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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/10/2025, n. 5838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5838 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 3254/2020 All'udienza collegiale del giorno 14/10/2025 ore 10:35
Presidente Dott. Giulia Spadaro Consigliere Dott. Domenica Capezzera Relatore
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1 Avv. CAPECCHI CRISTIANA pres.
Appellato/i
CP_1 Avv. GENOVESE ANDREA avv. Raffaele Barile sost.
Controparte_2 Avv. SABLONE STEFANO avv. Antonazzi sost.
Controparte_3 Avv. SABLONE STEFANO
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi. L'appellante evidenzia che l'eccezione sulla inutilizzabilita' della documentazione relativa alla posta elettronica era gia' stata fatta valere in primo grado e si riporta. L'avv. Antonazzi si associa alla richiesta di rinnovazione della ctu. L'avv. Barile si oppone alla rinnovazione della ctu
La Corte trattiene la causa in decisione. IL PRESIDENTE DR Giulia Spadaro Raffaella Andreani
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott.ssa Giulia Spadaro - Presidente dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 14.10.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3254 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, alla quale è stata riunita la causa iscritta al numero 3303 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertenti tra
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Cristiana Parte_1 CodiceFiscale_1
HI (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in CodiceFiscale_2
Roma, Via Vincenzo Tangorra, n. 12, giusta delega in atti
- APPELLANTE–
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea CP_1 CodiceFiscale_3
OV (C.F. ), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in CodiceFiscale_4
Viterbo, Largo F. Nagni n. 15, giusta delega in atti
-APPELLATO-
[...]
, con sede in Controparte_4
Roma Via Cadibona n. 60, (C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
nonché in proprio la stessa (C.F. Controparte_3 Controparte_3 C.F._5
), entrambe rappresentate e difese, dall'Avv. Stefano Sablone (C.F.
[...] C.F._6
), ed elettivamente domiciliate presso il suo Studio in Roma, via Antonio Bertoloni, n. 29,
[...] giusta delega in atti
-APPELLATE ED APPELLANTI INCIDENTALI- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Viterbo, n. 1221/2019, pubblicata in data 17.10.2019, resa nel giudizio intercorso tra le parti. Avverso la medesima sentenza ha proposto appello anche Controparte_4 nonché in proprio la stessa I relativi giudizi, iscritti
[...] Controparte_3 rispettivamente ai numero 3254 e 3303 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, sono stati riuniti in data 28.01.2021.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Con atto di citazione del…19.11.15 proponeva opposizione ai decreti ingiuntivi n. 924/15 e n. 925/15 con cui Parte_1 il Tribunale lo aveva condannato, unitamente alla Controparte_4 nonché a in proprio e in qualità di legale rappresentante pro tempore
[...] Controparte_3 della predetta società, al pagamento in favore di della somma di € 71.893,04, oltre CP_1 interessi e spese monitorie liquidate in € 5.231,50 ed accessori di legge. Esponeva parte ricorrente che in data 14 ottobre 2015 erano stati notificati al sig. nonché alla Parte_1 [...]
, i decreti ingiuntivi n. 924/15 e n. 925/15 per l'importo Controparte_4 complessivo di € 71.893,04, oltre interessi e spese monitorie liquidate in € 5.231,50 ed accessori di legge;
che il sig. aveva dedotto di essere creditore della CP_1 Controparte_4
per gli importi sopra indicati, in virtù di fatture emesse per prestazioni di
[...] consulenza ed assistenza tecnica;
che tali prestazioni erano state svolte, a vario titolo, in favore della medesima Società, in relazione all'acquisto dell'azienda agricola e del fondo rustico insistente nel
Comune di San NZ OV (VT), nonché per lavorazioni eseguite sul medesimo fondo agricolo, di proprietà della LL CH in liquidazione S.r.l.; che al suddetto pagamento erano tenuti, in via solidale, anche l'amministratrice di quest'ultima ed il sig. odierno opponente;
che Parte_1 nei predetti ricorsi per ingiunzione il dr. aveva dedotto l'esistenza di un mandato conferitogli CP_1 dal sig. in asserito condominio con le altre parti ingiunte;
che il medesimo non aveva indicato Pt_1 nel dettaglio le prestazioni svolte;
che il gli aveva ingiunto il pagamento complessivo di Pt_1
71.893,04 Euro di compensi;
che lo stesso non aveva conferito all'attore il dedotto mandato;
che per tale ragione non era tenuto al pagamento di quanto richiesto;
che tutte le prestazioni effettuate dal dr. erano state effettuate in favore della CP_1 Controparte_4
e non in favore del sig. che quest'ultimo era sempre stato estraneo alla compagine
[...] Pt_1 sociale della predetta Società; che l'odierno opponente non aveva mai conferito alcun incarico al dr.
che non era stata fornita prova del conferimento del mandato;
che il dr. iscritto CP_1 CP_1 all'albo degli agronomi, non avrebbe potuto assumere l'incarico di mediatore immobiliare, né tantomeno percepire qualsivoglia compenso a tale titolo, in conformità con la normativa fiscale e deontologica;
che l'opposto aveva ricevuto il suo mandato dai soci della costituenda
[...]
; che parte opponente non aveva ricevuto le fatture pro forma emesse dal dr. Controparte_4 sia a titolo di acconto che a titolo di preteso saldo delle sue spettanze;
che le predette ricevute
CP_1 erano state intestate ed inviate alla sola;
che il dr. aveva Controparte_4 CP_1 confermato il pagamento da parte della società agricola dei compensi richiesti Controparte_4 col presente atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
che le istanze monitorie del dr. erano improponibili e/o inammissibili poiché quest'ultimo aveva illegittimamente
CP_1 parcellizzato l'azione giudiziaria per il recupero di un suo presunto e contestato credito di natura professionale;
che il dr. aveva presentato contestualmente due distinti ricorsi concernenti
CP_1 crediti inerenti allo stesso rapporto obbligatorio;
che i decreti ingiuntivi oggetto della presente opposizione erano insanabilmente nulli e/o inefficaci per inesistenza di idonea prova scritta, in quanto concessi in mancanza degli elementi richiesti dall'art. 2697 c.c. e dall'art. 633 c.p.c.; che il dr. non aveva provato l'adempimento della propria prestazione, né allegato alle due istanze
CP_1 monitorie idonea prova scritta del diritto fatto valere;
che i documenti prodotti in sede monitoria dal sig. erano assolutamente illeggibili, oltreché privi di sottoscrizione e di data certa;
che per
CP_1 tale ragione era stato precluso all'opponente il compiuto esercizio del proprio diritto di difesa;
che il dr. non aveva fornito alcun elemento, neanche indiziario, da cui desumere l'avvenuta
CP_1 esecuzione delle prestazioni a fondamento del preteso diritto di credito azionato in via monitoria;
che il dott. si era limitato a produrre in sede monitoria le fatture emesse;
che le fatture non
CP_1 erano documenti idonei a dimostrare l'an e il quantum del preteso credito dell'opposto; che parte opposta non era creditrice dell'importo azionato;
che non erano specificate le prestazioni svolte né chi ne era stato il singolo mandante;
che era errata l'applicazione della tariffa professionale;
che era indeterminato il titolo della pretesa solidarietà tra le parti ingiunte;
che agli inizi dell'anno 2014,
i soci della costituenda erano interessati Controparte_4 all'acquisto di un terreno agricolo e/o di un'azienda agricola, nella zona tosco-laziale; che tale acquisto era subordinato all'accesso al regime di aiuti previsti per l'acquisto di terreni agricoli in favore dell'imprenditoria giovanile dall' Mercato Parte_2
Agricolo; che quest'ultimo era ente pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
che i soci della , per il Controparte_4 tramite del sig. avevano incaricato un agronomo, il dott. di interessarsi, Parte_1 CP_1 sia del reperimento del fondo, sia delle procedure Ismea da seguire per il perfezionamento del detto acquisto;
che l'acquisto dell'azienda agricola in questione, da parte della Controparte_4
era condizionato alla percezione del detto finanziamento da parte di Ismea;
che detta
[...] circostanza era ben nota al dott. che, in esecuzione dell'incarico ricevuto dai predetti soci CP_1 della il dr. aveva individuato un fondo rustico Parte_3 CP_1 dell'estensione di circa 19 ettari, composto di terreni (adibiti a vigneti ed uliveti) e fabbricati, insistente nel Comune di San NZ OV (VT); che tale fondo era di proprietà della LL
CH in liquidazione S.r.l.; che l'odierno opposto aveva precisato ai suoi mandanti lo stato di totale degrado ed abbandono da almeno 5 anni del fondo in questione;
che, per tale motivo, il vigneto e l'uliveto ivi insistenti avevano necessità di indifferibili ed importanti interventi, anche sotto il profilo economico, per ripristinarne la potenzialità produttiva;
che in data 12 febbraio 2014, veniva presentata alla Società proprietaria del fondo, la LL CH in liquidazione S.r.l., una proposta d'acquisto per persona da nominare;
che tale proposta era stata formalmente sottoscritta dal sig.
ma in realtà riferibile ai soci della;
che tale Parte_1 Controparte_4 proposta ammontava ad € 1.600.000,00; che nella medesima proposta si dava atto dell'esigenza – evidenziata dal dr. - di interventi urgenti ed indifferibili per salvare l'annata in corso e per CP_1 ripristinare la produttività di vigneti ed uliveti;
che i soci della detta Società venivano CP_4 immessi nel possesso del fondo predetto;
che i predetti soci, nel periodo compreso tra mese di marzo
2014 ed il mese di settembre 2014, avevano avviato ed eseguito tutte le dovute pratiche agronomiche necessarie ai ripristino della produttività del fondo e alla salvaguardia del raccolto e la vendemmia relative a quell'annata; che per tale attività avevano sostenuto un esborso di circa Euro 100.000,00; che tali migliorie sarebbero dovute rimanere a beneficio dell'acquirente finale del fondo, ossia la medesima , una volta perfezionata la pratica di finanziamento ISMEA;
che questo Controparte_4 non era avvenuto a causa della negligenza ed all'imperizia del dr. che i lavori di miglioria CP_1 all'interno dell'azienda agricola si erano protratti sino al 13 settembre 2014; che in tale data il liquidatore della LL CH S.r.l. aveva inibito l'accesso al fondo alle maestranze incaricate dal dr. per conto della;
che non era stata causale la CP_1 Controparte_4 concomitanza di tale divieto con l'inizio della vendemmia;
che la non aveva Parte_4 potuto beneficiare delle migliorie apportate al fondo di sua proprietà; che il costo era stato interamente sostenuto dalla;
che la medesima società aveva Controparte_4 trattenuto per sé i frutti, il cui raccolto era stato reso possibile proprio grazie a quegli interventi di miglioria finanziati per intero dalla;
che il dr. aveva Controparte_4 CP_1 insistito nella stipula da parte dei sui committenti, in attesa che venisse istruita la pratica di finanziamento da parte di ISMEA, di un preliminare di acquisto con la Società proprietaria del fondo agricolo;
che a tale fine era stato incaricato un Notaio, amico del dott. per la predisposizione CP_1 di una bozza del contratto preliminare stesso;
che tale notaio non avrebbe potuto esercitare in quanto in pensione;
che nel mese di settembre 2014 i soci della avevano Controparte_4 appreso dal predetto Notaio del carattere definitivamente ostativo del contratto preliminare alla percezione del finanziamento da parte dell'ISMEA; che quest'ultima non avrebbe proceduto alla relativa erogazione in presenza di un compromesso tra le parti;
che il valore del compendio immobiliare sarebbe stato predeterminato dalle parti, mentre la sua valutazione, al contrario, avrebbe dovuto essere per legge compiuta dallo stesso Ente;
che il dr. sarebbe dovuto essere CP_1
a conoscenza di detto iter;
che l'affare per cui era stata richiesta la consulenza e l'assistenza tecnica del dott. non era stato concluso a causa della mala fede della Società proprietaria del fondo CP_1
e per la mala gestio dello stesso che la società aveva subito un danno stimabile in almeno € CP_1
100.000,00; che tale pregiudizio si era aggravato dalle continue richieste di pagamento di compensi da parte dei soggetti espletanti lavori all'interno del fondo agricolo sito in Comune di San NZ
OV (VT); che il dott. aveva respinto e contestato con nota del 12.11.2015 la richiesta di CP_1 pagamento della somma di Euro 50.131,20 dovuta a titolo di compenso dallo stesso maturato per
“aver istruito la pratica per i finanziamenti ISMEA”; che la Società proprietaria del fondo aveva indebitamente trattenuto, senza alcun corrispettivo, i frutti e le migliorie apportante sul fondo de quo
; che nessuna attività descritta nei ricorsi monitori era stata richiesta dal sig. all'opposto; che Pt_1 la aveva corrisposto in data 11.08.2014 al dott. la Controparte_4 CP_1 somma di Euro 8.000,00; che detto pagamento aveva interamente saldato quanto dovuto all'opposto; che quest'ultimo non aveva offerto alcuna prova di avere eseguito nell'anno 2014 e 2015 in favore della , né tantomeno in favore del sig. attività Controparte_4 Parte_1 ulteriori rispetto a quelle per le quali dalla prima aveva già ricevuto integrale pagamento;
che l'avversa pretesa era inesigibile, versando parte opposta in stato di grave inadempimento;
che quest'ultima non aveva rispettato le obbligazioni assunte nei confronti della Controparte_4
, con particolare riguardo alla violazione dei doveri di correttezza e diligenza
[...] nell'espletamento del mandato. Si costituiva in giudizio Controparte_5
in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della predetta
[...] società, chiedendo la revoca dei decreti ingiuntivi opposti n. 924/2015 e n. 925/2015 emessi dal
Tribunale di Viterbo in data 30 settembre 2015 in quanto illegittimi ed infondati in fatto e in diritto.
Esponeva parte convenuta che e la sig.ra avevano già autonomamente Controparte_4 CP_3 impugnato ciascuno dei detti due decreti ingiuntivi, citando il dott. e l'altro ingiunto signor CP_1
attuale opponente, avanti a questo stesso Tribunale di Viterbo;
che le due cause erano pendenti Pt_1 rispettivamente con R.G. n. 3668/2015 e la seconda con R.G. n. 3669/2015; che la società CP_4
era stata costituita in data 29 maggio 2014, con oggetto l'esercizio esclusivo delle attività
[...] agricole di cui all'art. 2135 c.c.; che la società era nata in [...] addirittura successiva a tutti i fatti per cui è causa;
che per tale ragione l' odierna comparente non aveva avuto alcun rapporto con il Dott. in relazione all'oggetto dei due decreti ingiuntivi;
che il sig. aveva informato la CP_1 Pt_1 società agricola dell'offerta del dott. per l'acquisto dell'immobile sito in Controparte_4 CP_1
San NZ OV (VT) località Ponticello Piantata di circa Ha 18, di proprietà della LL
CH S.r.l.; che tale immobile era stimato del valore di Euro 1.600.000,00; che detto acquisto, per sé e/o per persona da nominare, sarebbe avvenuto mediante un'operazione di acquisto “a costo zero”; che tale procedura prevedeva un unico esborso di Euro 100.000,00 iniziali quale acconto prezzo ed il resto attraverso un finanziamento di Euro 1.500.000,00 da ottenere da parte dell'ISMEA; che il dott. aveva assicurato di essere esperto della suddetta procedura e di essere ben inserito CP_1 nell'istituto di cui sopra;
che il Dott. nel febbraio 2014 aveva formulato una proposta di CP_1 acquisto del detto immobile;
che tale proposta era stata inviata al Sig. con mail del 4/2/2014; Pt_1
Per_ che tale proposta, se condivisa da quest'ultimo, sarebbe dovuta essere poi girata al Sig. indicato quale titolare e legale rappresentante della società proprietaria “LL CH S.r.l.”; che il Sig.
sulla base delle dette prospettazioni date dal aveva firmato la proposta di acquisto in Pt_1 CP_1 data 6/2/2014 confidando di poter ottenere il mutuo ISMEA necessario per l'acquisto; che la società Per_ proprietaria LL CH RL tramite il suo rappresentante Dott. non aveva accettato la proposta preparata da e firmata da;
che la medesima società aveva proposto a sua CP_1 Pt_1
Per_ volta delle integrazioni e modifiche, ribadite dallo stesso a e con sua successiva Pt_1 CP_1 email del 15/2/2014; che a causa degli errori, dell'imperizia e della negligenza del Dott. e CP_1 della conseguente formulazione da parte dello stesso della predetta proposta era stato impossibile concludere qualsiasi accordo con la LL CH RL;
che si erano determinati ingenti danni a carico della parte proponente l'acquisto a causa dell'operato non richiesto del che l'ISMEA CP_1 non avrebbe concesso alcun finanziamento per l'acquisto in oggetto poiché era a carico della stessa l'acquisto del fondo;
che l'ISMEA lo doveva poi trasferire alla persona interessata all'effettivo acquisto a mezzo di pagamento rateale del prezzo in 20 anni, con riserva di proprietà fino al pagamento dell'ultima rata;
che detta procedura era prevista dalla legge per detto istituto;
che l'ISMEA avrebbe acquistato il terreno ad un prezzo variabile tra circa Euro 1.200.000,00 e
1.350.000,00 e non al prezzo all'epoca indicato dal di Euro 1.600.000,00; che non era CP_1 possibile tra la proprietaria del terreno LL CH ed il finale acquirente dall'ISMEA un diverso prezzo;
che non era neppure possibile concludere tra proprietario/venditore del fondo e acquirente finale alcun contratto preliminare nè tanto meno con versamento di caparre e/o con diversa pattuizione del prezzo;
che, su proposta del Dott. la parte proponente l'acquisto si CP_1 era sobbarcata notevoli spese per il miglioramento dell'immobile da anni abbandonato;
che la stessa aveva risistemato la vigna e le piante di olivo esistenti nel fondo ed eseguito migliorie volte anche ad una maggiore produttività e conseguentemente ad una maggiore valorizzazione del fondo;
che il
Dott. agronomo, aveva malamente svolto attività di mediazione relativa all'acquisto CP_1 ipotizzato, errando per manifesta imperizia le procedure da seguire;
che per tale ragione le odierne comparenti non avevano potuto realizzare l'acquisto ipotizzato subendo altresì danni per attività compiute e spese sopportate senza ottenerne risultati;
che le stesse si erano viste arrivare richieste di onorari proprio dal soggetto colpevole del naufragio dell'operazione; che il dott. aveva CP_1 trasformato l'unica attività svolta in attività rientranti tra quelle previste dall'Ordine CP_6
e quindi possibili di parcellazione;
che lo stesso aveva frazionato
[...] CP_1 illegittimamente ottenendo due decreti ingiuntivi;
che lo stesso aveva inviato alle odierne CP_1 comparenti una ulteriore terza intimazione di pagamento di Euro 50.131,20 a mezzo PEC in data
28/9/2015, relativa al solo asserito incarico per la pratica ISMEA;
che tale pratica era stata già considerata nei suddetti decreti ingiuntivi;
che trasformando e frazionando l'attività la richiesta del per l'operazione oggetto di causa era complessivamente di Euro 122.000,00; che le odierne CP_1 comparenti non avevano conferito alcun incarico né scritto né verbale al vista anche la CP_1 costituzione della società in epoca successiva ai fatti oggetto del decreto ingiuntivo opposto;
che non era mai stato raggiunto alcun accordo o contratto preliminare tra LL CH RL e il Signor
e tanto meno con le odierne comparenti per l'acquisto dell'immobile oggetto di causa;
che la Pt_1 proposta di acquisto preparata dal e fatta firmare dal non era mai stata accettata dalla
CP_1 Pt_1 proprietaria LL CH S.r.l.: che “Napaporn” aveva formulato una controproposta con modifiche;
che tale controproposta non era mai stata accettata dal proponente l'acquisto; che tra le attività indicate dal come espletate al fine di ottenere il parere di congruità c'era stata
CP_1 proprio la pratica ISMEA;
che tale pratica aveva causato il naufragio dell'operazione; che il Dott. non era un agente immobiliare;
che per tale ragione non avrebbe potuto pretendere eventuali
CP_1 provvigioni di mediazione;
che il non avrebbe potuto vantare alcun diritto mediatorio non
CP_1 essendosi concluso alcun accordo, peraltro proprio per causa dell'imperizia dello stesso che
CP_1
l'immobile oggetto della proposta di acquisto era in parte affittato ad un affittuario;
che tale stato di cose non era mai stato comunicato prima dal che quest'ultimo aveva cercato di ottenere CP_1 pagamenti anche per attività non svolte e più richieste di pagamento per le stesse attività cercando di moltiplicarne i relativi importi;
che la perizia sottoscritta in data 28/12/2013, voce A della parcella, era stata fatta ai fini della mediazione della vendita;
che il l'aveva spacciata come CP_1 attività svolta in qualità di agronomo;
che la stessa non era mai stata inviata a nessuno;
che nessuno ne aveva avuto mai conoscenza prima del ricevimento della notifica del decreto ingiuntivo;
che la perizia in questione era stata sicuramente eseguita in un periodo successivo a quello indicato nella data apposta alla stessa;
che su alcuni allegati alla perizia, datata 28/12/2013, era apposta una data successiva;
che su tali allegati erano apportate date successive di mesi anche alla proposta di acquisto preparata dal medesimo in data 6/2/2014; che la perizia era stata pertanto CP_1 confezionata solo ad uso esclusivo dell'ottenimento del parere di congruità sulla parcella, necessaria quale prova per ottenere il decreto ingiuntivo oggi opposto;
che il certificato di destinazione Per_ urbanistica, inserito nella suddetta perizia, era stato richiesto dal Dott. legale rappresentante della venditrice LL CH RL;
che la produzione di tale certificato in sede di vendita era posto a carico di parte venditrice e non di parte acquirente;
che per tale ragione il Dott. non
CP_1 avrebbe potuto indossare tali costi alle odierne convenute;
che il al fine di ottenere il decreto
CP_1 ingiuntivo, aveva depositato tutta una serie di altri allegati non collegati con l'acquisto; che dalla documentazione in atti si era evinto come sul terreno oggetto di proposta di acquisto era gravante anche un'ipoteca a garanzia di un mutuo;
che il non aveva dato alcuna notizia di tale
CP_1 circostanza;
che i due Business plan non erano mai stati richiesti e nemmeno inviati alle odierne comparenti;
che le quantizzazioni e previsioni ivi indicate erano del tutto sproporzionate rispetto al terreno e alle possibilità oggettive di sfruttamento dello stesso;
che la voce B della parcella aveva compreso una serie di attività e vacazioni mai avvenute;
che le suddette vacazioni erano riferite a dare e tempi antecedenti alla costituzione della società odierna comparente e in esse erano indicate sempre 9 ore al giorno;
che, relativamente al decreto ingiuntivo n. 925/2015, nessun incarico era stato conferito dalle odierne comparenti al che la società era stata costituita in epoca
CP_1 successiva ai fatti oggetto del decreto ingiuntivo in questione;
che la società Antica Cantina Leonardi
s.a.s., comodataria sul terreno in questione della società le LL CH RL, in data 26 febbraio
2014 aveva autorizzato il signor ad eseguire lavori di potatura e trattamenti alla vigna Parte_1
e all'oliveto per i soli 30 giorni del marzo 2014; che il dott. aveva incluso nella parcella 65 CP_1 giorni di vacazioni;
che tali giorni non erano congrui vista la detenzione dell'immobile in favore del sig per soli 30 giorni del marzo 2014; che nel decreto ingiuntivo n. 924 il aveva indicato Pt_1 CP_1 per lo stesso periodo di marzo 2014 di aver eseguito sopralluoghi per altri diversi titoli per altre 33 ore;
che il Dott. aveva confessato di aver ricevuto nell'agosto 2014 un pagamento di Euro CP_1
8.000,00 da parte della società odierna comparente quale adempimento di terzo;
che tale pagamento era stato effettuato quale saldo per il suo interessamento;
che ad esso il aveva fatto seguire CP_1 la fattura n. 8 del 10 settembre 2014 nella quale aveva indicato di percepire la somma quale acconto;
che il non aveva diritto di percepire nulla per avere causato danni dovuti all'imperizia e CP_1 negligenza del medesimo. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell' CP_1 opposizione e per l'effetto la conferma degli opposti decreti ingiuntivi n. 924/15 (R.G. n. 2752/15) e n. 925/15 (R.G. n. 2753/15) emessi dal Tribunale di Viterbo. Esponeva parte convenuta che ad ottobre 2013 il Dott. aveva conosciuto, per il tramite del sig. il CP_1 Persona_2 sig. che quest'ultimo gli aveva richiesto una prestazione professionale avente per Parte_1 oggetto la ricerca, l'acquisto e l'avviamento di un'azienda viticola, con distilleria, nonché il costo per tale assistenza professionale;
che il aveva informato il l'importo dell'onorario
CP_1 Pt_1 secondo il tariffario professionale;
che tale importo corrispondeva a circa il 3% del valore del fondo rustico riportato sulla proposta di acquisto accettata dalla parte venditrice, oltre iva e cassa di previdenza;
che il aveva altresì manifestato l'intenzione di accedere al finanziamento erogato Pt_1 dall'Ismea; che il Dott. aveva informato il della disciplina di accesso al finanziamento
CP_1 Pt_1 indicando altresì il relativo compenso per gli adempimenti tecnici a tal fine necessari;
che il sig Pt_1 aveva accettato i termini del compenso e poi incaricato il alla ricerca di una azienda viticola
CP_1 con le caratteristiche rappresentate;
che il Dott. aveva ricercato e visitato, per conto del
CP_1 mandante, numerose aziende situate nella regione Lazio e nella regione Toscana;
che in molte di queste occasioni il Dott. era accompagnato personalmente dal sig. e dal sig.
CP_1 Parte_1
che nel mese di novembre 2013, tra le numerose visitate, il Dott. aveva Persona_2 CP_1 indicato al come la più rispondente alle caratteristiche dal medesimo rappresentate, l'azienda Pt_1 viticola-olivicola di proprietà delle LL CH in liquidazione s.r.l., sita in agro di San NZ
OV (VT); che su incarico del il dott. aveva redatto una relazione di stima del valore Pt_1 CP_1 di mercato dell'azienda; che il prezzo di vendita dell'azienda richiesto dalla Società proprietaria, tramite il liquidatore Dott. era di circa euro 2.000.000,00; che tale somma era Persona_3 corrispondente al valore risultante dalla stima eseguita dal Dott. che tale stima era stata CP_1 confermata, a seguito di un ulteriore sopralluogo in azienda, anche dal sig. ex Persona_4 funzionario dell'Ismea; che quest'ultimo aveva precisato come l'Ismea non avrebbe erogato più di euro 1.250.000,00/1.300.000,00 di finanziamento;
che il Dott. aveva comunicato al il CP_1 Pt_1 valore dell'azienda sia secondo la sua stima, parametrata al valore di mercato, sia secondo la possibile valutazione da parte della Ismea;
che ilsig. aveva chiesto al Dott. di avviare Pt_1 CP_1 una trattativa finalizzata all'acquisto del compendio;
che all'esito della trattativa il sig. Pt_1 assistito dal e la società proprietaria LL CH s.r.l., rappresentata dal Dott. CP_1
avevano raggiungi unto un accordo per l'acquisto del compendio immobiliare verso Persona_3 il corrispettivo di euro 1.600.000,00; che solo in tale momento il dott. veniva informato dal CP_1 del carattere collettivo dell'agire dello stesso in quanto aveva agito anche per conto di alcuni Pt_1 soci con i quali c'era l'intenzione di costituire una società ad hoc;
che il aveva informato il CP_1 della difficoltà relativa al finanziamento Ismea vista la finanziabilità dei soli terreni agrari e Pt_1 fabbricati rurali;
che nel compendio immobiliare prescelto, era sussistente invece anche un locale adibito un tempo a trattoria/locanda; che lo stesso lo aveva altresì informato dell'ammontare delle concessioni da parte di Ismea;
che tale concessione era fino a euro 1.000.000,00 a favore delle persone fisiche e fino ad euro 2.500.000,00 alle società di persone o di capitali;
che era necessaria la costituzione di una società agricola visto il superamento di euro 1.000.000,00 dell'operazione di acquisto;
che in data 4.2.2014 il Dott. aveva inviato al sig. una bozza di proposta CP_1 Parte_1 di acquisto, secondo quanto convenuto tra le parti, per il suddetto fondo rustico che lo stesso Pt_1 sottoscriveva il successivo 6.2.2014; che tale proposta veniva poi integrata e di nuovo sottoscritta in data 12.02.2014 dal sig. che la proposta iniziale e la sua integrazione, entrambe a firma Parte_1 del erano state inviate alle LL CH s.r.l.; che quest'ultima a mezzo del legale Pt_1 rappresentante in data 15.02.2014 aveva comunicato l'accettazione, rappresentando l'opportunità della pattuizione anche di alcune clausole accessorie;
che il Dott. veniva incaricato da parte CP_1 del sig. e degli altri soci di prestare la propria opera Parte_1 Persona_5 CP_7 professionale di consulenza ed assistenza anche al fine di far conseguire alla costituenda società semplice i requisiti di professionalità richiesti per ottenere il finanziamento dall'Ismea; che il Dott. si era occupato degli adempimenti tecnici relativi all'iscrizione dell'amministratrice, signora CP_1 al corso IAP presso la Confagricoltura, nonché a curare la stesura della bozza Controparte_3 di atto costitutivo della costituenda società semplice;
che lo stesso aveva espletato una complessa attività professionale volta ad accertare la rispondenza tecnica dell'investimento proposto alle aspettative;
che lo stesso aveva verificato la regolarità delle quote del vigneto e la superficie olivata presente sul fondo, la conformità urbanistica dei fabbricati e la regolare certificazione urbanistica dei terreni;
che lo stesso aveva altresì rielaborato i dati riguardanti i costi di produzione CP_1 della cantina, al fine di parametrarli con i dati provenienti dalle più recenti indagini di mercato;
che nell'espletamento dei detti incombenti, il Dott. si era relazionato con vari Enti, in particolare CP_1 con la Regione Lazio, la Confagricoltura, il Monte dei Paschi di Siena, uno Studio commerciale
(Felicetti) e uno Studio notarile (Bernardini); che il Dott. sempre su incarico del aveva CP_1 Pt_1 analizzato dei dati necessari alla definizione della sostenibilità dell'investimento elaborando un business plan con due ipotesi di fattibilità; che le parti avevano scelto, su consiglio del il CP_1 notaio Bernardini per la redazione del contratto preliminare di compravendita;
che il fondo negoziato aveva necessità di immediati interventi colturali indispensabili al vigneto ed all'oliveto; che per tale ragione la parte promittente venditrice aveva agito presso il comodatario, affinché quest'ultimo stipulasse con la parte promittente acquirente una “scrittura privata di concessione detenzione precaria”; che tale scrittura era stata stipulata in data 26.02.2014; che con tale scrittura la in persona dell'amministratore aveva concesso “la Controparte_8 CP_9 detenzione precaria e temporanea dell'intera proprietà per le sole attività di potatura, trattamenti e concimazione della vigna e dell'oliveto in favore del sig. (…)”; che nella stessa scrittura Parte_1 privata, sottoscritta dallo stesso sig. , quest'ultimo si era assunto tutte le spese e attività Parte_1 occorrenti per le suddette attività agricole;
che contestualmente, il aveva incaricato il Dott. Pt_1 di prestare l'assistenza tecnica, di direzione, coordinamento e controllo dei lavori agricoli CP_1 da effettuarsi sul suddetto fondo rustico;
che tale fondo era stato ricevuto in detenzione precaria;
che nell'espletamento di questo ulteriore incarico, il Dott. si era rivolto per l'esecuzione di alcuni CP_1 lavori, alle ditte IL ES e;
che tali ditte, a fronte della Persona_6 formazione del preventivo, venivano incaricate da parte del sig. che venivano pertanto Parte_1 eseguiti, sotto la direzione, coordinamento e controllo del Dott. interventi di potatura, di CP_1 lavorazione del terreno e di trattamento fitosanitari;
che tali interventi erano stati pagati solo in parte da non meglio precisata società “SP Costruzioni” a mezzo di assegni bancari postdatati consegnati in data 22.5.2014 e 26.5.2014: a) n. 3674460016/06 del 10.10.2014, di euro CP_10
10.000,00; b) n. 3674460017/07 del 10.10.2014, di euro 5.000,00; che era stato versato poi un ulteriore acconto a favore della da parte della Controparte_11 Parte_3
frattanto formalmente costituita;
che sempre da parte della neocostituita
[...] Parte_3 veniva pagato l'unico acconto a favore del Dott. di euro 8.000,00 a mezzo
[...] CP_1 di assegno bancario tratto sul MPS n. 0861587412/10, datato 11.8.2014; che il Dott. aveva CP_1 prestato la sua opera professionale anche per la costituzione della Controparte_4
; che lo stesso aveva curato la redazione della bozza di atto costitutivo e dello statuto affinché
[...] fossero funzionali sia all'accoglimento della richiesta di finanziamento presso l'Ismea sia ai fini del conseguimento dei contributi previsti dal Piano di Sviluppo Rurale (PSR); che in data 29.5.2014 veniva costituita formalmente la , con sede in San Controparte_4
NZ OV, Località Ponticello s.n.c., ossia presso il fondo rustico oggetto della promessa di vendita e goduto in forza del contratto del 26.2.2014; che la stessa società aveva avuto per socio amministratore e legale rappresentante la signora figlia di e Controparte_3 CP_7 quali soci NI SI, compagna di e;
che tra i mesi di aprile e giugno Parte_1 Persona_5
2014 il Notaio Dott. Bernardini aveva ultimato la bozza del contratto preliminare di compravendita, in collaborazione con il Dott. che anche tale atto doveva possedere tutti i requisiti oggettivi CP_1
e soggettivi indispensabili per accedere al bando Ismea;
che per tale ragione l'atto medesimo aveva previsto di fatto un frazionamento dell'intero compendio promesso in vendita;
che la parte agricola di tale compendio sarebbe stato acquistato e finanziato dall'Ismea; che la porzione commerciale C1 sarebbe stata invece acquistato “con uno o più atti separati, il cui prezzo sarebbe stato trattenuto a deconto del finanziamento con EA;
che era previsto il versamento di euro 150.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, da corrispondere al momento della sottoscrizione;
che in aprile 2014 i signori e avevano incaricato il Dott. di predisporre Parte_5 Persona_5 CP_7 CP_1 tutti i documenti e studi necessari, relativi all'azienda acquistanda, per la presentazione di una domanda di finanziamento e/o prestito di conduzione presso l'istituto bancario M.P.S.; che i detti fondi erano necessari al ed i suoi soci per pagare alcune obbligazioni già esigibili, quali quelle Pt_1 relative al versamento della caparra, dei compensi dei contoterzisti e fornitori vari, ivi compreso l'onorario del Notaio Bernardini;
che il dott. in data 10.4.2014 si era relazionato con il CP_1
Direttore Sig. della filiale n. 146 di Roma del MPS, indicata dal sig. inviando Per_7 Per_5 successivamente tutti i documenti richiesti per l'istruttoria alla sig.ra della stessa Persona_8
MPS; che l'istituto di credito poi non aveva erogato il finanziamento/prestito di conduzione richiesto per mancanza dei necessari requisiti;
che dal mese di giugno 2014, i sig.ri Parte_1 Per_5
e avevano cominciato a non rispondere più alle telefonate ed alle email del
[...] CP_7 dott. che in tali corrispondenza il aveva rappresentato le sollecitazioni per la CP_1 CP_1 sottoscrizione del preliminare da parte del Dott. le richieste di pagamento dei Persona_3 contoterzisti, l'urgenza di svolgere alcuni adempimenti fondamentali per l'azienda, il sollecito di pagamento dei compensi maturati dallo stesso Dott. che la parte promittente acquirente, non CP_1 possedendo i fondi necessari anche allo stesso pagamento della caparra, aveva omesso di prestare il consenso per la stipula dell'atto notarile;
che ciò aveva impedito anche la presentazione della richiesta di finanziamento presso l'Ismea; che stante il suddetto inadempimento, la Parte_6 nel mese di settembre 2014 aveva diffidato la ed
[...] Parte_7 il sig. a rilasciare i terreni;
che nel mese di ottobre 2014 i signori Parte_5 Parte_5 Per_5
e avevano incaricato il Dott. di promuovere una conciliazione con la
[...] CP_7 CP_1 promittente venditrice, secondo un tentativo poi esperito il giorno 10.10.2014, ma risultato vano nonostante la ulteriore assistenza del Dott. che la CP_1 Controparte_12
aveva ricevuto successivamente la missiva del 18.11.2014 dello
[...] [...] formata in nome e per conto dei signori Controparte_13 Parte_1 Persona_5 [...]
e della che la stessa era stata da tutti sottoscritta CP_7 Parte_3
e accettata;
che nella stessa lettera gli assistiti dello studio legale, ivi compreso il sig. Parte_1 avevano confessato di aver incaricato il dott. di interessarsi sia sulle procedure ISMEA, CP_1 finalizzate all'acquisto e sia sull'importo che quest'ultima avrebbe potuto finanziare;
che i medesimi si erano riservati di inoltrare nei confronti della LL CH domanda giudiziale di risarcimento per oltre euro 100.000,00 per le spese relative alle lavorazioni agrarie e presunti danni subiti e subendi;
che in data 28.11.2014 il Dott. aveva ricevuto un'ulteriore lettera dal medesimo CP_1
in nome e per conto della sola Controparte_13 Parte_3
che con tale missiva il dott veniva invitato a rivolgersi, per il pagamento dei suoi
[...] CP_1 compensi, alla LL CH s.r.l. in liquidazione;
che oltre alla presente citazione in opposizione ai d.i. nn. 924 e 925/15, erano state notificate al Dott. altre due citazioni da parte della CP_1 [...]
in proprio e nella qualità; che l'eccezione Controparte_14 sollevata da di difetto di legittimazione passiva era totalmente infondata;
che la Parte_1 medesima eccezione era contraddetta dalle numerosissime e-mail intercorse tra il medesimo Pt_5
da un lato, e i sig.ri n.q., ecc., dall'altro,
[...] CP_1 Persona_3 Persona_9 nonché dai numerosi documenti in atti dal medesimo sottoscritti;
che l'attività professionale era stata svolta nell'interesse, in primo luogo, proprio del sig. che solo successivamente erano Parte_1 emersi dalla opaca condotta dello stesso altri soci i quali, ad eccezione di Pt_1 CP_7 avevano poi costituito in data 29.5.2014 la che tale società era CP_4 Parte_3 certamente obbligata in solido al pagamento dei vari compensi unitamente ai soci personalmente ed illimitatamente responsabili che ad essa partecipano;
che il aveva sottoscritto la proposta di Pt_1 acquisto del compendio di proprietà di LL CH in liquidazione s.r.l. del 4-6-12.02.2014; che in tale proposta di acquisto, il sig. aveva agito per se stesso o per altri da nominare;
Parte_1 che nei fatti di causa era manata una valida ed efficace dichiarazione di nomina;
che per tale ragione il contratto e in genere tutte le obbligazioni dallo stesso direttamente e indirettamente promananti avevano prodotto i propri effetti direttamente tra i contraenti originari, e quindi tra il sig. Pt_5
da un lato, e la società LL CH srl in liquidazione nonché il Dott. dall'altro;
[...] CP_1 che lo stesso aveva sottoscritto la scrittura privata di concessione detenzione precaria” del Pt_1
26.02.2014 assumendosi tutte le spese ed attività anche connesse occorrenti per le attività agricole in questione;
che il aveva sottoscritto altresì la missiva del 18.11.2014, scritta dallo Studio Pt_1
Legale in nome e per conto dei signori Controparte_13 Parte_1 Persona_5 [...]
e della che in tale missiva questi ultimi avevano CP_7 Parte_3 confessato di aver incaricato il di interessarsi sia sulle procedure ISMEA, finalizzate CP_1 all'acquisto e sia sull'importo che quest'ultima avrebbe potuto finanziare;
che il successivo pagamento, da parte della della somma di euro 8.000,00 a Parte_3 titolo di acconto delle prestazioni rese dal Dott. non era stato adempimento di terzo;
che il CP_1 suddetto pagamento era stato espressione della volontà di tutti i soci di fatto dello stesso Parte_1 di estrometterlo;
che il non aveva mai liberato il debitore originario, dall'obbligo di CP_1 pagamento delle varie obbligazioni contratte nel superiore interesse associativo;
che l'eccezione di improponibilità/inammissibilità dei decreti ingiuntivi doveva essere disattesa ricadendo i fatti di causa nell'ambito di applicazione delle norme sulla connessione di cause;
che era insussistente altresì l'eccezione di inammissibilità dei decreti ingiuntivi per asserito difetto di prova scritta;
che il
Tribunale aveva emesso i decreti ingiuntivi estraendo tutto il fascicolo in via telematica;
che controparte non aveva richiesto la documentazione in Cancelleria né fatto istanza al Giudice rilevando l'assunta illeggibilità; che la copia dei documenti allegati nei due procedimenti monitori venivano dai legali delle parti opponenti chiesti ed ottenuti da parte dell'Avv. Samuele Foffi;
che quest'ultimo li aveva trasmessi con raccomandata A/1 del 5.11.2015 ricevuta dallo Studio Legale e Nobili in data 9.11.2015; che il credito azionato dallo stesso professionista Controparte_15 era certo, liquido ed esigibile;
che il ricorso per decreto ingiuntivo n. 2752/2015 R.G., n. 924/2015 ing. era riferito alle prestazioni di cui alla parcella attinenti alle attività di stima ed assistenza tecnica con incarico verbale per l'acquisto di un fondo rustico sito in agro di S. NZ OV (VT); che nel suddetto prospetto di parcella, le ore di vacazione per singoli incombenti nell'ambito dell'incarico erano state riunite ed indicate nel numero unitario di ore 9 giornaliere;
che vi erano stati numerosi spostamenti del Dott. a Tarquinia, a Tuscania e in altre località nel Lazio e in CP_1
Toscana per visitare ed individuare l'azienda agricola rispondente alle richieste del e degli Pt_1 altri soci;
che lo stesso era acceduto agli uffici del , agli uffici della Controparte_16
Regione Lazio;
che il aveva svolto numerosi sopralluoghi in azienda con l'enologo Dott. CP_1
con operatori delle Cantine Leonardi nonché prestato la propria assistenza a Per_10 CP_7
, , durante la manifestazione “Vinitaly” tenutasi a Verona;
che lo
[...] Parte_1 Persona_5 stesso aveva ritenuto corretta l'impostazione della parcella Controparte_17 riguardo alla scelta “Onorari Valutati in relazione al tempo impiegato”, ai sensi degli artt. art. 25 e segg. del D.M. 232/1991; che con riguardo, invece, alla prestazione di stima del compendio era stata applicata una percentuale in base al valore del compendio ai sensi degli artt. 56-57 del suddetto D.M
n. 232/1991; che il ricorso per decreto ingiuntivo n. 2753/2015 R.G. n. 925/2015 ing. era riferito alle diverse prestazioni di cui alla parcella avente ad oggetto l'assistenza tecnica, direzione, gestione e controllo con incarico verbale dei lavori eseguiti dai contoterzisti su fondo rustico sito in agro di S.
NZ OV (VT), stagione agraria 2014, coltivata ad oliveto e vigneto”; che tale incarico era stato svolto dal dal mese di marzo 2014 a settembre 2014; che l'incarico suddetto era CP_1 consistito in lavori di direzione e coordinamento delle operazioni colturali eseguite dai contoterzisti sia sul vigneto che sull'oliveto e nel controllare che fossero fatte correttamente ed efficacemente;
che entrambi i crediti riportati nelle due parcelle erano stati dotati del dispositivo di congruità da parte dell' in data 9.6.2015, sulla base del tariffario Controparte_18 nazionale applicabile e le disposizioni di legge vigente, per entrambi i crediti oggetto delle ingiunzioni opposte;
che il dott. aveva esattamente adempiuto al proprio incarico, sia con CP_1 riguardo alle attività propedeutiche all'acquisto del compendio agricolo, sia con riguardo alla pratica Ismea, sia con riguardo alla direzione-coordinamento-controllo dei lavori agronomici;
che il compendio in questione aveva una parte ad uso rurale e una parte, una ex locanda, ad uso commerciale;
che l'Ismea avrebbe finanziato solo la parte ad uso agricolo, mentre il compendio era in vendita nella sua totalità; che per tale ragione era stato necessario redigere un compromesso mirato tendendo conto del finanziamento dell'Ismea per come erogabile secondo la normativa vigente;
che con l'ausilio dell'opera professionale del Dott. veniva quindi predisposto tale CP_1 atto preliminare di vendita;
che era stato lo stesso testo del preliminare a dare piena conferma per tabulas della operazione economica complessiva posta in essere dal dai soci e dalla Pt_1 [...]
; che per tale ragione tutti erano stati perfettamente al corrente delle Controparte_4 modalità operative della Ismea nelle procedure di finanziamento, nonché della superiorità del prezzo di vendita rispetto a quello finanziabile dalla stessa Ismea;
che il preliminare di vendita era pronto per la sottoscrizione addirittura ad aprile 2014; che tale atto non era stato perfezionato a causa della mancata corresponsione della caparra dal soci e , per Pt_1 Controparte_4 mancata erogazione del finanziamento chiesto ad aprile 2014; che tale finanziamento non era stato ottenuto da MPS per mancanza dei requisiti di affidabilità avuto riguardo all'entità del prestito richiesto;
che la responsabilità del mancato perfezionamento dell'acquisto e quindi, conseguentemente, anche del mancato perfezionamento della pratica di finanziamento presso l'Ismea, era a totale carico del sig. dei soci e della Società, non certo del Dott. che la Pt_1 CP_1
non aveva dubito alcun danno;
che il e tutto il suo Parte_8 Pt_1 entourage avevano lasciato una serie di debiti non pagati sia nei confronti del Dott. CP_1 sia nei confronti delle ditte su menzionate;
che le medesime ditte avevano adito la via giudiziaria per conseguire il pagamento dovuto. All'udienza del 21.04.2016 il Giudice disponeva la riunione al presente procedimento dei procedimenti di cui agli R.G. 3668/15 e 3669/15. Istruita come in atti la causa passava in decisione sulle conclusioni della parti rassegnate all' udienza del 23/05/2019”.
Il Tribunale con la sentenza impugnata ha così deciso: “- Rigetta le domande degli opponenti;
- Conferma i decreti ingiuntivi n. 924/15 (R.G. n. 2752/15) e n. 925/15 (R.G. n. 2753/15) dichiarandoli definitivamente esecutivi;
- Condanna in solido tra loro Parte_1 [...]
nonché in proprio e in qualità di legale Controparte_4 Controparte_3 rappresentante pro tempore della predetta società alle spese di lite liquidate in € 15.000,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge”.
Avverso la sentenza ha proposto appello svolgendo le seguenti conclusioni: Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione disattesa e respinta, in accoglimento del presente appello, previa occorrenda declaratoria di ammissibilità dello stesso, ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.: 1. riformare la sentenza definitiva n. 1221/2019 del Tribunale di Viterbo, pubblicata il 17.10.2019, non notificata, per i motivi illustrati nel presente atto e nelle parti censurate in questi ultimi e, per l'effetto, in accoglimento dell'opposizione spiegata avverso i decreti ingiuntivi n. 924/2015 e n. 925/2015 del Tribunale di
Viterbo, accogliere le seguenti domande del Sig. a) in via preliminare ed assorbente, Parte_1 accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del sig. in relazione alle Parte_1 domande del dr. per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, revocare e/o CP_1 annullare e/o dichiarare nulli e/o inefficaci i predetti decreti ingiuntivi nei confronti dell'odierno concludente;
b) nel merito, comunque, revocare e/o annullare e/o dichiarare illegittimi e/o nulli e/o inefficaci nei confronti del Sig. i decreti ingiuntivi opposti, con ogni conseguente Parte_1 provvedimento;
c) in ogni caso, rigettare ogni domanda proposta dal dr. nei confronti CP_1 del sig. per tutti i motivi illustrati in narrativa, previa revoca, annullamento o Parte_1 declaratoria di invalidità e/o inefficacia dei decreti ingiuntivi opposti nei confronti di quest'ultimo;
2. con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre il rimborso forfetario ed ogni ulteriore accessorio ed onere di legge”.
Si è costituito in giudizio che ha così concluso: “Voglia la Corte d'Appello di CP_1
Roma, contrariis reiectis, per i motivi tutti di cui alla narrativa: - in via pregiudiziale e/o preliminare riunire al presente giudizio il giudizio R.G. n. 3303/2020 pendente dinanzi a questa Corte d'Appello,
Sez. V, G.I. Cons. Angelo Martinelli - con prima udienza fissata il giorno 15.01.2021; - nel merito, respingere l'appello proposto dal sig. perché infondato in fatto e in diritto e non provato, Parte_1
e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata n. 1221/2019 emessa dal Tribunale di Viterbo nella persona del G.U. dott. Federico Bonato, in data 16.10.2019, pubblicata in data
17.10.2019, nel procedimento RG n3667/2015 al quale sono stati riuniti i giudizi RG nn. 3668 e
3669/2015, repertorio n. 1969/2019 del 17.10.2019 e registrata in data 03.02.2020 n.256/2020; - con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio”.
Infine, si è costituita in giudizio , Controparte_4 rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione disattesa e respinta, in accoglimento dell'appello proposto dalle odierne comparenti: a) in via pregiudiziale e/o preliminare, disporre la riunione delle separate impugnazioni proposte nei confronti della medesima sentenza del Tribunale di Viterbo n. 1221/2019 dal sig. (causa n.r.g. 3254/2020) e dalla Parte_1 Controparte_4
e la sig.ra (causa n.r.g. 3303/2020); b) sempre in via preliminare, alla
[...] Controparte_3 luce delle motivazioni dell'appello proposto dalle odierne concludenti, iscritto al n.r.g. 3303/2020, così come dedotte ed articolate, dichiarare lo stesso ammissibile ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., sussistendone le condizioni di legge;
c) in via principale, riformare la sentenza n. 1221/2019 del
Tribunale di Viterbo, pubblicata il 17.10.2019, non notificata (R.G.N. 3667/2015, repertorio n.
1969/2019 del 17.10.2019), per i motivi svolti sia nell'appello proposto dalle odierne concludenti, iscritto al n.r.g. 3303/2020, sia nel presente atto e nelle parti censurate in questi ultimi e, per l'effetto:
1. accogliere l'opposizione spiegata dalla e Controparte_4 dalla Sig.ra avverso i decreti ingiuntivi n. 924/2015 e n. 925/2015 del Tribunale Controparte_3 di Viterbo e, per l'effetto: a) dichiarare inammissibili e/o nulli i due decreti ingiuntivi opposti n. 924/2015 e n. 925/2015 emessi dal Tribunale di Viterbo in data 30 settembre 2015 per quanto sopra detto e cioè per l'illegittimo frazionamento del credito, non essendo consentita al creditore la parcellizzazione in plurime e distinte domande dell'azione giudiziaria effettuata nei confronti degli stessi convenuti per un unico rapporto;
b) dichiarare comunque nulli, annullare e/o comunque revocare i predetti due decreti ingiuntivi opposti n. 924/2015 e n. 925/2015 perché illegittimi ed infondati in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti;
c) dichiarare, in ogni caso, che nulla è dovuto al Dott. dalle odierne appellanti per tutti i motivi esposti;
e, per l'effetto d) condannare il dr. CP_1
a restituire alla tutte le somme CP_1 Controparte_4 indebitamente percepite dalla stessa nel corso del giudizio di primo grado;
2. in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Hanno proposto appello nonché in Controparte_4 proprio la stessa incardinando il giudizio RG 3303/2020 e rassegnando le seguenti Controparte_3 conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione disattesa e respinta, in accoglimento del presente appello: a) in via preliminare, alla luce delle motivazioni del presente appello, così come dedotte ed articolate, dichiarare lo stesso ammissibile ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., sussistendone le condizioni di legge;
b) in via principale, riformare la sentenza n. 1221/2019 del Tribunale di Viterbo, pubblicata il 17.10.2019, non notificata
(R.G.N. 3667/2015, repertorio n. 1969/2019 del 17.10.2019), per i motivi svolti nel presente atto e nelle parti censurate in questi ultimi e, per l'effetto, accogliere le seguenti domande delle parti appellanti:
1. accogliere l'opposizione spiegata dalla Controparte_4
e dalla Sig.ra avverso i decreti ingiuntivi n. 924/2015 e n. 925/2015
[...] Controparte_3 del Tribunale di Viterbo e, per l'effetto: a) dichiarare inammissibili e/o nulli i due decreti ingiuntivi opposti n. 924/2015 e n. 925/2015 emessi dal Tribunale di Viterbo in data 30 settembre 2015 per quanto sopra detto e cioè per l'illegittimo frazionamento del credito, non essendo consentita al creditore la parcellizzazione in plurime e distinte domande dell'azione giudiziaria effettuata nei confronti degli stessi convenuti per un unico rapporto;
b) dichiarare comunque nulli, annullare e/o comunque revocare i predetti due decreti ingiuntivi opposti n. 924/2015 e n. 925/2015 perché illegittimi ed infondati in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti;
c) dichiarare, in ogni caso, che nulla è dovuto al Dott. dalle odierne appellanti per tutti i motivi esposti;
e, per l'effetto d) CP_1 condannare il dr. a restituire alla Società appellante tutte le somme indebitamente CP_1 percepite dalla stessa nel corso del giudizio di primo grado;
2. in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Nel detto giudizio poi riunito si è costituito , rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia la Corte d'Appello di Roma, contrariis reiectis, per quanto esposto in narrativa: a) in via pregiudiziale e/o preliminare riunire il presente giudizio al giudizio R.G. n. 3254/2020 pendente dinanzi a questa Corte d'Appello, sez, VI – Cons. Dott. Michele Di Mauro - con prima udienza fissata per il giorno 16.12.2020; b) nel merito, respingere l'appello proposto dalla
[...]
in persona della legale rapp.te p.t. signora Controparte_4 Controparte_3 nonché da quest'ultima in proprio e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata n.
1221/2019 emessa dal Tribunale di Viterbo nella persona del G.U. dott. Federico Bonato, in data
16.10.2019, pubblicata in data 17.10.2019, nel procedimento RG n.3667/2015 al quale sono stati riuniti i giudizi RG nn. 3668 e 3669/2015, repertorio n. 1969/2019 del 17.10.2019 e registrata in data
03.02.2020 n.256/2020; c) con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio”.
Si è infine costituito in giudizio , chiedendo l'accoglimento delle seguenti Parte_1 conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione disattesa e respinta, in accoglimento dell'appello proposto dall'odierno concludente, previa occorrenda declaratoria di ammissibilità dello stesso, ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.:
1. in via pregiudiziale e/o preliminare, disporre la riunione del presente giudizio a quello di impugnazione avverso la medesima sentenza del Tribunale di Viterbo n. 1221/2019 preventivamente proposto dal pendente, con il n.r.g. 3254/2020, avanti alla Sesta Sezione civile della Parte_1
Corte d'Appello adita – Rel. Cons. Di Mauro e la cui prima udienza è fissata per la data del 6 ottobre
2021; 2. riformare la sentenza definitiva n. 1221/2019 del Tribunale di Viterbo, pubblicata il
17.10.2019, non notificata, per i motivi illustrati sia nell'appello proposto dall'odierno concludente iscritto al n.r.g. 3254/2020, sia nel presente atto e nelle parti censurate in questi ultimi e, per l'effetto, in accoglimento dell'opposizione spiegata avverso i decreti ingiuntivi n. 924/2015 e n. 925/2015 del
Tribunale di Viterbo, accogliere le seguenti domande del Sig. a) in via preliminare ed
Parte_1 assorbente, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del sig. in relazione
Parte_1 alle domande del dr. per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, revocare e/o CP_1 annullare e/o dichiarare nulli e/o inefficaci i predetti decreti ingiuntivi nei confronti dell'odierno concludente;
b) nel merito, comunque, revocare e/o annullare e/o dichiarare illegittimi e/o nulli e/o inefficaci nei confronti del Sig. i decreti ingiuntivi opposti, con ogni conseguente
Parte_1 provvedimento;
c) in ogni caso, rigettare ogni domanda proposta dal dr. nei confronti CP_1 del sig. per tutti i motivi illustrati in narrativa, previa revoca, annullamento o
Parte_1 declaratoria di invalidità e/o inefficacia dei decreti ingiuntivi opposti nei confronti di quest'ultimo;
3. con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre il rimborso forfetario ed ogni ulteriore accessorio ed onere di legge”.
I due giudizi di appello sono stati riuniti all'udienza del 28.01.2021.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6.10.2021, la Corte ha nominato il c.t.u., rigettato le altre istanze istruttorie avanzate dall'appellante e rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. .
All'odierna udienza, i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti e discusso oralmente la causa.
L'appello proposto da è articolato in cinque motivi. Parte_1
Con il primo motivo di appello, rubricato “OMESSA PRONUNCIA SULL'ECCEZIONE
PRELIMINARE DI IMPROPONIBILITÀ DEI DECRETI INGIUNTIVI OPPOSTI PER
ILLEGITTIMA FRAMMENTAZIONE DEL CREDITO IN VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 112 E
276 C.P.C. E 118 DISP. ATT. C.P.C.”, parte appellante lamenta la violazione del combinato disposto di cui agli artt. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nonché dell'art. 112 c.p.c. Deduce, a tal proposito, che il giudice avrebbe da un lato, non rispettato la sequenza logica delle questioni da affrontare secondo la prospettazione delle parti, avendo omesso la pronuncia su eccezioni e domande preliminari
– nello specifico, sull'eccezione di legittimazione passiva oltre che l'improponibilità e/o inammissibilità dei decreti ingiuntivi- dall'altro per essersi pronunciato oltre le domande e le eccezioni sollevate dalle parti del giudizio.
Con il secondo motivo di appello, rubricato “2. ERRONEA VALUTAZIONE DELLA
SUSSISTENZA DELLA LEGITTIMAZIONE PASSIVA DI MARCO GIZZI, OBLITERANDO
GLI EFFETTI DEL CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE IN VIOLAZIONE DEGLI
ARTT. 1401 E 1404 C.C.”, si duole del rigetto di legittimazione passiva dell'odierno appellante, in violazione delle evidenze documentali in atti e peraltro senza che sia stata fornita alcuna idonea motivazione. Lamenta, inoltre, la violazione degli artt. 1401 e 1404 c.c. una ricostruzione errata dei fatti operata dal Tribunale e l'erroneità della sentenza per aver attribuito la valenza probatoria alla corrispondenza prodotta da in violazione degli artt. 2697 e 2702 c.c. CP_1
Con il terzo motivo di appello, rubricato “3. OMESSA E LACUNOSA MOTIVAZIONE CHE
HA DEL TUTTO PRETERMESSO LE CRITICHE ALLA CTU SOLLEVATE
DALL'APPELLANTE IN VIOLAZIONE DELL'ART. 132, N. 4, C.P.C.”, impugna e contesta la sentenza di prime cure per aver omesso qualsivoglia motivazione in ordine alle critiche sollevate alla
CTU espletata. Asserisce di aver ripetutamente lamentato sia l'incompletezza quanto l'erroneità dell'analisi svolta dalla CTU sia la presenza di anomalie nella sottoscrizione oggetto di verifica.
Con il quarto motivo di appello, rubricato “4. ERRONEITÀ DELLA SENTENZA PER AVER
RITENUTO RAGGIUNTA LA PROVA DELLE PRESTAZIONI DELL'OPPOSTO SULLA BASE
DELLE SOLE FATTURE ALLEGATE IN SEDE MONITORIA IN VIOLAZIONE DEGLI ARTT.
2697 C.C. E 115 C.P.C. NULLITÀ DELLA SENTENZA PER ASSENZA DI MOTIVAZIONE SUL
PUNTO IN VIOLAZIONE ALL'ART. 132, N. 4, C.P.C.”, censura la sentenza per violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. , in quanto erroneamente il giudice avrebbe ritenuto provate le prestazioni svolte dal in difetto di assolvimento del relativo onere probatorio. Avrebbe violato l'art. 115 CP_1
c.p.c. per non aver posto a fondamento della propria motivazione le prove presenti in atti. Inoltre, la sentenza avrebbe totalmente pretermesso le contestazioni analitiche poste in essere dall'odierna appellante, violando così l'art. 132, n. 4, c.p.c. e determinando la nullità della sentenza per assoluta assenza di motivazione sul punto. Il giudice di prime cure ha ritenuta raggiunta la prova delle prestazioni dell'opposto sulla base delle sole fatture allegate, discostandosi peraltro dai pronunciamenti in materia della Suprema Corte.
Con il quinto motivo di appello, rubricato “5. IN FATTO Parte_9
CONFLIGGENTE CON LE EVIDENZE PROBATORIE IN ATTI IN PUNTO DI IMPUTABILITÀ
DELL'INADEMPIMENTO”, censura la sentenza impugnata per erronea valutazione delle evidenze documentali relative al dedotto inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. del Parte appellante CP_1 deduce che, sin dal primo grado di giudizio, ha eccepito la pretesa creditoria del dott. era CP_1 inesigibile, oltre che infondata, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 1460 c.c., versando la controparte in stato di grave inadempimento., con particolare riguardo alla violazione dei doveri di correttezza e diligenza nell'espletamento del mandato conferitogli.
L'appello proposto da , nonché in proprio la Controparte_4 stessa è articolato in quattro motivi. Controparte_3
Con il primo motivo di appello, rubricato “Violazione di legge in relazione all'art. 2697 c.c. e agli artt. 115 e 116 c.p.c. in ordine alla valutazione dell'onere probatorio nel giudizio di merito e del relativo adempimento da parte del dr. Omessa o comunque erronea e contraddittoria CP_1 motivazione su un aspetto decisivo del contendere”, parte appellante si duole del mancato riconoscimento dell'onere della prova a carico del dott. da parte del giudice di prime cure CP_1 nonché dell'erronea applicazione degli art. 115 e 116 c.p.c. nella valutazione del materiale fornito dalla controparte. Secondo parte appellante il Tribunale avrebbe acriticamente fatto proprie le difese del dr. ritenendo che la prova dell'adempimento delle prestazioni di quest'ultimo (dalle quali CP_1 sarebbe derivato il diritto al compenso) si potesse trarre dalle sole parcelle da questi allegate nelle istanze monitorie. Dette parcelle, tuttavia, a detta di parte appellante, sarebbero state oggetto di contestazione da parte di entrambe le parti opponenti.
Con il secondo motivo di appello, rubricato “Violazione di legge con riferimento all'art. 112 c.p.c. e omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia”, parte appellante lamenta la mancata statuizione, da parte del giudice di prime cure, in merito alla domanda preliminare di illegittima frammentazione del credito proposta dalle parti appellanti. Più nello specifico, a detta di parte appellante, il Tribunale senza addurre alcuna motivazione non si sarebbe pronunciato sull'eccezione di inammissibilità e/o nullità dei decreti ingiuntivi opposti per aver l'appellato illegittimamente parcellizzato le azioni giudiziarie tutte tese al riconoscimento di un suo presunto credito di natura professionale derivante da un unico rapporto obbligatorio.
Con il terzo motivo di appello, rubricato “Violazione di legge in riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c.
e in ordine alla prova in atti in punto di inadempimento del dr. , l'appellante censura la CP_1 gravata sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure non ha considerato le difese dalla stessa depositate nel primo grado di giudizio dove veniva evidenziato il fatto che la pretesa creditoria del dott. oltre che infondata e priva di riscontri probatori, fosse anche inesigibile. A detta di parte CP_1 appellante, infatti, il dott. versando in stato di grave inadempimento rispetto alle obbligazioni CP_1 assunte nei confronti della , avrebbe posto in essere una condotta Controparte_4 contraria ai doveri di diligenza e correttezza nell'espletamento del mandato ricorrendo quindi le condizioni di cui all'art. 1460 c.c.
Con il quarto motivo di appello, rubricato “Violazione di legge in relazione all'art. 91 c.p.c.”, in correlazione al II motivo di impugnazione l'appellante censura la gravata sentenza lamentando la violazione dell'art. 91 c.p.c. in virtù del fatto che il Tribunale ha condannato alla refusione delle spese di lite le appellanti in solido con l'altro opponente.
La sentenza impugnata è così motivata: “L'opposizione è stata presentata dal sig. Parte_1 per ottenere la revoca dei decreti ingiuntivi n. 924/15 e n. 925/15 con cui il Tribunale di Viterbo lo aveva condannato , in solido con la nonché Controparte_4 in proprio e in qualità di legale rappresentante pro tempore della predetta Controparte_3 società, al pagamento in favore del dott. della somma di € 71.893,04, oltre interessi e CP_1 spese monitorie liquidate in € 5.231,50 ed accessori di legge. Le cause ad essa riunite, R.G. n.
3668/2015 ed R.G. n. 3669/2015, hanno ad oggetto l'opposizione agli stessi decreti ingiuntivi proposte dal e dalla sig.ra ottenuti anche nei loro confronti dal dott. Controparte_4 CP_3 per ottenere il pagamento del corrispettivo delle prestazioni professionali rese. Le CP_1 domande delle parti opponenti sono respinte per le ragioni di seguito illustrate essendo sul punto condivisibili le motivazioni e le argomentazioni logiche e giuridiche del dott. da CP_1 intendere integralmente richiamate e trascritte, fondate su argomenti e norme correttamente individuate ed applicate (vedi Cassazione 642/15 e 22562/16). Dalla documentazione allegata in atti risulta adeguatamente provato il conferimento dell'incarico, oggetto di causa, da parte di Pt_1
nonché in proprio
[...] Controparte_4 Controparte_3
e in qualità di legale rappresentante pro tempore della predetta società, al dott. Ciò CP_1 si desume facilmente dalla lettera degli avvocati in nome e per conto dei signori Controparte_13
e della Parte_1 Persona_5 CP_7 Parte_3 indirizzata alla e sottoscritta dagli odierni opponenti (v. allegato n. 7 Parte_4 fascicolo dell'opponente . L'intento del teso a mascherare il ruolo principale da Parte_1 Pt_1 lui stesso rivestito nelle attività contestate, risulta evidente dal disconoscimento, dallo stesso eccepito, della sottoscrizione della scrittura privata di concessione di detenzione precaria del 26 febbraio 2016. La ctu grafologica ha infatti verificato ed attestato la riconducibilità della predetta sottoscrizione allo stesso Quest'ultimo, nella predetta scrittura, rinuncia all'esercizio di Pt_1 eventuali diritti di refusione o rimborso per le attività di potatura, trattamenti e concimazione di vigna e oliveto e per le attività di potatura. Per tale ragione risulta oltretutto infondata la pretesa avanzata dallo stesso di ottenere dalla Società proprietaria del fondo, in altro eventuale futuro procedimento, quanto da lui esborsato per le attività di miglioria esercitate sul fondo stesso. Il medesimo intento risulta altresì da quanto dichiarato dalle controparti nei rispettivi atti difensivi.
Più precisamente, quanto asserito da Parte_1 Controparte_4 nonché in ordine alla formazione della società in data successiva ai
[...] Controparte_3 fatti oggetto di causa, risulta sconfessato dalle numerose corrispondenze allegate in atti. Dalle stesse si evince come la società sia stata formata proprio al fine strumentale di ottenere il finanziamento da parte dell'istituto Ismea e come il dott. abbia prestato la sua opera professionale anche per CP_1 la costituzione della società stessa, curando in particolare la redazione della bozza di atto costitutivo e dello statuto affinché fossero funzionali sia all'accoglimento della richiesta di finanziamento presso l'Ismea che ai fini del conseguimento dei contributi previsti dal Piano di Sviluppo Rurale (v. all.1 e- mail tra il 07.03 e il 23.05.2014 nel fascicolo “corrispondenza” dell'opposto . Con riguardo CP_1 all'asserzione del sig. e della società relativa alla mancata comunicazione Pt_1 Controparte_4 agli stessi, da parte del del carattere compromissorio del contratto preliminare ai fini della CP_1 concessione del finanziamento, dalla lettura del regolamento Ismea, allegato in atti, si desume come in esso non sia presente alcun riferimento a detta causa di esclusione, tutt'altro (v. allegato 12 al fascicolo dell'opponente alla voce “criteri di esclusione dalle agevolazioni). Nell' allegato 10 sezione
II nella voce “documentazione da allegare in caso di richiesta da parte di società agricola”
(fascicolo parte opponente) si evince come la società agricola avesse l'obbligo di allegare, ai fini della validità della domanda, domanda di acquisto sottoscritta dal richiedente/legale rappresentante nonché l'offerta di vendita sottoscritta dal soggetto offerente. Gli opponenti riconducono al mancato acquisto del fondo e, conseguentemente, all'esclusione dal finanziamento, la mala gestio del CP_1
e la mala fede della Società proprietaria del fondo. In realtà l'acquisto del fondo era subordinato al versamento, da parte del e dei soci della Società opposta, di una caparra di Euro 150.000,00, Pt_1 mai versata. Questi non hanno provveduto al predetto versamento a causa dell'esito negativo della richiesta di finanziamento richiesta all'istituto bancario MPS per carenza dei requisiti necessari (v. all.4 e-mail del 10.04, 23.04, 10.07.2014 e lettera del Notaio nel fascicolo “corrispondenza” di parte opposta . Infatti il compendio immobiliare aveva una parte rurale, ma anche una ad uso CP_1 commerciale, consistente in una ex locanda. L'Ismea avrebbe finanziato solo la parte a vocazione agricola, mentre il compendio era in vendita nella sua totalità. L'attività finalizzata all'acquisto dell'immobile era diversa e distinta rispetto a quella finalizzata, invece, al perfezionamento della pratica presso l'Ismea, come ben specificato negli artt. 4,5,9 del contratto preliminare. Risulta quindi imputabile all'odierno opponente e alla società opposta il mancato perfezionamento della richiesta di finanziamento presso l'Ismea. Infatti gli stessi, non avendo fondi per il pagamento della caparra, hanno omesso di prestare il consenso alla stipula dell'atto notarile, impendendo altresì la presentazione della richiesta all'Ismea. Relativamente alle prestazioni di cui alle parcelle dei D.I. n.
924/2015 e 925/2015, nessun dubbio sussiste in ordine alla loro effettiva esecuzione da parte del visto il dispositivo di congruità concesso dall' CP_1 Controparte_19
rispettivamente in data 8.6.2015 e 25.5.2015 (v. fascicolo parcella parte
[...] opposta, allegati, doc. 10 e 12). Per le ragioni fin qui illustrate, si respinge la domanda di CP_1 parte opponente e, conseguentemente, si confermano i decreti ingiuntivi n. 924/15 (R.G. n. 2752/15)
e n. 925/15 (R.G. n. 2753/15) dichiarandoli definitivamente esecutivi. Le spese seguono la soccombenza liquidate come in dispositivo”.
Il primo motivo di appello principale, il secondo ed il quarto motivo dell'appello incidentale, afferendo tutti alle medesime questioni, meritano una trattazione congiunta. Essi non colgono nel segno.
Le parti appellanti lamentano l'omessa pronuncia, da parte del giudice di prime cure, in merito alla questione preliminare di improponibilità dei decreti ingiuntivi opposti per illegittima frammentazione del credito, per aver il proposto due differenti ricorsi per decreti ingiuntivi, CP_1 al fine di recuperare i compensi per le attività dallo stesso svolto. In merito la Suprema Corte ha precisato che il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale, come quella lamentata nel caso di specie, “non è suscettibile di dar luogo al vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito”
(Cass. Sez. 6 - 2, Sentenza n. 321 del 12/01/2016 ).
Orbene, non può pertanto trovare accoglimento la censura relativa alla violazione dell'art. 112
c.p.c., essendosi il giudice di prime cure pronunciato su tutte le domande ed eccezioni di merito formulate.
Inoltre, la doglianza relativa all'abusivo frazionamento del credito non merita di essere condivisa posto che il ha azionato due diversi ricorsi per decreti ingiuntivi i quali, come CP_1 emerge dalla documentazione in atti, ineriscono a due distinte attività da valutarsi peraltro secondo due diversi parametri forensi e norme del tariffario. Nello specifico, la prima fattura ha ad oggetto la stima e l'assistenza tecnica per l'acquisto di un fondo rustico. Onorario calcolato sulla base degli artt.
56 e 57 del Tariffario Professionale (DM 232/1991); mentre la seconda fattura riguarda l'assistenza tecnica, la direzione, la gestione e controllo dei lavori eseguiti dai contoterzisti, onorari calcolati ai sensi dell'art. 25 e ss del DM 232/1991. Inoltre, l'abusivo frazionamento del credito si configura quando l'accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale. Ciò non si è verificato, nel caso oggetto di esame, essendo stati i giudizi successivamente riuniti in fase di opposizione, senza che abbia avuto luogo un dispendio dell'attività processuale, e perciò senza configurarsi un abuso dello strumento processuale. Ed invero qualora “…il giudice ritenga di trovarsi di fronte ad un abusivo frazionamento della pretesa creditoria, deve innanzitutto verificare se sia possibile l'impiego degli strumenti messi a disposizione dal codice di rito per convogliare la decisione sull'intera pretesa dinanzi a sé, quali la riunione ex art. 274 c.p.c. se pendono dinanzi ad uno stesso ufficio giudiziario. A tal proposito, questa Corte ha già affermato la necessità di disporre la riunione anche in sede di legittimità, ove solo in questa sede emerga un ingiustificato frazionamento soggettivo delle azioni in giudizio, con la sentenza n. 9488 del 2014
(vedi in motivazione Cass. SS.UU. 19.3.2025 n. 7299).
Inoltre, l'appellante incidentale, si duole della condanna in solido alle spese di lite con l'altro opponente, avendo il giudice erroneamente considerato gli stessi soccombenti nonostante l'esercizio abusivo del frazionamento del credito. Invero, il giudice ha fatto corretta applicazione dei principi in materia. Difatti, essendo state rigettate le domande delle parti opponenti, il Tribunale, in omaggio al principio di soccombenza ha condannato queste ultime alle spese di lite.
Come chiarito dalla Suprema Corte: “In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata - nemmeno in minima parte - al pagamento delle stesse” (Cass., sez. 5 , Ordinanza n. 9860 del 15/04/2025; conforme Cass. sez. 2, ord. n. 16404 del 9.06.2023).
Sicché la censura non ha pregio.
Neppure il secondo motivo di appello coglie nel segno. Parte appellante lamenta un'erronea valutazione della sussistenza della legittimazione passiva di Dapprima, lamenta la Parte_1 mancata pronuncia del giudice di prime cure in ordine all'eccezione di carenza di legittimazione passiva del per poi successivamente e con apposita doglianza censura contraddittoriamente Pt_1
l'erronea valutazione della sussistenza di siffatta legittimazione. Deduce, a supporto della propria linea difensiva, che il Tribunale avrebbe laconicamente motivato sul punto, facendo riferimento alla missiva dello datata 18.11.2014. Ebbene, la missiva in questione (redatta dagli Controparte_20 avvocati e Nobili) è stata predisposta in nome e per conto di CP_15 Parte_1 Persona_5 e della ed indirizzata alla società LL CP_7 Controparte_4
CH s.r.l. in liquidazione. Detta missiva veniva dagli stessi sottoscritta “per presa visione, conferma ed accettazione”. Pertanto, ne consegue che tutte le parti indicate abbiano dichiarato di aver incaricato il dott. di interessarsi delle procedure ISMEA. Con ciò sconfessando quanto CP_1 affermato dal nel proprio scritto difensivo. A ciò si aggiunga che anche le proposte di acquisto Pt_1 del 6 quanto del 12.02.2014 risultano sottoscritte dal “per sé stesso o persona e società da Pt_1 nominare“.
Il giudice di primo grado, su siffatta questione ha invece ampiamente argomentato, confermando un pieno coinvolgimento dello stesso nella vicenda oggetto di giudizio. Oltre a fare riferimento al documento richiamato, il Tribunale ha messo ben in evidenza il fatto che il ha in Pt_1 qualche modo cercato di celare il ruolo dallo stesso rivestito nella vicenda in esame, soprattutto disconoscendo la sottoscrizione della scrittura privata di concessione di detenzione precaria del 26 febbraio 2016. Scrittura, invece, risultata autografa sia con la CTU grafologica redatta in primo grado, sia con una seconda CTU espletata nel corso del presente giudizio. Sicché, appare condivisibile quanto si legge in sentenza secondo cui: “L'intento del teso a mascherare il ruolo principale Pt_1 da lui stesso rivestito nelle attività contestate, risulta evidente dal disconoscimento, dallo stesso eccepito, della sottoscrizione della scrittura privata di concessione di detenzione precaria del 26 febbraio 2016. La ctu grafologica ha infatti verificato ed attestato la riconducibilità della predetta sottoscrizione allo stesso Quest'ultimo, nella predetta scrittura, rinuncia all'esercizio di Pt_1 eventuali diritti di refusione o rimborso per le attività di potatura, trattamenti e concimazione di vigna e oliveto e per le attività di potatura. Per tale ragione risulta oltretutto infondata la pretesa avanzata dallo stesso di ottenere dalla Società proprietaria del fondo, in altro eventuale futuro procedimento, quanto da lui esborsato per le attività di miglioria esercitate sul fondo stesso. Il medesimo intento risulta altresì da quanto dichiarato dalle controparti nei rispettivi atti difensivi”.
Neppure il terzo motivo di appello principale merita di essere condiviso. Parte appellante si duole del fatto che il Tribunale non abbia tenuto conto delle contestazioni all'elaborato peritale sollevate dal Ora e come chiarito dalla Suprema Corte “il giudice di merito che aderisce alle Pt_1 conclusioni del consulente tecnico esaurisce l'obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non dovendo necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili” (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 15804 del 06/06/2024). Ed ancora “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive”. (Cass.
Sez. 1 - , Ordinanza n. 33742 del 16/11/2022;Cass. sez. 6-3, Ordinanza 1815 del 02/02/2015).
Ebbene, il giudice, conformemente ai pronunciamenti della giurisprudenza di legittimità, non è tenuto a motivare ed argomentare in relazione ai rilievi dei CTP allorquando questi siano incompatibili, come nel caso di specie, alle risultanze delle CTU. Ad abundantiam, si evidenzia che le conclusioni cui è pervenuto il CTU di primo grado hanno trovato conferma nella CTU espletata nel corso di questo giudizio, superando così i rilievi del CTP e confermando la autografia della sottoscrizione del
Pt_1
Per quanto concerne il primo motivo dell'appello incidentale ed il quarto motivo dell'appello principale da trattarsi congiuntamente per la evidente connessione, va rilevato che neppure questi hanno pregio. Non è condivisibile, infatti, quanto asserito dalle parti appellanti le quali lamentano che il giudice di prime cure, in spregio alle norme di cui all'art. 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c. ha ritenuto provato l'adempimento delle prestazioni del sulla base delle sole fatture prodotte, CP_1 discostandosi, così anche dai pronunciamenti della Suprema Corte in materia.
Infatti, il giudice di prime cure ha motivato il rigetto dell'opposizione ritenendo fondate le pretese avanzate dal sulla base della documentazione versata in atti, non limitata alle sole
CP_1 fatture prodotte dallo stesso. Nello specifico, il Tribunale ha riconosciuto le pretese del sulla
CP_1 base di una serie di documenti, quali: la lettera degli Avvocati Nobili e datata 18.11.2016 CP_21 dalla quale si desume chiaramente il conferimento dell'incarico conferito al dagli odierni
CP_1 appellanti;
la scrittura privata di cui il ha disconosciuto la firma ma che con due CTU espletate, Pt_1 sia in primo che in secondo grado hanno accertato che la stessa fosse autografa e, quindi attribuibile al nonché dalla corrispondenza versata in atti dal Da quest'ultima emerge peraltro che, Pt_1 CP_1 diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, la società era stata costituita proprio al fine strumentale di ottenere il finanziamento da parte dell'Ismea, oltre a palesare lo svolgimento dell'attività espletata dal e per la quale sono stati richiesti i compensi.
CP_1
Nel caso di specie, dalla lettura della sentenza si evince come il convincimento del giudice si sia formato, a norma dell'art. 116 c.p.c., commi 1 e 2, in esito all'esame del complessivo materiale probatorio e mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova ed in merito preme ricordare che la valutazione degli elementi istruttori costituisce attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito (cfr. Cass. n. 11176 del 2017). Nel quadro del principio, espresso nell'art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), del resto, il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti.
Sul punto, la Suprema Corte ha così statuito, “Il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto”. (Cass.
Sez. 5 - , Ordinanza n. 29730 del 29/12/2020).
Neppure il terzo motivo dell'appello incidentale ed il quinto motivo dell'appello principale dimostrano di avere alcun pregio.
Le parti appellanti, ritenendo sussistenti le condizioni di cui all'art. 1460 c.c., rilevano l'inadempimento da parte del in merito alle obbligazioni assunte nei confronti del e della CP_1 Pt_1
, avendo lo stesso agito in violazione dei doveri di correttezza e Controparte_4 diligenza nell'espletamento del mandato conferitogli. Secondo le appellanti il presunto inadempimento si sarebbe concretato nella mancata istruzione della pratica di finanziamento da parte di ISMEA e nella stipula del preliminare di acquisto con la società proprietaria del fondo agricolo.
Orbene, dall'esame della documentazione in atti si evince chiaramente che il fallimento dell'operazione economico-imprenditoriale che gli appellanti intendevano intraprendere non è affatto attribuibile alla condotta negligente del ma alla sola valutazione negativa da parte di ISMEA. CP_1
La stipula del contratto preliminare di acquisto del fondo per cui è causa, infatti, non è di per sé ostativa rispetto all'eventuale accoglimento della domanda di finanziamento presso ISMEA.
Come evidenziato anche dal giudice di prime cure, era precipuo obbligo della società agricola richiedente allegare nell'istanza di finanziamento la domanda di acquisto sottoscritta dal soggetto richiedente.
Il Tribunale quindi, del tutto condivisibilmente, ha così statuito: “Con riguardo all'asserzione del sig. e della società relativa alla mancata comunicazione agli stessi, da Pt_1 Controparte_4 parte del del carattere compromissorio del contratto preliminare ai fini della concessione CP_1 del finanziamento, dalla lettura del regolamento Ismea, allegato in atti, si desume come in esso non sia presente alcun riferimento a detta causa di esclusione, tutt'altro (v. allegato 12 al fascicolo dell'opponente alla voce “criteri di esclusione dalle agevolazioni). Nell' allegato 10 sezione II nella voce “documentazione da allegare in caso di richiesta da parte di società agricola” (fascicolo parte opponente) si evince come la società agricola avesse l'obbligo di allegare, ai fini della validità della domanda, domanda di acquisto sottoscritta dal richiedente/legale rappresentante nonché l'offerta di vendita sottoscritta dal soggetto offerente”.
Non è, perciò, assolutamente attribuibile alla condotta del il rigetto della richiesta di CP_1 finanziamento, e in alcun modo le parti appellanti avrebbero potuto fondare il buon esito dell'operazione sulla correttezza dell'istanza predisposta dallo stesso, a fronte del fatto che la valutazione nel merito sarebbe stata in ogni caso di spettanza dell'ISMEA.
La Suprema Corte, tra l'altro, per quanto concerne l'inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. ha di recente statuito: “il rifiuto del pagamento integrale delle spettanze è conforme a buona fede [solo] nell'ipotesi in cui la prestazione non abbia alcuna utilità ed impedisca del tutto il godimento integrale del bene o nell'ipotesi in cui il committente non abbia tratto alcun vantaggio oppure quando la prestazione sia priva di qualunque utilità” cfr. Cass. civ., Sez. II, Sent. del 28/12/2023, n. 36295.
Nel caso di specie risulta con evidenza che la prestazione svolta dal indipendentemente CP_1 dalla effettiva realizzazione dell'operazione economica, è stata validamente intrapresa e soprattutto si è svolta del tutto a vantaggio delle parti appellanti.
I motivi quindi devono essere rigettati.
Conclusivamente, l'appello principale e l'appello incidentale devono essere integralmente respinti e la sentenza impugnata merita di essere confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del
DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022 (scaglione fino ad € 260.000,00 tabella XII^) con applicazione di valori medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale.
Infine, poiché le impugnazioni sono respinte, sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante principale e delle appellanti incidentali Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_4 Controparte_3 nonché in proprio la stessa queste ultime in via solidale dell'art. 13, comma 1 Controparte_3 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e sull'appello Parte_1 incidentale proposto da , in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore sig.ra nonché in proprio la stessa sig.ra Controparte_3 CP_3 avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo, n. 1221/2019, pubblicata in data 17.10.2019,
[...] così provvede: -rigetta l'appello proposto da Parte_1
-rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra nonché in
[...] Controparte_3 proprio la stessa sig.ra Controparte_3
-condanna in solido tra loro e Parte_1 Controparte_4 nonché in proprio e in qualità di legale rappresentante pro tempore della
[...] Controparte_3 predetta società a rifondere in favore di le spese del presente grado, liquidate in CP_1 complessivi €14.317,00 per compensi oltre a spese generali (15%), iva e cpa come per legge;
-pone definitivamente in via solidale tra Parte_1 Controparte_4 nonché in proprio e in qualità di legale rappresentante pro
[...] Controparte_3 tempore della predetta società le spese di CTU di secondo grado;
-dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come successivamente modificato ed integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale da una parte e dell'appellante incidentale Parte_1 [...] in proprio e in qualità di legale Controparte_5 rappresentante pro tempore della predetta società, queste ultime in via solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il 14.10.2025
Il consigliere estensore Il presidente
NI PE -G SP
Presidente Dott. Giulia Spadaro Consigliere Dott. Domenica Capezzera Relatore
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1 Avv. CAPECCHI CRISTIANA pres.
Appellato/i
CP_1 Avv. GENOVESE ANDREA avv. Raffaele Barile sost.
Controparte_2 Avv. SABLONE STEFANO avv. Antonazzi sost.
Controparte_3 Avv. SABLONE STEFANO
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi. L'appellante evidenzia che l'eccezione sulla inutilizzabilita' della documentazione relativa alla posta elettronica era gia' stata fatta valere in primo grado e si riporta. L'avv. Antonazzi si associa alla richiesta di rinnovazione della ctu. L'avv. Barile si oppone alla rinnovazione della ctu
La Corte trattiene la causa in decisione. IL PRESIDENTE DR Giulia Spadaro Raffaella Andreani
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott.ssa Giulia Spadaro - Presidente dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 14.10.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3254 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, alla quale è stata riunita la causa iscritta al numero 3303 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertenti tra
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Cristiana Parte_1 CodiceFiscale_1
HI (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in CodiceFiscale_2
Roma, Via Vincenzo Tangorra, n. 12, giusta delega in atti
- APPELLANTE–
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea CP_1 CodiceFiscale_3
OV (C.F. ), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in CodiceFiscale_4
Viterbo, Largo F. Nagni n. 15, giusta delega in atti
-APPELLATO-
[...]
, con sede in Controparte_4
Roma Via Cadibona n. 60, (C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
nonché in proprio la stessa (C.F. Controparte_3 Controparte_3 C.F._5
), entrambe rappresentate e difese, dall'Avv. Stefano Sablone (C.F.
[...] C.F._6
), ed elettivamente domiciliate presso il suo Studio in Roma, via Antonio Bertoloni, n. 29,
[...] giusta delega in atti
-APPELLATE ED APPELLANTI INCIDENTALI- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Viterbo, n. 1221/2019, pubblicata in data 17.10.2019, resa nel giudizio intercorso tra le parti. Avverso la medesima sentenza ha proposto appello anche Controparte_4 nonché in proprio la stessa I relativi giudizi, iscritti
[...] Controparte_3 rispettivamente ai numero 3254 e 3303 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, sono stati riuniti in data 28.01.2021.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Con atto di citazione del…19.11.15 proponeva opposizione ai decreti ingiuntivi n. 924/15 e n. 925/15 con cui Parte_1 il Tribunale lo aveva condannato, unitamente alla Controparte_4 nonché a in proprio e in qualità di legale rappresentante pro tempore
[...] Controparte_3 della predetta società, al pagamento in favore di della somma di € 71.893,04, oltre CP_1 interessi e spese monitorie liquidate in € 5.231,50 ed accessori di legge. Esponeva parte ricorrente che in data 14 ottobre 2015 erano stati notificati al sig. nonché alla Parte_1 [...]
, i decreti ingiuntivi n. 924/15 e n. 925/15 per l'importo Controparte_4 complessivo di € 71.893,04, oltre interessi e spese monitorie liquidate in € 5.231,50 ed accessori di legge;
che il sig. aveva dedotto di essere creditore della CP_1 Controparte_4
per gli importi sopra indicati, in virtù di fatture emesse per prestazioni di
[...] consulenza ed assistenza tecnica;
che tali prestazioni erano state svolte, a vario titolo, in favore della medesima Società, in relazione all'acquisto dell'azienda agricola e del fondo rustico insistente nel
Comune di San NZ OV (VT), nonché per lavorazioni eseguite sul medesimo fondo agricolo, di proprietà della LL CH in liquidazione S.r.l.; che al suddetto pagamento erano tenuti, in via solidale, anche l'amministratrice di quest'ultima ed il sig. odierno opponente;
che Parte_1 nei predetti ricorsi per ingiunzione il dr. aveva dedotto l'esistenza di un mandato conferitogli CP_1 dal sig. in asserito condominio con le altre parti ingiunte;
che il medesimo non aveva indicato Pt_1 nel dettaglio le prestazioni svolte;
che il gli aveva ingiunto il pagamento complessivo di Pt_1
71.893,04 Euro di compensi;
che lo stesso non aveva conferito all'attore il dedotto mandato;
che per tale ragione non era tenuto al pagamento di quanto richiesto;
che tutte le prestazioni effettuate dal dr. erano state effettuate in favore della CP_1 Controparte_4
e non in favore del sig. che quest'ultimo era sempre stato estraneo alla compagine
[...] Pt_1 sociale della predetta Società; che l'odierno opponente non aveva mai conferito alcun incarico al dr.
che non era stata fornita prova del conferimento del mandato;
che il dr. iscritto CP_1 CP_1 all'albo degli agronomi, non avrebbe potuto assumere l'incarico di mediatore immobiliare, né tantomeno percepire qualsivoglia compenso a tale titolo, in conformità con la normativa fiscale e deontologica;
che l'opposto aveva ricevuto il suo mandato dai soci della costituenda
[...]
; che parte opponente non aveva ricevuto le fatture pro forma emesse dal dr. Controparte_4 sia a titolo di acconto che a titolo di preteso saldo delle sue spettanze;
che le predette ricevute
CP_1 erano state intestate ed inviate alla sola;
che il dr. aveva Controparte_4 CP_1 confermato il pagamento da parte della società agricola dei compensi richiesti Controparte_4 col presente atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
che le istanze monitorie del dr. erano improponibili e/o inammissibili poiché quest'ultimo aveva illegittimamente
CP_1 parcellizzato l'azione giudiziaria per il recupero di un suo presunto e contestato credito di natura professionale;
che il dr. aveva presentato contestualmente due distinti ricorsi concernenti
CP_1 crediti inerenti allo stesso rapporto obbligatorio;
che i decreti ingiuntivi oggetto della presente opposizione erano insanabilmente nulli e/o inefficaci per inesistenza di idonea prova scritta, in quanto concessi in mancanza degli elementi richiesti dall'art. 2697 c.c. e dall'art. 633 c.p.c.; che il dr. non aveva provato l'adempimento della propria prestazione, né allegato alle due istanze
CP_1 monitorie idonea prova scritta del diritto fatto valere;
che i documenti prodotti in sede monitoria dal sig. erano assolutamente illeggibili, oltreché privi di sottoscrizione e di data certa;
che per
CP_1 tale ragione era stato precluso all'opponente il compiuto esercizio del proprio diritto di difesa;
che il dr. non aveva fornito alcun elemento, neanche indiziario, da cui desumere l'avvenuta
CP_1 esecuzione delle prestazioni a fondamento del preteso diritto di credito azionato in via monitoria;
che il dott. si era limitato a produrre in sede monitoria le fatture emesse;
che le fatture non
CP_1 erano documenti idonei a dimostrare l'an e il quantum del preteso credito dell'opposto; che parte opposta non era creditrice dell'importo azionato;
che non erano specificate le prestazioni svolte né chi ne era stato il singolo mandante;
che era errata l'applicazione della tariffa professionale;
che era indeterminato il titolo della pretesa solidarietà tra le parti ingiunte;
che agli inizi dell'anno 2014,
i soci della costituenda erano interessati Controparte_4 all'acquisto di un terreno agricolo e/o di un'azienda agricola, nella zona tosco-laziale; che tale acquisto era subordinato all'accesso al regime di aiuti previsti per l'acquisto di terreni agricoli in favore dell'imprenditoria giovanile dall' Mercato Parte_2
Agricolo; che quest'ultimo era ente pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
che i soci della , per il Controparte_4 tramite del sig. avevano incaricato un agronomo, il dott. di interessarsi, Parte_1 CP_1 sia del reperimento del fondo, sia delle procedure Ismea da seguire per il perfezionamento del detto acquisto;
che l'acquisto dell'azienda agricola in questione, da parte della Controparte_4
era condizionato alla percezione del detto finanziamento da parte di Ismea;
che detta
[...] circostanza era ben nota al dott. che, in esecuzione dell'incarico ricevuto dai predetti soci CP_1 della il dr. aveva individuato un fondo rustico Parte_3 CP_1 dell'estensione di circa 19 ettari, composto di terreni (adibiti a vigneti ed uliveti) e fabbricati, insistente nel Comune di San NZ OV (VT); che tale fondo era di proprietà della LL
CH in liquidazione S.r.l.; che l'odierno opposto aveva precisato ai suoi mandanti lo stato di totale degrado ed abbandono da almeno 5 anni del fondo in questione;
che, per tale motivo, il vigneto e l'uliveto ivi insistenti avevano necessità di indifferibili ed importanti interventi, anche sotto il profilo economico, per ripristinarne la potenzialità produttiva;
che in data 12 febbraio 2014, veniva presentata alla Società proprietaria del fondo, la LL CH in liquidazione S.r.l., una proposta d'acquisto per persona da nominare;
che tale proposta era stata formalmente sottoscritta dal sig.
ma in realtà riferibile ai soci della;
che tale Parte_1 Controparte_4 proposta ammontava ad € 1.600.000,00; che nella medesima proposta si dava atto dell'esigenza – evidenziata dal dr. - di interventi urgenti ed indifferibili per salvare l'annata in corso e per CP_1 ripristinare la produttività di vigneti ed uliveti;
che i soci della detta Società venivano CP_4 immessi nel possesso del fondo predetto;
che i predetti soci, nel periodo compreso tra mese di marzo
2014 ed il mese di settembre 2014, avevano avviato ed eseguito tutte le dovute pratiche agronomiche necessarie ai ripristino della produttività del fondo e alla salvaguardia del raccolto e la vendemmia relative a quell'annata; che per tale attività avevano sostenuto un esborso di circa Euro 100.000,00; che tali migliorie sarebbero dovute rimanere a beneficio dell'acquirente finale del fondo, ossia la medesima , una volta perfezionata la pratica di finanziamento ISMEA;
che questo Controparte_4 non era avvenuto a causa della negligenza ed all'imperizia del dr. che i lavori di miglioria CP_1 all'interno dell'azienda agricola si erano protratti sino al 13 settembre 2014; che in tale data il liquidatore della LL CH S.r.l. aveva inibito l'accesso al fondo alle maestranze incaricate dal dr. per conto della;
che non era stata causale la CP_1 Controparte_4 concomitanza di tale divieto con l'inizio della vendemmia;
che la non aveva Parte_4 potuto beneficiare delle migliorie apportate al fondo di sua proprietà; che il costo era stato interamente sostenuto dalla;
che la medesima società aveva Controparte_4 trattenuto per sé i frutti, il cui raccolto era stato reso possibile proprio grazie a quegli interventi di miglioria finanziati per intero dalla;
che il dr. aveva Controparte_4 CP_1 insistito nella stipula da parte dei sui committenti, in attesa che venisse istruita la pratica di finanziamento da parte di ISMEA, di un preliminare di acquisto con la Società proprietaria del fondo agricolo;
che a tale fine era stato incaricato un Notaio, amico del dott. per la predisposizione CP_1 di una bozza del contratto preliminare stesso;
che tale notaio non avrebbe potuto esercitare in quanto in pensione;
che nel mese di settembre 2014 i soci della avevano Controparte_4 appreso dal predetto Notaio del carattere definitivamente ostativo del contratto preliminare alla percezione del finanziamento da parte dell'ISMEA; che quest'ultima non avrebbe proceduto alla relativa erogazione in presenza di un compromesso tra le parti;
che il valore del compendio immobiliare sarebbe stato predeterminato dalle parti, mentre la sua valutazione, al contrario, avrebbe dovuto essere per legge compiuta dallo stesso Ente;
che il dr. sarebbe dovuto essere CP_1
a conoscenza di detto iter;
che l'affare per cui era stata richiesta la consulenza e l'assistenza tecnica del dott. non era stato concluso a causa della mala fede della Società proprietaria del fondo CP_1
e per la mala gestio dello stesso che la società aveva subito un danno stimabile in almeno € CP_1
100.000,00; che tale pregiudizio si era aggravato dalle continue richieste di pagamento di compensi da parte dei soggetti espletanti lavori all'interno del fondo agricolo sito in Comune di San NZ
OV (VT); che il dott. aveva respinto e contestato con nota del 12.11.2015 la richiesta di CP_1 pagamento della somma di Euro 50.131,20 dovuta a titolo di compenso dallo stesso maturato per
“aver istruito la pratica per i finanziamenti ISMEA”; che la Società proprietaria del fondo aveva indebitamente trattenuto, senza alcun corrispettivo, i frutti e le migliorie apportante sul fondo de quo
; che nessuna attività descritta nei ricorsi monitori era stata richiesta dal sig. all'opposto; che Pt_1 la aveva corrisposto in data 11.08.2014 al dott. la Controparte_4 CP_1 somma di Euro 8.000,00; che detto pagamento aveva interamente saldato quanto dovuto all'opposto; che quest'ultimo non aveva offerto alcuna prova di avere eseguito nell'anno 2014 e 2015 in favore della , né tantomeno in favore del sig. attività Controparte_4 Parte_1 ulteriori rispetto a quelle per le quali dalla prima aveva già ricevuto integrale pagamento;
che l'avversa pretesa era inesigibile, versando parte opposta in stato di grave inadempimento;
che quest'ultima non aveva rispettato le obbligazioni assunte nei confronti della Controparte_4
, con particolare riguardo alla violazione dei doveri di correttezza e diligenza
[...] nell'espletamento del mandato. Si costituiva in giudizio Controparte_5
in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della predetta
[...] società, chiedendo la revoca dei decreti ingiuntivi opposti n. 924/2015 e n. 925/2015 emessi dal
Tribunale di Viterbo in data 30 settembre 2015 in quanto illegittimi ed infondati in fatto e in diritto.
Esponeva parte convenuta che e la sig.ra avevano già autonomamente Controparte_4 CP_3 impugnato ciascuno dei detti due decreti ingiuntivi, citando il dott. e l'altro ingiunto signor CP_1
attuale opponente, avanti a questo stesso Tribunale di Viterbo;
che le due cause erano pendenti Pt_1 rispettivamente con R.G. n. 3668/2015 e la seconda con R.G. n. 3669/2015; che la società CP_4
era stata costituita in data 29 maggio 2014, con oggetto l'esercizio esclusivo delle attività
[...] agricole di cui all'art. 2135 c.c.; che la società era nata in [...] addirittura successiva a tutti i fatti per cui è causa;
che per tale ragione l' odierna comparente non aveva avuto alcun rapporto con il Dott. in relazione all'oggetto dei due decreti ingiuntivi;
che il sig. aveva informato la CP_1 Pt_1 società agricola dell'offerta del dott. per l'acquisto dell'immobile sito in Controparte_4 CP_1
San NZ OV (VT) località Ponticello Piantata di circa Ha 18, di proprietà della LL
CH S.r.l.; che tale immobile era stimato del valore di Euro 1.600.000,00; che detto acquisto, per sé e/o per persona da nominare, sarebbe avvenuto mediante un'operazione di acquisto “a costo zero”; che tale procedura prevedeva un unico esborso di Euro 100.000,00 iniziali quale acconto prezzo ed il resto attraverso un finanziamento di Euro 1.500.000,00 da ottenere da parte dell'ISMEA; che il dott. aveva assicurato di essere esperto della suddetta procedura e di essere ben inserito CP_1 nell'istituto di cui sopra;
che il Dott. nel febbraio 2014 aveva formulato una proposta di CP_1 acquisto del detto immobile;
che tale proposta era stata inviata al Sig. con mail del 4/2/2014; Pt_1
Per_ che tale proposta, se condivisa da quest'ultimo, sarebbe dovuta essere poi girata al Sig. indicato quale titolare e legale rappresentante della società proprietaria “LL CH S.r.l.”; che il Sig.
sulla base delle dette prospettazioni date dal aveva firmato la proposta di acquisto in Pt_1 CP_1 data 6/2/2014 confidando di poter ottenere il mutuo ISMEA necessario per l'acquisto; che la società Per_ proprietaria LL CH RL tramite il suo rappresentante Dott. non aveva accettato la proposta preparata da e firmata da;
che la medesima società aveva proposto a sua CP_1 Pt_1
Per_ volta delle integrazioni e modifiche, ribadite dallo stesso a e con sua successiva Pt_1 CP_1 email del 15/2/2014; che a causa degli errori, dell'imperizia e della negligenza del Dott. e CP_1 della conseguente formulazione da parte dello stesso della predetta proposta era stato impossibile concludere qualsiasi accordo con la LL CH RL;
che si erano determinati ingenti danni a carico della parte proponente l'acquisto a causa dell'operato non richiesto del che l'ISMEA CP_1 non avrebbe concesso alcun finanziamento per l'acquisto in oggetto poiché era a carico della stessa l'acquisto del fondo;
che l'ISMEA lo doveva poi trasferire alla persona interessata all'effettivo acquisto a mezzo di pagamento rateale del prezzo in 20 anni, con riserva di proprietà fino al pagamento dell'ultima rata;
che detta procedura era prevista dalla legge per detto istituto;
che l'ISMEA avrebbe acquistato il terreno ad un prezzo variabile tra circa Euro 1.200.000,00 e
1.350.000,00 e non al prezzo all'epoca indicato dal di Euro 1.600.000,00; che non era CP_1 possibile tra la proprietaria del terreno LL CH ed il finale acquirente dall'ISMEA un diverso prezzo;
che non era neppure possibile concludere tra proprietario/venditore del fondo e acquirente finale alcun contratto preliminare nè tanto meno con versamento di caparre e/o con diversa pattuizione del prezzo;
che, su proposta del Dott. la parte proponente l'acquisto si CP_1 era sobbarcata notevoli spese per il miglioramento dell'immobile da anni abbandonato;
che la stessa aveva risistemato la vigna e le piante di olivo esistenti nel fondo ed eseguito migliorie volte anche ad una maggiore produttività e conseguentemente ad una maggiore valorizzazione del fondo;
che il
Dott. agronomo, aveva malamente svolto attività di mediazione relativa all'acquisto CP_1 ipotizzato, errando per manifesta imperizia le procedure da seguire;
che per tale ragione le odierne comparenti non avevano potuto realizzare l'acquisto ipotizzato subendo altresì danni per attività compiute e spese sopportate senza ottenerne risultati;
che le stesse si erano viste arrivare richieste di onorari proprio dal soggetto colpevole del naufragio dell'operazione; che il dott. aveva CP_1 trasformato l'unica attività svolta in attività rientranti tra quelle previste dall'Ordine CP_6
e quindi possibili di parcellazione;
che lo stesso aveva frazionato
[...] CP_1 illegittimamente ottenendo due decreti ingiuntivi;
che lo stesso aveva inviato alle odierne CP_1 comparenti una ulteriore terza intimazione di pagamento di Euro 50.131,20 a mezzo PEC in data
28/9/2015, relativa al solo asserito incarico per la pratica ISMEA;
che tale pratica era stata già considerata nei suddetti decreti ingiuntivi;
che trasformando e frazionando l'attività la richiesta del per l'operazione oggetto di causa era complessivamente di Euro 122.000,00; che le odierne CP_1 comparenti non avevano conferito alcun incarico né scritto né verbale al vista anche la CP_1 costituzione della società in epoca successiva ai fatti oggetto del decreto ingiuntivo opposto;
che non era mai stato raggiunto alcun accordo o contratto preliminare tra LL CH RL e il Signor
e tanto meno con le odierne comparenti per l'acquisto dell'immobile oggetto di causa;
che la Pt_1 proposta di acquisto preparata dal e fatta firmare dal non era mai stata accettata dalla
CP_1 Pt_1 proprietaria LL CH S.r.l.: che “Napaporn” aveva formulato una controproposta con modifiche;
che tale controproposta non era mai stata accettata dal proponente l'acquisto; che tra le attività indicate dal come espletate al fine di ottenere il parere di congruità c'era stata
CP_1 proprio la pratica ISMEA;
che tale pratica aveva causato il naufragio dell'operazione; che il Dott. non era un agente immobiliare;
che per tale ragione non avrebbe potuto pretendere eventuali
CP_1 provvigioni di mediazione;
che il non avrebbe potuto vantare alcun diritto mediatorio non
CP_1 essendosi concluso alcun accordo, peraltro proprio per causa dell'imperizia dello stesso che
CP_1
l'immobile oggetto della proposta di acquisto era in parte affittato ad un affittuario;
che tale stato di cose non era mai stato comunicato prima dal che quest'ultimo aveva cercato di ottenere CP_1 pagamenti anche per attività non svolte e più richieste di pagamento per le stesse attività cercando di moltiplicarne i relativi importi;
che la perizia sottoscritta in data 28/12/2013, voce A della parcella, era stata fatta ai fini della mediazione della vendita;
che il l'aveva spacciata come CP_1 attività svolta in qualità di agronomo;
che la stessa non era mai stata inviata a nessuno;
che nessuno ne aveva avuto mai conoscenza prima del ricevimento della notifica del decreto ingiuntivo;
che la perizia in questione era stata sicuramente eseguita in un periodo successivo a quello indicato nella data apposta alla stessa;
che su alcuni allegati alla perizia, datata 28/12/2013, era apposta una data successiva;
che su tali allegati erano apportate date successive di mesi anche alla proposta di acquisto preparata dal medesimo in data 6/2/2014; che la perizia era stata pertanto CP_1 confezionata solo ad uso esclusivo dell'ottenimento del parere di congruità sulla parcella, necessaria quale prova per ottenere il decreto ingiuntivo oggi opposto;
che il certificato di destinazione Per_ urbanistica, inserito nella suddetta perizia, era stato richiesto dal Dott. legale rappresentante della venditrice LL CH RL;
che la produzione di tale certificato in sede di vendita era posto a carico di parte venditrice e non di parte acquirente;
che per tale ragione il Dott. non
CP_1 avrebbe potuto indossare tali costi alle odierne convenute;
che il al fine di ottenere il decreto
CP_1 ingiuntivo, aveva depositato tutta una serie di altri allegati non collegati con l'acquisto; che dalla documentazione in atti si era evinto come sul terreno oggetto di proposta di acquisto era gravante anche un'ipoteca a garanzia di un mutuo;
che il non aveva dato alcuna notizia di tale
CP_1 circostanza;
che i due Business plan non erano mai stati richiesti e nemmeno inviati alle odierne comparenti;
che le quantizzazioni e previsioni ivi indicate erano del tutto sproporzionate rispetto al terreno e alle possibilità oggettive di sfruttamento dello stesso;
che la voce B della parcella aveva compreso una serie di attività e vacazioni mai avvenute;
che le suddette vacazioni erano riferite a dare e tempi antecedenti alla costituzione della società odierna comparente e in esse erano indicate sempre 9 ore al giorno;
che, relativamente al decreto ingiuntivo n. 925/2015, nessun incarico era stato conferito dalle odierne comparenti al che la società era stata costituita in epoca
CP_1 successiva ai fatti oggetto del decreto ingiuntivo in questione;
che la società Antica Cantina Leonardi
s.a.s., comodataria sul terreno in questione della società le LL CH RL, in data 26 febbraio
2014 aveva autorizzato il signor ad eseguire lavori di potatura e trattamenti alla vigna Parte_1
e all'oliveto per i soli 30 giorni del marzo 2014; che il dott. aveva incluso nella parcella 65 CP_1 giorni di vacazioni;
che tali giorni non erano congrui vista la detenzione dell'immobile in favore del sig per soli 30 giorni del marzo 2014; che nel decreto ingiuntivo n. 924 il aveva indicato Pt_1 CP_1 per lo stesso periodo di marzo 2014 di aver eseguito sopralluoghi per altri diversi titoli per altre 33 ore;
che il Dott. aveva confessato di aver ricevuto nell'agosto 2014 un pagamento di Euro CP_1
8.000,00 da parte della società odierna comparente quale adempimento di terzo;
che tale pagamento era stato effettuato quale saldo per il suo interessamento;
che ad esso il aveva fatto seguire CP_1 la fattura n. 8 del 10 settembre 2014 nella quale aveva indicato di percepire la somma quale acconto;
che il non aveva diritto di percepire nulla per avere causato danni dovuti all'imperizia e CP_1 negligenza del medesimo. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell' CP_1 opposizione e per l'effetto la conferma degli opposti decreti ingiuntivi n. 924/15 (R.G. n. 2752/15) e n. 925/15 (R.G. n. 2753/15) emessi dal Tribunale di Viterbo. Esponeva parte convenuta che ad ottobre 2013 il Dott. aveva conosciuto, per il tramite del sig. il CP_1 Persona_2 sig. che quest'ultimo gli aveva richiesto una prestazione professionale avente per Parte_1 oggetto la ricerca, l'acquisto e l'avviamento di un'azienda viticola, con distilleria, nonché il costo per tale assistenza professionale;
che il aveva informato il l'importo dell'onorario
CP_1 Pt_1 secondo il tariffario professionale;
che tale importo corrispondeva a circa il 3% del valore del fondo rustico riportato sulla proposta di acquisto accettata dalla parte venditrice, oltre iva e cassa di previdenza;
che il aveva altresì manifestato l'intenzione di accedere al finanziamento erogato Pt_1 dall'Ismea; che il Dott. aveva informato il della disciplina di accesso al finanziamento
CP_1 Pt_1 indicando altresì il relativo compenso per gli adempimenti tecnici a tal fine necessari;
che il sig Pt_1 aveva accettato i termini del compenso e poi incaricato il alla ricerca di una azienda viticola
CP_1 con le caratteristiche rappresentate;
che il Dott. aveva ricercato e visitato, per conto del
CP_1 mandante, numerose aziende situate nella regione Lazio e nella regione Toscana;
che in molte di queste occasioni il Dott. era accompagnato personalmente dal sig. e dal sig.
CP_1 Parte_1
che nel mese di novembre 2013, tra le numerose visitate, il Dott. aveva Persona_2 CP_1 indicato al come la più rispondente alle caratteristiche dal medesimo rappresentate, l'azienda Pt_1 viticola-olivicola di proprietà delle LL CH in liquidazione s.r.l., sita in agro di San NZ
OV (VT); che su incarico del il dott. aveva redatto una relazione di stima del valore Pt_1 CP_1 di mercato dell'azienda; che il prezzo di vendita dell'azienda richiesto dalla Società proprietaria, tramite il liquidatore Dott. era di circa euro 2.000.000,00; che tale somma era Persona_3 corrispondente al valore risultante dalla stima eseguita dal Dott. che tale stima era stata CP_1 confermata, a seguito di un ulteriore sopralluogo in azienda, anche dal sig. ex Persona_4 funzionario dell'Ismea; che quest'ultimo aveva precisato come l'Ismea non avrebbe erogato più di euro 1.250.000,00/1.300.000,00 di finanziamento;
che il Dott. aveva comunicato al il CP_1 Pt_1 valore dell'azienda sia secondo la sua stima, parametrata al valore di mercato, sia secondo la possibile valutazione da parte della Ismea;
che ilsig. aveva chiesto al Dott. di avviare Pt_1 CP_1 una trattativa finalizzata all'acquisto del compendio;
che all'esito della trattativa il sig. Pt_1 assistito dal e la società proprietaria LL CH s.r.l., rappresentata dal Dott. CP_1
avevano raggiungi unto un accordo per l'acquisto del compendio immobiliare verso Persona_3 il corrispettivo di euro 1.600.000,00; che solo in tale momento il dott. veniva informato dal CP_1 del carattere collettivo dell'agire dello stesso in quanto aveva agito anche per conto di alcuni Pt_1 soci con i quali c'era l'intenzione di costituire una società ad hoc;
che il aveva informato il CP_1 della difficoltà relativa al finanziamento Ismea vista la finanziabilità dei soli terreni agrari e Pt_1 fabbricati rurali;
che nel compendio immobiliare prescelto, era sussistente invece anche un locale adibito un tempo a trattoria/locanda; che lo stesso lo aveva altresì informato dell'ammontare delle concessioni da parte di Ismea;
che tale concessione era fino a euro 1.000.000,00 a favore delle persone fisiche e fino ad euro 2.500.000,00 alle società di persone o di capitali;
che era necessaria la costituzione di una società agricola visto il superamento di euro 1.000.000,00 dell'operazione di acquisto;
che in data 4.2.2014 il Dott. aveva inviato al sig. una bozza di proposta CP_1 Parte_1 di acquisto, secondo quanto convenuto tra le parti, per il suddetto fondo rustico che lo stesso Pt_1 sottoscriveva il successivo 6.2.2014; che tale proposta veniva poi integrata e di nuovo sottoscritta in data 12.02.2014 dal sig. che la proposta iniziale e la sua integrazione, entrambe a firma Parte_1 del erano state inviate alle LL CH s.r.l.; che quest'ultima a mezzo del legale Pt_1 rappresentante in data 15.02.2014 aveva comunicato l'accettazione, rappresentando l'opportunità della pattuizione anche di alcune clausole accessorie;
che il Dott. veniva incaricato da parte CP_1 del sig. e degli altri soci di prestare la propria opera Parte_1 Persona_5 CP_7 professionale di consulenza ed assistenza anche al fine di far conseguire alla costituenda società semplice i requisiti di professionalità richiesti per ottenere il finanziamento dall'Ismea; che il Dott. si era occupato degli adempimenti tecnici relativi all'iscrizione dell'amministratrice, signora CP_1 al corso IAP presso la Confagricoltura, nonché a curare la stesura della bozza Controparte_3 di atto costitutivo della costituenda società semplice;
che lo stesso aveva espletato una complessa attività professionale volta ad accertare la rispondenza tecnica dell'investimento proposto alle aspettative;
che lo stesso aveva verificato la regolarità delle quote del vigneto e la superficie olivata presente sul fondo, la conformità urbanistica dei fabbricati e la regolare certificazione urbanistica dei terreni;
che lo stesso aveva altresì rielaborato i dati riguardanti i costi di produzione CP_1 della cantina, al fine di parametrarli con i dati provenienti dalle più recenti indagini di mercato;
che nell'espletamento dei detti incombenti, il Dott. si era relazionato con vari Enti, in particolare CP_1 con la Regione Lazio, la Confagricoltura, il Monte dei Paschi di Siena, uno Studio commerciale
(Felicetti) e uno Studio notarile (Bernardini); che il Dott. sempre su incarico del aveva CP_1 Pt_1 analizzato dei dati necessari alla definizione della sostenibilità dell'investimento elaborando un business plan con due ipotesi di fattibilità; che le parti avevano scelto, su consiglio del il CP_1 notaio Bernardini per la redazione del contratto preliminare di compravendita;
che il fondo negoziato aveva necessità di immediati interventi colturali indispensabili al vigneto ed all'oliveto; che per tale ragione la parte promittente venditrice aveva agito presso il comodatario, affinché quest'ultimo stipulasse con la parte promittente acquirente una “scrittura privata di concessione detenzione precaria”; che tale scrittura era stata stipulata in data 26.02.2014; che con tale scrittura la in persona dell'amministratore aveva concesso “la Controparte_8 CP_9 detenzione precaria e temporanea dell'intera proprietà per le sole attività di potatura, trattamenti e concimazione della vigna e dell'oliveto in favore del sig. (…)”; che nella stessa scrittura Parte_1 privata, sottoscritta dallo stesso sig. , quest'ultimo si era assunto tutte le spese e attività Parte_1 occorrenti per le suddette attività agricole;
che contestualmente, il aveva incaricato il Dott. Pt_1 di prestare l'assistenza tecnica, di direzione, coordinamento e controllo dei lavori agricoli CP_1 da effettuarsi sul suddetto fondo rustico;
che tale fondo era stato ricevuto in detenzione precaria;
che nell'espletamento di questo ulteriore incarico, il Dott. si era rivolto per l'esecuzione di alcuni CP_1 lavori, alle ditte IL ES e;
che tali ditte, a fronte della Persona_6 formazione del preventivo, venivano incaricate da parte del sig. che venivano pertanto Parte_1 eseguiti, sotto la direzione, coordinamento e controllo del Dott. interventi di potatura, di CP_1 lavorazione del terreno e di trattamento fitosanitari;
che tali interventi erano stati pagati solo in parte da non meglio precisata società “SP Costruzioni” a mezzo di assegni bancari postdatati consegnati in data 22.5.2014 e 26.5.2014: a) n. 3674460016/06 del 10.10.2014, di euro CP_10
10.000,00; b) n. 3674460017/07 del 10.10.2014, di euro 5.000,00; che era stato versato poi un ulteriore acconto a favore della da parte della Controparte_11 Parte_3
frattanto formalmente costituita;
che sempre da parte della neocostituita
[...] Parte_3 veniva pagato l'unico acconto a favore del Dott. di euro 8.000,00 a mezzo
[...] CP_1 di assegno bancario tratto sul MPS n. 0861587412/10, datato 11.8.2014; che il Dott. aveva CP_1 prestato la sua opera professionale anche per la costituzione della Controparte_4
; che lo stesso aveva curato la redazione della bozza di atto costitutivo e dello statuto affinché
[...] fossero funzionali sia all'accoglimento della richiesta di finanziamento presso l'Ismea sia ai fini del conseguimento dei contributi previsti dal Piano di Sviluppo Rurale (PSR); che in data 29.5.2014 veniva costituita formalmente la , con sede in San Controparte_4
NZ OV, Località Ponticello s.n.c., ossia presso il fondo rustico oggetto della promessa di vendita e goduto in forza del contratto del 26.2.2014; che la stessa società aveva avuto per socio amministratore e legale rappresentante la signora figlia di e Controparte_3 CP_7 quali soci NI SI, compagna di e;
che tra i mesi di aprile e giugno Parte_1 Persona_5
2014 il Notaio Dott. Bernardini aveva ultimato la bozza del contratto preliminare di compravendita, in collaborazione con il Dott. che anche tale atto doveva possedere tutti i requisiti oggettivi CP_1
e soggettivi indispensabili per accedere al bando Ismea;
che per tale ragione l'atto medesimo aveva previsto di fatto un frazionamento dell'intero compendio promesso in vendita;
che la parte agricola di tale compendio sarebbe stato acquistato e finanziato dall'Ismea; che la porzione commerciale C1 sarebbe stata invece acquistato “con uno o più atti separati, il cui prezzo sarebbe stato trattenuto a deconto del finanziamento con EA;
che era previsto il versamento di euro 150.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, da corrispondere al momento della sottoscrizione;
che in aprile 2014 i signori e avevano incaricato il Dott. di predisporre Parte_5 Persona_5 CP_7 CP_1 tutti i documenti e studi necessari, relativi all'azienda acquistanda, per la presentazione di una domanda di finanziamento e/o prestito di conduzione presso l'istituto bancario M.P.S.; che i detti fondi erano necessari al ed i suoi soci per pagare alcune obbligazioni già esigibili, quali quelle Pt_1 relative al versamento della caparra, dei compensi dei contoterzisti e fornitori vari, ivi compreso l'onorario del Notaio Bernardini;
che il dott. in data 10.4.2014 si era relazionato con il CP_1
Direttore Sig. della filiale n. 146 di Roma del MPS, indicata dal sig. inviando Per_7 Per_5 successivamente tutti i documenti richiesti per l'istruttoria alla sig.ra della stessa Persona_8
MPS; che l'istituto di credito poi non aveva erogato il finanziamento/prestito di conduzione richiesto per mancanza dei necessari requisiti;
che dal mese di giugno 2014, i sig.ri Parte_1 Per_5
e avevano cominciato a non rispondere più alle telefonate ed alle email del
[...] CP_7 dott. che in tali corrispondenza il aveva rappresentato le sollecitazioni per la CP_1 CP_1 sottoscrizione del preliminare da parte del Dott. le richieste di pagamento dei Persona_3 contoterzisti, l'urgenza di svolgere alcuni adempimenti fondamentali per l'azienda, il sollecito di pagamento dei compensi maturati dallo stesso Dott. che la parte promittente acquirente, non CP_1 possedendo i fondi necessari anche allo stesso pagamento della caparra, aveva omesso di prestare il consenso per la stipula dell'atto notarile;
che ciò aveva impedito anche la presentazione della richiesta di finanziamento presso l'Ismea; che stante il suddetto inadempimento, la Parte_6 nel mese di settembre 2014 aveva diffidato la ed
[...] Parte_7 il sig. a rilasciare i terreni;
che nel mese di ottobre 2014 i signori Parte_5 Parte_5 Per_5
e avevano incaricato il Dott. di promuovere una conciliazione con la
[...] CP_7 CP_1 promittente venditrice, secondo un tentativo poi esperito il giorno 10.10.2014, ma risultato vano nonostante la ulteriore assistenza del Dott. che la CP_1 Controparte_12
aveva ricevuto successivamente la missiva del 18.11.2014 dello
[...] [...] formata in nome e per conto dei signori Controparte_13 Parte_1 Persona_5 [...]
e della che la stessa era stata da tutti sottoscritta CP_7 Parte_3
e accettata;
che nella stessa lettera gli assistiti dello studio legale, ivi compreso il sig. Parte_1 avevano confessato di aver incaricato il dott. di interessarsi sia sulle procedure ISMEA, CP_1 finalizzate all'acquisto e sia sull'importo che quest'ultima avrebbe potuto finanziare;
che i medesimi si erano riservati di inoltrare nei confronti della LL CH domanda giudiziale di risarcimento per oltre euro 100.000,00 per le spese relative alle lavorazioni agrarie e presunti danni subiti e subendi;
che in data 28.11.2014 il Dott. aveva ricevuto un'ulteriore lettera dal medesimo CP_1
in nome e per conto della sola Controparte_13 Parte_3
che con tale missiva il dott veniva invitato a rivolgersi, per il pagamento dei suoi
[...] CP_1 compensi, alla LL CH s.r.l. in liquidazione;
che oltre alla presente citazione in opposizione ai d.i. nn. 924 e 925/15, erano state notificate al Dott. altre due citazioni da parte della CP_1 [...]
in proprio e nella qualità; che l'eccezione Controparte_14 sollevata da di difetto di legittimazione passiva era totalmente infondata;
che la Parte_1 medesima eccezione era contraddetta dalle numerosissime e-mail intercorse tra il medesimo Pt_5
da un lato, e i sig.ri n.q., ecc., dall'altro,
[...] CP_1 Persona_3 Persona_9 nonché dai numerosi documenti in atti dal medesimo sottoscritti;
che l'attività professionale era stata svolta nell'interesse, in primo luogo, proprio del sig. che solo successivamente erano Parte_1 emersi dalla opaca condotta dello stesso altri soci i quali, ad eccezione di Pt_1 CP_7 avevano poi costituito in data 29.5.2014 la che tale società era CP_4 Parte_3 certamente obbligata in solido al pagamento dei vari compensi unitamente ai soci personalmente ed illimitatamente responsabili che ad essa partecipano;
che il aveva sottoscritto la proposta di Pt_1 acquisto del compendio di proprietà di LL CH in liquidazione s.r.l. del 4-6-12.02.2014; che in tale proposta di acquisto, il sig. aveva agito per se stesso o per altri da nominare;
Parte_1 che nei fatti di causa era manata una valida ed efficace dichiarazione di nomina;
che per tale ragione il contratto e in genere tutte le obbligazioni dallo stesso direttamente e indirettamente promananti avevano prodotto i propri effetti direttamente tra i contraenti originari, e quindi tra il sig. Pt_5
da un lato, e la società LL CH srl in liquidazione nonché il Dott. dall'altro;
[...] CP_1 che lo stesso aveva sottoscritto la scrittura privata di concessione detenzione precaria” del Pt_1
26.02.2014 assumendosi tutte le spese ed attività anche connesse occorrenti per le attività agricole in questione;
che il aveva sottoscritto altresì la missiva del 18.11.2014, scritta dallo Studio Pt_1
Legale in nome e per conto dei signori Controparte_13 Parte_1 Persona_5 [...]
e della che in tale missiva questi ultimi avevano CP_7 Parte_3 confessato di aver incaricato il di interessarsi sia sulle procedure ISMEA, finalizzate CP_1 all'acquisto e sia sull'importo che quest'ultima avrebbe potuto finanziare;
che il successivo pagamento, da parte della della somma di euro 8.000,00 a Parte_3 titolo di acconto delle prestazioni rese dal Dott. non era stato adempimento di terzo;
che il CP_1 suddetto pagamento era stato espressione della volontà di tutti i soci di fatto dello stesso Parte_1 di estrometterlo;
che il non aveva mai liberato il debitore originario, dall'obbligo di CP_1 pagamento delle varie obbligazioni contratte nel superiore interesse associativo;
che l'eccezione di improponibilità/inammissibilità dei decreti ingiuntivi doveva essere disattesa ricadendo i fatti di causa nell'ambito di applicazione delle norme sulla connessione di cause;
che era insussistente altresì l'eccezione di inammissibilità dei decreti ingiuntivi per asserito difetto di prova scritta;
che il
Tribunale aveva emesso i decreti ingiuntivi estraendo tutto il fascicolo in via telematica;
che controparte non aveva richiesto la documentazione in Cancelleria né fatto istanza al Giudice rilevando l'assunta illeggibilità; che la copia dei documenti allegati nei due procedimenti monitori venivano dai legali delle parti opponenti chiesti ed ottenuti da parte dell'Avv. Samuele Foffi;
che quest'ultimo li aveva trasmessi con raccomandata A/1 del 5.11.2015 ricevuta dallo Studio Legale e Nobili in data 9.11.2015; che il credito azionato dallo stesso professionista Controparte_15 era certo, liquido ed esigibile;
che il ricorso per decreto ingiuntivo n. 2752/2015 R.G., n. 924/2015 ing. era riferito alle prestazioni di cui alla parcella attinenti alle attività di stima ed assistenza tecnica con incarico verbale per l'acquisto di un fondo rustico sito in agro di S. NZ OV (VT); che nel suddetto prospetto di parcella, le ore di vacazione per singoli incombenti nell'ambito dell'incarico erano state riunite ed indicate nel numero unitario di ore 9 giornaliere;
che vi erano stati numerosi spostamenti del Dott. a Tarquinia, a Tuscania e in altre località nel Lazio e in CP_1
Toscana per visitare ed individuare l'azienda agricola rispondente alle richieste del e degli Pt_1 altri soci;
che lo stesso era acceduto agli uffici del , agli uffici della Controparte_16
Regione Lazio;
che il aveva svolto numerosi sopralluoghi in azienda con l'enologo Dott. CP_1
con operatori delle Cantine Leonardi nonché prestato la propria assistenza a Per_10 CP_7
, , durante la manifestazione “Vinitaly” tenutasi a Verona;
che lo
[...] Parte_1 Persona_5 stesso aveva ritenuto corretta l'impostazione della parcella Controparte_17 riguardo alla scelta “Onorari Valutati in relazione al tempo impiegato”, ai sensi degli artt. art. 25 e segg. del D.M. 232/1991; che con riguardo, invece, alla prestazione di stima del compendio era stata applicata una percentuale in base al valore del compendio ai sensi degli artt. 56-57 del suddetto D.M
n. 232/1991; che il ricorso per decreto ingiuntivo n. 2753/2015 R.G. n. 925/2015 ing. era riferito alle diverse prestazioni di cui alla parcella avente ad oggetto l'assistenza tecnica, direzione, gestione e controllo con incarico verbale dei lavori eseguiti dai contoterzisti su fondo rustico sito in agro di S.
NZ OV (VT), stagione agraria 2014, coltivata ad oliveto e vigneto”; che tale incarico era stato svolto dal dal mese di marzo 2014 a settembre 2014; che l'incarico suddetto era CP_1 consistito in lavori di direzione e coordinamento delle operazioni colturali eseguite dai contoterzisti sia sul vigneto che sull'oliveto e nel controllare che fossero fatte correttamente ed efficacemente;
che entrambi i crediti riportati nelle due parcelle erano stati dotati del dispositivo di congruità da parte dell' in data 9.6.2015, sulla base del tariffario Controparte_18 nazionale applicabile e le disposizioni di legge vigente, per entrambi i crediti oggetto delle ingiunzioni opposte;
che il dott. aveva esattamente adempiuto al proprio incarico, sia con CP_1 riguardo alle attività propedeutiche all'acquisto del compendio agricolo, sia con riguardo alla pratica Ismea, sia con riguardo alla direzione-coordinamento-controllo dei lavori agronomici;
che il compendio in questione aveva una parte ad uso rurale e una parte, una ex locanda, ad uso commerciale;
che l'Ismea avrebbe finanziato solo la parte ad uso agricolo, mentre il compendio era in vendita nella sua totalità; che per tale ragione era stato necessario redigere un compromesso mirato tendendo conto del finanziamento dell'Ismea per come erogabile secondo la normativa vigente;
che con l'ausilio dell'opera professionale del Dott. veniva quindi predisposto tale CP_1 atto preliminare di vendita;
che era stato lo stesso testo del preliminare a dare piena conferma per tabulas della operazione economica complessiva posta in essere dal dai soci e dalla Pt_1 [...]
; che per tale ragione tutti erano stati perfettamente al corrente delle Controparte_4 modalità operative della Ismea nelle procedure di finanziamento, nonché della superiorità del prezzo di vendita rispetto a quello finanziabile dalla stessa Ismea;
che il preliminare di vendita era pronto per la sottoscrizione addirittura ad aprile 2014; che tale atto non era stato perfezionato a causa della mancata corresponsione della caparra dal soci e , per Pt_1 Controparte_4 mancata erogazione del finanziamento chiesto ad aprile 2014; che tale finanziamento non era stato ottenuto da MPS per mancanza dei requisiti di affidabilità avuto riguardo all'entità del prestito richiesto;
che la responsabilità del mancato perfezionamento dell'acquisto e quindi, conseguentemente, anche del mancato perfezionamento della pratica di finanziamento presso l'Ismea, era a totale carico del sig. dei soci e della Società, non certo del Dott. che la Pt_1 CP_1
non aveva dubito alcun danno;
che il e tutto il suo Parte_8 Pt_1 entourage avevano lasciato una serie di debiti non pagati sia nei confronti del Dott. CP_1 sia nei confronti delle ditte su menzionate;
che le medesime ditte avevano adito la via giudiziaria per conseguire il pagamento dovuto. All'udienza del 21.04.2016 il Giudice disponeva la riunione al presente procedimento dei procedimenti di cui agli R.G. 3668/15 e 3669/15. Istruita come in atti la causa passava in decisione sulle conclusioni della parti rassegnate all' udienza del 23/05/2019”.
Il Tribunale con la sentenza impugnata ha così deciso: “- Rigetta le domande degli opponenti;
- Conferma i decreti ingiuntivi n. 924/15 (R.G. n. 2752/15) e n. 925/15 (R.G. n. 2753/15) dichiarandoli definitivamente esecutivi;
- Condanna in solido tra loro Parte_1 [...]
nonché in proprio e in qualità di legale Controparte_4 Controparte_3 rappresentante pro tempore della predetta società alle spese di lite liquidate in € 15.000,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge”.
Avverso la sentenza ha proposto appello svolgendo le seguenti conclusioni: Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione disattesa e respinta, in accoglimento del presente appello, previa occorrenda declaratoria di ammissibilità dello stesso, ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.: 1. riformare la sentenza definitiva n. 1221/2019 del Tribunale di Viterbo, pubblicata il 17.10.2019, non notificata, per i motivi illustrati nel presente atto e nelle parti censurate in questi ultimi e, per l'effetto, in accoglimento dell'opposizione spiegata avverso i decreti ingiuntivi n. 924/2015 e n. 925/2015 del Tribunale di
Viterbo, accogliere le seguenti domande del Sig. a) in via preliminare ed assorbente, Parte_1 accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del sig. in relazione alle Parte_1 domande del dr. per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, revocare e/o CP_1 annullare e/o dichiarare nulli e/o inefficaci i predetti decreti ingiuntivi nei confronti dell'odierno concludente;
b) nel merito, comunque, revocare e/o annullare e/o dichiarare illegittimi e/o nulli e/o inefficaci nei confronti del Sig. i decreti ingiuntivi opposti, con ogni conseguente Parte_1 provvedimento;
c) in ogni caso, rigettare ogni domanda proposta dal dr. nei confronti CP_1 del sig. per tutti i motivi illustrati in narrativa, previa revoca, annullamento o Parte_1 declaratoria di invalidità e/o inefficacia dei decreti ingiuntivi opposti nei confronti di quest'ultimo;
2. con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre il rimborso forfetario ed ogni ulteriore accessorio ed onere di legge”.
Si è costituito in giudizio che ha così concluso: “Voglia la Corte d'Appello di CP_1
Roma, contrariis reiectis, per i motivi tutti di cui alla narrativa: - in via pregiudiziale e/o preliminare riunire al presente giudizio il giudizio R.G. n. 3303/2020 pendente dinanzi a questa Corte d'Appello,
Sez. V, G.I. Cons. Angelo Martinelli - con prima udienza fissata il giorno 15.01.2021; - nel merito, respingere l'appello proposto dal sig. perché infondato in fatto e in diritto e non provato, Parte_1
e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata n. 1221/2019 emessa dal Tribunale di Viterbo nella persona del G.U. dott. Federico Bonato, in data 16.10.2019, pubblicata in data
17.10.2019, nel procedimento RG n3667/2015 al quale sono stati riuniti i giudizi RG nn. 3668 e
3669/2015, repertorio n. 1969/2019 del 17.10.2019 e registrata in data 03.02.2020 n.256/2020; - con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio”.
Infine, si è costituita in giudizio , Controparte_4 rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione disattesa e respinta, in accoglimento dell'appello proposto dalle odierne comparenti: a) in via pregiudiziale e/o preliminare, disporre la riunione delle separate impugnazioni proposte nei confronti della medesima sentenza del Tribunale di Viterbo n. 1221/2019 dal sig. (causa n.r.g. 3254/2020) e dalla Parte_1 Controparte_4
e la sig.ra (causa n.r.g. 3303/2020); b) sempre in via preliminare, alla
[...] Controparte_3 luce delle motivazioni dell'appello proposto dalle odierne concludenti, iscritto al n.r.g. 3303/2020, così come dedotte ed articolate, dichiarare lo stesso ammissibile ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., sussistendone le condizioni di legge;
c) in via principale, riformare la sentenza n. 1221/2019 del
Tribunale di Viterbo, pubblicata il 17.10.2019, non notificata (R.G.N. 3667/2015, repertorio n.
1969/2019 del 17.10.2019), per i motivi svolti sia nell'appello proposto dalle odierne concludenti, iscritto al n.r.g. 3303/2020, sia nel presente atto e nelle parti censurate in questi ultimi e, per l'effetto:
1. accogliere l'opposizione spiegata dalla e Controparte_4 dalla Sig.ra avverso i decreti ingiuntivi n. 924/2015 e n. 925/2015 del Tribunale Controparte_3 di Viterbo e, per l'effetto: a) dichiarare inammissibili e/o nulli i due decreti ingiuntivi opposti n. 924/2015 e n. 925/2015 emessi dal Tribunale di Viterbo in data 30 settembre 2015 per quanto sopra detto e cioè per l'illegittimo frazionamento del credito, non essendo consentita al creditore la parcellizzazione in plurime e distinte domande dell'azione giudiziaria effettuata nei confronti degli stessi convenuti per un unico rapporto;
b) dichiarare comunque nulli, annullare e/o comunque revocare i predetti due decreti ingiuntivi opposti n. 924/2015 e n. 925/2015 perché illegittimi ed infondati in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti;
c) dichiarare, in ogni caso, che nulla è dovuto al Dott. dalle odierne appellanti per tutti i motivi esposti;
e, per l'effetto d) condannare il dr. CP_1
a restituire alla tutte le somme CP_1 Controparte_4 indebitamente percepite dalla stessa nel corso del giudizio di primo grado;
2. in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Hanno proposto appello nonché in Controparte_4 proprio la stessa incardinando il giudizio RG 3303/2020 e rassegnando le seguenti Controparte_3 conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione disattesa e respinta, in accoglimento del presente appello: a) in via preliminare, alla luce delle motivazioni del presente appello, così come dedotte ed articolate, dichiarare lo stesso ammissibile ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., sussistendone le condizioni di legge;
b) in via principale, riformare la sentenza n. 1221/2019 del Tribunale di Viterbo, pubblicata il 17.10.2019, non notificata
(R.G.N. 3667/2015, repertorio n. 1969/2019 del 17.10.2019), per i motivi svolti nel presente atto e nelle parti censurate in questi ultimi e, per l'effetto, accogliere le seguenti domande delle parti appellanti:
1. accogliere l'opposizione spiegata dalla Controparte_4
e dalla Sig.ra avverso i decreti ingiuntivi n. 924/2015 e n. 925/2015
[...] Controparte_3 del Tribunale di Viterbo e, per l'effetto: a) dichiarare inammissibili e/o nulli i due decreti ingiuntivi opposti n. 924/2015 e n. 925/2015 emessi dal Tribunale di Viterbo in data 30 settembre 2015 per quanto sopra detto e cioè per l'illegittimo frazionamento del credito, non essendo consentita al creditore la parcellizzazione in plurime e distinte domande dell'azione giudiziaria effettuata nei confronti degli stessi convenuti per un unico rapporto;
b) dichiarare comunque nulli, annullare e/o comunque revocare i predetti due decreti ingiuntivi opposti n. 924/2015 e n. 925/2015 perché illegittimi ed infondati in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti;
c) dichiarare, in ogni caso, che nulla è dovuto al Dott. dalle odierne appellanti per tutti i motivi esposti;
e, per l'effetto d) CP_1 condannare il dr. a restituire alla Società appellante tutte le somme indebitamente CP_1 percepite dalla stessa nel corso del giudizio di primo grado;
2. in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Nel detto giudizio poi riunito si è costituito , rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia la Corte d'Appello di Roma, contrariis reiectis, per quanto esposto in narrativa: a) in via pregiudiziale e/o preliminare riunire il presente giudizio al giudizio R.G. n. 3254/2020 pendente dinanzi a questa Corte d'Appello, sez, VI – Cons. Dott. Michele Di Mauro - con prima udienza fissata per il giorno 16.12.2020; b) nel merito, respingere l'appello proposto dalla
[...]
in persona della legale rapp.te p.t. signora Controparte_4 Controparte_3 nonché da quest'ultima in proprio e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata n.
1221/2019 emessa dal Tribunale di Viterbo nella persona del G.U. dott. Federico Bonato, in data
16.10.2019, pubblicata in data 17.10.2019, nel procedimento RG n.3667/2015 al quale sono stati riuniti i giudizi RG nn. 3668 e 3669/2015, repertorio n. 1969/2019 del 17.10.2019 e registrata in data
03.02.2020 n.256/2020; c) con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio”.
Si è infine costituito in giudizio , chiedendo l'accoglimento delle seguenti Parte_1 conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione disattesa e respinta, in accoglimento dell'appello proposto dall'odierno concludente, previa occorrenda declaratoria di ammissibilità dello stesso, ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.:
1. in via pregiudiziale e/o preliminare, disporre la riunione del presente giudizio a quello di impugnazione avverso la medesima sentenza del Tribunale di Viterbo n. 1221/2019 preventivamente proposto dal pendente, con il n.r.g. 3254/2020, avanti alla Sesta Sezione civile della Parte_1
Corte d'Appello adita – Rel. Cons. Di Mauro e la cui prima udienza è fissata per la data del 6 ottobre
2021; 2. riformare la sentenza definitiva n. 1221/2019 del Tribunale di Viterbo, pubblicata il
17.10.2019, non notificata, per i motivi illustrati sia nell'appello proposto dall'odierno concludente iscritto al n.r.g. 3254/2020, sia nel presente atto e nelle parti censurate in questi ultimi e, per l'effetto, in accoglimento dell'opposizione spiegata avverso i decreti ingiuntivi n. 924/2015 e n. 925/2015 del
Tribunale di Viterbo, accogliere le seguenti domande del Sig. a) in via preliminare ed
Parte_1 assorbente, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del sig. in relazione
Parte_1 alle domande del dr. per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, revocare e/o CP_1 annullare e/o dichiarare nulli e/o inefficaci i predetti decreti ingiuntivi nei confronti dell'odierno concludente;
b) nel merito, comunque, revocare e/o annullare e/o dichiarare illegittimi e/o nulli e/o inefficaci nei confronti del Sig. i decreti ingiuntivi opposti, con ogni conseguente
Parte_1 provvedimento;
c) in ogni caso, rigettare ogni domanda proposta dal dr. nei confronti CP_1 del sig. per tutti i motivi illustrati in narrativa, previa revoca, annullamento o
Parte_1 declaratoria di invalidità e/o inefficacia dei decreti ingiuntivi opposti nei confronti di quest'ultimo;
3. con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre il rimborso forfetario ed ogni ulteriore accessorio ed onere di legge”.
I due giudizi di appello sono stati riuniti all'udienza del 28.01.2021.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6.10.2021, la Corte ha nominato il c.t.u., rigettato le altre istanze istruttorie avanzate dall'appellante e rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. .
All'odierna udienza, i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti e discusso oralmente la causa.
L'appello proposto da è articolato in cinque motivi. Parte_1
Con il primo motivo di appello, rubricato “OMESSA PRONUNCIA SULL'ECCEZIONE
PRELIMINARE DI IMPROPONIBILITÀ DEI DECRETI INGIUNTIVI OPPOSTI PER
ILLEGITTIMA FRAMMENTAZIONE DEL CREDITO IN VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 112 E
276 C.P.C. E 118 DISP. ATT. C.P.C.”, parte appellante lamenta la violazione del combinato disposto di cui agli artt. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nonché dell'art. 112 c.p.c. Deduce, a tal proposito, che il giudice avrebbe da un lato, non rispettato la sequenza logica delle questioni da affrontare secondo la prospettazione delle parti, avendo omesso la pronuncia su eccezioni e domande preliminari
– nello specifico, sull'eccezione di legittimazione passiva oltre che l'improponibilità e/o inammissibilità dei decreti ingiuntivi- dall'altro per essersi pronunciato oltre le domande e le eccezioni sollevate dalle parti del giudizio.
Con il secondo motivo di appello, rubricato “2. ERRONEA VALUTAZIONE DELLA
SUSSISTENZA DELLA LEGITTIMAZIONE PASSIVA DI MARCO GIZZI, OBLITERANDO
GLI EFFETTI DEL CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE IN VIOLAZIONE DEGLI
ARTT. 1401 E 1404 C.C.”, si duole del rigetto di legittimazione passiva dell'odierno appellante, in violazione delle evidenze documentali in atti e peraltro senza che sia stata fornita alcuna idonea motivazione. Lamenta, inoltre, la violazione degli artt. 1401 e 1404 c.c. una ricostruzione errata dei fatti operata dal Tribunale e l'erroneità della sentenza per aver attribuito la valenza probatoria alla corrispondenza prodotta da in violazione degli artt. 2697 e 2702 c.c. CP_1
Con il terzo motivo di appello, rubricato “3. OMESSA E LACUNOSA MOTIVAZIONE CHE
HA DEL TUTTO PRETERMESSO LE CRITICHE ALLA CTU SOLLEVATE
DALL'APPELLANTE IN VIOLAZIONE DELL'ART. 132, N. 4, C.P.C.”, impugna e contesta la sentenza di prime cure per aver omesso qualsivoglia motivazione in ordine alle critiche sollevate alla
CTU espletata. Asserisce di aver ripetutamente lamentato sia l'incompletezza quanto l'erroneità dell'analisi svolta dalla CTU sia la presenza di anomalie nella sottoscrizione oggetto di verifica.
Con il quarto motivo di appello, rubricato “4. ERRONEITÀ DELLA SENTENZA PER AVER
RITENUTO RAGGIUNTA LA PROVA DELLE PRESTAZIONI DELL'OPPOSTO SULLA BASE
DELLE SOLE FATTURE ALLEGATE IN SEDE MONITORIA IN VIOLAZIONE DEGLI ARTT.
2697 C.C. E 115 C.P.C. NULLITÀ DELLA SENTENZA PER ASSENZA DI MOTIVAZIONE SUL
PUNTO IN VIOLAZIONE ALL'ART. 132, N. 4, C.P.C.”, censura la sentenza per violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. , in quanto erroneamente il giudice avrebbe ritenuto provate le prestazioni svolte dal in difetto di assolvimento del relativo onere probatorio. Avrebbe violato l'art. 115 CP_1
c.p.c. per non aver posto a fondamento della propria motivazione le prove presenti in atti. Inoltre, la sentenza avrebbe totalmente pretermesso le contestazioni analitiche poste in essere dall'odierna appellante, violando così l'art. 132, n. 4, c.p.c. e determinando la nullità della sentenza per assoluta assenza di motivazione sul punto. Il giudice di prime cure ha ritenuta raggiunta la prova delle prestazioni dell'opposto sulla base delle sole fatture allegate, discostandosi peraltro dai pronunciamenti in materia della Suprema Corte.
Con il quinto motivo di appello, rubricato “5. IN FATTO Parte_9
CONFLIGGENTE CON LE EVIDENZE PROBATORIE IN ATTI IN PUNTO DI IMPUTABILITÀ
DELL'INADEMPIMENTO”, censura la sentenza impugnata per erronea valutazione delle evidenze documentali relative al dedotto inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. del Parte appellante CP_1 deduce che, sin dal primo grado di giudizio, ha eccepito la pretesa creditoria del dott. era CP_1 inesigibile, oltre che infondata, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 1460 c.c., versando la controparte in stato di grave inadempimento., con particolare riguardo alla violazione dei doveri di correttezza e diligenza nell'espletamento del mandato conferitogli.
L'appello proposto da , nonché in proprio la Controparte_4 stessa è articolato in quattro motivi. Controparte_3
Con il primo motivo di appello, rubricato “Violazione di legge in relazione all'art. 2697 c.c. e agli artt. 115 e 116 c.p.c. in ordine alla valutazione dell'onere probatorio nel giudizio di merito e del relativo adempimento da parte del dr. Omessa o comunque erronea e contraddittoria CP_1 motivazione su un aspetto decisivo del contendere”, parte appellante si duole del mancato riconoscimento dell'onere della prova a carico del dott. da parte del giudice di prime cure CP_1 nonché dell'erronea applicazione degli art. 115 e 116 c.p.c. nella valutazione del materiale fornito dalla controparte. Secondo parte appellante il Tribunale avrebbe acriticamente fatto proprie le difese del dr. ritenendo che la prova dell'adempimento delle prestazioni di quest'ultimo (dalle quali CP_1 sarebbe derivato il diritto al compenso) si potesse trarre dalle sole parcelle da questi allegate nelle istanze monitorie. Dette parcelle, tuttavia, a detta di parte appellante, sarebbero state oggetto di contestazione da parte di entrambe le parti opponenti.
Con il secondo motivo di appello, rubricato “Violazione di legge con riferimento all'art. 112 c.p.c. e omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia”, parte appellante lamenta la mancata statuizione, da parte del giudice di prime cure, in merito alla domanda preliminare di illegittima frammentazione del credito proposta dalle parti appellanti. Più nello specifico, a detta di parte appellante, il Tribunale senza addurre alcuna motivazione non si sarebbe pronunciato sull'eccezione di inammissibilità e/o nullità dei decreti ingiuntivi opposti per aver l'appellato illegittimamente parcellizzato le azioni giudiziarie tutte tese al riconoscimento di un suo presunto credito di natura professionale derivante da un unico rapporto obbligatorio.
Con il terzo motivo di appello, rubricato “Violazione di legge in riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c.
e in ordine alla prova in atti in punto di inadempimento del dr. , l'appellante censura la CP_1 gravata sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure non ha considerato le difese dalla stessa depositate nel primo grado di giudizio dove veniva evidenziato il fatto che la pretesa creditoria del dott. oltre che infondata e priva di riscontri probatori, fosse anche inesigibile. A detta di parte CP_1 appellante, infatti, il dott. versando in stato di grave inadempimento rispetto alle obbligazioni CP_1 assunte nei confronti della , avrebbe posto in essere una condotta Controparte_4 contraria ai doveri di diligenza e correttezza nell'espletamento del mandato ricorrendo quindi le condizioni di cui all'art. 1460 c.c.
Con il quarto motivo di appello, rubricato “Violazione di legge in relazione all'art. 91 c.p.c.”, in correlazione al II motivo di impugnazione l'appellante censura la gravata sentenza lamentando la violazione dell'art. 91 c.p.c. in virtù del fatto che il Tribunale ha condannato alla refusione delle spese di lite le appellanti in solido con l'altro opponente.
La sentenza impugnata è così motivata: “L'opposizione è stata presentata dal sig. Parte_1 per ottenere la revoca dei decreti ingiuntivi n. 924/15 e n. 925/15 con cui il Tribunale di Viterbo lo aveva condannato , in solido con la nonché Controparte_4 in proprio e in qualità di legale rappresentante pro tempore della predetta Controparte_3 società, al pagamento in favore del dott. della somma di € 71.893,04, oltre interessi e CP_1 spese monitorie liquidate in € 5.231,50 ed accessori di legge. Le cause ad essa riunite, R.G. n.
3668/2015 ed R.G. n. 3669/2015, hanno ad oggetto l'opposizione agli stessi decreti ingiuntivi proposte dal e dalla sig.ra ottenuti anche nei loro confronti dal dott. Controparte_4 CP_3 per ottenere il pagamento del corrispettivo delle prestazioni professionali rese. Le CP_1 domande delle parti opponenti sono respinte per le ragioni di seguito illustrate essendo sul punto condivisibili le motivazioni e le argomentazioni logiche e giuridiche del dott. da CP_1 intendere integralmente richiamate e trascritte, fondate su argomenti e norme correttamente individuate ed applicate (vedi Cassazione 642/15 e 22562/16). Dalla documentazione allegata in atti risulta adeguatamente provato il conferimento dell'incarico, oggetto di causa, da parte di Pt_1
nonché in proprio
[...] Controparte_4 Controparte_3
e in qualità di legale rappresentante pro tempore della predetta società, al dott. Ciò CP_1 si desume facilmente dalla lettera degli avvocati in nome e per conto dei signori Controparte_13
e della Parte_1 Persona_5 CP_7 Parte_3 indirizzata alla e sottoscritta dagli odierni opponenti (v. allegato n. 7 Parte_4 fascicolo dell'opponente . L'intento del teso a mascherare il ruolo principale da Parte_1 Pt_1 lui stesso rivestito nelle attività contestate, risulta evidente dal disconoscimento, dallo stesso eccepito, della sottoscrizione della scrittura privata di concessione di detenzione precaria del 26 febbraio 2016. La ctu grafologica ha infatti verificato ed attestato la riconducibilità della predetta sottoscrizione allo stesso Quest'ultimo, nella predetta scrittura, rinuncia all'esercizio di Pt_1 eventuali diritti di refusione o rimborso per le attività di potatura, trattamenti e concimazione di vigna e oliveto e per le attività di potatura. Per tale ragione risulta oltretutto infondata la pretesa avanzata dallo stesso di ottenere dalla Società proprietaria del fondo, in altro eventuale futuro procedimento, quanto da lui esborsato per le attività di miglioria esercitate sul fondo stesso. Il medesimo intento risulta altresì da quanto dichiarato dalle controparti nei rispettivi atti difensivi.
Più precisamente, quanto asserito da Parte_1 Controparte_4 nonché in ordine alla formazione della società in data successiva ai
[...] Controparte_3 fatti oggetto di causa, risulta sconfessato dalle numerose corrispondenze allegate in atti. Dalle stesse si evince come la società sia stata formata proprio al fine strumentale di ottenere il finanziamento da parte dell'istituto Ismea e come il dott. abbia prestato la sua opera professionale anche per CP_1 la costituzione della società stessa, curando in particolare la redazione della bozza di atto costitutivo e dello statuto affinché fossero funzionali sia all'accoglimento della richiesta di finanziamento presso l'Ismea che ai fini del conseguimento dei contributi previsti dal Piano di Sviluppo Rurale (v. all.1 e- mail tra il 07.03 e il 23.05.2014 nel fascicolo “corrispondenza” dell'opposto . Con riguardo CP_1 all'asserzione del sig. e della società relativa alla mancata comunicazione Pt_1 Controparte_4 agli stessi, da parte del del carattere compromissorio del contratto preliminare ai fini della CP_1 concessione del finanziamento, dalla lettura del regolamento Ismea, allegato in atti, si desume come in esso non sia presente alcun riferimento a detta causa di esclusione, tutt'altro (v. allegato 12 al fascicolo dell'opponente alla voce “criteri di esclusione dalle agevolazioni). Nell' allegato 10 sezione
II nella voce “documentazione da allegare in caso di richiesta da parte di società agricola”
(fascicolo parte opponente) si evince come la società agricola avesse l'obbligo di allegare, ai fini della validità della domanda, domanda di acquisto sottoscritta dal richiedente/legale rappresentante nonché l'offerta di vendita sottoscritta dal soggetto offerente. Gli opponenti riconducono al mancato acquisto del fondo e, conseguentemente, all'esclusione dal finanziamento, la mala gestio del CP_1
e la mala fede della Società proprietaria del fondo. In realtà l'acquisto del fondo era subordinato al versamento, da parte del e dei soci della Società opposta, di una caparra di Euro 150.000,00, Pt_1 mai versata. Questi non hanno provveduto al predetto versamento a causa dell'esito negativo della richiesta di finanziamento richiesta all'istituto bancario MPS per carenza dei requisiti necessari (v. all.4 e-mail del 10.04, 23.04, 10.07.2014 e lettera del Notaio nel fascicolo “corrispondenza” di parte opposta . Infatti il compendio immobiliare aveva una parte rurale, ma anche una ad uso CP_1 commerciale, consistente in una ex locanda. L'Ismea avrebbe finanziato solo la parte a vocazione agricola, mentre il compendio era in vendita nella sua totalità. L'attività finalizzata all'acquisto dell'immobile era diversa e distinta rispetto a quella finalizzata, invece, al perfezionamento della pratica presso l'Ismea, come ben specificato negli artt. 4,5,9 del contratto preliminare. Risulta quindi imputabile all'odierno opponente e alla società opposta il mancato perfezionamento della richiesta di finanziamento presso l'Ismea. Infatti gli stessi, non avendo fondi per il pagamento della caparra, hanno omesso di prestare il consenso alla stipula dell'atto notarile, impendendo altresì la presentazione della richiesta all'Ismea. Relativamente alle prestazioni di cui alle parcelle dei D.I. n.
924/2015 e 925/2015, nessun dubbio sussiste in ordine alla loro effettiva esecuzione da parte del visto il dispositivo di congruità concesso dall' CP_1 Controparte_19
rispettivamente in data 8.6.2015 e 25.5.2015 (v. fascicolo parcella parte
[...] opposta, allegati, doc. 10 e 12). Per le ragioni fin qui illustrate, si respinge la domanda di CP_1 parte opponente e, conseguentemente, si confermano i decreti ingiuntivi n. 924/15 (R.G. n. 2752/15)
e n. 925/15 (R.G. n. 2753/15) dichiarandoli definitivamente esecutivi. Le spese seguono la soccombenza liquidate come in dispositivo”.
Il primo motivo di appello principale, il secondo ed il quarto motivo dell'appello incidentale, afferendo tutti alle medesime questioni, meritano una trattazione congiunta. Essi non colgono nel segno.
Le parti appellanti lamentano l'omessa pronuncia, da parte del giudice di prime cure, in merito alla questione preliminare di improponibilità dei decreti ingiuntivi opposti per illegittima frammentazione del credito, per aver il proposto due differenti ricorsi per decreti ingiuntivi, CP_1 al fine di recuperare i compensi per le attività dallo stesso svolto. In merito la Suprema Corte ha precisato che il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale, come quella lamentata nel caso di specie, “non è suscettibile di dar luogo al vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito”
(Cass. Sez. 6 - 2, Sentenza n. 321 del 12/01/2016 ).
Orbene, non può pertanto trovare accoglimento la censura relativa alla violazione dell'art. 112
c.p.c., essendosi il giudice di prime cure pronunciato su tutte le domande ed eccezioni di merito formulate.
Inoltre, la doglianza relativa all'abusivo frazionamento del credito non merita di essere condivisa posto che il ha azionato due diversi ricorsi per decreti ingiuntivi i quali, come CP_1 emerge dalla documentazione in atti, ineriscono a due distinte attività da valutarsi peraltro secondo due diversi parametri forensi e norme del tariffario. Nello specifico, la prima fattura ha ad oggetto la stima e l'assistenza tecnica per l'acquisto di un fondo rustico. Onorario calcolato sulla base degli artt.
56 e 57 del Tariffario Professionale (DM 232/1991); mentre la seconda fattura riguarda l'assistenza tecnica, la direzione, la gestione e controllo dei lavori eseguiti dai contoterzisti, onorari calcolati ai sensi dell'art. 25 e ss del DM 232/1991. Inoltre, l'abusivo frazionamento del credito si configura quando l'accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale. Ciò non si è verificato, nel caso oggetto di esame, essendo stati i giudizi successivamente riuniti in fase di opposizione, senza che abbia avuto luogo un dispendio dell'attività processuale, e perciò senza configurarsi un abuso dello strumento processuale. Ed invero qualora “…il giudice ritenga di trovarsi di fronte ad un abusivo frazionamento della pretesa creditoria, deve innanzitutto verificare se sia possibile l'impiego degli strumenti messi a disposizione dal codice di rito per convogliare la decisione sull'intera pretesa dinanzi a sé, quali la riunione ex art. 274 c.p.c. se pendono dinanzi ad uno stesso ufficio giudiziario. A tal proposito, questa Corte ha già affermato la necessità di disporre la riunione anche in sede di legittimità, ove solo in questa sede emerga un ingiustificato frazionamento soggettivo delle azioni in giudizio, con la sentenza n. 9488 del 2014
(vedi in motivazione Cass. SS.UU. 19.3.2025 n. 7299).
Inoltre, l'appellante incidentale, si duole della condanna in solido alle spese di lite con l'altro opponente, avendo il giudice erroneamente considerato gli stessi soccombenti nonostante l'esercizio abusivo del frazionamento del credito. Invero, il giudice ha fatto corretta applicazione dei principi in materia. Difatti, essendo state rigettate le domande delle parti opponenti, il Tribunale, in omaggio al principio di soccombenza ha condannato queste ultime alle spese di lite.
Come chiarito dalla Suprema Corte: “In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata - nemmeno in minima parte - al pagamento delle stesse” (Cass., sez. 5 , Ordinanza n. 9860 del 15/04/2025; conforme Cass. sez. 2, ord. n. 16404 del 9.06.2023).
Sicché la censura non ha pregio.
Neppure il secondo motivo di appello coglie nel segno. Parte appellante lamenta un'erronea valutazione della sussistenza della legittimazione passiva di Dapprima, lamenta la Parte_1 mancata pronuncia del giudice di prime cure in ordine all'eccezione di carenza di legittimazione passiva del per poi successivamente e con apposita doglianza censura contraddittoriamente Pt_1
l'erronea valutazione della sussistenza di siffatta legittimazione. Deduce, a supporto della propria linea difensiva, che il Tribunale avrebbe laconicamente motivato sul punto, facendo riferimento alla missiva dello datata 18.11.2014. Ebbene, la missiva in questione (redatta dagli Controparte_20 avvocati e Nobili) è stata predisposta in nome e per conto di CP_15 Parte_1 Persona_5 e della ed indirizzata alla società LL CP_7 Controparte_4
CH s.r.l. in liquidazione. Detta missiva veniva dagli stessi sottoscritta “per presa visione, conferma ed accettazione”. Pertanto, ne consegue che tutte le parti indicate abbiano dichiarato di aver incaricato il dott. di interessarsi delle procedure ISMEA. Con ciò sconfessando quanto CP_1 affermato dal nel proprio scritto difensivo. A ciò si aggiunga che anche le proposte di acquisto Pt_1 del 6 quanto del 12.02.2014 risultano sottoscritte dal “per sé stesso o persona e società da Pt_1 nominare“.
Il giudice di primo grado, su siffatta questione ha invece ampiamente argomentato, confermando un pieno coinvolgimento dello stesso nella vicenda oggetto di giudizio. Oltre a fare riferimento al documento richiamato, il Tribunale ha messo ben in evidenza il fatto che il ha in Pt_1 qualche modo cercato di celare il ruolo dallo stesso rivestito nella vicenda in esame, soprattutto disconoscendo la sottoscrizione della scrittura privata di concessione di detenzione precaria del 26 febbraio 2016. Scrittura, invece, risultata autografa sia con la CTU grafologica redatta in primo grado, sia con una seconda CTU espletata nel corso del presente giudizio. Sicché, appare condivisibile quanto si legge in sentenza secondo cui: “L'intento del teso a mascherare il ruolo principale Pt_1 da lui stesso rivestito nelle attività contestate, risulta evidente dal disconoscimento, dallo stesso eccepito, della sottoscrizione della scrittura privata di concessione di detenzione precaria del 26 febbraio 2016. La ctu grafologica ha infatti verificato ed attestato la riconducibilità della predetta sottoscrizione allo stesso Quest'ultimo, nella predetta scrittura, rinuncia all'esercizio di Pt_1 eventuali diritti di refusione o rimborso per le attività di potatura, trattamenti e concimazione di vigna e oliveto e per le attività di potatura. Per tale ragione risulta oltretutto infondata la pretesa avanzata dallo stesso di ottenere dalla Società proprietaria del fondo, in altro eventuale futuro procedimento, quanto da lui esborsato per le attività di miglioria esercitate sul fondo stesso. Il medesimo intento risulta altresì da quanto dichiarato dalle controparti nei rispettivi atti difensivi”.
Neppure il terzo motivo di appello principale merita di essere condiviso. Parte appellante si duole del fatto che il Tribunale non abbia tenuto conto delle contestazioni all'elaborato peritale sollevate dal Ora e come chiarito dalla Suprema Corte “il giudice di merito che aderisce alle Pt_1 conclusioni del consulente tecnico esaurisce l'obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non dovendo necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili” (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 15804 del 06/06/2024). Ed ancora “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive”. (Cass.
Sez. 1 - , Ordinanza n. 33742 del 16/11/2022;Cass. sez. 6-3, Ordinanza 1815 del 02/02/2015).
Ebbene, il giudice, conformemente ai pronunciamenti della giurisprudenza di legittimità, non è tenuto a motivare ed argomentare in relazione ai rilievi dei CTP allorquando questi siano incompatibili, come nel caso di specie, alle risultanze delle CTU. Ad abundantiam, si evidenzia che le conclusioni cui è pervenuto il CTU di primo grado hanno trovato conferma nella CTU espletata nel corso di questo giudizio, superando così i rilievi del CTP e confermando la autografia della sottoscrizione del
Pt_1
Per quanto concerne il primo motivo dell'appello incidentale ed il quarto motivo dell'appello principale da trattarsi congiuntamente per la evidente connessione, va rilevato che neppure questi hanno pregio. Non è condivisibile, infatti, quanto asserito dalle parti appellanti le quali lamentano che il giudice di prime cure, in spregio alle norme di cui all'art. 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c. ha ritenuto provato l'adempimento delle prestazioni del sulla base delle sole fatture prodotte, CP_1 discostandosi, così anche dai pronunciamenti della Suprema Corte in materia.
Infatti, il giudice di prime cure ha motivato il rigetto dell'opposizione ritenendo fondate le pretese avanzate dal sulla base della documentazione versata in atti, non limitata alle sole
CP_1 fatture prodotte dallo stesso. Nello specifico, il Tribunale ha riconosciuto le pretese del sulla
CP_1 base di una serie di documenti, quali: la lettera degli Avvocati Nobili e datata 18.11.2016 CP_21 dalla quale si desume chiaramente il conferimento dell'incarico conferito al dagli odierni
CP_1 appellanti;
la scrittura privata di cui il ha disconosciuto la firma ma che con due CTU espletate, Pt_1 sia in primo che in secondo grado hanno accertato che la stessa fosse autografa e, quindi attribuibile al nonché dalla corrispondenza versata in atti dal Da quest'ultima emerge peraltro che, Pt_1 CP_1 diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, la società era stata costituita proprio al fine strumentale di ottenere il finanziamento da parte dell'Ismea, oltre a palesare lo svolgimento dell'attività espletata dal e per la quale sono stati richiesti i compensi.
CP_1
Nel caso di specie, dalla lettura della sentenza si evince come il convincimento del giudice si sia formato, a norma dell'art. 116 c.p.c., commi 1 e 2, in esito all'esame del complessivo materiale probatorio e mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova ed in merito preme ricordare che la valutazione degli elementi istruttori costituisce attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito (cfr. Cass. n. 11176 del 2017). Nel quadro del principio, espresso nell'art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), del resto, il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti.
Sul punto, la Suprema Corte ha così statuito, “Il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto”. (Cass.
Sez. 5 - , Ordinanza n. 29730 del 29/12/2020).
Neppure il terzo motivo dell'appello incidentale ed il quinto motivo dell'appello principale dimostrano di avere alcun pregio.
Le parti appellanti, ritenendo sussistenti le condizioni di cui all'art. 1460 c.c., rilevano l'inadempimento da parte del in merito alle obbligazioni assunte nei confronti del e della CP_1 Pt_1
, avendo lo stesso agito in violazione dei doveri di correttezza e Controparte_4 diligenza nell'espletamento del mandato conferitogli. Secondo le appellanti il presunto inadempimento si sarebbe concretato nella mancata istruzione della pratica di finanziamento da parte di ISMEA e nella stipula del preliminare di acquisto con la società proprietaria del fondo agricolo.
Orbene, dall'esame della documentazione in atti si evince chiaramente che il fallimento dell'operazione economico-imprenditoriale che gli appellanti intendevano intraprendere non è affatto attribuibile alla condotta negligente del ma alla sola valutazione negativa da parte di ISMEA. CP_1
La stipula del contratto preliminare di acquisto del fondo per cui è causa, infatti, non è di per sé ostativa rispetto all'eventuale accoglimento della domanda di finanziamento presso ISMEA.
Come evidenziato anche dal giudice di prime cure, era precipuo obbligo della società agricola richiedente allegare nell'istanza di finanziamento la domanda di acquisto sottoscritta dal soggetto richiedente.
Il Tribunale quindi, del tutto condivisibilmente, ha così statuito: “Con riguardo all'asserzione del sig. e della società relativa alla mancata comunicazione agli stessi, da Pt_1 Controparte_4 parte del del carattere compromissorio del contratto preliminare ai fini della concessione CP_1 del finanziamento, dalla lettura del regolamento Ismea, allegato in atti, si desume come in esso non sia presente alcun riferimento a detta causa di esclusione, tutt'altro (v. allegato 12 al fascicolo dell'opponente alla voce “criteri di esclusione dalle agevolazioni). Nell' allegato 10 sezione II nella voce “documentazione da allegare in caso di richiesta da parte di società agricola” (fascicolo parte opponente) si evince come la società agricola avesse l'obbligo di allegare, ai fini della validità della domanda, domanda di acquisto sottoscritta dal richiedente/legale rappresentante nonché l'offerta di vendita sottoscritta dal soggetto offerente”.
Non è, perciò, assolutamente attribuibile alla condotta del il rigetto della richiesta di CP_1 finanziamento, e in alcun modo le parti appellanti avrebbero potuto fondare il buon esito dell'operazione sulla correttezza dell'istanza predisposta dallo stesso, a fronte del fatto che la valutazione nel merito sarebbe stata in ogni caso di spettanza dell'ISMEA.
La Suprema Corte, tra l'altro, per quanto concerne l'inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. ha di recente statuito: “il rifiuto del pagamento integrale delle spettanze è conforme a buona fede [solo] nell'ipotesi in cui la prestazione non abbia alcuna utilità ed impedisca del tutto il godimento integrale del bene o nell'ipotesi in cui il committente non abbia tratto alcun vantaggio oppure quando la prestazione sia priva di qualunque utilità” cfr. Cass. civ., Sez. II, Sent. del 28/12/2023, n. 36295.
Nel caso di specie risulta con evidenza che la prestazione svolta dal indipendentemente CP_1 dalla effettiva realizzazione dell'operazione economica, è stata validamente intrapresa e soprattutto si è svolta del tutto a vantaggio delle parti appellanti.
I motivi quindi devono essere rigettati.
Conclusivamente, l'appello principale e l'appello incidentale devono essere integralmente respinti e la sentenza impugnata merita di essere confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del
DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022 (scaglione fino ad € 260.000,00 tabella XII^) con applicazione di valori medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale.
Infine, poiché le impugnazioni sono respinte, sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante principale e delle appellanti incidentali Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_4 Controparte_3 nonché in proprio la stessa queste ultime in via solidale dell'art. 13, comma 1 Controparte_3 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e sull'appello Parte_1 incidentale proposto da , in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore sig.ra nonché in proprio la stessa sig.ra Controparte_3 CP_3 avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo, n. 1221/2019, pubblicata in data 17.10.2019,
[...] così provvede: -rigetta l'appello proposto da Parte_1
-rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra nonché in
[...] Controparte_3 proprio la stessa sig.ra Controparte_3
-condanna in solido tra loro e Parte_1 Controparte_4 nonché in proprio e in qualità di legale rappresentante pro tempore della
[...] Controparte_3 predetta società a rifondere in favore di le spese del presente grado, liquidate in CP_1 complessivi €14.317,00 per compensi oltre a spese generali (15%), iva e cpa come per legge;
-pone definitivamente in via solidale tra Parte_1 Controparte_4 nonché in proprio e in qualità di legale rappresentante pro
[...] Controparte_3 tempore della predetta società le spese di CTU di secondo grado;
-dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come successivamente modificato ed integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale da una parte e dell'appellante incidentale Parte_1 [...] in proprio e in qualità di legale Controparte_5 rappresentante pro tempore della predetta società, queste ultime in via solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il 14.10.2025
Il consigliere estensore Il presidente
NI PE -G SP