Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/06/2025, n. 2452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2452 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
Il giorno 4 giugno 2025, alle ore 9.00 davanti al giudice onorario di
Tribunale Giorgia Lenzi, chiamato il processo iscritto al n. 13046/23
R.G.A.C., sono presenti l'avv. Marcello Longo per parte attrice e l'avv.
Salvatore Leto per le parti convenute.
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei propri atti e chiedono che la stessa venga decisa.
IL G.O.T.
Si ritira in camera di consiglio
IL G.O.T.
Giorgia Lenzi
IL GIUDICE
Definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 15.30, così provvede
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario di
Tribunale Giorgia Lenzi, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13046/23 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
1
Marcello Longo ( giusta procura in atti Email_1
RICORRENTE
E
C.F. , C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, C.F. , C.F._3 Controparte_3 C.F._4
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Leto
giusta procura in atti Email_2
RESISTENTI
OGGETTO: risarcimento danni
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
e e conseguentemente Controparte_2 Controparte_3
inammissibili le domande avanzate da , nell'ambito del Parte_1
presente giudizio nei confronti di Controparte_1 CP_2
e ;
[...] Controparte_3
2) Condanna al pagamento delle spese legali sostenute da Parte_1
parte convenuta, che si distraggono in favore del procuratore avv.
Salvatore Leto dichiaratosi antistatario e si liquidano in complessivi €
€ 3.300,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Nella presente controversia – introdotta con ricorso del 25 ottobre 2023 –
, assumendo di essere proprietario dell'immobile ubicato al Parte_1
piano terra dell'edificio storico denominato Villa Arena e censito al NCEU di Palermo al foglio 38, particella 178, sub 8; interessato da forti infiltrazioni umidifere causate dalla mancanza di parte della copertura a falde della villa, ha chiesto che i convenuti venissero condannati al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 11.346,00 (€ 9.300,00 + IVA), oltre rivalutazione monetaria ed interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo, sulla scorta delle valutazioni effettuate dal CTU Arch. , Persona_1
nel corso del procedimento per A.T.P. n. 13172/2021 R.G. Tribunale di
Palermo.
Si sono costituiti i convenuti eccependo il proprio difetto di legittimazione non essendo gli stessi i titolari del diritto di proprietà del solaio dell'abitazione posta al di sopra della proprietà del ricorrente.
In via preliminare si rileva che, ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l'art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si omette lo “ svolgimento del processo “ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte.
La motivazione , inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità, flessibilità e deformalizzazione dell'impianto decisorio delineati da Cass SS.UU. ( n.
64/15 )ci.
Si osserva che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed
3 analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto - " rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata;
e che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come
"omesse" (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Tanto premesso, è opportuno osservare che risulta fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata in comparsa di costituzione.
Al riguardo, le Sezioni Unite della Cassazione Civile, con sentenza n.
1912 del 09.02.2012, hanno specificato che: “La legitimatio ad causam si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data la verifica, anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo (con il solo limite della formazione del giudicato interno sulla questione) e in via preliminare al merito, della coincidenza dell'attore
e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta”.
Diversamente, non attiene alla legitimatio ad causam, ma al merito della lite, la questione relativa alla reale titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, risolvendosi essa nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata (cfr. Cass., n. 15177/2002). La distinzione della legittimazione ad agire dalla titolarità in concreto del rapporto sostanziale dedotto in giudizio assume notevole rilievo, giacché la legittimazione ad agire attiene
4 alla regolare instaurazione del contraddittorio e costituisce una condizione dell'azione, con la conseguenza che il duo difetto è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio anche d'ufficio; mentre la verifica della titolarità effettiva della situazione di diritto sostanziale dedotta in giudizio attiene al merito della lite, non compete al giudice ed è affidata alla disponibilità delle parti (cfr. Cass., n. 355/2008).
Ed invero dagli atti processuali risulta che i resistenti, non sono i proprietari dell'immobile dal quale si propagano le asserite infiltrazioni, il diritto di proprietà è ancora in capo alla società Controparte_4
A tal proposito l'art. 2462 c.c. stabilisce un'autonomia patrimoniale perfetta tra la società ed i singoli soci con netta distinzione del patrimonio dell'una dal patrimonio di questi ultimi.
Da quanto detto emerge chiaramente l'assoluta carenza di legittimazione passiva di e Controparte_1 Controparte_2
nel presente giudizio così come già eccepito dal Controparte_3
convenuto stesso.
Le domande attoree, qualora risultassero pienamente provate, andrebbero pertanto rivolte nei confronti della che si Controparte_4
configura, come detto, quale soggetto con patrimonio autonomo rispetto agli odierni resistenti e, in ogni caso, l'unica responsabile degli obblighi da cose in custodia.
La condanna alle spese segue la soccombenza e, le stesse, vengono liquidate, come in dispositivo, tenendo conto dei valori di cui al D.M.
55/2014 applicando, in ragione della scarna attività svolta, i minimi tariffari.
Palermo, 4 giugno 2025 IL G.O.T. Giorgia Lenzi
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