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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 28/01/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3392 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: sanzione disciplinare conservativa,
TRA
, elettivamente domiciliato in Solopaca, via Bellaura 54, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Giovanni Minauro, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla memoria di costituzione, dall'avv. Fabio
Orefice, con studio in Napoli, piazza Giacomo Matteotti 7, e con domicilio digitale eletto all'indirizzo pec Email_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/08/2024 il ricorrente, dal 2018 professore associato di Metodi e didattiche delle attività motorie (S.S.D. presso l' CP_2 Controparte_1
di (d'ora in poi, anche solo ), ha convenuto in giudizio
[...] CP_1 CP_3
l'università al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) – riconoscere, come da narrativa, e dichiarare, in disapplicazione del provvedimento disciplinare (n. 22/2024) emesso dal Rettore dell'Università Telematica ” in data 25/03/2024, l'illegittimità Controparte_1 della sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un anno, a far tempo d 1° aprile 2024, ingiustamente irrogata al ricorrente;
2) - di conseguenza, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, riconoscere e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere reintegrato nella situazione lavorativa occupata prima dell'emanazione dell'illegittimo provvedimento disciplinare adottato nei suoi confronti (c.d. restitutio in integrum) e, per l'effetto, condannare la di , C.f. e Part. IVA Controparte_1 CP_1
, in persona del suo legale rapp.te istituzionale p.t., con Sede in Viale P.IVA_1 CP_1
Raffaele Delcogliano n. 12, al pagamento, a titolo retributivo e/o risarcitorio, di tutte le retribuzioni allo stesso non corrisposte durante il periodo di illegittima sospensione dal servizio e sino alla data di cessazione della stessa (o sino alla data di pubblicazione dell'emananda sentenza, qualora questa sia emessa in data anteriore a quella di cessazione della sospensione),
1 ovvero al pagamento delle somme corrispondenti all'intero ammontare delle medesime retribuzioni non corrisposte, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal momento di maturazione dei rispettivi diritti;
3) - nel contempo, condannare la
[...]
, in persona del suo legale rapp.te istituzionale p.t., a Controparte_1 reintegrare il ricorrente, ai fini dell'anzianità di servizio e della sua progressione in carriera, nella situazione lavorativa in cui lo stesso si trovava anteriormente all'emanazione dell'illegittimo provvedimento disciplinare adottato nei suoi confronti;
4) - condannare, altresì, la , in persona del suo legale rapp.te Controparte_1 istituzionale p.t., al risarcimento del danno alla professionalità sofferto dal ricorrente a seguito dell'illegittima sua sospensione dal servizio di docenza universitaria, danno da liquidarsi, in via equitativa, nella misura percentuale del 100% del complessivo ammontare delle retribuzioni non percepite durante il periodo di forzata inattività, ovvero, in subordine, nella misura che all'uopo sarà ritenuta giusta ed equa dall'adito Giudice del Lavoro, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal momento di maturazione del rispettivo diritto;
5) - condannare, infine, il medesimo , in persona del suo legale rapp.te istituzionale p.t., al rimborso della CP_4 somma di €. 766,00, illegittimamente fatta pagare al ricorrente per accedere agli atti del procedimento disciplinare, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal momento di maturazione del rispettivo diritto”; con vittoria di spese e compensi di lite.
A sostegno della domanda, ha dedotto la nullità del procedimento sanzionatorio per vari vizi formali (mancato rispetto del termine di trenta giorni previsto dall'art. 10, co. 2, l. 240/2010, per la conclusione della fase preistruttoria di competenza del rettore;
omessa notificazione di un atto di formale contestazione degli addebiti;
violazione del diritto di difesa, per mancata audizione dinanzi al collegio di disciplina nonostante il suo legittimo impedimento) e, nel merito, l'illegittimità e infondatezza del provvedimento sanzionatorio, per insussistenza dei fatti contestati nonché per violazione del principio di proporzionalità.
Si è ritualmente costituita l' , chiedendo preliminarmente dichiararsi il difetto di CP_3 giurisdizione del giudice ordinario e, in via gradata, rigettarsi la domanda nel merito, in quanto infondata in fatto e in diritto;
con vittoria di spese e competenze del giudizio.
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
L'eccezione preliminare sollevata dalla resistente è fondata.
Il ricorrente, docente universitario, impugna la sanzione disciplinare della sospensione per un anno dal servizio e dalla retribuzione irrogatagli con decreto rettorale n. 22/2024 del
25/03/2024.
Ai sensi dell'art. 63, co. 4 del d.lgs. 165/01, “Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi”.
Fra i “rapporti di lavoro di cui all'articolo 3” rientrano quelli dei professori e ricercatori universitari, in virtù di quanto stabilisce il secondo comma della disposizione citata: “Il rapporto
2 di impiego dei professori e dei ricercatori universitari, a tempo indeterminato o determinato, resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai principi della autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168,
e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all'articolo 2, comma
1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421”.
Le Sezioni unite hanno da tempo chiarito che, in tema di riparto della giurisdizione relativamente alle controversie riguardanti il personale universitario, il d.lgs. 30 marzo 2001, n.
165, nel dettare norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle p.a., attribuisce al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le relative controversie (art. 63, comma 1), ma lascia al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, quelle relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 3 (art. 63, comma 4), tra le quali quelle concernenti il rapporto d'impiego dei professori e ricercatori universitari (Cass., sez. un., 5 aprile 2005, n.
7000; Sez. Un., ord. n. 6635 del 30/03/2005; Sez. Un., sent. n. 9105 del 03/05/2005; Cass. civ.,
Sez. Unite, ord. 23/07/2019, n. 19895).
La disposizione che conserva al regime pubblicistico il rapporto di lavoro dei professori e dei ricercatori universitari trova applicazione a prescindere dalla natura, pubblica o privata, dell'ente datore di lavoro.
Già da tempo la S.C. ha affermato che le università cd. libere, regolate dall'ordinamento dell'istruzione superiore (r.d. 31 agosto 1933, n. 1592) e caratterizzate da scopi, struttura organizzativa e poteri amministrativi del tutto analoghi a quelli delle università statali, hanno natura di enti pubblici non economici. Ne deriva, secondo tale giurisprudenza, il carattere pubblico dei rapporti di impiego tra università e personale dipendente, con la conseguenza che la domanda intesa al riconoscimento di un rapporto di lavoro con le caratteristiche della subordinazione e nella figura e nel ruolo di ricercatore universitario rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto gli artt. 3 e 63, commi 1 e 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, escludono dalla cognizione del giudice ordinario le controversie relative al rapporto di impiego dei professori e ricercatori universitari, conservato al regime pubblicistico (Cass. Sez. Un., ord.
n. 5054 del 11/03/2004; principio recentemente richiamato da Cass. Sez. 5, sent. n. 5075 del
26/02/2024).
Anche prescindendo, tuttavia, dalla – tutt'altro che pacifica – possibilità di qualificare le libere università non statali, sic et simpliciter, come enti pubblici non economici sotto ogni aspetto e ad ogni fine, si osserva che l'attrazione al regime pubblicistico del rapporto di lavoro del relativo personale, limitatamente a professori e ricercatori, discende dal fatto che (alla stregua del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, recante “Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore”, e della l. 29 luglio 1991, n. 243) i docenti delle università non statali hanno la medesima condizione giuridica dei docenti delle università statali (cfr. Cons. Stato, sez. consultiva atti normativi, parere 14 maggio 2019, n. 1413). Inoltre, non può sottacersi la rilevanza costituzionale delle funzioni svolte (art. 33 Cost.) e del principio della libertà
d'insegnamento, che giustificano la perdurante attrazione all'ambito pubblicistico della figura del professore universitario.
3 Ed invero, anche il giudice amministrativo “si è orientato nel senso di ritenere la propria giurisdizione in ordine alle controversie relative ai rapporti di lavoro del personale delle c.d. università libere, in quanto il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa è incline ad affermare che la nozione di ente pubblico nell'attuale assetto ordinamentale non può ritenersi fissa ed immutevole ma funzionale e cangiante (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 26 maggio
2015 n. 2660, per cui “Non può ritenersi, in altri termini, che il riconoscimento ad un determinato soggetto della natura pubblicistica a certi fini, ne implichi automaticamente e in maniera immutevole la integrale sottoposizione alla disciplina valevole in generale per la pubblica amministrazione (...) Si ammette ormai senza difficoltà che uno stesso soggetto possa avere la natura di ente pubblico a certi fini e rispetto a certi istituti, e possa, invece, non averla ad altri fini, conservando rispetto ad altri istituti regimi normativi di natura privatistica (...) il criterio da utilizzare per tracciare il perimetro del concetto di ente pubblico non è sempre uguale a se stesso, ma muta a seconda dell'istituto o del regime normativo che deve essere applicato e della ratio ad esso sottesa. Occorre, in altri termini, di volta in volta domandarsi quale sia la funzione di un certo istituto, quale sia la ratio di un determinato regime "amministrativo" previsto dal legislatore, per poi verificare, tenendo conto delle caratteristiche sostanziali del soggetto della cui natura si controverte, se quella funzione o quella ratio richiedono l'inclusione di quell'ente nel campo di applicazione della disciplina pubblicistica. La conseguenza che ne deriva è, come si diceva, che è del tutto normale, per così dire "fisiologico", che ciò che a certi fini costituisce un ente pubblico, possa non esserlo ad altri fini, rispetto all'applicazione di altri istituti che danno rilievo a diversi dati funzionali o sostanziali”; e così anche Cons. Stato Sez.
VI, 11 luglio 2016 n. 3041, per cui l'individuazione dell'ente pubblico deve avvenire in base a criteri non “statici” e “formali”, ma “dinamici” e “funzionali”)” (Cons. Stato, sez. VI, sent. n.
7573 del 15/11/2021).
Per effetto delle norme citate, dunque, ogni questione relativa al rapporto di lavoro del ricorrente, professore universitario – ivi compresa quella di risarcimento del danno, trattandosi di responsabilità che trova fondamento nella sussistenza del rapporto di lavoro fra le parti, e dunque contrattuale –, è devoluta al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva.
La determinazione della giurisdizione costituisce materia sottratta alla disponibilità delle parti ed è rilevabile anche d'ufficio (art. 37 c.p.c.).
Rimane, pertanto, del tutto ininfluente la clausola n. 11 del contratto di assunzione, con cui le parti hanno pattuito “…che qualsiasi controversia in merito all'interpretazione e applicazione del presente contratto … sarà sottoposta alla cognizione esclusiva del Foro di ”; CP_1 clausola, peraltro, evidentemente rivolta all'individuazione del foro territorialmente competente (nei limiti entro cui la legge ne consente la determinazione su accordo delle parti),
e non certo del giudice munito di giurisdizione.
Non pertinente è, infine, il richiamo a Cass. n. 2738/2021 e all'affermato principio della compromettibilità in arbitri delle controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione (esclusiva) del giudice amministrativo. Nella presente controversia non si pone alcun problema di legittimità della devoluzione ad arbitri, non essendo mai stata stipulata alcuna clausola compromissoria.
4 Va pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Stante la definizione in rito in prima udienza le spese di lite possono essere interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per essere la causa devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo;
2) compensa le spese di lite.
Benevento, 28 gennaio 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3392 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: sanzione disciplinare conservativa,
TRA
, elettivamente domiciliato in Solopaca, via Bellaura 54, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Giovanni Minauro, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla memoria di costituzione, dall'avv. Fabio
Orefice, con studio in Napoli, piazza Giacomo Matteotti 7, e con domicilio digitale eletto all'indirizzo pec Email_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/08/2024 il ricorrente, dal 2018 professore associato di Metodi e didattiche delle attività motorie (S.S.D. presso l' CP_2 Controparte_1
di (d'ora in poi, anche solo ), ha convenuto in giudizio
[...] CP_1 CP_3
l'università al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) – riconoscere, come da narrativa, e dichiarare, in disapplicazione del provvedimento disciplinare (n. 22/2024) emesso dal Rettore dell'Università Telematica ” in data 25/03/2024, l'illegittimità Controparte_1 della sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un anno, a far tempo d 1° aprile 2024, ingiustamente irrogata al ricorrente;
2) - di conseguenza, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, riconoscere e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere reintegrato nella situazione lavorativa occupata prima dell'emanazione dell'illegittimo provvedimento disciplinare adottato nei suoi confronti (c.d. restitutio in integrum) e, per l'effetto, condannare la di , C.f. e Part. IVA Controparte_1 CP_1
, in persona del suo legale rapp.te istituzionale p.t., con Sede in Viale P.IVA_1 CP_1
Raffaele Delcogliano n. 12, al pagamento, a titolo retributivo e/o risarcitorio, di tutte le retribuzioni allo stesso non corrisposte durante il periodo di illegittima sospensione dal servizio e sino alla data di cessazione della stessa (o sino alla data di pubblicazione dell'emananda sentenza, qualora questa sia emessa in data anteriore a quella di cessazione della sospensione),
1 ovvero al pagamento delle somme corrispondenti all'intero ammontare delle medesime retribuzioni non corrisposte, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal momento di maturazione dei rispettivi diritti;
3) - nel contempo, condannare la
[...]
, in persona del suo legale rapp.te istituzionale p.t., a Controparte_1 reintegrare il ricorrente, ai fini dell'anzianità di servizio e della sua progressione in carriera, nella situazione lavorativa in cui lo stesso si trovava anteriormente all'emanazione dell'illegittimo provvedimento disciplinare adottato nei suoi confronti;
4) - condannare, altresì, la , in persona del suo legale rapp.te Controparte_1 istituzionale p.t., al risarcimento del danno alla professionalità sofferto dal ricorrente a seguito dell'illegittima sua sospensione dal servizio di docenza universitaria, danno da liquidarsi, in via equitativa, nella misura percentuale del 100% del complessivo ammontare delle retribuzioni non percepite durante il periodo di forzata inattività, ovvero, in subordine, nella misura che all'uopo sarà ritenuta giusta ed equa dall'adito Giudice del Lavoro, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal momento di maturazione del rispettivo diritto;
5) - condannare, infine, il medesimo , in persona del suo legale rapp.te istituzionale p.t., al rimborso della CP_4 somma di €. 766,00, illegittimamente fatta pagare al ricorrente per accedere agli atti del procedimento disciplinare, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal momento di maturazione del rispettivo diritto”; con vittoria di spese e compensi di lite.
A sostegno della domanda, ha dedotto la nullità del procedimento sanzionatorio per vari vizi formali (mancato rispetto del termine di trenta giorni previsto dall'art. 10, co. 2, l. 240/2010, per la conclusione della fase preistruttoria di competenza del rettore;
omessa notificazione di un atto di formale contestazione degli addebiti;
violazione del diritto di difesa, per mancata audizione dinanzi al collegio di disciplina nonostante il suo legittimo impedimento) e, nel merito, l'illegittimità e infondatezza del provvedimento sanzionatorio, per insussistenza dei fatti contestati nonché per violazione del principio di proporzionalità.
Si è ritualmente costituita l' , chiedendo preliminarmente dichiararsi il difetto di CP_3 giurisdizione del giudice ordinario e, in via gradata, rigettarsi la domanda nel merito, in quanto infondata in fatto e in diritto;
con vittoria di spese e competenze del giudizio.
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
L'eccezione preliminare sollevata dalla resistente è fondata.
Il ricorrente, docente universitario, impugna la sanzione disciplinare della sospensione per un anno dal servizio e dalla retribuzione irrogatagli con decreto rettorale n. 22/2024 del
25/03/2024.
Ai sensi dell'art. 63, co. 4 del d.lgs. 165/01, “Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi”.
Fra i “rapporti di lavoro di cui all'articolo 3” rientrano quelli dei professori e ricercatori universitari, in virtù di quanto stabilisce il secondo comma della disposizione citata: “Il rapporto
2 di impiego dei professori e dei ricercatori universitari, a tempo indeterminato o determinato, resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai principi della autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168,
e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all'articolo 2, comma
1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421”.
Le Sezioni unite hanno da tempo chiarito che, in tema di riparto della giurisdizione relativamente alle controversie riguardanti il personale universitario, il d.lgs. 30 marzo 2001, n.
165, nel dettare norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle p.a., attribuisce al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le relative controversie (art. 63, comma 1), ma lascia al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, quelle relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 3 (art. 63, comma 4), tra le quali quelle concernenti il rapporto d'impiego dei professori e ricercatori universitari (Cass., sez. un., 5 aprile 2005, n.
7000; Sez. Un., ord. n. 6635 del 30/03/2005; Sez. Un., sent. n. 9105 del 03/05/2005; Cass. civ.,
Sez. Unite, ord. 23/07/2019, n. 19895).
La disposizione che conserva al regime pubblicistico il rapporto di lavoro dei professori e dei ricercatori universitari trova applicazione a prescindere dalla natura, pubblica o privata, dell'ente datore di lavoro.
Già da tempo la S.C. ha affermato che le università cd. libere, regolate dall'ordinamento dell'istruzione superiore (r.d. 31 agosto 1933, n. 1592) e caratterizzate da scopi, struttura organizzativa e poteri amministrativi del tutto analoghi a quelli delle università statali, hanno natura di enti pubblici non economici. Ne deriva, secondo tale giurisprudenza, il carattere pubblico dei rapporti di impiego tra università e personale dipendente, con la conseguenza che la domanda intesa al riconoscimento di un rapporto di lavoro con le caratteristiche della subordinazione e nella figura e nel ruolo di ricercatore universitario rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto gli artt. 3 e 63, commi 1 e 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, escludono dalla cognizione del giudice ordinario le controversie relative al rapporto di impiego dei professori e ricercatori universitari, conservato al regime pubblicistico (Cass. Sez. Un., ord.
n. 5054 del 11/03/2004; principio recentemente richiamato da Cass. Sez. 5, sent. n. 5075 del
26/02/2024).
Anche prescindendo, tuttavia, dalla – tutt'altro che pacifica – possibilità di qualificare le libere università non statali, sic et simpliciter, come enti pubblici non economici sotto ogni aspetto e ad ogni fine, si osserva che l'attrazione al regime pubblicistico del rapporto di lavoro del relativo personale, limitatamente a professori e ricercatori, discende dal fatto che (alla stregua del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, recante “Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore”, e della l. 29 luglio 1991, n. 243) i docenti delle università non statali hanno la medesima condizione giuridica dei docenti delle università statali (cfr. Cons. Stato, sez. consultiva atti normativi, parere 14 maggio 2019, n. 1413). Inoltre, non può sottacersi la rilevanza costituzionale delle funzioni svolte (art. 33 Cost.) e del principio della libertà
d'insegnamento, che giustificano la perdurante attrazione all'ambito pubblicistico della figura del professore universitario.
3 Ed invero, anche il giudice amministrativo “si è orientato nel senso di ritenere la propria giurisdizione in ordine alle controversie relative ai rapporti di lavoro del personale delle c.d. università libere, in quanto il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa è incline ad affermare che la nozione di ente pubblico nell'attuale assetto ordinamentale non può ritenersi fissa ed immutevole ma funzionale e cangiante (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 26 maggio
2015 n. 2660, per cui “Non può ritenersi, in altri termini, che il riconoscimento ad un determinato soggetto della natura pubblicistica a certi fini, ne implichi automaticamente e in maniera immutevole la integrale sottoposizione alla disciplina valevole in generale per la pubblica amministrazione (...) Si ammette ormai senza difficoltà che uno stesso soggetto possa avere la natura di ente pubblico a certi fini e rispetto a certi istituti, e possa, invece, non averla ad altri fini, conservando rispetto ad altri istituti regimi normativi di natura privatistica (...) il criterio da utilizzare per tracciare il perimetro del concetto di ente pubblico non è sempre uguale a se stesso, ma muta a seconda dell'istituto o del regime normativo che deve essere applicato e della ratio ad esso sottesa. Occorre, in altri termini, di volta in volta domandarsi quale sia la funzione di un certo istituto, quale sia la ratio di un determinato regime "amministrativo" previsto dal legislatore, per poi verificare, tenendo conto delle caratteristiche sostanziali del soggetto della cui natura si controverte, se quella funzione o quella ratio richiedono l'inclusione di quell'ente nel campo di applicazione della disciplina pubblicistica. La conseguenza che ne deriva è, come si diceva, che è del tutto normale, per così dire "fisiologico", che ciò che a certi fini costituisce un ente pubblico, possa non esserlo ad altri fini, rispetto all'applicazione di altri istituti che danno rilievo a diversi dati funzionali o sostanziali”; e così anche Cons. Stato Sez.
VI, 11 luglio 2016 n. 3041, per cui l'individuazione dell'ente pubblico deve avvenire in base a criteri non “statici” e “formali”, ma “dinamici” e “funzionali”)” (Cons. Stato, sez. VI, sent. n.
7573 del 15/11/2021).
Per effetto delle norme citate, dunque, ogni questione relativa al rapporto di lavoro del ricorrente, professore universitario – ivi compresa quella di risarcimento del danno, trattandosi di responsabilità che trova fondamento nella sussistenza del rapporto di lavoro fra le parti, e dunque contrattuale –, è devoluta al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva.
La determinazione della giurisdizione costituisce materia sottratta alla disponibilità delle parti ed è rilevabile anche d'ufficio (art. 37 c.p.c.).
Rimane, pertanto, del tutto ininfluente la clausola n. 11 del contratto di assunzione, con cui le parti hanno pattuito “…che qualsiasi controversia in merito all'interpretazione e applicazione del presente contratto … sarà sottoposta alla cognizione esclusiva del Foro di ”; CP_1 clausola, peraltro, evidentemente rivolta all'individuazione del foro territorialmente competente (nei limiti entro cui la legge ne consente la determinazione su accordo delle parti),
e non certo del giudice munito di giurisdizione.
Non pertinente è, infine, il richiamo a Cass. n. 2738/2021 e all'affermato principio della compromettibilità in arbitri delle controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione (esclusiva) del giudice amministrativo. Nella presente controversia non si pone alcun problema di legittimità della devoluzione ad arbitri, non essendo mai stata stipulata alcuna clausola compromissoria.
4 Va pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Stante la definizione in rito in prima udienza le spese di lite possono essere interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per essere la causa devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo;
2) compensa le spese di lite.
Benevento, 28 gennaio 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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