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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 06/02/2026, n. 1991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1991 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1991/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SINISI MARCELLO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12040/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0282025002748221100 TASSE AUTO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1074/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto il 26.5.2025 nei confronti dell'ADER e della Regione Campania, l'avv. Ricorrente_1, difensore di sé stessa, ha impugnato la cartella di pagamento, notificatale in data 25.03.2025, n. 02820250027482211/000 di € 520,09, limitatamente all'importo di € 359,81 relativo a tassa auto 2019; la ricorrente ha eccepito la nullità della cartella per prescrizione e decadenza triennali, stante la mancata notifica di atti interruttivi;
tanto dedotto, l'istante ha chiesto l'annullamento della cartella opposta, vinte le spese. Si
è costituita l'ADER impugnando il ricorso e chiedendone il rigetto anche per difetto di legittimazione passiva.
Non si è costituita la Regione Campania.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. Invero, l'ente impositore, rimasto contumace, non ha dato prova della rituale notifica all'odierno istante dell'avviso di accertamento presupposto con la conseguente illegittimità derivata della cartella opposta. Le spese di lite seguono la soccombenza delle parti resistenti in solido e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna in solido le parti resistenti al pagamento delle spese di lite in favore di parte istante che si liquidano in euro 150,00 per compenso , oltre cut ed accessori di legge .
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SINISI MARCELLO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12040/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0282025002748221100 TASSE AUTO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1074/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto il 26.5.2025 nei confronti dell'ADER e della Regione Campania, l'avv. Ricorrente_1, difensore di sé stessa, ha impugnato la cartella di pagamento, notificatale in data 25.03.2025, n. 02820250027482211/000 di € 520,09, limitatamente all'importo di € 359,81 relativo a tassa auto 2019; la ricorrente ha eccepito la nullità della cartella per prescrizione e decadenza triennali, stante la mancata notifica di atti interruttivi;
tanto dedotto, l'istante ha chiesto l'annullamento della cartella opposta, vinte le spese. Si
è costituita l'ADER impugnando il ricorso e chiedendone il rigetto anche per difetto di legittimazione passiva.
Non si è costituita la Regione Campania.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. Invero, l'ente impositore, rimasto contumace, non ha dato prova della rituale notifica all'odierno istante dell'avviso di accertamento presupposto con la conseguente illegittimità derivata della cartella opposta. Le spese di lite seguono la soccombenza delle parti resistenti in solido e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna in solido le parti resistenti al pagamento delle spese di lite in favore di parte istante che si liquidano in euro 150,00 per compenso , oltre cut ed accessori di legge .