Ordinanza presidenziale 25 novembre 2024
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 16/06/2025, n. 11697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11697 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 11697/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08628/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8628 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Augusto Colatei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio RA De NN in Roma, via Tacito n. 23;
contro
Questura di Roma, Ministero dell'Interno, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento del Questore della Provincia di Roma -OMISSIS- del 26.02.2019 di respingimento dell'istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso venatorio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 aprile 2025, celebratasi da remoto mediante videocollegamento, la dott.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il gravame introduttivo del giudizio è stato impugnato il provvedimento del Questore di Roma del 26.02.2019 di reiezione dell'istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso venatorio avanzata dal ricorrente.
Di seguito i motivi di censura articolati avverso detto provvedimento:
1) si assume, in primo luogo, che non sussisterebbero i presupposti del diniego opposto dall’Amministrazione, trattandosi di un provvedimento fondato esclusivamente sui precedenti penali del ricorrente, laddove questi non avrebbe riportato nessuna condanna definitiva, per delitti dolosi, a pena restrittiva della libertà;
2) inoltre, non sarebbero state attentamente valutate le circostanze dedotte dall’interessato in sede di contraddittorio procedimentale;
3) infine, il provvedimento violerebbe il principio di proporzionalità, anche considerato che il ricorrente sarebbe stato autorizzato alla detenzione del fucile da caccia per un lungo periodo di tempo.
L’Amministrazione resistente non si è costituita in giudizio.
All’udienza straordinaria dell’11 aprile 2025, celebratasi da remoto mediante videocollegamento, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Si controverte circa la legittimità del diniego opposto dall’Amministrazione resistente in relazione all’istanza con la quale il ricorrente ha chiesto il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso venatorio.
Si lamenta, in particolare, l’assenza dei presupposti giustificativi del provvedimento, avendo il ricorrente riportato precedenti per reati di scarso rilievo, nonché alcune sentenze dichiarative dell’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ovvero di non luogo a procedere; l’Amministrazione avrebbe, inoltre, omesso di valutare le deduzioni svolte dall’interessato nel corso del procedimento e avrebbe agito in dispregio del principio di proporzionalità.
2. Giova premettere che la giurisprudenza afferma, costantemente e in maniera del tutto condivisibile, l’insussistenza di una posizione di diritto soggettivo assoluto in relazione all’ottenimento e alla conservazione del permesso di detenzione e porto di armi in deroga al generale divieto di cui all’art. 699 c.p. e di cui all’art. 4, comma 1, L. 18 aprile 1970, n. 110 (Corte Cost. n. 440 del 1993; Cons. Stato, sez. III, n.2974 del 2018; n. 3502 del 2018): ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 del T.U.L.P.S., l’Amministrazione può legittimamente fondare il giudizio di ”non affidabilità” del titolare del porto d’armi valorizzando il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla ”buona condotta” dell’interessato, non rendendosi necessario al riguardo né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto, né un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi (Cons. Stato, sez. III, n.2987 del 2014; n. 4121 del 2014; n. 4518 del 2016; sez. VI, n. 107 del 2017; sez. III, n.2404 del 2017; n. 4955 del 2018; n. 6812 del 2018) in quanto, ai fini della revoca della licenza, l’Autorità di pubblica sicurezza può apprezzare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità d’abuso delle armi, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell’interessato, purché l’apprezzamento non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo (Cons. Stato, sez. VI, n.107 del 2017; sez. III, n. 2974 del 2018; n. 3502 del 2018), trattandosi di un provvedimento privo di intento sanzionatorio o punitivo, avente natura cautelare al fine di prevenire possibili abusi nell’uso delle armi a tutela delle esigenze di incolumità di tutti i consociati (Cons. Stato, sez. III, n. 2974 del 2018).
Avuto riguardo alla latitudine assunta, in subiecta materia, dal sindacato giurisdizionale, i fatti presi in considerazione ed il pericolo di abuso oggetto di provvedimento precauzionale non sono, peraltro, suscettibili di scrutinio nel merito da parte del giudice della legittimità dell’azione amministrativa, salvi evidenti profili di travisamento dei presupposti del provvedere, irragionevolezza e non adeguatezza allo scopo perseguito (cfr. Cons. Stato, sez. III, 1° aprile 2015 n. 1731).
Orbene, nella fattispecie oggetto di giudizio, reputa il Collegio che il provvedimento impugnato sia assistito dai necessari presupposti di legge, essendo compiutamente indicati gli elementi in fatto presi in considerazione, l’iter istruttorio osservato, nonché le ragioni che hanno indotto alla relativa adozione: ne discende l’infondatezza dei motivi di gravame, esaminabili congiuntamente, per le ragioni che si passa ad esporre.
I diversi procedimenti penali nei quali è stato coinvolto il ricorrente giustificano, infatti, la valutazione di inaffidabilità operata dall’Amministrazione: come da quest’ultima evidenziato, il Sig. -OMISSIS- è stato interessato da plurime vicende di rilievo penale: nel 2003 è stato condannato per fatto contravvenzionale; dal certificato dei carichi pendenti e dalla C.N.R. del 2015 emerge, inoltre, l’avvio di diversi ulteriori procedimenti a carico di quest’ultimo.
Detti elementi conducono a ritenere le determinazioni assunte dall’Autorità amministrativa coerenti con i fatti emersi e immuni da vizi logici (cfr. all. 3 e 4 della produzione di parte resistente).
Gli elementi di fatto appena descritti, indipendentemente dall’avvenuta pronuncia di una sentenza di condanna a carico del ricorrente, risultano, infatti, idonei a sorreggere le scelte operate dall’Amministrazione che in questa sede si contestano: in tal senso, non pare potersi attribuire rilievo determinante al fatto che alcuni dei reati in commento siano stati dichiarati prescritti, e che un procedimento, in particolare, sia stato definito con sentenza di non luogo a procedere, giacché in base ai costanti orientamenti di giurisprudenza ai quali si è fatto richiamo è sufficiente poter ritenere sussistente un pericolo di uso improprio dell’arma per inibirne l’uso, anche a prescindere dalla pronuncia di condanne in sede penale.
Nel caso in commento, la pluralità dei fatti emersi a carico del ricorrente giustifica senz’altro l’attitudine prudenziale dell’Amministrazione, e dequota il rilievo delle argomentazioni difensive endoprocedimentali, ritenute correttamente dalla Questura non determinanti.
Ed infatti, il rilascio o il rinnovo della licenza di porto d’armi possono essere negate dalla P.A. anche in assenza di sentenza di condanna per specifici reati quando, per circostanze legate alla sua condotta, sia assente la presumibile certezza della completa affidabilità del soggetto; a tali fini l’Autorità amministrativa può comunque valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, per desumerne la pericolosità, o, comunque, la non completa affidabilità di colui che li ha commessi, anche quando non si tratti di precedenti specifici connessi proprio al corretto uso delle armi (Consiglio di Stato, Sez. III, 29 luglio 2013 n. 3979).
Ai fini del diniego di rinnovo della licenza l’Autorità di pubblica sicurezza può, dunque, apprezzare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità d’abuso delle armi, fatti o episodi - anche privi di rilievo penale -, indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell’interessato, purché l’apprezzamento non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo (Cons. Stato, sez. VI, n. 107 del 2017; sez. III, n. 2974 del 2018; n. 3502 del 2018), trattandosi di un provvedimento privo di intento sanzionatorio o punitivo, avente natura cautelare al fine di prevenire possibili abusi nell’uso delle armi a tutela delle esigenze di incolumità di tutti i consociati (Cons. Stato, sez. III, n. 2974 del 2018).
Neppure conduce a diverse conclusioni la circostanza che la licenza sia stata rilasciata per il passato: deve, comunque, essere ribadita la piena facoltà dell’Amministrazione di rivalutare anche circostanze già prese in considerazione.
In termini: “ In sede di valutazione della domanda di rinnovo di una licenza per porto d'armi da fuoco, il Prefetto ha un potere ampiamente discrezionale nel valutare, con il massimo rigore, qualsiasi circostanza che consigli l'adozione del provvedimento di diniego o di rilascio del porto d'arma, in quanto la misura restrittiva persegue la finalità di prevenire la commissione di reati e, in generale, di fatti lesivi della pubblica sicurezza; in tale ottica, la rivalutazione del giudizio non necessariamente deve riferirsi a sopravvenute circostanze in punto di fatto, ma può generarsi anche da diverse valutazioni delle medesime circostanze, al fine di non conferire un non ipotizzabile diritto quesito all'uso delle armi a scopo di difesa personale ” (cfr. T.A.R. Cagliari, (Sardegna) sez. I, 21/09/2022, n.619).
3. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto.
La mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente esclude la necessità di procedere al regolamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025, celebratasi da remoto mediante videocollegamento, con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Daria Valletta, Primo Referendario, Estensore
Silvia Simone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.