TRIB
Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 07/11/2024, n. 1708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1708 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3897/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3897/2021 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa
DA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente nella C.le San Giuliano Macallé Parte_1
S. Elena n. 18/B, C.F. , elettivamente domiciliato a Modica in Via Santa n. 12, C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Federica Iabichino, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] e residente in [...], Controparte_1
C.F. elettivamente domiciliata in Pozzallo, Via Mazzini n. 30, presso lo studio C.F._2 dell'Avv. Pietro Latino, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
pagina 1 di 9 Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Rimessa al Collegio per la decisione all'udienza camerale del 22.05.2024 sulle conclusioni precisate come in atti, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto che: con ricorso depositato il giorno 14.11.2021, ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare Parte_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra lo stesso e , celebrato in Modica il Controparte_1
09.09.1995, trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 123, parte II, serie A, anno 1995, dal quale sono nati i figli il 24.11.2000 e 29.12.2003: ER Persona_2 il ricorrente ha chiesto, altresì, l'affidamento congiunto della IG con collocamento Persona_2
presso la madre e diritto di visita per il padre compatibilmente agli impegni di studio e ricreativi della stessa, disporre in capo al ricorrente stesso di contribuire al mantenimento dei figli nella misura di euro
250,00 ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie, e di non riconoscere alcun assegno divorzile in favore della resistente;
il ricorrente ha all'uopo dedotto che a far data dall'intervenuta separazione consensuale tra i coniugi, omologata dal Tribunale di Ragusa ex Modica il 16-21.01.2014, non vi è stata alcuna riconciliazione tra i coniugi ed è venuta meno ogni forma di comunione tra gli stessi;
costituitasi in giudizio , non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti Controparte_1
civili del matrimonio, ha chiesto di porre a carico del ricorrente il versamento di una somma meglio ritenuta dal Tribunale quale assegno divorzile in favore della resistente, nonché euro 700,00 quale contributo al mantenimento dei figli, nella misura di euro 350,00 ciascuno, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
esperito senza positivo esito il tentativo di conciliazione delle parti all'udienza del 24.03.2022, è stato determinato in euro 300,00 l'assegno di mantenimento da porre in capo al ricorrente a titolo di contributo al mantenimento del figlio , studente universitario fuori sede, e per il resto sono stati ER
confermati i provvedimenti resi in sede di separazione;
sulla base dei documenti prodotti in giudizio, all'udienza del 22.05.2024, tenutasi in forma cartolare, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.; il Pubblico Ministero, a cui sono stati trasmessi gli atti in data 24.05.2024, nulla ha opposto;
ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
pagina 2 di 9 lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine di sei mesi dall' udienza presidenziale, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa n. 116/2014 del 16-
21.01.2014 emesso inter partes dal Tribunale di Ragusa ex Modica, mentre la protrazione di tale regime, per un periodo eccedente il prescritto termine di legge, deve presumersi non essendone stata eccepita l'interruzione;
l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le odierne parti;
nulla deve disporsi in merito all'affidamento della IG in quanto diventata Persona_2
maggiorenne nelle more del giudizio;
relativamente ai profili riguardanti il mantenimento dei due figli entrambi maggiorenni, e ER
, relativamente al primo, non può che trovare conferma, anche in questa definitiva Persona_2 sede, l'obbligo in capo al padre di contribuire al mantenimento indiretto del figlio , ER diversamente deve ritenersi non più dovuto l'assegno in favore della seconda, stante che, a quanto consta, la stessa avrebbe trovato un impiego lavorativo ed altresì non vivrebbe più con la madre avendo formato un autonomo nucleo familiare con il proprio compagno, dal quale -secondo quanto esposto dal
Migliore- aspetterebbe un figlio;
invero, va rilevato come la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza o il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni va effettuata dal giudice del merito, necessariamente, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe in forme di parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani;
i genitori sono tenuti a mantenere i figli che non sono, senza loro colpa, economicamente indipendenti;
si ritiene, che l'obbligo di mantenimento venga meno quando, raggiunta una età adulta (non indicata però dalla legge) e completato il percorso formativo, il figlio acquisisca la capacità lavorativa che gli permette di raggiungere l'indipendenza economica o quando il mancato svolgimento di un'attività lavorativa dipenda da inerzia, rifiuto o abbandono ingiustificato del lavoro stesso da parte del figlio;
il principio, pacifico in giurisprudenza, è confermato dal Codice civile, all'art. 337 septies c.c., il quale sancisce che in caso di separazione e divorzio il giudice, valutate le circostanze può disporre in favore dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti il pagamento di un assegno;
pagina 3 di 9 secondo la più recente giurisprudenza, tuttavia, “l'obbligo di mantenimento ogniqualvolta i figli siano
"non indipendenti economicamente",” non è posto direttamente ed automaticamente dal legislatore, ma è rimesso alla dichiarazione giudiziale alla stregua di tutte le "circostanze" del caso concreto. Esso sarà quindi disposto - pena la superfluità della norma di riserva alla decisione del giudice - non solamente e non semplicemente perché manchi l'indipendenza economica del figlio maggiorenne.
Affinché la disposizione menzionata abbia un qualche effetto, occorre, invero, eliminare ogni automatismo, rimettendo essa al giudice la decisione circa l'attribuzione del diritto al mantenimento, prima di quel momento inesistente”, sicché il diritto al mantenimento viene meno col “raggiungimento della maggiore età, salva la prova (sovente raggiunta agevolmente ed in via indiziaria) che il diritto permanga per l'esistenza di un percorso di studi o, più in generale, formativo in fieri, in costanza di un tempo ancora necessario per la ricerca comunque di un lavoro o sistemazione che assicuri
l'indipendenza economica. Il concetto è quello della cd. capacità lavorativa, intesa come adeguatezza a svolgere un lavoro, in particolare un lavoro remunerato. Essa si acquista con la maggiore età, quando la legge presuppone raggiunta l'autonomia ed attribuisce piena capacità lavorativa, da spendere sul mercato del lavoro, tanto che si gode della capacità di agire (e di voto): salva la prova di circostanze che giustificano, al contrario, il permanere di un obbligo di mantenimento.” (Cass. n. 17183 del 2020); nel caso di specie, appare incontestato che il figlio , di anni 24, sia impegnato in un percorso ER
formativo ed universitario fuori sede a Milano, e che lo stesso non sia ancora economicamente indipendente, sussistendo, dunque, in capo al medesimo un impegno effettivo verso un progetto formativo rivolto all'acquisizione di competenze professionali;
ora, in considerazione delle condizioni economico – reddituali del ricorrente, non più onerato del contributo per la IG , l'assegno in favore del figlio , studente fuori sede a Milano, Per_2 ER
può determinarsi, con decorrenza dalla data della presente pronuncia, valendo per il pregresso, quanto statuito con l'ordinanza presidenziale del 24.03.2022, in euro 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e da versarsi direttamente a quest'ultimo, entro il giorno cinque di ogni mese, essendovi in tal senso l'accordo dei genitori;
diversamente, relativamente alla IG , per come anticipato, posta la condizione Persona_2
lavorativa della IG, la quale, sulla base della documentazione prodotta in giudizio e rilasciata dal
Centro per l'Impiego di Modica, datata 8 luglio 2024, risulta assunta presso l'attività di
[...]
sin dal mese di febbraio 2023, circostanza non contestata in alcun modo dalla resistente, che CP_2
neppure ha dedotto e/o eccepito alcunché in merito al fatto che la stessa non vivrebbe più con lei avendo costituito un nuovo nucleo familiare con il proprio compagno, non può continuare a sussistere l'obbligo di mantenimento in suo favore a carico dei genitori;
pagina 4 di 9 in particolare, stante il tempo decorso dall'inizio del rapporto lavorativo e in difetto di elementi contrari non portati a conoscenza del Tribunale e pur tenendo conto della ancora giovane età della ragazza (che non ha ancora compiuto 21 anni) , e, quindi, del necessario tempo per ritenersi raggiunta una stabilità nel rapporto lavorativo, sì da assumersi il raggiungimento dell'indipendenza economica, può dichiararsi non più dovuto a fare tempo dall'odierna pronuncia l'obbligo in capo alla ricorrente di contribuire al mantenimento della IG;
Persona_2
resta invece da esaminare la domanda, avanzata dalla resistente, di riconoscimento di un assegno di divorzio in suo favore;
al riguardo, in primo luogo, va rilevato che secondo il nuovo orientamento delle Sezioni Unite n.
18287/2018, in tema di assegno di divorzio, quest'ultimo ha una natura sia assistenziale sia perequativo-compensativa (Cass. SU 18287/2018; Cass. 8 settembre 2021 n. 24250, Cass, 9 agosto
2019 n. 21234, Cass. 23 gennaio 2019 n. 1882); secondo la linea interpretativa che il Collegio ritiene di dover seguire, in quanto maggiormente aderente al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite del 2018 nella cennata decisione n.
18287/2018, nonché alla lettura della disposizione normativa di cui all'art. 5 della legge n. 898 del
1970, che non prevede alcuna prevalenza tra i vari criteri ivi indicati ai fini dell'attribuzione a quantificazione dell'assegno divorzile, la quale non troverebbe perciò alcun fondamento normativo, e non senza poter omettere che la funzione assistenziale in senso ampio non limitata alla mancanza di indipendenza economica è immanente nella disposizione in esame, stante che il riconoscimento di un assegno divorzile non può prescindere dall'accertamento di una inadeguatezza dei mezzi e dalla impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive;
che in tal senso Cass. n. 36088/2021 ha così ampiamente espresso i principi che devono guidare nel giudizio di attribuzione o meno dell'assegno divorzile, chiarendo che “ 1) "il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto"; 2) "all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve
pagina 5 di 9 attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate"; 3) "la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi". In conformità, questa Corte ha ulteriormente ribadito che "i criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui alla L.
n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, in ragione della finalità composita - assistenziale perequativa e compensativa - del detto assegno" (Cass. 32398/2019; nella specie, questa Corte ha cassato la sentenza impugnata che, nel riconoscere l'assegno di divorzio, aveva fondato il proprio accertamento esclusivamente sul criterio del tenore di vita godibile durante il matrimonio, senza verificare in concreto l'incidenza dei parametri integrati) e che "l'assegno divorzile, che va attribuito e quantificato facendo applicazione in posizione pari ordinata dei parametri di cui alla L. n. 898 del
1970, art. 5, comma 6, prima parte, senza riferimenti al tenore di vita goduto durante il matrimonio, deve assicurare all'ex coniuge richiedente, in ragione della sua finalità composita - assistenziale, perequativa e compensativa -, un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri, mediante complessiva ponderazione dell'intera storia coniugale e della prognosi futura, tenendo conto anche delle eventuali attribuzioni o degli introiti che abbiano compensato il sacrificio delle aspettative professionali del richiedente e realizzato l'esigenza perequativa" (Cass. 4215/2021). In definitiva, ai fini del riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa
e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, è necessario compiere un accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno, con una necessaria valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente l'assegno divorzile
pagina 6 di 9 alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonchè di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”; che, pertanto, va riconosciuta all'assegno divorzile una finalità non solo assistenziale, ma anche l'ulteriore e concorrente finalità compensativa o perequativa nei casi in cui sia fornita la prova – da parte del richiedente (trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato) – che la sperequazione reddituale esistente all'epoca del divorzio sia stata causata direttamente dalle scelte di vita concordate dagli ex coniugi, per effetto delle quali l'uno abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, in tal modo contribuendo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune;
che la Corte ha avuto modo di ulteriormente chiarire come “anche alla luce del nuovo orientamento espresso dalle Sezioni Unite nel 2018 e dalle successive pronunce di questo giudice di legittimità (cfr. in motivazione, Cass. 21926/2019, nella cui ordinanza questa Corte ha evidenziato come l'assegno di divorzio abbia una funzione assistenziale, imprescindibile ma in pari misura compensativa e perequativa, cosicché può "ritenersi che, anche alla luce della nuova elaborazione ermeneutica dell'art. 5, comma 6, deve essere riconosciuto il diritto all'assegno divorzile, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non possano essere valutati gli altri criteri, ancorché equiordinati, previsti nella norma, in virtù del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari", sempre previo preliminare esame comparativo delle condizioni economico patrimoniali delle parti); passando all'esame nel merito della domanda, non può, anzitutto, non rilevarsi come la non CP_1
spenda parola alcuna per assumere che la sperequazione reddituale che assume esistente rispetto all'ex coniuge sia stata causata direttamente dalle scelte di vita concordate dagli ex coniugi, per effetto delle quali ella ha dovuto sacrificare le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, in tal modo contribuendo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune;
in secondo luogo per come era suo preciso onere parte resistente nulla prova riguardo all'inadeguatezza dei mezzi e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive;
di contro al riguardo riconosce che proprio per far fronte ai bisogni suoi e dei figli che dopo la separazione sono rimasti a vivere con lei, ha dovuto svolgere tutta una serie di lavoretti, di cui tutt avia nulla aggiunge di più, di quali lavori si trattasse, quali somme dalle stesse abbia ricavato e ricavi, se si sia trattato di lavori continuativi o meno;
pagina 7 di 9 del pari riferisce che in passato ha potuto beneficiare dell'aiuto del proprio padre, ma che “ormai non
c'è più e mi viene complicato fare fronte a tutte le esigenze” (così in seno all'udienza presidenziale), senza tuttavia specificare l'entità dell'aiuto e quando in concreto sia venuto meno;
ancora assume di aver beneficiato in parte del reddito di cittadinanza e di avere redditi entro i limiti per poter beneficiare dell'ammissione del patrocinio a spese dello Stato, purtuttavia è proprietaria della casa in cui ha vissuto e vive e di cui non si conosce il titolo di acquisto;
che, pertanto, non solo la è persona abile al lavoro, e non può perciò escludersi che abbia CP_1
acquisito una specifica competenza lavorativa, ma soprattutto nulla ha in concreto portato a conoscenza del Tribunale di come si sia mantenuta unitamente ai due figli, all'epoca della separazione dal marito ancora minori rimasti a vivere con lei, in tutti questi anni sino ad oggi, a partire dal 2011 ( dunque, per
13 anni), cioè dall'inizio del giudizio separativo conclusosi con una accordo in ordine alle condizioni della separazione personale in cui non è stato previsto alcun assegno di mantenimento in suo favore, ma solo un assegno di euro 450,00 per i due figli (aumentato a 500,00 solo nel 2018), laddove del pari il in tutti questi anni sarebbe stato “formalmente” disoccupato, e solo negli ultimi anni dal Pt_1
2022 sarebbe stato regolarmente assunto, percependo uno stipendio di euro 1200,00 oltre ad un canone di affitto di euro 300,00, ma, per come visto sino alla data della presente pronuncia onerato dall'obbligo di mantenimento indiretto dei due figli per complessivi euro 550, ed oggi solo del primogenito per euro 350,00; ER
che, in definitiva, non risulta adeguatamente provata quale sia la reale condizione economica della resistente (e così la produzione dell'estratto conto, a seguito della richiesta avanzata alle parti, non dà conto di alcuna diversa entrata se non di quella ricevuta a titolo di mantenimento dei figli – che, peraltro, si aggiunga, nella comparsa conclusiva la stessa resistente chiede che vangano corrisposte direttamente ai figli - di tal che riconosciuto che la comunque svolge un'attività lavorativa sia CP_1
pure in nero, non rappresenta adeguatamente le sue reali entrate), della sua capacità di guadagno, non risulta sufficientemente dimostrata l'effettivo ricorrere di un rilevante squilibrio economico rispetto all'ex coniuge, oltre che l'inadeguatezza dei mezzi e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive;
che, pertanto, la domanda della resistente va rigettata;
in relazione alla natura della controversia e la soccombenza reciproca le spese vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
pagina 8 di 9 Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Modica, in data 09.09.1995, tra e , trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, al n. Parte_1 Controparte_1
123, parte II, serie A, anno 1995;
Manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Modica, ai sensi degli artt. 10 L. 898/1970 e 69 D.P.R. 396/2000; Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Modica di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Pone a carico di l'obbligo di corrispondere direttamente al figlio la somma di Parte_1 ER
euro 350,00, da versarsi entro giorno cinque di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, e con decorrenza dalla data della presente pronuncia, valendo per il pregresso quanto in precedenza statuito;
Dichiara non più dovuto sempre a fare tempo dalla data della presente pronuncia l'assegno di mantenimento in favore della IG , fermo restando quanto in precedenza statuito;
Persona_2
Rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente.
Spese compensate.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 29.10.2024.
Il Presidente
Dott. Massimo Pulvirenti
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3897/2021 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa
DA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente nella C.le San Giuliano Macallé Parte_1
S. Elena n. 18/B, C.F. , elettivamente domiciliato a Modica in Via Santa n. 12, C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Federica Iabichino, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] e residente in [...], Controparte_1
C.F. elettivamente domiciliata in Pozzallo, Via Mazzini n. 30, presso lo studio C.F._2 dell'Avv. Pietro Latino, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
pagina 1 di 9 Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Rimessa al Collegio per la decisione all'udienza camerale del 22.05.2024 sulle conclusioni precisate come in atti, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto che: con ricorso depositato il giorno 14.11.2021, ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare Parte_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra lo stesso e , celebrato in Modica il Controparte_1
09.09.1995, trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 123, parte II, serie A, anno 1995, dal quale sono nati i figli il 24.11.2000 e 29.12.2003: ER Persona_2 il ricorrente ha chiesto, altresì, l'affidamento congiunto della IG con collocamento Persona_2
presso la madre e diritto di visita per il padre compatibilmente agli impegni di studio e ricreativi della stessa, disporre in capo al ricorrente stesso di contribuire al mantenimento dei figli nella misura di euro
250,00 ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie, e di non riconoscere alcun assegno divorzile in favore della resistente;
il ricorrente ha all'uopo dedotto che a far data dall'intervenuta separazione consensuale tra i coniugi, omologata dal Tribunale di Ragusa ex Modica il 16-21.01.2014, non vi è stata alcuna riconciliazione tra i coniugi ed è venuta meno ogni forma di comunione tra gli stessi;
costituitasi in giudizio , non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti Controparte_1
civili del matrimonio, ha chiesto di porre a carico del ricorrente il versamento di una somma meglio ritenuta dal Tribunale quale assegno divorzile in favore della resistente, nonché euro 700,00 quale contributo al mantenimento dei figli, nella misura di euro 350,00 ciascuno, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
esperito senza positivo esito il tentativo di conciliazione delle parti all'udienza del 24.03.2022, è stato determinato in euro 300,00 l'assegno di mantenimento da porre in capo al ricorrente a titolo di contributo al mantenimento del figlio , studente universitario fuori sede, e per il resto sono stati ER
confermati i provvedimenti resi in sede di separazione;
sulla base dei documenti prodotti in giudizio, all'udienza del 22.05.2024, tenutasi in forma cartolare, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.; il Pubblico Ministero, a cui sono stati trasmessi gli atti in data 24.05.2024, nulla ha opposto;
ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
pagina 2 di 9 lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine di sei mesi dall' udienza presidenziale, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa n. 116/2014 del 16-
21.01.2014 emesso inter partes dal Tribunale di Ragusa ex Modica, mentre la protrazione di tale regime, per un periodo eccedente il prescritto termine di legge, deve presumersi non essendone stata eccepita l'interruzione;
l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le odierne parti;
nulla deve disporsi in merito all'affidamento della IG in quanto diventata Persona_2
maggiorenne nelle more del giudizio;
relativamente ai profili riguardanti il mantenimento dei due figli entrambi maggiorenni, e ER
, relativamente al primo, non può che trovare conferma, anche in questa definitiva Persona_2 sede, l'obbligo in capo al padre di contribuire al mantenimento indiretto del figlio , ER diversamente deve ritenersi non più dovuto l'assegno in favore della seconda, stante che, a quanto consta, la stessa avrebbe trovato un impiego lavorativo ed altresì non vivrebbe più con la madre avendo formato un autonomo nucleo familiare con il proprio compagno, dal quale -secondo quanto esposto dal
Migliore- aspetterebbe un figlio;
invero, va rilevato come la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza o il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni va effettuata dal giudice del merito, necessariamente, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe in forme di parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani;
i genitori sono tenuti a mantenere i figli che non sono, senza loro colpa, economicamente indipendenti;
si ritiene, che l'obbligo di mantenimento venga meno quando, raggiunta una età adulta (non indicata però dalla legge) e completato il percorso formativo, il figlio acquisisca la capacità lavorativa che gli permette di raggiungere l'indipendenza economica o quando il mancato svolgimento di un'attività lavorativa dipenda da inerzia, rifiuto o abbandono ingiustificato del lavoro stesso da parte del figlio;
il principio, pacifico in giurisprudenza, è confermato dal Codice civile, all'art. 337 septies c.c., il quale sancisce che in caso di separazione e divorzio il giudice, valutate le circostanze può disporre in favore dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti il pagamento di un assegno;
pagina 3 di 9 secondo la più recente giurisprudenza, tuttavia, “l'obbligo di mantenimento ogniqualvolta i figli siano
"non indipendenti economicamente",” non è posto direttamente ed automaticamente dal legislatore, ma è rimesso alla dichiarazione giudiziale alla stregua di tutte le "circostanze" del caso concreto. Esso sarà quindi disposto - pena la superfluità della norma di riserva alla decisione del giudice - non solamente e non semplicemente perché manchi l'indipendenza economica del figlio maggiorenne.
Affinché la disposizione menzionata abbia un qualche effetto, occorre, invero, eliminare ogni automatismo, rimettendo essa al giudice la decisione circa l'attribuzione del diritto al mantenimento, prima di quel momento inesistente”, sicché il diritto al mantenimento viene meno col “raggiungimento della maggiore età, salva la prova (sovente raggiunta agevolmente ed in via indiziaria) che il diritto permanga per l'esistenza di un percorso di studi o, più in generale, formativo in fieri, in costanza di un tempo ancora necessario per la ricerca comunque di un lavoro o sistemazione che assicuri
l'indipendenza economica. Il concetto è quello della cd. capacità lavorativa, intesa come adeguatezza a svolgere un lavoro, in particolare un lavoro remunerato. Essa si acquista con la maggiore età, quando la legge presuppone raggiunta l'autonomia ed attribuisce piena capacità lavorativa, da spendere sul mercato del lavoro, tanto che si gode della capacità di agire (e di voto): salva la prova di circostanze che giustificano, al contrario, il permanere di un obbligo di mantenimento.” (Cass. n. 17183 del 2020); nel caso di specie, appare incontestato che il figlio , di anni 24, sia impegnato in un percorso ER
formativo ed universitario fuori sede a Milano, e che lo stesso non sia ancora economicamente indipendente, sussistendo, dunque, in capo al medesimo un impegno effettivo verso un progetto formativo rivolto all'acquisizione di competenze professionali;
ora, in considerazione delle condizioni economico – reddituali del ricorrente, non più onerato del contributo per la IG , l'assegno in favore del figlio , studente fuori sede a Milano, Per_2 ER
può determinarsi, con decorrenza dalla data della presente pronuncia, valendo per il pregresso, quanto statuito con l'ordinanza presidenziale del 24.03.2022, in euro 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e da versarsi direttamente a quest'ultimo, entro il giorno cinque di ogni mese, essendovi in tal senso l'accordo dei genitori;
diversamente, relativamente alla IG , per come anticipato, posta la condizione Persona_2
lavorativa della IG, la quale, sulla base della documentazione prodotta in giudizio e rilasciata dal
Centro per l'Impiego di Modica, datata 8 luglio 2024, risulta assunta presso l'attività di
[...]
sin dal mese di febbraio 2023, circostanza non contestata in alcun modo dalla resistente, che CP_2
neppure ha dedotto e/o eccepito alcunché in merito al fatto che la stessa non vivrebbe più con lei avendo costituito un nuovo nucleo familiare con il proprio compagno, non può continuare a sussistere l'obbligo di mantenimento in suo favore a carico dei genitori;
pagina 4 di 9 in particolare, stante il tempo decorso dall'inizio del rapporto lavorativo e in difetto di elementi contrari non portati a conoscenza del Tribunale e pur tenendo conto della ancora giovane età della ragazza (che non ha ancora compiuto 21 anni) , e, quindi, del necessario tempo per ritenersi raggiunta una stabilità nel rapporto lavorativo, sì da assumersi il raggiungimento dell'indipendenza economica, può dichiararsi non più dovuto a fare tempo dall'odierna pronuncia l'obbligo in capo alla ricorrente di contribuire al mantenimento della IG;
Persona_2
resta invece da esaminare la domanda, avanzata dalla resistente, di riconoscimento di un assegno di divorzio in suo favore;
al riguardo, in primo luogo, va rilevato che secondo il nuovo orientamento delle Sezioni Unite n.
18287/2018, in tema di assegno di divorzio, quest'ultimo ha una natura sia assistenziale sia perequativo-compensativa (Cass. SU 18287/2018; Cass. 8 settembre 2021 n. 24250, Cass, 9 agosto
2019 n. 21234, Cass. 23 gennaio 2019 n. 1882); secondo la linea interpretativa che il Collegio ritiene di dover seguire, in quanto maggiormente aderente al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite del 2018 nella cennata decisione n.
18287/2018, nonché alla lettura della disposizione normativa di cui all'art. 5 della legge n. 898 del
1970, che non prevede alcuna prevalenza tra i vari criteri ivi indicati ai fini dell'attribuzione a quantificazione dell'assegno divorzile, la quale non troverebbe perciò alcun fondamento normativo, e non senza poter omettere che la funzione assistenziale in senso ampio non limitata alla mancanza di indipendenza economica è immanente nella disposizione in esame, stante che il riconoscimento di un assegno divorzile non può prescindere dall'accertamento di una inadeguatezza dei mezzi e dalla impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive;
che in tal senso Cass. n. 36088/2021 ha così ampiamente espresso i principi che devono guidare nel giudizio di attribuzione o meno dell'assegno divorzile, chiarendo che “ 1) "il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto"; 2) "all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve
pagina 5 di 9 attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate"; 3) "la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi". In conformità, questa Corte ha ulteriormente ribadito che "i criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui alla L.
n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, in ragione della finalità composita - assistenziale perequativa e compensativa - del detto assegno" (Cass. 32398/2019; nella specie, questa Corte ha cassato la sentenza impugnata che, nel riconoscere l'assegno di divorzio, aveva fondato il proprio accertamento esclusivamente sul criterio del tenore di vita godibile durante il matrimonio, senza verificare in concreto l'incidenza dei parametri integrati) e che "l'assegno divorzile, che va attribuito e quantificato facendo applicazione in posizione pari ordinata dei parametri di cui alla L. n. 898 del
1970, art. 5, comma 6, prima parte, senza riferimenti al tenore di vita goduto durante il matrimonio, deve assicurare all'ex coniuge richiedente, in ragione della sua finalità composita - assistenziale, perequativa e compensativa -, un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri, mediante complessiva ponderazione dell'intera storia coniugale e della prognosi futura, tenendo conto anche delle eventuali attribuzioni o degli introiti che abbiano compensato il sacrificio delle aspettative professionali del richiedente e realizzato l'esigenza perequativa" (Cass. 4215/2021). In definitiva, ai fini del riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa
e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, è necessario compiere un accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno, con una necessaria valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente l'assegno divorzile
pagina 6 di 9 alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonchè di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”; che, pertanto, va riconosciuta all'assegno divorzile una finalità non solo assistenziale, ma anche l'ulteriore e concorrente finalità compensativa o perequativa nei casi in cui sia fornita la prova – da parte del richiedente (trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato) – che la sperequazione reddituale esistente all'epoca del divorzio sia stata causata direttamente dalle scelte di vita concordate dagli ex coniugi, per effetto delle quali l'uno abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, in tal modo contribuendo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune;
che la Corte ha avuto modo di ulteriormente chiarire come “anche alla luce del nuovo orientamento espresso dalle Sezioni Unite nel 2018 e dalle successive pronunce di questo giudice di legittimità (cfr. in motivazione, Cass. 21926/2019, nella cui ordinanza questa Corte ha evidenziato come l'assegno di divorzio abbia una funzione assistenziale, imprescindibile ma in pari misura compensativa e perequativa, cosicché può "ritenersi che, anche alla luce della nuova elaborazione ermeneutica dell'art. 5, comma 6, deve essere riconosciuto il diritto all'assegno divorzile, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non possano essere valutati gli altri criteri, ancorché equiordinati, previsti nella norma, in virtù del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari", sempre previo preliminare esame comparativo delle condizioni economico patrimoniali delle parti); passando all'esame nel merito della domanda, non può, anzitutto, non rilevarsi come la non CP_1
spenda parola alcuna per assumere che la sperequazione reddituale che assume esistente rispetto all'ex coniuge sia stata causata direttamente dalle scelte di vita concordate dagli ex coniugi, per effetto delle quali ella ha dovuto sacrificare le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, in tal modo contribuendo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune;
in secondo luogo per come era suo preciso onere parte resistente nulla prova riguardo all'inadeguatezza dei mezzi e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive;
di contro al riguardo riconosce che proprio per far fronte ai bisogni suoi e dei figli che dopo la separazione sono rimasti a vivere con lei, ha dovuto svolgere tutta una serie di lavoretti, di cui tutt avia nulla aggiunge di più, di quali lavori si trattasse, quali somme dalle stesse abbia ricavato e ricavi, se si sia trattato di lavori continuativi o meno;
pagina 7 di 9 del pari riferisce che in passato ha potuto beneficiare dell'aiuto del proprio padre, ma che “ormai non
c'è più e mi viene complicato fare fronte a tutte le esigenze” (così in seno all'udienza presidenziale), senza tuttavia specificare l'entità dell'aiuto e quando in concreto sia venuto meno;
ancora assume di aver beneficiato in parte del reddito di cittadinanza e di avere redditi entro i limiti per poter beneficiare dell'ammissione del patrocinio a spese dello Stato, purtuttavia è proprietaria della casa in cui ha vissuto e vive e di cui non si conosce il titolo di acquisto;
che, pertanto, non solo la è persona abile al lavoro, e non può perciò escludersi che abbia CP_1
acquisito una specifica competenza lavorativa, ma soprattutto nulla ha in concreto portato a conoscenza del Tribunale di come si sia mantenuta unitamente ai due figli, all'epoca della separazione dal marito ancora minori rimasti a vivere con lei, in tutti questi anni sino ad oggi, a partire dal 2011 ( dunque, per
13 anni), cioè dall'inizio del giudizio separativo conclusosi con una accordo in ordine alle condizioni della separazione personale in cui non è stato previsto alcun assegno di mantenimento in suo favore, ma solo un assegno di euro 450,00 per i due figli (aumentato a 500,00 solo nel 2018), laddove del pari il in tutti questi anni sarebbe stato “formalmente” disoccupato, e solo negli ultimi anni dal Pt_1
2022 sarebbe stato regolarmente assunto, percependo uno stipendio di euro 1200,00 oltre ad un canone di affitto di euro 300,00, ma, per come visto sino alla data della presente pronuncia onerato dall'obbligo di mantenimento indiretto dei due figli per complessivi euro 550, ed oggi solo del primogenito per euro 350,00; ER
che, in definitiva, non risulta adeguatamente provata quale sia la reale condizione economica della resistente (e così la produzione dell'estratto conto, a seguito della richiesta avanzata alle parti, non dà conto di alcuna diversa entrata se non di quella ricevuta a titolo di mantenimento dei figli – che, peraltro, si aggiunga, nella comparsa conclusiva la stessa resistente chiede che vangano corrisposte direttamente ai figli - di tal che riconosciuto che la comunque svolge un'attività lavorativa sia CP_1
pure in nero, non rappresenta adeguatamente le sue reali entrate), della sua capacità di guadagno, non risulta sufficientemente dimostrata l'effettivo ricorrere di un rilevante squilibrio economico rispetto all'ex coniuge, oltre che l'inadeguatezza dei mezzi e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive;
che, pertanto, la domanda della resistente va rigettata;
in relazione alla natura della controversia e la soccombenza reciproca le spese vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
pagina 8 di 9 Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Modica, in data 09.09.1995, tra e , trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, al n. Parte_1 Controparte_1
123, parte II, serie A, anno 1995;
Manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Modica, ai sensi degli artt. 10 L. 898/1970 e 69 D.P.R. 396/2000; Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Modica di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Pone a carico di l'obbligo di corrispondere direttamente al figlio la somma di Parte_1 ER
euro 350,00, da versarsi entro giorno cinque di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, e con decorrenza dalla data della presente pronuncia, valendo per il pregresso quanto in precedenza statuito;
Dichiara non più dovuto sempre a fare tempo dalla data della presente pronuncia l'assegno di mantenimento in favore della IG , fermo restando quanto in precedenza statuito;
Persona_2
Rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente.
Spese compensate.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 29.10.2024.
Il Presidente
Dott. Massimo Pulvirenti
pagina 9 di 9