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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 09/12/2025, n. 2594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2594 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONER DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Graziella Costantino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3988 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
, nato a [...], Rio de Janeiro, il 27.04.1999, (C.F. CPF. n. Parte_1
) e residente in [...], n. 35-303, Vila Mury, Volta Redonda, Stato di Rio C.F._1 de Janeiro, Brasile;
, nata a [...], Rio de Janeiro, il Controparte_1
28.04.1962, (C.F. CPF. n. 776.808.207-91) e residente in [...], n. 145, Jardim Suíça, Volta
Redonda, Stato di Rio de Janeiro, Brasile;
, nato a [...], Rio Controparte_2 de Janeiro, il 11.02.1995, (C.F. CPF. n. 121.433.137-80) e residente in [...], n. 31-401,
Jardim Amália, Volta Redonda, Stato di Rio de Janeiro, Brasile;
, nata a Parte_2
Barra Mansa,Rio de Janeiro, il 11.05.1990, (C.F. CPF. n 121.433.127-09) e residente in [...]
Linhares, n 14- 404, Leblon, Rio de Janeiro, Stato di Rio de Janeiro, Brasile;
Controparte_3
, nato a [...], Rio de Janeiro, il 21.07.1970, ( .
[...] C.F._2 C.F._3
[...
) e residente in [...],n. 118-302, Buritis, Belo Horizonte, Stato di Minas
Gerais, Brasile;
, nata a [...], Rio de Janeiro,il 13.10.1998, Controparte_4
(C.F. CPF. n. 149.956.536-43) e residente in [...]. Teresa Mota Valadares, n. 118-302, Buritis, Belo
Horizonte, Stato di Minas Gerais, Brasile;
, nata a [...], Parte_3
Rio de Janeiro, il 05.10.1983, (C.F. CPF. n.103.885.737-67) e residente in [...]21 de Outubro, n.
121-303, Nossa Senhora das Graças, Volta Redonda, Stato di Rio de Janeiro, Brasile;
[...]
nata a [...], Rio de Janeiro, il 05.10.1983, (C.F. CPF. n. Parte_3
103.885.737-67) e residente in [...]21 de Outubro, n. 121-303, Nossa Senhora das Graças, Volta
1 Redonda, Stato di Rio de Janeiro, Brasile e , nato a [...], Rio de Controparte_5
Janeiro, Brasile, il 17.04.1978, (C.F.CPF. n. 076.676.627-62) e residente in [...]12 de Outubro, n.
121- 301, Nossa Senhora das Graças, Volta Redonda, Rio de Janeiro, Brasile, nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui minori: , nata a [...] Controparte_6
Redonda, Rio de Janeiro, Brasile, il 08.06.2010, (C.F. CPF.n. ) e residente in [...]12 C.F._4 de Outubro, n. 121-301,Nossa Senhora das Graças, Volta Redonda, Rio de Janeiro, Brasile;
[...]
, nato a [...], Rio de Janeiro, Brasile, il 13.10.2020, (C.F. CPF. Controparte_7
n.223.118.227-05) e residente in [...]12 de Outubro, n. 121-301, Nossa Senhora das Graças, Volta
Redonda, Rio de Janeiro, Brasile;
tutti elettivamente domiciliati in Palermo, via del Segugio n. 24, presso e nello studio dell'avv. La Malfa Maria Stella del Foro di Palermo
( ; Fax 091.6473908; pec: che la rappresenta CodiceFiscale_5 Email_1
e difende in virtù di procura in atti.
- RICORRENTI -
E
, (C.F. ), in persona del in carica, legale rappresentante Controparte_8 P.IVA_1 CP_9
p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui
Uffici- alla via G. Da Fiore 34 - domicilia, all'indirizzo P.E.C. Email_2
C.F. C.F._6
- RESISTENTE –
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga dichiarato il Controparte_8 loto status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano di Per_1 ovvero ovvero ovvero
[...] Persona_2 Persona_1 Persona_2 nato a [...], il [...], emigrato in Brasile, il quale non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti sino agli odierni ricorrenti.
In particolare, i ricorrenti hanno dedotto che l'avo italiano in data 04.04.1959 contraeva matrimonio con , dall'unione coniugale nasceva il 15.01.1960 Persona_3 [...]
, il 28.04.1962 , il 21.07.1970 Persona_4 Controparte_1
. Controparte_3
In data 26.03.1966, . , in Persona_5 Persona_4 data 12.09.1981, contraeva matrimonio con (doc.7) assumendo il nome di Persona_6
2 dalla cui unione nasceva il 05.10.1983 Controparte_10 Parte_3 che, in data 02.08.2004, contraeva matrimonio con dalla cui unione
[...] Controparte_5 nascevano in data 08.06.2010, , in data 13.09.2020, Controparte_6 [...]
. , in data 08.04.1988, contraeva Controparte_7 Controparte_1 matrimonio con (doc.13) dalla cui unione nascevano il 11.05.1990, Persona_7
, in data 11.02.1995, . Parte_2 CP_3 CP_2 Controparte_3 Per_4 [...]
divorziata (doc.16) in data 17.11.2011, contraeva matrimonio con Controparte_1 [...]
(doc.17). , in data 22.09.1995, Persona_8 CP_3 Controparte_3 contraeva matrimonio con (doc.19) dalla cui unione nasceva, in data Persona_9
13.10.1998, . in data Controparte_4 Persona_5
04.11.1992, contraeva matrimonio con (doc.22) dalla cui unione nasceva, Controparte_11 in data 27.04.1999, . Parte_1
I ricorrenti hanno, altresì, dedotto di aver presentato richiesta di convocazione presso il Consolato
Generale di Italia in Rio de Janeiro seguendo le istruzioni reperibili sul sito web istituzionale del
Consolato al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis senza ricevere alcun fattivo riscontro.
Il P.M. nulla opponeva.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 20 novembre 2025 parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento della domanda mentre il resistente ha chiesto la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in virtù della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna. All'esito, il giudice ha riservato la decisione.
Preliminarmente, si rappresenta che la richiesta formulata dall'Avvocatura dello Stato, volta ad ottenere la sospensione cosiddetta impropria del processo in attesa della pronuncia della Corte costituzionale, risulta superata dalla definizione del giudizio dinanzi al Giudice delle Leggi.
Con sentenza n. 142/2025, infatti, la Corte ha dichiarato inammissibili e infondate le diverse questioni di legittimità costituzionale ivi sollevate.
Sempre in via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di LA (CS), circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale,
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
3 L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio, non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui « in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace»).
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliano dell'avo italiano già menzionato, unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti, sino agli odierni ricorrenti.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione
è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
4 Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . Parte_4
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 giorni Parte_5 il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 28873 del 2008).
La mancata opposizione da parte del e la complessità delle questioni trattate Controparte_8 costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere Controparte_8 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro 20.11.2025.
Il Giudice dott.ssa Graziella Costantino
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