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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/09/2025, n. 2341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2341 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Bologna In Nome del Popolo Italiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 17404/2024 tra le parti:
PARTE ATTRICE
(C.F.: ) Parte_1 P.IVA_1 in persona della o del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv. CIUOFFO TOMMASO;
− Domicilio: Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv. Tommaso Ciuoffo
PARTE CONVENUTA
(C.F.: ) Controparte_1 P.IVA_2 in persona della o del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv. MOLTANI LAURA DONATELLA
− Domicilio: VIA AUGUSTO ANFOSSI 32 20135 MILANO presso lo studio dell'Avv. Laura Donatella Moltani
Decisa a Bologna il 23/09/2025 sulle seguenti conclusioni:
Parte Attrice:
“accertare e dichiarare, per i motivi tutti meglio esposti in corso di causa, ivi compresa la parziale estinzione del credito per il quale è causa prima dell'emissione e della notifica del decreto opposto e la parziale inesigibilità dei crediti azionati, l'inammissibilità, improponibilità, la nullità e, comunque, l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto e, conseguentemente, revocarlo;
accertare e dichiarare, per i motivi tutti meglio esposti in corso di causa, la parziale inesigibilità, nei limiti esposti in narrativa, delle pretese creditorie fatte valere da nei confronti di C.E.A. Coop. a r.l. – Cooperativa Edile CP_1 Appennino con il ricorso ed il decreto opposto, per i motivi tutti e nei limiti meglio esposti in corso di causa;
accertare e dichiarare, per i motivi tutti meglio esposti in corso di causa, l'insussistenza e/o inesigibilità delle pretese creditorie fatte valere da nei CP_1
1 confronti di C.E.A. Coop. a r.l. – Cooperativa Edile Appennino con il ricorso ed il decreto ingiuntivo opposto a titolo di spese legali e rimborso per spese notarili, per i motivi tutti e nei limiti meglio esposti in corso di causa”
Parte Convenuta:
v. udienza 18 settembre 2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. si oppone al decreto ingiuntivo n. 3725/2024 con cui il Tribunale di Bologna Parte_2 le ha ingiunto di pagare a euro 50.407,00 oltre interessi e spese a Controparte_1 titolo di corrispettivo nell'ambito di rapporti di subappalto.
L'opponente eccepisce:
1) di aver già pagato la somma di euro 27.816,00;
2) l'inesigibilità di euro 8.542,89 in quanto questa parte del corrispettivo era subordinata alla positiva effettuazione del collaudo da parte della committenza.
Pertanto chiede la revoca del decreto ingiuntivo. Parte_2
a sostegno della propria pretesa, allega: Controparte_1
1) contratti di subappalto 21 luglio 2022, 13 settembre 2022, 5 ottobre 2022, 14 ottobre 2022, 16 novembre 2022;
2) l'inadempimento di CEA che non ha pagato il corrispettivo nella misura indicata nel ricorso per ingiunzione, a fronte della corretta esecuzione delle prestazioni.
Pertanto, chiede il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
2.
Devono in via preliminare respingersi le istanze istruttorie reiterare in sede di discussione perché la causa può essere decisa sulla base della documentazione in atti.
3.
Premesso che il pagamento parziale è intervenuto dopo la notifica del ricorso per ingiunzione (con ciò che ne segue in punto di regolazione delle spese), che la produzione della autentica notarile si è resa necessaria in quanto l'orientamento secondo cui sarebbero sufficienti solo i file .xml del sistema di interscambio non è uniformemente diffuso, che la spettanza della somma di euro 14.048,11 non è in contestazione, con riferimento alla parte residua del credito il Tribunale osserva:
2 1) CE non ha chiesto la risoluzione dei rapporti con , incontestati, per cui in CP_1 via di principio è tenuta all'adempimento delle obbligazioni ivi previste a suo carico;
2) nessuna doglianza, in merito alla correttezza dell'esecuzione delle prestazioni di
è stato documentata, sia nel rapporto tra CE e sia nel rapporto tre CP_1 CP_1 CE e la sua committenza;
3) quanto evidenziato al punto che precede porta a ipotizzare (in assenza di deduzioni di segno contrario) che CE sia stata remunerata dalla sua committenza;
4) tenuto conto che l'art. 1665 cc prevede che l'opera si considera accettata ove il committente non verifichi l'opera a seguito di iniziativa in tal senso dell'appaltatore, era onere di CE (senz'altro non di , che non ha rapporti CP_1 diretti con la committenza) attivarsi per determinare l'effetto previsto dalla norma, non potendo per altro verso trarre beneficio, come accadrebbe a seguire la sua prospettazione, nei rapporti con , dalla sua inerzia. CP_1
Pertanto, il decreto ingiuntivo dovrà essere revocato per il fatto estintivo del pagamento parziale e CE è tenuta a corrispondere euro 22.591,00 oltre interessi come da ricorso per ingunzione.
4.
Le spese di lite, ivi compresa la fase monitoria (nonché, come sopra chiarito, le spese notarili), seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, istruttoria nei minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 3725/2024 del Tribunale di Bologna;
2) condanna a pagare ad euro 22.591,00 oltre interessi Parte_2 Controparte_1 come da ricorso per ingiunzione;
3) condanna a rifondere ad le spese di lite, liquidare in Parte_2 Controparte_1 euro 8.000.00 (di cui € 104,61 per spese notarili e in € 286,00 per esborsi e il resto per compensi) oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 23/09/2025
Il giudice
Paolo Siracusano
3
Tribunale di Bologna In Nome del Popolo Italiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 17404/2024 tra le parti:
PARTE ATTRICE
(C.F.: ) Parte_1 P.IVA_1 in persona della o del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv. CIUOFFO TOMMASO;
− Domicilio: Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv. Tommaso Ciuoffo
PARTE CONVENUTA
(C.F.: ) Controparte_1 P.IVA_2 in persona della o del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv. MOLTANI LAURA DONATELLA
− Domicilio: VIA AUGUSTO ANFOSSI 32 20135 MILANO presso lo studio dell'Avv. Laura Donatella Moltani
Decisa a Bologna il 23/09/2025 sulle seguenti conclusioni:
Parte Attrice:
“accertare e dichiarare, per i motivi tutti meglio esposti in corso di causa, ivi compresa la parziale estinzione del credito per il quale è causa prima dell'emissione e della notifica del decreto opposto e la parziale inesigibilità dei crediti azionati, l'inammissibilità, improponibilità, la nullità e, comunque, l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto e, conseguentemente, revocarlo;
accertare e dichiarare, per i motivi tutti meglio esposti in corso di causa, la parziale inesigibilità, nei limiti esposti in narrativa, delle pretese creditorie fatte valere da nei confronti di C.E.A. Coop. a r.l. – Cooperativa Edile CP_1 Appennino con il ricorso ed il decreto opposto, per i motivi tutti e nei limiti meglio esposti in corso di causa;
accertare e dichiarare, per i motivi tutti meglio esposti in corso di causa, l'insussistenza e/o inesigibilità delle pretese creditorie fatte valere da nei CP_1
1 confronti di C.E.A. Coop. a r.l. – Cooperativa Edile Appennino con il ricorso ed il decreto ingiuntivo opposto a titolo di spese legali e rimborso per spese notarili, per i motivi tutti e nei limiti meglio esposti in corso di causa”
Parte Convenuta:
v. udienza 18 settembre 2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. si oppone al decreto ingiuntivo n. 3725/2024 con cui il Tribunale di Bologna Parte_2 le ha ingiunto di pagare a euro 50.407,00 oltre interessi e spese a Controparte_1 titolo di corrispettivo nell'ambito di rapporti di subappalto.
L'opponente eccepisce:
1) di aver già pagato la somma di euro 27.816,00;
2) l'inesigibilità di euro 8.542,89 in quanto questa parte del corrispettivo era subordinata alla positiva effettuazione del collaudo da parte della committenza.
Pertanto chiede la revoca del decreto ingiuntivo. Parte_2
a sostegno della propria pretesa, allega: Controparte_1
1) contratti di subappalto 21 luglio 2022, 13 settembre 2022, 5 ottobre 2022, 14 ottobre 2022, 16 novembre 2022;
2) l'inadempimento di CEA che non ha pagato il corrispettivo nella misura indicata nel ricorso per ingiunzione, a fronte della corretta esecuzione delle prestazioni.
Pertanto, chiede il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
2.
Devono in via preliminare respingersi le istanze istruttorie reiterare in sede di discussione perché la causa può essere decisa sulla base della documentazione in atti.
3.
Premesso che il pagamento parziale è intervenuto dopo la notifica del ricorso per ingiunzione (con ciò che ne segue in punto di regolazione delle spese), che la produzione della autentica notarile si è resa necessaria in quanto l'orientamento secondo cui sarebbero sufficienti solo i file .xml del sistema di interscambio non è uniformemente diffuso, che la spettanza della somma di euro 14.048,11 non è in contestazione, con riferimento alla parte residua del credito il Tribunale osserva:
2 1) CE non ha chiesto la risoluzione dei rapporti con , incontestati, per cui in CP_1 via di principio è tenuta all'adempimento delle obbligazioni ivi previste a suo carico;
2) nessuna doglianza, in merito alla correttezza dell'esecuzione delle prestazioni di
è stato documentata, sia nel rapporto tra CE e sia nel rapporto tre CP_1 CP_1 CE e la sua committenza;
3) quanto evidenziato al punto che precede porta a ipotizzare (in assenza di deduzioni di segno contrario) che CE sia stata remunerata dalla sua committenza;
4) tenuto conto che l'art. 1665 cc prevede che l'opera si considera accettata ove il committente non verifichi l'opera a seguito di iniziativa in tal senso dell'appaltatore, era onere di CE (senz'altro non di , che non ha rapporti CP_1 diretti con la committenza) attivarsi per determinare l'effetto previsto dalla norma, non potendo per altro verso trarre beneficio, come accadrebbe a seguire la sua prospettazione, nei rapporti con , dalla sua inerzia. CP_1
Pertanto, il decreto ingiuntivo dovrà essere revocato per il fatto estintivo del pagamento parziale e CE è tenuta a corrispondere euro 22.591,00 oltre interessi come da ricorso per ingunzione.
4.
Le spese di lite, ivi compresa la fase monitoria (nonché, come sopra chiarito, le spese notarili), seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, istruttoria nei minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 3725/2024 del Tribunale di Bologna;
2) condanna a pagare ad euro 22.591,00 oltre interessi Parte_2 Controparte_1 come da ricorso per ingiunzione;
3) condanna a rifondere ad le spese di lite, liquidare in Parte_2 Controparte_1 euro 8.000.00 (di cui € 104,61 per spese notarili e in € 286,00 per esborsi e il resto per compensi) oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 23/09/2025
Il giudice
Paolo Siracusano
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