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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/10/2025, n. 4622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4622 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice AN IT De AZ,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 14802/2023 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Silvio CP_1
Fogliati, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
PARTE ATTRICE
Contro
, in persona del pro tempore, Controparte_2 CP_3 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , presso cui è CP_2 domiciliato;
PARTE CONVENUTA costituita
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino dell'8.6.2023 di rigetto della domanda di rilascio della carta di soggiorno per familiare extra UE di cittadino UE ex art 3 c. 2 lett. a) dlgs 30/2007.
Conclusioni di parte attrice: “ preliminarmente, sospendere inaudita altera parte e con urgenza, o con apposita udienza all'uopo fissanda, l'efficacia dell'atto opposto, risultando manifesto sia il fumus boni iuris che il periculum in mora e non essendovi alcun differente rimedio per paralizzare l'efficacia dell'atto, per le ragioni di cui in atti;
- in via istruttoria, dare ingresso ai capitoli di prova per testi, con i testi ivi indicati;
- in via processuale, disporre la comparizione personale del ricorrente, sì da consentire ex artt. 24
Cost. e 6 CEDU, nonché ai sensi della direttiva UE migranti, la piena e consapevole partecipazione della parte al giudizio;
in via principale, dichiarare la nullità e/o inesistenza della notifica del provvedimento impugnato per i motivi esposti e, per l'effetto, restituire gli atti alla Questura di CP_2 per l'ulteriore corso del procedimento;
- in subordine, annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo
e/o infondato in fatto e/o in diritto, per i motivi esposti, il decreto di rigetto impugnato Prot. nr.
475/2023 dell'08/06/2023 e, per l'effetto, restituire gli atti al Questore di affinchè provveda CP_2 al rilascio della carta di soggiorno ex art. 3 comma 2 lett. a) D.Lgs. 30/2007 in capo alla sig.na CP_1
ovvero dare i provvedimenti ritenuti più opportuni;
- in via incidentale, condizionata al
[...] rigetto della domanda principale, dichiarare tenuti e condannare, in solido tra loro, i resistenti al risarcimento dei danni tutti, patiti e patiendi, dalla sig.na a causa della durata della CP_1 procedura amministrativa, liquidando gli stessi nella misura ritenuta congrua;
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa ex art. 91 c.p.c., con distrazione in favore del procuratore antistatario.”
Conclusioni della parte convenuta: “rigettare il ricorso proposto, poiché in ogni caso infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte meglio chiarite nella relazione, come richiamata nel merito
a fare parte integrante del presente atto, confermando, per l'effetto, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge”.
Motivi in fatto e in diritto
La sig.ra ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, eccependone CP_1 preliminarmente la nullità per essere stata notificata una copia non conforme all'originale; deducendo nel merito la “vivenza a carico” della cugina, , cittadina italiana, comprovata sia dalle Persona_1 rimesse in denaro (cfr. doc. 8) che dalla dichiarazione del sindaco del comune di Pogradec (cfr. doc.
7).
La parte convenuta ha chiesto il rigetto della domanda, ribadendo l'assenza di prova della “vivenza a carico”, ritenendo le rimesse insufficienti e limitate in un tempo ridotto.
All'udienza del 18.6.2025 venivano escussi i testi indicati dalla parte ricorrente;
all'udienza del
17.10.2025, la parte ricorrente, unica comparsa, insisteva nel ricorso.
**************************
Passando ad esaminare il merito della causa, secondo il principio della ragione più liquida, si osserva che la ha rigettato l'istanza di rilascio della carta di soggiorno per familiari extra UE di CP_2 cittadini UE, per assenza di prova in ordine alla circostanza che la ricorrente fosse a carico della cugina, sig.ra cittadina italiana. Nessuna contestazione è stata mossa nel Persona_1 provvedimento in ordine al rapporto familiare ex art 3 c. 2 lett. a) d.lgs. 30/2007.
La giurisprudenza di legittimità, con principio rilevante anche nel caso di specie, ha precisato che “In tema di impugnazione del provvedimento del Questore di rigetto del rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi familiari, l'accertamento giurisdizionale è strettamente vincolato alla motivazione del provvedimento amministrativo, che, unitamente ai motivi di impugnazione, delimita, ex art. 112 c.p.c., il "thema decidendum". Pertanto, è nulla la sentenza (nella specie della corte d'appello) che, nel confermare il rigetto da parte del Questore della domanda di rinnovo del soggiorno, motivata sulla base dell'accertata mancanza del requisito della convivenza, abbia invece motivato la propria pronuncia sulla base della natura fittizia del vincolo coniugale." (cfr. Cass. n.
10925 del 18.4.2019).
Di conseguenza l'oggetto del presente giudizio è ancorato alle ragioni del rigetto indicate nel provvedimento del Questore di Torino oggetto di impugnazione, tenuto peraltro conto che le ragioni dell'impugnazione si fondano su tali censure.
L'art 3 c. 2 lett. A) d.lgs. cit. così dispone: “Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato, lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone: a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'articolo 2, comma 1, lettera b), se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente;”.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, la vivenza a carico o la convivenza, da intendersi come requisiti alternativi, devono valutarsi in riferimento al paese di origine (cfr. Cass. SU
21108/2013) e comportano “la necessità di un esame approfondito della situazione personale del richiedente (...) e si caratterizza per la situazione di fatto consistente nella dipendenza economica del familiare dal cittadino dell'Unione (…) correlata al soddisfacimento di bisogni essenziali (...)” (cfr.
Cass.28774/22), assumendo anche rilevanza “la natura, la durata e il grado della dipendenza”. La verifica della vivenza a carico, in altri termini, “richiede un'indagine fattuale da effettuarsi caso per caso”, che non può discendere automaticamente “da un'attestazione proveniente da un'autorità estera”, dovendosi verificare in concreto la sussistenza del requisito (cfr. Cass. Cit).
Nel caso oggetto di giudizio sono stati sentiti tre testimoni: la cugina, sig.ra , suo marito Persona_1
e il compagno attuale della ricorrente.
Tutti e tre i testi sono stati conformi nell'affermare che la ricorrente, orfana di madre, ha vissuto con la nonna, priva di risorse economiche, che la cugina, sig.ra , fin dal 2004 o dal 2008 Persona_1 (cfr dichiarazioni testimoniali) ha provveduto a inviare denaro per il suo sostentamento, ogni settimana o ogni due settimane nella misura di euro 50/100 ogni volta;
che tale situazione si è protratta fino all'arrivo in Italia della ricorrente nell'anno 2021; che, appena giunta in Italia, la stessa ha vissuto presso la casa della cugina, che ha continuato a provvedere al suo mantenimento fino all'anno 2024, quando la ricorrente ha iniziato una relazione con il sig. , imprenditore (cfr. docc. Controparte_4
37 e 38), attivatosi per la presentazione della documentazione volta all'acquisto della cittadinanza italiana. Dalla relazione della ricorrente con il signore sopra indicato è nata, il 25.6.2025,
[...]
Per_2
Ritiene il giudice che è stato dimostrato il presupposto della vivenza a carico, peraltro di lunga durata
(dal 2004/2008 fino al 2021), con invio costante di denaro e a intervalli di tempo ravvicinati.
Le spese di lite vanno compensate in ragione del fatto che la domanda è stata accolta sulla base di nuovi elementi emersi in giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
Accoglie la domanda, riconosce alla ricorrente il diritto al rilascio della carta di soggiorno per familiare extra UE di cittadino UE ex art 3 c. 2 lett. a) d.lgs. 30/2007.
Compensa le spese di lite.
Torino, 24.10.2025
Si comunichi.
Il giudice
AN IT De AZ
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice AN IT De AZ,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 14802/2023 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Silvio CP_1
Fogliati, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
PARTE ATTRICE
Contro
, in persona del pro tempore, Controparte_2 CP_3 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , presso cui è CP_2 domiciliato;
PARTE CONVENUTA costituita
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino dell'8.6.2023 di rigetto della domanda di rilascio della carta di soggiorno per familiare extra UE di cittadino UE ex art 3 c. 2 lett. a) dlgs 30/2007.
Conclusioni di parte attrice: “ preliminarmente, sospendere inaudita altera parte e con urgenza, o con apposita udienza all'uopo fissanda, l'efficacia dell'atto opposto, risultando manifesto sia il fumus boni iuris che il periculum in mora e non essendovi alcun differente rimedio per paralizzare l'efficacia dell'atto, per le ragioni di cui in atti;
- in via istruttoria, dare ingresso ai capitoli di prova per testi, con i testi ivi indicati;
- in via processuale, disporre la comparizione personale del ricorrente, sì da consentire ex artt. 24
Cost. e 6 CEDU, nonché ai sensi della direttiva UE migranti, la piena e consapevole partecipazione della parte al giudizio;
in via principale, dichiarare la nullità e/o inesistenza della notifica del provvedimento impugnato per i motivi esposti e, per l'effetto, restituire gli atti alla Questura di CP_2 per l'ulteriore corso del procedimento;
- in subordine, annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo
e/o infondato in fatto e/o in diritto, per i motivi esposti, il decreto di rigetto impugnato Prot. nr.
475/2023 dell'08/06/2023 e, per l'effetto, restituire gli atti al Questore di affinchè provveda CP_2 al rilascio della carta di soggiorno ex art. 3 comma 2 lett. a) D.Lgs. 30/2007 in capo alla sig.na CP_1
ovvero dare i provvedimenti ritenuti più opportuni;
- in via incidentale, condizionata al
[...] rigetto della domanda principale, dichiarare tenuti e condannare, in solido tra loro, i resistenti al risarcimento dei danni tutti, patiti e patiendi, dalla sig.na a causa della durata della CP_1 procedura amministrativa, liquidando gli stessi nella misura ritenuta congrua;
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa ex art. 91 c.p.c., con distrazione in favore del procuratore antistatario.”
Conclusioni della parte convenuta: “rigettare il ricorso proposto, poiché in ogni caso infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte meglio chiarite nella relazione, come richiamata nel merito
a fare parte integrante del presente atto, confermando, per l'effetto, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge”.
Motivi in fatto e in diritto
La sig.ra ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, eccependone CP_1 preliminarmente la nullità per essere stata notificata una copia non conforme all'originale; deducendo nel merito la “vivenza a carico” della cugina, , cittadina italiana, comprovata sia dalle Persona_1 rimesse in denaro (cfr. doc. 8) che dalla dichiarazione del sindaco del comune di Pogradec (cfr. doc.
7).
La parte convenuta ha chiesto il rigetto della domanda, ribadendo l'assenza di prova della “vivenza a carico”, ritenendo le rimesse insufficienti e limitate in un tempo ridotto.
All'udienza del 18.6.2025 venivano escussi i testi indicati dalla parte ricorrente;
all'udienza del
17.10.2025, la parte ricorrente, unica comparsa, insisteva nel ricorso.
**************************
Passando ad esaminare il merito della causa, secondo il principio della ragione più liquida, si osserva che la ha rigettato l'istanza di rilascio della carta di soggiorno per familiari extra UE di CP_2 cittadini UE, per assenza di prova in ordine alla circostanza che la ricorrente fosse a carico della cugina, sig.ra cittadina italiana. Nessuna contestazione è stata mossa nel Persona_1 provvedimento in ordine al rapporto familiare ex art 3 c. 2 lett. a) d.lgs. 30/2007.
La giurisprudenza di legittimità, con principio rilevante anche nel caso di specie, ha precisato che “In tema di impugnazione del provvedimento del Questore di rigetto del rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi familiari, l'accertamento giurisdizionale è strettamente vincolato alla motivazione del provvedimento amministrativo, che, unitamente ai motivi di impugnazione, delimita, ex art. 112 c.p.c., il "thema decidendum". Pertanto, è nulla la sentenza (nella specie della corte d'appello) che, nel confermare il rigetto da parte del Questore della domanda di rinnovo del soggiorno, motivata sulla base dell'accertata mancanza del requisito della convivenza, abbia invece motivato la propria pronuncia sulla base della natura fittizia del vincolo coniugale." (cfr. Cass. n.
10925 del 18.4.2019).
Di conseguenza l'oggetto del presente giudizio è ancorato alle ragioni del rigetto indicate nel provvedimento del Questore di Torino oggetto di impugnazione, tenuto peraltro conto che le ragioni dell'impugnazione si fondano su tali censure.
L'art 3 c. 2 lett. A) d.lgs. cit. così dispone: “Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato, lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone: a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'articolo 2, comma 1, lettera b), se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente;”.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, la vivenza a carico o la convivenza, da intendersi come requisiti alternativi, devono valutarsi in riferimento al paese di origine (cfr. Cass. SU
21108/2013) e comportano “la necessità di un esame approfondito della situazione personale del richiedente (...) e si caratterizza per la situazione di fatto consistente nella dipendenza economica del familiare dal cittadino dell'Unione (…) correlata al soddisfacimento di bisogni essenziali (...)” (cfr.
Cass.28774/22), assumendo anche rilevanza “la natura, la durata e il grado della dipendenza”. La verifica della vivenza a carico, in altri termini, “richiede un'indagine fattuale da effettuarsi caso per caso”, che non può discendere automaticamente “da un'attestazione proveniente da un'autorità estera”, dovendosi verificare in concreto la sussistenza del requisito (cfr. Cass. Cit).
Nel caso oggetto di giudizio sono stati sentiti tre testimoni: la cugina, sig.ra , suo marito Persona_1
e il compagno attuale della ricorrente.
Tutti e tre i testi sono stati conformi nell'affermare che la ricorrente, orfana di madre, ha vissuto con la nonna, priva di risorse economiche, che la cugina, sig.ra , fin dal 2004 o dal 2008 Persona_1 (cfr dichiarazioni testimoniali) ha provveduto a inviare denaro per il suo sostentamento, ogni settimana o ogni due settimane nella misura di euro 50/100 ogni volta;
che tale situazione si è protratta fino all'arrivo in Italia della ricorrente nell'anno 2021; che, appena giunta in Italia, la stessa ha vissuto presso la casa della cugina, che ha continuato a provvedere al suo mantenimento fino all'anno 2024, quando la ricorrente ha iniziato una relazione con il sig. , imprenditore (cfr. docc. Controparte_4
37 e 38), attivatosi per la presentazione della documentazione volta all'acquisto della cittadinanza italiana. Dalla relazione della ricorrente con il signore sopra indicato è nata, il 25.6.2025,
[...]
Per_2
Ritiene il giudice che è stato dimostrato il presupposto della vivenza a carico, peraltro di lunga durata
(dal 2004/2008 fino al 2021), con invio costante di denaro e a intervalli di tempo ravvicinati.
Le spese di lite vanno compensate in ragione del fatto che la domanda è stata accolta sulla base di nuovi elementi emersi in giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
Accoglie la domanda, riconosce alla ricorrente il diritto al rilascio della carta di soggiorno per familiare extra UE di cittadino UE ex art 3 c. 2 lett. a) d.lgs. 30/2007.
Compensa le spese di lite.
Torino, 24.10.2025
Si comunichi.
Il giudice
AN IT De AZ