Art. 11.
L'assemblea nazionale dei presidenti delle Casse mutue provinciali si riunisce di regola una volta all'anno e, in via straordinaria, quando lo richiede la maggioranza del consiglio centrale o almeno un terzo dei presidenti delle mutue provinciali.
All'assemblea nazionale spetta: eleggere ogni tre anni venti membri del Consiglio centrale e tre membri effettivi, e due supplenti del Collegio sindacale centrale; approvare, entro il sesto mese dalla chiusura dell'esercizio, la relazione morale e finanziaria nonche' il bilancio consuntivo.
L'assemblea nazionale dei presidenti delle Casse mutue provinciali si riunisce di regola una volta all'anno e, in via straordinaria, quando lo richiede la maggioranza del consiglio centrale o almeno un terzo dei presidenti delle mutue provinciali.
All'assemblea nazionale spetta: eleggere ogni tre anni venti membri del Consiglio centrale e tre membri effettivi, e due supplenti del Collegio sindacale centrale; approvare, entro il sesto mese dalla chiusura dell'esercizio, la relazione morale e finanziaria nonche' il bilancio consuntivo.