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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/12/2025, n. 2529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2529 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
RGL n. 966/2025
REPUBBLICA ITALINA
IN NOME DEL POPOLO ITALINO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 19/12/2025 nella causa n. 966/2025 RGL, promossa da:
, c.f. , assistito dall'avv. Parte_1 C.F._1
AU LI
PARTE RICORRENTE
contro
:
c.f. assistito dall'avv. SILVIA ZECCHINI CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Indennità di accompagnamento
1. La ricorrente riconosciuta invalida al 100%, ha Parte_1 proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis c.p.c. rubricato al n. 5165/2024, per ottenere l'accertamento delle condizioni sanitarie per fruire dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data della domanda amministrativa (20/07/2023);
2. la ricorrente ha contestato le conclusioni della CTU affidata al dott.
(che aveva negato la sussistenza del requisito sanitario Persona_1 previsto dall'art. 1 L. 18/1980), ed ha introdotto il presente giudizio di opposizione ex art. 445 bis comma 6 c.p.c., di cui parte convenuta CP_1 ha eccepito l'infondatezza;
3. è stato disposto nuovo accertamento medico legale con la nomina a CTU della dr.ssa ; Persona_2
1 RGL n. 966/2025
4. sulla scorta di spiegazioni che appaiono esaustive e convincenti, e che sono state confermate anche in risposta alle osservazioni del consulente tecnico di parte ricorrente, la CTU dr.ssa ha concluso che parte ricorrente Per_2 presenta i requisiti medico legali previsti dall'art. 1 L. 18/1980 per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dal luglio 2025, essendo in condizioni per le quali si rende necessaria un'assistenza continuativa nello svolgimento della maggior parte degli atti quotidiani della vita, e necessitando dell'assistenza permanente di un accompagnatore;
in particolare, la CTU non ha condiviso il parere del CT di parte ricorrente in merito alla presenza del requisito sanitario alla data della visita medica dell'ASL di Collegno del 08/01/2024, affermando che il quadro obiettivo descritto in tale visita (da cui emerge una situazione psichica conservata e un quadro motorio difficoltoso ma ancora sufficientemente autonomo) è stato confermato dal CTU dott. nella Per_1 relazione di ATP 16/11/2024, e che la documentazione agli atti consente di attestare la non autosufficienza dal luglio 2025;
5. deve pertanto essere pronunciato l'accertamento della sussistenza, in capo alla ricorrente, dei requisiti sanitari come sopra indicati;
6. le spese di entrambe le fasi del giudizio di accertamento tecnico preventivo debbono essere compensate, essendo stata accertata la sussistenza del requisito sanitario solo in data successiva al deposito del ricorso in opposizione;
le spese di CTU, liquidate con separati decreti, debbono essere poste definitivamente a carico della convenuta , stante la CP_1 sussistenza dell'esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in capo alla ricorrente;
P.Q.M.
Visto l'art. 442 c.p.c., definitivamente pronunciando:
- accerta la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario per la concessione dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal luglio
2025;
2 RGL n. 966/2025
- compensa tra le parti le spese di lite;
- pone definitivamente le spese di entrambe le CTU, liquidate con separati decreti, a carico della convenuta . CP_1
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
3
REPUBBLICA ITALINA
IN NOME DEL POPOLO ITALINO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 19/12/2025 nella causa n. 966/2025 RGL, promossa da:
, c.f. , assistito dall'avv. Parte_1 C.F._1
AU LI
PARTE RICORRENTE
contro
:
c.f. assistito dall'avv. SILVIA ZECCHINI CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Indennità di accompagnamento
1. La ricorrente riconosciuta invalida al 100%, ha Parte_1 proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis c.p.c. rubricato al n. 5165/2024, per ottenere l'accertamento delle condizioni sanitarie per fruire dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data della domanda amministrativa (20/07/2023);
2. la ricorrente ha contestato le conclusioni della CTU affidata al dott.
(che aveva negato la sussistenza del requisito sanitario Persona_1 previsto dall'art. 1 L. 18/1980), ed ha introdotto il presente giudizio di opposizione ex art. 445 bis comma 6 c.p.c., di cui parte convenuta CP_1 ha eccepito l'infondatezza;
3. è stato disposto nuovo accertamento medico legale con la nomina a CTU della dr.ssa ; Persona_2
1 RGL n. 966/2025
4. sulla scorta di spiegazioni che appaiono esaustive e convincenti, e che sono state confermate anche in risposta alle osservazioni del consulente tecnico di parte ricorrente, la CTU dr.ssa ha concluso che parte ricorrente Per_2 presenta i requisiti medico legali previsti dall'art. 1 L. 18/1980 per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dal luglio 2025, essendo in condizioni per le quali si rende necessaria un'assistenza continuativa nello svolgimento della maggior parte degli atti quotidiani della vita, e necessitando dell'assistenza permanente di un accompagnatore;
in particolare, la CTU non ha condiviso il parere del CT di parte ricorrente in merito alla presenza del requisito sanitario alla data della visita medica dell'ASL di Collegno del 08/01/2024, affermando che il quadro obiettivo descritto in tale visita (da cui emerge una situazione psichica conservata e un quadro motorio difficoltoso ma ancora sufficientemente autonomo) è stato confermato dal CTU dott. nella Per_1 relazione di ATP 16/11/2024, e che la documentazione agli atti consente di attestare la non autosufficienza dal luglio 2025;
5. deve pertanto essere pronunciato l'accertamento della sussistenza, in capo alla ricorrente, dei requisiti sanitari come sopra indicati;
6. le spese di entrambe le fasi del giudizio di accertamento tecnico preventivo debbono essere compensate, essendo stata accertata la sussistenza del requisito sanitario solo in data successiva al deposito del ricorso in opposizione;
le spese di CTU, liquidate con separati decreti, debbono essere poste definitivamente a carico della convenuta , stante la CP_1 sussistenza dell'esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in capo alla ricorrente;
P.Q.M.
Visto l'art. 442 c.p.c., definitivamente pronunciando:
- accerta la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario per la concessione dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal luglio
2025;
2 RGL n. 966/2025
- compensa tra le parti le spese di lite;
- pone definitivamente le spese di entrambe le CTU, liquidate con separati decreti, a carico della convenuta . CP_1
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
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