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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 24/06/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. R.G.N. 1499/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado indicata in epigrafe promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Tiziana Parte_1 C.F._1
Mannocci
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Parte_2 C.F._2
Carloni
- ricorrenti
e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio su ricorso congiunto.
Conclusioni: come da ricorso congiunto.
Motivi della decisione
1. I Sig.ri e hanno agito in giudizio con ricorso congiunto Parte_1 Parte_2 depositato il 30/4/2025, deducendo:
1 - di aver contratto matrimonio concordatario in data 27/6/1999 a Ponsacco (PI), trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Ponsacco dell'anno 1999, parte II, serie A, atto n. 19, in regime di comunione legale dei beni (doc. 1, fascicolo dei ricorrenti);
- dalla loro unione sono nati i figli (19/7/2002) ed (26/8/2005), oggi Persona_1 Persona_2 maggiorenni ed entrambi economicamente autosufficienti;
- venuta meno l'affectio coniugalis, i coniugi si sono separati dinanzi al Tribunale di Pisa che ha omologato le condizioni di separazione consensuale con decreto del 19/6/2018, reso nel procedimento
R.G.N. 5150/2017 (doc. 5);
- da allora la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente e non si è ricostituita tra gli stessi né una comunione materiale né spirituale;
- entrambi i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e rinunciano vicendevolmente ad ogni forma di contributo.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“• I coniugi continueranno a vivere separati prestandosi reciproco rispetto;
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Ponsacco in data 27 06 1999 ordinando al Comune di Ponsacco di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare cessato ogni obbligo di mantenimento dei figli che sono oggi entrambi autonomi ed autosufficienti;
• dichiarare che i coniugi sono autonomi ed autosufficienti e che hanno già regolato tutti i rapporti patrimoniali tra loro pendenti, non avendo più nulla a pretendere l'uno dall'altra e viceversa ad alcun titolo;
• stabilire che il cane OR, se pur iscritto all'anagrafe canina con intestazione al sig. Pt_2
rimanga a vivere stabilmente e continuativamente con la Sig.ra che continuerà ad Parte_1 occuparsene in prima persona come ha sempre fatto”.
2. All'udienza del 4/6/2025, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte: “il Tribunale di Pisa, Voglia pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti alle condizioni di cui al ricorso. Spese di lite compensate”.
All'esito dell'udienza, il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
3. Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
********
2 4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i Sig.ri e è fondata e merita accoglimento. Parte_1 Parte_2
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, co. 1, n. 2 lett. b) della L. n. 898/1970, come successivamente modificata dalla L. n. 74/1987, dalla L. n. 162/2014 e dalla L. n. 55/2015, essendo maturato al momento del deposito del ricorso (30/4/2025) il termine semestrale ivi previsto e decorrente dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al magistrato delegato dal Presidente del
Tribunale di Pisa nel procedimento di separazione consensuale, terminato con decreto di omologa in data 19/6/2018; dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Il Tribunale, pertanto, deve constatare che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può più essere ricostruita e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come in dispositivo. Poiché le condizioni concordate dai coniugi non sono contrarie a norme imperative ed appaiono conformi all'interesse dei figli, oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione come in dispositivo.
5. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
6. Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in conformità all'accordo raggiunto tra le parti, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra Parte_1
e a Ponsacco (PI), trascritto nel registro dello Stato Civile del
[...] Parte_2
Comune di Ponsacco dell'anno 1999, parte II, serie A, atto n. 19;
- dispone la revoca dell'assegno di mantenimento pari ad € 500,00 mensili, posto a carico di e da corrispondere a in favore dei figli, oggi entrambi Parte_3 Parte_1
maggiorenni ed autosufficienti;
- dà atto che:
▪ i coniugi continueranno a vivere separati prestandosi reciproco rispetto;
▪ i coniugi sono autonomi ed autosufficienti e hanno già regolato tutti i rapporti patrimoniali tra loro pendenti, non avendo più nulla a pretendere l'uno dall'altra e viceversa ad alcun titolo;
▪ il cane OR, se pur iscritto all'anagrafe canina con intestazione a Parte_2
, rimane a vivere stabilmente e continuativamente con
[...] Parte_1
che continuerà ad occuparsene in prima persona come ha sempre fatto;
3 - ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ponsacco di provvedere alla trascrizione, alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 24/6/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tavella Dott.ssa Santa Spina
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado indicata in epigrafe promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Tiziana Parte_1 C.F._1
Mannocci
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Parte_2 C.F._2
Carloni
- ricorrenti
e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio su ricorso congiunto.
Conclusioni: come da ricorso congiunto.
Motivi della decisione
1. I Sig.ri e hanno agito in giudizio con ricorso congiunto Parte_1 Parte_2 depositato il 30/4/2025, deducendo:
1 - di aver contratto matrimonio concordatario in data 27/6/1999 a Ponsacco (PI), trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Ponsacco dell'anno 1999, parte II, serie A, atto n. 19, in regime di comunione legale dei beni (doc. 1, fascicolo dei ricorrenti);
- dalla loro unione sono nati i figli (19/7/2002) ed (26/8/2005), oggi Persona_1 Persona_2 maggiorenni ed entrambi economicamente autosufficienti;
- venuta meno l'affectio coniugalis, i coniugi si sono separati dinanzi al Tribunale di Pisa che ha omologato le condizioni di separazione consensuale con decreto del 19/6/2018, reso nel procedimento
R.G.N. 5150/2017 (doc. 5);
- da allora la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente e non si è ricostituita tra gli stessi né una comunione materiale né spirituale;
- entrambi i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e rinunciano vicendevolmente ad ogni forma di contributo.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“• I coniugi continueranno a vivere separati prestandosi reciproco rispetto;
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Ponsacco in data 27 06 1999 ordinando al Comune di Ponsacco di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare cessato ogni obbligo di mantenimento dei figli che sono oggi entrambi autonomi ed autosufficienti;
• dichiarare che i coniugi sono autonomi ed autosufficienti e che hanno già regolato tutti i rapporti patrimoniali tra loro pendenti, non avendo più nulla a pretendere l'uno dall'altra e viceversa ad alcun titolo;
• stabilire che il cane OR, se pur iscritto all'anagrafe canina con intestazione al sig. Pt_2
rimanga a vivere stabilmente e continuativamente con la Sig.ra che continuerà ad Parte_1 occuparsene in prima persona come ha sempre fatto”.
2. All'udienza del 4/6/2025, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte: “il Tribunale di Pisa, Voglia pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti alle condizioni di cui al ricorso. Spese di lite compensate”.
All'esito dell'udienza, il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
3. Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
********
2 4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i Sig.ri e è fondata e merita accoglimento. Parte_1 Parte_2
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, co. 1, n. 2 lett. b) della L. n. 898/1970, come successivamente modificata dalla L. n. 74/1987, dalla L. n. 162/2014 e dalla L. n. 55/2015, essendo maturato al momento del deposito del ricorso (30/4/2025) il termine semestrale ivi previsto e decorrente dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al magistrato delegato dal Presidente del
Tribunale di Pisa nel procedimento di separazione consensuale, terminato con decreto di omologa in data 19/6/2018; dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Il Tribunale, pertanto, deve constatare che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può più essere ricostruita e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come in dispositivo. Poiché le condizioni concordate dai coniugi non sono contrarie a norme imperative ed appaiono conformi all'interesse dei figli, oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione come in dispositivo.
5. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
6. Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in conformità all'accordo raggiunto tra le parti, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra Parte_1
e a Ponsacco (PI), trascritto nel registro dello Stato Civile del
[...] Parte_2
Comune di Ponsacco dell'anno 1999, parte II, serie A, atto n. 19;
- dispone la revoca dell'assegno di mantenimento pari ad € 500,00 mensili, posto a carico di e da corrispondere a in favore dei figli, oggi entrambi Parte_3 Parte_1
maggiorenni ed autosufficienti;
- dà atto che:
▪ i coniugi continueranno a vivere separati prestandosi reciproco rispetto;
▪ i coniugi sono autonomi ed autosufficienti e hanno già regolato tutti i rapporti patrimoniali tra loro pendenti, non avendo più nulla a pretendere l'uno dall'altra e viceversa ad alcun titolo;
▪ il cane OR, se pur iscritto all'anagrafe canina con intestazione a Parte_2
, rimane a vivere stabilmente e continuativamente con
[...] Parte_1
che continuerà ad occuparsene in prima persona come ha sempre fatto;
3 - ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ponsacco di provvedere alla trascrizione, alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 24/6/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tavella Dott.ssa Santa Spina
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