TRIB
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/04/2025, n. 3016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3016 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1425 /2024
Tribunale di Milano
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DI CAUSA tra
C.F. ], Parte_1 P.IVA_1
ATTORE/I
e
C.F. ], Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO/I
Oggi 9 aprile 2025 innanzi alla dott.ssa Roberta Sperati, sono comparsi:
Per parte attrice l'avv. Sordo in sostituzione dell'avv. BUCCELLATO THOMAS
Per parte convenuta l'avv. FILASETA CAROSENA GABRIELLA
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come in atti
E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Astori Sara
All'esito della discussione e della camera di consiglio il Giudice decide come da sentenza con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la quale costituisce parte integrante del presente verbale d'udienza e di cui viene data pubblica lettura alle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Sperati - Allegata al verbale d'udienza del 09/04/2025 -
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Milano
- SEZIONE TREDICESIMA CIVILE –
in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Sperati ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1425 /2024, promossa con atto di citazione notificato
DA
[C.F. ], con gli avv.ti LUPPI ALBERTO e Parte_1 P.IVA_1
BUCCELLATO THOMAS
PARTE ATTRICE
CONTRO
[C.F. ], con gli avv.ti. FILASETA Controparte_1 P.IVA_2
CAROSENA GABRIELLA e SAULLE LUCA
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Locazione di beni mobili
CONCLUSIONI
Parte attrice:“in via preliminare: essendo l'opposizione fondata su prova scritta, si chiede venga rigettata l'eventuale istanza avversaria di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto (17526/23 del 16.11.2023).
In via principale: piaccia al Tribunale, revocato o dichiarato nullo il decreto ingiuntivo opposto;
rigettare le domande di parte convenuta opposta o, in subordine, ridurle alla minor accertanda misura in ragione dei ratei effettivamente pagati nonché della inidoneità all'uso della macchina brossuratrice. In via riconvenzionale: condannare parte convenuta opposta al risarcimento dei danni tutti patiti da parte attrice in considerazione delle spese sostenute per ovviare ai vizi manifestati dal macchinario brossuratrice modello LAMIBIND 2000 EVA e dei danni patiti, nella misura di euro 61.909,47 o nella diversa misura che sarà accertata o ritenuta, anche in via equitativa, di giustizia, con interessi e rivalutazione monetaria.
Disporre la compensazione tra le somme eventualmente dovute da parte opponente e quelle dovute da parte convenuta opposta in riferimento alla domanda riconvenzionale spiegata.
Spese e onorari rifusi.
Con ogni più ampia riserva.”
Parte convenuta:“in via preliminare e principale:
- concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per € 100.909,05, oltre interessi moratori dalle singole scadenze e al saldo e spese legali per i motivi esposti;
in via preliminare e in subordine:
- concedere la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto in relazione all'ingiunzione di pagamento della somma di €93.918,45 oltre interessi moratori dalle singole scadenze al saldo e spese legali;
in via preliminare e in ulteriore subordine, in caso di mancata concessione della provvisoria esecuzione, del decreto ingiuntivo:
- ingiungere alla società in persona del suo legale rappresentante pro tempore Parte_1
ex art. 186 bis e/o 186 ter c.p.c., con ordinanza provvisoriamente esecutiva, il pagamento a
somma di €100.909,05, ovvero di quella altra maggiore o minore Controparte_2
che venisse ritenuta di ragione e di giustizia, somma da maggiorarsi degli interessi moratori ex art.
5 D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 dalle singole scadenze al saldo effettivo;
nel merito:
- respingere la proposta opposizione ed ogni avversaria domanda ed eccezione poiché infondata in fatto e in diritto, nonché confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito in via subordinata e salvo gravame, in caso di mancata conferma del decreto ingiuntivo:
- condannare l'Attrice Opponente a pagare alla Convenuta Opposta, per i titoli dedotti nel ricorso per ingiunzione e nel presente atto, la somma di €100.909,05, ovvero quell'altra somma maggiore
o minore che venisse itenuta di ragione e di giustizia, oltre agli interessi moratori ex art. 5
D.Lgs. n. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo;
il tutto con liquidazione in ogni caso delle spese relative al procedimento monitorio;
in via istruttoria: - ammettere prova orale per interrogatorio e testi sulle circostanze esposte in narrativa, con riserva di tenorizzarle in capitoli di prova e di indicare i testimoni.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario L.P.F., nonché IVA e CAP nella misura legale.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 17526/2023 col quale il Tribunale di
Milano in data 15/11/2023 le aveva ingiunto il pagamento in favore di Controparte_1 della somma di € 100.909,05, oltre interessi e spese, quali canoni di noleggio.
[...]
Quali motivi di opposizione, deduceva: Parte_1
-il parziale pagamento della somma ingiunta;
-l'inadempimento del locatore all'obbligo di manutenzione di n.1 dei n.6 macchinari noleggiati, che avrebbe reso necessario commissionare a terzi parte delle lavorazioni cui le macchine noleggiate erano destinate.
Ciò premesso, concludeva come in epigrafe riportato.
Si costituiva regolarmente l'opposta che contestava la fondatezza delle altrui deduzioni, chiedendo conseguentemente la conferma del decreto e concludendo come in epigrafe riportato.
Concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, senza svolgere attività istruttoria il Giudice rinviava per la discussione orale e contestuale decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Preliminarmente deve rammentarsi che l'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla (cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 20613 del 07/10/2011).
Va poi rammentato in diritto che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. civ.,
Sez. 3, n. 826 del 20/01/2015; Sez. 1, n. 15659 del 15/07/2011; Sez. L, n. 6205 del 15/03/2010;
Sez. U, n. 13533 del 30/10/2001).
Detta regola assume un'attitudine particolare nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo poiché l'opposto – attore sostanziale- soggiace ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente – convenuto sostanziale- ha l'onere di allegare e provare l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell'altrui credito (cfr. Cass. civ. Sez. III, 24/11/2005, n. 24815).
Nella specie parte opposta ha fornito idonea prova dell'esistenza, liquidità ed esigibilità del proprio credito producendo:
1) i contratti di noleggio;
2) le relative fatture.
E' poi incontestato che i beni siano stati consegnati e che siano ancora attualmente nella disponibilità dell''opponente.
Quanto all'eccezione di pagamento è sufficiente rilevare che gli estratti conto prodotti dall'opponente non provano il pagamento delle fatture oggetto di ingiunzione, atteso che le relative movimentazioni bancarie o sono prive di causale, o fanno riferimento a fatture diverse da quelle ingiunte.
Quanto all'eccezione ex art. 1460 c.c. sollevata da parte opponente, va invece rilevato che:
a) essa si riferisce a solo n.1 delle complessive n.6 macchine noleggiate;
b) il contratto prevede che la manutenzione avrebbe dovuto essere effettuata solo da PO o soggetto da essa delegato, laddove non vi è prova che la predetta sia mai stata interpellata per intervenute su guasti dei macchinari, né che le ditte asseritamente intervenute siano state incaricate da PO stessa;
c) l'inadempimento di parte opponente ha avuto inizio a partire dal mancato pagamento della fattura n. 1529 emessa nel marzo 2020, laddove l'unica fattura di intervento (da parte di terzi non autorizzati) sulla macchina asseritamente difettosa è stata emessa in data 19/10/2021 (doc. 49 opponente);
d) le fatture emesse da terzi a carico dell'opponente per lavorazioni asseritamente commissionate in ragione del malfunzionamento della macchina, sono tutte successive al gennaio 2022, ovvero risalenti a quasi due anni dall'inizio dell'inadempimento dell'attore.
Conclusivamente, l'opposizione deve essere integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi svolte ( di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale), con riduzione del 50% dei compensi per la fase di trattazione/istruttoria ( non essendo state ammesse le istanze articolate) e per quella decisionale, atteso che non sono state autorizzate memorie conclusive scritte.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nel giudizio RG 1425/2024, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede: 1) rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 17526/2023 emesso in data 15/11/2023
dal Tribunale di Milano nei confronti di ) ed in favore Parte_1 P.IVA_1
di ) e per l'effetto; Controparte_1 P.IVA_2
2) dichiara esecutivo il decreto stesso;
3) condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali che liquida in € 9.142,00 per compensi, oltre spese generali al
[...]
15%, CPA ed IVA come per legge.
Sentenza per legge esecutiva.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e deposito telematico immediato per l'allegazione al verbale.
Milano, 09/04/2025 il Giudice
Dott.ssa Roberta Sperati
Tribunale di Milano
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DI CAUSA tra
C.F. ], Parte_1 P.IVA_1
ATTORE/I
e
C.F. ], Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO/I
Oggi 9 aprile 2025 innanzi alla dott.ssa Roberta Sperati, sono comparsi:
Per parte attrice l'avv. Sordo in sostituzione dell'avv. BUCCELLATO THOMAS
Per parte convenuta l'avv. FILASETA CAROSENA GABRIELLA
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come in atti
E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Astori Sara
All'esito della discussione e della camera di consiglio il Giudice decide come da sentenza con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la quale costituisce parte integrante del presente verbale d'udienza e di cui viene data pubblica lettura alle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Sperati - Allegata al verbale d'udienza del 09/04/2025 -
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Milano
- SEZIONE TREDICESIMA CIVILE –
in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Sperati ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1425 /2024, promossa con atto di citazione notificato
DA
[C.F. ], con gli avv.ti LUPPI ALBERTO e Parte_1 P.IVA_1
BUCCELLATO THOMAS
PARTE ATTRICE
CONTRO
[C.F. ], con gli avv.ti. FILASETA Controparte_1 P.IVA_2
CAROSENA GABRIELLA e SAULLE LUCA
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Locazione di beni mobili
CONCLUSIONI
Parte attrice:“in via preliminare: essendo l'opposizione fondata su prova scritta, si chiede venga rigettata l'eventuale istanza avversaria di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto (17526/23 del 16.11.2023).
In via principale: piaccia al Tribunale, revocato o dichiarato nullo il decreto ingiuntivo opposto;
rigettare le domande di parte convenuta opposta o, in subordine, ridurle alla minor accertanda misura in ragione dei ratei effettivamente pagati nonché della inidoneità all'uso della macchina brossuratrice. In via riconvenzionale: condannare parte convenuta opposta al risarcimento dei danni tutti patiti da parte attrice in considerazione delle spese sostenute per ovviare ai vizi manifestati dal macchinario brossuratrice modello LAMIBIND 2000 EVA e dei danni patiti, nella misura di euro 61.909,47 o nella diversa misura che sarà accertata o ritenuta, anche in via equitativa, di giustizia, con interessi e rivalutazione monetaria.
Disporre la compensazione tra le somme eventualmente dovute da parte opponente e quelle dovute da parte convenuta opposta in riferimento alla domanda riconvenzionale spiegata.
Spese e onorari rifusi.
Con ogni più ampia riserva.”
Parte convenuta:“in via preliminare e principale:
- concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per € 100.909,05, oltre interessi moratori dalle singole scadenze e al saldo e spese legali per i motivi esposti;
in via preliminare e in subordine:
- concedere la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto in relazione all'ingiunzione di pagamento della somma di €93.918,45 oltre interessi moratori dalle singole scadenze al saldo e spese legali;
in via preliminare e in ulteriore subordine, in caso di mancata concessione della provvisoria esecuzione, del decreto ingiuntivo:
- ingiungere alla società in persona del suo legale rappresentante pro tempore Parte_1
ex art. 186 bis e/o 186 ter c.p.c., con ordinanza provvisoriamente esecutiva, il pagamento a
somma di €100.909,05, ovvero di quella altra maggiore o minore Controparte_2
che venisse ritenuta di ragione e di giustizia, somma da maggiorarsi degli interessi moratori ex art.
5 D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 dalle singole scadenze al saldo effettivo;
nel merito:
- respingere la proposta opposizione ed ogni avversaria domanda ed eccezione poiché infondata in fatto e in diritto, nonché confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito in via subordinata e salvo gravame, in caso di mancata conferma del decreto ingiuntivo:
- condannare l'Attrice Opponente a pagare alla Convenuta Opposta, per i titoli dedotti nel ricorso per ingiunzione e nel presente atto, la somma di €100.909,05, ovvero quell'altra somma maggiore
o minore che venisse itenuta di ragione e di giustizia, oltre agli interessi moratori ex art. 5
D.Lgs. n. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo;
il tutto con liquidazione in ogni caso delle spese relative al procedimento monitorio;
in via istruttoria: - ammettere prova orale per interrogatorio e testi sulle circostanze esposte in narrativa, con riserva di tenorizzarle in capitoli di prova e di indicare i testimoni.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario L.P.F., nonché IVA e CAP nella misura legale.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 17526/2023 col quale il Tribunale di
Milano in data 15/11/2023 le aveva ingiunto il pagamento in favore di Controparte_1 della somma di € 100.909,05, oltre interessi e spese, quali canoni di noleggio.
[...]
Quali motivi di opposizione, deduceva: Parte_1
-il parziale pagamento della somma ingiunta;
-l'inadempimento del locatore all'obbligo di manutenzione di n.1 dei n.6 macchinari noleggiati, che avrebbe reso necessario commissionare a terzi parte delle lavorazioni cui le macchine noleggiate erano destinate.
Ciò premesso, concludeva come in epigrafe riportato.
Si costituiva regolarmente l'opposta che contestava la fondatezza delle altrui deduzioni, chiedendo conseguentemente la conferma del decreto e concludendo come in epigrafe riportato.
Concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, senza svolgere attività istruttoria il Giudice rinviava per la discussione orale e contestuale decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Preliminarmente deve rammentarsi che l'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla (cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 20613 del 07/10/2011).
Va poi rammentato in diritto che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. civ.,
Sez. 3, n. 826 del 20/01/2015; Sez. 1, n. 15659 del 15/07/2011; Sez. L, n. 6205 del 15/03/2010;
Sez. U, n. 13533 del 30/10/2001).
Detta regola assume un'attitudine particolare nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo poiché l'opposto – attore sostanziale- soggiace ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente – convenuto sostanziale- ha l'onere di allegare e provare l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell'altrui credito (cfr. Cass. civ. Sez. III, 24/11/2005, n. 24815).
Nella specie parte opposta ha fornito idonea prova dell'esistenza, liquidità ed esigibilità del proprio credito producendo:
1) i contratti di noleggio;
2) le relative fatture.
E' poi incontestato che i beni siano stati consegnati e che siano ancora attualmente nella disponibilità dell''opponente.
Quanto all'eccezione di pagamento è sufficiente rilevare che gli estratti conto prodotti dall'opponente non provano il pagamento delle fatture oggetto di ingiunzione, atteso che le relative movimentazioni bancarie o sono prive di causale, o fanno riferimento a fatture diverse da quelle ingiunte.
Quanto all'eccezione ex art. 1460 c.c. sollevata da parte opponente, va invece rilevato che:
a) essa si riferisce a solo n.1 delle complessive n.6 macchine noleggiate;
b) il contratto prevede che la manutenzione avrebbe dovuto essere effettuata solo da PO o soggetto da essa delegato, laddove non vi è prova che la predetta sia mai stata interpellata per intervenute su guasti dei macchinari, né che le ditte asseritamente intervenute siano state incaricate da PO stessa;
c) l'inadempimento di parte opponente ha avuto inizio a partire dal mancato pagamento della fattura n. 1529 emessa nel marzo 2020, laddove l'unica fattura di intervento (da parte di terzi non autorizzati) sulla macchina asseritamente difettosa è stata emessa in data 19/10/2021 (doc. 49 opponente);
d) le fatture emesse da terzi a carico dell'opponente per lavorazioni asseritamente commissionate in ragione del malfunzionamento della macchina, sono tutte successive al gennaio 2022, ovvero risalenti a quasi due anni dall'inizio dell'inadempimento dell'attore.
Conclusivamente, l'opposizione deve essere integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi svolte ( di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale), con riduzione del 50% dei compensi per la fase di trattazione/istruttoria ( non essendo state ammesse le istanze articolate) e per quella decisionale, atteso che non sono state autorizzate memorie conclusive scritte.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nel giudizio RG 1425/2024, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede: 1) rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 17526/2023 emesso in data 15/11/2023
dal Tribunale di Milano nei confronti di ) ed in favore Parte_1 P.IVA_1
di ) e per l'effetto; Controparte_1 P.IVA_2
2) dichiara esecutivo il decreto stesso;
3) condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali che liquida in € 9.142,00 per compensi, oltre spese generali al
[...]
15%, CPA ed IVA come per legge.
Sentenza per legge esecutiva.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e deposito telematico immediato per l'allegazione al verbale.
Milano, 09/04/2025 il Giudice
Dott.ssa Roberta Sperati