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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 02/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
Il Giudice del lavoro, dott. Dario Porrovecchio, nella causa iscritta al n.
2247/2023 R.G.L. promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv. Natale Parte_1
Alessandro Missineo
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
[...]
in persona dei rispettivi legali rappresentanti
[...]
pro tempore, rappresentati e difesi ex art. 417 bis c.p.c., dalla dott.ssa Serena
Montanti
- resistenti - ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso ritualmente depositato la parte ricorrente in epigrafe, avendo premesso di aver presentato domanda di inclusione/aggiornamento delle graduatorie di circolo e d'istituto relative al personale ATA valide per il triennio
2021-2024 (D.M. 50/2021), lamentava che l'Amministrazione resistente non avesse valutato il servizio di leva/civile svolto successivamente al conseguimento del titolo ma non in costanza di nomina con il medesimo punteggio previsto per quello prestato in costanza di nomina.
1 Dolendosi dell'illegittimità dell'operato della P.A., per violazione della normativa primaria e disparità di trattamento tra servizio di leva svolto in costanza di nomina e quello prestato non in costanza di nomina, parte ricorrente chiedeva accertarsi il diritto al riconoscimento del punteggio di 6 punti per ogni anno del servizio militare/civile prestato non in costanza di carica, con conseguente correzione della posizione nelle graduatorie del personale ATA della Provincia di valide per il triennio 2021-2024 e l'attribuzione della CP_1
sede di servizio eventualmente spettante con il nuovo punteggio ottenuto.
Si costituiva in giudizio l'amministrazione scolastica eccependo il difetto di giurisdizione e contestando nel merito la fondatezza del ricorso.
La causa, istruita in via documentale, veniva discussa mediante scambio di note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di discussione.
Preliminarmente va respinta l'eccezione di giurisdizione sollevata da parte resistente, atteso che nel caso di specie la domanda giudiziale è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo al riconoscimento del giusto punteggio da assegnare al titolo posseduto, sull'assunto per cui tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che preclude la corretta valutazione del titolo, non essendo, di converso, diretta ad ottenere l'annullamento di un atto amministrativo generale o di un regolamento ministeriale (v. SS.UU. n.
2277/2024 proprio in materia di valutazione del servizio militare nelle graduatorie ATA;
arg. ex Cass., Sez. Un., n. 22693/2022 che richiama Cass., Sez.
Un., n. 17123/2019).
Passando al merito, la controversia verte sul riconoscimento ed attribuzione di un diverso punteggio per il servizio militare/civile svolto, non in costanza di nomina, ma dopo il conseguimento del diploma di istruzione superiore
(costituente titolo di accesso per l'inserimento e aggiornamento nelle richiamate graduatorie), con conseguente rideterminazione e integrazione del punteggio attribuito dal nelle graduatorie del personale ATA. CP_1
2 In particolare, l'amministrazione resistente considera il servizio di leva o civile sostitutivo dichiarato in domanda, prestato non in costanza di nomina, come “servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”, per il quale vengono attributi punti 0,60 per ogni anno ovvero punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni, diversamente da come viene, per contro, calcolato il servizio reso in costanza di nomina, considerato “servizio effettivo reso nella medesima qualifica”, per il quale vengono invece attribuiti punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni.
Secondo la tesi di parte ricorrente, invece, la previsione di rango regolamentare contenuta nel D.M. n. 50 del 2021, nella parte in cui prevede che
"il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali", contrasterebbe con la norma primaria laddove questa stabilisce - all'art. 485 del D.Lgs. n. 197 del 1994 per i docenti e all'art. 569 comma 3 del d.lgs. n. 597/1994 con riferimento al personale ATA. - il riconoscimento del servizio di leva militare obbligatorio
"valido a tutti gli effetti". In altri termini, l'odierno ricorrente ritiene ingiustificato il discrimen, operato dal decreto ministeriale di riferimento, tra servizio di leva svolto in costanza di nomina con quello prestato non in costanza di nomina e chiede pertanto la disapplicazione del predetto decreto ministeriale in quanto contrastante con la norma primaria.
Tanto premesso, giova inquadrare la disciplina applicabile al caso di specie.
Il D. Lgs. 197 del 1994 - all'art. 485 comma 7 con riferimento al personale docente e all'art. 569 comma 3 con riferimento al personale ATA - prevede, relativamente alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, che "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti".
3 L'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2000, riguardante la «valutazione del servizio militare - e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione - come titolo nei concorsi pubblici» stabilisce, al comma 1, che «i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e, al comma 2, che «ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro».
Sebbene tali disposizioni riconoscano la “validità a tutti gli effetti del servizio militare”, il per lungo tempo ha interpretato la Controparte_1
disposizione del comma 2 dell'art. 2050 nel senso che il servizio di leva potesse essere valutato solo se prestato in costanza di nomina (cfr. D.M. n. 44/2001, art. 2, comma 6, a tenore del quale: «il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina»).
Sulla questione è intervenuta la Corte di Cassazione che - a partire dalla sentenza n. 5679/20 successivamente ribadita da Cass. 24/02/2021, n. 5004,
Cass., 31/5/2021, n. 15127, Cass., 3/6/2021, n. 15467, Cass. n. 41894/2021, e da ultimo Cass. n. 8586/2024 - ha fornito una diversa interpretazione di tale norma, precisando che anche il servizio di leva non prestato in costanza di nomina debba essere valutato a fini concorsuali.
La Suprema Corte ha in particolare ritenuto, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra le suddette disposizioni sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ed in contrasto con la razionalità
4 intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, comma 2, della Costituzione, secondo cui chi sia chiamato ad un servizio
(obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi. Si è dunque evidenziato che lungo tale linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo in forza del quale il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.), ai fini dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art.
2050, comma 1, cit.).
La Corte ha pertanto affermato che l'art. 2050 riguarda anche le graduatorie ad esaurimento;
ha infatti evidenziato che anche le suddette graduatorie, pur non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio
2011, n. 3032), costituiscono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, ed ha pertanto affermato che non si sottraggono ad un'interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge (Cass. n. 15467/2021).
Per tali ragioni si è dunque ritenuto che debba essere disapplicata, in quanto illegittima, la previsione di rango regolamentare di cui all'art. 2, comma 6, D.M.
n. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42/2009, v.
Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343).
Da ultimo, la Suprema Corte ha chiarito che il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e per il servizio civile sostitutivo deve essere valutato anche ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e di istituto, le quali hanno
5 natura non dissimile da quella delle graduatorie ad esaurimento, trattandosi di elenchi di candidati, redatti in base ad un punteggio per titoli, dai quali l'Amministrazione attinge se ed in quanto i posti siano disponibili, senza procedere alla nomina di un vincitore, e costituiscono anch'esse selezioni latu sensu concorsuali, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010. (Cass. n. 8586 del 29/03/2024)
Parte della giurisprudenza di merito ha applicato i surrichiamati principi di diritto anche in riferimento a quanto previsto dal DM 50/2021 che regola la formazione delle graduatorie (di circolo e d'istituto) per cui è causa.
Ma a ben vedere la fattispecie per cui è causa non è assimilabile a quella esaminata dalla Suprema Corte nei citati precedenti, in quanto il D.M. 50 del
03.03.2021, oggetto dell'odierno giudizio, in effetti consente la valutazione del servizio militare e affine non solo se reso in costanza di rapporto di lavoro, ma anche se reso precedentemente all'immissione in ruolo e/o all'inserimento nelle graduatorie, pur valutandolo in modo diverso ai fini del punteggio, posto che in tale secondo caso il servizio viene equiparato a quello prestato alle dipendenze di
(altre) Amministrazioni statali o Enti locali e nei patronati scolastici.
Ed invero, l'allegato A del D.M. n. 50/2021, alla lettera A delle avvertenze prevede:
“Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva.”
E' pacifico che l'amministrazione scolastica abbia attribuito al ricorrente il punteggio per il servizio militare/civile in corretta applicazione del citato D.M. in quanto, trattandosi di servizio prestato non in costanza di rapporto di lavoro con l'Amministrazione scolastica, il servizio militare è stato equiparato al servizio
6 prestato presso altre Amministrazioni dello Stato e non al servizio effettivo
(quale ATA) alle dipendenze dell'amministrazione scolastica.
La questione controversa tra le parti è dunque la legittimità di tale differenziazione, ovvero se tale differenziazione sia coerente o in contrasto con le fonti primarie in materia.
Ciò posto, pur consapevole dell'esistenza di un orientamento favorevole alla posizione di parte ricorrente (cfr. ex multis App. Milano n. 789/2023, Trib. Como
n. 15/2024, Trib. Marsala n. 184/2024, Trib. Palermo n. 945/2023 e 1115/2023,
Trib. Catania n. 134/2024), ritiene lo scrivente di aderire all'orientamento di segno contrario sostenuto da altra parte della giurisprudenza di merito (cfr. ex multis App. Torino nn. 326/2022 e 538/2023, App. Venezia n. 814/203, Trib.
Palermo nn. 622/2024–635/2024–1064/2024, Trib. Marsala n.96/2024, Trib.
Agrigento n. 389/2024, Trib. Teramo n. 144/2024) e della giurisprudenza ammnistrativa (Cons. Stato n. 11602/2022 del 29/12/2022) sulla scorta delle seguenti ragioni.
Anzitutto, la pretesa avanzata da parte, ossia il diritto alla piena equiparazione tra servizio militare prestato non in costanza di rapporto e servizio militare prestato in costanza di rapporto, non trova riconoscimento in alcuna norma primaria.
Infatti, né le norme di cui al d.lgs. 297/1994 succitate, né l'art. 2050 del codice dell'ordinamento militare impongono di valutare il servizio militare prestato in costanza di nomina e quello non in costanza di nomina con il medesimo punteggio.
Anzi, l'art. 2050 d.lgs. n. 66/2010 non impone di equiparare il servizio di leva a quello svolto presso il medesimo ente e per la qualifica oggetto della selezione pubblica lato sensu intesa, bensì a quello prestato “negli impieghi civili presso enti pubblici” in generale.
Infatti, (come osservato da Cons. Stato n. 11602/2022 cit.) tale necessaria minore valenza corrisponde alla corretta e logica differenziazione operata a livello legislativo dall'art. 2050 del d. lgs. n° 66 del 2010, secondo cui:
7 a) i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici;
b) ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
Inoltre, le previsioni del D.M. 50/2021 risultano conformi all'orientamento giurisprudenziale, invocato dallo stesso ricorrente, che ha desunto dalla lettura integrata delle norme sopra citate il principio secondo cui il servizio di leva obbligatorio, sia in costanza di nomina che non, e il servizio civile ad esso equiparato, vadano valutati, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, ai fini della ricostruzione di carriera e dell'accesso al ruolo, in misura non inferiore a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici
(cfr. ex multis Cass. 35380/2021).
Le fattispecie esaminate dalla richiamata giurisprudenza della Cassazione avevano ad oggetto l'annullamento e/o la disapplicazione di decreti ministeriali
(cfr. DM 44/2001) che, a differenza del caso de quo, escludevano in radice il riconoscimento del servizio militare svolto anteriormente alla nomina, non prevedendo l'attribuzione di alcun punteggio, ancorché differenziato.
Diversamente, il DM 50/2021, laddove ha disposto che il servizio di leva sia sempre valutato, e che ove prestato non in costanza di rapporto sia valutato con lo stesso punteggio del servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali, ha dato attuazione a tale principio.
Infine, risulta pure ragionevole e corretto attribuire a coloro che hanno prestato il servizio di leva non in costanza di rapporto il punteggio attribuito alla prestazione lavorativa prestata presso qualsiasi altra pubblica amministrazione.
La differente valutazione della leva, infatti, è coerente con quanto disposto dall'art. 52 della Costituzione: “Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e
8 modi stabiliti dalla legge, ma il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici”; è ragionevole, dunque, che il servizio svolto in costanza di rapporto di impiego sia equiparato a quello reso nella medesima qualifica, determinandosi altrimenti un pregiudizio in contrasto con il dettato costituzionale.
Sul punto, appare condivisibile l'argomentazione del Consiglio di Stato secondo cui “(…) solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore. Un effettivo pregiudizio alla «posizione di lavoro» (art. 52 Cost.) del docente deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione. Per le ragioni anzidette, non può dirsi illegittima la minore valenza della considerazione del servizio militare
(ovvero sostitutivo) prestato, una volta conseguito il titolo di studio richiesto ma in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, ai fini della immissione nelle graduatorie più volte menzionate (…)” (Cons. Stato n. 11602/2022 del
29/12/2022).
A risolvere definitivamente la questione è intervenuta, da ultimo, anche la
Corte di Cassazione che ha espresso il seguente principio di diritto: “in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle
9 amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto” (Cass. n. 22432 del 08/08/2024).
Sulla scorta delle precedenti considerazioni, deve dunque ritenersi infondata la richiesta di parte ricorrente di vedersi assegnata, per il servizio militare prestato non in costanza di nomina, e pacificamente valutato dall'amministrazione al pari del servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali, un punteggio identico a quello previsto per il servizio prestato nella medesima qualifica.
Per i motivi su esposti, il ricorso va rigettato.
L'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sulle questioni oggetto di causa e l'intervento chiarificatore della Suprema Corte in corso di giudizio giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese di lite.
Trapani, 2 gennaio 2025.
Il Giudice
Dario Porrovecchio
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