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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 26/05/2025, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1289/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1289/2019 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. FELICI FEDERICA Parte_1 C.F._1
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. GIUNTI GINO (CF Controparte_1 C.F._2
) C.F._3
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 434/2019 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 16/05/2019
CONCLUSIONI
In data 6-26.11.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, > accertato e dichiarato che l'installazione del condotto di scarico della caldaia sul muro di confine tra l'immobile di proprietà del convenuto e il fondo dell'attore è avvenuto senza autorizzazione di quest'ultimo nonché in violazione delle norme vigenti in materia e in premessa richiamate;
> accertato e dichiarato che la suddetta installazione comporta una limitazione e/o modificazione del diritto di pieno ed esclusivo godimento dell'attore sul fondo di sua proprietà determinando anche una lesione ex art. 1170 c.c., oltre che un pregiudizio per la sua sicurezza e salute;
> condannare il Sig. alla Controparte_1 rimozione dell'impianto installato e comunque all'esecuzione di tutte quelle opere che si rendono
pagina 1 di 15 necessarie alla messa in ripristino Si specifica che non si intende reiterare la richiesta di risarcimento danni. Con vittoria di spese e competenze professionali del presente grado e del secondo grado di giudizio”.
Per la parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello intestata, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione: in via preliminare -dichiarare l'inammissibilità dell'appello principale proposto per i motivi A1) e A2) della comparsa in appello;
nel merito in via principale e graduata -rigettare l'appello principale ed, in accoglimento dell'appello incidentale, riformare la sentenza impugnata e perciò -dichiarare l'improcedibilità delle domande giudiziali per mancato e/o invalido esperimento della mediazione obbligatoria;
dichiarare l'improcedibilità delle domande giudiziali per violazione del contraddittorio previo accertamento del litisconsorzio necessario;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda possessoria svolta per le ragioni svolte al motivo sub C3) della comparsa di risposta;
-dichiarare prescritto l'invocato diritto alla rimozione del tubo di scarico e comunque rigettare la relativa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in via subordinata - in ogni caso, rigettare l'appello principale proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare la sentenza impugnata;
-Con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 questa Corte di Appello, proponendo gravame avverso la sentenza n. Controparte_1
434/2019, emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 16/05/2019, che aveva rigettato le domande proposte dal medesimo con compensazione integrale delle spese di lite. Pt_1
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – aveva convenuto in giudizio , esponendo: Parte_1 Controparte_1 che, nell'anno 2005, sul muro perimetrale dell'immobile di proprietà esclusiva del posto in CP_1
Capannoli, via Risorgimento n. 1, che confina con il piazzale di proprietà dell'attore, era stato effettuato al di sotto della finestra della cucina un foro di areazione, così creando un ulteriore sbocco della proprietà del convenuto su quella dell'attore in difetto di autorizzazione di quest'ultimo; che il aveva installato in tale foro, sempre in difetto di autorizzazione di esso il CP_1 Pt_1 tubo di scarico della caldaia, dal quale fuoriuscivano nocive immissioni di gas combusto sul fondo di proprietà dell'attore; che tale tubo di scarico era stato collocato in violazione dell'art. 17-bis del D.L. 63/2013, che aveva sostituito l'art. 5 comma 9 del D.P.R. 412/1993, il quale stabilisce che gli impianti termici, di nuova installazione, devono obbligatoriamente collegarsi a camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione che abbiano sbocco sopra il tetto dell'edificio;
pagina 2 di 15 che, inoltre, il tubo di scarico della caldaia era stato installato in violazione dell'art. 889 c.c., che impone il rispetto della distanza di un metro dal confine per l'installazione delle condutture del gas;
che risultavano violati anche l'art. 890 c.c. ed il regolamento edilizio del di Capannoli;
CP_2 concludeva, pertanto, chiedendo: “accertato e dichiarato che l'installazione del condotto di scarico della caldaia sul muro di confine tra l'immobile di proprietà del convenuto e il fondo dell'attore è avvenuto senza autorizzazione di quest'ultimo nonché in violazione delle norme vigenti in materia
e in premessa richiamate;
accertato e dichiarato che la suddetta installazione comporta una limitazione e/o modificazione del diritto di pieno ed esclusivo godimento dell'attore sul fondo di sua proprietà determinando anche una lesione ex art. 1170 c.c., oltre un pregiudizio per la sua sicurezza e salute;
condannare il Sig. alla rimozione dell'impianto installato e Controparte_1 comunque all'esecuzione di tutte quelle opere che si rendono necessarie alla messa in ripristino, nonché al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attore. Oltre interessi legali maturati e maturandi.
Con vittoria di spese e competenze professionali”.
1.2. – Si costituiva in giudizio , eccependo preliminarmente: i) l'improcedibilità Controparte_1 della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione;
ii) l'incompetenza per materia del tribunale a favore del Giudice di Pace di Pisa;
iii) l'inammissibilità della tutela possessoria invocata dall'attore ex art. 1170 c.c., non avendo questi proposto ricorso ex art. 703
c.p.c.; iv) l'improcedibilità dell'azione per violazione del contraddittorio, in quanto il muro perimetrale dove era stato installato il tubo di scarico era la parte comune di un fabbricato composto da tre unità abitative di cui una di proprietà esclusiva di , una di Controparte_3 proprietà esclusiva di esso ed una in comproprietà al 50% tra i due, con la conseguenza CP_1 che la domanda andava proposta anche nei confronti di;
nel merito, sosteneva la Controparte_3 legittimità dello scarico dei fumi a parete dell'impianto termico, dal momento che, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del DPR 412/1993, come sostituito dall'art. 17-bis del D.L. 63/2013, l'obbligo dello scarico dei fumi con canna fumaria con sbocco sul tetto vige solo per gli impianti installati successivamente al 31.8.2013, mentre quello in questione era stato ultimato nel 2004; rilevava, inoltre, che il confine tra le due proprietà non era quello indicato dall'attore e che lo scarico dei fumi non era equiparato alla collocazione dei tubi di gas disciplinata dall'art. 889 c.c.; rilevava, altresì, l'assenza di qualsiasi rischio per la salubrità e la sicurezza della proprietà di parte attrice ed eccepiva la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni.
1.3. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove orali e documentali oltre che con l'espletamento di c.t.u., il tribunale decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
pagina 3 di 15 (-) la mediazione era stata svolta in corso di causa, anche se la stessa non doveva considerarsi quale condizione di procedibilità della domanda, tenuto conto del suo oggetto;
(-) l'eccezione di incompetenza per materia e di violazione del contraddittorio erano infondate, avendo l'attore proposto domande di condanna al risarcimento del danno alla salute e per violazione del diritto di proprietà nei confronti del soggetto ritenuto responsabile dell'illecito;
(-) non poteva essere accolta l'eccezione di prescrizione, avuto riguardo alla natura permanente dell'illecito imputato al convenuto, posto in essere nel 2005;
(-) quanto al merito, l'espletata c.t.u. aveva accertato che l'impianto: i) non rispettava la normativa vigente all'epoca di realizzazione dello stesso, in quanto lo scarico dei prodotti di combustione derivanti dal generatore di calore doveva essere portato fin sopra al tetto;
ii) non violava la normativa in materia di distanze “trattandosi di un impianto di espulsione dei fumi derivanti da una caldaia”;
(-) non vi era, poi, prova del pregiudizio alla salute, dal momento che i testi escussi non avevano potuto confermare con certezza la natura delle sostanze che fuoriuscivano dall'impianto;
(-) non risultava, inoltre, provato né il danno patrimoniale né quello non patrimoniale derivante da violazione del diritto di proprietà;
(-) del resto, la condotta del convenuto, posta in essere nove anni prima dell'instaurazione del giudizio e consistita nella realizzazione di un foro di areazione e nella installazione di un tubo di minima lunghezza per un impianto di riscaldamento, non era idonea a far presumere l'esistenza di alcun pregiudizio per l'attore;
(-) sussistevano i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite, tenuto conto dell'accertamento del c.t.u. in ordine alla non conformità dell'impianto.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) con il primo, rilevava l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui, sulla scorta dell'espletata c.t.u., aveva escluso che la realizzazione dello scarico dell'impianto termico determinasse una violazione degli artt. 889 e 890 c.c.
In particolare, il primo giudice non aveva considerato che tali norme pongono una presunzione assoluta di pericolosità, nel caso di violazione delle distanze.
Nella specie, tale violazione sussisteva, non risultando rispettata la distanza di un metro dal confine, prevista dall'art. 889, comma 2, c.c.
Inoltre, era palese anche la violazione del regolamento edilizio del Comune di Capannoli, il cui art. 106, comma 4, lett. b) stabilisce che “per i nuovi impianti ricadenti all'interno della CP_4
pagina 4 di 15 7129/92 lo scarico deve essere convogliato sempre a tetto o localizzato in modo da non interferire con eventuali aperture di ventilazione naturale o artificiale poste sulle vicinanze”.
Pertanto, era evidente illegittimità dell'installazione dello scarico, che era stata eseguita a parete anziché sul tetto dell'immobile, come accertato anche dal c.t.u. ed affermato anche nella sentenza impugnata.
Al riguardo, aveva errato il tribunale nel ritenere che la violazione delle distanze fosse subordinata all'accertamento di un danno alla salute, in quanto gli artt. 889 e 890 c.c. ponevano una presunzione assoluta di pericolosità dell'opera nel caso di mancato rispetto delle predette distanze.
2) Con il secondo, rilevava che era pacifico che lo scarico fosse stato eseguito in assenza di qualsiasi autorizzazione del medesimo appellante, il che, traducendosi nella imposizione di una illegittima servitù di scarico sul fondo di proprietà giustificava la richiesta di rimozione Pt_1 dell'impianto.
Per tali ragioni, è stata formulata dall' appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, eccepiva Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. e per avere l'appellante rinunciato, in primo grado, alle domande riproposte in appello;
per il resto, contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata;
proponeva, inoltre, appello incidentale per i seguenti motivi:
1) il tribunale aveva errato nel ritenere assolta la condizione di procedibilità della domanda, non considerando che, al secondo incontro davanti al mediatore, l'originario convenuto non si era presentato, così impedendo lo svolgimento della mediazione;
2) il tribunale aveva, altresì, errato nel non estendere il contraddittorio nei confronti di P_
, quale comproprietaria della parete sulla quale era stata praticata l'apertura per
[...]
l'inserimento della canna fumaria;
3) la domanda di rimozione dello scarico era, comunque, infondata anche per i profili non esaminati dal tribunale e in particolare: i) per l'assenza di immissioni idonee ad arrecare pregiudizio alla proprietà dell'attore; ii) per il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della normativa in materia di impianti termici;
iii) perché l'art. 5, comma 9, del D.P.R.
412/1993, come sostituito dall'art. 17-bis del d.l. n. 63/2013, consente lo scarico a parete dei fumi di combustione per gli impianti termici installati, come quello in esame, prima del 31.8.2013.
pagina 5 di 15 Rilevava, in ogni caso, che il c.t.u aveva errato nel qualificare la caldaia installata dal convenuto come un nuovo impianto termico, con conseguente obbligatorio scarico sul tetto, senza compiere alcuna indagine volta ad accertare sia l'esistenza di un precedente impianto termico sia di una preesistente canna fumaria, la cui presenza era stata riferita dal teste che aveva Tes_1 eseguito i lavori di installazione della caldaia.
Inoltre, la sostituzione della stufa fissa a cherosene con una caldaia murale del tipo C), della portata termica di 25,60 kw alimentata a metano, consentiva di derogare, ai sensi dell'art. 5, comma 9-bis, del DPR 412/1993, all'obbligo dello scarico a tetto.
2.3. – La causa veniva trattenuta una prima volta in decisione in data 11.11.2020, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2.4. – Con ordinanza del 21.7.-9.9.2021 veniva rimessa sul ruolo, avendo la Corte ritenuto necessario disporre una nuova indagine peritale.
2.5. – All'esito dell'espletamento della c.t.u., la causa veniva trattenuta nuovamente in decisione in data 6.7.2022.
2.6. – Con provvedimento del 23.5.2023, la causa veniva rimessa ancora sul ruolo, stante la sopravvenuta indisponibilità di uno dei componenti del Collegio.
2.7. – A seguito di successivi chiarimenti richiesti al c.t.u. e resi all'udienza del 7.2.2024, la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione in data 6-26.11.2024 sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
3 – Sulle questioni preliminari.
3.1. – In primo luogo, è da rilevare che l'eccezione di inammissibilità del gravame per pretesa violazione dell'art. 342 c.p.c., sollevata da parte appellata, si appalesa infondata, poiché l'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n.
18307 del 18/09/2015).
In concreto, dalla lettura dell'atto è dato ricavare non solo le statuizioni oggetto di gravame ma anche in che termini è stata richiesta la modifica della valutazione operata dal giudice di primo grado: le censure formulate presentano un grado di contenuto critico sufficientemente articolato e si esprimono in termini di adeguata contrapposizione ai passaggi motivazionali della decisione impugnata.
pagina 6 di 15 3.2. – Va, altresì, disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata, peraltro per la prima volta in questo grado di giudizio, dal CP_1
Nella specie, infatti, a venire in rilievo è un rapporto di natura esclusivamente privatistica che non comporta, neppure incidentalmente, il sindacato su provvedimenti adottati dall'autorità amministrativa, il che rende evidente la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.
3.3. – Contrariamente, poi, a quanto sostenuto dall'appellato, la domanda di rimozione dello scarico della caldaia non è stata in alcun modo rinunciata dal in quanto, all'udienza di Pt_1 precisazione delle conclusioni tenutasi in primo grado (cfr. verbale del 30.5.2018 e del 5.2.2019), il difensore dell'attore ha richiamato integralmente le conclusioni dell'atto di citazione.
Inoltre, all'udienza del 7.7.2015, a seguito dei chiarimenti richiesti dal giudice di prime cure, la difesa del ha precisato “che la domanda svolta è domanda di condanna al risarcimento dei Pt_1 danni provocati dalla illegittima condotta di controparte consistita nell'avere collocato un tubo di scarico in violazione delle distanze fra le proprietà, e senza autorizzazione della parte attrice, che emette sostanze nocive. Si domanda altresì la condanna alla rimozione dell'impianto”.
Vero è che la formulazione della domanda contenuta nell'atto di citazione era più articolata
(“accertato e dichiarato che l'installazione del condotto di scarico della caldaia sul muro di confine tra l'immobile di proprietà del convenuto e il fondo dell'attore è avvenuto senza autorizzazione di quest'ultimo nonché in violazione delle norme vigenti in materia ed in premessa richiamate;
accertato e dichiarato che la suddetta installazione comporta una limitazione e/o modificazione del diritto di pieno ed esclusivo godimento dell'attore sul fondo di sua proprietà determinando anche una lesione ex art. 1170 c.c., oltre che un pregiudizio per la sua sicurezza e salute;
condannare il sig. alla rimozione dell'impianto installato e comunque all'esecuzione di tutte Controparte_1 quelle opere che si rendono necessarie alla messa in ripristino nonché al risarcimento di tutti i danni subiti”), tuttavia, quanto dichiarato dal difensore del all'udienza del 7.7.2015 non Pt_1 consente di ravvisare alcuna rinuncia, avendo egli soltanto sintetizzato il contenuto della domanda.
Del resto, come affermato dalla Suprema Corte: “la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda”
(cfr. ex plurimis Cassazione civile, sentenza del 9.5.2024, n. 12756).
Nella specie, le domande contenute nell'atto di citazione sono state espressamente riproposte all'udienza di precisazione delle conclusioni, il che esclude qualsiasi presunzione di rinuncia.
pagina 7 di 15 Senza pretermettere che la domanda di rimozione dell'impianto, esplicitamente menzionata all'udienza del 7.7.2015, non può che ricomprendere anche quella di eliminazione dello scarico della caldaia (in quanto facente parte dell'impianto).
3.4. – A questo punto, si impone l'anticipazione della trattazione del primo e del secondo motivo dell'appello incidentale, in quanto concernenti questioni aventi carattere preliminare.
3.4.1. – Il primo motivo è infondato, dovendosi disattendere l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
In particolare, si duole l'appellante del fatto che, al secondo incontro davanti al mediatore, il non ebbe a presentarsi, così non consentendo, a suo dire, lo svolgimento della Pt_1 mediazione.
Invero, come affermato dalla Suprema Corte: “Nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lg. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1 bis, del medesimo decreto (come introdotto dal d.l. n. 69 del
2013, conv., con modif., in l. n. 98 del 2013), è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste […] La condizione di procedibilità si intende positivamente assolta con l'avvio della procedura di mediazione e con la comparizione al primo incontro davanti al mediatore, all'esito del quale la parte può liberamente manifestare il suo parere negativo sulla possibilità di proseguire utilmente la procedura” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 27/03/2019, n.8473).
Nella specie, è pacifico che entrambe le parti siano comparse al primo incontro dinanzi al mediatore, il che consente di ritenere soddisfatta la condizione di procedibilità della domanda.
3.4.2. – Parimenti infondato è il secondo motivo, non ravvisandosi alcuna violazione del contraddittorio, per non essere stata evocata in giudizio quale comproprietaria del Controparte_3 muro perimetrale sul quale è collocato lo scarico della caldaia.
Difatti, il primo giudice ha qualificato l'azione come avente carattere personale, in quanto proposta nei confronti di quale autore della condotta contestata (consistita nell'installazione Controparte_1
a parete dello scarico della caldaia), di talché è da escludere che la nei cui confronti non Pt_1 risulta proposta alcuna domanda, rivestisse la qualità di litisconsorte necessaria.
Inoltre, la qualificazione della domanda non è stata in alcun modo censurata dalle parti, sicché, sul punto, la sentenza deve ritenersi passata in giudicato (cfr. Cass. civ., n. 31330/2023).
3.5. – Per quanto riguarda, infine, l'eccezione di prescrizione, è necessario considerare come, nella comparsa di costituzione e risposta depositata in prime cure, la stessa fosse stata sollevata unicamente in ordine alla domanda di risarcimento danni.
pagina 8 di 15 Ne deriva che il non può, in questo grado, estendere l'eccezione anche alla domanda di CP_1 rimozione dello scarico della caldaia, trattandosi di eccezione nuova con conseguente inammissibilità ex art. 345 c.p.c.
In ogni caso, il tribunale ha rigettato l'eccezione sulla base del carattere permanente dell'illecito.
Ebbene, l'appellato/appellante incidentale ha completamente omesso di articolare qualsiasi censura sul punto, con la conseguenza che il gravame, in parte qua, si presenta inammissibile ex art. 342 c.p.c. perché difetta integralmente della parte critica.
Sgombrato il campo dalle predette questioni preliminari, è possibile passare ad esaminare l'appello principale e le restanti censure dell'appello incidentale.
4 – L'esame dell'appello principale ed incidentale
4.1. – I due motivi dell'appello principale ed il terzo dell'appello incidentale possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi tra di loro.
4.1.1. – Come già rilevato nell'ordinanza del 21.7.-9.9.2021: “la distanza di almeno un metro dal confine che l'art. 889, comma 2, c.c. prescrive per l'installazione dei tubi dell'acqua, del gas e simili, si riferisce alle condutture che abbiano un flusso costante di sostanze liquide o gassose e, conseguentemente, comportino un permanente pericolo per il fondo vicino, in relazione alla naturale possibilità di trasudamento e di infiltrazioni e non è pertanto applicabile con riguardo alle canne fumarie per la dispersione dei fumi delle caldaie le quali, avendo una funzione identica a quella del camino, vanno soggette alla regolamentazione di cui all'art. 890 c.c. e, quindi, poste alla distanza fissata dai regolamenti locali” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 23973 del
12.10.2017).
Trattasi di principio certamente applicabile alla fattispecie per cui è causa, dal momento che ad essere contestata dal è l'installazione, da parte del dello scarico della caldaia Pt_1 CP_1 sulla parete dell'edificio in cui si trova il suo appartamento e che è situato in prossimità del resede di proprietà del medesimo Pt_1
Il tutto come da fotografie accluse alle espletate c.t.u. che, per comodità di consultazione, si intercalano di seguito:
pagina 9 di 15 Ne deriva che la legittimità dello scarico deve essere valutata sia con riferimento ai regolamenti locali che alla normativa di settore (quale fonte sovraordinata).
In proposito, è necessario, in primo luogo, accertare se il predetto scarico sia stato correttamente installato sulla parete dell'edificio in cui è posta l'unità abitativa del CP_1
4.1.2. – Orbene, l'art. 5, comma 9, del DPR 412/1993, nella versione ratione temporis applicabile ai fatti per cui è causa (risalenti al 2004, anno in cui è stato realizzato lo scarico), stabiliva: “Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, nei seguenti casi: - nuove installazioni di impianti termici, anche se al servizio delle singole unità immobiliari, - ristrutturazioni di impianti termici centralizzati, - ristrutturazioni della totalità degli impianti termici individuali appartenenti ad uno stesso edificio, - trasformazioni da impianto termico centralizzato
a impianti individuali. - impianti termici individuali realizzati dai singoli previo distacco dall'impianto centralizzato […]”.
In particolare, l'art. 1, comma 1, lett. f) del citato testo normativo definisce “impianto termico”:
“un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente i sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo;
sono quindi compresi negli impianti termici gli impianti
pagina 10 di 15 individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari”.
Pertanto, il fatto che l'immobile del fosse, in passato, dotato di una stufa fissa a cherosene CP_1
– come da lui stesso ammesso – non consente, alla luce delle richiamate disposizioni normative, di considerare l'abitazione come provvista di un impianto termico.
Quindi, l'avere il teste , esecutore dei lavori di installazione della nuova caldaia, riferito Tes_1 dell'esistenza di un precedente scarico, si presenta come irrilevante, in quanto lo stesso non può che essere relativo alla vecchia stufa in cherosene, in difetto di altri elementi offerti dall'appellato.
In proposito, si presentano significative anche le risultanze della c.t.u. espleta in questo grado di giudizio, secondo cui “la sostituzione della vecchia caldaia a cherosene con la successiva a gas metano di marca e modello format 25 BF, oltre ad essere stata effettuata senza la CP_5 presentazione di atti amministrativi da cui poter rilevare le caratteristiche d'installazione, ha determinato sia l'introduzione di un nuovo impianto di distribuzione che di generazione del calore dell'impianto termico in uso nell'abitazione dalla parte appellata, in quanto la diversità delle caratteristiche dei due differenti generatori di calore e del combustibile di alimentazione da essi utilizzati non avrebbe consentito la medesima tipologia di posizionamento e di distribuzione del calore. Pertanto, considerata sia la modifica del generatore di calore che del sistema di distribuzione dei fluidi termovettori, si ritiene ragionevolmente presumibile che la sostituzione della caldaia a cherosene con la successiva a metano abbia di fatto costituito la realizzazione di un nuovo impianto termico” (cfr. c.t.u. del geom. pag. 5). CP_6
L'installazione, nel 2004, della nuova caldaia a metano deve, dunque, inquadrarsi nella categoria dello “impianto termico di nuova installazione”, di cui all'art. 1, lett. g), del D.P.R. 412/1993 (e cioè “un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio antecedentemente privo di impianto termico”), con la conseguenza che essa soggiace alle prescrizioni del successivo art. 5, comma 9, che prevede l'obbligatorietà dello “sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente”
4.1.3. – Coerentemente, allora, il regolamento edilizio unitario approvato dal Parte_2 con delibera del consiglio comunale n. 27 del 28.3.2003 (allegato alla c.t.u. del geom. CP_7 espletata in primo grado, pag. 60), all'art. 106 lett. b), comma 4, stabiliva che “per i nuovi impianti ricadenti all'interno della UNI-CIG 7129/92 lo scarico deve essere convogliato sempre a tetto o localizzato in modo da non interferire con eventuali aperture di ventilazione naturale o artificiale poste sulle vicinanze”.
Al riguardo, al fine di sgombrare il campo da ogni equivoco, giova considerare che la norma in questione deve essere interpretata nel senso che la collocazione dello scarico sul tetto deve pagina 11 di 15 avvenire in modo da non determinare interferenza con eventuali aperture di ventilazione naturale od artificiale.
Difatti, la contraria interpretazione sostenuta dalla difesa del (peraltro, per la prima volta, CP_1 in comparsa conclusionale, pag. 24), secondo cui la norma del regolamento edilizio “prevede non un obbligo assoluto ed inderogabile di scarico sul tetto per i nuovi impianti ma l'alternativa della localizzazione dello scarico o sul tetto o altra soluzione che non interferisca con eventuali aperture di ventilazione naturale o artificiale poste nelle vicinanze” finirebbe, sostanzialmente, per aggirare quanto disposto dall'art. 5, comma 9, del DPR 412/1993.
D'altra parte, il successivo capoverso dell'art. 106 lett. b), comma 4, del citato regolamento comunale, specificava che “per gli interventi sugli impianti esistenti è ammesso lo scarico a parete secondo le indicazioni della UNI-CIG 7129/92 e le prescrizioni del D.P.R. 412/93, qualora si verifichi la contemporaneità delle seguenti condizioni: a) non interferisca con eventuali aperture di ventilazione o artificiale;
b) le opere previste non si configurino come interventi di ristrutturazione dell'edificio; c) non si possa usufruire di canne fumarie e non sia consentita la costruzione di nuove con scarico a tetto;
d) non sia possibile l'attraversamento di piani sovrastanti”.
Pertanto, la possibilità di realizzare uno scarico a parete era circoscritta solo agli impianti esistenti ed era sottoposta ad una serie di condizioni, il che rende evidente l'erroneità dell'interpretazione del regolamento edilizio propugnata dall'appellato/appellante incidentale (secondo cui lo scarico si sarebbe potuto realizzare sempre a parete purché “non interferis[sse] con eventuali aperture di ventilazione o artificiale”).
Del resto, già la previsione della possibilità di realizzare lo scarico a parete solo per gli impianti esistenti, esclude, di per sé, la legittimità di quello installato dal da considerarsi, per CP_1 quanto sopra esposto, come “impianto nuovo”.
Del tutto condivisibilmente, quindi, la c.t.u. espletata in prime cure aveva concluso affermando che “l'impianto in oggetto non rispett[a] la normativa vigente con riferimento all'epoca di realizzazione dello stesso, in quanto lo scarico dei prodotti di combustione derivanti dal generatore di calore doveva essere portato fin sopra il tetto” (cfr. c.t.u. del geom. pag. 11-12), CP_7 conclusione che è stata erroneamente trascurata dal primo giudice.
Inoltre, la c.t.u. espletata in questo grado di giudizio ha pure accertato che il fabbricato in cui è situato l'appartamento del possiede “le caratteristiche intrinseche per la realizzazione di CP_1 una nuova condotta fumaria nel rispetto delle previsioni del Regolamento Edilizio comunale attuale ed alla luce delle più recenti modifiche normative e regolamentari” (cfr. c.t.u. del geom. CP_6 pag. 7), il che, stante quanto stabilito dall'art. 106 lett. b), comma 4, del regolamento comunale, esclude ulteriormente la legittimità della installazione dello scarico della caldaia a parete.
pagina 12 di 15 4.1.4. – Ne consegue l'irrilevanza della questione, che ha diffusamente impegnato la difesa dell'appellato/appellante incidentale, concernente l'individuazione dell'esatta linea di confine tra le due proprietà, dal momento che l'acclarata illegittimità della collocazione dello scarico della canna fumaria (installato sulla parete anziché sul tetto dell'edificio) rende evidente la violazione delle distanze legali.
In proposito, è del tutto irrilevante la circostanza, addotta dal secondo cui il fabbricato del CP_1 si troverebbe ad una distanza di nove metri dallo scarico della caldaia. Pt_1
Invero, è pacifico che il predetto scarico sia collocato in prossimità del resede del e, Pt_1 quindi, del confine tra le due proprietà, il che consente di ritenere soddisfatto il presupposto per l'applicazione dell'890 c.c. (costituito dalla realizzazione dell'opera “presso il confine”), essendo innegabile che si tratti di fondi latistanti, come ben si evince dalla c.t.u. del geom. il quale CP_6 ha accertato che lo scarico della caldaia “risulta aggettare sulla proprietà del sig. Parte_1 per circa 16 centimetri ad un'altezza di circa 2,88 metri dal piano di calpestio, comunque al di sopra di circa 40 cm dell'architrave della finestra di cucina in uso alla proprietà posta nelle CP_1 vicinanze ed all'interno della proiezione verticale della gronda” (pag. 5).
4.1.5. – Ha errato, poi, il tribunale nel rigettare la domanda ritenendo non provato il danno alla salute derivante dall'installazione della predetta caldaia.
Difatti, la violazione dell'art. 890 c.c. e dei regolamenti comunali pone una presunzione di nocività
e di pericolosità iure et de iure che prescinde da ogni accertamento concreto, tenuto conto del fatto che il regolamento edilizio comunale prevedeva la necessità della collocazione sul tetto dello scarico della caldaia proprio al fine di garantire la qualità dell'aria, come si desume dalla rubrica dell'art. 106 lett. b) (in senso conforme, cfr., da ultimo, Cassazione civile, ordinanza del 2.8.2024,
n. 21819).
4.1.6. – Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante incidentale, non risulta che la normativa successiva al 2004 consenta lo scarico a parete né che la fattispecie in esame rientri, per la tipologia della caldaia installata dal tra le ipotesi in deroga all'obbligo di collocare lo CP_1 scarico sul tetto dell'edificio.
Sul punto, vanno richiamate le risultanze della c.t.u. del geom. secondo cui, trattandosi di CP_6 nuovo impianto termico, non è possibile applicare le “deroghe per la ristrutturazione di impianto termico già esistente”, con conseguente non percorribilità delle soluzioni di scarico a parete previste dall'art. 107, comma 4, lett. h) del regolamento comunale (cfr. c.t.u., pag. 9).
5 – Per quanto esposto si impone il rigetto dell'appello incidentale e l'accoglimento di quello principale, con conseguente condanna di alla rimozione dello scarico della caldaia Controparte_1
pagina 13 di 15 apposto sulla parete esterna dell'edificio ubicato in Capannoli, via Risorgimento n. 1 ed al ripristino dello stato dei luoghi a sua cura e spese.
5.1. – In punto di spese, deve trovare applicazione, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., l'orientamento della Suprema Corte secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (Sez.
6 - L, ord. 18 marzo 2014, n. 6259, rv.
629993).
5.2. – Nella specie, dal momento che la domanda proposta dal è stata accolta solo in Pt_1 parte (stante il rigetto di quella di risarcimento danni), si rinvengono i presupposti per compensare per ½ le spese del doppio grado di giudizio, mentre il rimanente ½ deve essere posto a carico del che è risultato soccombente sulla domanda di rimozione dello scarico della CP_1 caldaia che ha avuto, senza dubbio, una importanza preminente sotto il profilo della causalità della lite.
Tali spese si liquidano in conformità alle note depositate dalla difesa del in primo ed in Pt_1 secondo grado, in quanto congrue e conformi ai valori tabellari.
Le spese di c.t.u. vanno, invece, poste integralmente a carico di , in ragione degli Controparte_1 esiti dell'accertamento peritale (per lui sfavorevoli).
5.3. – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da principale proposto da e Parte_1 sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza n. 434/2019 emessa Controparte_1 dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 16/05/2019, così provvede:
1) rigetta l'appello incidentale;
2) accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna alla rimozione dello scarico della caldaia apposto sulla parete esterna Controparte_1 dell'edificio ubicato in Capannoli, via Risorgimento n. 1, catastalmente identificato al foglio 20, pagina 14 di 15 mapp. 272 sub. 2, cat. A/2, ed alla remissione in pristino, a sua cura e spese, dello stato dei luoghi;
3) compensa per ½ le spese del doppio grado di giudizio, ponendo il rimanente ½ a carico di che, per l'intero, liquida: i) per il giudizio di primo grado, in € 555,25 per spese Controparte_1 documentate, in € 7.254,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%,
IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
ii) per il giudizio di secondo grado in € 64,50 per spese documentate, in € 5.552,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
4) pone le spese di c.t.u. di primo e secondo grado definitivamente a carico di . Controparte_1
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante incidentale ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, 14.5.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1289/2019 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. FELICI FEDERICA Parte_1 C.F._1
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. GIUNTI GINO (CF Controparte_1 C.F._2
) C.F._3
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 434/2019 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 16/05/2019
CONCLUSIONI
In data 6-26.11.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, > accertato e dichiarato che l'installazione del condotto di scarico della caldaia sul muro di confine tra l'immobile di proprietà del convenuto e il fondo dell'attore è avvenuto senza autorizzazione di quest'ultimo nonché in violazione delle norme vigenti in materia e in premessa richiamate;
> accertato e dichiarato che la suddetta installazione comporta una limitazione e/o modificazione del diritto di pieno ed esclusivo godimento dell'attore sul fondo di sua proprietà determinando anche una lesione ex art. 1170 c.c., oltre che un pregiudizio per la sua sicurezza e salute;
> condannare il Sig. alla Controparte_1 rimozione dell'impianto installato e comunque all'esecuzione di tutte quelle opere che si rendono
pagina 1 di 15 necessarie alla messa in ripristino Si specifica che non si intende reiterare la richiesta di risarcimento danni. Con vittoria di spese e competenze professionali del presente grado e del secondo grado di giudizio”.
Per la parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello intestata, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione: in via preliminare -dichiarare l'inammissibilità dell'appello principale proposto per i motivi A1) e A2) della comparsa in appello;
nel merito in via principale e graduata -rigettare l'appello principale ed, in accoglimento dell'appello incidentale, riformare la sentenza impugnata e perciò -dichiarare l'improcedibilità delle domande giudiziali per mancato e/o invalido esperimento della mediazione obbligatoria;
dichiarare l'improcedibilità delle domande giudiziali per violazione del contraddittorio previo accertamento del litisconsorzio necessario;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda possessoria svolta per le ragioni svolte al motivo sub C3) della comparsa di risposta;
-dichiarare prescritto l'invocato diritto alla rimozione del tubo di scarico e comunque rigettare la relativa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in via subordinata - in ogni caso, rigettare l'appello principale proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare la sentenza impugnata;
-Con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 questa Corte di Appello, proponendo gravame avverso la sentenza n. Controparte_1
434/2019, emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 16/05/2019, che aveva rigettato le domande proposte dal medesimo con compensazione integrale delle spese di lite. Pt_1
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – aveva convenuto in giudizio , esponendo: Parte_1 Controparte_1 che, nell'anno 2005, sul muro perimetrale dell'immobile di proprietà esclusiva del posto in CP_1
Capannoli, via Risorgimento n. 1, che confina con il piazzale di proprietà dell'attore, era stato effettuato al di sotto della finestra della cucina un foro di areazione, così creando un ulteriore sbocco della proprietà del convenuto su quella dell'attore in difetto di autorizzazione di quest'ultimo; che il aveva installato in tale foro, sempre in difetto di autorizzazione di esso il CP_1 Pt_1 tubo di scarico della caldaia, dal quale fuoriuscivano nocive immissioni di gas combusto sul fondo di proprietà dell'attore; che tale tubo di scarico era stato collocato in violazione dell'art. 17-bis del D.L. 63/2013, che aveva sostituito l'art. 5 comma 9 del D.P.R. 412/1993, il quale stabilisce che gli impianti termici, di nuova installazione, devono obbligatoriamente collegarsi a camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione che abbiano sbocco sopra il tetto dell'edificio;
pagina 2 di 15 che, inoltre, il tubo di scarico della caldaia era stato installato in violazione dell'art. 889 c.c., che impone il rispetto della distanza di un metro dal confine per l'installazione delle condutture del gas;
che risultavano violati anche l'art. 890 c.c. ed il regolamento edilizio del di Capannoli;
CP_2 concludeva, pertanto, chiedendo: “accertato e dichiarato che l'installazione del condotto di scarico della caldaia sul muro di confine tra l'immobile di proprietà del convenuto e il fondo dell'attore è avvenuto senza autorizzazione di quest'ultimo nonché in violazione delle norme vigenti in materia
e in premessa richiamate;
accertato e dichiarato che la suddetta installazione comporta una limitazione e/o modificazione del diritto di pieno ed esclusivo godimento dell'attore sul fondo di sua proprietà determinando anche una lesione ex art. 1170 c.c., oltre un pregiudizio per la sua sicurezza e salute;
condannare il Sig. alla rimozione dell'impianto installato e Controparte_1 comunque all'esecuzione di tutte quelle opere che si rendono necessarie alla messa in ripristino, nonché al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attore. Oltre interessi legali maturati e maturandi.
Con vittoria di spese e competenze professionali”.
1.2. – Si costituiva in giudizio , eccependo preliminarmente: i) l'improcedibilità Controparte_1 della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione;
ii) l'incompetenza per materia del tribunale a favore del Giudice di Pace di Pisa;
iii) l'inammissibilità della tutela possessoria invocata dall'attore ex art. 1170 c.c., non avendo questi proposto ricorso ex art. 703
c.p.c.; iv) l'improcedibilità dell'azione per violazione del contraddittorio, in quanto il muro perimetrale dove era stato installato il tubo di scarico era la parte comune di un fabbricato composto da tre unità abitative di cui una di proprietà esclusiva di , una di Controparte_3 proprietà esclusiva di esso ed una in comproprietà al 50% tra i due, con la conseguenza CP_1 che la domanda andava proposta anche nei confronti di;
nel merito, sosteneva la Controparte_3 legittimità dello scarico dei fumi a parete dell'impianto termico, dal momento che, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del DPR 412/1993, come sostituito dall'art. 17-bis del D.L. 63/2013, l'obbligo dello scarico dei fumi con canna fumaria con sbocco sul tetto vige solo per gli impianti installati successivamente al 31.8.2013, mentre quello in questione era stato ultimato nel 2004; rilevava, inoltre, che il confine tra le due proprietà non era quello indicato dall'attore e che lo scarico dei fumi non era equiparato alla collocazione dei tubi di gas disciplinata dall'art. 889 c.c.; rilevava, altresì, l'assenza di qualsiasi rischio per la salubrità e la sicurezza della proprietà di parte attrice ed eccepiva la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni.
1.3. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove orali e documentali oltre che con l'espletamento di c.t.u., il tribunale decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
pagina 3 di 15 (-) la mediazione era stata svolta in corso di causa, anche se la stessa non doveva considerarsi quale condizione di procedibilità della domanda, tenuto conto del suo oggetto;
(-) l'eccezione di incompetenza per materia e di violazione del contraddittorio erano infondate, avendo l'attore proposto domande di condanna al risarcimento del danno alla salute e per violazione del diritto di proprietà nei confronti del soggetto ritenuto responsabile dell'illecito;
(-) non poteva essere accolta l'eccezione di prescrizione, avuto riguardo alla natura permanente dell'illecito imputato al convenuto, posto in essere nel 2005;
(-) quanto al merito, l'espletata c.t.u. aveva accertato che l'impianto: i) non rispettava la normativa vigente all'epoca di realizzazione dello stesso, in quanto lo scarico dei prodotti di combustione derivanti dal generatore di calore doveva essere portato fin sopra al tetto;
ii) non violava la normativa in materia di distanze “trattandosi di un impianto di espulsione dei fumi derivanti da una caldaia”;
(-) non vi era, poi, prova del pregiudizio alla salute, dal momento che i testi escussi non avevano potuto confermare con certezza la natura delle sostanze che fuoriuscivano dall'impianto;
(-) non risultava, inoltre, provato né il danno patrimoniale né quello non patrimoniale derivante da violazione del diritto di proprietà;
(-) del resto, la condotta del convenuto, posta in essere nove anni prima dell'instaurazione del giudizio e consistita nella realizzazione di un foro di areazione e nella installazione di un tubo di minima lunghezza per un impianto di riscaldamento, non era idonea a far presumere l'esistenza di alcun pregiudizio per l'attore;
(-) sussistevano i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite, tenuto conto dell'accertamento del c.t.u. in ordine alla non conformità dell'impianto.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) con il primo, rilevava l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui, sulla scorta dell'espletata c.t.u., aveva escluso che la realizzazione dello scarico dell'impianto termico determinasse una violazione degli artt. 889 e 890 c.c.
In particolare, il primo giudice non aveva considerato che tali norme pongono una presunzione assoluta di pericolosità, nel caso di violazione delle distanze.
Nella specie, tale violazione sussisteva, non risultando rispettata la distanza di un metro dal confine, prevista dall'art. 889, comma 2, c.c.
Inoltre, era palese anche la violazione del regolamento edilizio del Comune di Capannoli, il cui art. 106, comma 4, lett. b) stabilisce che “per i nuovi impianti ricadenti all'interno della CP_4
pagina 4 di 15 7129/92 lo scarico deve essere convogliato sempre a tetto o localizzato in modo da non interferire con eventuali aperture di ventilazione naturale o artificiale poste sulle vicinanze”.
Pertanto, era evidente illegittimità dell'installazione dello scarico, che era stata eseguita a parete anziché sul tetto dell'immobile, come accertato anche dal c.t.u. ed affermato anche nella sentenza impugnata.
Al riguardo, aveva errato il tribunale nel ritenere che la violazione delle distanze fosse subordinata all'accertamento di un danno alla salute, in quanto gli artt. 889 e 890 c.c. ponevano una presunzione assoluta di pericolosità dell'opera nel caso di mancato rispetto delle predette distanze.
2) Con il secondo, rilevava che era pacifico che lo scarico fosse stato eseguito in assenza di qualsiasi autorizzazione del medesimo appellante, il che, traducendosi nella imposizione di una illegittima servitù di scarico sul fondo di proprietà giustificava la richiesta di rimozione Pt_1 dell'impianto.
Per tali ragioni, è stata formulata dall' appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, eccepiva Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. e per avere l'appellante rinunciato, in primo grado, alle domande riproposte in appello;
per il resto, contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata;
proponeva, inoltre, appello incidentale per i seguenti motivi:
1) il tribunale aveva errato nel ritenere assolta la condizione di procedibilità della domanda, non considerando che, al secondo incontro davanti al mediatore, l'originario convenuto non si era presentato, così impedendo lo svolgimento della mediazione;
2) il tribunale aveva, altresì, errato nel non estendere il contraddittorio nei confronti di P_
, quale comproprietaria della parete sulla quale era stata praticata l'apertura per
[...]
l'inserimento della canna fumaria;
3) la domanda di rimozione dello scarico era, comunque, infondata anche per i profili non esaminati dal tribunale e in particolare: i) per l'assenza di immissioni idonee ad arrecare pregiudizio alla proprietà dell'attore; ii) per il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della normativa in materia di impianti termici;
iii) perché l'art. 5, comma 9, del D.P.R.
412/1993, come sostituito dall'art. 17-bis del d.l. n. 63/2013, consente lo scarico a parete dei fumi di combustione per gli impianti termici installati, come quello in esame, prima del 31.8.2013.
pagina 5 di 15 Rilevava, in ogni caso, che il c.t.u aveva errato nel qualificare la caldaia installata dal convenuto come un nuovo impianto termico, con conseguente obbligatorio scarico sul tetto, senza compiere alcuna indagine volta ad accertare sia l'esistenza di un precedente impianto termico sia di una preesistente canna fumaria, la cui presenza era stata riferita dal teste che aveva Tes_1 eseguito i lavori di installazione della caldaia.
Inoltre, la sostituzione della stufa fissa a cherosene con una caldaia murale del tipo C), della portata termica di 25,60 kw alimentata a metano, consentiva di derogare, ai sensi dell'art. 5, comma 9-bis, del DPR 412/1993, all'obbligo dello scarico a tetto.
2.3. – La causa veniva trattenuta una prima volta in decisione in data 11.11.2020, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2.4. – Con ordinanza del 21.7.-9.9.2021 veniva rimessa sul ruolo, avendo la Corte ritenuto necessario disporre una nuova indagine peritale.
2.5. – All'esito dell'espletamento della c.t.u., la causa veniva trattenuta nuovamente in decisione in data 6.7.2022.
2.6. – Con provvedimento del 23.5.2023, la causa veniva rimessa ancora sul ruolo, stante la sopravvenuta indisponibilità di uno dei componenti del Collegio.
2.7. – A seguito di successivi chiarimenti richiesti al c.t.u. e resi all'udienza del 7.2.2024, la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione in data 6-26.11.2024 sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
3 – Sulle questioni preliminari.
3.1. – In primo luogo, è da rilevare che l'eccezione di inammissibilità del gravame per pretesa violazione dell'art. 342 c.p.c., sollevata da parte appellata, si appalesa infondata, poiché l'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n.
18307 del 18/09/2015).
In concreto, dalla lettura dell'atto è dato ricavare non solo le statuizioni oggetto di gravame ma anche in che termini è stata richiesta la modifica della valutazione operata dal giudice di primo grado: le censure formulate presentano un grado di contenuto critico sufficientemente articolato e si esprimono in termini di adeguata contrapposizione ai passaggi motivazionali della decisione impugnata.
pagina 6 di 15 3.2. – Va, altresì, disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata, peraltro per la prima volta in questo grado di giudizio, dal CP_1
Nella specie, infatti, a venire in rilievo è un rapporto di natura esclusivamente privatistica che non comporta, neppure incidentalmente, il sindacato su provvedimenti adottati dall'autorità amministrativa, il che rende evidente la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.
3.3. – Contrariamente, poi, a quanto sostenuto dall'appellato, la domanda di rimozione dello scarico della caldaia non è stata in alcun modo rinunciata dal in quanto, all'udienza di Pt_1 precisazione delle conclusioni tenutasi in primo grado (cfr. verbale del 30.5.2018 e del 5.2.2019), il difensore dell'attore ha richiamato integralmente le conclusioni dell'atto di citazione.
Inoltre, all'udienza del 7.7.2015, a seguito dei chiarimenti richiesti dal giudice di prime cure, la difesa del ha precisato “che la domanda svolta è domanda di condanna al risarcimento dei Pt_1 danni provocati dalla illegittima condotta di controparte consistita nell'avere collocato un tubo di scarico in violazione delle distanze fra le proprietà, e senza autorizzazione della parte attrice, che emette sostanze nocive. Si domanda altresì la condanna alla rimozione dell'impianto”.
Vero è che la formulazione della domanda contenuta nell'atto di citazione era più articolata
(“accertato e dichiarato che l'installazione del condotto di scarico della caldaia sul muro di confine tra l'immobile di proprietà del convenuto e il fondo dell'attore è avvenuto senza autorizzazione di quest'ultimo nonché in violazione delle norme vigenti in materia ed in premessa richiamate;
accertato e dichiarato che la suddetta installazione comporta una limitazione e/o modificazione del diritto di pieno ed esclusivo godimento dell'attore sul fondo di sua proprietà determinando anche una lesione ex art. 1170 c.c., oltre che un pregiudizio per la sua sicurezza e salute;
condannare il sig. alla rimozione dell'impianto installato e comunque all'esecuzione di tutte Controparte_1 quelle opere che si rendono necessarie alla messa in ripristino nonché al risarcimento di tutti i danni subiti”), tuttavia, quanto dichiarato dal difensore del all'udienza del 7.7.2015 non Pt_1 consente di ravvisare alcuna rinuncia, avendo egli soltanto sintetizzato il contenuto della domanda.
Del resto, come affermato dalla Suprema Corte: “la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda”
(cfr. ex plurimis Cassazione civile, sentenza del 9.5.2024, n. 12756).
Nella specie, le domande contenute nell'atto di citazione sono state espressamente riproposte all'udienza di precisazione delle conclusioni, il che esclude qualsiasi presunzione di rinuncia.
pagina 7 di 15 Senza pretermettere che la domanda di rimozione dell'impianto, esplicitamente menzionata all'udienza del 7.7.2015, non può che ricomprendere anche quella di eliminazione dello scarico della caldaia (in quanto facente parte dell'impianto).
3.4. – A questo punto, si impone l'anticipazione della trattazione del primo e del secondo motivo dell'appello incidentale, in quanto concernenti questioni aventi carattere preliminare.
3.4.1. – Il primo motivo è infondato, dovendosi disattendere l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
In particolare, si duole l'appellante del fatto che, al secondo incontro davanti al mediatore, il non ebbe a presentarsi, così non consentendo, a suo dire, lo svolgimento della Pt_1 mediazione.
Invero, come affermato dalla Suprema Corte: “Nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lg. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1 bis, del medesimo decreto (come introdotto dal d.l. n. 69 del
2013, conv., con modif., in l. n. 98 del 2013), è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste […] La condizione di procedibilità si intende positivamente assolta con l'avvio della procedura di mediazione e con la comparizione al primo incontro davanti al mediatore, all'esito del quale la parte può liberamente manifestare il suo parere negativo sulla possibilità di proseguire utilmente la procedura” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 27/03/2019, n.8473).
Nella specie, è pacifico che entrambe le parti siano comparse al primo incontro dinanzi al mediatore, il che consente di ritenere soddisfatta la condizione di procedibilità della domanda.
3.4.2. – Parimenti infondato è il secondo motivo, non ravvisandosi alcuna violazione del contraddittorio, per non essere stata evocata in giudizio quale comproprietaria del Controparte_3 muro perimetrale sul quale è collocato lo scarico della caldaia.
Difatti, il primo giudice ha qualificato l'azione come avente carattere personale, in quanto proposta nei confronti di quale autore della condotta contestata (consistita nell'installazione Controparte_1
a parete dello scarico della caldaia), di talché è da escludere che la nei cui confronti non Pt_1 risulta proposta alcuna domanda, rivestisse la qualità di litisconsorte necessaria.
Inoltre, la qualificazione della domanda non è stata in alcun modo censurata dalle parti, sicché, sul punto, la sentenza deve ritenersi passata in giudicato (cfr. Cass. civ., n. 31330/2023).
3.5. – Per quanto riguarda, infine, l'eccezione di prescrizione, è necessario considerare come, nella comparsa di costituzione e risposta depositata in prime cure, la stessa fosse stata sollevata unicamente in ordine alla domanda di risarcimento danni.
pagina 8 di 15 Ne deriva che il non può, in questo grado, estendere l'eccezione anche alla domanda di CP_1 rimozione dello scarico della caldaia, trattandosi di eccezione nuova con conseguente inammissibilità ex art. 345 c.p.c.
In ogni caso, il tribunale ha rigettato l'eccezione sulla base del carattere permanente dell'illecito.
Ebbene, l'appellato/appellante incidentale ha completamente omesso di articolare qualsiasi censura sul punto, con la conseguenza che il gravame, in parte qua, si presenta inammissibile ex art. 342 c.p.c. perché difetta integralmente della parte critica.
Sgombrato il campo dalle predette questioni preliminari, è possibile passare ad esaminare l'appello principale e le restanti censure dell'appello incidentale.
4 – L'esame dell'appello principale ed incidentale
4.1. – I due motivi dell'appello principale ed il terzo dell'appello incidentale possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi tra di loro.
4.1.1. – Come già rilevato nell'ordinanza del 21.7.-9.9.2021: “la distanza di almeno un metro dal confine che l'art. 889, comma 2, c.c. prescrive per l'installazione dei tubi dell'acqua, del gas e simili, si riferisce alle condutture che abbiano un flusso costante di sostanze liquide o gassose e, conseguentemente, comportino un permanente pericolo per il fondo vicino, in relazione alla naturale possibilità di trasudamento e di infiltrazioni e non è pertanto applicabile con riguardo alle canne fumarie per la dispersione dei fumi delle caldaie le quali, avendo una funzione identica a quella del camino, vanno soggette alla regolamentazione di cui all'art. 890 c.c. e, quindi, poste alla distanza fissata dai regolamenti locali” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 23973 del
12.10.2017).
Trattasi di principio certamente applicabile alla fattispecie per cui è causa, dal momento che ad essere contestata dal è l'installazione, da parte del dello scarico della caldaia Pt_1 CP_1 sulla parete dell'edificio in cui si trova il suo appartamento e che è situato in prossimità del resede di proprietà del medesimo Pt_1
Il tutto come da fotografie accluse alle espletate c.t.u. che, per comodità di consultazione, si intercalano di seguito:
pagina 9 di 15 Ne deriva che la legittimità dello scarico deve essere valutata sia con riferimento ai regolamenti locali che alla normativa di settore (quale fonte sovraordinata).
In proposito, è necessario, in primo luogo, accertare se il predetto scarico sia stato correttamente installato sulla parete dell'edificio in cui è posta l'unità abitativa del CP_1
4.1.2. – Orbene, l'art. 5, comma 9, del DPR 412/1993, nella versione ratione temporis applicabile ai fatti per cui è causa (risalenti al 2004, anno in cui è stato realizzato lo scarico), stabiliva: “Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, nei seguenti casi: - nuove installazioni di impianti termici, anche se al servizio delle singole unità immobiliari, - ristrutturazioni di impianti termici centralizzati, - ristrutturazioni della totalità degli impianti termici individuali appartenenti ad uno stesso edificio, - trasformazioni da impianto termico centralizzato
a impianti individuali. - impianti termici individuali realizzati dai singoli previo distacco dall'impianto centralizzato […]”.
In particolare, l'art. 1, comma 1, lett. f) del citato testo normativo definisce “impianto termico”:
“un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente i sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo;
sono quindi compresi negli impianti termici gli impianti
pagina 10 di 15 individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari”.
Pertanto, il fatto che l'immobile del fosse, in passato, dotato di una stufa fissa a cherosene CP_1
– come da lui stesso ammesso – non consente, alla luce delle richiamate disposizioni normative, di considerare l'abitazione come provvista di un impianto termico.
Quindi, l'avere il teste , esecutore dei lavori di installazione della nuova caldaia, riferito Tes_1 dell'esistenza di un precedente scarico, si presenta come irrilevante, in quanto lo stesso non può che essere relativo alla vecchia stufa in cherosene, in difetto di altri elementi offerti dall'appellato.
In proposito, si presentano significative anche le risultanze della c.t.u. espleta in questo grado di giudizio, secondo cui “la sostituzione della vecchia caldaia a cherosene con la successiva a gas metano di marca e modello format 25 BF, oltre ad essere stata effettuata senza la CP_5 presentazione di atti amministrativi da cui poter rilevare le caratteristiche d'installazione, ha determinato sia l'introduzione di un nuovo impianto di distribuzione che di generazione del calore dell'impianto termico in uso nell'abitazione dalla parte appellata, in quanto la diversità delle caratteristiche dei due differenti generatori di calore e del combustibile di alimentazione da essi utilizzati non avrebbe consentito la medesima tipologia di posizionamento e di distribuzione del calore. Pertanto, considerata sia la modifica del generatore di calore che del sistema di distribuzione dei fluidi termovettori, si ritiene ragionevolmente presumibile che la sostituzione della caldaia a cherosene con la successiva a metano abbia di fatto costituito la realizzazione di un nuovo impianto termico” (cfr. c.t.u. del geom. pag. 5). CP_6
L'installazione, nel 2004, della nuova caldaia a metano deve, dunque, inquadrarsi nella categoria dello “impianto termico di nuova installazione”, di cui all'art. 1, lett. g), del D.P.R. 412/1993 (e cioè “un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio antecedentemente privo di impianto termico”), con la conseguenza che essa soggiace alle prescrizioni del successivo art. 5, comma 9, che prevede l'obbligatorietà dello “sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente”
4.1.3. – Coerentemente, allora, il regolamento edilizio unitario approvato dal Parte_2 con delibera del consiglio comunale n. 27 del 28.3.2003 (allegato alla c.t.u. del geom. CP_7 espletata in primo grado, pag. 60), all'art. 106 lett. b), comma 4, stabiliva che “per i nuovi impianti ricadenti all'interno della UNI-CIG 7129/92 lo scarico deve essere convogliato sempre a tetto o localizzato in modo da non interferire con eventuali aperture di ventilazione naturale o artificiale poste sulle vicinanze”.
Al riguardo, al fine di sgombrare il campo da ogni equivoco, giova considerare che la norma in questione deve essere interpretata nel senso che la collocazione dello scarico sul tetto deve pagina 11 di 15 avvenire in modo da non determinare interferenza con eventuali aperture di ventilazione naturale od artificiale.
Difatti, la contraria interpretazione sostenuta dalla difesa del (peraltro, per la prima volta, CP_1 in comparsa conclusionale, pag. 24), secondo cui la norma del regolamento edilizio “prevede non un obbligo assoluto ed inderogabile di scarico sul tetto per i nuovi impianti ma l'alternativa della localizzazione dello scarico o sul tetto o altra soluzione che non interferisca con eventuali aperture di ventilazione naturale o artificiale poste nelle vicinanze” finirebbe, sostanzialmente, per aggirare quanto disposto dall'art. 5, comma 9, del DPR 412/1993.
D'altra parte, il successivo capoverso dell'art. 106 lett. b), comma 4, del citato regolamento comunale, specificava che “per gli interventi sugli impianti esistenti è ammesso lo scarico a parete secondo le indicazioni della UNI-CIG 7129/92 e le prescrizioni del D.P.R. 412/93, qualora si verifichi la contemporaneità delle seguenti condizioni: a) non interferisca con eventuali aperture di ventilazione o artificiale;
b) le opere previste non si configurino come interventi di ristrutturazione dell'edificio; c) non si possa usufruire di canne fumarie e non sia consentita la costruzione di nuove con scarico a tetto;
d) non sia possibile l'attraversamento di piani sovrastanti”.
Pertanto, la possibilità di realizzare uno scarico a parete era circoscritta solo agli impianti esistenti ed era sottoposta ad una serie di condizioni, il che rende evidente l'erroneità dell'interpretazione del regolamento edilizio propugnata dall'appellato/appellante incidentale (secondo cui lo scarico si sarebbe potuto realizzare sempre a parete purché “non interferis[sse] con eventuali aperture di ventilazione o artificiale”).
Del resto, già la previsione della possibilità di realizzare lo scarico a parete solo per gli impianti esistenti, esclude, di per sé, la legittimità di quello installato dal da considerarsi, per CP_1 quanto sopra esposto, come “impianto nuovo”.
Del tutto condivisibilmente, quindi, la c.t.u. espletata in prime cure aveva concluso affermando che “l'impianto in oggetto non rispett[a] la normativa vigente con riferimento all'epoca di realizzazione dello stesso, in quanto lo scarico dei prodotti di combustione derivanti dal generatore di calore doveva essere portato fin sopra il tetto” (cfr. c.t.u. del geom. pag. 11-12), CP_7 conclusione che è stata erroneamente trascurata dal primo giudice.
Inoltre, la c.t.u. espletata in questo grado di giudizio ha pure accertato che il fabbricato in cui è situato l'appartamento del possiede “le caratteristiche intrinseche per la realizzazione di CP_1 una nuova condotta fumaria nel rispetto delle previsioni del Regolamento Edilizio comunale attuale ed alla luce delle più recenti modifiche normative e regolamentari” (cfr. c.t.u. del geom. CP_6 pag. 7), il che, stante quanto stabilito dall'art. 106 lett. b), comma 4, del regolamento comunale, esclude ulteriormente la legittimità della installazione dello scarico della caldaia a parete.
pagina 12 di 15 4.1.4. – Ne consegue l'irrilevanza della questione, che ha diffusamente impegnato la difesa dell'appellato/appellante incidentale, concernente l'individuazione dell'esatta linea di confine tra le due proprietà, dal momento che l'acclarata illegittimità della collocazione dello scarico della canna fumaria (installato sulla parete anziché sul tetto dell'edificio) rende evidente la violazione delle distanze legali.
In proposito, è del tutto irrilevante la circostanza, addotta dal secondo cui il fabbricato del CP_1 si troverebbe ad una distanza di nove metri dallo scarico della caldaia. Pt_1
Invero, è pacifico che il predetto scarico sia collocato in prossimità del resede del e, Pt_1 quindi, del confine tra le due proprietà, il che consente di ritenere soddisfatto il presupposto per l'applicazione dell'890 c.c. (costituito dalla realizzazione dell'opera “presso il confine”), essendo innegabile che si tratti di fondi latistanti, come ben si evince dalla c.t.u. del geom. il quale CP_6 ha accertato che lo scarico della caldaia “risulta aggettare sulla proprietà del sig. Parte_1 per circa 16 centimetri ad un'altezza di circa 2,88 metri dal piano di calpestio, comunque al di sopra di circa 40 cm dell'architrave della finestra di cucina in uso alla proprietà posta nelle CP_1 vicinanze ed all'interno della proiezione verticale della gronda” (pag. 5).
4.1.5. – Ha errato, poi, il tribunale nel rigettare la domanda ritenendo non provato il danno alla salute derivante dall'installazione della predetta caldaia.
Difatti, la violazione dell'art. 890 c.c. e dei regolamenti comunali pone una presunzione di nocività
e di pericolosità iure et de iure che prescinde da ogni accertamento concreto, tenuto conto del fatto che il regolamento edilizio comunale prevedeva la necessità della collocazione sul tetto dello scarico della caldaia proprio al fine di garantire la qualità dell'aria, come si desume dalla rubrica dell'art. 106 lett. b) (in senso conforme, cfr., da ultimo, Cassazione civile, ordinanza del 2.8.2024,
n. 21819).
4.1.6. – Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante incidentale, non risulta che la normativa successiva al 2004 consenta lo scarico a parete né che la fattispecie in esame rientri, per la tipologia della caldaia installata dal tra le ipotesi in deroga all'obbligo di collocare lo CP_1 scarico sul tetto dell'edificio.
Sul punto, vanno richiamate le risultanze della c.t.u. del geom. secondo cui, trattandosi di CP_6 nuovo impianto termico, non è possibile applicare le “deroghe per la ristrutturazione di impianto termico già esistente”, con conseguente non percorribilità delle soluzioni di scarico a parete previste dall'art. 107, comma 4, lett. h) del regolamento comunale (cfr. c.t.u., pag. 9).
5 – Per quanto esposto si impone il rigetto dell'appello incidentale e l'accoglimento di quello principale, con conseguente condanna di alla rimozione dello scarico della caldaia Controparte_1
pagina 13 di 15 apposto sulla parete esterna dell'edificio ubicato in Capannoli, via Risorgimento n. 1 ed al ripristino dello stato dei luoghi a sua cura e spese.
5.1. – In punto di spese, deve trovare applicazione, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., l'orientamento della Suprema Corte secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (Sez.
6 - L, ord. 18 marzo 2014, n. 6259, rv.
629993).
5.2. – Nella specie, dal momento che la domanda proposta dal è stata accolta solo in Pt_1 parte (stante il rigetto di quella di risarcimento danni), si rinvengono i presupposti per compensare per ½ le spese del doppio grado di giudizio, mentre il rimanente ½ deve essere posto a carico del che è risultato soccombente sulla domanda di rimozione dello scarico della CP_1 caldaia che ha avuto, senza dubbio, una importanza preminente sotto il profilo della causalità della lite.
Tali spese si liquidano in conformità alle note depositate dalla difesa del in primo ed in Pt_1 secondo grado, in quanto congrue e conformi ai valori tabellari.
Le spese di c.t.u. vanno, invece, poste integralmente a carico di , in ragione degli Controparte_1 esiti dell'accertamento peritale (per lui sfavorevoli).
5.3. – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da principale proposto da e Parte_1 sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza n. 434/2019 emessa Controparte_1 dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 16/05/2019, così provvede:
1) rigetta l'appello incidentale;
2) accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna alla rimozione dello scarico della caldaia apposto sulla parete esterna Controparte_1 dell'edificio ubicato in Capannoli, via Risorgimento n. 1, catastalmente identificato al foglio 20, pagina 14 di 15 mapp. 272 sub. 2, cat. A/2, ed alla remissione in pristino, a sua cura e spese, dello stato dei luoghi;
3) compensa per ½ le spese del doppio grado di giudizio, ponendo il rimanente ½ a carico di che, per l'intero, liquida: i) per il giudizio di primo grado, in € 555,25 per spese Controparte_1 documentate, in € 7.254,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%,
IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
ii) per il giudizio di secondo grado in € 64,50 per spese documentate, in € 5.552,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
4) pone le spese di c.t.u. di primo e secondo grado definitivamente a carico di . Controparte_1
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante incidentale ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, 14.5.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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