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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/07/2025, n. 2704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2704 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5119/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari
sezione terza civile
in persona del Giudice unico dott. Sergio Cassano ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 5119 del Ruolo Generale anno 2025 avente ad oggetto: “appello avverso sentenza del GdP”
TRA
Avv. Salvatore Sante, rappr.to e difeso da sé stesso ex art. 86 cpc;
Parte_1
APPELLANTE
E
rappr.ta e difesa ope legis dall'Avvocatura dello Stato;
Controparte_1
APPELLATA
Conclusioni come da verbale odierno.
Ragioni della decisione
Il GdP di Bari con sentenza n. 1423/2024 depositata il 4.11.2024, nel contraddittorio delle parti ha respinto il ricorso proposto da Avv. Salvatore Sante avverso l'ordinanza/ingiunzione Prot. N° M_ IT_PR_BASPC Parte_1
00153658 04/12/2023 Area III- Codice della Strada, adottata dalla a seguito di ricorso Controparte_1
amministrativo proposto avverso il verbale di accertamento e contestazione, elevato in suo danno quale proprietario obbligato in solido del veicolo Hyunday Kona tg.FV343ZB, per violazione dell'art 158, co.5, Cds,
CP_ in quanto in su piazza NR De LA lasciava il veicolo in sosta sulla corrispondenza dell'area di intersezione con via Calefati.
L'Avv. ha impugnato la sentenza e la si è costituita in giudizio resistendo al gravame. Parte_1 CP_1
pagina 1 di 5 La causa è stata decisa alla odierna udienza ex art. 437 cpc all'esito della discussione orale dell'avvocato dello
Stato, con lettura e deposito immediato della sentenza per via telematica.
**********
La decisione impugnata merita la conferma.
Secondo l'appellante il GdP ha errato nel ritenere che “L'ordinanza-ingiunzione risulta motivata, dando
contezza in maniera sintetica e puntuale dei motivi di fatto e di diritto della sua adozione, essendo legittimo il
richiamo fatto “per relationem“ ad altri atti, che potevano essere oggetto di consultazione da parte
dell'interessato. Infatti, ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 241/90, il rapporto controdeduttivo redatto dall'organo
accertatore, al quale la rinvia, facendolo proprio in punto di fatto e di diritto, viene assunto Controparte_1
come motivazione esplicita del provvedimento, del quale costituisce parte integrante, pur non essendo allegato
allo stesso, essendo reperibile presso l'organo accertatore.”
Sostiene al riguardo l'appellante che non si può motivare un provvedimento amministrativo seppure “per
relationem” senza allegare almeno lo stesso atto ossia, nella specie, il rapporto controdeduttivo redatto dall'organo accertatore.
L'assunto non ha pregio.
Ribadita senz'altro la possibilità di motivare l'atto amministrativo con rinvio ad un altro atto senza necessità di sua allegazione, così come da costante giurisprudenza (v. Cass. Civ., Sez. II, 14 dicembre 2023, n. 35025; sez.
VI, 30/07/2020, n.16316; sez. II, 30/07/2021, n.21924 nonché la giurisprudenza amministrativa richiamata nell'ordinanza), va ricordato che il giudizio di opposizione non ha per oggetto l'atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice il quale deve valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto (cfr. Cass SSUU n. 1786/2010 e Cass n. 17799/2014). Va aggiunto che l'appellante ha dimostrato Parte_1
-col deposito in atti delle fotografie scattate dagli agenti accertatori- di aver fatto accesso agli atti del Comune di
Bari e quindi di aver potuto prendere senz'altro cognizione anche delle controdeduzioni richiamate nel provvedimento del Prefetto.
Anche il secondo motivo di appello va respinto.
pagina 2 di 5 Il richiamo all'art. 158 comma 5 CdS contenuto nel verbale, accompagnato dalla indicazione che la vettura
CP_ veniva sanzionata perché sostava in su piazza NR De LA “sulla corrispondenza dell'area di
intersezione”, fa chiaramente intendere che veniva contestata l'ipotesi prevista dall'art. 158 co. 1 lett. f) CdS)
secondo cui sono vietate la fermata e la sosta “f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di
intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 m dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata
trasversale, salvo diversa segnalazione”. Giova aggiungere che secondo Cass. sent. n. 15395 del 2012 “La
posizione del veicolo a meno di cinque metri dall'intersezione deve ritenersi implicitamente attestata nel verbale
tramite lo specifico richiamo alla norma oggetto dell'infrazione. Pertanto, se nel verbale per sosta vietata in
prossimità di una intersezione non è indicata esattamente la distanza del veicolo dall'incrocio, l'accertamento
della polizia municipale deve ritenersi valido fino a querela di falso.”.
Pertanto alcuna violazione di legge né del diritto di difesa vi è stata sotto il profilo del difetto di indicazione nel verbale di accertamento degli elementi precisi e dettagliati posti a fondamento della violazione prevedendo l'art. 201 cds che “Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi
precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione
immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore” mentre l'art. 385 reg. cds al comma 1 dispone che “Qualora la contestazione, nelle ipotesi di cui all' articolo 384, non
abbia potuto aver luogo all'atto dell'accertamento della violazione, l'organo accertatore compila il verbale con
gli elementi di tempo, di luogo e di fatto che ha potuto acquisire specificando i motivi per i quali non è stato
possibile procedere alla contestazione immediata,” e al comma 4, nel rinviare all'art. 383 co. 4, richiama la previsione per cui “4. Il verbale deve in genere essere conforme al modello VI.1 allegato, che fa parte
integrante del presente regolamento;
se redatto con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati, deve riportare
le stesse indicazioni contenute nel modello.”
Deve essere, pertanto, condivisa la valutazione del primo giudice secondo cui il verbale de quo contiene “gli
elementi essenziali per la sua redazione”, ossia è conforme alle previsioni di legge, quanto al suo contenuto essenziale sopra individuato, oltre che al modello regolamentare, in quanto indica in modo preciso e dettagliato orario, località e tipo di condotta oggetto della contestazione (v. Cass. Civ., Sez. II, n. 37851, del 28.12.2022;
Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 463/2016, del 14.01.2016). Peraltro lo stesso appellante ha prodotto le fotografie della vettura in sosta scattate il giorno dell'accertamento dagli agenti di Polizia Locale da cui risulta in modo lampante pagina 3 di 5 i tipo di violazione, oltre che la sua evidente sussistenza ossia che il ricorrente, odierno appellante, lasciava il proprio veicolo in sosta sulla corrispondenza dell'area di intersezione tra le vie E. De LA/A CP_2
violazione riportata chiaramente nella parte motivata del verbale e, pertanto, correttamente sanzionata. La stessa autorizzazione alla sosta nello spazio dedicato ai veicoli dei Magistrati esposta dall' sul cruscotto Parte_1
(tesserino riconoscimento VPO), peraltro, non contestata dall'Amministrazione e riportata nelle controdeduzione dell'organo accertatore e dallo stesso giudice in sentenza, a nulla rileva, in quanto si legge nella decisione: “…
gli agenti verbalizzanti, pur accertando “de visu” l'autorizzazione alla sosta nello spazio dedicato ai veicoli per
magistrati, posto sulla plancia del cruscotto anteriore del mezzo del ricorrente, rilevavano il parcheggio del
detto mezzo in corrispondenza dell'intersezione, comportamento non consentito dalle norme del Codice della
Strada, a prescindere dall'effettivo intralcio alla circolazione…”.
In definitiva tutte le doglianze dell' risultano infondate, avendo il Giudice di prime cure analiticamente Parte_1
motivato le ragioni del suo convincimento, che hanno ad oggetto circostanze che vengono superate dalla decisione impugnata e, sulla scorta di tali argomentazioni, ha esattamente ritenuto l'ordinanza -ingiunzione legittima e, le circostanze contestate dall'opponente sono state correttamente considerate nel merito infondate.
Va, infine, disattesa anche la domanda subordinata con cui l'appellante ha chiesto, in parziale riforma della sentenza, di rideterminare l'ammontare della sanzione “applicando il minimo della stessa anche in relazione ad
un completo apprezzamento delle risultanze processuali e con l'osservazione dei criteri dettati dall'art.195,
comma 2°, del C.d.S., con riguardo "alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente accertatore per
l'eliminazione o attenuazione della conseguente violazione nonché della personalità del trasgressore”. Invero
l' in primo che in secondo grado- si è limitato a riportare la norma relativa ai criteri di CP_3
determinazione della entità della sanzione senza però indicare gli specifici motivi che nel caso di specie dovrebbero consentire la sua determinazione nel minimo. A maggior ragione non appare possibile rideterminare la sanzione in misura minima (così riducendo l'importo di euro 174 oltre accessori, determinato dal Prefetto nel doppio del minimo, così come imposto dall'art. 203 cds in caso di rigetto del ricorso ammnistrativo) considerato peraltro l'uso abusivo del tesserino di riconoscimento da parte dell'Avv. quale Vice Procuratore Parte_1
Onorario in quanto dalla documentazione dallo stesso allegata in primo grado risulta che l'Avv. ha Parte_1
rivestitole funzioni di VPO fino al 31.12.2013 (v. attestazione del dirigente amm.vo della Procura della pagina 4 di 5 Repubblica in data 21.5.2013) e quindi al momento della commissione della violazione, avvenuta il 20.4.2023,
era cessato dalle funzioni di VPO.
Va disposta la trasmissione della presente decisione alla Procura della Repubblica di Bari per le proprie determinazioni in ordine all'uso del tesserino di VPO da parte dell'avv. . Parte_1
Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ex DM 55 del 2014 in relazione al valore della causa, al rito applicato e alla attività svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_2
n. 1423/2024 del 4.11.2024 emessa dal GdP di Bari, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna Avv. Salvatore Sante alla rifusione delle spese di giudizio in favore della Parte_1 CP_1
liquidate in euro 641,00 (studio 210; introduttiva 126; trattazione 126; decisionale 179) per
[...]
onorario, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e CAP per il secondo;
3) dispone la trasmissione della presente decisione alla Procura della Repubblica di Bari per le proprie determinazioni in ordine all'uso del tesserino di VPO da parte dell'avv. . Parte_1
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater TU Spese Giustizia sussistono i presupposti perché la parte che ha proposto l'appello versi un ulteriore importo a titolo di Contributo Unificato.
Così deciso e pubblicato in Bari il 9.7.2025.
Il Giudice
dott. Sergio Cassano
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari
sezione terza civile
in persona del Giudice unico dott. Sergio Cassano ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 5119 del Ruolo Generale anno 2025 avente ad oggetto: “appello avverso sentenza del GdP”
TRA
Avv. Salvatore Sante, rappr.to e difeso da sé stesso ex art. 86 cpc;
Parte_1
APPELLANTE
E
rappr.ta e difesa ope legis dall'Avvocatura dello Stato;
Controparte_1
APPELLATA
Conclusioni come da verbale odierno.
Ragioni della decisione
Il GdP di Bari con sentenza n. 1423/2024 depositata il 4.11.2024, nel contraddittorio delle parti ha respinto il ricorso proposto da Avv. Salvatore Sante avverso l'ordinanza/ingiunzione Prot. N° M_ IT_PR_BASPC Parte_1
00153658 04/12/2023 Area III- Codice della Strada, adottata dalla a seguito di ricorso Controparte_1
amministrativo proposto avverso il verbale di accertamento e contestazione, elevato in suo danno quale proprietario obbligato in solido del veicolo Hyunday Kona tg.FV343ZB, per violazione dell'art 158, co.5, Cds,
CP_ in quanto in su piazza NR De LA lasciava il veicolo in sosta sulla corrispondenza dell'area di intersezione con via Calefati.
L'Avv. ha impugnato la sentenza e la si è costituita in giudizio resistendo al gravame. Parte_1 CP_1
pagina 1 di 5 La causa è stata decisa alla odierna udienza ex art. 437 cpc all'esito della discussione orale dell'avvocato dello
Stato, con lettura e deposito immediato della sentenza per via telematica.
**********
La decisione impugnata merita la conferma.
Secondo l'appellante il GdP ha errato nel ritenere che “L'ordinanza-ingiunzione risulta motivata, dando
contezza in maniera sintetica e puntuale dei motivi di fatto e di diritto della sua adozione, essendo legittimo il
richiamo fatto “per relationem“ ad altri atti, che potevano essere oggetto di consultazione da parte
dell'interessato. Infatti, ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 241/90, il rapporto controdeduttivo redatto dall'organo
accertatore, al quale la rinvia, facendolo proprio in punto di fatto e di diritto, viene assunto Controparte_1
come motivazione esplicita del provvedimento, del quale costituisce parte integrante, pur non essendo allegato
allo stesso, essendo reperibile presso l'organo accertatore.”
Sostiene al riguardo l'appellante che non si può motivare un provvedimento amministrativo seppure “per
relationem” senza allegare almeno lo stesso atto ossia, nella specie, il rapporto controdeduttivo redatto dall'organo accertatore.
L'assunto non ha pregio.
Ribadita senz'altro la possibilità di motivare l'atto amministrativo con rinvio ad un altro atto senza necessità di sua allegazione, così come da costante giurisprudenza (v. Cass. Civ., Sez. II, 14 dicembre 2023, n. 35025; sez.
VI, 30/07/2020, n.16316; sez. II, 30/07/2021, n.21924 nonché la giurisprudenza amministrativa richiamata nell'ordinanza), va ricordato che il giudizio di opposizione non ha per oggetto l'atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice il quale deve valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto (cfr. Cass SSUU n. 1786/2010 e Cass n. 17799/2014). Va aggiunto che l'appellante ha dimostrato Parte_1
-col deposito in atti delle fotografie scattate dagli agenti accertatori- di aver fatto accesso agli atti del Comune di
Bari e quindi di aver potuto prendere senz'altro cognizione anche delle controdeduzioni richiamate nel provvedimento del Prefetto.
Anche il secondo motivo di appello va respinto.
pagina 2 di 5 Il richiamo all'art. 158 comma 5 CdS contenuto nel verbale, accompagnato dalla indicazione che la vettura
CP_ veniva sanzionata perché sostava in su piazza NR De LA “sulla corrispondenza dell'area di
intersezione”, fa chiaramente intendere che veniva contestata l'ipotesi prevista dall'art. 158 co. 1 lett. f) CdS)
secondo cui sono vietate la fermata e la sosta “f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di
intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 m dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata
trasversale, salvo diversa segnalazione”. Giova aggiungere che secondo Cass. sent. n. 15395 del 2012 “La
posizione del veicolo a meno di cinque metri dall'intersezione deve ritenersi implicitamente attestata nel verbale
tramite lo specifico richiamo alla norma oggetto dell'infrazione. Pertanto, se nel verbale per sosta vietata in
prossimità di una intersezione non è indicata esattamente la distanza del veicolo dall'incrocio, l'accertamento
della polizia municipale deve ritenersi valido fino a querela di falso.”.
Pertanto alcuna violazione di legge né del diritto di difesa vi è stata sotto il profilo del difetto di indicazione nel verbale di accertamento degli elementi precisi e dettagliati posti a fondamento della violazione prevedendo l'art. 201 cds che “Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi
precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione
immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore” mentre l'art. 385 reg. cds al comma 1 dispone che “Qualora la contestazione, nelle ipotesi di cui all' articolo 384, non
abbia potuto aver luogo all'atto dell'accertamento della violazione, l'organo accertatore compila il verbale con
gli elementi di tempo, di luogo e di fatto che ha potuto acquisire specificando i motivi per i quali non è stato
possibile procedere alla contestazione immediata,” e al comma 4, nel rinviare all'art. 383 co. 4, richiama la previsione per cui “4. Il verbale deve in genere essere conforme al modello VI.1 allegato, che fa parte
integrante del presente regolamento;
se redatto con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati, deve riportare
le stesse indicazioni contenute nel modello.”
Deve essere, pertanto, condivisa la valutazione del primo giudice secondo cui il verbale de quo contiene “gli
elementi essenziali per la sua redazione”, ossia è conforme alle previsioni di legge, quanto al suo contenuto essenziale sopra individuato, oltre che al modello regolamentare, in quanto indica in modo preciso e dettagliato orario, località e tipo di condotta oggetto della contestazione (v. Cass. Civ., Sez. II, n. 37851, del 28.12.2022;
Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 463/2016, del 14.01.2016). Peraltro lo stesso appellante ha prodotto le fotografie della vettura in sosta scattate il giorno dell'accertamento dagli agenti di Polizia Locale da cui risulta in modo lampante pagina 3 di 5 i tipo di violazione, oltre che la sua evidente sussistenza ossia che il ricorrente, odierno appellante, lasciava il proprio veicolo in sosta sulla corrispondenza dell'area di intersezione tra le vie E. De LA/A CP_2
violazione riportata chiaramente nella parte motivata del verbale e, pertanto, correttamente sanzionata. La stessa autorizzazione alla sosta nello spazio dedicato ai veicoli dei Magistrati esposta dall' sul cruscotto Parte_1
(tesserino riconoscimento VPO), peraltro, non contestata dall'Amministrazione e riportata nelle controdeduzione dell'organo accertatore e dallo stesso giudice in sentenza, a nulla rileva, in quanto si legge nella decisione: “…
gli agenti verbalizzanti, pur accertando “de visu” l'autorizzazione alla sosta nello spazio dedicato ai veicoli per
magistrati, posto sulla plancia del cruscotto anteriore del mezzo del ricorrente, rilevavano il parcheggio del
detto mezzo in corrispondenza dell'intersezione, comportamento non consentito dalle norme del Codice della
Strada, a prescindere dall'effettivo intralcio alla circolazione…”.
In definitiva tutte le doglianze dell' risultano infondate, avendo il Giudice di prime cure analiticamente Parte_1
motivato le ragioni del suo convincimento, che hanno ad oggetto circostanze che vengono superate dalla decisione impugnata e, sulla scorta di tali argomentazioni, ha esattamente ritenuto l'ordinanza -ingiunzione legittima e, le circostanze contestate dall'opponente sono state correttamente considerate nel merito infondate.
Va, infine, disattesa anche la domanda subordinata con cui l'appellante ha chiesto, in parziale riforma della sentenza, di rideterminare l'ammontare della sanzione “applicando il minimo della stessa anche in relazione ad
un completo apprezzamento delle risultanze processuali e con l'osservazione dei criteri dettati dall'art.195,
comma 2°, del C.d.S., con riguardo "alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente accertatore per
l'eliminazione o attenuazione della conseguente violazione nonché della personalità del trasgressore”. Invero
l' in primo che in secondo grado- si è limitato a riportare la norma relativa ai criteri di CP_3
determinazione della entità della sanzione senza però indicare gli specifici motivi che nel caso di specie dovrebbero consentire la sua determinazione nel minimo. A maggior ragione non appare possibile rideterminare la sanzione in misura minima (così riducendo l'importo di euro 174 oltre accessori, determinato dal Prefetto nel doppio del minimo, così come imposto dall'art. 203 cds in caso di rigetto del ricorso ammnistrativo) considerato peraltro l'uso abusivo del tesserino di riconoscimento da parte dell'Avv. quale Vice Procuratore Parte_1
Onorario in quanto dalla documentazione dallo stesso allegata in primo grado risulta che l'Avv. ha Parte_1
rivestitole funzioni di VPO fino al 31.12.2013 (v. attestazione del dirigente amm.vo della Procura della pagina 4 di 5 Repubblica in data 21.5.2013) e quindi al momento della commissione della violazione, avvenuta il 20.4.2023,
era cessato dalle funzioni di VPO.
Va disposta la trasmissione della presente decisione alla Procura della Repubblica di Bari per le proprie determinazioni in ordine all'uso del tesserino di VPO da parte dell'avv. . Parte_1
Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ex DM 55 del 2014 in relazione al valore della causa, al rito applicato e alla attività svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_2
n. 1423/2024 del 4.11.2024 emessa dal GdP di Bari, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna Avv. Salvatore Sante alla rifusione delle spese di giudizio in favore della Parte_1 CP_1
liquidate in euro 641,00 (studio 210; introduttiva 126; trattazione 126; decisionale 179) per
[...]
onorario, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e CAP per il secondo;
3) dispone la trasmissione della presente decisione alla Procura della Repubblica di Bari per le proprie determinazioni in ordine all'uso del tesserino di VPO da parte dell'avv. . Parte_1
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater TU Spese Giustizia sussistono i presupposti perché la parte che ha proposto l'appello versi un ulteriore importo a titolo di Contributo Unificato.
Così deciso e pubblicato in Bari il 9.7.2025.
Il Giudice
dott. Sergio Cassano
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