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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/12/2025, n. 1791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1791 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2885-2025 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa
DA
, rappr.ta e difesa giusta procura in atti dall'avv. Parte_1
RK DU.
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso CP_1
giusta procura in atti dall'Avvocatura interna.
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione dell'indebito.
Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta, la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con nota datata 27.06.2024 l' ha comunicato al ricorrente, CP_1
quale erede di , la richiesta di ripetizione Persona_1
d'indebito sulla prestazione indennità di malattia e maternità per il periodo dal 31 gennaio 2005 al 3 maggio 2005, per l'importo erogato di euro 1.406,30 per i seguenti motivi: “Sono state corrisposte indennità di malattia non spettanti a causa dell'avvenuto accertamento della mancanza dei requisiti per
l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli”.
L'eccezione di prescrizione estintiva decennale è infondata.
Difatti dalle emergenze documentali risulta che l'indennità oggetto di ripetizione dell'indebito è stata pagata nel dicembre
2005 (nonostante che già nel 2004 l avesse disconosciuto CP_2
il rapporto di lavoro intercorso con la Cooperativa Agricola San
Mario). E' poi stato notificato un primo atto interruttivo della prescrizione in data 2/12/2014, ed un secondo atto nel marzo
2016 (vedi cartoline di notifica prodotte dall ). Infine in CP_2
data 2/07/2024 la notifica dell'indebito è stata ricevuta dall'erede ricorrente.
Il ricorso non può, dunque, essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza nella misura della metà in considerazione del lungo tempo trascorso.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale Nocera Inferiore, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento della metà delle spese processuali nei confronti dell' , liquidate in CP_1
tal guisa in euro 400,00.
Nocera Inferiore, 17.12.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa
DA
, rappr.ta e difesa giusta procura in atti dall'avv. Parte_1
RK DU.
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso CP_1
giusta procura in atti dall'Avvocatura interna.
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione dell'indebito.
Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta, la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con nota datata 27.06.2024 l' ha comunicato al ricorrente, CP_1
quale erede di , la richiesta di ripetizione Persona_1
d'indebito sulla prestazione indennità di malattia e maternità per il periodo dal 31 gennaio 2005 al 3 maggio 2005, per l'importo erogato di euro 1.406,30 per i seguenti motivi: “Sono state corrisposte indennità di malattia non spettanti a causa dell'avvenuto accertamento della mancanza dei requisiti per
l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli”.
L'eccezione di prescrizione estintiva decennale è infondata.
Difatti dalle emergenze documentali risulta che l'indennità oggetto di ripetizione dell'indebito è stata pagata nel dicembre
2005 (nonostante che già nel 2004 l avesse disconosciuto CP_2
il rapporto di lavoro intercorso con la Cooperativa Agricola San
Mario). E' poi stato notificato un primo atto interruttivo della prescrizione in data 2/12/2014, ed un secondo atto nel marzo
2016 (vedi cartoline di notifica prodotte dall ). Infine in CP_2
data 2/07/2024 la notifica dell'indebito è stata ricevuta dall'erede ricorrente.
Il ricorso non può, dunque, essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza nella misura della metà in considerazione del lungo tempo trascorso.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale Nocera Inferiore, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento della metà delle spese processuali nei confronti dell' , liquidate in CP_1
tal guisa in euro 400,00.
Nocera Inferiore, 17.12.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)