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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 05/03/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1733-2022
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze,
Prima sezione civile,
Composta dai Signori
Dott. Giovanni Sgambati Presidente, rel.
Dott. Leonardo Scionti Consigliere,
Dott. Chiara Ermini, Consigliera, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sull'appello, come in atti, proposto da:
in persona del suo legale rappresentante Parte_1 pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Bastiani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Montecatini Terme (PT), Via dei
Colombi n. 2, con domicilio telematico eletto all'indirizzo PEC
Email_1 appellante nei confronti di
in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvio Boccalatte ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Chiavari (GE), Piazza
Cavour n. 13/6, con domicilio telematico eletto all'indirizzo PEC
Email_2 convenuta in appello
1 avente ad oggetto: appello contro la sentenza n. 205/2022 del
AL di Livorno, pubblicata il 7.3.2022, resa nel procedimento civile n. 1602/2020 R.G. - in materia contratto di appalto – riduzione ex art. 1384 c.c. della clausola penale da ritardo pattuita.
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante: “
Voglia l'On.le Corte di Appello, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, in totale riforma della sentenza n. 205/2022 del AL di Livorno, ed in accoglimento del presente appello, dichiarare la nullità della stessa sentenza n. 205/2022 del Tribunal e di Livorno, relativamente al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo n. 1602/2020 R.G. proposto da (ora Controparte_2
contro per Controparte_1 Parte_1 le argomentazioni svolte nei motivi specifici dell'imp ugnazione, e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo opposto, condannando a pagare a Controparte_1 [...] le somme liquidate nel ricorso per decreto Parte_1 ingiuntivo, nella misura di € 69.600 (sessantanovemilaseicento/ 00), oltre interessi e accessori, e altresì accertare e dichiarare l'ulteriore credito vantato dalla stessa nei confronti di Parte_1
(già sempre a Controparte_1 Controparte_2 titolo di penale per ritardo, relativo al l'ulteriore periodo dal
18.02.2020 al 30.01.2021, condannando quindi Controparte_1
a pagare a la ulteriore somma
[...] Parte_1 di € 84.000,00 oltre interessi moratori, rivalutazione monetaria ed accessori di legge. Con vittoria d i spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre che del procedimento monitorio.
Con ogni pronuncia accessoria e consequenziale anche se non espressamente richiesta.”
-
Per la convenuta: “Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, e previe le pronunce e declaratorie tutte del caso, dichiarare inammissibile, o comunque rigettare, l'appello proposto da
e, conseguentemente, confermare la sentenza Parte_1
2 n. 205/2022 del AL di Livorno. Si chiede inoltre alla Ecc.ma
Corte d'Appello di Firenze di cancellare l'espressione “con l'unico intento di ingannare il giudicante” presente a pag. 19 dell'atto di citazione in appello, in quanto espressione sconveniente e offensiva.
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive di ambedue i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa, in misura che valuti anche l'uso, ad opera di controparte, dell'espressione sconveniente e offensiva di cui si chiede la cancellazione”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
-
La (poi a seguito Controparte_2 Controparte_1 del mutamento della propria denominazione sociale) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.396/2020 emesso dal
AL di Livorno su ricorso della con il Parte_1 quale le era stato ingiunto il pagamento della s omma di € 69.600,00
a titolo di penale prevista nel contratto di appalto (e contestuale preliminare di vendita immobiliare) stipulato tra le parti.
La creditrice nel ricorso proposto in via monitoria aveva dedotto di aver diritto al pagamento della predetta somma, calcolata sulla base della clausola penale pattuita, a causa del ritardo nella esecuzione/ultimazione dei lavori commissionati alla opponente maturato dal 30.10.2018 (come previsto nel contratto stipulato il
19.2.2018) e poi dal 3.6.2019 (come pre visto nell'atto integrativo stipulato il successivo 11.4.2019).
L'appalto aveva ad oggetto la realizzazione di opere (impianto di climatizzazione invernale/estiva, impianto per la produzione di acqua calda sanitaria, impianto idrico-sanitario, impianto elettrico ed impianto fotovoltaico, oltre alla redazione della relazione tecnica acustica/termica ai sensi della Legge 10, nonché l'intero progetto
3 degli impianti) da eseguirsi al fabbricato condominiale composto da n. 14 alloggi in fase di costruzione posto in Comune di San Vincenzo
(LI), Via della Principessa n. 217, per un importo a corpo di €
207.000,00.
Dato per dimostrato dalla documentazione allegata che i lavori commissionati non erano stati ultimati come previsto (verbale sopralluogo novembre 2019 - comunicazioni intercorse tra le parti fino al 20.2.2020), in base alla pattuita clausola penale per ritardo, stabilita in € 300,00 giornalieri, la calcolava e Parte_1 quantificava il proprio credito nella predetta somma di € 69.600,00
(€ 300,00 X 232 giorni di ritardo “rispetto al 30.6.2019”) oltre interessi legali e rivalutazione.
La ricorrente aggiungeva di aver introdotto un ricorso per ATP ex art. 696 bis c.p.c. lamentando danni per l'impossibilità di una piena fruibilità delle unità abitative anche per la prossima stagione estiva, anche al fine di quantificarli.
La debitrice nell'atto di citazione in opposizione contestava la pretesa creditoria sostenendo che non vi era stato ritardo nell'esecuzione delle opere, né che queste presentavano i vizi /difetti.
L'opponente assumeva che alla data del citato sopralluogo, 25 novembre 2019, non aveva sollevato alcuna Parte_1 eccezione circa il mancato rispetto del termine del 30.06.2019 per la conclusione delle opere oggetto di contratto d'appalto , né lamentava di aver subito alcun pregiudizio dall'operato di CP_2
Semplicemente, accordandosi per effettuare successivamente alcune opere di rifinitura e/o miglioramento e/o integrazioni.
All'esito della trattazione e dell'istruttoria, acquista la CTU svolta in sede di ATP promosso dalla , il AL decideva la Parte_1 causa riconoscendo a quest'ultima, quale committente (e convenuta
4 opposta in giudizio), il minor credito di euro 23.200,00 ritenendo applicabile la norma ex art. 1384 c.c. e riducendo la penale giornaliera prevista alla misura di un terzo (da 300 euro al giorno a
100 euro al giorno), revocando quindi il decreto ingiuntivo opposto.
Il AL dichiarava inammissibile la domanda di pagamento proposta in corso di causa dalla , diretta a ottenere il Parte_1 pagamento della somma ulteriore di Euro 84.000,00 da riconoscersi quale ulteriore ritardo imputabile all'impresa appaltatrice.
Le spese di causa venivano compensate per la metà, restando a carico dell'opponente la quota rimanente.
La ha impugnato la predetta sentenza proponendo Parte_1
l'odierno appello col quale ha chiesto che la sentenza di primo grado fosse dichiarata nulla, con conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto e condanna al pagamento della convenuta in appello della ulteriore somma di 84mila euro.
L'appellante ha lamentato l'errore commesso dal AL nell'interpretazione della norma ex art. 1384 c.c., dovendosi in base alle risultanze documentali di causa rilevare una maggiore gravità dell'inadempimento (e del ritardo) addebitabile a CP_1 nell'esecuzione delle opere.
Quanto alla domanda ritenuta inammissibile, il AL non aveva fatto corretta applicazione del principio giurisprudenziale (come noto fissato da parte delle Sezioni Unite della S.C. - n. 12310 del 2015), secondo il quale doveva ritenersi consentito al creditore opposto di modificare la propria domanda, cioè quella da intendersi introdotta in causa col ricorso monitorio.
Pertanto la domanda di condanna al pagamento anche dell'ulteriore somma di 84mila euro per l'ulteriore ritardo maturato, doveva ritenersi connessa alla “vicenda sostanziale dedotta in giudizio” senza
5 che ricorresse alcuna violazione dei diritti di difesa della controparte e allungamento dei termini processuali.
Si è costituita in giudizio la che ha resistito all'appello CP_1 chiedendone la reiezione nel merito in quanto infondato in fatto e in diritto, previa dichiarazione di inammissibilità.
La Corte, all'udienza del 5.12.2023, sulle conclusioni come in atti formulate, ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le memorie conclusionali e per le eventuali repliche.
-
Ammissibilità dell'appello.
L'appello proposto è pienamente ammissibile, sussistendone tutti i requisiti di forma e sostanza, anche esaminati dotto il profilo di cui all'art. 342 c.p.c.
Incomprensibile in cosa consista l'inammissibilità dell'appello che la convenuta ha chiesto nelle proprie conclusioni che fosse dichiarata dalla Corte.
Non vi è alcuna spiegazione in merito nella comparsa versata in atti dalla Unenergy, che si è, infatti, difesa svolgendo deduzioni unicamente nel merito.
Primo motivo di appello.
Venendo alle doglianze dell'appellante, queste consistono in primo luogo nella pretesa errata/ingiusta applicazione dell'art. 1384 c.c. operata da parte del primo giudice che avrebbe ridotto la somma richiesta (ingiunta col decreto ingiuntivo opposto ) in base alla previsione di cui alla clausola penale dalle parti inserita in contratto,
6 nella misura sostanzialmente pari ai 2 \3zi di quanto previsto pattiziamente (100 euro, anziché 300, per ogni giorno di ritardo).
Il AL ha, invero laconicamente, motivato sul punto affermando che in base all'accertamento del CTU risultavano non completate unicamente talune opere (elencate a pag. 5 della sentenza che richiama parti specifiche della relazione di CTU
Dall'esame congiunto della CTU e della corrisponde nza intercorsa tra le parti (in particolare comunicazioni 19.11.2019 e 23.12.2019 della committenza e comunicazione 4.2.2020 dell'appaltatrice) emergeva l'inadempimento da ritardo nell'ultimazione dei lavori imputabile alla
CP_1
Il punto non è qui posto in contestazione dall'appellante, né dalla convenuta, talché deve ritenersi definitivamente accertato.
Le sole questioni che l'appello pone, infatti, riguardano la contestata sussistenza dei presupposti della riduzione della penale prevista per la ritardata ultimazione dei lavori appaltati e x art. 1384 c.c. disposta dal giudice (questione in realtà posta dall'appellante con argomentazioni generiche) e la contestata misura percentuale della detta riduzione ritenuta (qui con ampie argomentazioni) penalizz ante dalla committenza.
Esaminando la decisione impugnata emerge che il primo giudice ha ritenuto che il ritardo denunciato dalla committenza andava quindi e valutato unicamente in riferimento a quelle opere che erano risultate
“mancanti”, ma valutata l'entità dei lavori previsti dal contratto d'appalto, questi erano risultati “eseguiti in larga misura” dalla
[...] mentre le opere non eseguite apparivano “di non rilevante CP_2 interesse per la committente nell'economia del contratto”.
Potendo quindi fondatamente ritenersi che le opere non eseguite risultavano “essere di minima entità rispetto a tutti i lavori 7 realizzati”, il AL riteneva di ridurre la penale sulla base della norma ex art. 1384 c.c. e dell'orientamento espresso dalla S.C. nella sentenza a S.U. n.18128/05, secondo cui “il potere di riduzione ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c., a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato d'ufficio per ricondurre l'autonomia contrattuale nei limiti in c ui essa appare meritevole di tutela, e ciò sia con riferimento alla penale manifestamente eccessiva, sia con riferimento all'ipotesi in cui la riduzione avvenga perché l'obbligazione principale è stata in parte eseguita, giacché in quest'ultimo caso la man cata previsione da parte dei contraenti di una riduzione della penale in caso di adempimento di parte dell'obbligazione si traduce comunque in una eccessività della penale se rapportata alla sola parte rimasta inadempiuta
(v.anche Cass.n.21297/11)… mirando la riduzione della penale “alla tutela e ricostituzione dell'equilibrio contrattuale, evitando che da un inadempimento parziale o, comunque, di importanza non enorme, possano derivare conseguenze troppo gravi per l'inadempiente (v.
Cass. 6 aprile 1978 n. 1574)” (v.sentenza citata).
E pertanto sulla base della consistenza delle opere rimaste ineseguite rispetto alla consistenza dei lavori appaltati ed seguiti, “tenuto anche conto del costo individuato dal ctu per i soli lavori risultati incompiuti
(escluso il costo previsto per la eliminazione dei vizi riscontrati)”,
l'importo ingiunto a titolo di penale veniva ridotto alla somma di €
23.200,00 (pari ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo).
L'appellante, come detto, lamenta che il AL non abbia debitamente tenuto conto del fatto che in base alle risultanza di causa ben altre opere risultavano, rispetto a quelle descritte, non eseguite alla data del 30.6.2019 talché poteva argomentarsi che non ogni specifico impianto commissionato fosse completo, ma che le incompletezze avessero determinato anche – incidendo
8 negativamente sull'interesse della committente – l'impedimento a ottenere l'agibilità degli immobili.
L'incompletezza assumeva ulteriore negativo rilievo, dovendosi tenere conto delle caratteristiche dell'appalto che essendo a corpo e con impossibilità di apportare “alle opere appaltate modifiche, aggiunte o soppressioni di qualsiasi natura o entità” e prevedendo per l'appaltatrice anche la progettazione, aveva costituito per la GEU un'obbligazione di risultato, da ritenersi insuscettibile di adempimento parziale.
Emergeva quindi un interesse della committente all'adempimento esatto e tempestivo della prestazione da parte dell'appaltatrice, che doveva ritenersi fosse stato profondamente inciso dal ritardo nell'ultimazione delle opere .
che era stato mal valutato dal primo giudice che , riducendo Pt_2 di 2\3zi la penale prevista, non aveva ben contemperato con l'interesse del creditore quello del soggetto inadempiente a una possibile riduzione ad una "misura equa" della penale, che in sentenza era stato così ingiustificatamente privilegiato.
La doglianza dell'appellante è da ritenersi fondata nei termini di cui ora si dirà.
Effettivamente il ritardo contestato dalla committe nza non può essere sminuito, come invece ritenuto dal AL con la invero sbrigativa e laconica affermazione secondo la quale i lavori previsti dal contratto d'appalto erano risultati “eseguiti in larga misura”, mentre le opere non eseguite apparivano “di non rilevante interesse per la committente nell'economia del contratto”.
Le varie argomentazioni contenute in appello a contestazione della valutazione operata dal AL , conducono invece fondatamente a
9 ritenere che le opere non eseguite non fossero “di minima entità rispetto a tutti i lavori realizzati”, quantomeno per il fatto:
- che effettivamente alla data del 30/6/2019 praticamente ogni singolo impianto di quelli previsti non era stata ancora completato, con un'incidenza di incompletezza qu antificabile in circa il 30% (che non è certo percentuale che indichi una
“minima entità”);
- che ciò aveva determinato all'evidenza – per la natura dell'opera commissionata - la lamentata “vera e propria carenza funzionale dell'intero immobile, costituito appunto da n. 14 appartamenti”;
- che la progettazione degli impianti era a totale carico di
[...] che avrebbe quindi prevedere la necessità di Controparte_2 porre in opera le “griglie da applicare alle porte per consentire la ripresa dell'aria” sarebbe dovuta essere prevista dalla progettazione stessa;
- che vi è stato conseguente impedimento di un rapido e tempestivo collaudo e quindi ritardo anche nel previsto conseguimento dell'agibilità.
Non vanno ritenute rilevanti in questa sede, in cui si d iscute unicamente della possibilità di applicare e quindi di determinare la riduzione della misura della clausola penale prevista in contratto, considerazioni attinenti i difetti dell'opera che , sebbene abbiano trovato riscontro nella CTU, sembrano del tutto estranei all'oggetto del contendere.
Così come non si vede quale incidenza possa avere – ammesso che sussista in concreto – la dedotta mancata adeguata considerazione da parte del primo giudice dell'istanza di svolgere una nuova e più approfondita CTU che avrebbe meglio accertato la data di ultimazione dei lavori, la “percentuale di ritardo derivante dai problemi nati in corso d'opera e quindi dal ripristino degli stessi” (frase di non
10 chiarissimo significato) e il momento in cui si era reso possibile intervenire per il ripristino.
La stessa appellante, oltre ad aver come detto contestato dl tutto genericamente la sussistenza dei presupposti dell'applicazione dell'art. 1384 c.c., ritiene infatti che l'incompletezza sia quantificabile nella misura percentuale del 30%.
Va quindi ritenuto che sia corretta e condivisibile l'applicazione operata da parte del giudice della norma di cui all'art. 1384 c.c. per essere stata l'opera appaltata, comunque, in larga parte eseguita ma che sia stata eccessiva la disposta riduzione di 2\3zi della misura della penale, in quanto concretamente pregiudizievole dell'interesse della committente, che non è contestato sia stata la parte contrattualmente adempiente alle proprie obbligazioni.
In considerazione dell'incidenza delle predette argomentazioni dell'appellante, ricordato che i lavori appaltati prevedevano un corrispettivo pari a circa 200mila euro e valutati secondo la stima del
CTU quelli “incompiuti” (come evidenziato dalle risultanze di causa e dalla motivazione del primo giudice), può ritenersi che la penale fissata in euro 300 per ogni giorno di ritardo possa essere ridotta anziché a 100 euro al giorno come disposto dal AL, a 130 euro al giorno, dovendo maggiorarsi così l'importo da riconoscersi alla
[...]
per il ritardo nell'ultimazione dei lavori di cui al periodo Parte_1 di tempo indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo.
La sentenza appellata andrà quindi sul punto riformata, con riconoscimento a favore della committente a Parte_1 titolo di penale per ritardo nell'esecuzione e consegna dei lavori appaltati, della somma di euro 30.160,00 anziché 23.200,00 euro
(ferma la revoca del decreto ingiuntivo opposto) .
Venendo al secondo motivo di appello
11 L'appellante ha censurato la decisione appellata con riguardo al punto in cui il primo giudice ha ritenuto che, poiché l'oggetto del presente giudizio, come individuato nella domanda formulata in sede monitoria, non potesse essere ampliato in sede di giudizio di opposizione, era inammissibile la domanda di pagamento della ulteriore somma di € 84.000,00, sempre a titolo di penale per l'ulteriore ritardo maturato, formulata dalla committenza nella 1ma memoria ex art. 183 comma VI c.p.c.
La (alla data del deposito della predetta memoria, Parte_1
14.1.2021) aveva dedotto che i lavori non potessero essere ritenuti ancora ultimati ed aveva concluso chiedendo che il AL adito accertasse l'ulteriore credito quantificato in 84mila euro vantato nei confronti di , sempre a titolo di penale per Controparte_3 ritardo, relativo all'ulteriore periodo dal 18.2.2020 al 30.1.2021
(periodo dal quale “defalcare”, ai fini del calcolo, i giorni dal 9.3.2020 al 18.5.2020 per la sospensione di cui all'art. 15 del contratto, e cioè dovuta e riconducibile a causa di forza maggiore derivato dallo stato di emergenza COVID 19).
La nella memoria di replica depositata Controparte_4 successivamente si opponeva alla predetta domanda di pagamento di somma ulteriore, affermando unicamente che la domanda era da ritenersi inammissibile perché nuova e perché basata non sul ritardo già prospettato ed allegato in citazione “ma perché vi sarebbero opere affette da gravi vizi, che necessiterebbero di opere di ripristino” da ritenersi argomenti e circostanze estranee al petitum e alla causa petendi del presente giudizio, il che non è.
La domanda è infatti chiara nel senso che la aveva Parte_1 concluso chiedendo che il AL accertasse l'ulteriore credito, sempre a titolo di penale per ritardo, relativo all'ulteriore periodo dal
18.2.2020 al 30.1.2021, deducendo che quanto chiesto col ricorso
12 monitorio “copriva” il ritardo solo con riguardo al periodo 1.07.2019
- 17.2.2020 e che, sulla deduzione che fosse “pacifico” che i lavori non erano ultimati (oltre che essere affetti da vizi), la penale dovesse essere ricalcolata “comprendendo anche il periodo dal 18.02.2020 al
30.01.2021 per un totale di ulteriori gg. 349 che, opportunamente defalcati quelli inerenti alla sospensione di cui all'art. 15 del contratto, e cioè quelli per causa di forza maggiore derivata dallo stato di emergenza COVID 19 (dal 9.03.2020 al 18.05.2020)”, e quindi per un totale di ulteriori gg. 280, che, moltiplicati per €
300,00, avrebbero dato un ammontare di ulteriori € 84.000,00.
Il AL ha accolto l'eccezione dell'appaltatrice (attrice opponente in primo grado), dichiarando inammissibile la domanda in questione, senza tenere minimamente conto della giurisprudenza invocata a sostegno della tesi secondo la quale si tratterebbe di una emendatio libelli - modificazione della domanda, consentita ai sensi dell'art. 183 c.p.c. che ben può riguardare uno o entrambi gli elementi della domanda, il petitum e la causa petendi, sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si sia determinata la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei termini processuali.
La Corte ritiene che l'appello sia sul punto fondato , proprio sulla base dei principi elaborati dalla giurisprudenza invocata dall'appellante , pianamente applicabile alla fattispecie .
La Corte di Cassazione ha più volte ripetuto, a partire dalla sentenza resa resa a Sezioni Unite, n. 12310 del 15/06/2015, che: “La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa
("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale
13 dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero
l'allungamento dei tempi processuali.” – vedi anche Cassazione, Sez.
1 - , Sentenza n. 26782 del 22/12/2016 - Sez. 3 - , Sentenza n.
10513 del 28/04/2017 - Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13091 del
25/05/2018 - Sez. U - , Sentenza n. 22404 del 13/09/2018 - Sez.
3 - , Ordinanza n. 4322 del 14/02/2019 - Sez. 3, Ordinanza n. 31078 del 28/11/2019 - Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27620 del 03/12/2020 -
Sez. 3 - , Ordinanza n. 4031 del 16/02/2021 - Sez. 3 - , Sentenza n.
30455 del 02/11/2023.
Quindi, non solo nella fattispecie entrambe le domande proposte dalla si riferivano indubbiamente alla medesima vicenda Parte_1 sostanziale dedotta in giudizio, intesa come unica vicenda in fatto che delinea un interesse sostanziale e sono da considerarsi attinenti al medesimo bene della vita e cioè in una pretesa di contenuto patrimoniale (il pagamento di una somma a titolo di penale, per un ritardo maggiore di quello inizialmente dedotto) , ma erano anche tali da rendere giustificato, in tutta evidenza, il simultaneus processus non ricorrendo alcuna compromissione delle potenzialità difensive della controparte (compromissione nemmeno Controparte_5 da questa ipotizzata) e alcun concreto pericolo di allungamento dei tempi processuali (vedi specificamente il precedente sopra citato di
Cassazione - Sez. 1 - , Sentenza n. 26782 del 22/12/2016 con specifico riferimento al mutamento dei termini quantitativi della domanda originaria in giudizio di opposi zione a decreto ingiuntivo).
La non muoveva peraltro alcuna Controparte_4 contestazione specifica in ordine al periodo indicato quale ritardo ulteriore, restando la sua difesa ancorata – oltre che sulla predetta eccezione di inammissibilità dell a “nuova” domanda – alle proprie difese già svolte in causa che negavano, comunque, l'esistenza di ritardi mai denunciati.
14 Va, ad avviso della Corte, solo ribadito che quanto al computo delle giornate di ritardo poste a base della penale di cui alla domanda contenuta nel ricorso monitorio, come accertate dal primo giudice in
232, non vi è appello incidentale della convenuta, né questa ha sollevato neanche in appello specifiche contestazioni in ordine al computo delle giornate di ritardo ulteriore (che restano quindi
“accertate”, come premesso, nelle 280 giornate complessive come calcolate dall'appellante che ha escluso dal predetto computo quelle giustificate da una causa di forza maggiore).
Vale, ovviamente, anche per l'ulteriore somma da riconoscersi alla committente , la riduzione come sopra determinata a Parte_1
130 euro al giorno della penale pattuita e pertanto la somma totale dovuta per il ritardo nell'ultimazione dei lavori a termini di contratto e intervento del giudice ex art. 1384 c.c., è pari ad euro 66.560,00
e cioè alla somma di 30.160,00 - importo relativo al periodo dedotto nel ricorso per decreto ingiuntivo – oltre euro 36.400,00 - importo relativo al periodo successivo e dedotto nella domanda introdotta in causa nel giudizio di primo grado con la prima memoria ex art. 183
VI° comma c.p.c. versata in atti da . Parte_1
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
In merito alla regolamentazione delle spese di giudizio.
La riforma, anche parziale, della decisione di primo gra do comporta la rivisitazione della regolamentazione delle spese di causa come ritenuto anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione sent. num. 8400\2018- “In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche
d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui
15 all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. (ord.) 24.1.2017, n. 1775; Cass. sez. lav.
1.6.2016, n. 11423, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza a bbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).”
Le spese seguono la soccombenza prevalente della in CP_1 ragione dell'esito del giudizio, nel quale residua un credito di, oggettivamente, discreta entità, a favore della ditta committente, pur ritenendo ricorrente un caso di accoglimento parziale della domanda
(equiparabile a una soccombenza reciproca) in cui comunque sono state riconosciute la gran parte delle ragioni creditrice opposta.
La Corte ritiene che pertanto i 2\3zi delle spese di lite debbano essere poste a carico della convenuta che sarà tenuta quindi al relativo rimborso in favore dell'appellante, restando così compensate quelle rimanenti.
Tali spese si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri aggiornati di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento agli importi tra i minimi e i medi previsti per le cause di cui allo scaglione di valore da 52mila a 26mila euro, che esclusi i compensi previsti per la fase istruttoria di secondo grado che non si è svolta.
PQM
16 in parziale riforma della sentenza impugnata n. 205\2022 emessa inter partes dal AL di Livorno, pubbl. il g. 7.3.2022:
- CONDANNA la al pagamento in Controparte_1 favore della della somma di euro 66.560,00, Parte_1 oltre agli interessi legali dalla domanda sino al saldo.
- RESPINGE nel resto l'appello come in atti proposto;
- CONDANNA la a rimborsare alla Controparte_1
i 2 \3zi delle spese del giudizio, frazione che Parte_1 liquida in complessivi:
Quanto al primo grado di giudizio - Euro 5.0000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP .
Quanto al presente secondo grado di giudizio - Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP .
- COMPENSA tra le parti le rimanenti spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Firenze, all'esito della camera di consiglio del 7 maggio 2024.
Il Presidente rel.
G. Sgambati
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al
D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ essive modificazioni e integrazioni.
17
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze,
Prima sezione civile,
Composta dai Signori
Dott. Giovanni Sgambati Presidente, rel.
Dott. Leonardo Scionti Consigliere,
Dott. Chiara Ermini, Consigliera, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sull'appello, come in atti, proposto da:
in persona del suo legale rappresentante Parte_1 pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Bastiani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Montecatini Terme (PT), Via dei
Colombi n. 2, con domicilio telematico eletto all'indirizzo PEC
Email_1 appellante nei confronti di
in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvio Boccalatte ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Chiavari (GE), Piazza
Cavour n. 13/6, con domicilio telematico eletto all'indirizzo PEC
Email_2 convenuta in appello
1 avente ad oggetto: appello contro la sentenza n. 205/2022 del
AL di Livorno, pubblicata il 7.3.2022, resa nel procedimento civile n. 1602/2020 R.G. - in materia contratto di appalto – riduzione ex art. 1384 c.c. della clausola penale da ritardo pattuita.
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante: “
Voglia l'On.le Corte di Appello, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, in totale riforma della sentenza n. 205/2022 del AL di Livorno, ed in accoglimento del presente appello, dichiarare la nullità della stessa sentenza n. 205/2022 del Tribunal e di Livorno, relativamente al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo n. 1602/2020 R.G. proposto da (ora Controparte_2
contro per Controparte_1 Parte_1 le argomentazioni svolte nei motivi specifici dell'imp ugnazione, e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo opposto, condannando a pagare a Controparte_1 [...] le somme liquidate nel ricorso per decreto Parte_1 ingiuntivo, nella misura di € 69.600 (sessantanovemilaseicento/ 00), oltre interessi e accessori, e altresì accertare e dichiarare l'ulteriore credito vantato dalla stessa nei confronti di Parte_1
(già sempre a Controparte_1 Controparte_2 titolo di penale per ritardo, relativo al l'ulteriore periodo dal
18.02.2020 al 30.01.2021, condannando quindi Controparte_1
a pagare a la ulteriore somma
[...] Parte_1 di € 84.000,00 oltre interessi moratori, rivalutazione monetaria ed accessori di legge. Con vittoria d i spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre che del procedimento monitorio.
Con ogni pronuncia accessoria e consequenziale anche se non espressamente richiesta.”
-
Per la convenuta: “Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, e previe le pronunce e declaratorie tutte del caso, dichiarare inammissibile, o comunque rigettare, l'appello proposto da
e, conseguentemente, confermare la sentenza Parte_1
2 n. 205/2022 del AL di Livorno. Si chiede inoltre alla Ecc.ma
Corte d'Appello di Firenze di cancellare l'espressione “con l'unico intento di ingannare il giudicante” presente a pag. 19 dell'atto di citazione in appello, in quanto espressione sconveniente e offensiva.
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive di ambedue i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa, in misura che valuti anche l'uso, ad opera di controparte, dell'espressione sconveniente e offensiva di cui si chiede la cancellazione”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
-
La (poi a seguito Controparte_2 Controparte_1 del mutamento della propria denominazione sociale) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.396/2020 emesso dal
AL di Livorno su ricorso della con il Parte_1 quale le era stato ingiunto il pagamento della s omma di € 69.600,00
a titolo di penale prevista nel contratto di appalto (e contestuale preliminare di vendita immobiliare) stipulato tra le parti.
La creditrice nel ricorso proposto in via monitoria aveva dedotto di aver diritto al pagamento della predetta somma, calcolata sulla base della clausola penale pattuita, a causa del ritardo nella esecuzione/ultimazione dei lavori commissionati alla opponente maturato dal 30.10.2018 (come previsto nel contratto stipulato il
19.2.2018) e poi dal 3.6.2019 (come pre visto nell'atto integrativo stipulato il successivo 11.4.2019).
L'appalto aveva ad oggetto la realizzazione di opere (impianto di climatizzazione invernale/estiva, impianto per la produzione di acqua calda sanitaria, impianto idrico-sanitario, impianto elettrico ed impianto fotovoltaico, oltre alla redazione della relazione tecnica acustica/termica ai sensi della Legge 10, nonché l'intero progetto
3 degli impianti) da eseguirsi al fabbricato condominiale composto da n. 14 alloggi in fase di costruzione posto in Comune di San Vincenzo
(LI), Via della Principessa n. 217, per un importo a corpo di €
207.000,00.
Dato per dimostrato dalla documentazione allegata che i lavori commissionati non erano stati ultimati come previsto (verbale sopralluogo novembre 2019 - comunicazioni intercorse tra le parti fino al 20.2.2020), in base alla pattuita clausola penale per ritardo, stabilita in € 300,00 giornalieri, la calcolava e Parte_1 quantificava il proprio credito nella predetta somma di € 69.600,00
(€ 300,00 X 232 giorni di ritardo “rispetto al 30.6.2019”) oltre interessi legali e rivalutazione.
La ricorrente aggiungeva di aver introdotto un ricorso per ATP ex art. 696 bis c.p.c. lamentando danni per l'impossibilità di una piena fruibilità delle unità abitative anche per la prossima stagione estiva, anche al fine di quantificarli.
La debitrice nell'atto di citazione in opposizione contestava la pretesa creditoria sostenendo che non vi era stato ritardo nell'esecuzione delle opere, né che queste presentavano i vizi /difetti.
L'opponente assumeva che alla data del citato sopralluogo, 25 novembre 2019, non aveva sollevato alcuna Parte_1 eccezione circa il mancato rispetto del termine del 30.06.2019 per la conclusione delle opere oggetto di contratto d'appalto , né lamentava di aver subito alcun pregiudizio dall'operato di CP_2
Semplicemente, accordandosi per effettuare successivamente alcune opere di rifinitura e/o miglioramento e/o integrazioni.
All'esito della trattazione e dell'istruttoria, acquista la CTU svolta in sede di ATP promosso dalla , il AL decideva la Parte_1 causa riconoscendo a quest'ultima, quale committente (e convenuta
4 opposta in giudizio), il minor credito di euro 23.200,00 ritenendo applicabile la norma ex art. 1384 c.c. e riducendo la penale giornaliera prevista alla misura di un terzo (da 300 euro al giorno a
100 euro al giorno), revocando quindi il decreto ingiuntivo opposto.
Il AL dichiarava inammissibile la domanda di pagamento proposta in corso di causa dalla , diretta a ottenere il Parte_1 pagamento della somma ulteriore di Euro 84.000,00 da riconoscersi quale ulteriore ritardo imputabile all'impresa appaltatrice.
Le spese di causa venivano compensate per la metà, restando a carico dell'opponente la quota rimanente.
La ha impugnato la predetta sentenza proponendo Parte_1
l'odierno appello col quale ha chiesto che la sentenza di primo grado fosse dichiarata nulla, con conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto e condanna al pagamento della convenuta in appello della ulteriore somma di 84mila euro.
L'appellante ha lamentato l'errore commesso dal AL nell'interpretazione della norma ex art. 1384 c.c., dovendosi in base alle risultanze documentali di causa rilevare una maggiore gravità dell'inadempimento (e del ritardo) addebitabile a CP_1 nell'esecuzione delle opere.
Quanto alla domanda ritenuta inammissibile, il AL non aveva fatto corretta applicazione del principio giurisprudenziale (come noto fissato da parte delle Sezioni Unite della S.C. - n. 12310 del 2015), secondo il quale doveva ritenersi consentito al creditore opposto di modificare la propria domanda, cioè quella da intendersi introdotta in causa col ricorso monitorio.
Pertanto la domanda di condanna al pagamento anche dell'ulteriore somma di 84mila euro per l'ulteriore ritardo maturato, doveva ritenersi connessa alla “vicenda sostanziale dedotta in giudizio” senza
5 che ricorresse alcuna violazione dei diritti di difesa della controparte e allungamento dei termini processuali.
Si è costituita in giudizio la che ha resistito all'appello CP_1 chiedendone la reiezione nel merito in quanto infondato in fatto e in diritto, previa dichiarazione di inammissibilità.
La Corte, all'udienza del 5.12.2023, sulle conclusioni come in atti formulate, ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le memorie conclusionali e per le eventuali repliche.
-
Ammissibilità dell'appello.
L'appello proposto è pienamente ammissibile, sussistendone tutti i requisiti di forma e sostanza, anche esaminati dotto il profilo di cui all'art. 342 c.p.c.
Incomprensibile in cosa consista l'inammissibilità dell'appello che la convenuta ha chiesto nelle proprie conclusioni che fosse dichiarata dalla Corte.
Non vi è alcuna spiegazione in merito nella comparsa versata in atti dalla Unenergy, che si è, infatti, difesa svolgendo deduzioni unicamente nel merito.
Primo motivo di appello.
Venendo alle doglianze dell'appellante, queste consistono in primo luogo nella pretesa errata/ingiusta applicazione dell'art. 1384 c.c. operata da parte del primo giudice che avrebbe ridotto la somma richiesta (ingiunta col decreto ingiuntivo opposto ) in base alla previsione di cui alla clausola penale dalle parti inserita in contratto,
6 nella misura sostanzialmente pari ai 2 \3zi di quanto previsto pattiziamente (100 euro, anziché 300, per ogni giorno di ritardo).
Il AL ha, invero laconicamente, motivato sul punto affermando che in base all'accertamento del CTU risultavano non completate unicamente talune opere (elencate a pag. 5 della sentenza che richiama parti specifiche della relazione di CTU
Dall'esame congiunto della CTU e della corrisponde nza intercorsa tra le parti (in particolare comunicazioni 19.11.2019 e 23.12.2019 della committenza e comunicazione 4.2.2020 dell'appaltatrice) emergeva l'inadempimento da ritardo nell'ultimazione dei lavori imputabile alla
CP_1
Il punto non è qui posto in contestazione dall'appellante, né dalla convenuta, talché deve ritenersi definitivamente accertato.
Le sole questioni che l'appello pone, infatti, riguardano la contestata sussistenza dei presupposti della riduzione della penale prevista per la ritardata ultimazione dei lavori appaltati e x art. 1384 c.c. disposta dal giudice (questione in realtà posta dall'appellante con argomentazioni generiche) e la contestata misura percentuale della detta riduzione ritenuta (qui con ampie argomentazioni) penalizz ante dalla committenza.
Esaminando la decisione impugnata emerge che il primo giudice ha ritenuto che il ritardo denunciato dalla committenza andava quindi e valutato unicamente in riferimento a quelle opere che erano risultate
“mancanti”, ma valutata l'entità dei lavori previsti dal contratto d'appalto, questi erano risultati “eseguiti in larga misura” dalla
[...] mentre le opere non eseguite apparivano “di non rilevante CP_2 interesse per la committente nell'economia del contratto”.
Potendo quindi fondatamente ritenersi che le opere non eseguite risultavano “essere di minima entità rispetto a tutti i lavori 7 realizzati”, il AL riteneva di ridurre la penale sulla base della norma ex art. 1384 c.c. e dell'orientamento espresso dalla S.C. nella sentenza a S.U. n.18128/05, secondo cui “il potere di riduzione ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c., a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato d'ufficio per ricondurre l'autonomia contrattuale nei limiti in c ui essa appare meritevole di tutela, e ciò sia con riferimento alla penale manifestamente eccessiva, sia con riferimento all'ipotesi in cui la riduzione avvenga perché l'obbligazione principale è stata in parte eseguita, giacché in quest'ultimo caso la man cata previsione da parte dei contraenti di una riduzione della penale in caso di adempimento di parte dell'obbligazione si traduce comunque in una eccessività della penale se rapportata alla sola parte rimasta inadempiuta
(v.anche Cass.n.21297/11)… mirando la riduzione della penale “alla tutela e ricostituzione dell'equilibrio contrattuale, evitando che da un inadempimento parziale o, comunque, di importanza non enorme, possano derivare conseguenze troppo gravi per l'inadempiente (v.
Cass. 6 aprile 1978 n. 1574)” (v.sentenza citata).
E pertanto sulla base della consistenza delle opere rimaste ineseguite rispetto alla consistenza dei lavori appaltati ed seguiti, “tenuto anche conto del costo individuato dal ctu per i soli lavori risultati incompiuti
(escluso il costo previsto per la eliminazione dei vizi riscontrati)”,
l'importo ingiunto a titolo di penale veniva ridotto alla somma di €
23.200,00 (pari ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo).
L'appellante, come detto, lamenta che il AL non abbia debitamente tenuto conto del fatto che in base alle risultanza di causa ben altre opere risultavano, rispetto a quelle descritte, non eseguite alla data del 30.6.2019 talché poteva argomentarsi che non ogni specifico impianto commissionato fosse completo, ma che le incompletezze avessero determinato anche – incidendo
8 negativamente sull'interesse della committente – l'impedimento a ottenere l'agibilità degli immobili.
L'incompletezza assumeva ulteriore negativo rilievo, dovendosi tenere conto delle caratteristiche dell'appalto che essendo a corpo e con impossibilità di apportare “alle opere appaltate modifiche, aggiunte o soppressioni di qualsiasi natura o entità” e prevedendo per l'appaltatrice anche la progettazione, aveva costituito per la GEU un'obbligazione di risultato, da ritenersi insuscettibile di adempimento parziale.
Emergeva quindi un interesse della committente all'adempimento esatto e tempestivo della prestazione da parte dell'appaltatrice, che doveva ritenersi fosse stato profondamente inciso dal ritardo nell'ultimazione delle opere .
che era stato mal valutato dal primo giudice che , riducendo Pt_2 di 2\3zi la penale prevista, non aveva ben contemperato con l'interesse del creditore quello del soggetto inadempiente a una possibile riduzione ad una "misura equa" della penale, che in sentenza era stato così ingiustificatamente privilegiato.
La doglianza dell'appellante è da ritenersi fondata nei termini di cui ora si dirà.
Effettivamente il ritardo contestato dalla committe nza non può essere sminuito, come invece ritenuto dal AL con la invero sbrigativa e laconica affermazione secondo la quale i lavori previsti dal contratto d'appalto erano risultati “eseguiti in larga misura”, mentre le opere non eseguite apparivano “di non rilevante interesse per la committente nell'economia del contratto”.
Le varie argomentazioni contenute in appello a contestazione della valutazione operata dal AL , conducono invece fondatamente a
9 ritenere che le opere non eseguite non fossero “di minima entità rispetto a tutti i lavori realizzati”, quantomeno per il fatto:
- che effettivamente alla data del 30/6/2019 praticamente ogni singolo impianto di quelli previsti non era stata ancora completato, con un'incidenza di incompletezza qu antificabile in circa il 30% (che non è certo percentuale che indichi una
“minima entità”);
- che ciò aveva determinato all'evidenza – per la natura dell'opera commissionata - la lamentata “vera e propria carenza funzionale dell'intero immobile, costituito appunto da n. 14 appartamenti”;
- che la progettazione degli impianti era a totale carico di
[...] che avrebbe quindi prevedere la necessità di Controparte_2 porre in opera le “griglie da applicare alle porte per consentire la ripresa dell'aria” sarebbe dovuta essere prevista dalla progettazione stessa;
- che vi è stato conseguente impedimento di un rapido e tempestivo collaudo e quindi ritardo anche nel previsto conseguimento dell'agibilità.
Non vanno ritenute rilevanti in questa sede, in cui si d iscute unicamente della possibilità di applicare e quindi di determinare la riduzione della misura della clausola penale prevista in contratto, considerazioni attinenti i difetti dell'opera che , sebbene abbiano trovato riscontro nella CTU, sembrano del tutto estranei all'oggetto del contendere.
Così come non si vede quale incidenza possa avere – ammesso che sussista in concreto – la dedotta mancata adeguata considerazione da parte del primo giudice dell'istanza di svolgere una nuova e più approfondita CTU che avrebbe meglio accertato la data di ultimazione dei lavori, la “percentuale di ritardo derivante dai problemi nati in corso d'opera e quindi dal ripristino degli stessi” (frase di non
10 chiarissimo significato) e il momento in cui si era reso possibile intervenire per il ripristino.
La stessa appellante, oltre ad aver come detto contestato dl tutto genericamente la sussistenza dei presupposti dell'applicazione dell'art. 1384 c.c., ritiene infatti che l'incompletezza sia quantificabile nella misura percentuale del 30%.
Va quindi ritenuto che sia corretta e condivisibile l'applicazione operata da parte del giudice della norma di cui all'art. 1384 c.c. per essere stata l'opera appaltata, comunque, in larga parte eseguita ma che sia stata eccessiva la disposta riduzione di 2\3zi della misura della penale, in quanto concretamente pregiudizievole dell'interesse della committente, che non è contestato sia stata la parte contrattualmente adempiente alle proprie obbligazioni.
In considerazione dell'incidenza delle predette argomentazioni dell'appellante, ricordato che i lavori appaltati prevedevano un corrispettivo pari a circa 200mila euro e valutati secondo la stima del
CTU quelli “incompiuti” (come evidenziato dalle risultanze di causa e dalla motivazione del primo giudice), può ritenersi che la penale fissata in euro 300 per ogni giorno di ritardo possa essere ridotta anziché a 100 euro al giorno come disposto dal AL, a 130 euro al giorno, dovendo maggiorarsi così l'importo da riconoscersi alla
[...]
per il ritardo nell'ultimazione dei lavori di cui al periodo Parte_1 di tempo indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo.
La sentenza appellata andrà quindi sul punto riformata, con riconoscimento a favore della committente a Parte_1 titolo di penale per ritardo nell'esecuzione e consegna dei lavori appaltati, della somma di euro 30.160,00 anziché 23.200,00 euro
(ferma la revoca del decreto ingiuntivo opposto) .
Venendo al secondo motivo di appello
11 L'appellante ha censurato la decisione appellata con riguardo al punto in cui il primo giudice ha ritenuto che, poiché l'oggetto del presente giudizio, come individuato nella domanda formulata in sede monitoria, non potesse essere ampliato in sede di giudizio di opposizione, era inammissibile la domanda di pagamento della ulteriore somma di € 84.000,00, sempre a titolo di penale per l'ulteriore ritardo maturato, formulata dalla committenza nella 1ma memoria ex art. 183 comma VI c.p.c.
La (alla data del deposito della predetta memoria, Parte_1
14.1.2021) aveva dedotto che i lavori non potessero essere ritenuti ancora ultimati ed aveva concluso chiedendo che il AL adito accertasse l'ulteriore credito quantificato in 84mila euro vantato nei confronti di , sempre a titolo di penale per Controparte_3 ritardo, relativo all'ulteriore periodo dal 18.2.2020 al 30.1.2021
(periodo dal quale “defalcare”, ai fini del calcolo, i giorni dal 9.3.2020 al 18.5.2020 per la sospensione di cui all'art. 15 del contratto, e cioè dovuta e riconducibile a causa di forza maggiore derivato dallo stato di emergenza COVID 19).
La nella memoria di replica depositata Controparte_4 successivamente si opponeva alla predetta domanda di pagamento di somma ulteriore, affermando unicamente che la domanda era da ritenersi inammissibile perché nuova e perché basata non sul ritardo già prospettato ed allegato in citazione “ma perché vi sarebbero opere affette da gravi vizi, che necessiterebbero di opere di ripristino” da ritenersi argomenti e circostanze estranee al petitum e alla causa petendi del presente giudizio, il che non è.
La domanda è infatti chiara nel senso che la aveva Parte_1 concluso chiedendo che il AL accertasse l'ulteriore credito, sempre a titolo di penale per ritardo, relativo all'ulteriore periodo dal
18.2.2020 al 30.1.2021, deducendo che quanto chiesto col ricorso
12 monitorio “copriva” il ritardo solo con riguardo al periodo 1.07.2019
- 17.2.2020 e che, sulla deduzione che fosse “pacifico” che i lavori non erano ultimati (oltre che essere affetti da vizi), la penale dovesse essere ricalcolata “comprendendo anche il periodo dal 18.02.2020 al
30.01.2021 per un totale di ulteriori gg. 349 che, opportunamente defalcati quelli inerenti alla sospensione di cui all'art. 15 del contratto, e cioè quelli per causa di forza maggiore derivata dallo stato di emergenza COVID 19 (dal 9.03.2020 al 18.05.2020)”, e quindi per un totale di ulteriori gg. 280, che, moltiplicati per €
300,00, avrebbero dato un ammontare di ulteriori € 84.000,00.
Il AL ha accolto l'eccezione dell'appaltatrice (attrice opponente in primo grado), dichiarando inammissibile la domanda in questione, senza tenere minimamente conto della giurisprudenza invocata a sostegno della tesi secondo la quale si tratterebbe di una emendatio libelli - modificazione della domanda, consentita ai sensi dell'art. 183 c.p.c. che ben può riguardare uno o entrambi gli elementi della domanda, il petitum e la causa petendi, sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si sia determinata la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei termini processuali.
La Corte ritiene che l'appello sia sul punto fondato , proprio sulla base dei principi elaborati dalla giurisprudenza invocata dall'appellante , pianamente applicabile alla fattispecie .
La Corte di Cassazione ha più volte ripetuto, a partire dalla sentenza resa resa a Sezioni Unite, n. 12310 del 15/06/2015, che: “La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa
("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale
13 dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero
l'allungamento dei tempi processuali.” – vedi anche Cassazione, Sez.
1 - , Sentenza n. 26782 del 22/12/2016 - Sez. 3 - , Sentenza n.
10513 del 28/04/2017 - Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13091 del
25/05/2018 - Sez. U - , Sentenza n. 22404 del 13/09/2018 - Sez.
3 - , Ordinanza n. 4322 del 14/02/2019 - Sez. 3, Ordinanza n. 31078 del 28/11/2019 - Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27620 del 03/12/2020 -
Sez. 3 - , Ordinanza n. 4031 del 16/02/2021 - Sez. 3 - , Sentenza n.
30455 del 02/11/2023.
Quindi, non solo nella fattispecie entrambe le domande proposte dalla si riferivano indubbiamente alla medesima vicenda Parte_1 sostanziale dedotta in giudizio, intesa come unica vicenda in fatto che delinea un interesse sostanziale e sono da considerarsi attinenti al medesimo bene della vita e cioè in una pretesa di contenuto patrimoniale (il pagamento di una somma a titolo di penale, per un ritardo maggiore di quello inizialmente dedotto) , ma erano anche tali da rendere giustificato, in tutta evidenza, il simultaneus processus non ricorrendo alcuna compromissione delle potenzialità difensive della controparte (compromissione nemmeno Controparte_5 da questa ipotizzata) e alcun concreto pericolo di allungamento dei tempi processuali (vedi specificamente il precedente sopra citato di
Cassazione - Sez. 1 - , Sentenza n. 26782 del 22/12/2016 con specifico riferimento al mutamento dei termini quantitativi della domanda originaria in giudizio di opposi zione a decreto ingiuntivo).
La non muoveva peraltro alcuna Controparte_4 contestazione specifica in ordine al periodo indicato quale ritardo ulteriore, restando la sua difesa ancorata – oltre che sulla predetta eccezione di inammissibilità dell a “nuova” domanda – alle proprie difese già svolte in causa che negavano, comunque, l'esistenza di ritardi mai denunciati.
14 Va, ad avviso della Corte, solo ribadito che quanto al computo delle giornate di ritardo poste a base della penale di cui alla domanda contenuta nel ricorso monitorio, come accertate dal primo giudice in
232, non vi è appello incidentale della convenuta, né questa ha sollevato neanche in appello specifiche contestazioni in ordine al computo delle giornate di ritardo ulteriore (che restano quindi
“accertate”, come premesso, nelle 280 giornate complessive come calcolate dall'appellante che ha escluso dal predetto computo quelle giustificate da una causa di forza maggiore).
Vale, ovviamente, anche per l'ulteriore somma da riconoscersi alla committente , la riduzione come sopra determinata a Parte_1
130 euro al giorno della penale pattuita e pertanto la somma totale dovuta per il ritardo nell'ultimazione dei lavori a termini di contratto e intervento del giudice ex art. 1384 c.c., è pari ad euro 66.560,00
e cioè alla somma di 30.160,00 - importo relativo al periodo dedotto nel ricorso per decreto ingiuntivo – oltre euro 36.400,00 - importo relativo al periodo successivo e dedotto nella domanda introdotta in causa nel giudizio di primo grado con la prima memoria ex art. 183
VI° comma c.p.c. versata in atti da . Parte_1
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
In merito alla regolamentazione delle spese di giudizio.
La riforma, anche parziale, della decisione di primo gra do comporta la rivisitazione della regolamentazione delle spese di causa come ritenuto anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione sent. num. 8400\2018- “In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche
d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui
15 all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. (ord.) 24.1.2017, n. 1775; Cass. sez. lav.
1.6.2016, n. 11423, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza a bbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).”
Le spese seguono la soccombenza prevalente della in CP_1 ragione dell'esito del giudizio, nel quale residua un credito di, oggettivamente, discreta entità, a favore della ditta committente, pur ritenendo ricorrente un caso di accoglimento parziale della domanda
(equiparabile a una soccombenza reciproca) in cui comunque sono state riconosciute la gran parte delle ragioni creditrice opposta.
La Corte ritiene che pertanto i 2\3zi delle spese di lite debbano essere poste a carico della convenuta che sarà tenuta quindi al relativo rimborso in favore dell'appellante, restando così compensate quelle rimanenti.
Tali spese si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri aggiornati di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento agli importi tra i minimi e i medi previsti per le cause di cui allo scaglione di valore da 52mila a 26mila euro, che esclusi i compensi previsti per la fase istruttoria di secondo grado che non si è svolta.
PQM
16 in parziale riforma della sentenza impugnata n. 205\2022 emessa inter partes dal AL di Livorno, pubbl. il g. 7.3.2022:
- CONDANNA la al pagamento in Controparte_1 favore della della somma di euro 66.560,00, Parte_1 oltre agli interessi legali dalla domanda sino al saldo.
- RESPINGE nel resto l'appello come in atti proposto;
- CONDANNA la a rimborsare alla Controparte_1
i 2 \3zi delle spese del giudizio, frazione che Parte_1 liquida in complessivi:
Quanto al primo grado di giudizio - Euro 5.0000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP .
Quanto al presente secondo grado di giudizio - Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP .
- COMPENSA tra le parti le rimanenti spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Firenze, all'esito della camera di consiglio del 7 maggio 2024.
Il Presidente rel.
G. Sgambati
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al
D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ essive modificazioni e integrazioni.
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