TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 15/12/2025, n. 1964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1964 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3719/2025 R.G.
TRA rappresentato e difeso dall'avv. BORRELLO Parte_1
ANTONIO;
Ricorrente
E
rappresentato e difeso dai Controparte_1 dottori CIANFLONE, BONOFIGLIO e TRAVIA;
Resistente
OGGETTO: carta docenti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente ha esposto di aver prestato servizio alle dipendenze del in qualità di docente in forza Controparte_2 di una serie di contratti a tempo determinato, stipulati negli a.s.2020/2021,2021/2022,2022/2023 e 2023/2024 e
Co 2024/2025;che il agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non le avrebbe accordato la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali – la c.d. Carta elettronica del docente – e prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Dopo aver richiamato la giurisprudenza comunitaria e del
Consiglio di Stato ha concluso chiedendo che fosse accertato e dichiarato il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “carta
Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla legge 107 del 2015 per gli anni scolastici di cui sopra;
per l'effetto, condannare il Controparte_2 in persona del pro tempore, alla adozione di CP_4 ogni atto necessario per consentire il godimento della
Carta Docente relativamente a detti anni.
Il si è costituito in giudizio Controparte_2 aderendo alla domanda attorea relativamente agli anni
2022/2023 e 2024/2025 e chiedendo il rigetto del ricorso relativamente agli altri anni per le quali risultano supplenze brevi.
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note ex art.127 ter cpc.
Rileva questo giudice che sull'oggetto del presente giudizio è intervenuta la Suprema Corte a seguito di ordinanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di
Cassazione ex art. 363-bis c.p.c da parte del Tribunale di Taranto con la sentenza n. 29961 del 2023 e ha enunciato i seguenti principi di diritto: 1) La Carta
Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_2 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma
36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Alla luce di tali principi,premesso, invero, che per gli anni scolastici 2022/2023 e 2024/2025 vengono in considerazione docenze svolte sino al 30.6 (e rispetto a
Cont tali annualità scolastiche il ha aderito alla domanda di parte ricorrente), sicchè la domanda va accolta ,si osserva che per gli altri anni scolastici sono state documentate le docenze svolte e la contraria posizione assunta dal convenuto (per cui, trattandosi CP_2 di docenze brevi/saltuarie, non potrebbe essere riconosciuto il diritto qui invocato) – pur condivisa da questo Tribunale – deve ritenersi cedevole a fronte della recente pronuncia del 3 luglio 2025 della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea. In detta pronuncia la CGUE ha affermato “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”. Ebbene, nel caso di specie non è
Cont stata dedotta dal e non è evincibile dagli atti una ragione oggettiva che giustifichi la disparità di trattamento. Deve, pertanto, affermarsi il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico anche in relazione a tali annualità. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
La novità della questione affrontata,e l'intervento recente della Suprema Corte, giustifica la compensazione parziale delle spese processuali nella misura di 1/2; per la restante parte le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (fino ad € 5.200,00), tenuto conto della limitata attività processuale svolta (processo definito in un'unica udienza). Le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario, che ne ha fatto richiesta nell'atto introduttivo.
P.Q.M.
Dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici: 2020/2021,2021/2022,2022/2023 e
2023/2024 e 2024/2025 e condanna il
[...]
all'adozione d'ogni atto necessario per Controparte_2 consentirne il godimento;
Condanna il in persona del Controparte_2
Ministro pro tempore, al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente che, al netto della compensazione di ½, liquida in € 657,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge con distrazione.
Cosenza,15.12.2025
Il giudice
Dott.ssa Silvana D.Ferrentino