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Sentenza 24 giugno 2024
Sentenza 24 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 24/06/2024, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2024 |
Testo completo
N. 1079/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Angelo Mariano BOZZA Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Cleonice CORDISCO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1079/2024 v.g. promossa da: nata a [...] il [...], assistita e difesa Parte_1
dall'avv. BERARDI PAOLA
e
, nato a [...] il [...], assistito e difeso CP_1
dall'avv. QUARTA DANIELE
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/05/2024, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 17/06/2008 avevano contratto matrimonio con rito civile, in
Tirana (Albania), trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Montesilvano all'Anno 2008, Parte II, Serie C., N. 59.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 30.05.2024 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 30.05.2024);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi e Parte_1
, provvede come segue: CP_1
O M O L O G A
pagina 2 di 7 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
a) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, in particolare la sig.ra la Sig.ra continuerà a vivere in Montesilvano (Pe) alla Via Sarca n. 2 mentre il Parte_1
Sig. continuerà a vivere in Montesilvano alla Via Isonzo n.13; CP_1
b) nel rispetto del principio della bigenitorialità i figli minori ed sono Per_1 Per_2
affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, in particolare il figlio sarà Per_1 collocato presso il padre con il quale continuerà ad abitare e risiedere nell'immobile sito in Montesilvano (Pe) alla via Isonzo n. 13 unitamente ai nonni paterni, mentre la figlia minore sarà collocata presso la madre con la quale continuerà ad abitare Per_2
e risiedere nell'immobile sito in Montesilvano alla Via Sarca n.
2. La responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente per le decisioni attinenti all'ordinaria amministrazione e congiuntamente per le decisioni di particolare rilevanza nell'interesse dei figli minori della coppia.
1) PIANO GENITORIALE – AFFIDAMENTO CONDIVISO- TEMPI DI
PERMANENZA PARITETICI DEI FIGLI CON I GENITORI
Il collocamento paritario è la soluzione che risponde appieno al ménage paritetico che entrambi i genitori hanno da sempre intrattenuto con i figli, i quali ultimi avranno pertanto la possibilità di continuare con le proprie abitudini di vita, di frequentare gli stessi luoghi e di mantenere i rapporti con la propria sfera affettiva, crescendo sereni lontano il più possibile dal trauma della separazione, così come il legislatore ha previsto nel primo comma dell'art. 337-ter c.c.
In particolare, il figlio sarà collocato presso il padre con il quale continuerà Per_1
ad abitare e risiedere nell'immobile sito in Montesilvano (Pe) alla via Isonzo n. 13 unitamente ai nonni paterni, mentre la figlia minore sarà collocata presso la Per_2
madre con la quale continuerà ad abitare e risiedere nell'immobile sito in
Montesilvano alla Via Sarca n. 2.
pagina 3 di 7 Il padre terrà con sé Per_2
- tutti i fine settimana (dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo cena, riaccompagnandola a casa della madre alle ore 20.30);
La madre terrà con sé Per_1
- tutti i martedì, mercoledì e giovedì (compreso il pernottamento presso la casa materna). Inoltre, il figlio minore pranzerà unitamente alla sorellina Per_1 Per_2
tutti i giorni della settimana, ad esclusione del fine settimana e compatibilmente con i turni della sig.ra presso la casa materna, il tutto salvo libero e diverso Parte_1
accordo tra le parti.
Attesa la vicinanza degli immobili (circa 200 mt) ove vivono e risiedono i coniugi, proprio al fine di garantire una gestione ottimale al ménage familiare ed alle abitudini dei minori, allorquando la mamma Sig.ra è impegnata nei turni Parte_1
pomeridiani, i minori saranno tenuti ed accuditi dai nonni paterni presso l'immobile in Montesilvano alla Via Isonzo n.13 ove i sig.ri e vivono Parte_2 Parte_3
unitamente al figlio Sig. . CP_1
2) PIANO GENITORIALE: FERIE ESTIVE
I figli staranno 15 giorni consecutivi con il padre e 15 con la madre. I genitori concorderanno entro il mese di maggio la scelta dei suddetti giorni, potendo anche scegliere di stare con i figli una settimana a luglio ed una ad agosto.
3) PIANO GENITORIALE – FESTIVITA' NATALIZIE E PASQUALI -
COMPLEANNI
Durante le festività natalizie, i minori trascorreranno ad anni alterni la settimana dal
23 al 30 dicembre con un genitore e la settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore. Per le festività pasquali, i minori staranno ad anni alterni il Venerdì
Santo ed il Sabato Santo con un genitore, la Domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore. Le parti si impegno comunque a trascorrere il pagina 4 di 7 giorno del Santo Natale e la Domenica di Pasqua possibilmente insieme. I compleanni dei bambini saranno festeggiati insieme.
4) PIANO GENITORIALE – FREQUENTAZIONE DEI MINORI CON I NONNI
Attesa la vicinanza degli immobili (circa 200mt) ove vivono e risiedono le parti, considerando il forte legame affettivo che lega i minori ai nonni paterni e l'assenza, per motivi geografici dei nonni materni, proprio al fine di garantire una gestione ottimale al ménage familiare ed alle abitudini dei minori, allorquando la mamma
Sig.ra è impegnata nei turni pomeridiani i minori saranno tenuti ed Parte_1
accuditi dai nonni paterni presso l'immobile in Montesilvano alla Via Isonzo n.13 ove i sig.ri e vivono unitamente al figlio Sig. . Parte_2 Parte_3 CP_1
Co 5) IMPEGNI ATTIVITA' Controparte_2
QUOTIDIANE DEI MINORI
Minore Per_1
istruzione: il bambino è iscritto alla classe 2^ D della Scuola Media Istituto
Comprensivo Villa Verrocchio, in Montesilvano, con il seguente orario scolastico:
8,00-14,00; frequentazioni abituali: oltre i genitori, i nonni;
Per_ compagni di scuola e/o di sport od altro: , , e;
Per_3 Per_4 Per_5
sport praticati: il bambino ha praticato calcio;
vacanze: alla chiusura delle scuole, secondo il calendario di cui al punto predetto 2;
Minore Per_2
istruzione: la bimba è iscritto alla Scuola Dell'Infanzia, sez. A, Via Lazio
Montesilvano con il seguente orario scolastico: 8,00-13.30; frequentazioni abituali: oltre i genitori, i nonni, la zia materna;
sport praticati: non è iscritta ad alcun centro sportivo attesa la tenera età; vacanze: alla chiusura delle scuole, secondo il calendario di cui al punto predetto 2.
6) MANTENIMENTO DIRETTO DELLA PROLE
pagina 5 di 7 Valutate le attuali condizioni economiche delle parti, le esigenze dei figli minori, il periodo di permanenza degli stessi presso ognuno dei genitori, la valenza dei compiti domestici e di cura direttamente assunti da ognuno di essi, i ricorrenti provvederanno al mantenimento diretto dei minori nei periodi di rispettiva permanenza.
Il Sig. rinuncia alla propria quota di spettanza pari al 50% dell'assegno CP_1
unico INPS per la minore , (attualmente della complessiva somma di Persona_7
Euro 200,00 circa) da erogarsi integralmente in favore della sig.ra Parte_1
L'assegno unico per il minore (attualmente della complessiva Persona_8
somma di Euro 200,00 circa) sarà spettante al 50% a ciascun genitore.
Le spese straordinarie, individuate secondo il Protocollo di Codesto Tribunale, scolastiche, mediche non coperte dal S.S.N. e ludico/sportive, previamente concordate e successivamente documentate, saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50 %. Entrambi i genitori si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso all'inscrizione dei figli sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità delle figlie minori valida anche per l'espatrio.
Nessun contributo di mantenimento è dovuto reciprocamente dai coniugi, tenuto conto dell'autosufficienza economica e delle rispettive condizioni. I coniugi danno atto di nulla avere più a pretendere reciprocamente.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
MONTESILVANO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è
pagina 6 di 7 cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 30.05.2024).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 24.06.2024
Il Presidente
Dott. Angelo Mariano Bozza
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Angelo Mariano BOZZA Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Cleonice CORDISCO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1079/2024 v.g. promossa da: nata a [...] il [...], assistita e difesa Parte_1
dall'avv. BERARDI PAOLA
e
, nato a [...] il [...], assistito e difeso CP_1
dall'avv. QUARTA DANIELE
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/05/2024, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 17/06/2008 avevano contratto matrimonio con rito civile, in
Tirana (Albania), trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Montesilvano all'Anno 2008, Parte II, Serie C., N. 59.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 30.05.2024 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 30.05.2024);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi e Parte_1
, provvede come segue: CP_1
O M O L O G A
pagina 2 di 7 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
a) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, in particolare la sig.ra la Sig.ra continuerà a vivere in Montesilvano (Pe) alla Via Sarca n. 2 mentre il Parte_1
Sig. continuerà a vivere in Montesilvano alla Via Isonzo n.13; CP_1
b) nel rispetto del principio della bigenitorialità i figli minori ed sono Per_1 Per_2
affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, in particolare il figlio sarà Per_1 collocato presso il padre con il quale continuerà ad abitare e risiedere nell'immobile sito in Montesilvano (Pe) alla via Isonzo n. 13 unitamente ai nonni paterni, mentre la figlia minore sarà collocata presso la madre con la quale continuerà ad abitare Per_2
e risiedere nell'immobile sito in Montesilvano alla Via Sarca n.
2. La responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente per le decisioni attinenti all'ordinaria amministrazione e congiuntamente per le decisioni di particolare rilevanza nell'interesse dei figli minori della coppia.
1) PIANO GENITORIALE – AFFIDAMENTO CONDIVISO- TEMPI DI
PERMANENZA PARITETICI DEI FIGLI CON I GENITORI
Il collocamento paritario è la soluzione che risponde appieno al ménage paritetico che entrambi i genitori hanno da sempre intrattenuto con i figli, i quali ultimi avranno pertanto la possibilità di continuare con le proprie abitudini di vita, di frequentare gli stessi luoghi e di mantenere i rapporti con la propria sfera affettiva, crescendo sereni lontano il più possibile dal trauma della separazione, così come il legislatore ha previsto nel primo comma dell'art. 337-ter c.c.
In particolare, il figlio sarà collocato presso il padre con il quale continuerà Per_1
ad abitare e risiedere nell'immobile sito in Montesilvano (Pe) alla via Isonzo n. 13 unitamente ai nonni paterni, mentre la figlia minore sarà collocata presso la Per_2
madre con la quale continuerà ad abitare e risiedere nell'immobile sito in
Montesilvano alla Via Sarca n. 2.
pagina 3 di 7 Il padre terrà con sé Per_2
- tutti i fine settimana (dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo cena, riaccompagnandola a casa della madre alle ore 20.30);
La madre terrà con sé Per_1
- tutti i martedì, mercoledì e giovedì (compreso il pernottamento presso la casa materna). Inoltre, il figlio minore pranzerà unitamente alla sorellina Per_1 Per_2
tutti i giorni della settimana, ad esclusione del fine settimana e compatibilmente con i turni della sig.ra presso la casa materna, il tutto salvo libero e diverso Parte_1
accordo tra le parti.
Attesa la vicinanza degli immobili (circa 200 mt) ove vivono e risiedono i coniugi, proprio al fine di garantire una gestione ottimale al ménage familiare ed alle abitudini dei minori, allorquando la mamma Sig.ra è impegnata nei turni Parte_1
pomeridiani, i minori saranno tenuti ed accuditi dai nonni paterni presso l'immobile in Montesilvano alla Via Isonzo n.13 ove i sig.ri e vivono Parte_2 Parte_3
unitamente al figlio Sig. . CP_1
2) PIANO GENITORIALE: FERIE ESTIVE
I figli staranno 15 giorni consecutivi con il padre e 15 con la madre. I genitori concorderanno entro il mese di maggio la scelta dei suddetti giorni, potendo anche scegliere di stare con i figli una settimana a luglio ed una ad agosto.
3) PIANO GENITORIALE – FESTIVITA' NATALIZIE E PASQUALI -
COMPLEANNI
Durante le festività natalizie, i minori trascorreranno ad anni alterni la settimana dal
23 al 30 dicembre con un genitore e la settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore. Per le festività pasquali, i minori staranno ad anni alterni il Venerdì
Santo ed il Sabato Santo con un genitore, la Domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore. Le parti si impegno comunque a trascorrere il pagina 4 di 7 giorno del Santo Natale e la Domenica di Pasqua possibilmente insieme. I compleanni dei bambini saranno festeggiati insieme.
4) PIANO GENITORIALE – FREQUENTAZIONE DEI MINORI CON I NONNI
Attesa la vicinanza degli immobili (circa 200mt) ove vivono e risiedono le parti, considerando il forte legame affettivo che lega i minori ai nonni paterni e l'assenza, per motivi geografici dei nonni materni, proprio al fine di garantire una gestione ottimale al ménage familiare ed alle abitudini dei minori, allorquando la mamma
Sig.ra è impegnata nei turni pomeridiani i minori saranno tenuti ed Parte_1
accuditi dai nonni paterni presso l'immobile in Montesilvano alla Via Isonzo n.13 ove i sig.ri e vivono unitamente al figlio Sig. . Parte_2 Parte_3 CP_1
Co 5) IMPEGNI ATTIVITA' Controparte_2
QUOTIDIANE DEI MINORI
Minore Per_1
istruzione: il bambino è iscritto alla classe 2^ D della Scuola Media Istituto
Comprensivo Villa Verrocchio, in Montesilvano, con il seguente orario scolastico:
8,00-14,00; frequentazioni abituali: oltre i genitori, i nonni;
Per_ compagni di scuola e/o di sport od altro: , , e;
Per_3 Per_4 Per_5
sport praticati: il bambino ha praticato calcio;
vacanze: alla chiusura delle scuole, secondo il calendario di cui al punto predetto 2;
Minore Per_2
istruzione: la bimba è iscritto alla Scuola Dell'Infanzia, sez. A, Via Lazio
Montesilvano con il seguente orario scolastico: 8,00-13.30; frequentazioni abituali: oltre i genitori, i nonni, la zia materna;
sport praticati: non è iscritta ad alcun centro sportivo attesa la tenera età; vacanze: alla chiusura delle scuole, secondo il calendario di cui al punto predetto 2.
6) MANTENIMENTO DIRETTO DELLA PROLE
pagina 5 di 7 Valutate le attuali condizioni economiche delle parti, le esigenze dei figli minori, il periodo di permanenza degli stessi presso ognuno dei genitori, la valenza dei compiti domestici e di cura direttamente assunti da ognuno di essi, i ricorrenti provvederanno al mantenimento diretto dei minori nei periodi di rispettiva permanenza.
Il Sig. rinuncia alla propria quota di spettanza pari al 50% dell'assegno CP_1
unico INPS per la minore , (attualmente della complessiva somma di Persona_7
Euro 200,00 circa) da erogarsi integralmente in favore della sig.ra Parte_1
L'assegno unico per il minore (attualmente della complessiva Persona_8
somma di Euro 200,00 circa) sarà spettante al 50% a ciascun genitore.
Le spese straordinarie, individuate secondo il Protocollo di Codesto Tribunale, scolastiche, mediche non coperte dal S.S.N. e ludico/sportive, previamente concordate e successivamente documentate, saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50 %. Entrambi i genitori si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso all'inscrizione dei figli sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità delle figlie minori valida anche per l'espatrio.
Nessun contributo di mantenimento è dovuto reciprocamente dai coniugi, tenuto conto dell'autosufficienza economica e delle rispettive condizioni. I coniugi danno atto di nulla avere più a pretendere reciprocamente.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
MONTESILVANO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è
pagina 6 di 7 cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 30.05.2024).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 24.06.2024
Il Presidente
Dott. Angelo Mariano Bozza
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