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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/07/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
VII Sezione civile
Il Tribunale di Napoli, VII sezione civile, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:
Dr. Gian Piero Scoppa Presidente
Dr. Francesco Paolo Feo Giudice
Dr.ssa Ilaria Grimaldi Giudice relatore
Letta l'istanza presentata da ocietà unipersonale, in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., iscritta al n. 333/2025, volta ad ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di con sede in Poggiomarino (NA) via CP_1
Raffaele Vastola n.5 CF in persona del legale rappresentante p.t.; P.IVA_1 udita la relazione del Giudice Delegato all'istruttoria; ritenuta la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di convocazione dinanzi al g.d., avvenuta in data 22.5.2025 a cura dell'ufficio all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata risultante dal Registro delle Imprese o dal registro nazionale degli indirizzi di posta certificati di imprese e professionisti (INI – PEC), ai sensi dell'art. 40 comma 6 del D.LGS n. 14 del 2019 (per brevità nuovo CCII), il cui esito positivo è stato trasmesso alla parte ricorrente all'indirizzo di posta elettronica certificata;
valutato che il resistente è assoggettabile alla disciplina di cui agli artt. 121 CCII, dato che il superamento delle soglie previste dall'art. 2 comma 1 lettera d) del CCII emerge dai dati previsti all'interno dei bilanci della società acquisiti agli atti, e che sussiste altresì lo stato di insolvenza, posto che la società non ha soddisfatto i crediti vantati nei suoi confronti dall'istante, recati da titoli esecutivi, e che inoltre dalla documentazione acquisita d'ufficio ai sensi dell'art. 42 CCII, emergono numerosi altri atti d'ingiunzione emessi contro la società in questione, circostanza la quale fa propendere per una sua difficoltà strutturale nel far fronte ai propri debiti;
Visti gli atti del processo;
1 Considerato, infine, che i crediti emergenti dall'istruttoria superano la soglia rilevante dell'indebitamento;
P. Q. M.
Visti gli artt. 2, 27, 37, 40, 41, 49, 121, 122 del nuovo CCII;
DICHIARA
Aperta la procedura di liquidazione giudiziale a carico della società con CP_1 sede in Poggiomarino (NA), via Raffaele Vastola n. 5, CF e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese P.IVA_1
NOMINA
- Giudice Delegato il la dr. Edmondo Cacace;
- in conformità a quanto disposto gli artt. 356 e 358 del CCII (e in attesa della istituzione dell'Albo dei soggetti gestori delle procedure concorsuali di cui al CCII), curatore l'avv. Flora Romano che risulta avere i requisiti richiesti dall'art. 358 del medesimo CCII;
ORDINA
Al legale rappresentante della società fallita di depositare in cancelleria, entro tre giorni,
i bilanci, le scritture fiscali e contabili obbligatorie, in formato digitale ai sensi dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP, IVA, con riferimento ai tre esercizi precedenti;
ORDINA
Altresì il deposito dell'elenco dei creditori recante l'indicazione per ciascuno di essi del domicilio digitale (se non già eseguito in conformità dell'art. 39 CCII);
STABILISCE
Che l'adunanza dei creditori e l'esame dello stato passivo dinanzi al Giudice Delegato, avverrà il giorno 30.10.2025 ore 10,30;
ASSEGNA
Ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di giorni 30 prima dell'adunanza di cui sopra, per la presentazione delle domande di insinuazione, da inviare a mezzo PEC all'indirizzo del curatore, con l'annessa documentazione, in formato digitale;
pag. 2 di 3 AUTORIZZA
Il curatore, ai sensi dell'art. 49, co. 3, lett. f e con le modalità degli artt. 155 quater, quinquies e sexies delle disp. att. c.p.c., ad accedere all'anagrafe tributaria e all'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere all'Ufficio del Registro per l'estrazione di copia degli atti ritenuti necessari alla procedura;
ad acquisire l'elenco clienti e fornitori di cui all'art. 21 DL 31 Maggio 2010, n. 78, conv. in L. 122/2010; ad acquisire la documentazione contabile e finanziaria detenuta da enti bancari e creditizi (pur se relativa a rapporti estinti), nonché tutta la documentazione relativa ai rapporti commerciali con l'impresa debitrice e reperibile presso la sede della società;
DISPONE
Che a cura della Cancelleria siano eseguite le formalità di cui all'art. 45 e 49, co. 4,
CCII.
Napoli, 09/07/2025
Il giudice est. Il Presidente dr. Ilaria Grimaldi dr. Gian Piero Scoppa
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
VII Sezione civile
Il Tribunale di Napoli, VII sezione civile, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:
Dr. Gian Piero Scoppa Presidente
Dr. Francesco Paolo Feo Giudice
Dr.ssa Ilaria Grimaldi Giudice relatore
Letta l'istanza presentata da ocietà unipersonale, in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., iscritta al n. 333/2025, volta ad ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di con sede in Poggiomarino (NA) via CP_1
Raffaele Vastola n.5 CF in persona del legale rappresentante p.t.; P.IVA_1 udita la relazione del Giudice Delegato all'istruttoria; ritenuta la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di convocazione dinanzi al g.d., avvenuta in data 22.5.2025 a cura dell'ufficio all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata risultante dal Registro delle Imprese o dal registro nazionale degli indirizzi di posta certificati di imprese e professionisti (INI – PEC), ai sensi dell'art. 40 comma 6 del D.LGS n. 14 del 2019 (per brevità nuovo CCII), il cui esito positivo è stato trasmesso alla parte ricorrente all'indirizzo di posta elettronica certificata;
valutato che il resistente è assoggettabile alla disciplina di cui agli artt. 121 CCII, dato che il superamento delle soglie previste dall'art. 2 comma 1 lettera d) del CCII emerge dai dati previsti all'interno dei bilanci della società acquisiti agli atti, e che sussiste altresì lo stato di insolvenza, posto che la società non ha soddisfatto i crediti vantati nei suoi confronti dall'istante, recati da titoli esecutivi, e che inoltre dalla documentazione acquisita d'ufficio ai sensi dell'art. 42 CCII, emergono numerosi altri atti d'ingiunzione emessi contro la società in questione, circostanza la quale fa propendere per una sua difficoltà strutturale nel far fronte ai propri debiti;
Visti gli atti del processo;
1 Considerato, infine, che i crediti emergenti dall'istruttoria superano la soglia rilevante dell'indebitamento;
P. Q. M.
Visti gli artt. 2, 27, 37, 40, 41, 49, 121, 122 del nuovo CCII;
DICHIARA
Aperta la procedura di liquidazione giudiziale a carico della società con CP_1 sede in Poggiomarino (NA), via Raffaele Vastola n. 5, CF e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese P.IVA_1
NOMINA
- Giudice Delegato il la dr. Edmondo Cacace;
- in conformità a quanto disposto gli artt. 356 e 358 del CCII (e in attesa della istituzione dell'Albo dei soggetti gestori delle procedure concorsuali di cui al CCII), curatore l'avv. Flora Romano che risulta avere i requisiti richiesti dall'art. 358 del medesimo CCII;
ORDINA
Al legale rappresentante della società fallita di depositare in cancelleria, entro tre giorni,
i bilanci, le scritture fiscali e contabili obbligatorie, in formato digitale ai sensi dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP, IVA, con riferimento ai tre esercizi precedenti;
ORDINA
Altresì il deposito dell'elenco dei creditori recante l'indicazione per ciascuno di essi del domicilio digitale (se non già eseguito in conformità dell'art. 39 CCII);
STABILISCE
Che l'adunanza dei creditori e l'esame dello stato passivo dinanzi al Giudice Delegato, avverrà il giorno 30.10.2025 ore 10,30;
ASSEGNA
Ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di giorni 30 prima dell'adunanza di cui sopra, per la presentazione delle domande di insinuazione, da inviare a mezzo PEC all'indirizzo del curatore, con l'annessa documentazione, in formato digitale;
pag. 2 di 3 AUTORIZZA
Il curatore, ai sensi dell'art. 49, co. 3, lett. f e con le modalità degli artt. 155 quater, quinquies e sexies delle disp. att. c.p.c., ad accedere all'anagrafe tributaria e all'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere all'Ufficio del Registro per l'estrazione di copia degli atti ritenuti necessari alla procedura;
ad acquisire l'elenco clienti e fornitori di cui all'art. 21 DL 31 Maggio 2010, n. 78, conv. in L. 122/2010; ad acquisire la documentazione contabile e finanziaria detenuta da enti bancari e creditizi (pur se relativa a rapporti estinti), nonché tutta la documentazione relativa ai rapporti commerciali con l'impresa debitrice e reperibile presso la sede della società;
DISPONE
Che a cura della Cancelleria siano eseguite le formalità di cui all'art. 45 e 49, co. 4,
CCII.
Napoli, 09/07/2025
Il giudice est. Il Presidente dr. Ilaria Grimaldi dr. Gian Piero Scoppa
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