Articolo 3 della Legge 15 febbraio 1995, n. 52
Articolo 2Articolo 4
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28 febbraio 1995
Art. 3. 1. A l'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 10 milioni annui, a regime, a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, dal capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 28 febbraio 1995