Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 09/05/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 445 /2023
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il Giudice dott.ssa Francesca Incandela
Il giorno 09/05/2025 , innanzi al Giudice dott.ssa Francesca Incandela, chiamata la causa R.G.
n. 445 dell'anno 2023 promossa da
Parte_1
contro
Controparte_1
e nei confronti di
Si dà atto che sono presenti l'avv. ALESSIO CORDOVA, in sostituzione dell'avv. PUOTI
ANTONELLA E BRIOTTI STEFANO per parte attrice e l'avv.BARILLARO , in sostituzione dell'avv.
MACINA GIOVANNI per parte convenuta;
l'avv. CORDOVA aderisce alla proposta conciliativa dichiarando che il comune ha adempiuto al Part pagamento, rileva la mancata consegna del e chiede dichiararsi la cessata materia del contendere;
l'avv. BARILLARO aderisce alla proposta conciliativa e chiede dichiararsi la cessata materia del contendere precisando che il cel non fa parte della proposta conciliativa
Il Giudice
Il Giudice chiude il verbale alle ore 9.31 e si ritira in camera di consiglio.
Riaperto il verbale alle ore 12.28,
Visto l'art. 281 sexies cpc, decide dando lettura della sentenza.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE TERMINI IMERESE
Sezione Civile
Nella persona della Dr.ssa Francesca Incandela, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato – ad esito della discussione orale svolta dalle parti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni precisate all'odierna udienza – la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 445 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2023
TRA lettivamente domiciliata in VIA CARLO MIRABELLO 26 Parte_1
ROMA presso lo studio dell'avv. STEFANO BRIOTTI, che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. PUOTI ANTONELLA giusta procura in atti
ATTORE
CONTRO
elettivamente domiciliato in VIA ROMA 148 90010 , Controparte_1 CP_1 presso lo studio dell'avv. MACINA GIOVANNI , che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
OGGETTO: Appalto di opere pubbliche
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. ha Parte_1 convenuto in giudizio il in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 chiedendone la condanna al pagamento di euro 24.660,16, somma derivante dall'importo stabilito in sede di aggiudicazione (Euro 17.480,56) e da ulteriori lavori di variante (Euro
7.179,60), eseguiti a fronte del contratto di appalto per la manutenzione della condotta fognaria, nel tratto da contrada Baglio all'impianto di depurazione nel territorio del Comune di CP_1
Nel costituirsi in giudizio, l'ente convenuto ha eccepito l'infondatezza della domanda attorea, sottolineando l'erronea determinazione del “quantum” richiesto e contestando finanche la
Pagina 2 di 3 sussistenza dell' “an debeatur”. Ha, quindi, concluso chiedendo che venisse rigettata la domanda attorea.
Con ordinanza del 09.09.2024 veniva formulata proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., alla quale le parti dichiaravano di aderire ed alla quale la parte convenuta dava esecuzione, come attestato da documentazione depositata in atti in data 06.05.2025.
Nel caso di specie sussistono i presupposti perché sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Come è noto, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono conclusioni conformi in tal senso al giudice (Cass. 2063/2014), potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. n. 14775 del 2004).
Più di recente, tuttavia, la Suprema Corte ha chiarito che deve essere dichiarata, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la /necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto (Cass. 19845/2019).
Tale ipotesi ricorre nel caso di specie, posto che le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. Dunque la conciliazione intervenuta nel corso del giudizio costituisce circostanza idonea a far venir meno l'interesse delle parti alla prosecuzione della lite. Deve pertanto essere pronunciata la cessazione della materia del contendere.
Va poi disposta la compensazione integrale delle spese di lite, per come già regolate con la proposta ex art. 185 bis c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunziando ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
-Dichiara cessata la materia del contendere.
-compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Termini Imerese 09/05/2025
Il Giudice
Francesca Incandela
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