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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 15/12/2025, n. 2675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2675 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado n. 2439/2025 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Perrone Parte_1
-attore-
E
in Taranto rappresentato e difeso dall'Avv. Gianfranco Controparte_1
TR
-convenuto-
Le parti precisavano le loro conclusioni come da note scritte depositate telematicamente.
COINCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio il in epigrafe indicato al fine di impugnare la delibera Parte_1 CP_1
assunta dall'assemblea dei condomini in data 5/2/2025 nella parte in cui aveva nominato nuovo amministratore .Deduceva la nullità della delibera per la presenza in assemblea di Controparte_2
, precedente amministratore revocato giudizialmente che aveva assunto la funzione Parte_2
di segretario, il conflitto di interessi e la violazione dell'art 1129 comma 13 c.c. perché era stata scelta nuova amministratrice la , legata all' da relazione sentimentale ed esercitante la CP_2 Parte_2
professione nel medesimo studio dello stesso, vizio procedurale nello svolgimento dell'assemblea in quanto non erano stati considerati altri preventivi ed era stato scelto quello più oneroso, rispetto agli altri essaminati.Chiedeva dichiararsi nulla od in subordine annullarsi la delibera impugnata.Si costituiva in
1 giudizio il convenuto chiedendo il rigetto delle avverse domande sul rilievo della decadenza CP_1
dell'attore dal potere di impugnazione, per mancata osservanza del termine perentorio di legge, e della loro infondatezza.In diritto, va rilevato che l'attore è decaduto dalla facoltà di impugnare la delibera assunta dall'assemblea dei condomini in data 5/2/2025 per i motivi formulati con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio.Dispone, infatti, l'art. 1137 comma 2 c.c., nella formulazione attualmente vigente che ha sostituito quella originaria a far data 18/2/2013, che sono annullabili le delibere assembleari contrarie alla legge ed al regolamento e le stesse possono essere impugnate nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla data della delibera, per i condomini dissenzienti.A decorrere dal 18/2/2013 il legislatore ha, dunque, espressamente tipizzato come vizio di annullabilità anche la contrarietà a legge della delibera assembleare.La Suprema Corte (in tal senso Cass. Civ. sez. un. 9839/2021), anche a seguito della nuova formulazione del citato art. 1137 comma 2 c.c., ha precisato che l'annullabilità delle delibere assembleari assunte in ambito condominiale è la regola mentre la nullità è l'eccezione limitata ad alcuni casi specifici, quali l'incompetenza dell'assemblea, l'oggetto impossibile, l'oggetto illecito, per contrarietà a norme imperative buon costume o ordine pubblico, la lesione dei diritti individuali dei singoli.Nella specie,
tutti i motivi addotti dall'attore a sostegno della sua impugnazione integrano vizi di mera annullabilità della delibera in data 5/2/2025.La nomina di nuovo amministratore legato da rapporti sentimentali e professionali con quello giudizialmente revocato non integra violazione dell'art. 1129 comma 13 c.c. atteso che trattasi di soggetto diverso da quello attinto dal provvedimento di revoca e dotato di propria iscrizione all'albo professionale degli amministratori.Il motivo dedotto dall'attore allude ad una volontà
dell'assemblea elusiva del provvedimento di revoca disposto dall'Autorità Giudiziaria che sarebbe stato aggirato con la nomina di soggetto vicino, professionalmente e sentimentalmente, all'amministratore revocato.Nei termini proposti il motivo in esame, insieme a quello di omessa valutazione di altri preventivi e di scelta del preventivo più oneroso, va qualificato come deduzione di un vizio della delibera impugnata di eccesso di potere per violazione dell'art. 1109 c.c., richiamato dall'art. 1139 c.c (in tal senso Cass. Civ. n.
25128/2008), in quanto l'assemblea nella sua decisione non avrebbe inteso perseguire gli interessi della collettività condominiale ma interessi egoistici di alcuni condomini.Il vizio di eccesso di potere non determina nullità ma solo annullabilità della delibera assembleare (in tal senso Cass. Civ. nn. 6361/2003 e
20625/2020).Non ricorre, invece, violazione diretta dell'art. 1129 comma 13 c.c. in quanto l'amministratore nominato in sostituzione di quello revocato è soggetto diverso da quest'ultimo e dotato di propria
2 iscrizione al relativo albo professionale.Sicchè ricorre una mera inopportunità della nomina che, ove diretta a sacrificare l'interesse del Condominio per soddisfare interessi egoistici dei singoli, rappresenta violazione dell'art. 1109 c.c., richiamato dall'art. 1139 c.c., integrando mera annullabilità della delibera assembleare.Peraltro anche in caso di diretta violazione diretta dell'art. 1129 comma 13 ugualmente detto vizio implicherebbe mera annullabilità della delibera per cui è causa.Come ha ben messo in rilievo la Corte
di Appello di Torino (in tal senso sentenza n. 2657 del 3/10/2017), che si è occupata espressamente della questione, anche la nomina ad amministratore dello stesso soggetto giudizialmente revocato integra mera contrarietà della delibera a norma disciplinante il Condominio di edifici ma non integra alcuna nullità in quanto l'art. 1129 comma 13 c.c. non è né norma di ordine pubblico, in quanto non esprime i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico ritenuti dal legislatore essenziali per l'esistenza stessa dell'ordinamento, né norma imperativa, da intendersi come la norma posta a tutela di interessi generali della collettività (in tal senso Cass. Civ. n. 28195/2024).Si tratta, infatti, di norma diretta a disciplinare i soli rapporti tra condomini, senza coinvolgimento di interessi pubblici generali, e la sua violazione rappresenta mera contrarietà a legge ma non atto illecito.Non sussiste, inoltre, alcun vizio di conflitto di interessi, nel deliberato per cui è causa, per i rapporti personali e professionali che si assumono esistenti tra il vecchio amministratore, revocato giudizialmente, e la nuova amministratrice.Come insegna la Suprema Corte (in tal senso Cass. civ. n. 12377/2023) il conflitto di interessi nell'ambito delle delibere condominiali può
riguardare esclusivamente i rapporti tra il singolo condomino ed il condominio e riguarda l'ipotesi in cui l'argomento da discutere sia tale da poter indirizzare il voto del condomino nel senso di favorire propri interessi personali ed egoistici sacrificando quello collettivo della compagine condominiale.Pertanto non è
neppure astrattamente configurabile conflitto di interessi nella scelta dell'amministratore qualora il candidato sia estraneo alla compagine condominiale.Causa di mera annullabilità sono anche gli altri motivi riguardanti la nomina a segretario dell'amministratore revocato ed il mancato esame di altri preventivi.Il
primo motivo attiene al regolare svolgimento dell'assemblea e, secondo quanto affermato da Cass. Civ. sez.
un. n. 9839/2021, rientra tra i motivi di annullabilità del deliberato assembleare.Il mancato esame di altri preventivi, o la scelta di quello più oneroso, possono indurre il già richiamato vizio di eccesso di potere,
ricorrente quando l'assemblea decide di perseguire interessi tali da recare grave pregiudizio alla cosa comune, poiché ricorre violazione dell'art. 1109 c.c. richiamato dall'art. 1139 (in tal senso Cass. Civ. n.
25028/2008).Ma anche il vizio di eccesso di potere, l'unico che consente di sindacare le scelte nel merito
3 dell'assemblea, dà luogo a mera annullabilità (in tal senso Cass. Civ. nn. 6361/2003 e 20625/2020) della delibera assembleare.Del tutto irrilevante è, infine, la circostanza che l'amministratore revocato abbia continuato a gestire il convenuto anche dopo la sua revoca in quanto ciò non incide sulla CP_1
validità della delibera che ha scelto il nuovo amministratore ma può solo determinare responsabilità dell'ex amministratore per gli atti compiuti in assenza di mandato.La nullità è, infatti, una patologia dell'atto negoziale che discende dalla struttura o contenuto dello stesso ma non può derivare da condotte precedenti alla sua formazione o da condotte successive riguardanti l'esecuzione (in tal senso Cass. Civ. n.
19024/2005)Poichè tutti i motivi proposti implicano mera annullabilità del deliberato del 5/2/2025 l'attore
è decaduto dall'azione di impugnazione per violazione del termine di trenta giorni di cui all'art. 1137
comma 2 c.c., decorrente dal 5/2/2027, in quanto lo stesso era presente in assemblea e fu dissenziente.Successivamente ha proposto istanza di mediazione con fissazione dell'incontro comunicata al
Condominio dall'Organismo prescelto con pec notificata il 14/3/2025, oltre il predetto termine scaduto il
7/3/2025.Ai sensi dell'art. 8 Legge n. 28/2010 i termini decadenziali dell'azione giudiziale sono interrotti solo con la comunicazione alle parti del provvedimento del mediatore di fissazione dell'incontro.Ma alla data del 14/3/2025 era già maturata la decadenza dall'azione a carico dell'attore.Alla soccombenza dell'attore segue la condanna (art. 91 c.p.c.) alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore del convenuto, liquidate come da separato dispositivo e secondo minimi tariffari attesa l'esigua attività
difensiva resasi necessaria per la definizione del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato definitivamente pronunciando nella causa di cui all'epigrafe, così
provvede:
1) Rigetta le domande proposte dall'attore per intervenuta decadenza dall'azione;
2) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del Parte_1 [...]
Taranto liquidate in euro 3809,00 per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso Controparte_3
spese generali in misura di legge.
Taranto, 15/12/2025
Il Giudice Dott. Antonio Pensato
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado n. 2439/2025 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Perrone Parte_1
-attore-
E
in Taranto rappresentato e difeso dall'Avv. Gianfranco Controparte_1
TR
-convenuto-
Le parti precisavano le loro conclusioni come da note scritte depositate telematicamente.
COINCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio il in epigrafe indicato al fine di impugnare la delibera Parte_1 CP_1
assunta dall'assemblea dei condomini in data 5/2/2025 nella parte in cui aveva nominato nuovo amministratore .Deduceva la nullità della delibera per la presenza in assemblea di Controparte_2
, precedente amministratore revocato giudizialmente che aveva assunto la funzione Parte_2
di segretario, il conflitto di interessi e la violazione dell'art 1129 comma 13 c.c. perché era stata scelta nuova amministratrice la , legata all' da relazione sentimentale ed esercitante la CP_2 Parte_2
professione nel medesimo studio dello stesso, vizio procedurale nello svolgimento dell'assemblea in quanto non erano stati considerati altri preventivi ed era stato scelto quello più oneroso, rispetto agli altri essaminati.Chiedeva dichiararsi nulla od in subordine annullarsi la delibera impugnata.Si costituiva in
1 giudizio il convenuto chiedendo il rigetto delle avverse domande sul rilievo della decadenza CP_1
dell'attore dal potere di impugnazione, per mancata osservanza del termine perentorio di legge, e della loro infondatezza.In diritto, va rilevato che l'attore è decaduto dalla facoltà di impugnare la delibera assunta dall'assemblea dei condomini in data 5/2/2025 per i motivi formulati con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio.Dispone, infatti, l'art. 1137 comma 2 c.c., nella formulazione attualmente vigente che ha sostituito quella originaria a far data 18/2/2013, che sono annullabili le delibere assembleari contrarie alla legge ed al regolamento e le stesse possono essere impugnate nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla data della delibera, per i condomini dissenzienti.A decorrere dal 18/2/2013 il legislatore ha, dunque, espressamente tipizzato come vizio di annullabilità anche la contrarietà a legge della delibera assembleare.La Suprema Corte (in tal senso Cass. Civ. sez. un. 9839/2021), anche a seguito della nuova formulazione del citato art. 1137 comma 2 c.c., ha precisato che l'annullabilità delle delibere assembleari assunte in ambito condominiale è la regola mentre la nullità è l'eccezione limitata ad alcuni casi specifici, quali l'incompetenza dell'assemblea, l'oggetto impossibile, l'oggetto illecito, per contrarietà a norme imperative buon costume o ordine pubblico, la lesione dei diritti individuali dei singoli.Nella specie,
tutti i motivi addotti dall'attore a sostegno della sua impugnazione integrano vizi di mera annullabilità della delibera in data 5/2/2025.La nomina di nuovo amministratore legato da rapporti sentimentali e professionali con quello giudizialmente revocato non integra violazione dell'art. 1129 comma 13 c.c. atteso che trattasi di soggetto diverso da quello attinto dal provvedimento di revoca e dotato di propria iscrizione all'albo professionale degli amministratori.Il motivo dedotto dall'attore allude ad una volontà
dell'assemblea elusiva del provvedimento di revoca disposto dall'Autorità Giudiziaria che sarebbe stato aggirato con la nomina di soggetto vicino, professionalmente e sentimentalmente, all'amministratore revocato.Nei termini proposti il motivo in esame, insieme a quello di omessa valutazione di altri preventivi e di scelta del preventivo più oneroso, va qualificato come deduzione di un vizio della delibera impugnata di eccesso di potere per violazione dell'art. 1109 c.c., richiamato dall'art. 1139 c.c (in tal senso Cass. Civ. n.
25128/2008), in quanto l'assemblea nella sua decisione non avrebbe inteso perseguire gli interessi della collettività condominiale ma interessi egoistici di alcuni condomini.Il vizio di eccesso di potere non determina nullità ma solo annullabilità della delibera assembleare (in tal senso Cass. Civ. nn. 6361/2003 e
20625/2020).Non ricorre, invece, violazione diretta dell'art. 1129 comma 13 c.c. in quanto l'amministratore nominato in sostituzione di quello revocato è soggetto diverso da quest'ultimo e dotato di propria
2 iscrizione al relativo albo professionale.Sicchè ricorre una mera inopportunità della nomina che, ove diretta a sacrificare l'interesse del Condominio per soddisfare interessi egoistici dei singoli, rappresenta violazione dell'art. 1109 c.c., richiamato dall'art. 1139 c.c., integrando mera annullabilità della delibera assembleare.Peraltro anche in caso di diretta violazione diretta dell'art. 1129 comma 13 ugualmente detto vizio implicherebbe mera annullabilità della delibera per cui è causa.Come ha ben messo in rilievo la Corte
di Appello di Torino (in tal senso sentenza n. 2657 del 3/10/2017), che si è occupata espressamente della questione, anche la nomina ad amministratore dello stesso soggetto giudizialmente revocato integra mera contrarietà della delibera a norma disciplinante il Condominio di edifici ma non integra alcuna nullità in quanto l'art. 1129 comma 13 c.c. non è né norma di ordine pubblico, in quanto non esprime i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico ritenuti dal legislatore essenziali per l'esistenza stessa dell'ordinamento, né norma imperativa, da intendersi come la norma posta a tutela di interessi generali della collettività (in tal senso Cass. Civ. n. 28195/2024).Si tratta, infatti, di norma diretta a disciplinare i soli rapporti tra condomini, senza coinvolgimento di interessi pubblici generali, e la sua violazione rappresenta mera contrarietà a legge ma non atto illecito.Non sussiste, inoltre, alcun vizio di conflitto di interessi, nel deliberato per cui è causa, per i rapporti personali e professionali che si assumono esistenti tra il vecchio amministratore, revocato giudizialmente, e la nuova amministratrice.Come insegna la Suprema Corte (in tal senso Cass. civ. n. 12377/2023) il conflitto di interessi nell'ambito delle delibere condominiali può
riguardare esclusivamente i rapporti tra il singolo condomino ed il condominio e riguarda l'ipotesi in cui l'argomento da discutere sia tale da poter indirizzare il voto del condomino nel senso di favorire propri interessi personali ed egoistici sacrificando quello collettivo della compagine condominiale.Pertanto non è
neppure astrattamente configurabile conflitto di interessi nella scelta dell'amministratore qualora il candidato sia estraneo alla compagine condominiale.Causa di mera annullabilità sono anche gli altri motivi riguardanti la nomina a segretario dell'amministratore revocato ed il mancato esame di altri preventivi.Il
primo motivo attiene al regolare svolgimento dell'assemblea e, secondo quanto affermato da Cass. Civ. sez.
un. n. 9839/2021, rientra tra i motivi di annullabilità del deliberato assembleare.Il mancato esame di altri preventivi, o la scelta di quello più oneroso, possono indurre il già richiamato vizio di eccesso di potere,
ricorrente quando l'assemblea decide di perseguire interessi tali da recare grave pregiudizio alla cosa comune, poiché ricorre violazione dell'art. 1109 c.c. richiamato dall'art. 1139 (in tal senso Cass. Civ. n.
25028/2008).Ma anche il vizio di eccesso di potere, l'unico che consente di sindacare le scelte nel merito
3 dell'assemblea, dà luogo a mera annullabilità (in tal senso Cass. Civ. nn. 6361/2003 e 20625/2020) della delibera assembleare.Del tutto irrilevante è, infine, la circostanza che l'amministratore revocato abbia continuato a gestire il convenuto anche dopo la sua revoca in quanto ciò non incide sulla CP_1
validità della delibera che ha scelto il nuovo amministratore ma può solo determinare responsabilità dell'ex amministratore per gli atti compiuti in assenza di mandato.La nullità è, infatti, una patologia dell'atto negoziale che discende dalla struttura o contenuto dello stesso ma non può derivare da condotte precedenti alla sua formazione o da condotte successive riguardanti l'esecuzione (in tal senso Cass. Civ. n.
19024/2005)Poichè tutti i motivi proposti implicano mera annullabilità del deliberato del 5/2/2025 l'attore
è decaduto dall'azione di impugnazione per violazione del termine di trenta giorni di cui all'art. 1137
comma 2 c.c., decorrente dal 5/2/2027, in quanto lo stesso era presente in assemblea e fu dissenziente.Successivamente ha proposto istanza di mediazione con fissazione dell'incontro comunicata al
Condominio dall'Organismo prescelto con pec notificata il 14/3/2025, oltre il predetto termine scaduto il
7/3/2025.Ai sensi dell'art. 8 Legge n. 28/2010 i termini decadenziali dell'azione giudiziale sono interrotti solo con la comunicazione alle parti del provvedimento del mediatore di fissazione dell'incontro.Ma alla data del 14/3/2025 era già maturata la decadenza dall'azione a carico dell'attore.Alla soccombenza dell'attore segue la condanna (art. 91 c.p.c.) alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore del convenuto, liquidate come da separato dispositivo e secondo minimi tariffari attesa l'esigua attività
difensiva resasi necessaria per la definizione del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato definitivamente pronunciando nella causa di cui all'epigrafe, così
provvede:
1) Rigetta le domande proposte dall'attore per intervenuta decadenza dall'azione;
2) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del Parte_1 [...]
Taranto liquidate in euro 3809,00 per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso Controparte_3
spese generali in misura di legge.
Taranto, 15/12/2025
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