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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 07/05/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 625/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 625/2025 promossa da:
(Cod. Fisc. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Elisa Fabiano
e
(Cod. Fisc. con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. Elisa Fabiano
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M.- Sede
con OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale more uxorio, dalla quale nasceva in data 20.10.2020 la figlia minore rilevata l'interruzione Per_1 della convivenza e ritenuta la necessità di regolare i loro rapporti nell'interesse del minore all'esito della definitiva rottura del rapporto tra i genitori, con ricorso congiunto depositato in data 22.2.2025 ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. i signori e chiedevano disciplinarsi le Controparte_1 Parte_1 modalità di affidamento e visita della loro figlia e ogni altro aspetto Per_1 anche patrimoniale nell'interesse della stessa.
1 Il ricorso può essere accolto senza necessità di svolgere attività istruttoria, ritenuta la corrispondenza all'interesse della figlia minore degli accordi tra le parti, alla luce delle congiunte allegazioni e della documentazione anche reddituale depositata in atti.
I suddetti accordi possono dunque essere recepiti come da dispositivo. Tenuto conto delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, le spese legali del presente procedimento vanno integralmente compensate.
P.Q.M
Il Tribunale così dispone:
1. La figlia minore viene affidata in via condivisa ad entrambi i Persona_2 genitori, con collocamento paritario presso i medesimi come verrà specificato al successivo punto n.
3. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione e salute della minore saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni della stessa. L'ordinaria amministrazione spetterà a ciascun genitore quando la figlia sarà presso lo stesso. I genitori si impegnano a coltivare e mantenere rapporti tra loro per ogni questione relativa alla minore obbligandosi ad informarsi reciprocamente in merito agli sposta-menti Per_1 della medesima, nonché ad ogni evento significativo della sua vita;
2. La casa familiare, posta in Cecina (LI), Via Pasubio n. 124/b, di proprietà esclusiva del Sig. , rimane nella disponibilità, con tutto ciò che Controparte_1
l'arreda, di quest'ultimo che continuerà a viverci con la figlia. Il Sig. CP_1 continuerà a pagare, in via integrale, il mutuo gravante sulla stessa e contratto per l'acquisto. La Sig. ra si trasferirà in altra abitazione, di Parte_1 proprietà del padre di quest'ultima, Sig. , sita in Rosignano Persona_3
Solvay (LI), Piazza Monte Alla Rena n. 26;
3. La figlia trascorrerà con ciascun genitore un tempo equivalente nella Per_1 misura di tre giorni consecutivi ciascuno (comprensivi di n. 3 pernotti) nei termini che seguono:
Il Sig. preleverà ella giornata di lunedì dall'uscita della scuola CP_1 Per_1 materna o, se non frequentata, dalla casa della madre e trascorrerà con la figlia tutti i giorni fino al mercoledì compreso. La Sig.ra trascorrerà con la Pt_1 figlia al giovedì dall'uscita della scuola materna o, se non frequentata, Per_1 dalla casa paterna fino al sabato compreso e così di seguito con l'alternanza di n. 3 giorni consecutivi ciascuno.
4. Durante le festività natalizie, la minore, ad anni alterni, trascorrerà il giorno di Natale con un genitore ed il primo Gennaio con l'altro, da alternarsi anno per anno. Allo stesso modo, nelle vacanze pasquali, la minore tra-scorrerà con un genitore il giorno di Pasqua ed il giorno di Pasquetta con l'altro, ad anni
2 alterni. In ordine alle vacanze estive, sia il padre che madre avranno la rispettiva facoltà di trascorrere con la figlia n. 2 settimane, an-che non consecutive, previo accordo tra loro e da comunicare almeno con un mese di preavviso;
5. La figlia minore trascorrerà il proprio compleanno, ad anni alterni, Per_1 con ciascun genitore;
6. Ciascun genitore potrà, inoltre, tenere con sé la figlia minore una settimana durante il periodo invernale, da comunicare con almeno un mese di preavviso, sempre nel rispetto della volontà della minore e degli impegni scola-stici;
7. Sono fatti salvi eventuali e diversi accordi tra i genitori;
8. I genitori si obbligano a non far incontrare e/o frequentare alla figlia loro eventuali nuovi compagni, per un periodo adeguato, comunque non inferiore a 1 anno da oggi, al fine di procedere con gradualità alla nuova situa-zione familiare, comunque non inferiore a 1 anno da oggi.
9. Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto della figlia nei giorni in cui la minore si intratterrà presso lo stesso;
10. Le spese straordinarie della minore saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo il Protocollo CNF del 29 novembre 2017 che si allega al presente ricorso e che qui deve considerarsi integralmente trascritto;
11. L'assegno unico per il nucleo familiare (od altro assegno equipollente che potrà essere previsto a seguito di eventuali e future modifiche normative) verrà percepito da entrambi i genitori nella misura del
50 % ciascuno;
12. I genitori intendono dare applicazione immediata al presente accordo;
13. Ove necessario, i ricorrenti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e /o al rinnovo del rispettivo passaporto e/o di altro documento valido per l'espatrio della minore, impegnandosi, all'occorrenza, a prestare detto consenso-so anche davanti agli organi competenti.
Spese di giudizio compensate.
Così deciso in Livorno all'esito della camera di consiglio del 7/5/2025.
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dr. Gianmarco Marinai)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 625/2025 promossa da:
(Cod. Fisc. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Elisa Fabiano
e
(Cod. Fisc. con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. Elisa Fabiano
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M.- Sede
con OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale more uxorio, dalla quale nasceva in data 20.10.2020 la figlia minore rilevata l'interruzione Per_1 della convivenza e ritenuta la necessità di regolare i loro rapporti nell'interesse del minore all'esito della definitiva rottura del rapporto tra i genitori, con ricorso congiunto depositato in data 22.2.2025 ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. i signori e chiedevano disciplinarsi le Controparte_1 Parte_1 modalità di affidamento e visita della loro figlia e ogni altro aspetto Per_1 anche patrimoniale nell'interesse della stessa.
1 Il ricorso può essere accolto senza necessità di svolgere attività istruttoria, ritenuta la corrispondenza all'interesse della figlia minore degli accordi tra le parti, alla luce delle congiunte allegazioni e della documentazione anche reddituale depositata in atti.
I suddetti accordi possono dunque essere recepiti come da dispositivo. Tenuto conto delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, le spese legali del presente procedimento vanno integralmente compensate.
P.Q.M
Il Tribunale così dispone:
1. La figlia minore viene affidata in via condivisa ad entrambi i Persona_2 genitori, con collocamento paritario presso i medesimi come verrà specificato al successivo punto n.
3. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione e salute della minore saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni della stessa. L'ordinaria amministrazione spetterà a ciascun genitore quando la figlia sarà presso lo stesso. I genitori si impegnano a coltivare e mantenere rapporti tra loro per ogni questione relativa alla minore obbligandosi ad informarsi reciprocamente in merito agli sposta-menti Per_1 della medesima, nonché ad ogni evento significativo della sua vita;
2. La casa familiare, posta in Cecina (LI), Via Pasubio n. 124/b, di proprietà esclusiva del Sig. , rimane nella disponibilità, con tutto ciò che Controparte_1
l'arreda, di quest'ultimo che continuerà a viverci con la figlia. Il Sig. CP_1 continuerà a pagare, in via integrale, il mutuo gravante sulla stessa e contratto per l'acquisto. La Sig. ra si trasferirà in altra abitazione, di Parte_1 proprietà del padre di quest'ultima, Sig. , sita in Rosignano Persona_3
Solvay (LI), Piazza Monte Alla Rena n. 26;
3. La figlia trascorrerà con ciascun genitore un tempo equivalente nella Per_1 misura di tre giorni consecutivi ciascuno (comprensivi di n. 3 pernotti) nei termini che seguono:
Il Sig. preleverà ella giornata di lunedì dall'uscita della scuola CP_1 Per_1 materna o, se non frequentata, dalla casa della madre e trascorrerà con la figlia tutti i giorni fino al mercoledì compreso. La Sig.ra trascorrerà con la Pt_1 figlia al giovedì dall'uscita della scuola materna o, se non frequentata, Per_1 dalla casa paterna fino al sabato compreso e così di seguito con l'alternanza di n. 3 giorni consecutivi ciascuno.
4. Durante le festività natalizie, la minore, ad anni alterni, trascorrerà il giorno di Natale con un genitore ed il primo Gennaio con l'altro, da alternarsi anno per anno. Allo stesso modo, nelle vacanze pasquali, la minore tra-scorrerà con un genitore il giorno di Pasqua ed il giorno di Pasquetta con l'altro, ad anni
2 alterni. In ordine alle vacanze estive, sia il padre che madre avranno la rispettiva facoltà di trascorrere con la figlia n. 2 settimane, an-che non consecutive, previo accordo tra loro e da comunicare almeno con un mese di preavviso;
5. La figlia minore trascorrerà il proprio compleanno, ad anni alterni, Per_1 con ciascun genitore;
6. Ciascun genitore potrà, inoltre, tenere con sé la figlia minore una settimana durante il periodo invernale, da comunicare con almeno un mese di preavviso, sempre nel rispetto della volontà della minore e degli impegni scola-stici;
7. Sono fatti salvi eventuali e diversi accordi tra i genitori;
8. I genitori si obbligano a non far incontrare e/o frequentare alla figlia loro eventuali nuovi compagni, per un periodo adeguato, comunque non inferiore a 1 anno da oggi, al fine di procedere con gradualità alla nuova situa-zione familiare, comunque non inferiore a 1 anno da oggi.
9. Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto della figlia nei giorni in cui la minore si intratterrà presso lo stesso;
10. Le spese straordinarie della minore saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo il Protocollo CNF del 29 novembre 2017 che si allega al presente ricorso e che qui deve considerarsi integralmente trascritto;
11. L'assegno unico per il nucleo familiare (od altro assegno equipollente che potrà essere previsto a seguito di eventuali e future modifiche normative) verrà percepito da entrambi i genitori nella misura del
50 % ciascuno;
12. I genitori intendono dare applicazione immediata al presente accordo;
13. Ove necessario, i ricorrenti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e /o al rinnovo del rispettivo passaporto e/o di altro documento valido per l'espatrio della minore, impegnandosi, all'occorrenza, a prestare detto consenso-so anche davanti agli organi competenti.
Spese di giudizio compensate.
Così deciso in Livorno all'esito della camera di consiglio del 7/5/2025.
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dr. Gianmarco Marinai)
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