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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 08/10/2025, n. 2263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2263 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito all'udienza del 07 ottobre 2025, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1186/2021 R.G. vertente
TRA
C.F. 1 ) rappresentato e difeso dall'avv.
,(C.F. Parte 1
AR UG, giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1 n persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Marazza e Domenico De Feo, giusta procura in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: crediti da lavoro
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte 1 premetteva di essere dipendente 1. Con ricorso depositato il 22 marzo 2021 in servizio presso la Controparte_1 a far data dal 16/12/1987, inquadrato come tecnico impiegato e con mansioni di tecnico access. oper. Area SU AOU/SIE.1, impegnato in attività di manutenzione straordinaria nella zona di Messina. Precisava di lavorare stabilmente all'esterno, effettuando presso le abitazioni e/o i locali industriali e commerciali dei clienti, gli interventi di installazione, riparazione guasti e manutenzione degli impianti CP_1 (c.d. tecnici on field).
Riferiva che, fino al luglio 2013, in base alle disposizioni dell'art. 26 del CCNL di settore
(analoghe a quelle contenute nel precedente CCNL del 2009), aveva osservato l'orario di lavoro di 38,10 ore settimanali, distribuite su cinque giorni, con orario giornaliero di 7,38 ore e comprendeva i tempi di spostamento dalla sede della datrice di lavoro (ove timbrava l'orologio di controllo, riceveva l'indicazione degli interventi da effettuare e prelevava il mezzo aziendale e le attrezzature) al luogo del primo degli interventi, nonché i tempi di spostamento dal luogo dell'ultimo intervento alla sede della resistente ove timbrava l'orologio di controllo e depositava mezzo ed attrezzature.
Esponeva che, immutata la durata dell'orario giornaliero e settimanale, con accordo nazionale del 27/3/2013 e con decorrenza 1/7/2013, erano state introdotte "nuove modalità della prestazione lavorativa del personale tecnico operante stabilmente all'esterno” e, in sua applicazione, con i relativi accordi regionali, erano state disposte le nuove articolazioni orarie e di presidio del personale tecnico "on field”; in ossequio a ciò, lo svolgimento della prestazione del lavoratore si articolava nel modo seguente: alla vigilia della propria giornata lavorativa, il lavoratore, dotato di un telefono cellulare datoriale che consentiva le comunicazioni a distanza con la sede della società resistente, riceveva su questo mezzo dalla datrice di lavoro una tabella che elencava i vari luoghi nei quali avrebbero dovuto recarsi nel corso della giornata nell'ambito della propria zona territoriale e gli orari degli appuntamenti con i clienti;
lo stesso poi, entro le 8,15 raggiungeva la sede aziendale, e senza timbrare l'orologio marca tempo, prelevava l'automezzo e le attrezzature per potere essere alle 8,30 sul posto del primo intervento (work request); tramite un'altra applicazione sul cellulare, il tecnico riportava i dati relativi agli interventi effettuati che trasmetteva alla sede della resistente e comunicava con questo mezzo, l'orario di chiusura presso il luogo dell'ultimo intervento;
quindi rientrava entro le 16,53 alla sede aziendale ove depositava l'automezzo e l'attrezzatura.
Rilevava che, in base al citato accordo del 27.3.2013, la prestazione lavorativa si intendeva iniziata presso il luogo del primo intervento (prima work request) con timbratura tramite terminale/cellulare direttamente da questo luogo e terminato presso il luogo dell'ultimo intervento (last work request), per la durata di 7 ore e 38 minuti, così escludendo dall'orario di lavoro i tempi di spostamento dalla sede aziendale al luogo del primo intervento e quella dal luogo dell'ultimo intervento alla sede aziendale (o domicilio) al luogo del primo intervento e quelli dal luogo dell'ultimo intervento alla sede aziendale (o domicilio), tempi per i quali l'accordo disponeva, a loro copertura, una "franchigia “"a carico del tecnico che varia da 15 a 30 minuti a seconda se l'auto aziendale venisse lasciata in azienda oppure al
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proprio domicilio - con la conseguenza che l'orario della loro prestazione giornaliera da 7 ore e 38 Minuti era aumentato a 8 ore e 8 minuti per 40 ore e 40 minuti settimanali (nell'altra ipotesi a 8 ore e 38 minuti giornaliera).
Assumeva che ciò gli determinava grave nocumento, atteso che i tempi di spostamento giornalmente effettuati, essendo funzionali allo svolgimento della prestazione lavorativa andavano considerati rientranti nell'orario di lavoro, ex D.Lgs. n. 66/2003 attuativo della direttiva comunitaria con esso D.Lgs. recepita, e conseguentemente, dovevano essere retribuiti.
Richiamava l'art. 1 comma 2 del D.lgs. n. 66/2003 ai sensi dell'art. 1 comma 2, a tenore del quale si intende per: a) “orario di lavoro”: qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro,
a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni;
b)
“periodo di riposo”: qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro.
Deduceva che tale definizione era sovrapponibile a quella della Direttiva 2003/88/CE all'art. 2 n. 1 e che, inoltre, la Corte di Giustizia dell'UE, in varie pronunce (sentenza Dellas C 14/04,
EU:C:2005:728, punto 49 e giurisprudenza ivi citata, Ordinanza Grigore, C:258/10,
EU:C:2011:122, punto 41) riteneva prescrizione minima necessaria per garantire la tutela della sua sicurezza e della sua salute le prescrizioni di cui alla direttiva 2033/88 in materia di durata massima dell'orario di lavoro e di periodi minimi di riposo.
Deduceva che alla luce di tale quadro normativo e giurisprudenziale era evidente che fosse illegittima la previsione contrattuale che poneva al di fuori dell'orario di lavoro, privandolo delle previste garanzie di sicurezza e retribuzione, il periodo di tempo che egli impiegava dal momento in cui ritirava l'auto aziendale presso la sede dell'azienda (non disponendo di adeguato ricovero presso il proprio domicilio, ovvero per scelta personale non sindacabile) al momento in cui giungeva presso il luogo di primo intervento per la franchigia prevista di 15 minuti (che diventava 30 per quei lavoratori che invece ricoverano l'auto presso il proprio domicilio).
Sosteneva che la questione era del tutto sovrapponibile a quella decisa dalla Corte di Giustizia con la sentenza 10/9/2015 nella causa C-266/14, in cui si era affermato che il tempo di spostamento impiegato dai lavoratori per raggiungere dal proprio domicilio i luoghi in cui si trovavano il primo e l'ultimo cliente indicati dal loro datore di lavoro costituivano orario di lavoro ai sensi della Direttiva 2003/88/CE in quanto sussistevano i tre elementi costituitivi della nozione di orario di lavoro enucleati dall'articolo 2 punto 1 della citata direttiva, ovvero, il lavoratore infatti deve essere: A) nell'esercizio delle sue attività o funzioni, e quindi i lavoratori che si trovano in tale situazione devono esercitare le loro attività o le loro funzioni durante l'intera durata di tali spostamenti, perché gli spostamenti costituiscono lo strumento necessario per l'esecuzione delle loro prestazioni tecniche nel luogo in cui si trovano tali clienti;
B) a disposizione del datore di lavoro durante tale periodo in quanto il lavoratore non può disporre liberamente del proprio tempo libero e dedicarsi ai propri interessi;
C) al lavoro,
e gli spostamenti al riguardo sono intrinseci alla qualità di lavoratore che non ha un luogo di lavoro fisso od abituale.
Chiedeva, pertanto, di dichiarare la nullità parziale delle norme dell'accordo aziendale del
27/3/2013 e del relativo accordo attuativo, disponenti la franchigia a suo carico dei tempi di spostamento per violazione della normativa comunitaria (direttiva 93/104/CE e 2000/88) recepita dal D.Lgs. n. 66/2003 e segnatamente dell'art.2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n.
66/2003 nonchè degli art. 2103 e 2113 c.c.; dichiarare il proprio diritto al pagamento della retribuzione dei tempi di trasferimento giornaliero dalla proprio domicilio al cliente e dal cliente al proprio domicilio nella misura di 30 minuti al giorno e, per l'effetto, condannare parte convenuta a pagare in suo favore e a tale titolo il relativo importo oltre le maggiorazioni per lavoro straordinario se configurato, da determinarsi, se del caso, a mezzo c.t.u., a decorrere dal 22/7/2013, nonché alla regolarizzazione contributiva e previdenziale con pari decorrenza, il tutto nei limiti di euro 26.000,00, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del proprio procuratore dichiaratosi antistatario.
2. Con memoria depositata in data 08.11.2021 si costituiva in giudizio la Controparte_1 contestando la fondatezza delle domande attoree. Preliminarmente specificava che il tempo che il ricorrente impiegava per recarsi sul luogo del primo intervento di lavoro era del tutto variabile in quanto, oltre a fattori imprevedibili connessi alla mobilità stradale (traffico, incidenti, scioperi...), il tragitto cambiava a seconda delle richieste effettuate. Di conseguenza il ricorrente, per vedersi riconosciuto quel tempo come orario di lavoro, avrebbe dovuto necessariamente indicare anche il quantum del preteso diritto, quale fatto costitutivo della pretesa azionata, mentre, al contrario, nel caso di specie egli aveva omesso del tutto di indicare la collocazione temporale e la durata delle prestazioni rese nell'ambito della cosiddetta "franchigia”; e tale omissione imponeva già di per sé il rigetto della domanda, non avendo l'istante assolto all'onere probatorio che processualmente gli compete.
In relazione alle reclamate differenze retributive, aggiungeva che il ricorrente, anche considerato il lunghissimo arco temporale dedotto in causa, non aveva allegato nessun elemento dal quale potesse evincersi il fondamento della pretesa, peraltro carente di qualsivoglia tentativo di quantificazione;
a conferma della grave genericità del ricorso avversario evidenziava che il ricorrente, oltre a non depositare nessun conteggio, non aveva nemmeno quantificato le differenze retributive, rimettendo la suddetta quantificazione alla c.t.u. da disporre in corso di causa.
Sempre in via preliminare eccepiva, in ogni caso, la prescrizione estintiva quinquennale dei crediti asseritamente maturati dal ricorrente anteriormente alla data della notifica del ricorso
(18 ottobre 2021) e in mancanza di qualsiasi precedente atto di messa in mora.
Nel merito, deduceva l'inammissibilità della domanda di accertamento della nullità parziale dell'accordo sindacale del 27/3/2013, in quanto la clausola collettiva in esso contenuta e rubricata “nuove modalità della prestazione lavorativa" non aveva una esistenza autonoma, ma si poneva in correlazione inscindibile con il resto dell'accordo menzionato e degli ulteriori accordi sottoscritti in pari data. Trattandosi, infatti, di una pattuizione legata alle altre da un rapporto di interdipendenza ed inscindibilità, l'accordo non sarebbe evidentemente stato sottoscritto senza la previsione della clausola sulle modalità della prestazione lavorativa. Più nello specifico, deduceva che il c.d. principio di inscindibilità delle clausole degli accordi sindacali era rivolto a preservare il programma negoziale, salvaguardando gli equilibri che derivavano dall'intero assetto contrattuale, frutto evidentemente di reciproche rinunce e concessioni. Precisava che, peraltro, il 27/3/2013 erano state raggiunte una serie di intese nel cui ambito la società convenuta e le parti sociali avevano definito le rispettive concessioni e rinunce in un contesto generale di sostanziale soddisfazione reciproca. Ed era indubbio che gli accordi rappresentavano un insieme interconnesso e inscindibile, in cui le varie clausole non potevano essere qualificate come singole "entità autonome", ma come elementi essenziali senza le quali gli accordi stessi non sarebbero stati sottoscritti. Di fatto le clausole corrispondevano ad una logica più ampia tesa a raggiungere reciproche concessioni al fine di salvaguardare i livelli occupazionali della società convenuta.
Aggiungeva, poi, che l'interpretazione del contratto collettivo, in ogni caso, in quanto atto di autonomia privata, era soggetto alle regole che presiedono all'interpretazione dei contratti in generale di cui agli art. 1362 c.c. e, dunque, per essi valgono i criteri di interpretazione soggettiva utili a ricostruire la comune volontà dei contraenti (art. 1362-1365 c.c.) ed i criteri di interpretazione oggettiva del significato del testo contrattuale (art. 1367-1370 c.c.). In tal senso era da tempo pacifico che la ricostruzione della comune volontà delle parti dovesse essere operata alla stregua non solo del significato letterale delle clausole contrattuali, ma altresì assegnando valore preminente al criterio logico sistematico ex art. 1363 c.c. che impone di accertare detta volontà delle parti dall'insieme delle clausole che formano il testo contrattuale e da quelle strettamente connesse alla materia controversia.
Evidenziava, inoltre, che il ricorrente non si era mai sottratto all'applicazione dell'insieme di norme contenute nell'accordo del 27/3/2013 ed anzi vi aveva aderito, avendo indicato la sede aziendale (o il domicilio) entro cui ricoverare l'autovettura ed avendo altresì goduto dell'applicazione di tutte le clausole della suddetta intesa senza mai opporsi in alcun modo alle previsioni di varia natura ivi contenute.
Assumeva l'erronea interpretazione della Direttiva Comunitaria in materia di orario di lavoro nonché l'inconferenza della sentenza della Corte di Giustizia 266/14 richiamata in ricorso,
perché ad un diverso caso in cui l'orario di lavoro era stato frutto di una disposizione unilaterale del datore di lavoro.
Precisava, infine, che il 19 luglio 2019 era stato sottoscritto dalla società convenuta e dalle parti sociali un nuovo accodo che ha introdotto un diverso modello organizzativo volto a superare il precedente Accordo 27 marzo 2013 per cui le richieste in merito alla franchigia erano inammissibili per il periodo successivo al 18 luglio 2019, in quanto il nuovo accordo del
18 luglio 2019 ha introdotto nuove modalità della prestazione lavorativa, eliminando la franchigia, e superando, quindi, l'intesa del 27 marzo 2013.
Concludeva chiedendo pertanto il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi difensivi.
3. L'udienza del 07 ottobre 2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa richiamando e condividendo, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., sentenze del Tribunale di Roma n. 4876/2021 e della Corte
d'Appello di Messina n. 871/2024.
4. Il ricorso merita accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento della nullità parziale dell'accordo sindacale 27 marzo
2013 nella parte in cui prevede, con riferimento all'inizio e alla fine dell'attività lavorativa, una franchigia di 30 o 15 minuti (a seconda che il ricovero dell'auto aziendale sia posto presso la dimora del dipendente ovvero presso la sede aziendale) a carico del lavoratore per la copertura dei tempi di spostamento dalla sede centrale o dal domicilio del lavoratore al luogo di primo intervento e dei tempi di spostamento dal luogo dell'ultimo intervento alla sede aziendale centrale o al domicilio del dipendente.
Il riferimento è alla clausola collettiva rubricata "nuove modalità della prestazione lavorativa" dell'accordo del 27 marzo 2013.
La società resistente ha eccepito innanzitutto l'inammissibilità delle domande.
A tale scopo ha sostenuto che tale clausola non avrebbe una esistenza autonoma, ma si porrebbe in correlazione inscindibile con il resto dell'accordo menzionato e degli ulteriori accordi sottoscritti in pari data. Trattandosi di una pattuizione legata alle altre da un rapporto di interdipendenza ed inscindibilità, l'accordo non sarebbe stato sottoscritto senza la previsione della clausola sulle modalità della prestazione lavorativa. Più nello specifico, il c.d. principio di inscindibilità delle clausole degli accordi sindacali sarebbe rivolto a preservare il programma negoziale, salvaguardando gli equilibri che derivano dall'intero assetto contrattuale, frutto evidentemente di reciproche rinunce e concessioni.
Nel caso di specie, oltretutto, il complessivo programma negoziale comprenderebbe tutti gli accordi sottoscritti in data 27 marzo 2013. In sintesi, gli accordi rappresenterebbero un insieme interconnesso e inscindibile, in cui le varie clausole non potrebbero essere qualificate come singole "entità autonome", ma come elementi essenziali senza le quali gli accordi stessi non sarebbero stati sottoscritti. Di fatto le clausole corrisponderebbero ad una logica più ampia tesa a raggiungere reciproche concessioni al fine di salvaguardare i livelli occupazionali della società convenuta. Insomma, la clausola che il ricorrente ritiene invalida non avrebbe una esistenza autonoma, né perseguirebbe un risultato distinto, ma sarebbe in correlazione inscindibile con le singole clausole contenute negli accordi sottoscritti il 27 marzo 2013 al punto da fungere "da condicio causa dans o condicio sine qua non, nel senso che le parti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto" (Cass.
19 luglio 2002, n. 10536). Ad avviso della società resistente le conclusioni del ricorso si porrebbero in evidente contrasto con il principio di inscindibilità delle diverse clausole che compongono gli accordi sottoscritti e che non consentirebbero operazioni selettive, nonché con i più elementari principi di diritto relativi alla formulazione del petitum.
La disposizione di cui all'art. 1419 c.c è ispirata al principio di conservazione del negozio giuridico affetto da nullità parziale, costituente la regola, mentre l'estensione all'intero negozio degli effetti di tale nullità costituisce l'eccezione, che deve essere provata dalla parte interessata e si verifica quando la nullità è relativa ad un elemento essenziale del negozio o ad una pattuizione legata alle altre da un rapporto di interdipendenza ed inscindibilità (v. Cass
n. 18794/2023). Nella specie la società resistente non ha assolto l'onere, sulla stessa incombente, di dimostrare che, in assenza delle clausole relative alle “nuove modalità della prestazione lavorativa”, l'intero accordo aziendale del 27 marzo 2013 non si sarebbe concluso.
Peraltro, proprio il meccanismo della sostituzione automatica prevista dall'art 1339 c.c. e richiamato dall'art. 1419 co. 2^ c.c., avente valenza inderogabile, impedisce in radice la possibilità di estendere la nullità parziale di qualche clausola all'intero contratto sicché la statuizione impugna non si rivela conforme a diritto.
Sulla compatibilità della franchigia prevista dall'accordo aziendale del 2 marzo 2013 relativamente allo spostamento dalla sede al luogo del primo intervento utilizzando il mezzo aziendale con la normativa in materia di orario di lavoro, come dettata dalla legge italiana e come interpretata dalla giurisprudenza comunitaria, occorre muovere dal quadro normativo di riferimento. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, D. Lgs. cit., per “orario di lavoro” si deve intendere (lettera a)
"qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio delle sue attività o funzioni”, mentre è “periodo di riposo" (lettera b) “qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro. Tali definizioni sono del pari rinvenibili nella normativa comunitaria (dir. 93/104/CE e 2000/34/CE), la quale persegue manifestamente lo scopo di garantire prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro (art. 1, par. 1 dir. 93/104/CE e art. 153, par. 1, lett. a, TFUE), per rendere migliori le condizioni di vita del lavoratore. Si tratta, in altri termini, di una disciplina che può essere derogata dal legislatore nazionale e della contrattazione collettiva soltanto nel caso in cui si introducano disposizioni più favorevoli alla protezione della sicurezza e della salute del lavoratore (art. 15 dir. 93/104/CE).
La suddetta disciplina è rimasta sostanzialmente inalterata nel tempo, anche a seguito dell'emanazione della direttiva 2003/88/CE, la quale si è limitata a codificare la direttiva
93/104/CE, conservandone l'impianto normativo originario.
Al dato normativo devono essere aggiunti i criteri applicati dalla Corte di Giustizia UE (nella pronuncia del 10-09-2015 in causa C-266/14,) in cui si è chiarito che “l'articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che, in circostanza come quelle che caratterizzano il procedimento principale, nelle quali i lavoratori non hanno un luogo di lavoro fisso o abituale, costituisce orario di lavoro, ai sensi di tale disposizione, il tempo di spostamento che tali lavoratori impiegano per gli spostamenti quotidiani tra il loro domicilio ed i luoghi in cui si trovano il primo e l'ultimo cliente indicati dal loro datore di lavoro".
Tale essendo il quadro normativo e giurisprudenziale, deve quindi ritenersi che il tempo occorrente per raggiungere il luogo di svolgimento della prestazione è parte dell'orario di lavoro qualora si verifichino due condizioni:1) che vi sia un nesso funzionale tra lo spostamento e l'attività lavorativa, nel senso che il primo sia strumentale al compimento della seconda;
2) che il lavoratore sia a disposizione del datore di lavoro anche durante lo spostamento. introdottoOrbene, nella specie con l'accordo del 27.3.2013, a decorrere dall' 1.7.2013, è stato, per i lavoratori in ambito Open Access (RETE), il cosiddetto progetto “tecnici on field" con cui si sono state definite “nuove modalità della prestazione lavorativa” relative, sostanzialmente, alla disciplina del tempo di percorrenza casa/lavoro ed inizio della prestazione lavorativa.
L'accordo ha previsto che: "la prestazione lavorativa del personale tecnico avrà inizio presso il sito individuato per svolgere la prima Work Request;
la fine dell'orario di lavoro giornaliero - analogamente - avverrà presso il sito dell'ultima attività"; che pertanto, è stata
"prevista una franchigia a carico del lavoratore, pari ad un massimo di 30 minuti, per la copertura dei tempi di spostamento dal domicilio del lavoratore, se coincidente con il luogo di ricovero dell'automezzo sociale, al luogo del primo intervento. La franchigia a carico del lavoratore sarà pari ad un massimo di 15 minuti nel caso in cui il ricovero dell'automezzo sia stabilito presso la sede sociale più vicina al domicilio del lavoratore. Con riferimento alla chiusura a fine giornata dell'attività lavorativa è prevista una franchigia, pari a un massimo di 30 minuti, a carico del lavoratore per lo spostamento dal luogo dell'ultimo intervento al domicilio del lavoratore, e pari ad un massimo di 15 minuti dal luogo dell'ultimo intervento alla sede sociale di ricovero dell'autovettura...".
Alla stregua della ricostruzione che precede risultano integrate entrambe le condizioni richieste dalla legge al fine di ascrivere il tempo di spostamento nella nozione legale di orario di lavoro.
L'aspetto della correlazione funzionale con la prestazione lavorativa è, invero caratteristica intrinseca della prestazione lavorativa resa dai tecnici on field poiché la mancanza di una sede fissa di lavoro rende necessitati plurimi spostamenti nel corso della giornata lavorativa, in relazione ai siti di ciascuna work request.
Pacifico poi è che l'uso dell'auto aziendale sia esclusivamente per recarsi sui siti di intervento, quindi esclusivamente per lo svolgimento della prestazione lavorativa, non essendo loro consentito utilizzare l'auto aziendale per scopi extra lavorativi.
In ordine al secondo requisito - della messa a disposizione -è altrettanto incontestato che i tecnici abbiano in dotazione un terminale, cd “FAS”, il quale, oltre a costituire l'unico mezzo di comunicazione con l'azienda, ha anche la funzione di geolocalizzazione, ai fini di sicurezza dei lavoratori.
Ne consegue che nel tragitto che i tecnici percorrono dal ricovero dell'auto aziendale al sito della prima work request, e viceversa essi non hanno la libera disponibilità del loro tempo e sono sottoposti al controllo aziendale.
In questo senso ha risolto la questione la Suprema Corte così statuendo: "Il tempo preparatorio della prestazione lavorativa rientra nell'orario di lavoro se le relative operazioni si svolgano sotto la direzione e il controllo del datore di lavoro;
ne consegue che in ipotesi di personale tecnico "on field", addetto all'installazione e alla manutenzione degli
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impianti presso le abitazioni e i locali dei clienti, dotato di un terminale aziendale attraverso il quale visualizzare i luoghi degli interventi da compiere, "timbrare" l'orario di inizio del lavoro e ricevere le disposizioni datoriali - sono da considerare nulli gli accordi collettivi che prevedano una franchigia temporale, entro la quale è posto a carico dei lavoratori il tempo necessario per il trasferimento dal luogo di ricovero del mezzo aziendale a quello del primo intervento, nonché, alla fine della giornata lavorativa, per il tragitto inverso" (Cass.
n. 37286-2021).
Una volta acclarata l'inclusione della franchigia nel tempo di lavoro va, altresì, accolta la domanda conseguente al riconoscimento del diritto del Raffone alla retribuzione per mezz'ora ogni giorno di lavoro con condanna della società datoriale al pagamento del relativo importo.
Invero l'eccezione di genericità e, conseguentemente, di inammissibilità della richiesta di differenze retributive sollevata dalla resistente non coglie nel segno.
Innanzitutto, non corrisponde al vero l'assunto secondo cui il ricorrente non avrebbe neppure specificato il luogo di ricovero dell'autovettura aziendale avendo egli, viceversa, espressamente chiesto nelle conclusioni del ricorso introduttivo il pagamento della retribuzione dei tempi di trasferimento dalla sede aziendale al cliente e dal cliente alla sede aziendale con ciò dunque lasciando chiaramente intendere di aver optato per la scelta di parcheggiare l'auto aziendale presso la relativa sede. Il Pt 1 ha, altresì, in sede di atto introduttivo, così descritto la propria prestazione giornaliera: “entro le 8,15 raggiunge la sede aziendale, e senza timbrare l'orologio marca tempo, preleva l'automezzo e le attrezzature per potere essere alle 8,30 sul posto del primo intervento (work request); tramite un'altra applicazione sul cellulare, il tecnico riporta i dati relativi agli interventi effettuati che trasmette alla sede della resistente e comunica con questo mezzo, l'orario di chiusura presso il luogo dell'ultimo intervento;
quindi rientra entro le
16,53- rectius 16,23 - alla sede aziendale ove deposita l'automezzo e l'attrezzatura” e tale articolazione del turno lavorativo non solo non è stata contestata specificatamente ma ha trovato indiretta conferma nelle stesse deduzioni di parte avversa che sul punto ha osservato
"qualora i tempi per arrivare dalla sede di ricovero dell'automezzo fino al sito della prima work request siano inferiori a quanto previsto in franchigia il lavoratore attesterà l'inizio dell'attività all'arrivo presso il sito del primo intervento in coincidenza con l'inizio dell'orario di servizio previsto.....L'azienda si impegna in ogni caso ad assegnare il primo e l'ultimo intervento della giornata in modo tale che di norma i relativi tempi di spostamento siano compresi nella franchigia".
Dal quadro delle complessive allegazioni si desume che la stessa società ha implicitamente dato atto della pressocché integrale coincidenza della franchigia con i tempi effettivi del primo ed ultimo spostamento compiuto dal lavoratore configurando l'eventuale divergenza in eccesso della prima rispetto ai secondi come un evenienza fuori dalla norma e, comunque, suscettibile di riscontro a mezzo documentazione in possesso dell'azienda medesima
(l'attestazione del lavoratore sull'inizio e fine dell'attività) di cui, tuttavia, non vi è alcuna traccia in atti.
Ne deriva che il rilievo di parte resistente sul carattere indeterminato del credito poiché privo di allegazione e prova dei tempi di percorrenza quotidiani di ciascun ricorrente risulta pretestuoso e come tale inidoneo a paralizzare la statuizione di condanna.
Come condivisibilmente osservato dalla Corte d'Appello di Lecce nella sentenza n. 543/2023:
"Non appare necessaria una maggiore specificazione delle concrete unità temporali in cui erano state rese le prestazioni di lavoro eccedenti l'orario ordinario, risultando rispondente ad un criterio di normalità il fatto che i dipendenti tecnici devono compiere le operazioni preparatorie come il recupero dell'automezzo e dell'attrezzatura, la consultazione del programma degli interventi, devono percorrere il tragitto dalla propria sede al primo cliente/impianto, e che, pur affrontando condizioni di traffico ordinarie, essi devono comunque effettuare il parcheggio dell'autovettura aziendale nei pressi del cliente/impianto, devono occuparsi della presa in carico dell'intervento e della timbratura dell'orologio Parte marcatempo mediante il terminale alla fine di tutti gli interventi della giornata i lavoratori sono tenuti a percorrere il tragitto dall'ultimo cliente/impianto alla propria sede.
Si tratta di tempi che, seppur non misurati volta per volta, tenendo conto di tutte le predette operazioni materiali e delle massime di esperienza, si possono ritenere tali da raggiungere la mezz'ora giornaliera che i ricorrenti hanno dedotto essere stata quotidianamente consumata".
Non appare utile neppure una eventuale consulenza tecnica d'ufficio per il calcolo delle differenze, stante la semplicità dei conteggi che possono essere sviluppati per dare attuazione alla sentenza, alla stregua delle previsioni contrattuali ed in rapporto ai giorni di effettivo lavoro di cui la società è chiaramente a conoscenza.
5. Va altresì respinta l'eccezione di prescrizione, essendo stata depositata in atti lettera di messa in mora inviata dal Pt 1 alla CP 1 e ricevuta in data 22 luglio 2016, per cui il termine prescrizionale risulta essere stato interrotto.
Va in ogni caso rilevato che l'eccezione è infondata alla luce della sentenza della Cass. n.
26246-2022, secondo cui “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D.Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro".
6. Le differenze retributive vanno riconosciute sino alla data di stipula del nuovo accordo sottoscritto il 19 luglio 2019 che ha eliminato la “franchigia” relativa all'orario di lavoro.
7. In ragione delle superiori considerazioni va accolta la domanda proposta dal lavoratore e va pertanto dichiarata la nullità dell'Accordo collettivo aziendale del 27 febbraio 2013 nella parte in cui pone a carico del dipendente il periodo di franchigia di 15 o 30 minuti, sottraendoli al computo dell'orario di lavoro e conseguentemente condannata la resistente a corrispondere Pt 1 a decorrere dal 22 luglio 2013 al 18 luglio 2019 le differenze retributive al commisurate a 30 minuti in più di attività lavorativa per ogni giornata effettivamente lavorata, come risultante dalle buste paga in atti - nei limiti massimi indicati in ricorso ( 26.000 euro)- oltre interessi e rivalutazione come per legge.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore del ricorrente come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia, applicando i valori tariffari medi. Va concessa la chiesta distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del procuratore antistatario AR UG, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P. Q. M.
Parte 1 con ricorso definitivamente pronunziando sulle domande proposte da
,
depositato in data 22 marzo 2021 nei confronti della Controparte 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede:
in accoglimento del ricorso, dichiara la nullità parziale dell'accordo aziendale del 27-3-2013 nella parte in cui sottrae dal computo dell'orario di lavoro il periodo di franchigia di 15 o di
30 minuti e per l'effetto, dichiara che il tempo impiegato da nello Parte 1
spostamento dal luogo di ricovero dell'automezzo aziendale utilizzato al luogo di primo intervento lavorativo, così come il tempo impiegato per il compimento del percorso tra la sede dell'ultimo intervento della giornata lavorativa al luogo di ricovero dell'automezzo aziendale è da considerarsi orario di lavoro;
Parte 1condanna la società resistente a corrispondere a a decorrere dal 22 luglio
2013 al 18 luglio 2019 le differenze retributive commisurate a 30 minuti in più di attività lavorativa per ogni giornata effettivamente lavorata, nei limiti massimi indicati in ricorso (
26.000 euro), oltre interessi e rivalutazione come per legge;
condanna la società resistente alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 5.388,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario AR UG.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 08 ottobre 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito all'udienza del 07 ottobre 2025, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1186/2021 R.G. vertente
TRA
C.F. 1 ) rappresentato e difeso dall'avv.
,(C.F. Parte 1
AR UG, giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1 n persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Marazza e Domenico De Feo, giusta procura in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: crediti da lavoro
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte 1 premetteva di essere dipendente 1. Con ricorso depositato il 22 marzo 2021 in servizio presso la Controparte_1 a far data dal 16/12/1987, inquadrato come tecnico impiegato e con mansioni di tecnico access. oper. Area SU AOU/SIE.1, impegnato in attività di manutenzione straordinaria nella zona di Messina. Precisava di lavorare stabilmente all'esterno, effettuando presso le abitazioni e/o i locali industriali e commerciali dei clienti, gli interventi di installazione, riparazione guasti e manutenzione degli impianti CP_1 (c.d. tecnici on field).
Riferiva che, fino al luglio 2013, in base alle disposizioni dell'art. 26 del CCNL di settore
(analoghe a quelle contenute nel precedente CCNL del 2009), aveva osservato l'orario di lavoro di 38,10 ore settimanali, distribuite su cinque giorni, con orario giornaliero di 7,38 ore e comprendeva i tempi di spostamento dalla sede della datrice di lavoro (ove timbrava l'orologio di controllo, riceveva l'indicazione degli interventi da effettuare e prelevava il mezzo aziendale e le attrezzature) al luogo del primo degli interventi, nonché i tempi di spostamento dal luogo dell'ultimo intervento alla sede della resistente ove timbrava l'orologio di controllo e depositava mezzo ed attrezzature.
Esponeva che, immutata la durata dell'orario giornaliero e settimanale, con accordo nazionale del 27/3/2013 e con decorrenza 1/7/2013, erano state introdotte "nuove modalità della prestazione lavorativa del personale tecnico operante stabilmente all'esterno” e, in sua applicazione, con i relativi accordi regionali, erano state disposte le nuove articolazioni orarie e di presidio del personale tecnico "on field”; in ossequio a ciò, lo svolgimento della prestazione del lavoratore si articolava nel modo seguente: alla vigilia della propria giornata lavorativa, il lavoratore, dotato di un telefono cellulare datoriale che consentiva le comunicazioni a distanza con la sede della società resistente, riceveva su questo mezzo dalla datrice di lavoro una tabella che elencava i vari luoghi nei quali avrebbero dovuto recarsi nel corso della giornata nell'ambito della propria zona territoriale e gli orari degli appuntamenti con i clienti;
lo stesso poi, entro le 8,15 raggiungeva la sede aziendale, e senza timbrare l'orologio marca tempo, prelevava l'automezzo e le attrezzature per potere essere alle 8,30 sul posto del primo intervento (work request); tramite un'altra applicazione sul cellulare, il tecnico riportava i dati relativi agli interventi effettuati che trasmetteva alla sede della resistente e comunicava con questo mezzo, l'orario di chiusura presso il luogo dell'ultimo intervento;
quindi rientrava entro le 16,53 alla sede aziendale ove depositava l'automezzo e l'attrezzatura.
Rilevava che, in base al citato accordo del 27.3.2013, la prestazione lavorativa si intendeva iniziata presso il luogo del primo intervento (prima work request) con timbratura tramite terminale/cellulare direttamente da questo luogo e terminato presso il luogo dell'ultimo intervento (last work request), per la durata di 7 ore e 38 minuti, così escludendo dall'orario di lavoro i tempi di spostamento dalla sede aziendale al luogo del primo intervento e quella dal luogo dell'ultimo intervento alla sede aziendale (o domicilio) al luogo del primo intervento e quelli dal luogo dell'ultimo intervento alla sede aziendale (o domicilio), tempi per i quali l'accordo disponeva, a loro copertura, una "franchigia “"a carico del tecnico che varia da 15 a 30 minuti a seconda se l'auto aziendale venisse lasciata in azienda oppure al
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proprio domicilio - con la conseguenza che l'orario della loro prestazione giornaliera da 7 ore e 38 Minuti era aumentato a 8 ore e 8 minuti per 40 ore e 40 minuti settimanali (nell'altra ipotesi a 8 ore e 38 minuti giornaliera).
Assumeva che ciò gli determinava grave nocumento, atteso che i tempi di spostamento giornalmente effettuati, essendo funzionali allo svolgimento della prestazione lavorativa andavano considerati rientranti nell'orario di lavoro, ex D.Lgs. n. 66/2003 attuativo della direttiva comunitaria con esso D.Lgs. recepita, e conseguentemente, dovevano essere retribuiti.
Richiamava l'art. 1 comma 2 del D.lgs. n. 66/2003 ai sensi dell'art. 1 comma 2, a tenore del quale si intende per: a) “orario di lavoro”: qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro,
a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni;
b)
“periodo di riposo”: qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro.
Deduceva che tale definizione era sovrapponibile a quella della Direttiva 2003/88/CE all'art. 2 n. 1 e che, inoltre, la Corte di Giustizia dell'UE, in varie pronunce (sentenza Dellas C 14/04,
EU:C:2005:728, punto 49 e giurisprudenza ivi citata, Ordinanza Grigore, C:258/10,
EU:C:2011:122, punto 41) riteneva prescrizione minima necessaria per garantire la tutela della sua sicurezza e della sua salute le prescrizioni di cui alla direttiva 2033/88 in materia di durata massima dell'orario di lavoro e di periodi minimi di riposo.
Deduceva che alla luce di tale quadro normativo e giurisprudenziale era evidente che fosse illegittima la previsione contrattuale che poneva al di fuori dell'orario di lavoro, privandolo delle previste garanzie di sicurezza e retribuzione, il periodo di tempo che egli impiegava dal momento in cui ritirava l'auto aziendale presso la sede dell'azienda (non disponendo di adeguato ricovero presso il proprio domicilio, ovvero per scelta personale non sindacabile) al momento in cui giungeva presso il luogo di primo intervento per la franchigia prevista di 15 minuti (che diventava 30 per quei lavoratori che invece ricoverano l'auto presso il proprio domicilio).
Sosteneva che la questione era del tutto sovrapponibile a quella decisa dalla Corte di Giustizia con la sentenza 10/9/2015 nella causa C-266/14, in cui si era affermato che il tempo di spostamento impiegato dai lavoratori per raggiungere dal proprio domicilio i luoghi in cui si trovavano il primo e l'ultimo cliente indicati dal loro datore di lavoro costituivano orario di lavoro ai sensi della Direttiva 2003/88/CE in quanto sussistevano i tre elementi costituitivi della nozione di orario di lavoro enucleati dall'articolo 2 punto 1 della citata direttiva, ovvero, il lavoratore infatti deve essere: A) nell'esercizio delle sue attività o funzioni, e quindi i lavoratori che si trovano in tale situazione devono esercitare le loro attività o le loro funzioni durante l'intera durata di tali spostamenti, perché gli spostamenti costituiscono lo strumento necessario per l'esecuzione delle loro prestazioni tecniche nel luogo in cui si trovano tali clienti;
B) a disposizione del datore di lavoro durante tale periodo in quanto il lavoratore non può disporre liberamente del proprio tempo libero e dedicarsi ai propri interessi;
C) al lavoro,
e gli spostamenti al riguardo sono intrinseci alla qualità di lavoratore che non ha un luogo di lavoro fisso od abituale.
Chiedeva, pertanto, di dichiarare la nullità parziale delle norme dell'accordo aziendale del
27/3/2013 e del relativo accordo attuativo, disponenti la franchigia a suo carico dei tempi di spostamento per violazione della normativa comunitaria (direttiva 93/104/CE e 2000/88) recepita dal D.Lgs. n. 66/2003 e segnatamente dell'art.2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n.
66/2003 nonchè degli art. 2103 e 2113 c.c.; dichiarare il proprio diritto al pagamento della retribuzione dei tempi di trasferimento giornaliero dalla proprio domicilio al cliente e dal cliente al proprio domicilio nella misura di 30 minuti al giorno e, per l'effetto, condannare parte convenuta a pagare in suo favore e a tale titolo il relativo importo oltre le maggiorazioni per lavoro straordinario se configurato, da determinarsi, se del caso, a mezzo c.t.u., a decorrere dal 22/7/2013, nonché alla regolarizzazione contributiva e previdenziale con pari decorrenza, il tutto nei limiti di euro 26.000,00, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del proprio procuratore dichiaratosi antistatario.
2. Con memoria depositata in data 08.11.2021 si costituiva in giudizio la Controparte_1 contestando la fondatezza delle domande attoree. Preliminarmente specificava che il tempo che il ricorrente impiegava per recarsi sul luogo del primo intervento di lavoro era del tutto variabile in quanto, oltre a fattori imprevedibili connessi alla mobilità stradale (traffico, incidenti, scioperi...), il tragitto cambiava a seconda delle richieste effettuate. Di conseguenza il ricorrente, per vedersi riconosciuto quel tempo come orario di lavoro, avrebbe dovuto necessariamente indicare anche il quantum del preteso diritto, quale fatto costitutivo della pretesa azionata, mentre, al contrario, nel caso di specie egli aveva omesso del tutto di indicare la collocazione temporale e la durata delle prestazioni rese nell'ambito della cosiddetta "franchigia”; e tale omissione imponeva già di per sé il rigetto della domanda, non avendo l'istante assolto all'onere probatorio che processualmente gli compete.
In relazione alle reclamate differenze retributive, aggiungeva che il ricorrente, anche considerato il lunghissimo arco temporale dedotto in causa, non aveva allegato nessun elemento dal quale potesse evincersi il fondamento della pretesa, peraltro carente di qualsivoglia tentativo di quantificazione;
a conferma della grave genericità del ricorso avversario evidenziava che il ricorrente, oltre a non depositare nessun conteggio, non aveva nemmeno quantificato le differenze retributive, rimettendo la suddetta quantificazione alla c.t.u. da disporre in corso di causa.
Sempre in via preliminare eccepiva, in ogni caso, la prescrizione estintiva quinquennale dei crediti asseritamente maturati dal ricorrente anteriormente alla data della notifica del ricorso
(18 ottobre 2021) e in mancanza di qualsiasi precedente atto di messa in mora.
Nel merito, deduceva l'inammissibilità della domanda di accertamento della nullità parziale dell'accordo sindacale del 27/3/2013, in quanto la clausola collettiva in esso contenuta e rubricata “nuove modalità della prestazione lavorativa" non aveva una esistenza autonoma, ma si poneva in correlazione inscindibile con il resto dell'accordo menzionato e degli ulteriori accordi sottoscritti in pari data. Trattandosi, infatti, di una pattuizione legata alle altre da un rapporto di interdipendenza ed inscindibilità, l'accordo non sarebbe evidentemente stato sottoscritto senza la previsione della clausola sulle modalità della prestazione lavorativa. Più nello specifico, deduceva che il c.d. principio di inscindibilità delle clausole degli accordi sindacali era rivolto a preservare il programma negoziale, salvaguardando gli equilibri che derivavano dall'intero assetto contrattuale, frutto evidentemente di reciproche rinunce e concessioni. Precisava che, peraltro, il 27/3/2013 erano state raggiunte una serie di intese nel cui ambito la società convenuta e le parti sociali avevano definito le rispettive concessioni e rinunce in un contesto generale di sostanziale soddisfazione reciproca. Ed era indubbio che gli accordi rappresentavano un insieme interconnesso e inscindibile, in cui le varie clausole non potevano essere qualificate come singole "entità autonome", ma come elementi essenziali senza le quali gli accordi stessi non sarebbero stati sottoscritti. Di fatto le clausole corrispondevano ad una logica più ampia tesa a raggiungere reciproche concessioni al fine di salvaguardare i livelli occupazionali della società convenuta.
Aggiungeva, poi, che l'interpretazione del contratto collettivo, in ogni caso, in quanto atto di autonomia privata, era soggetto alle regole che presiedono all'interpretazione dei contratti in generale di cui agli art. 1362 c.c. e, dunque, per essi valgono i criteri di interpretazione soggettiva utili a ricostruire la comune volontà dei contraenti (art. 1362-1365 c.c.) ed i criteri di interpretazione oggettiva del significato del testo contrattuale (art. 1367-1370 c.c.). In tal senso era da tempo pacifico che la ricostruzione della comune volontà delle parti dovesse essere operata alla stregua non solo del significato letterale delle clausole contrattuali, ma altresì assegnando valore preminente al criterio logico sistematico ex art. 1363 c.c. che impone di accertare detta volontà delle parti dall'insieme delle clausole che formano il testo contrattuale e da quelle strettamente connesse alla materia controversia.
Evidenziava, inoltre, che il ricorrente non si era mai sottratto all'applicazione dell'insieme di norme contenute nell'accordo del 27/3/2013 ed anzi vi aveva aderito, avendo indicato la sede aziendale (o il domicilio) entro cui ricoverare l'autovettura ed avendo altresì goduto dell'applicazione di tutte le clausole della suddetta intesa senza mai opporsi in alcun modo alle previsioni di varia natura ivi contenute.
Assumeva l'erronea interpretazione della Direttiva Comunitaria in materia di orario di lavoro nonché l'inconferenza della sentenza della Corte di Giustizia 266/14 richiamata in ricorso,
perché ad un diverso caso in cui l'orario di lavoro era stato frutto di una disposizione unilaterale del datore di lavoro.
Precisava, infine, che il 19 luglio 2019 era stato sottoscritto dalla società convenuta e dalle parti sociali un nuovo accodo che ha introdotto un diverso modello organizzativo volto a superare il precedente Accordo 27 marzo 2013 per cui le richieste in merito alla franchigia erano inammissibili per il periodo successivo al 18 luglio 2019, in quanto il nuovo accordo del
18 luglio 2019 ha introdotto nuove modalità della prestazione lavorativa, eliminando la franchigia, e superando, quindi, l'intesa del 27 marzo 2013.
Concludeva chiedendo pertanto il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi difensivi.
3. L'udienza del 07 ottobre 2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa richiamando e condividendo, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., sentenze del Tribunale di Roma n. 4876/2021 e della Corte
d'Appello di Messina n. 871/2024.
4. Il ricorso merita accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento della nullità parziale dell'accordo sindacale 27 marzo
2013 nella parte in cui prevede, con riferimento all'inizio e alla fine dell'attività lavorativa, una franchigia di 30 o 15 minuti (a seconda che il ricovero dell'auto aziendale sia posto presso la dimora del dipendente ovvero presso la sede aziendale) a carico del lavoratore per la copertura dei tempi di spostamento dalla sede centrale o dal domicilio del lavoratore al luogo di primo intervento e dei tempi di spostamento dal luogo dell'ultimo intervento alla sede aziendale centrale o al domicilio del dipendente.
Il riferimento è alla clausola collettiva rubricata "nuove modalità della prestazione lavorativa" dell'accordo del 27 marzo 2013.
La società resistente ha eccepito innanzitutto l'inammissibilità delle domande.
A tale scopo ha sostenuto che tale clausola non avrebbe una esistenza autonoma, ma si porrebbe in correlazione inscindibile con il resto dell'accordo menzionato e degli ulteriori accordi sottoscritti in pari data. Trattandosi di una pattuizione legata alle altre da un rapporto di interdipendenza ed inscindibilità, l'accordo non sarebbe stato sottoscritto senza la previsione della clausola sulle modalità della prestazione lavorativa. Più nello specifico, il c.d. principio di inscindibilità delle clausole degli accordi sindacali sarebbe rivolto a preservare il programma negoziale, salvaguardando gli equilibri che derivano dall'intero assetto contrattuale, frutto evidentemente di reciproche rinunce e concessioni.
Nel caso di specie, oltretutto, il complessivo programma negoziale comprenderebbe tutti gli accordi sottoscritti in data 27 marzo 2013. In sintesi, gli accordi rappresenterebbero un insieme interconnesso e inscindibile, in cui le varie clausole non potrebbero essere qualificate come singole "entità autonome", ma come elementi essenziali senza le quali gli accordi stessi non sarebbero stati sottoscritti. Di fatto le clausole corrisponderebbero ad una logica più ampia tesa a raggiungere reciproche concessioni al fine di salvaguardare i livelli occupazionali della società convenuta. Insomma, la clausola che il ricorrente ritiene invalida non avrebbe una esistenza autonoma, né perseguirebbe un risultato distinto, ma sarebbe in correlazione inscindibile con le singole clausole contenute negli accordi sottoscritti il 27 marzo 2013 al punto da fungere "da condicio causa dans o condicio sine qua non, nel senso che le parti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto" (Cass.
19 luglio 2002, n. 10536). Ad avviso della società resistente le conclusioni del ricorso si porrebbero in evidente contrasto con il principio di inscindibilità delle diverse clausole che compongono gli accordi sottoscritti e che non consentirebbero operazioni selettive, nonché con i più elementari principi di diritto relativi alla formulazione del petitum.
La disposizione di cui all'art. 1419 c.c è ispirata al principio di conservazione del negozio giuridico affetto da nullità parziale, costituente la regola, mentre l'estensione all'intero negozio degli effetti di tale nullità costituisce l'eccezione, che deve essere provata dalla parte interessata e si verifica quando la nullità è relativa ad un elemento essenziale del negozio o ad una pattuizione legata alle altre da un rapporto di interdipendenza ed inscindibilità (v. Cass
n. 18794/2023). Nella specie la società resistente non ha assolto l'onere, sulla stessa incombente, di dimostrare che, in assenza delle clausole relative alle “nuove modalità della prestazione lavorativa”, l'intero accordo aziendale del 27 marzo 2013 non si sarebbe concluso.
Peraltro, proprio il meccanismo della sostituzione automatica prevista dall'art 1339 c.c. e richiamato dall'art. 1419 co. 2^ c.c., avente valenza inderogabile, impedisce in radice la possibilità di estendere la nullità parziale di qualche clausola all'intero contratto sicché la statuizione impugna non si rivela conforme a diritto.
Sulla compatibilità della franchigia prevista dall'accordo aziendale del 2 marzo 2013 relativamente allo spostamento dalla sede al luogo del primo intervento utilizzando il mezzo aziendale con la normativa in materia di orario di lavoro, come dettata dalla legge italiana e come interpretata dalla giurisprudenza comunitaria, occorre muovere dal quadro normativo di riferimento. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, D. Lgs. cit., per “orario di lavoro” si deve intendere (lettera a)
"qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio delle sue attività o funzioni”, mentre è “periodo di riposo" (lettera b) “qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro. Tali definizioni sono del pari rinvenibili nella normativa comunitaria (dir. 93/104/CE e 2000/34/CE), la quale persegue manifestamente lo scopo di garantire prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro (art. 1, par. 1 dir. 93/104/CE e art. 153, par. 1, lett. a, TFUE), per rendere migliori le condizioni di vita del lavoratore. Si tratta, in altri termini, di una disciplina che può essere derogata dal legislatore nazionale e della contrattazione collettiva soltanto nel caso in cui si introducano disposizioni più favorevoli alla protezione della sicurezza e della salute del lavoratore (art. 15 dir. 93/104/CE).
La suddetta disciplina è rimasta sostanzialmente inalterata nel tempo, anche a seguito dell'emanazione della direttiva 2003/88/CE, la quale si è limitata a codificare la direttiva
93/104/CE, conservandone l'impianto normativo originario.
Al dato normativo devono essere aggiunti i criteri applicati dalla Corte di Giustizia UE (nella pronuncia del 10-09-2015 in causa C-266/14,) in cui si è chiarito che “l'articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che, in circostanza come quelle che caratterizzano il procedimento principale, nelle quali i lavoratori non hanno un luogo di lavoro fisso o abituale, costituisce orario di lavoro, ai sensi di tale disposizione, il tempo di spostamento che tali lavoratori impiegano per gli spostamenti quotidiani tra il loro domicilio ed i luoghi in cui si trovano il primo e l'ultimo cliente indicati dal loro datore di lavoro".
Tale essendo il quadro normativo e giurisprudenziale, deve quindi ritenersi che il tempo occorrente per raggiungere il luogo di svolgimento della prestazione è parte dell'orario di lavoro qualora si verifichino due condizioni:1) che vi sia un nesso funzionale tra lo spostamento e l'attività lavorativa, nel senso che il primo sia strumentale al compimento della seconda;
2) che il lavoratore sia a disposizione del datore di lavoro anche durante lo spostamento. introdottoOrbene, nella specie con l'accordo del 27.3.2013, a decorrere dall' 1.7.2013, è stato, per i lavoratori in ambito Open Access (RETE), il cosiddetto progetto “tecnici on field" con cui si sono state definite “nuove modalità della prestazione lavorativa” relative, sostanzialmente, alla disciplina del tempo di percorrenza casa/lavoro ed inizio della prestazione lavorativa.
L'accordo ha previsto che: "la prestazione lavorativa del personale tecnico avrà inizio presso il sito individuato per svolgere la prima Work Request;
la fine dell'orario di lavoro giornaliero - analogamente - avverrà presso il sito dell'ultima attività"; che pertanto, è stata
"prevista una franchigia a carico del lavoratore, pari ad un massimo di 30 minuti, per la copertura dei tempi di spostamento dal domicilio del lavoratore, se coincidente con il luogo di ricovero dell'automezzo sociale, al luogo del primo intervento. La franchigia a carico del lavoratore sarà pari ad un massimo di 15 minuti nel caso in cui il ricovero dell'automezzo sia stabilito presso la sede sociale più vicina al domicilio del lavoratore. Con riferimento alla chiusura a fine giornata dell'attività lavorativa è prevista una franchigia, pari a un massimo di 30 minuti, a carico del lavoratore per lo spostamento dal luogo dell'ultimo intervento al domicilio del lavoratore, e pari ad un massimo di 15 minuti dal luogo dell'ultimo intervento alla sede sociale di ricovero dell'autovettura...".
Alla stregua della ricostruzione che precede risultano integrate entrambe le condizioni richieste dalla legge al fine di ascrivere il tempo di spostamento nella nozione legale di orario di lavoro.
L'aspetto della correlazione funzionale con la prestazione lavorativa è, invero caratteristica intrinseca della prestazione lavorativa resa dai tecnici on field poiché la mancanza di una sede fissa di lavoro rende necessitati plurimi spostamenti nel corso della giornata lavorativa, in relazione ai siti di ciascuna work request.
Pacifico poi è che l'uso dell'auto aziendale sia esclusivamente per recarsi sui siti di intervento, quindi esclusivamente per lo svolgimento della prestazione lavorativa, non essendo loro consentito utilizzare l'auto aziendale per scopi extra lavorativi.
In ordine al secondo requisito - della messa a disposizione -è altrettanto incontestato che i tecnici abbiano in dotazione un terminale, cd “FAS”, il quale, oltre a costituire l'unico mezzo di comunicazione con l'azienda, ha anche la funzione di geolocalizzazione, ai fini di sicurezza dei lavoratori.
Ne consegue che nel tragitto che i tecnici percorrono dal ricovero dell'auto aziendale al sito della prima work request, e viceversa essi non hanno la libera disponibilità del loro tempo e sono sottoposti al controllo aziendale.
In questo senso ha risolto la questione la Suprema Corte così statuendo: "Il tempo preparatorio della prestazione lavorativa rientra nell'orario di lavoro se le relative operazioni si svolgano sotto la direzione e il controllo del datore di lavoro;
ne consegue che in ipotesi di personale tecnico "on field", addetto all'installazione e alla manutenzione degli
-
impianti presso le abitazioni e i locali dei clienti, dotato di un terminale aziendale attraverso il quale visualizzare i luoghi degli interventi da compiere, "timbrare" l'orario di inizio del lavoro e ricevere le disposizioni datoriali - sono da considerare nulli gli accordi collettivi che prevedano una franchigia temporale, entro la quale è posto a carico dei lavoratori il tempo necessario per il trasferimento dal luogo di ricovero del mezzo aziendale a quello del primo intervento, nonché, alla fine della giornata lavorativa, per il tragitto inverso" (Cass.
n. 37286-2021).
Una volta acclarata l'inclusione della franchigia nel tempo di lavoro va, altresì, accolta la domanda conseguente al riconoscimento del diritto del Raffone alla retribuzione per mezz'ora ogni giorno di lavoro con condanna della società datoriale al pagamento del relativo importo.
Invero l'eccezione di genericità e, conseguentemente, di inammissibilità della richiesta di differenze retributive sollevata dalla resistente non coglie nel segno.
Innanzitutto, non corrisponde al vero l'assunto secondo cui il ricorrente non avrebbe neppure specificato il luogo di ricovero dell'autovettura aziendale avendo egli, viceversa, espressamente chiesto nelle conclusioni del ricorso introduttivo il pagamento della retribuzione dei tempi di trasferimento dalla sede aziendale al cliente e dal cliente alla sede aziendale con ciò dunque lasciando chiaramente intendere di aver optato per la scelta di parcheggiare l'auto aziendale presso la relativa sede. Il Pt 1 ha, altresì, in sede di atto introduttivo, così descritto la propria prestazione giornaliera: “entro le 8,15 raggiunge la sede aziendale, e senza timbrare l'orologio marca tempo, preleva l'automezzo e le attrezzature per potere essere alle 8,30 sul posto del primo intervento (work request); tramite un'altra applicazione sul cellulare, il tecnico riporta i dati relativi agli interventi effettuati che trasmette alla sede della resistente e comunica con questo mezzo, l'orario di chiusura presso il luogo dell'ultimo intervento;
quindi rientra entro le
16,53- rectius 16,23 - alla sede aziendale ove deposita l'automezzo e l'attrezzatura” e tale articolazione del turno lavorativo non solo non è stata contestata specificatamente ma ha trovato indiretta conferma nelle stesse deduzioni di parte avversa che sul punto ha osservato
"qualora i tempi per arrivare dalla sede di ricovero dell'automezzo fino al sito della prima work request siano inferiori a quanto previsto in franchigia il lavoratore attesterà l'inizio dell'attività all'arrivo presso il sito del primo intervento in coincidenza con l'inizio dell'orario di servizio previsto.....L'azienda si impegna in ogni caso ad assegnare il primo e l'ultimo intervento della giornata in modo tale che di norma i relativi tempi di spostamento siano compresi nella franchigia".
Dal quadro delle complessive allegazioni si desume che la stessa società ha implicitamente dato atto della pressocché integrale coincidenza della franchigia con i tempi effettivi del primo ed ultimo spostamento compiuto dal lavoratore configurando l'eventuale divergenza in eccesso della prima rispetto ai secondi come un evenienza fuori dalla norma e, comunque, suscettibile di riscontro a mezzo documentazione in possesso dell'azienda medesima
(l'attestazione del lavoratore sull'inizio e fine dell'attività) di cui, tuttavia, non vi è alcuna traccia in atti.
Ne deriva che il rilievo di parte resistente sul carattere indeterminato del credito poiché privo di allegazione e prova dei tempi di percorrenza quotidiani di ciascun ricorrente risulta pretestuoso e come tale inidoneo a paralizzare la statuizione di condanna.
Come condivisibilmente osservato dalla Corte d'Appello di Lecce nella sentenza n. 543/2023:
"Non appare necessaria una maggiore specificazione delle concrete unità temporali in cui erano state rese le prestazioni di lavoro eccedenti l'orario ordinario, risultando rispondente ad un criterio di normalità il fatto che i dipendenti tecnici devono compiere le operazioni preparatorie come il recupero dell'automezzo e dell'attrezzatura, la consultazione del programma degli interventi, devono percorrere il tragitto dalla propria sede al primo cliente/impianto, e che, pur affrontando condizioni di traffico ordinarie, essi devono comunque effettuare il parcheggio dell'autovettura aziendale nei pressi del cliente/impianto, devono occuparsi della presa in carico dell'intervento e della timbratura dell'orologio Parte marcatempo mediante il terminale alla fine di tutti gli interventi della giornata i lavoratori sono tenuti a percorrere il tragitto dall'ultimo cliente/impianto alla propria sede.
Si tratta di tempi che, seppur non misurati volta per volta, tenendo conto di tutte le predette operazioni materiali e delle massime di esperienza, si possono ritenere tali da raggiungere la mezz'ora giornaliera che i ricorrenti hanno dedotto essere stata quotidianamente consumata".
Non appare utile neppure una eventuale consulenza tecnica d'ufficio per il calcolo delle differenze, stante la semplicità dei conteggi che possono essere sviluppati per dare attuazione alla sentenza, alla stregua delle previsioni contrattuali ed in rapporto ai giorni di effettivo lavoro di cui la società è chiaramente a conoscenza.
5. Va altresì respinta l'eccezione di prescrizione, essendo stata depositata in atti lettera di messa in mora inviata dal Pt 1 alla CP 1 e ricevuta in data 22 luglio 2016, per cui il termine prescrizionale risulta essere stato interrotto.
Va in ogni caso rilevato che l'eccezione è infondata alla luce della sentenza della Cass. n.
26246-2022, secondo cui “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D.Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro".
6. Le differenze retributive vanno riconosciute sino alla data di stipula del nuovo accordo sottoscritto il 19 luglio 2019 che ha eliminato la “franchigia” relativa all'orario di lavoro.
7. In ragione delle superiori considerazioni va accolta la domanda proposta dal lavoratore e va pertanto dichiarata la nullità dell'Accordo collettivo aziendale del 27 febbraio 2013 nella parte in cui pone a carico del dipendente il periodo di franchigia di 15 o 30 minuti, sottraendoli al computo dell'orario di lavoro e conseguentemente condannata la resistente a corrispondere Pt 1 a decorrere dal 22 luglio 2013 al 18 luglio 2019 le differenze retributive al commisurate a 30 minuti in più di attività lavorativa per ogni giornata effettivamente lavorata, come risultante dalle buste paga in atti - nei limiti massimi indicati in ricorso ( 26.000 euro)- oltre interessi e rivalutazione come per legge.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore del ricorrente come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia, applicando i valori tariffari medi. Va concessa la chiesta distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del procuratore antistatario AR UG, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P. Q. M.
Parte 1 con ricorso definitivamente pronunziando sulle domande proposte da
,
depositato in data 22 marzo 2021 nei confronti della Controparte 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede:
in accoglimento del ricorso, dichiara la nullità parziale dell'accordo aziendale del 27-3-2013 nella parte in cui sottrae dal computo dell'orario di lavoro il periodo di franchigia di 15 o di
30 minuti e per l'effetto, dichiara che il tempo impiegato da nello Parte 1
spostamento dal luogo di ricovero dell'automezzo aziendale utilizzato al luogo di primo intervento lavorativo, così come il tempo impiegato per il compimento del percorso tra la sede dell'ultimo intervento della giornata lavorativa al luogo di ricovero dell'automezzo aziendale è da considerarsi orario di lavoro;
Parte 1condanna la società resistente a corrispondere a a decorrere dal 22 luglio
2013 al 18 luglio 2019 le differenze retributive commisurate a 30 minuti in più di attività lavorativa per ogni giornata effettivamente lavorata, nei limiti massimi indicati in ricorso (
26.000 euro), oltre interessi e rivalutazione come per legge;
condanna la società resistente alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 5.388,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario AR UG.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 08 ottobre 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando