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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/01/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6579/2022
R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B A R I
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 14.1.2025, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n.
27/2020 e succ. modd. e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.r.g. 6579/2022
T R A
nato a Santeramo in [...] [...], ivi Parte_1
residente, via Martin Luther King n°3, c.f. C.F._1
Rappr. e dif. dall'Avv. Francesco L. de Cesare,
C.F._2
1 E
CP_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. C. Servodio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.06.2022 il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del lavoro, l e chiedeva dichiararsi che CP_1
esso ricorrente era affetto da malattia professionale e condannarsi l' alla corresponsione della relativa prestazione CP_1
in relazione ai postumi conseguenti alla malattia professionale. Il resistente si costituiva, invocando il rigetto della domanda.
Espletata la prova orale, veniva ammessa CTU medico legale.
Successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga antecedente rispetto alla presente, tra cui anche quelle provenienti dalle ex
Preture Circondariali risalenti ai primi anni '90 (nella misura di svariate migliaia) nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione
Lavoro di Codesto Tribunale a partire dall'anni 2000 ed assegnate al Giudicante, trattata la causa dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n. 27/2020 e succ. modd. e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa.
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
E' stata infatti ammessa CTU al fine di determinare se e in che misura il ricorrente abbia subito postumi permanenti in seguito alla dedotta malattia professionale. A seguito di ciò, il CTU ha inequivocabilmente chiarito che la valutazione effettuata dall' CP_2
2
[...] è corretta. Infatti, il CTU ha chiaramente ritenuto che non sussistano postumi superiori ai minimi indennizzabili “Alla luce di tali elementi risulta di piana evidenza, anche alla luce del mancato utilizzo di dispositivi protettivi, come l'esposizione ai documentati allergeni possa essere riconosciuta nel caso in specie come malattia professionale.
Alla luce di tanto, in relazione al solo danno cutaneo apprezzato (v. esame clinico), potrà ammettersi una componente di danno biologico del 4% ai sensi del DM del 12.7.2000”.
I risultati cui è giunto il consulente nella sua relazione tecnica e nei chiarimenti, posto che la relazione suddetta, così come chiarita, appare fondata su corretti accertamenti clinici e strumentali che la rendono immune da censure di carattere tecnico o logico ed inoltre, le conclusioni formulate risultano adeguatamente e correttamente motivate anche in ragione della completezza delle indagini peritali espletate.
La domanda va quindi rigettata.
Le considerazioni sinora esposte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Stante l'art. 152 disp. att. c.p.c., non v'è luogo a provvedere sulle spese di lite.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P. Q. M.
- Rigetta la domanda;
- non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Bari, 14.1.2025
3
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
4
R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B A R I
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 14.1.2025, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n.
27/2020 e succ. modd. e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.r.g. 6579/2022
T R A
nato a Santeramo in [...] [...], ivi Parte_1
residente, via Martin Luther King n°3, c.f. C.F._1
Rappr. e dif. dall'Avv. Francesco L. de Cesare,
C.F._2
1 E
CP_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. C. Servodio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.06.2022 il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del lavoro, l e chiedeva dichiararsi che CP_1
esso ricorrente era affetto da malattia professionale e condannarsi l' alla corresponsione della relativa prestazione CP_1
in relazione ai postumi conseguenti alla malattia professionale. Il resistente si costituiva, invocando il rigetto della domanda.
Espletata la prova orale, veniva ammessa CTU medico legale.
Successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga antecedente rispetto alla presente, tra cui anche quelle provenienti dalle ex
Preture Circondariali risalenti ai primi anni '90 (nella misura di svariate migliaia) nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione
Lavoro di Codesto Tribunale a partire dall'anni 2000 ed assegnate al Giudicante, trattata la causa dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n. 27/2020 e succ. modd. e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa.
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
E' stata infatti ammessa CTU al fine di determinare se e in che misura il ricorrente abbia subito postumi permanenti in seguito alla dedotta malattia professionale. A seguito di ciò, il CTU ha inequivocabilmente chiarito che la valutazione effettuata dall' CP_2
2
[...] è corretta. Infatti, il CTU ha chiaramente ritenuto che non sussistano postumi superiori ai minimi indennizzabili “Alla luce di tali elementi risulta di piana evidenza, anche alla luce del mancato utilizzo di dispositivi protettivi, come l'esposizione ai documentati allergeni possa essere riconosciuta nel caso in specie come malattia professionale.
Alla luce di tanto, in relazione al solo danno cutaneo apprezzato (v. esame clinico), potrà ammettersi una componente di danno biologico del 4% ai sensi del DM del 12.7.2000”.
I risultati cui è giunto il consulente nella sua relazione tecnica e nei chiarimenti, posto che la relazione suddetta, così come chiarita, appare fondata su corretti accertamenti clinici e strumentali che la rendono immune da censure di carattere tecnico o logico ed inoltre, le conclusioni formulate risultano adeguatamente e correttamente motivate anche in ragione della completezza delle indagini peritali espletate.
La domanda va quindi rigettata.
Le considerazioni sinora esposte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Stante l'art. 152 disp. att. c.p.c., non v'è luogo a provvedere sulle spese di lite.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P. Q. M.
- Rigetta la domanda;
- non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Bari, 14.1.2025
3
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
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