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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/10/2025, n. 11010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11010 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Sez. II^ lavoro
Il Giudice del lavoro, dr. LU DA, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione, nella pubblica udienza del 31/10/25 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in materia di assistenza al n° 22494 del RG. dell'anno 2025 e promossa da:
Parte 1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. N. Di Biagio - G. Chiacchio che la rappresentano e difendono in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio;
RICORRENTE
Contro
Controparte 1
con sede in Roma in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dalla dott.ssa Persona 1 in forza di delega rilasciata dal direttore della sede CP_1 competente ed elettivamente domiciliato presso la medesima sede;
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20/06/25 la ricorrente indicata in epigrafe ha adito il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro ed ha concluso chiedendo:
"dichiarare il diritto della Sig.ra Parte 1 ai benefici connessi all'indennità d'accompagnamento ex art. 1 Legge 18/80 in misura di legge, a decorrere dalla data della domanda amministrativa
(20/01/2025) e, per l'effetto, condannare l'CP_1 a corrispondere a parte ricorrente i ratei maturati e maturandi del diritto riconosciuto, oltre accessori, sui ratei arretrati, dalle singole scadenze al saldo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori, che si dichiarano antistatari." Si è costituito l'CP_1 convenuto, eccependo l'avvenuta liquidazione e pagamento della prestazione richiesta e chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Istruita con documenti, la causa è stata discussa e decisa all'udienza del 31/10/25 con la lettura del dispositivo e della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Giudice che, a seguito dell'avvenuta liquidazione in data 13/06/25 e dell'avvenuto successivo pagamento della prestazione richiesta nelle more del giudizio, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto congiuntamente dal procuratore dell' CP_1 il quale ha prodotto documentazione utile al riguardo, e dal procuratore di parte ricorrente.
Infatti, premesso che l'art. 100 c.p.c. prevede che per proporre una domanda in sede giurisdizionale è necessario avervi interesse e che l'interesse ad agire sorge dalla necessità di ottenere dal processo la tutela dell'interesse sostanziale e presuppone l'affermazione della lesione di questo interesse e l'idoneità del provvedimento domandato a tutelarlo, costituendo una condizione dell'azione la cui sussistenza è necessaria per ottenere un giudizio nel merito sulla fondatezza della domanda, si deve rilevare nel caso di specie che, a seguito del provvedimento di liquidazione e del pagamento intervenuto nelle more del giudizio, nessun interesse attuale e concreto può riconoscersi in capo alla parte ricorrente, la quale non ha alcuna esigenza di ottenere dal giudice un risultato utile giuridicamente apprezzabile.
Deve, allora, ritenersi sussistere al riguardo una situazione dalla quale risulta venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti ed il difetto di interesse ad agire ed a contraddire, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado.
Deve, quindi, essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite sono liquidate in favore della parte ricorrente ai sensi del DM n. 55/14 e succ. modif. (DM n. 147/22) in virtù della soccombenza ex art. 91 c.p.c., atteso che il pagamento è avvenuto dopo il deposito e la notificazione del ricorso introduttivo all' CP_1 e debbono essere distratte in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione e difesa disattesa:
dichiara cessata la materia del contendere.
condanna l'CP_1 al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.800,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Roma, 31/10/25
IL GIUDICE
LU DA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Sez. II^ lavoro
Il Giudice del lavoro, dr. LU DA, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione, nella pubblica udienza del 31/10/25 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in materia di assistenza al n° 22494 del RG. dell'anno 2025 e promossa da:
Parte 1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. N. Di Biagio - G. Chiacchio che la rappresentano e difendono in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio;
RICORRENTE
Contro
Controparte 1
con sede in Roma in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dalla dott.ssa Persona 1 in forza di delega rilasciata dal direttore della sede CP_1 competente ed elettivamente domiciliato presso la medesima sede;
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20/06/25 la ricorrente indicata in epigrafe ha adito il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro ed ha concluso chiedendo:
"dichiarare il diritto della Sig.ra Parte 1 ai benefici connessi all'indennità d'accompagnamento ex art. 1 Legge 18/80 in misura di legge, a decorrere dalla data della domanda amministrativa
(20/01/2025) e, per l'effetto, condannare l'CP_1 a corrispondere a parte ricorrente i ratei maturati e maturandi del diritto riconosciuto, oltre accessori, sui ratei arretrati, dalle singole scadenze al saldo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori, che si dichiarano antistatari." Si è costituito l'CP_1 convenuto, eccependo l'avvenuta liquidazione e pagamento della prestazione richiesta e chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Istruita con documenti, la causa è stata discussa e decisa all'udienza del 31/10/25 con la lettura del dispositivo e della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Giudice che, a seguito dell'avvenuta liquidazione in data 13/06/25 e dell'avvenuto successivo pagamento della prestazione richiesta nelle more del giudizio, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto congiuntamente dal procuratore dell' CP_1 il quale ha prodotto documentazione utile al riguardo, e dal procuratore di parte ricorrente.
Infatti, premesso che l'art. 100 c.p.c. prevede che per proporre una domanda in sede giurisdizionale è necessario avervi interesse e che l'interesse ad agire sorge dalla necessità di ottenere dal processo la tutela dell'interesse sostanziale e presuppone l'affermazione della lesione di questo interesse e l'idoneità del provvedimento domandato a tutelarlo, costituendo una condizione dell'azione la cui sussistenza è necessaria per ottenere un giudizio nel merito sulla fondatezza della domanda, si deve rilevare nel caso di specie che, a seguito del provvedimento di liquidazione e del pagamento intervenuto nelle more del giudizio, nessun interesse attuale e concreto può riconoscersi in capo alla parte ricorrente, la quale non ha alcuna esigenza di ottenere dal giudice un risultato utile giuridicamente apprezzabile.
Deve, allora, ritenersi sussistere al riguardo una situazione dalla quale risulta venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti ed il difetto di interesse ad agire ed a contraddire, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado.
Deve, quindi, essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite sono liquidate in favore della parte ricorrente ai sensi del DM n. 55/14 e succ. modif. (DM n. 147/22) in virtù della soccombenza ex art. 91 c.p.c., atteso che il pagamento è avvenuto dopo il deposito e la notificazione del ricorso introduttivo all' CP_1 e debbono essere distratte in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione e difesa disattesa:
dichiara cessata la materia del contendere.
condanna l'CP_1 al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.800,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Roma, 31/10/25
IL GIUDICE
LU DA