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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/04/2025, n. 4904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4904 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 45312/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 45312/2024 promossa da:
Parte_1
Avv. BINDA DAVIDE ricorrente contro
CP_1
Avv. ADIMARI DANIELA MARIA GIUSEPPINA
Resistente
E
Controparte_2
Avv. Carlo Ciaccia resistente
OGGETTO: OPPOSIZIONE A PREAVVISO DI ISCRIZIONE IPOTECARIA.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME DA ATTI INTRODUTTIVI.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 9.12.24, ha proposto opposizione avverso la Parte_1
comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca, notificata in data 18.11.2024, limitatamente all'avviso di addebito n 39720150020583401000 asseritamente notificato il 07.01.2016 relativo a contributi dovuti alla gestione separata per l'anno 2009 dell'importo, comprensivo di sanzioni e interessi, di euro 19.151,62.
A sostegno del ricorso ha eccepito: l'omessa notifica dell'avviso di addebito sopra indicato;
l'assenza del titolo sulla scorta del quale è stato emesso l'atto impugnato, il quale è privo di motivazione e non indica i criteri di calcolo del credito in esso portato;
la decadenza ex art 25 del d.lgs.
pagina 1 di 4 46/1999; la prescrizione della pretesa creditoria;
nullità dei ruoli ove non conformi all'art. 12 d.p.r.
602/1973, previa esibizione degli stessi;
la nullità della comunicazione per: i) carenza di sottoscrizione da parte del responsabile del procedimento;
ii) violazione del diritto di difesa stante la mancata indicazione del computo degli interessi richiesti e delle singole aliquote su base annua;
iii) mancata notifica della intimazione di pagamento prodromica ai sensi dell'art. 50 comma II DPR 602/1973 e mancato richiamo al numero di autorizzazione che deve essere rilasciato dalla competente
[...]
al fine di procedere alla iscrizione;
iv) aver quantificato sanzioni e interessi durante il CP_2
periodo di avvenuta dichiarazione di emergenza. CP_ 2.- L' costituitosi in giudizio, ha eccepito: l'inammissibilità del ricorso per violazione del termine di 20 giorni ex art 617 c.p.c. e del termine di 40 giorni ex art. 24, comma 5, del d.lgs.
26.2.1999, n. 46; l'avvenuto notifica dell'avviso di addebito;
l'incontrovertibilità dell'avviso di addebito non tempestivamente impugnato e la non opponibilità della prescrizione maturata prima della sua notifica;
il mancato decorso della prescrizione nel periodo successivo alla notifica dello stesso avviso di addebito, tenuto conto dei pagamenti effettuati dalla parte ricorrente dal 5.9.19 al 9.8.22, degli atti interruttivi della prescrizione notificati da e delle cause di sospensione della CP_3
prescrizione previste dalla normativa emergenziale, ex artt. 37, co. 2, e 68 D.L. 18/20 ed ex art. 11, co.
9, D.L. 183/20.
3.- L , costituitasi in giudizio, ha eccepito di aver interrotto la Controparte_2 prescrizione e l'insussistenza dei vizi formali denunciati.
Il Tribunale osserva quanto segue.
4.- Come è noto, avverso le cartelle di pagamento o gli avvisi di addebito possono proporsi: a) sia l'opposizione per motivi di merito, prevista dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26.2.1999, n. 46, e finalizzata ad “ottenere una verifica giudiziale della fondatezza della pretesa contributiva” (Cass.
17978/2008), nel termine perentorio di giorni quaranta dalla notifica;
b) sia l'opposizione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo, quali ad esempio la prescrizione del credito o l'intervenuto pagamento della somma precettata (v. tra le tante, Cass., 22/5/2013, n. 12583 e Cass.
12/11/2019, n. 29294), non soggetta a termini di decadenza;
c) sia anche l'opposizione agli atti esecutivi, per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti alla notifica e alla motivazione) ovvero della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito, davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno
(art. 617, comma 1° c.p.c.), nel termine perentorio di 20 giorni dalla notifica.
pagina 2 di 4 5.- Tanto chiarito, venendo alle principali questioni sollevate da parte ricorrente, esse riguardano, da CP_ un lato, l'omessa notifica dell'avviso di addebito n 39720150020583401000 emesso dall' sotteso al preavviso di ipoteca, dall'altro, l'intervenuta prescrizione dei crediti pretesi nel citato provvedimento impugnato.
CP_
6. Riguardo alla prima questione, l' ha documentato la regolare ricezione dell'avviso di addebito n. 39720150020583401000, notificato tramite raccomandata con avviso di ricevimento consegnata dall'ufficiale postale all'indirizzo della destinataria in data 12.1.2016.
La notifica tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec costituisce mezzo idoneo ai fini del perfezionamento della notifica ai sensi dell'art. 30, IV comma, D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla l. 30 luglio 2010, n. 122 (“L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o dagli agenti della polizia CP_1
municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”).
7.- ha documentato: la regolare ricezione dell'intimazione di Controparte_2
pagamento n. 09720199025889681000, notificata ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, in data 02.09.2019 mediante consegna al portiere e successivo invio della raccomandata informativa;
la regolare ricezione dell'intimazione di pagamento n.
09720249075137540000, notificata a mezzo posta, ai sensi dell'art. 26 DPR 602/73, mediante raccomandata con avviso di ricevimento consegnata dall'ufficiale postale all'indirizzo della destinataria in data 3.8.2024.
8.- Ne consegue che la prescrizione quinquennale, decorrente dalla notifica in data 12.1.2016 dell'avviso di addebito, essendo stata interrotta in data 2.9.2019 e in data 3.8.2024, non risulta decorsa al tempo della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (18.11.2024), anche senza considerare le cause di sospensione del decorso della prescrizione previste dalla normativa emergenziale.
9.- L'avvenuta regolare notifica dell'avviso di addebito richiamato nel preavviso di iscrizione ipotecaria rende non più contestabile per decorso del termine perentorio di 40 giorni dalla relativa notifica le questioni di merito concernenti il titolo della pretesa, i criteri di calcolo del credito portato sia per i contributi che per le somme aggiuntive, così come vanno dichiarate inammissibili per decorso del termine di 20 giorno dalla notifica dello stesso avviso di addebito le questioni concernenti la pretesa decadenza ex art. art 25 del d.lgs. 46/1999.
pagina 3 di 4 10.- Per quanto riguarda i pretesi vizi formali del preavviso di ipoteca, sollevati entro 20 giorni dalla relativa notifica, si osserva: che la pretesa non conformità dei ruoli all'art. 12 d.p.r. 602/1973 è doglianza generica;
che la pretesa carenza di sottoscrizione da parte del responsabile del procedimento non comporta la eccepita nullità (in tal senso Cass. 27561/2018); che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, attraverso il richiamato all'avviso di addebito precedentemente notificato alla CP_ ricorrente dall' chiarisce per relationem i criteri di applicazione delle somme richieste, il che esclude la pretesa violazione del diritto di difesa;
che la pretesa mancata notifica della intimazione di pagamento prodromica all'espropriazione, ai sensi dell'art. 50 comma II DPR 602/1973, è infondata tenuto conto dell'avvenuta notifica in data 3.8.24 dell'intimazione di pagamento n.
09720249075137540000; che non risulta sanzionato il preteso mancato richiamo al numero di autorizzazione che deve essere rilasciato dalla competente al fine di procedere Controparte_2 alla iscrizione ipotecaria;
che l'art 6 comma 5 del d.lgs. 472/1997, in tema di forza maggiore quale causa di non punibilità, si applica alle sanzioni amministrative, che hanno natura afflittiva e presuppongono una responsabilità personale, e non alle sanzioni civili, come quelle in esame, che hanno natura risarcitoria.
11.- Il ricorso va pertanto rigettato e le spese di lite liquidate in base alla soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. - Rigetta il ricorso;
2. - Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in €
2700,00, oltre accessori di legge, per ciascuno dei due convenuti.
Roma, 23 aprile 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 45312/2024 promossa da:
Parte_1
Avv. BINDA DAVIDE ricorrente contro
CP_1
Avv. ADIMARI DANIELA MARIA GIUSEPPINA
Resistente
E
Controparte_2
Avv. Carlo Ciaccia resistente
OGGETTO: OPPOSIZIONE A PREAVVISO DI ISCRIZIONE IPOTECARIA.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME DA ATTI INTRODUTTIVI.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 9.12.24, ha proposto opposizione avverso la Parte_1
comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca, notificata in data 18.11.2024, limitatamente all'avviso di addebito n 39720150020583401000 asseritamente notificato il 07.01.2016 relativo a contributi dovuti alla gestione separata per l'anno 2009 dell'importo, comprensivo di sanzioni e interessi, di euro 19.151,62.
A sostegno del ricorso ha eccepito: l'omessa notifica dell'avviso di addebito sopra indicato;
l'assenza del titolo sulla scorta del quale è stato emesso l'atto impugnato, il quale è privo di motivazione e non indica i criteri di calcolo del credito in esso portato;
la decadenza ex art 25 del d.lgs.
pagina 1 di 4 46/1999; la prescrizione della pretesa creditoria;
nullità dei ruoli ove non conformi all'art. 12 d.p.r.
602/1973, previa esibizione degli stessi;
la nullità della comunicazione per: i) carenza di sottoscrizione da parte del responsabile del procedimento;
ii) violazione del diritto di difesa stante la mancata indicazione del computo degli interessi richiesti e delle singole aliquote su base annua;
iii) mancata notifica della intimazione di pagamento prodromica ai sensi dell'art. 50 comma II DPR 602/1973 e mancato richiamo al numero di autorizzazione che deve essere rilasciato dalla competente
[...]
al fine di procedere alla iscrizione;
iv) aver quantificato sanzioni e interessi durante il CP_2
periodo di avvenuta dichiarazione di emergenza. CP_ 2.- L' costituitosi in giudizio, ha eccepito: l'inammissibilità del ricorso per violazione del termine di 20 giorni ex art 617 c.p.c. e del termine di 40 giorni ex art. 24, comma 5, del d.lgs.
26.2.1999, n. 46; l'avvenuto notifica dell'avviso di addebito;
l'incontrovertibilità dell'avviso di addebito non tempestivamente impugnato e la non opponibilità della prescrizione maturata prima della sua notifica;
il mancato decorso della prescrizione nel periodo successivo alla notifica dello stesso avviso di addebito, tenuto conto dei pagamenti effettuati dalla parte ricorrente dal 5.9.19 al 9.8.22, degli atti interruttivi della prescrizione notificati da e delle cause di sospensione della CP_3
prescrizione previste dalla normativa emergenziale, ex artt. 37, co. 2, e 68 D.L. 18/20 ed ex art. 11, co.
9, D.L. 183/20.
3.- L , costituitasi in giudizio, ha eccepito di aver interrotto la Controparte_2 prescrizione e l'insussistenza dei vizi formali denunciati.
Il Tribunale osserva quanto segue.
4.- Come è noto, avverso le cartelle di pagamento o gli avvisi di addebito possono proporsi: a) sia l'opposizione per motivi di merito, prevista dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26.2.1999, n. 46, e finalizzata ad “ottenere una verifica giudiziale della fondatezza della pretesa contributiva” (Cass.
17978/2008), nel termine perentorio di giorni quaranta dalla notifica;
b) sia l'opposizione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo, quali ad esempio la prescrizione del credito o l'intervenuto pagamento della somma precettata (v. tra le tante, Cass., 22/5/2013, n. 12583 e Cass.
12/11/2019, n. 29294), non soggetta a termini di decadenza;
c) sia anche l'opposizione agli atti esecutivi, per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti alla notifica e alla motivazione) ovvero della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito, davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno
(art. 617, comma 1° c.p.c.), nel termine perentorio di 20 giorni dalla notifica.
pagina 2 di 4 5.- Tanto chiarito, venendo alle principali questioni sollevate da parte ricorrente, esse riguardano, da CP_ un lato, l'omessa notifica dell'avviso di addebito n 39720150020583401000 emesso dall' sotteso al preavviso di ipoteca, dall'altro, l'intervenuta prescrizione dei crediti pretesi nel citato provvedimento impugnato.
CP_
6. Riguardo alla prima questione, l' ha documentato la regolare ricezione dell'avviso di addebito n. 39720150020583401000, notificato tramite raccomandata con avviso di ricevimento consegnata dall'ufficiale postale all'indirizzo della destinataria in data 12.1.2016.
La notifica tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec costituisce mezzo idoneo ai fini del perfezionamento della notifica ai sensi dell'art. 30, IV comma, D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla l. 30 luglio 2010, n. 122 (“L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o dagli agenti della polizia CP_1
municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”).
7.- ha documentato: la regolare ricezione dell'intimazione di Controparte_2
pagamento n. 09720199025889681000, notificata ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, in data 02.09.2019 mediante consegna al portiere e successivo invio della raccomandata informativa;
la regolare ricezione dell'intimazione di pagamento n.
09720249075137540000, notificata a mezzo posta, ai sensi dell'art. 26 DPR 602/73, mediante raccomandata con avviso di ricevimento consegnata dall'ufficiale postale all'indirizzo della destinataria in data 3.8.2024.
8.- Ne consegue che la prescrizione quinquennale, decorrente dalla notifica in data 12.1.2016 dell'avviso di addebito, essendo stata interrotta in data 2.9.2019 e in data 3.8.2024, non risulta decorsa al tempo della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (18.11.2024), anche senza considerare le cause di sospensione del decorso della prescrizione previste dalla normativa emergenziale.
9.- L'avvenuta regolare notifica dell'avviso di addebito richiamato nel preavviso di iscrizione ipotecaria rende non più contestabile per decorso del termine perentorio di 40 giorni dalla relativa notifica le questioni di merito concernenti il titolo della pretesa, i criteri di calcolo del credito portato sia per i contributi che per le somme aggiuntive, così come vanno dichiarate inammissibili per decorso del termine di 20 giorno dalla notifica dello stesso avviso di addebito le questioni concernenti la pretesa decadenza ex art. art 25 del d.lgs. 46/1999.
pagina 3 di 4 10.- Per quanto riguarda i pretesi vizi formali del preavviso di ipoteca, sollevati entro 20 giorni dalla relativa notifica, si osserva: che la pretesa non conformità dei ruoli all'art. 12 d.p.r. 602/1973 è doglianza generica;
che la pretesa carenza di sottoscrizione da parte del responsabile del procedimento non comporta la eccepita nullità (in tal senso Cass. 27561/2018); che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, attraverso il richiamato all'avviso di addebito precedentemente notificato alla CP_ ricorrente dall' chiarisce per relationem i criteri di applicazione delle somme richieste, il che esclude la pretesa violazione del diritto di difesa;
che la pretesa mancata notifica della intimazione di pagamento prodromica all'espropriazione, ai sensi dell'art. 50 comma II DPR 602/1973, è infondata tenuto conto dell'avvenuta notifica in data 3.8.24 dell'intimazione di pagamento n.
09720249075137540000; che non risulta sanzionato il preteso mancato richiamo al numero di autorizzazione che deve essere rilasciato dalla competente al fine di procedere Controparte_2 alla iscrizione ipotecaria;
che l'art 6 comma 5 del d.lgs. 472/1997, in tema di forza maggiore quale causa di non punibilità, si applica alle sanzioni amministrative, che hanno natura afflittiva e presuppongono una responsabilità personale, e non alle sanzioni civili, come quelle in esame, che hanno natura risarcitoria.
11.- Il ricorso va pertanto rigettato e le spese di lite liquidate in base alla soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. - Rigetta il ricorso;
2. - Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in €
2700,00, oltre accessori di legge, per ciascuno dei due convenuti.
Roma, 23 aprile 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
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