TRIB
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 01/07/2025, n. 2794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2794 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1597/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Carlo Bianchetti in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1597 del ruolo generale dell'anno 2022 vertente tra
Parte_1 attore opponente, con l'avv. Ernesto Folli
Contro
Controparte_1 convenuta opposta, con gli avv.ti. Marisa Olga Meroni e Marianna Caldiera
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti alla data del
27 marzo 2025, e perciò per entrambe le parti come da note di p.c. depositate telematicamente, rispettivamente alle data del 26 marzo 2025 (opponente) e 21 marzo 2025 (opposta).
MOTIVAZIONE
1. Lo svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 141/2022, R.G. n. 8/2022, emesso l'11 gennaio
2022, il giudice des. del Tribunale di Brescia ingiungeva a (in qualità di fideiussore Parte_1 della debitrice principale di pagare in favore della ricorrente Parte_2 Controparte_1
(di seguito: la somma di € 36.795,58=, oltre accessori e spese. CP_2
pagina 1 di 5 Avverso tale decreto proponeva tempestiva opposizione l'intimato, contestando sotto vari profili la pretesa azionata in via monitoria da CP_2
L'ingiunto contestava in particolare la legittimità del decreto ingiuntivo eccependo la nullità della fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust e comunque la nullità parziale della clausola che derogava alla applicabilità dell'art. 1957 c.c., con conseguente decadenza del beneficio per mancata osservanza del termine di cui all'art. 1957 c.c.
Tutto ciò premesso, l'odierno opponente rassegnava conclusioni dirette ad ottenere, in sostanza: i) in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecutività dell'opposto decreto;
ii) in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in quanto la fideiussione omnibus oggetto del giudizio è nulla per contrarietà alla normativa antitrust;
iii) in via subordinata, l'accertamento dell'intervenuta decadenza del credito ai sensi dell'art. 1957 c.c. si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza dei motivi di opposizione, concludendo: i) in CP_2 via principale, per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto;
ii) in via subordinata, per la condanna dell'intimato al pagamento dell'importo di € 36.795,58, oltre ad interessi al tasso legale, ovvero della diversa somma accertata in giudizio;
con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 28 aprile 2022 il G.I. rigettava la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività all'opposto decreto.
Quindi la causa, istruita mediante la sola produzione di memorie e documenti, veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 27 marzo 2025, sulle conclusioni sopra richiamate.
2. La nullità della fidejussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante
Parte opponente ha dedotto la nullità totale della fideiussione in quanto stipulata in conformità allo schema di contratto predisposto dall'ABI nell'anno 2003, secondo un modello che la Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, ha ritenuto contrastante con l'art. 2, comma 2, lett. a L. n.
287/1990; in subordine ha espressamente richiesto, in via subordinata, l'accertamento della nullità parziale del contratto di fidejussione, con espunzione delle clausole riproduttive delle clausole ritenute oggetto del patto anti-concorrenziale e quindi sanzionate dal noto provvedimento della Banca d'Italia.
In punto di diritto, appare ormai sufficiente richiamare la nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 41994/2021, che, ponendo fine al vivace contrasto giurisprudenziale (e dottrinario) sorto in tema di validità delle fideiussioni prestate in conformità al “modello ABI” (oggetto di censura da parte della Banca d'Italia in funzione di autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi), conclude nel senso della nullità solo parziale di tali contratti (“i contratti di fideiussione "a valle" di pagina 2 di 5 intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” così Cass. 41994/2021 citata, in massima).
E ciò perché, come osserva la sentenza in esame nella parte conclusiva sua motivazione, “pur nella consapevolezza dell'estrema problematicità della scelta tra le diverse forme di tutela riconoscibili al cliente-fideiussore - deve ritenersi che, tra le tre diverse soluzioni individuate da dottrina e giurisprudenza, quella che perviene a risultati più in linea con le finalità e gli obiettivi della normativa antitrust sia la tesi che ravvisa nella fattispecie in esame un'ipotesi di «nullità parziale»”.
Il tribunale conferma la propria adesione a tale orientamento, peraltro già adottato nel periodo anteriore alla pronuncia delle Sezioni Unite.
Da ciò consegue la nullità solo delle clausole numeri 2, 6 e 8 del contratto di fidejussione (vale a dire le clausole che ripropongono letteralmente le cc.dd. clausole di sopravvivenza, di reviviscenza e la rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.), e, in particolare, della clausola derogatoria del disposto dell'art. 1957 cod. civ. (a nulla rilevando in proposito che in precedenti occasioni la giurisprudenza di legittimità abbia ritenuto astrattamente valida tale ultima clausola, ove singolarmente considerata;
ed infatti nelle fattispecie poste all'attenzione del Supremo Collegio non si verteva nella odierna ipotesi di contratti di fidejussione omnibus conformi allo schema ABI censurati dalla Banca d'Italia).
Ciò posto, ai fini della valutazione dell'invalidità dell'interno rapporto negoziale, è necessario verificare l'effettiva incidenza delle clausole tacciate di nullità sul paradigma contrattuale oggetto del presente giudizio, chiedendosi, alla stregua di quanto previsto dall'art. 1419 cod. civ., se i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità.
Dall'esame complessivo della vicenda contrattuale deve ricavarsi la persistenza di interesse al rapporto contrattuale pur in assenza della c.d. clausola di reviviscenza e delle clausole di deroga sopracitate.
Parte opponente non ha allegato i motivi che avrebbero dovuto indurla a non stipulare il negozio in questione in assenza di clausole comportanti effetti più gravosi nei suoi confronti, né può ritenersi, in mancanza di elementi indiziari di senso opposto, che l'istituto di credito non avrebbe concluso il contratto rimanendo privo della garanzia personale offerta dall'opponente.
3. Gli effetti dell'invalidità della deroga convenzionale al termine di decadenza ex art. 1957 c.c. pagina 3 di 5 La nullità parziale delle clausole sopra citate comporta l'applicazione delle disposizioni generali previste dal codice civile in tema di fidejussione.
Nel caso in esame la nullità della clausola numero 6 determina l'applicazione al contratto di fidejussione in questione dell'art. 1957 c.c. concernente la decadenza dal beneficio del termine.
Come noto, tale norma pone a carico del creditore l'onere - entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione - di proporre tempestivamente e coltivare diligentemente le sue azioni nei confronti del debitore principale, onde evitare la liberazione del fideiussore dall'adempimento dell'obbligazione garantita.
Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che il termine “istanza” si riferisce a tutti i mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possono essere esperiti al fine di conseguire il pagamento (cfr. ex multis Cass. 1724/2016), non essendo sufficienti atti o iniziative stragiudiziali nei confronti del fideiussore.
Tale onere di iniziativa giudiziale previsto a carico del creditore è stato assolto nel caso de quo, posto che nei sei mesi successivi alla data di scadenza dell'obbligazione (individuabile nel 16 agosto 2019, quando ha comunicato alla debitrice principale la revoca degli affidamenti, e la CP_2 Parte_2 chiusura dei contratti in essere, con decadenza dal beneficio del termine – cfr. doc. 11 di parte convenuta) ha avviato una iniziativa giudiziale nei confronti della debitrice principale, CP_2 insinuandosi nella procedura esecutiva immobiliare pendente nei confronti di con atto Parte_2 datato 2 ottobre 2019 (cfr. doc. 10 di parte convenuta).
Con la conseguenza che anche la nullità parziale non ha effetti sulla efficacia della garanzia, non essendo stata applicata alcuna delle clausole affette da nullità parziale.
Da tale conclusione discende l'integrale rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma dell'opposto decreto.
4. Spese.
Le spese seguono la soccombenza;
l'attore opponente va quindi condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla convenuta opposta per il presente giudizio, che si liquidano, riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 26.001,00 a € 52.000,00, in complessivi € 7.616,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo emesso da questo tribunale in Parte_1 data 11 gennaio 2022 al n. 141/2022, che, per l'effetto, conferma integralmente;
condanna l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta della somma di € Controparte_1
7.616,00=, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite.
Così deciso in Brescia l'1 luglio 2025.
Il giudice dott. Carlo Bianchetti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Carlo Bianchetti in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1597 del ruolo generale dell'anno 2022 vertente tra
Parte_1 attore opponente, con l'avv. Ernesto Folli
Contro
Controparte_1 convenuta opposta, con gli avv.ti. Marisa Olga Meroni e Marianna Caldiera
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti alla data del
27 marzo 2025, e perciò per entrambe le parti come da note di p.c. depositate telematicamente, rispettivamente alle data del 26 marzo 2025 (opponente) e 21 marzo 2025 (opposta).
MOTIVAZIONE
1. Lo svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 141/2022, R.G. n. 8/2022, emesso l'11 gennaio
2022, il giudice des. del Tribunale di Brescia ingiungeva a (in qualità di fideiussore Parte_1 della debitrice principale di pagare in favore della ricorrente Parte_2 Controparte_1
(di seguito: la somma di € 36.795,58=, oltre accessori e spese. CP_2
pagina 1 di 5 Avverso tale decreto proponeva tempestiva opposizione l'intimato, contestando sotto vari profili la pretesa azionata in via monitoria da CP_2
L'ingiunto contestava in particolare la legittimità del decreto ingiuntivo eccependo la nullità della fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust e comunque la nullità parziale della clausola che derogava alla applicabilità dell'art. 1957 c.c., con conseguente decadenza del beneficio per mancata osservanza del termine di cui all'art. 1957 c.c.
Tutto ciò premesso, l'odierno opponente rassegnava conclusioni dirette ad ottenere, in sostanza: i) in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecutività dell'opposto decreto;
ii) in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in quanto la fideiussione omnibus oggetto del giudizio è nulla per contrarietà alla normativa antitrust;
iii) in via subordinata, l'accertamento dell'intervenuta decadenza del credito ai sensi dell'art. 1957 c.c. si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza dei motivi di opposizione, concludendo: i) in CP_2 via principale, per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto;
ii) in via subordinata, per la condanna dell'intimato al pagamento dell'importo di € 36.795,58, oltre ad interessi al tasso legale, ovvero della diversa somma accertata in giudizio;
con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 28 aprile 2022 il G.I. rigettava la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività all'opposto decreto.
Quindi la causa, istruita mediante la sola produzione di memorie e documenti, veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 27 marzo 2025, sulle conclusioni sopra richiamate.
2. La nullità della fidejussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante
Parte opponente ha dedotto la nullità totale della fideiussione in quanto stipulata in conformità allo schema di contratto predisposto dall'ABI nell'anno 2003, secondo un modello che la Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, ha ritenuto contrastante con l'art. 2, comma 2, lett. a L. n.
287/1990; in subordine ha espressamente richiesto, in via subordinata, l'accertamento della nullità parziale del contratto di fidejussione, con espunzione delle clausole riproduttive delle clausole ritenute oggetto del patto anti-concorrenziale e quindi sanzionate dal noto provvedimento della Banca d'Italia.
In punto di diritto, appare ormai sufficiente richiamare la nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 41994/2021, che, ponendo fine al vivace contrasto giurisprudenziale (e dottrinario) sorto in tema di validità delle fideiussioni prestate in conformità al “modello ABI” (oggetto di censura da parte della Banca d'Italia in funzione di autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi), conclude nel senso della nullità solo parziale di tali contratti (“i contratti di fideiussione "a valle" di pagina 2 di 5 intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” così Cass. 41994/2021 citata, in massima).
E ciò perché, come osserva la sentenza in esame nella parte conclusiva sua motivazione, “pur nella consapevolezza dell'estrema problematicità della scelta tra le diverse forme di tutela riconoscibili al cliente-fideiussore - deve ritenersi che, tra le tre diverse soluzioni individuate da dottrina e giurisprudenza, quella che perviene a risultati più in linea con le finalità e gli obiettivi della normativa antitrust sia la tesi che ravvisa nella fattispecie in esame un'ipotesi di «nullità parziale»”.
Il tribunale conferma la propria adesione a tale orientamento, peraltro già adottato nel periodo anteriore alla pronuncia delle Sezioni Unite.
Da ciò consegue la nullità solo delle clausole numeri 2, 6 e 8 del contratto di fidejussione (vale a dire le clausole che ripropongono letteralmente le cc.dd. clausole di sopravvivenza, di reviviscenza e la rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.), e, in particolare, della clausola derogatoria del disposto dell'art. 1957 cod. civ. (a nulla rilevando in proposito che in precedenti occasioni la giurisprudenza di legittimità abbia ritenuto astrattamente valida tale ultima clausola, ove singolarmente considerata;
ed infatti nelle fattispecie poste all'attenzione del Supremo Collegio non si verteva nella odierna ipotesi di contratti di fidejussione omnibus conformi allo schema ABI censurati dalla Banca d'Italia).
Ciò posto, ai fini della valutazione dell'invalidità dell'interno rapporto negoziale, è necessario verificare l'effettiva incidenza delle clausole tacciate di nullità sul paradigma contrattuale oggetto del presente giudizio, chiedendosi, alla stregua di quanto previsto dall'art. 1419 cod. civ., se i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità.
Dall'esame complessivo della vicenda contrattuale deve ricavarsi la persistenza di interesse al rapporto contrattuale pur in assenza della c.d. clausola di reviviscenza e delle clausole di deroga sopracitate.
Parte opponente non ha allegato i motivi che avrebbero dovuto indurla a non stipulare il negozio in questione in assenza di clausole comportanti effetti più gravosi nei suoi confronti, né può ritenersi, in mancanza di elementi indiziari di senso opposto, che l'istituto di credito non avrebbe concluso il contratto rimanendo privo della garanzia personale offerta dall'opponente.
3. Gli effetti dell'invalidità della deroga convenzionale al termine di decadenza ex art. 1957 c.c. pagina 3 di 5 La nullità parziale delle clausole sopra citate comporta l'applicazione delle disposizioni generali previste dal codice civile in tema di fidejussione.
Nel caso in esame la nullità della clausola numero 6 determina l'applicazione al contratto di fidejussione in questione dell'art. 1957 c.c. concernente la decadenza dal beneficio del termine.
Come noto, tale norma pone a carico del creditore l'onere - entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione - di proporre tempestivamente e coltivare diligentemente le sue azioni nei confronti del debitore principale, onde evitare la liberazione del fideiussore dall'adempimento dell'obbligazione garantita.
Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che il termine “istanza” si riferisce a tutti i mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possono essere esperiti al fine di conseguire il pagamento (cfr. ex multis Cass. 1724/2016), non essendo sufficienti atti o iniziative stragiudiziali nei confronti del fideiussore.
Tale onere di iniziativa giudiziale previsto a carico del creditore è stato assolto nel caso de quo, posto che nei sei mesi successivi alla data di scadenza dell'obbligazione (individuabile nel 16 agosto 2019, quando ha comunicato alla debitrice principale la revoca degli affidamenti, e la CP_2 Parte_2 chiusura dei contratti in essere, con decadenza dal beneficio del termine – cfr. doc. 11 di parte convenuta) ha avviato una iniziativa giudiziale nei confronti della debitrice principale, CP_2 insinuandosi nella procedura esecutiva immobiliare pendente nei confronti di con atto Parte_2 datato 2 ottobre 2019 (cfr. doc. 10 di parte convenuta).
Con la conseguenza che anche la nullità parziale non ha effetti sulla efficacia della garanzia, non essendo stata applicata alcuna delle clausole affette da nullità parziale.
Da tale conclusione discende l'integrale rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma dell'opposto decreto.
4. Spese.
Le spese seguono la soccombenza;
l'attore opponente va quindi condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla convenuta opposta per il presente giudizio, che si liquidano, riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 26.001,00 a € 52.000,00, in complessivi € 7.616,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo emesso da questo tribunale in Parte_1 data 11 gennaio 2022 al n. 141/2022, che, per l'effetto, conferma integralmente;
condanna l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta della somma di € Controparte_1
7.616,00=, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite.
Così deciso in Brescia l'1 luglio 2025.
Il giudice dott. Carlo Bianchetti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 5 di 5