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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 24/07/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 70/2024
Appello Sentenza Tribunale di Brindisi n.2060 del 14.12.2023 Oggetto: spese processuali
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Lecce Sezione lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: Dott.Gennaro Lombardi Presidente Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore Dott.ssa Luisa Santo Consigliere ha emesso la presente S E N T E N Z A
nelle cause civili, in materia assistenziale, in grado di appello, tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Caterina Legrottaglie Parte_1
Appellante e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli CP_1 Avv.ti Paolo Bonetti e Marcella Mattia
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 2.2.2024 ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza in epigrafe indicata, con la quale - previa declaratoria di cessazione della materia del contendere sul ricorso del 12.06.2023 diretto ad ottenere il pagamento della indennità di accompagnamento a seguito del già ottenuto decreto di omologa relativo al requisito sanitario- il Tribunale di Brindisi aveva disposto la compensazione parziale delle spese processuali e liquidato la residua metà in €800. L'appellante ha censurato la decisione con riferimento alla compensazione parziale, lamentando la mancata applicazione del criterio generale della soccombenza e chiedendo la rifusione integrale e la liquidazione dei compensi professionali nel rispetto dei valori medi, o, in subordine, dei minimi, di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche. L' ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_1
All'udienza del 02.07.2025, sulle conclusioni rassegnate come in atti, la causa è stata decisa come da dispositivo. ******
L'impugnazione è fondata nei termini qui di seguito indicati. La sentenza di primo grado ha disposto la compensazione delle spese nella misura della metà del totale in considerazione della “condotta processuale dell'istituto che ha unilateralmente riconosciuto la debenza della prestazione richiesta senza attendere la conclusione del giudizio”. L'appellante ha lamentato l'erroneità di tale statuizione, a fronte della totale soccombenza virtuale della controparte. L' ha accolto l'istanza della controparte dopo l'introduzione del giudizio, con CP_1 comunicazione di liquidazione del 17.08.2023, pur essendo in possesso degli elementi documentali (incluso il decreto di omologa) necessari per provvedere al pagamento della pensione di invalidità civile sin dal 30.1.2023, quindi oltre lo spatium deliberandi di 120 giorni. Il soddisfacimento in via amministrativa della pretesa della ricorrente rende evidente la fondatezza del diritto azionato e, nel contempo, la soccombenza virtuale totale dell'Istituto. Di ciò occorre tener conto ai fini della regolamentazione delle spese processuali, ai sensi dell'art.91 c.p.c., non emergendo, nel caso di specie, ragioni gravi e idonee a giustificare tale compensazione sulla base dei criteri stabiliti dall'art.92 c.p.c., pur se letto alla luce della sentenza della Corte Cost. n.77/2018. Non può infatti condividersi la generica motivazione posta dal primo giudice a base della compensazione parziale delle spese del primo grado, poichè la condotta dell'istituto, pur avendo consentito la definizione della controversia con declaratoria di cessazione della materia del contendere, ha comunque dato origine causale al processo. In parziale riforma dell'impugnata sentenza, le spese processuali del primo grado devono quindi far carico interamente sull' e vanno liquidate, per sole tre fasi, restando nell'ambito CP_1 dei minimi previsti dalla Tabella del D.M. 55/2014 e successive modifiche, in rapporto al valore della causa, rilevabile dall'entità della prestazione liquidata dall' (terzo scaglione), e tenendo CP_1 conto dell'assoluta semplicità delle questioni dedotte e dell'attività processuale svolta.
Le spese di questo grado sono regolate dal principio di soccombenza. Infatti, in caso di impugnazione di una sentenza per motivi limitati alle spese processuali, l'esito complessivo della lite a cui rapportare la nuova regolamentazione delle spese, a prescindere dall'esito della decisione sul merito, va verificato sulla base della fondatezza o meno delle censure strettamente attinenti alle spese di giudizio (v. Cass. n.602/2019). La relativa liquidazione tiene conto del valore della questione rimessa in appello . Il tutto con distrazione delle spese ex art.93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce -Sezione Lavoro, visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 02.02.2024 da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza del 14.12.2023 n.2060 del Tribunale di Brindisi, così CP_1 provvede: Accoglie l'appello e, per l'effetto, ridetermina l' importo delle spese del giudizio di primo grado liquidate in €.1865,00 oltre accessori e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge, con distrazione per l'Avv. Caterina Legrottaglie. Condanna parte appellata al pagamento in favore di parte appellante delle spese di questo grado liquidate in € 963,00 oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15%, con distrazione per l'Avv. Caterina Legrottaglie.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni. Così deciso in Lecce il 02.07.2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott.Gennaro Lombardi
Appello Sentenza Tribunale di Brindisi n.2060 del 14.12.2023 Oggetto: spese processuali
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Lecce Sezione lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: Dott.Gennaro Lombardi Presidente Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore Dott.ssa Luisa Santo Consigliere ha emesso la presente S E N T E N Z A
nelle cause civili, in materia assistenziale, in grado di appello, tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Caterina Legrottaglie Parte_1
Appellante e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli CP_1 Avv.ti Paolo Bonetti e Marcella Mattia
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 2.2.2024 ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza in epigrafe indicata, con la quale - previa declaratoria di cessazione della materia del contendere sul ricorso del 12.06.2023 diretto ad ottenere il pagamento della indennità di accompagnamento a seguito del già ottenuto decreto di omologa relativo al requisito sanitario- il Tribunale di Brindisi aveva disposto la compensazione parziale delle spese processuali e liquidato la residua metà in €800. L'appellante ha censurato la decisione con riferimento alla compensazione parziale, lamentando la mancata applicazione del criterio generale della soccombenza e chiedendo la rifusione integrale e la liquidazione dei compensi professionali nel rispetto dei valori medi, o, in subordine, dei minimi, di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche. L' ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_1
All'udienza del 02.07.2025, sulle conclusioni rassegnate come in atti, la causa è stata decisa come da dispositivo. ******
L'impugnazione è fondata nei termini qui di seguito indicati. La sentenza di primo grado ha disposto la compensazione delle spese nella misura della metà del totale in considerazione della “condotta processuale dell'istituto che ha unilateralmente riconosciuto la debenza della prestazione richiesta senza attendere la conclusione del giudizio”. L'appellante ha lamentato l'erroneità di tale statuizione, a fronte della totale soccombenza virtuale della controparte. L' ha accolto l'istanza della controparte dopo l'introduzione del giudizio, con CP_1 comunicazione di liquidazione del 17.08.2023, pur essendo in possesso degli elementi documentali (incluso il decreto di omologa) necessari per provvedere al pagamento della pensione di invalidità civile sin dal 30.1.2023, quindi oltre lo spatium deliberandi di 120 giorni. Il soddisfacimento in via amministrativa della pretesa della ricorrente rende evidente la fondatezza del diritto azionato e, nel contempo, la soccombenza virtuale totale dell'Istituto. Di ciò occorre tener conto ai fini della regolamentazione delle spese processuali, ai sensi dell'art.91 c.p.c., non emergendo, nel caso di specie, ragioni gravi e idonee a giustificare tale compensazione sulla base dei criteri stabiliti dall'art.92 c.p.c., pur se letto alla luce della sentenza della Corte Cost. n.77/2018. Non può infatti condividersi la generica motivazione posta dal primo giudice a base della compensazione parziale delle spese del primo grado, poichè la condotta dell'istituto, pur avendo consentito la definizione della controversia con declaratoria di cessazione della materia del contendere, ha comunque dato origine causale al processo. In parziale riforma dell'impugnata sentenza, le spese processuali del primo grado devono quindi far carico interamente sull' e vanno liquidate, per sole tre fasi, restando nell'ambito CP_1 dei minimi previsti dalla Tabella del D.M. 55/2014 e successive modifiche, in rapporto al valore della causa, rilevabile dall'entità della prestazione liquidata dall' (terzo scaglione), e tenendo CP_1 conto dell'assoluta semplicità delle questioni dedotte e dell'attività processuale svolta.
Le spese di questo grado sono regolate dal principio di soccombenza. Infatti, in caso di impugnazione di una sentenza per motivi limitati alle spese processuali, l'esito complessivo della lite a cui rapportare la nuova regolamentazione delle spese, a prescindere dall'esito della decisione sul merito, va verificato sulla base della fondatezza o meno delle censure strettamente attinenti alle spese di giudizio (v. Cass. n.602/2019). La relativa liquidazione tiene conto del valore della questione rimessa in appello . Il tutto con distrazione delle spese ex art.93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce -Sezione Lavoro, visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 02.02.2024 da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza del 14.12.2023 n.2060 del Tribunale di Brindisi, così CP_1 provvede: Accoglie l'appello e, per l'effetto, ridetermina l' importo delle spese del giudizio di primo grado liquidate in €.1865,00 oltre accessori e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge, con distrazione per l'Avv. Caterina Legrottaglie. Condanna parte appellata al pagamento in favore di parte appellante delle spese di questo grado liquidate in € 963,00 oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15%, con distrazione per l'Avv. Caterina Legrottaglie.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni. Così deciso in Lecce il 02.07.2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott.Gennaro Lombardi