto di appello, pag. 24), in quanto acconsentendo a proseguire il rapporto, peraltro a condizioni pagina 16 di 19 economiche più vantaggiose, ha, evidentemente, ritenuto accettabile tale (presunta) Pt_1 criticità.
4.2.3. – In ogni caso, come condivisibilmente osservato dalla difesa delle appellate, completamente indimostrati sono rimasti i criteri di determinazione del presunto danno subito
(quantificato in € 305.142,71).
Invero, solo nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c., ha esposto tali criteri, Pt_1 affermando che il danno da risarcire sarebbe pari al 10% del fatturato medio mensile per 87 mesi
(dall'inizio del rapporto a febbraio 2018), il tutto ridotto del 20%, coefficiente pari al “grado di possibilità di conseguirlo”.
Al riguardo, tuttavia, l'appellante si è limitata a produrre solo una scheda contabile relativa al periodo 1.9.2016-24.2.2017 (cfr. doc. 23 allegato alla memoria n. 1) – i cui dati sarebbero stati estratti dalla scheda tecnica elaborata da (doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione e CP risposta) – al fine di dimostrare la media del suo compenso mensile.
Tuttavia, da un lato, non è provato che tale fatturato sia rimasto costante nel corso degli anni né che il presunto danno sia pari al 10% del fatturato medio del periodo settembre 2016-febbraio
2017, dall'altro, non è stato allegato come avrebbe investito le maggiori entrate al fine di Pt_1 attrarre più clienti o per fidelizzare quelli attuali.
Il mezzo, quindi, è caducato.
4.3. – Infondato è, infine, l'ultimo motivo di appello.
4.3.1. – Contrariamente a quanto affermato dall'appellante, la motivazione con cui il tribunale ha rigettato la domanda volta ad ottenere la condanna delle originarie convenute al pagamento dell'importo asseritamente corrisposto da a titolo di “win tax”, si presenta tutt'altro che Pt_1 incomprensibile.
Al riguardo, infatti, il primo giudice ha osservato: “la Win Tax è un tributo interamente a carico del giocatore che, effettuata una vincita superiore ad Euro 500,00, si vede corrispondere l'importo della vincita diminuito della Win Tax (6% da calcolare sull'importo superiore ad Euro 500,00). Tale importo, quindi, per essere versato alla Stato, viene trattenuto direttamente nella VLT ed il
Concessionario è il soggetto passivo del tributo, essendo tenuto al pagamento in favore dello
Stato.
Una volta che il soggetto incaricato della raccolta effettua lo scassettamento della VLT, al suo interno trova, dunque, l'ammontare delle giocate aumentato dell'importo per la Win Tax;
quest'ultimo importo deve essere integralmente versato e girato dal al Parte_3
Gestore\Concessionario, affinché il Concessionario provveda a versarlo integralmente allo Stato.
Tanto premesso, si deve, dunque, ritenere che l'indicazione sui rendiconti trasmessi alla Pt_1
pagina 17 di 19 della somma dovuta a titolo di Win Tax, pari al 6% della vincita eccedente i 500 Euro, non abbia comportato alcun aumento del “Totale a pagare”, in quanto altro non è, per l'appunto, che lo stesso importo, pari al 6% suddetto, trattenuto dall'apparecchio videoterminale al momento dell'erogazione della vincita e ricompreso tra le somme derivanti dalla scassettamento degli apparecchi, destinato alle casse dell'Erario. Non v'è stata, quindi, alcuna doppia imposizione del tributo in questione” (cfr. sentenza impugnata, pag. 19-20).
Ritiene il Collegio che il tribunale abbia perfettamente colto il meccanismo di funzionamento della c.d. “win tax”, di talché l'appellante non può dolersi di alcun erroneo addebito, a tale titolo, nei suoi confronti.
In proposito, è significativo proprio il raffronto tra il rendiconto settimanale di e quello di CP
dove l'importo a credito di risulta, in entrambi, lo stesso. CP Pt_1
Difatti, anche a voler seguire il ragionamento esemplificativo fatto dall'appellante, dall'esame dei rendiconti relativi alla settimana dall'8 al 15 febbraio 2017 si evince:
che il compenso del punto vendita/gestore di sala (compenso “PDV”) è identico sia nel report di che in quello di (€ 11.046,72); CP CP
che nel report della concessionaria, l'importo da versare a suo favore è pari ad €
43.736,88, mentre in quello del gestore l'importo da versare alla concessionaria corrisponde ad € 45.141,27.
Ora, se è vero che la differenza è data proprio dalla win tax (pari ad € 1.404,39, come emerge dall'estratto conto del gestore), è altrettanto vero che la stessa non si traduce in alcun ulteriore addebito per dal momento che il suo compenso è, come detto, identico sia nell'estratto Pt_1 conto sia in quello . CP CP
Il che conferma la correttezza della tesi del tribunale, secondo cui, gravando la win tax esclusivamente sul giocatore, essa costituisce una mera partita di giro per il gestore di sala che, pertanto, non subisce alcun addebito.
Invece, l'impostazione dell'appellante muove dall'erroneo presupposto secondo cui la win tax costituisce “una parte delle somme giocate” (cfr. atto di appello, pag. 26), quando, al contrario, la stessa rappresenta una parte delle vincite (pari al 6% di quelle superiori ad € 500) che viene trattenuta direttamente dalla VLT.
5 – Per quanto esposto, si impone il rigetto dell'appello, con conseguente assorbimento del gravame incidentale proposto da . CP
5.1. – Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano secondo il presente computo ex
D.M. 55/2014 come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore da 520.001-
1.000.000): pagina 18 di 19 Fase di studio della controversia (valore medio): € 5.706,00
Fase introduttiva del giudizio (valore medio): € 3.318,00
Fase istruttoria/trattazione (valore medio): € 7.644,00
Fase decisionale (valore medio): € 9.487,00
Compenso tabellare: € 26.155,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta)
e CAP come per legge.
5.2. – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 1786/2021 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 29/06/2021, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida, per ciascuna parte appellata, in € 26.155,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, 16.4.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1384/2021 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. CASELLI Parte_1 P.IVA_1 EMANUELA
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF con il patrocinio dell'Avv. BINETTI MARCO GIUSEPPE (CF CP P.IVA_2
C.F._1 APPELLATA
(CF – già già – con il Controparte_2 P.IVA_3 CP Controparte_4 patrocinio dell'Avv. LUBELLO ALESSANDRO
APPELLATA ED APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE CONDIZIONATA
avverso la sentenza n. 1786/2021 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 29/06/2021
CONCLUSIONI
In data 2-29.10.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, Nel merito e in tesi: - In Parte_1 parziale riforma dell'appellata sentenza, accertato e dichiarato l'intervenuto inadempimento della
e della agli obblighi contrattualmente assunti con la in CP CP Parte_1 data 7.10.2010, condannare e in solido tra loro, a rifondere a CP CP Pt_1 pagina 1 di 19 2012 srl il costo del lavoro sostenuto per lo svuoto e conseguente conteggio delle somme contenute nelle VLT (videolottery) dalla data di inizio dell'esecuzione del contratto (8 maggio 2011) a quella di adempimento, per un importo pari ad € 1.500,00 mensili (comprensivo di contributi, ferie, TFR, tredicesima etc.), ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, maggiorata degli interessi di cui al D.Lgs 231/02 dalla fine di ogni mese al pagamento;
In ogni caso, in parziale riforma dell'appellata sentenza: - condannare e CP CP
, in solido tra loro, a rifondere alla la somma di € 136.104,02 (90.575,91 +
[...] Parte_1 45.528,11), importo corrispondente alla win tax indebitamente addebitatale nel periodo dal 1.10.2014 al 23 gennaio 2018, ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi ai sensi del D.Lgs. 231/02 dalla data di ciascun report al saldo;
- accertato l'abuso di dipendenza economica ex art. 9 L. 192/1998, condannare e in solido CP CP tra loro, al pagamento in favore di di € 305.714,17, ovvero della diversa maggiore Parte_1
o minore somma ritenuta di giustizia, da determinarsi, se del caso, anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di compensi e spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, all'occorrenza e qualora lo ritenesse opportuno voglia l'Ecc.ma Corte adita disporre CTU al fine di quantificare l'esatto ammontare dei danni e delle perdite subite da per abuso di dipendenza economica, Parte_1 con particolare riferimento alle perdite derivanti dall'imposizione di condizioni economiche ingiustificatamente onerose e discriminatorie, dall'impossibilità di investire nella fidelizzazione dei clienti e nell'attrazione di nuovi, avuto riguardo ai vantaggi prospettici che la fidelizzazione della clientela notoriamente produce”;
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, per i motivi tutti descritti in CP narrativa, respinta ogni contraria richiesta ed eccezione: In via preliminare dichiarare l'appello inammissibile per manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c. anche alla luce dei dedotti e connessi profili di passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
in via principale, rigettare l'appello e confermare integralmente la sentenza appellata, fermi i già prestati profili di acquiescenza ex art. 329 c.p.c.; nella davvero denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale, e quindi in via condizionata, rigettare ogni domanda spiegata da , in quanto CP inammissibile, infondata ed in ogni non sorretta da pattuizioni valide, efficace ed opponibile, incidentalmente accertata anche d'ufficio la nullità parziale delle clausole di cui all'art. 13 e 15 dell'asserito contratto prodotto sub. allegato 5 da , con accoglimento, in subordine, di CP ogni domanda come formulata nel giudizio di primo grado per tutti i motivi e deduzioni esposti nella presente comparsa di costituzione e risposta, con vittoria di spese di lite”.
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello adita, contrariis reiectis, in totale conferma Controparte_2 della sentenza di primo grado n. 1786/2021, In via pregiudiziale, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione\titolarità passiva di in relazione alle domande di Controparte_2 Parte_1 indicate in narrativa e per i motivi ivi esposti;
Nel merito, in via principale, rigettare tutte le domande avanzate da anche in via solidale, nonché quelle avanzate da Parte_1 CP
(già , per i motivi esposti in narrativa;
Sempre nel merito,
[...] Controparte_5 in via subordinata e riconvenzionale trasversale, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte D'Appello adita, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accolga le domande formulate da graduare la responsabilità di in misura inferiore a quella di Parte_1 Controparte_2
(già , in ragione della marginalità del suo CP Controparte_5
pagina 2 di 19 coinvolgimento e comunque: accertare e dichiarare gli inadempimenti di (già CP
alle obbligazioni assunte all'articolo 5.1, lett. a) e lett. r) ed Controparte_5 all'articolo 5.2 (in combinato disposto con l'articolo 9.4 e l'allegato C del Contratto Zenit) del Contratto Intralot e, per l'effetto, condannare (già CP Controparte_5
a: (i) risarcire a tutti i danni da essa subiti in conseguenza dei suoi
[...] Controparte_2 inadempimenti, danni come quantificati in narrativa;
(ii) manlevare e tenere indenne CP da ogni conseguenza pregiudizievole dovesse derivare, direttamente o indirettamente, dai
[...] suoi inadempimenti e, pertanto, dalle eventuali conseguenze pregiudizievoli che dovessero derivare dalla soccombenza di nel presente giudizio, anche provvedendo Controparte_2 direttamente al pagamento della condanna emessa nei confronti di;
(iii) pagare a CP le penali contrattuali previste dall'articolo 15.2, lett. b) del Contratto Intralot (iv) Controparte_2 comunque, in ragione di quanto disposto dall'art. 16.1 del Contratto Intralot, condannare (già a manlevare e tenere indenne CP Controparte_5 CP dalle eventuali conseguenze pregiudizievoli che dovessero derivare dalla soccombenza in
[...] merito alle domande formulate da nei confronti di aventi ad Parte_1 Controparte_2 oggetto il pagamento e/o la restituzione di somme relative “all'importo residuo di ciascun apparecchio”, anche provvedendo direttamente al pagamento della condanna emessa nei confronti di In ogni caso, Con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di Controparte_2 giudizio, anche generali, come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito Parte_1 anche solo “ ) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, (quale Pt_1 CP incorporante e (già già Controparte_6 Controparte_2 CP
, proponendo gravame avverso la sentenza n. 1786/2021, emessa dal Controparte_4
Tribunale di Firenze e pubblicata il 29/06/2021, che aveva rigettato le domande proposte dalla medesima con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite. Pt_1
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – aveva convenuto in giudizio e esponendo: Pt_1 Controparte_6 CP
-) di esercitare, dal 2010, in Firenze, via dei Vanni n. 27, sotto l'insegna “Alla vittoria”, attività di sala giochi, ovvero di raccolta del gioco lecito attraverso l'installazione di apparecchi videoterminali detti VLT (ossia “Video Lottery Terminal”);
-) che, in data 17.10.2010, aveva sottoscritto con (concessionaria di Stato per Controparte_4
l'attivazione e la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi ex art. 110, comma 6, lett. a) e b) , società poi incorporata in , un CP_7 CP contratto per adesione denominato “Accordo di collaborazione per la raccolta di giocate attraverso apparecchi videoterminali installati in ambienti dedicati”;
-) che, in tale contratto, predisposto unilateralmente dalla concessionaria, a fronte della collaborazione prestata dalla società attrice nella attività di raccolta delle giocate attraverso le pagina 3 di 19 VLT, veniva ad essa riconosciuto un compenso calcolato sulla base percentuale del “Net Cash Box” determinato con la seguente formula: “Net Cash Box=Giocato-Vincite-Oneri – Contribuzione CP_8 al jackpot” (art.
9.1. del contratto);
-) che, in particolare, si obbligava a pagare all'attrice un compenso calcolato sulla base CP_4 di una percentuale che variava da un minimo del 46,3% ad un massimo del 50% del “Net Cash
Box” a seconda dell'ammontare di quest'ultimo;
-) che, nell'allegato C del contratto, la concessionaria delegava la Jackpot s.p.a., partecipata al
45% dalla medesima , al pagamento in favore dell'attrice di tale corrispettivo a titolo di CP_4 compenso;
-) che, contrariamente agli accordi contrattuali, la concessionaria pretendeva che fosse a Pt_1 prelevare dagli apparecchi il denaro giocato e ad accreditare ogni settimana alla Jackpot s.p.a. la somma da quest'ultima indicata negli estratti conto sotto la voce “totale a pagare”;
-) che tale attività di “scassettamento” costituiva un ulteriore onere per l'attrice che si traduceva in un maggior costo in termini di pagamento del personale addetto a tale compito;
-) che i report rilasciati settimanalmente da Jackpot s.p.a. non erano attendibili, in quanto non facevano riferimento al denaro presente negli apparecchi videoterminali e non indicavano i criteri di determinazione del compenso spettante ad essa Pt_1
-) che la stessa società attrice, peraltro, era tenuta a sopportare le oscillazioni delle percentuali di vincita, che dipendevano da scelte insindacabili della concessionaria;
-) che, il 24.9.2012, Jackpot s.p.a. comunicava a di aver trasferito il proprio ramo di azienda Pt_1 alla controllata “ (di seguito anche solo “ ), di talché il Controparte_6 CP_5 rapporto contrattuale proseguiva con quest'ultima;
-) che, dopo vari solleciti, era riuscita ad ottenere da una sorta di “saldo di Pt_1 CP_4 spettanze”, per un ammontare di € 53.360,70, privo di qualsivoglia riferimento ai criteri con cui era stato calcolato;
-) che, in data 1.7.2014, sottoscriveva un addendum al contratto, con il quale Pt_1 CP_4 riconosceva ad essa un aumento della percentuale del “Net Cash Box” che passava dal 46,3% al
52%;
-) che a seguito del confronto incrociato effettuato, a gennaio 2016, tra i dati provenienti dai referti delle VLT, dai ticket vincenti pagati (nell'ordine di migliaia in un mese), dalla piattaforma online della concessionaria (370 voci settimanali), dagli estratti conto della delegata al CP_4 pagamento (che stranamente differivano da quelli di ), accertava che, solo CP_5 CP_4 Pt_1 per quel mese, la differenza tra il compenso realmente percepito e quello che le sarebbe spettato era di almeno € 23.000,00;
pagina 4 di 19 -) che la discrasia rilevata si traduceva in un inadempimento contrattuale, con la conseguenza che aveva diritto a percepire, per tutta la durata del rapporto, un maggior compenso pari ad € Pt_1
300.000,00;
-) che si era vista pure ingiustamente addebitare i costi dell'addizionale prevista dalla legge Pt_1 di stabilità 2014, senza previa rinegoziazione del contratto contrariamente a quanto previsto dalla predetta legge;
-) che, per giunta, nessuna comunicazione, da parte di o di era stata fornita a CP_4 CP_5 in ordine alla corresponsione della “win tax”, accollata interamente a quest'ultima per ben € Pt_1
90.575,91 nel periodo che andava dall'1.10.2014 al 28.2.2017;
-) che, pertanto, il comportamento di integrava non solo un inadempimento contrattuale CP_4 ma anche un abuso di dipendenza economica ex art. 9 della l.n. 192/1998.
Concludeva, quindi, chiedendo: “in tesi, accertare e dichiarare l'intervenuto inadempimento della
e della agli obblighi contrattualmente assunti da CP Controparte_6 CP_4
con a in data 17.10.2010; 2- ordinare alla e per essa alla delegata
[...] Parte_1 CP
a corrispondere settimanalmente a parte attrice la somma Controparte_6 spettantele così come determinata dall'addendum al contratto in data 7.7.2014, previo svuoto degli apparecchi videoterminali presenti nella sala giochi “Alla Vittoria” e contestuale costituzione in favore dell'attrice di un fondo cassa sufficiente al pagamento delle vincite;
3- ordinare alla CP la restituzione della somma di € 30.000,00 richiesta da e alla stessa pagata in data 3 CP_4 maggio 2011 a titolo di garanzia di versamento da parte della a Parte_1 Controparte_6 delle somme indicate nei report, oltre interessi ai sensi del D. Lgs 231/02 dalla data del
[...] versamento al saldo;
4- per l'effetto condannare e , in CP Controparte_6 solido tra loro, a rifondere a il costo del lavoro sostenuto per lo svuoto e Parte_1 conseguente conteggio delle somme contenute nelle VLT dalla data di inizio dell'esecuzione del contratto (8 maggio 2011) a quella di adempimento, per un importo indicativamente pari ad €
1.500,00 mensili (comprensivo di contributi, ferie, TFR, tredicesima etc.), ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, maggiorata degli interessi di cui al D.Lgs 231/02 dalla fine di ogni mese al pagamento;
5-condannare e , in solido tra CP Controparte_6 loro, al pagamento in favore dell'attrice della somma maturata a titolo di corrispettivo di €
244.350,00 (300.000,00 - 55.650,00), ovvero la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi ai sensi del D.Lgs. 231/02 dal dovuto al saldo;
6- condannare e CP
, in solido tra loro, a rifondere alla la somma di € CP_5 Controparte_6 Parte_1
20.000,00, o di quella maggiore o minore risultante di giustizia, indebitamente addebitatale a titolo di “Addizionale legge di stabilità”, oltre interessi ai sensi del D.Lgs. 231/02 dal 31 novembre
pagina 5 di 19 2015 al saldo;
7- condannare e , in solido tra loro, a CP Controparte_6 rifondere alla la somma di € 90.575,91, importo corrispondente alla win tax Parte_1 indebitamente addebitatale nel periodo dal 1.10.2014 al 28.2.2017, ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi ai sensi del D.Lgs. 231/02 dalla data di ciascun report al saldo;
8- condannare e , in solido tra loro, al pagamento CP Controparte_6 in favore di di € 300.000,00, ovvero della diversa somma maggiore o minore Parte_1 ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno subito dalla per abuso di Parte_1 dipendenza economica ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 l. 192/98; con vittoria di spese di lite”.
1.2. – Si costituiva in giudizio , eccependo, preliminarmente, il proprio difetto di CP legittimazione passiva sulle domande avanzate dall'attrice; nel merito, contestava integralmente la domanda avversaria di cui chiedeva il rigetto;
spiegava, in via subordinata, domanda nei confronti di per essere da questa manlevata nell'ipotesi di condanna nonché per ottenere CP_5 il pagamento delle penali ed il risarcimento dei danni a seguito del suo inadempimento contrattuale.
1.3. – Si costituiva, altresì, in giudizio (quale incorporante , eccependo il proprio CP CP_5 difetto di legittimazione passiva e contestando, comunque, le domande proposte nei suoi confronti, di cui chiedeva il rigetto.
1.4. – Nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c., proponeva anche le seguenti, Pt_1 ulteriori domande: “in ipotesi, qualora non fosse accertato l'intervenuto inadempimento della
e della agli obblighi contrattualmente assunti con la in CP CP Parte_1 data 17.10.2010 e, per l'effetto, l'obbligo di scassettare continuasse a gravare su accertata Pt_1
e dichiarata l'incidenza del dolo della concessionaria sulle condizioni economiche CP formalizzate nel contratto inter partes del 7.10.2010: - aumentare la percentuale del Net Cash
Box (NCB), attualmente pari a 52 %, al 62% (sessantaduepercento); - condannare e CP
in solido tra loro, al pagamento in favore di di € 4.224,00 mensili CP Parte_1 dalla data di inizio del rapporto contrattuale (7.10.2010) a quella di adeguamento della percentuale del NCB, ovvero della diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale”.
1.5. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove orali e documentali, il tribunale, per quel che in questa sede interessa, decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
-) dall'esame dello “Accordo di collaborazione per la raccolta delle giocate attraverso apparecchi videoterminali installati in ambienti dedicati”, stipulato, il 7-10-2010, tra e Pt_1 Controparte_4
pagina 6 di 19 non si evinceva che il prelievo dalle VLT (c.d. “scassettamento”) avrebbe dovuto essere effettuato dalla delegata al pagamento (e cioè da Jackpot/Intralot);
-) in particolare, l'art.
2.1. del predetto accordo prevedeva: “il contratto regola la collaborazione che il gestore di sala presterà al concessionario per l'attività di raccolta delle giocate attraverso le
VLT di cui alla premessa E, provvedendo, secondo le prescrizioni di legge e del concessionario, alle attività di raccolta delle giocate, ed al compimento di ogni attività accessoria e complementare secondo quanto meglio specificato nei manuali operativi”;
-) sulla base di tale disposizione, lo scassettamento poteva essere ricondotto: i) alla “raccolta delle giocate”, espressione idonea ad includere anche l'azione di “raccolta” del denaro giocato e presente all'interno degli apparecchi di gioco, tenuto conto, altresì, che il gestore di sala – per espressa previsione contrattuale (art. 2.4) – era responsabile in via esclusiva di tutti gli aspetti relativi all'organizzazione di tale attività; ii) al “compimento di ogni attività accessoria e complementare” alla raccolta delle giocate prestata dal gestore di sala, secondo quanto specificato nei manuali operativi in ordine ai quali non aveva sollevato alcuna contestazione;
Pt_1
-) pertanto, la pretesa attorea al risarcimento dei danni, rappresentati dai costi legati al pagamento del personale necessario alla procedura di scassettamento era infondata;
-) in ogni caso, l'operazione materiale di scassettamento non incideva, in termini causalistici, sull'oscillazione delle percentuali di vincita;
-) al riguardo, il corrispettivo del gestore di sala era stato determinato sulla base percentuale del
“Net Cash Box” – dato dalla seguente formula: Net Cash Box = Giocato – Vincite – Oneri – CP_8
Contribuzione ai jackpot (cfr. art.
9.1 del contratto) – ed era soggetto a variazione automatica secondo quanto dettagliatamente previsto dalla tabella di cui all'art. 9.2.;
-) la possibilità di variazione era, dunque, espressamente disciplinata e non era rimessa all'insindacabile discrezionalità del concessionario;
-) del resto, non solo in sede di stipula dell'originario contratto, ma anche in fase di rinegoziazione effettuata con l'addendum sottoscritto il 7.7.2014, alcuna contestazione sul punto era stata mossa da con ciò evidenziando la piena accettazione del meccanismo negoziale;
Pt_1
-) non sussisteva, poi, l'abuso di dipendenza economica ex art. 9 della l.n. 192/1998 che, secondo l'attrice, sarebbe stato posto in essere ai suoi danni da;
CP
-) invero, i rapporti contrattuali tra e non erano connotati da un eccessivo squilibrio Pt_1 CP in termini di diritti ed obblighi e ciò in quanto le relative pattuizioni, oltre che ricalcare la disciplina di settore, risultavano concordate dalle parti;
-) in ogni caso, con l' addendum stipulato in data 7.7.2014, (allora ) e CP CP_4 Pt_1 avevano attuato una rinegoziazione dei termini contrattuali, prevedendo, in particolare, una pagina 7 di 19 modifica al rialzo della percentuale sulla cui base era calcolato il compenso della società attrice quale gestore di sala;
-) non era stato, poi, dimostrato che la convenuta avesse impedito all'attrice di accedere ad altre alternative presenti sul mercato né vi era prova del pregiudizio economico subito e quantificato da in € 300.000,00 senza neppure specificare i criteri di determinazione;
Pt_1
-) per quanto riguardava gli addebiti effettuati a titolo di “win tax” non era fondato l'assunto dell'attrice secondo cui il meccanismo di pagamento impostole comportava che tale imposta venisse pagata due volte, una volta dal giocatore sotto forma di ritenuta alla vincita eccedente i
500 euro e una volta dal gestore di sala, sotto forma di addizionale alle somme giocate e quindi di addizionale al “totale a pagare”;
-) difatti, la c.d. “win tax” è un tributo interamente a carico del giocatore che, nel caso di vincita superiore ad € 500,00, si vede corrispondere l'importo del premio diminuito della win tax (6% da calcolare sull'importo superiore ad € 500,00). Tale importo, quindi per essere versato allo Stato, viene trattenuto direttamente nella VLT ed il concessionario è il soggetto passivo del tributo, essendo tenuto al pagamento in favore dell'Erario. Una volta che il soggetto incaricato della raccolta effettua lo scassettamento della VLT, al suo interno trova, dunque, l'ammontare delle giocate aumentato dell'importo per la win tax;
quest'ultimo importo deve essere integralmente versato e girato dal gestore di sala al gestore\concessionario, affinché il concessionario provveda a versarlo integralmente allo Stato;
-) quindi, l'indicazione sui rendiconti trasmessi alla della somma dovuta a titolo di win tax, Pt_1 pari al 6% della vincita eccedente i 500 euro, non aveva comportato alcun aumento del “totale a pagare”, in quanto altro non era che lo stesso importo, pari al 6% suddetto, trattenuto dall'apparecchio videoterminale al momento dell'erogazione della vincita e ricompreso tra le somme derivanti dallo scassettamento degli apparecchi, destinato alle casse dell'Erario;
-) le altre domande proposte dall'attrice nell'atto di citazione risultavano anch'esse infondate mentre quelle formulate, per la prima volta, nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c., erano inammissibili in quanto integravano un'ipotesi di mutatio libelli.
-) le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello affermando di non impugnarne le parti in Pt_1 cui erano state rigettate le domande di esatto adempimento del contratto del 7.10.2010, di pagamento del maggior compenso e di restituzione dell'importo di € 30.000,00 versato a titolo di garanzia fideiussoria.
pagina 8 di 19 Questo perché il contratto stipulato in data 7.1.2010 era cessato il 31.10.2019, cui era seguita la stipula di un nuovo contratto.
In relazione, invece, alle altre parti della sentenza gravata, articolava i seguenti motivi di appello:
1) con il primo, si doleva del rigetto della domanda di condanna di e al CP CP rimborso del costo di lavoro sostenuto da essa per lo svolgimento delle attività di Pt_1
“scassettamento”.
In particolare, il primo giudice aveva erroneamente interpretato l'art.
2.1. del contratto del
7.10.2010, omettendo di valutare sia le obbligazioni assunte dal gestore come meglio CP specificate nel contratto stipulato tra quest'ultima e , sia la delegazione di al CP CP pagamento del corrispettivo spettante a e di cui all'allegato C del contratto del 7.10.2010, Pt_1 che evidentemente presupponeva l'attività di prelievo, da parte di degli importi giocati CP dagli apparecchi videoterminali.
Difatti, l'art.
5.1. del contratto stipulato tra e prevedeva espressamente CP CP
l'obbligo del gestore di “prelevare, quale incaricato del concessionario, gli importi corrispondenti alle giocate dagli apparecchi videoterminali, coordinandosi a tal fine con ciascun gestore di sala dei punti di gioco, e versare al concessionario quanto riscosso al concessionario in esecuzione di tale incarico”.
Significativo era anche l'art.
6.1. del suddetto contratto secondo cui il gestore era tenuto a trasferire al concessionario gli importi delle giocate raccolte nei punti gioco.
Del resto, anche aveva evidenziato che, tra i principali obblighi di vi era quello CP CP di prelevare gli importi corrispondenti alle giocate dagli apparecchi videoterminali.
Per converso, alcuna valenza poteva riconoscersi ai manuali operativi richiamati dal giudice di prime cure, i quali, costituiti solo da slides, si riferivano genericamente ad un'attività accessoria o comunque complementare alla raccolta del gioco.
Pertanto, aveva diritto al rimborso del costo del lavoro sostenuto per l'adempimento Pt_1 dell'obbligazione di “scassettamento”, nella misura di € 1.500,00 mensili, dall'inizio di esecuzione del contratto fino alla sua cessazione.
2) Con il secondo, censurava la decisione impugnata per aver rigettato la domanda volta a far valere l'abuso di dipendenza economica da parte di . CP
Difatti, il tribunale non aveva considerato né l'obbligo di procedere allo scassettamento, che era stato unilateralmente imposto a né le previsioni contrattuali che, da un lato, imponevano al Pt_1 gestore di sala il dovere di collaborare in via esclusiva con il concessionario (art. 3) e, dall'altro, consentivano a quest'ultima di recedere in qualsiasi momento con un preavviso di 60 giorni e senza dover pagare alcuna penale (art. 8.2).
pagina 9 di 19 D'altra parte, il contratto non prevedeva la facoltà di recesso da parte di fermo restando Pt_1 che sarebbero serviti 3-4 mesi di lavoro per sostituire la rete telematica ed il sistema di gioco di proprietà di . CP
Inoltre, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, i criteri di liquidazione del danno erano stati specificati nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c.
3) Con il terzo, denunciava l'erroneità della gravata sentenza per aver rigettato, peraltro con argomentazioni scarsamente comprensibili, la domanda volta ad ottenere la refusione dell'importo corrisposto da a titolo di “Win Tax”. Pt_1
Invero, considerato che “le vincite sono una parte delle somme giocate (almeno l'85%), che la win tax è una parte della vincita trattenuta dalle VLT quando la vincita eccede € 500,00, la win tax
è una parte delle somme giocate: è quindi errato sommare la win tax alla differenza tra le somme giocate e quelle vinte dai giocatori perché la Win Tax, come appena detto, è una parte delle somme giocate che viene trattenuta sulle vincite eccedenti € 500,00” (cfr. atto di appello, pag.
26).
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, eccepiva CP preliminarmente l'inammissibilità dell'appello, anche ex art. 348-bis c.p.c.; per il resto, contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.3. – Si costituiva, altresì, in giudizio rassegnando le sopra trascritte conclusioni Controparte_2
e spiegando appello incidentale condizionato al fine di riproporre le domande riconvenzionali nonché di manleva formulate nei confronti di e non esaminate dal giudice di prime cure. CP
2.4. – Con ordinanza dell'11.1.2023, veniva rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e, contestualmente, il Collegio invitava le parti ad esperire il tentativo di mediazione ex art. 5, comma 2, del d.lgs. 28/2010, il quale, tuttavia, sortiva esito negativo.
2.5. – La causa è stata trattenuta in decisione in data 2-29.10.2024 sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
3 – Sulle questioni preliminari pagina 10 di 19 3.1. – In primo luogo, è necessario evidenziare che, per espressa ammissione dell'appellante, il gravame non investe i capi della sentenza che hanno rigettato le domande: i) di esatto adempimento del contratto;
ii) di pagamento del maggior compenso (quantificato in €
244.350,00) maturato in forza di tale contratto;
iii) di restituzione dell'importo di € 30.000,00 versato a titolo di garanzia fideiussoria.
Inoltre, non risulta proposta impugnazione né avverso il capo della sentenza che ha rigettato la domanda volta ad ottenere la restituzione della somma addebitata a titolo di “addizionale legge di stabilità” né avverso quello che ha dichiarato inammissibili le domande proposte dall'originaria attrice, per la prima volta, nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c., di talché anche tali parti della decisione appellata devono ritenersi coperte da giudicato.
Tuttavia, contrariamente a quanto affermato da la mancata impugnativa di tali parti CP della sentenza non comporta l'inammissibilità dell'appello.
Invero, per costante orientamento giurisprudenziale: “il giudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, sicché
l'appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame” (cfr. ex plurimis Cass. civ., n. 10760/2019).
Ne consegue che l'appello proposto avverso le altre statuizioni contenute nella sentenza impugnata deve ritenersi senz'altro ammissibile, anche in considerazione del fatto che, contrariamente a quanto affermato dalla difesa dell'appellata, l'acquiescenza prestata con riferimento a determinati capi della decisione non comporta, di per sé, l'incontestabilità della documentazione (rendiconti contabili) per quei profili che sono stati censurati con il gravame.
Ciò tanto più se si considera che l'impugnazione investe capi completamente indipendenti ed autonomi rispetto a quelli oggetto di acquiescenza (cfr. Cass. civ. n. 9141/2007).
3.2. – Deve, poi, essere disattesa l'istanza dell'appellante volta ad ottenere l'ammissione di c.t.u. per “quantificare l'esatto ammontare dei danni e delle perdite subite da per abuso Parte_1 di dipendenza economica, con particolare riferimento alle perdite derivanti dall'imposizione di condizioni economiche ingiustificatamente onerose e discriminatorie, dall'impossibilità di investire nella fidelizzazione dei clienti e nell'attrazione di nuovi, avuto riguardo ai vantaggi prospettici che la fidelizzazione della clientela notoriamente produce” (cfr. atto di appello, pag. 33-34), stante il suo palese carattere esplorativo.
pagina 11 di 19 Si applica, infatti, il seguente principio: “tenuto conto che la consulenza tecnica d'ufficio ha la funzione di offrire al giudice l'ausilio delle specifiche conoscenze tecnico-scientifiche che si rendono necessarie al fine del decidere, tale mezzo istruttorio - presupponendo che siano stati forniti dalle parti interessate concreti elementi a sostegno delle rispettive richieste -non può essere utilizzato per compiere indagini esplorative dirette all'accertamento di circostanze di fatto, la cui dimostrazione rientri, invece, nell'onere probatorio delle parti” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, sentenza n. 212 del 11/01/2006).
In ogni caso, l'espletamento dell'invocata c.t.u. si presenta anche superfluo, per le ragioni che saranno esposte al § 4.2.
3.3. – Si deve, infine, escludere che l'ordinanza di cui all'art. 348-bis c.p.c., invocata da CP possa essere pronunciata dopo che, dato corso alla trattazione, l'impugnazione sia stata trattenuta in decisione (cfr. Cass. civ. sez. III, sentenza n.14696 del 19 luglio 2016).
Sgombrato il campo dalle predette questioni preliminari, è possibile passare ad esaminare l'appello proposto da Pt_1
4 – L'esame del gravame.
4.1. – Il primo motivo è infondato.
4.1.1. – L'art.
2.1. del contratto stipulato, in data 7.10.2010, tra e (oggi ) Pt_1 CP_4 CP prevedeva “il contratto regola la collaborazione che il gestore di sala (cioè ndr) presterà al Pt_1 concessionario per l'attività di raccolta delle giocate attraverso le VLT di cui alla premessa E, provvedendo, secondo le prescrizioni di legge e del concessionario, alle attività di raccolta delle giocate, ed al compimento di ogni attività accessoria e complementare secondo quanto meglio specificato nei manuali operativi”.
Ebbene, l'attività di “scassettamento” altro non è che il periodico prelievo delle somme giocate negli apparecchi dislocati presso gli esercizi contrattualizzati (cfr. Cons. Stato, sez. V, n.
8480/2022), ragion per cui essa equivale senz'altro a quella di “raccolta delle giocate” dai videoterminali, di cui alla richiamata disposizione contrattuale, attività che, pertanto, grava sul gestore di sala (e, quindi, su . Pt_1
Ne costituisce conferma anche il fatto che, con mail dell'11.4.2012, inviò a proprio CP_4 Pt_1 il manuale operativo relativo alla procedura di “scassettamento VLT” (cfr. doc. 8 , pag. CP
133 e seg.), senza che l'odierna appellante eccepisse alcunché.
Al riguardo, si è limitata ad affermare che tale manuale non riguardava le VLT installate Pt_1 presso la sua sala giochi senza, tuttavia, offrire alcun elemento atto a comprovare il suo assunto.
Né può l'appellante utilmente invocare l'allegato C) al contratto, che contemplava l'obbligo del gestore (Jackpot/Intralot/Gamenet), in forza della delegazione ex art. 1268 c.c. contenuta nel pagina 12 di 19 contratto stipulato tra questi ed il concessionario (art. 5.2.), di pagare il corrispettivo spettante al gestore di sala (Zenit).
Invero, questa circostanza non contrasta con il fatto che l'attività materiale di scassettamento venisse eseguita proprio da che consegnava il denaro della raccolta delle giocate a Pt_1
Jackpot/Intralot/Gamenet la quale procedeva, poi, ai vari pagamenti (nei confronti, cioè, del gestore di sala, del concessionario, ecc.).
Ciò in conformità al punto 6.1. del contratto stipulato tra il gestore e ed il concessionario, secondo cui spettava al gestore trasferire al concessionario gli importi delle giocate raccolte nei punti di gioco, al netto del suo corrispettivo, di quello spettante al gestore di sala e delle vincite pagate ai giocatori.
Vero è che il punto 5.1. di tale contratto stabiliva l'obbligo del gestore di “prelevare, quale incarico dal concessionario, gli importi corrispondenti alle giocate dagli apparecchi videoterminali, coordinandosi con ciascun gestore di sala dei punti di gioco, e versare al concessionario quanto riscosso in esecuzione di tale incarico”.
Tuttavia, il fatto che tale contratto prevedesse che il prelievo delle giocate fosse eseguito dal gestore non contrasta con la previsione, contenuta nel contratto stipulato il 7.10.2010, di analogo obbligo a carico del gestore di sala.
In proposito, è indicativa la necessità, per il gestore, di “coordinarsi” con il gestore di sala, il che non esclude che l'attività materiale di raccolta delle giocate potesse essere demandata solo a quest'ultimo, fermo restando che entrambi i soggetti erano responsabili, dell'esecuzione di tale attività, nei confronti del concessionario.
Né può l'appellante invocare eventuali ammissioni fatte da nella sua comparsa di CP costituzione e risposta, in quanto la stessa, nel proporre, in via subordinata, domanda riconvenzionale nei confronti di si è limitata a richiamare le singole disposizioni del CP contratto stipulato con il gestore (sopra citate), senza dedurre alcun elemento di fatto idoneo a fondare una diversa interpretazione.
4.1.2. – D'altra parte, significativo è anche il comportamento preprocessuale di che, solo con Pt_1 pec del 9.5.2016 (e, quindi, a distanza di quasi sei anni dall'inizio del rapporto), ha richiesto a ed a di provvedere con proprio personale all'attività di scassettamento. CP_4 CP_5
Quindi, anche a voler ritenere che il contratto non contemplasse tale obbligo a suo carico, non vi è dubbio che le parti, con il loro successivo comportamento, abbiano inteso modificarlo, ponendo tale prestazione a carico di Pt_1
Invero, come affermato dalla Suprema Corte: “in materia contrattuale, laddove per il contratto sia prevista la forma scritta "ad probationem", la successiva modifica di singole clausole non deve
pagina 13 di 19 necessariamente essere pattuita per iscritto ma può risultare anche da un comportamento tacito concludente, risolvendosi la ricostruzione della modifica di clausole contrattuali per "facta concludentia" in una "quaestio facti", per sua natura riservata al giudice del merito ed esposta a censura di legittimità veicolabile unicamente entro i limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.” (cfr.
Cassazione civile, sentenza del 25.10.2019, n. 27391; in senso conforme cfr. pure Cass. civ. n.
21764/2015).
Difatti, l'aver eseguito, per un lungo lasso di tempo, l'attività materiale di raccolta delle giocate senza avanzare alcuna contestazione e/o rivendicazione, neppure di carattere economico, nei confronti né di (concessionario) né di Jackpot/Itralot/Gamenet (gestore), Controparte_9 costituisce, senza dubbio, un comportamento concludente atto a modificare una eventuale diversa pattuizione contrattuale.
4.1.3. – Ad ogni modo, come correttamente evidenziato dal tribunale, la domanda risulta del tutto indimostrata anche sotto il profilo del quantum, giacché l'appellante non ha neanche allegato la necessità di dover impiegare un'unità di manodopera aggiuntiva per far fronte all'attività di scassettamento.
Pertanto, anche a voler ritenere, come sostenuto da che tale attività richiedesse, Pt_1 quotidianamente, almeno tre ore lavorative, non risulta che essa sia stata costretta ad assumere nuovo personale per il suo espletamento né di aver dovuto corrispondere straordinari a quello già in servizio, di talché gli asseriti costi sostenuti sono rimasti completamente indimostrati.
In proposito, completamente trascurabili si presentano gli esiti dell'espletata prova testimoniale, giacché i relativi capitoli di prova (“
1. DCV che la sala giochi “Alla Vittoria”, sin dal maggio 2011, è aperta 7 giorni su 7 per 365 giorni l'anno;
2. DCV che, presso la sala giochi “Alla Vittoria”,
l'attività di scassettamento delle videolottery (VLT) viene svolta quotidianamente;
3. DCV che le
29 videolottery (VLT) presenti nella sala giochi “Alla Vittoria” sono tutte di proprietà della concessionaria ”) vertevano su circostanze non rilevanti ai fini decisionali. CP
Peraltro, tali circostanze sono state confermate solo in parte dal teste dipendente Testimone_1 della dal 2012 al 2013, il quale ha riferito che l'attività di scassettamento “non viene svolta Pt_1 tutti i giorni, può capitare che un giorno durante la settimana salti essendo necessaria la presenza di due operatori” (cfr. verbale di udienza del 12.2.2020).
4.1.4 – Del tutto inconferenti sono, poi, le argomentazioni dell'appellante circa la non spettanza a del regime di esenzione IVA di cui tale società avrebbe beneficiato. CP
Trattasi, infatti, di questione che attiene ai rapporti tra e l'amministrazione finanziaria a CP cui risulta completamente estranea, con la conseguenza che non è legittimata, in questa Pt_1 sede, a far valere eventuali violazioni della normativa fiscale.
pagina 14 di 19 Ciò tanto più se si considera che tali presunte violazioni non hanno avuto, per quel che consta, alcuna ricaduta sul rapporto privatistico instaurato con Pt_1
4.2. – Infondato è, altresì, il secondo motivo di appello.
4.2.1. – Come affermato dalla Suprema Corte: “il divieto di abuso di dipendenza economica, previsto dall'art. 9 della l. n. 192 del 1998, avendo il duplice scopo di riequilibrare la posizione di forza nel singolo contratto e di tutelare i meccanismi concorrenziali del mercato, presuppone la sussistenza di una disparità di potere contrattuale tale da determinare un eccessivo squilibrio nelle rispettive prestazioni, di cui costituisce elemento sintomatico la mancanza di reali possibilità di reperire nel mercato alternative soddisfacenti, nonché l'abuso di tale situazione, che ricorre allorché la condotta arbitraria sia contraria a buona fede, ovvero sia volta, in vista di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse dell'impresa dominante, ad appropriarsi del margine di profitto altrui” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 23.10.2024, n.
27435).
In dottrina è stato evidenziato che la vocazione generalista dell'art. 9 della l.n. 192/1998 poggia non solo sulla sua formazione letterale (nel testo il riferimento al “subfornitore” è sostituito da quello, decisamente più ampio, alla “impresa cliente”) ma anche sulla sua ratio complessiva, che sembra voler abbracciare tutti gli imprenditori che, sebbene non subfornitori, versino in quelle condizioni di debolezza delle quali la citata norma identifica – con una precisione che non esclude una sufficiente dose di elasticità – i presupposti ed i segnali di riconoscimento.
Dalla dipendenza economica discende, dunque, uno squilibrio concreto, il cui accertamento deve essere svolto, in punto di fatto, caso per caso e senza l'aiuto di presunzioni simili a quelle che facilitano il compito dell'interprete nel contesto dei contratti del consumatore.
Non è, allora, la dipendenza economica in sé ad essere repressa, essendo una circostanza del tutto fisiologica nel contesto di un mercato che vede normalmente confrontarsi operatori forti e operatori deboli. Quel che si vieta è l'abuso dello stato di dipendenza in cui versa l'impresa debole, nella misura in cui viene a prodursi a favore di quella forte un vantaggio eccessivo e irragionevole.
Al di là della tipizzazione (o meglio esemplificazione) delle fattispecie operata dalla norma, l'abuso di dipendenza economica, quindi, va riscontrato sulla scorta di un giudizio di buona fede/ragionevolezza che metta in luce lo squilibrio ed il suo carattere eccessivo.
4.2.2. – Nella specie, tuttavia, l'appellante non ha offerto alcun elemento idoneo a dimostrare l'esistenza di uno squilibrio contrattuale ai suoi danni.
4.2.2.a. – Difatti, per quanto concerne l'attività di scassettamento, non si può ritenere (per quanto esposto al § 4.1.), che la stessa fosse stata imposta a in violazione delle previsioni Pt_1 contrattuali, le quali, al contrario, consentivano di porre tale obbligo a carico del gestore di sala pagina 15 di 19 che, peraltro, nel corso degli anni, non ha mai sollevato alcuna contestazione all'indirizzo né del gestore né del concessionario.
4.2.2.b. – Inoltre, non consta neppure che a fosse stata preclusa la possibilità di accedere Pt_1 ad altre alternative presenti sul mercato, anche in considerazione del fatto che la clausola con cui essa si impegnava a collaborare in via esclusiva con la concessionaria ovvero a non svolgere attività in concorrenza con quest'ultima non risulta che fosse stata oggetto di imposizione.
In ogni caso, tale patto di esclusiva rispondeva certamente ad un interesse della concessionaria, sicché non si può ritenere che esso esulasse dai leciti fini dell'iniziativa commerciale per consentire a di appropriarsi del margine di profitto del gestore di sala. CP
4.2.2.c. – D'altra parte, non consta né che si sia mai avvalsa della facoltà di recesso CP prevista in contratto (art. 8.2) né che abbia prospettato di far ricorso a tale facoltà per ottenere indebiti vantaggi da Pt_1
Anzi, non solo la società appellante ha ottenuto, dopo aver sollevato delle contestazioni sulle somme ad essa spettanti, l'erogazione, da parte di , dell'importo ulteriore di € 53.360,70 CP ma, con l'addendum stipulato in data 7.7.2014, si è vista riconoscere anche un incremento del suo compenso (nella misura del 52% del “Net Cash Box” in luogo dell'originario 46,3%) per effetto della rinegoziazione delle condizioni contrattuali.
In più, a seguito della cessazione del contratto del 7.10.2010 (avvenuta in data 31.10.2019), ha pure proceduto alla stipula di un nuovo contratto con , conseguendo un ulteriore aumento CP del compenso (dal 52% al 64% del “ ), come dalla stessa ammesso nell'atto di Parte_2 appello (pag. 8).
Il che è indicativo di una non indifferente forza contrattuale di e, quindi, dell'inesistenza di Pt_1 quella condizione di debolezza nel cui sfruttamento si sostanzia l'abuso di posizione dominante.
4.2.2.d. – Né può la società appellante dolersi del fatto che il contratto non prevedeva la possibilità, per la stessa, di recedere, non avendo mai mostrato, in costanza di rapporto,
l'intenzione di avvalersi di tale facoltà.
Anzi, successivamente alla scadenza del contratto (avvenuta in data 31.10.2019), ne ha Pt_1 sottoscritto uno nuovo con , così manifestando interesse alla prosecuzione del rapporto. CP
Ne consegue che del tutto ipotetica è l'ulteriore circostanza addotta dall'appellante secondo cui
“sarebbero stati necessari almeno 3 / 4 mesi di lavoro per poter sostituire la rete telematica e il sistema di gioco e di sala di proprietà della che collegava (e collega Controparte_10 tutt'ora) tutte le VLT installate presso la sala giochi, fornite dalla medesima ” (cfr. CP0 atto di appello, pag. 24), in quanto acconsentendo a proseguire il rapporto, peraltro a condizioni pagina 16 di 19 economiche più vantaggiose, ha, evidentemente, ritenuto accettabile tale (presunta) Pt_1 criticità.
4.2.3. – In ogni caso, come condivisibilmente osservato dalla difesa delle appellate, completamente indimostrati sono rimasti i criteri di determinazione del presunto danno subito
(quantificato in € 305.142,71).
Invero, solo nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c., ha esposto tali criteri, Pt_1 affermando che il danno da risarcire sarebbe pari al 10% del fatturato medio mensile per 87 mesi
(dall'inizio del rapporto a febbraio 2018), il tutto ridotto del 20%, coefficiente pari al “grado di possibilità di conseguirlo”.
Al riguardo, tuttavia, l'appellante si è limitata a produrre solo una scheda contabile relativa al periodo 1.9.2016-24.2.2017 (cfr. doc. 23 allegato alla memoria n. 1) – i cui dati sarebbero stati estratti dalla scheda tecnica elaborata da (doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione e CP risposta) – al fine di dimostrare la media del suo compenso mensile.
Tuttavia, da un lato, non è provato che tale fatturato sia rimasto costante nel corso degli anni né che il presunto danno sia pari al 10% del fatturato medio del periodo settembre 2016-febbraio
2017, dall'altro, non è stato allegato come avrebbe investito le maggiori entrate al fine di Pt_1 attrarre più clienti o per fidelizzare quelli attuali.
Il mezzo, quindi, è caducato.
4.3. – Infondato è, infine, l'ultimo motivo di appello.
4.3.1. – Contrariamente a quanto affermato dall'appellante, la motivazione con cui il tribunale ha rigettato la domanda volta ad ottenere la condanna delle originarie convenute al pagamento dell'importo asseritamente corrisposto da a titolo di “win tax”, si presenta tutt'altro che Pt_1 incomprensibile.
Al riguardo, infatti, il primo giudice ha osservato: “la Win Tax è un tributo interamente a carico del giocatore che, effettuata una vincita superiore ad Euro 500,00, si vede corrispondere l'importo della vincita diminuito della Win Tax (6% da calcolare sull'importo superiore ad Euro 500,00). Tale importo, quindi, per essere versato alla Stato, viene trattenuto direttamente nella VLT ed il
Concessionario è il soggetto passivo del tributo, essendo tenuto al pagamento in favore dello
Stato.
Una volta che il soggetto incaricato della raccolta effettua lo scassettamento della VLT, al suo interno trova, dunque, l'ammontare delle giocate aumentato dell'importo per la Win Tax;
quest'ultimo importo deve essere integralmente versato e girato dal al Parte_3
Gestore\Concessionario, affinché il Concessionario provveda a versarlo integralmente allo Stato.
Tanto premesso, si deve, dunque, ritenere che l'indicazione sui rendiconti trasmessi alla Pt_1
pagina 17 di 19 della somma dovuta a titolo di Win Tax, pari al 6% della vincita eccedente i 500 Euro, non abbia comportato alcun aumento del “Totale a pagare”, in quanto altro non è, per l'appunto, che lo stesso importo, pari al 6% suddetto, trattenuto dall'apparecchio videoterminale al momento dell'erogazione della vincita e ricompreso tra le somme derivanti dalla scassettamento degli apparecchi, destinato alle casse dell'Erario. Non v'è stata, quindi, alcuna doppia imposizione del tributo in questione” (cfr. sentenza impugnata, pag. 19-20).
Ritiene il Collegio che il tribunale abbia perfettamente colto il meccanismo di funzionamento della c.d. “win tax”, di talché l'appellante non può dolersi di alcun erroneo addebito, a tale titolo, nei suoi confronti.
In proposito, è significativo proprio il raffronto tra il rendiconto settimanale di e quello di CP
dove l'importo a credito di risulta, in entrambi, lo stesso. CP Pt_1
Difatti, anche a voler seguire il ragionamento esemplificativo fatto dall'appellante, dall'esame dei rendiconti relativi alla settimana dall'8 al 15 febbraio 2017 si evince:
che il compenso del punto vendita/gestore di sala (compenso “PDV”) è identico sia nel report di che in quello di (€ 11.046,72); CP CP
che nel report della concessionaria, l'importo da versare a suo favore è pari ad €
43.736,88, mentre in quello del gestore l'importo da versare alla concessionaria corrisponde ad € 45.141,27.
Ora, se è vero che la differenza è data proprio dalla win tax (pari ad € 1.404,39, come emerge dall'estratto conto del gestore), è altrettanto vero che la stessa non si traduce in alcun ulteriore addebito per dal momento che il suo compenso è, come detto, identico sia nell'estratto Pt_1 conto sia in quello . CP CP
Il che conferma la correttezza della tesi del tribunale, secondo cui, gravando la win tax esclusivamente sul giocatore, essa costituisce una mera partita di giro per il gestore di sala che, pertanto, non subisce alcun addebito.
Invece, l'impostazione dell'appellante muove dall'erroneo presupposto secondo cui la win tax costituisce “una parte delle somme giocate” (cfr. atto di appello, pag. 26), quando, al contrario, la stessa rappresenta una parte delle vincite (pari al 6% di quelle superiori ad € 500) che viene trattenuta direttamente dalla VLT.
5 – Per quanto esposto, si impone il rigetto dell'appello, con conseguente assorbimento del gravame incidentale proposto da . CP
5.1. – Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano secondo il presente computo ex
D.M. 55/2014 come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore da 520.001-
1.000.000): pagina 18 di 19 Fase di studio della controversia (valore medio): € 5.706,00
Fase introduttiva del giudizio (valore medio): € 3.318,00
Fase istruttoria/trattazione (valore medio): € 7.644,00
Fase decisionale (valore medio): € 9.487,00
Compenso tabellare: € 26.155,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta)
e CAP come per legge.
5.2. – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 1786/2021 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 29/06/2021, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida, per ciascuna parte appellata, in € 26.155,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, 16.4.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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