Articolo 483 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 482Articolo 484
Versione
6 maggio 1952
Art. 483.
(Proroga del termine per il deposito della dichiarazione di valore)

L'istanza di proroga del termine gia' fissato ai sensi dell'articolo 621 del codice dal presidente del tribunale in tempo successivo alla domanda di limitazione, si propone con ricorso al presidente del tribunale ovvero al giudice designato se questo e' stato gia' nominato. Il presidente o il giudice accoglie l'istanza con ordinanza non impugnabile, ovvero rimette le parti avanti il collegio.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente