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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/05/2025, n. 2686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2686 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6874/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 6874/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
(C.F. ); Parte_2 C.F._2
(C.F. ); Parte_3 C.F._3
(C.F. ; Parte_4 C.F._4 tutti elettivamente domiciliati in Zafferana Etnea, alla via Roma n. 241 presso lo studio dall'Avv. PAPPALARDO EZIO, (C.F. ), che li rappresenta e C.F._5 difende. opponenti contro Controparte_1
(C.F. – P.IVA ), in persona del legale
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. DONATI FRANCESCO (C.F. ) e nel suo studio in via A. Cecchi n. 10, Catania, C.F._6 elettivamente domiciliata. opposta CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di giorno 14.4.2025 che qui si intende richiamato, ed il procedimento è stato posto in decisione. CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1713/2023 emesso dal Tribunale Civile di Catania il 27.3.2023, all'interno del procedimento R.G. n. 3630/2023, ritualmente notificato, con cui è stato ordinato agli ingiunti, oltre al pagamento delle spese del giudizio monitorio, nei pagina 1 di 9 confronti di , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, a:
- in solido con , il pagamento della somma di € 237.726,36, Controparte_2 Parte_2 oltre interessi convenzionalmente pattuiti e di mora fino al soddisfo e specificatamente: Euro
110.219,46 per saldo passivo conto corrente n.4556, oltre interessi convenzionali al 7% dal 19/10/2022 ; Euro 73.380,84 per debito residuo mutuo chirografario 9385 oltre interessi (tasso effettivo globale
4,89%), tasso di mora 2 in punti percentuali in più, successivi alla intimata decadenza del termine e comunque entro i limiti del tasso soglia di cui alla legge 108/96; Euro 54.126,06 per debito residuo mutuo chirografario 10236 oltre interessi (tasso effettivo globale 9,23%, tasso di mora 2 in punti percentuali in più) successivi alla intimata decadenza del termine e comunque entro i limiti del tasso soglia di cui alla legge 108/96;
- e il pagamento della somma di € 127.506,90, oltre Parte_3 Parte_4 interessi fino al soddisfo e specificatamente: Euro 73.380,84 per debito residuo mutuo chirografario
9385 oltre interessi (tasso effettivo globale 4,89%), tasso di mora 2 in punti percentuali in più, successivi alla intimata decadenza del termine e comunque entro i limiti del tasso soglia di cui alla legge 108/96 e Euro 54.126,06 per debito residuo mutuo chirografario 10236 oltre interessi per debito residuo mutuo chirografario 10236 oltre interessi (tasso effettivo globale 9,23%, tasso di mora 2 in punti percentuali in più) successivi alla intimata decadenza del termine e comunque entro i limiti del tasso soglia di cui alla legge 108/96;
il pagamento della somma di € 73.380,84 per debito residuo mutuo Parte_1 chirografario 9385 oltre interessi (tasso effettivo globale 4,89%), tasso di mora 2 in punti percentuali in più, successivi alla intimata decadenza del termine e comunque entro i limiti del tasso soglia di cui alla legge 108/96.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo, riepilogava i fatti: CP_1
-in data 17.2.2011 accendeva presso il oggi Controparte_2 Controparte_3 [...]
, (giusta fusione per incorporazione del 5/12/20122 all.2) il conto corrente Controparte_1
n. 4556 ( all.3 al fascicolo monitorio);
-in data 20.11.2018 la Banca concedeva alla il mutuo chirografario n. 9385, Controparte_2 con allegato piano di ammortamento, (all.4 al fascicolo monitorio), per la complessiva somma di €
120.000,00, garantito dalle fideiussioni specifiche di (all.5) , Parte_2 Parte_1
(all.6), (all.7), (all.8) e da Parte_3 Parte_4 Parte_5 Fondo della P.M.I. per l'80%;
-in data 23.12.2019 la Banca concedeva alla il mutuo chirografario n. 10236 Controparte_2 di € 60.000,00 garantito dalle fideiussioni specifiche di (all.10), Parte_2 Parte_3
(all.11) e (all.12); Parte_4
-in data 22.4.2021 la Banca concedeva alla P. un fido specifico di conto Parte_6 corrente di € 100.000,00 mediante anticipo su fatture (all.13), garantito da fideiussioni specifica di
(all.14) e all'80% dal Fondo di Garanzia Parte_2 Controparte_4
Nell'atto di citazione gli opponenti eccepivano:
- il disconoscimento delle firme apposte sugli atti allegati al ricorso, ai sensi dell'art. 214 c.p.c.;
pagina 2 di 9 - la nullità delle fideiussioni per contrasto con la normativa antitrust;
- la nullità delle fideiussioni per indeterminatezza del rapporto garantito;
- l'erroneità della intimazione di pagamento rivolta a , derivante, fra le altre Parte_2 posizioni, dal saldo passivo di € 110.219,46 del conto corrente n. 4556, posto che, dalla documentazione posta in comunicazione, non vi era traccia di contratti di fideiussione ricollegati a tale contratto;
- l'intervenuta decadenza del termine ai sensi dell'art. 1957 c.c. non avendo la Banca agito nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla obbligazione principale;
-l'erroneità delle somme ingiunte.
In particolare, riguardo al contratto di conto corrente, eccepiva che la banca fin dall'inizio del rapporto, avesse applicato interessi non convenuti e capitalizzati trimestralmente, con conseguente superamento del tasso soglia usura.
Concludeva, dunque, chiedendo: “In via Preliminare e Pregiudiziale, ove l'odierna parte opposta la richieda ci si oppone alla concessione della provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo attesa la sussistenza del periculum in mora e del fumus boni iuris in ragione di tutte le difese, eccezioni e deduzioni spiegate in narrativa. In via principale, per tutte le ragioni sopra esposte, dichiarare illegittimo e pertanto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 1713 del 2023 emesso dal Tribunale di Catania, rigettando integralmente le domande con esso proposte siccome inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto. Accertare e Dichiarare, la inefficacia, inesistenza e/o la nullità delle fidejussioni asseritamente riferite agli opponente dichiarando che nulla devono gli odierni attori in qualità di garanti – a vario titolo - della P. M. Costruzioni s. r. l.. In via Subordinata, stante l'illegittimo calcolo di interessi ultralegali e la loro contabilizzazione trimestrale, unitamente agli accessori: Accertare e Dichiarare che l'esposizione debitoria in dipendenza del conto corrente per cui è decreto ingiuntivo non è quella portata dagli estratti conto ma quella che scaturirà da CTU contabile disponenda, con conseguente statuizione delle rispettive posizioni di dare ed avere, condanna consequenziale e/o compensazione delle rispettive posizioni di dare ed avere;
Determinare il Tasso
Effettivo Globale(TEG) degli indicati rapporti bancari trimestre per trimestre;
Accertare e Dichiarare, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 108/1996, perchè eccedente il c.d. tasso soglia. Per lo effetto Accertare e Dichiarare che il rapporto di conto corrente rientri nella fattispecie di modello a titolo gratuito così come stabulito dalla legge 108/1996. In tal caso si chiede fin d'ora che la disponenda CTU tecnica ridetermini il saldo di c/c non tenendo in alcuna considerazione neanche gli interessi legali che in forza della natura usuraria del contratto di conto corrente ai sensi dell'art. 1815 c. c. non sono per nulla dovuti, con conseguente statuizione delle rispettive posizioni di dare ed avere, condanna consequenziale e/o compensazione delle rispettive posizioni di dare ed avere. Accertare e Dichiarare, quale conseguenza dell'accertata responsabilità della banca, la inefficacia e/o la nullità delle fidejussioni e dei pegni rilasciati in suo favore e che nulla devono gli odierni attori in qualità di garanti – a vario titolo - della Società”.
Si costituiva in giudizio parte opposta, la quale, preliminarmente, richiedeva l'assegnazione di termine per esperire il tentativo obbligatorio di mediazione.
Di poi, riepilogava i fatti:
pagina 3 di 9 In data 24.8.2022 e 6.9.2022 la Banca intimava il pagamento delle rate insolute, comunicando la decadenza dal beneficio del termine, relativa al mutuo n. 9385 ed al conto corrente 4556 (all.15) ed al mutuo n.10236 (all.16), nonché la revoca del fido di anticipo su fatture (all.17).
Atteso che le messe in mora con il termine assegnato di giorni quindici risultavano prive di riscontro in data 3.3.2023 richiedeva la concessione di decreto ingiuntivo per la somma di € 237.726,36 oltre interessi convenzionalmente pattuiti e di mora fino al soddisfo.
Contestava l'eccezione di disconoscimento ex art. 214 c.p.c., formulata dagli opponenti, perché generica ed, in subordine, richiedeva istanza di verificazione ex art. 216 cpc, chiedendo di essere autorizzata ad esibire i documenti in originale.
Anche l'eccezione relativa alla nullità della fideiussione bancaria per violazione dei principi della normativa antitrust andava rigettata, non avendo gli opponenti provato che l'istituto di credito avesse preso parte alle intese concorrenziali specificamente sanzionate.
Inoltre, le fideiussioni specifiche contenevano una chiara indicazione delle obbligazioni garantite che, quindi, erano state sufficientemente identificate.
In particolare, rilevava che:
le fideiussioni del 20/11/2018 ( già allegati 5/6/7/8 al fascicolo monitorio ) fanno espresso riferimento al mutuo di Euro 120.000,00 con un piano di ammortamento di 60 rate, perfettamente corrispondente al mutuo del 20/11/2018 ( già all.4 al fascicolo monitorio), mentre le fideiussioni del 23/11/2019 ( già allegati 10/11/12 del fascicolo monitorio) fanno riferimento al mutuo di Euro 60.000,00 con un piano di ammortamento di 60 perfettamente corrispondente al mutuo del 23/11/2019 ( già all.9 fascicolo monitorio), infine la fideiussione del 22/4/2021 a firma di ( già all.14 al fascicolo Parte_2 monitorio) fa riferimento al contratto di anticipo su fatture, come da all.13 al fascicolo monitorio.
Inoltre, le messe in mora inviate a , (allegati 15/16/17) contenevano la chiara Parte_2 indicazione delle somme dovute e le causali.
Sulla decadenza del termine ex art. 1957 c.c., rilevava che, - la messe in mora del 24/8/2022, con scadenza dei 15 giorni assegnati, rendevano l'obbligazione scaduta e dunque esigibile dall' 8/9/2023, con scadenza del termine per l'inizio dell'azione giudiziale entro il 7/3/2023; - la messa in mora del 6/9/2022 con scadenza dei 15 giorni assegnati rendevano l'obbligazione scaduta e dunque esigibile dal 21/9/2023 con scadenza del termine per l'inizio dell'azione giudiziale entro il 20/3/2023;
Posto che la aveva depositato il ricorso per decreto ingiuntivo in data 3/3/2023 l'eccezione CP_5 era infondata
Infine, la doglianza sulla erroneità delle somme ingiunte, relative al conto corrente doveva considerarsi generica, e la consulenza di tecnica d'ufficio inammissibile in quanto esplorativa.
Inoltre, nessun superamento del tasso di usura era rinvenibile nel rapporto in oggetto e, in ogni caso, il ricorso per decreto ingiuntivo era stato richiesto e concesso entro i limiti della legge 108/1996.
In ragione di tutto quanto sopra, chiedeva: ” 1) preliminarmente assegnare termine per introdurre il procedimento di mediazione, obbligatorio ex lege;
2) rigettare la proposta opposizione per infondatezza della domanda in fatto ed in diritto con la conferma del decreto ingiuntivo opposto , oltre interessi come ingiunti , spese e compensi liquidati;
3) in via alternativa, in caso di revoca del decreto
pagina 4 di 9 ingiuntivo opposto condannare gli opponenti: - ( cf. ) al Parte_2 C.F._2 pagamento della somma di Euro 237.726,36 , oltre interessi convenzionali e di mora fino al soddisfo e specificatamente : Euro 110.219,46 per saldo passivo del conto corrente n.4556, oltre interessi convenzionali al 7% dal 19/10/2022; Euro 73.380,84 per debito residuo mutuo chirografario 9385, oltre interessi al tasso effettivo globale 4,89%, tasso di mora 2 punti in più percentuali, successivi alla intimata decadenza dal termine e comunque entro i limiti del tasso soglia di cui alla legge 108/96 ;
Euro 54.126,06 per debito residuo mutuo chirografario 10236 oltre interessi ( tasso effettivo globale o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- (c.f. ) e Parte_3 C.F._3
(c.f. ) al pagamento della somma di Euro 127.506,90 Parte_4 C.F._4 oltre interessi convenzionali e di mora fino al soddisfo e specificatamente Euro 73.380,84 per debito residuo mutuo chirografario 9385, oltre interessi al tasso effettivo globale 4,89%, tasso di mora 2 punti in più percentuali, successivi alla intimata decadenza dal termine e comunque entro i limiti del tasso soglia di cui alla legge 108/96 ; Euro 54.126,06 per debito residuo mutuo chirografario 10236 oltre interessi ( tasso effettivo globale ) o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
-
( c.f. ) al pagamento della somma di Euro 73.380,84 per Parte_1 C.F._1 debito residuo mutuo chirografario 9385, oltre interessi al tasso effettivo globale 4,89%, tasso di mora
2 punti in più percentuali, successivi alla intimata decadenza dal termine e comunque entro i limiti del tasso soglia di cui alla legge 108/96 ; Euro 54.126,06 per debito residuo mutuo chirografario 10236 oltre interessi ( tasso effettivo globale ) o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
4)
Vittoria di spese e compensi”.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c., veniva confermata l'udienza del 15.3.2023, già indicata per la comparizione delle parti, poi differita d'ufficio al 18.3.2023.
Nella memoria ex art. 171 ter c.p.c. gli opponenti rilevavano che il mutuo chirografario n. 9385 di € 120.000,00 ed il fido specifico di conto corrente di € 100.000,00 mediante anticipo su fatture, fossero ambedue garantiti dal Fondo di Garanzia P. M. I. ai sensi del D. L. Controparte_6 23/2020 art. 13 lett. E, nella percentuale dell'80% e che, quindi, intervenuto il Fondo di Garanzia, la banca dovesse limitare la propria richiesta al rimanente 20%, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Nella memoria ex art. 171 ter l'opposta produceva nota del 13/10/2023 (all.1) con cui Parte_5
aveva comunicato a l'avvenuta liquidazione della perdita di € 58.695,07, pari
[...] CP_1 all'80% della garanzia prestata per il saldo passivo di € 73.380,84 per il mutuo chirografario 9385.
A seguito del pagamento il Fondo aveva acquisito automaticamente il diritto di rivalersi sulla impresa inadempiente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1203 c.c. e dell'art. 4 del DPCM
20.5.2005 per il recupero della somma versata, di € 58.695,07 a titolo di escussione, mediante autonomo procedimento e, conseguentemente andava ridotto l'importo del decreto ingiuntivo o in caso di revoca, condannare al pagamento di € 179.031,29 oltre interessi:
-€ 14.685,77, oltre interessi come ingiunti quale somma residua, ossia 20% dovuta per il saldo passivo del mutuo chirografario n.9385;
-€ 110.219,46 per saldo passivo conto corrente n.4556, oltre interessi come ingiunti;
-€ 54.126,06 per debito residuo mutuo chirografario n.10236 oltre interessi come ingiunti.
pagina 5 di 9 All'esito della prima udienza del 18.3.2023, con ordinanza, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnato a parte opposta termine di giorni 15 per l'avvio del procedimento di mediazione e rinviata l'udienza al 4.11.2024.
Di poi, parte opposta produceva il verbale di mediazione di giorno 8.5.2024, conclusosi negativamente per la mancata adesione degli opponenti, regolarmente chiamati.
Successivamente, con ordinanza, all'esito dell'udienza del 4.11.2024, si rinviava all'udienza di discussione del 14.4.2025, assegnando alle parti termini per note, comparse e memorie.
Infine, precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione.
******************
Tanto esposto, le domande proposte dagli opponenti sono parzialmente fondate per le ragioni che seguono.
-In via preliminare, gli opponenti hanno eccepito il disconoscimento “delle firme apposte sugli atti allegati al ricorso” ex art. 214 c.p.c., tuttavia l'eccezione va rigettata perché la contestazione risulta generica. Difatti, si rammenta che, “il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art.
214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti;
inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte” (Cass., sez. V, 17 giugno 2021, n. 17313).
-Quanto alle fideiussioni, in forza delle quali gli opponenti sono chiamati a rispondere del debito contratto da con la banca opposta, le dette sono valide. Controparte_2
Gli opponenti hanno eccepito la nullità delle fideiussioni (“specifiche”) per violazione della normativa antitrust, tuttavia:
-Il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia richiamato, andava tempestivamente prodotto in quanto non soggiace al principio iura novit curia;
-L'accertamento della Banca d'Italia sull'esistenza di un'intesa illecita sfociata nell'adozione dello schema di contratto dichiarato parzialmente nullo, limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, per contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287/90 si riferisce alle sole fideiussioni omnibus, la cui caratteristica ontologica è quella di essere prestate per garantire un numero indeterminato di operazioni creditizie, mentre nel caso de quo di discute di “fideiussioni specifiche”, prestate a garanzia di una specifica operazione creditizia (cfr. Trib. Roma, n. 5698/2023);
-In ogni caso, gli opponenti non hanno né provato che la banca avesse preso parte alle intese anticoncorrenziali specificamente sanzionate, né che le clausole contenute nel contratto a valle, oggetto di giudizio, siano identiche e riconducibili a quelle dichiarate nulle in quanto contrastanti con la normativa antitrust (gli opponenti non hanno nemmeno indicato quali clausole sarebbero identiche allo schema ABI).
pagina 6 di 9 -Quanto all'eccezione di indeterminatezza delle fideiussioni specifiche, anche tale eccezione va rigettata: dall'esame dei documenti prodotti risulta che le operazioni creditizie garantite siano sufficientemente identificate e determinate. Difatti, nelle fideiussioni, tutte debitamente sottoscritte e datate, si fa riferimento ad un “mutuo 60 mesi”, all'importo del mutuo ed alle parti, inoltre le fideiussioni sono richiamate anche nei contratti garantiti. In particolare, il mutuo n.10236 e le fideiussioni hanno la stessa data, ossia 23.12.2019 e nel mutuo vengono indicati i nominativi dei tre garanti ed il numero identificativo della fideiussione, ossia n. 43064/20 , n. 43064/19 Parte_3
n. 43064/18 (in allegato). Parte_4 Parte_2
Quanto al mutuo n. 9385, datato 20.11.2018, anche in questo caso vengono individuate nel contratto le quattro fideiussioni con numero identificativo e nome del garante, aventi tutte la stessa data del mutuo, ossia n. 43064/11 , n. 43064/12, n. 43064/13 Parte_3 Parte_4 [...]
n. 43064/14 Parte_2 Parte_1
-In riferimento alla posizione debitoria di , esaminando il contratto di conto Parte_2 corrente n. 4556 del 17.2.2011, esso risulta firmato da , nella qualità di Parte_2 amministratore unico della CP_2 Controparte_2
E' presente in atti la fideiussione n. 43064/26 prestata da in data 22.4.2021, a Parte_2 garanzia del fido specifico, fino all'ammontare di € 100.000,00, da utilizzarsi mediante anticipo su fatture, concesso alla nella stessa data (all.13-14). Controparte_2
Inoltre, in data 24.8.2022, la banca aveva inviato a la lettera di messa in mora per Parte_2 il pagamento di:
con la specifica in chiaro del dovuto.
-Sulla decadenza del termine ex art. 1957 c.c., la norma prevede che l'obbligazione del fideiussore permanga anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale “purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”.
Or, parte opposta ha prodotto:
- pec del 24/8/2022, con cui veniva trasmessa sia al debitore principale che ai fideiussori, messa in mora per il mutuo 9385 e per il conto corrente 4556;
- pec del 6/9/2022 inviata sia al debitore principale che ai fideiussori messa in mora per il mutuo n.10236.
Posto che il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato in data 6/3/2023 (anziché il 3/3/2023, come dichiarato dall'opposta), va rilevata la decadenza del beneficio del termine, in relazione al credito relativo al mutuo 9385 al conto corrente 4556 (in relazione al fido concesso).
Difatti, nonostante nelle suddette messe in mora era stato indicato che “decorso inutilmente il termine di giorni 15 dalla ricezione dalla presente la stessa dovrà intendersi quale contestuale recesso dal rapporto di conto corrente e di affidamento anticipo su fatture e di mutui”, la giurisprudenza ha chiarito che “eventuali accordi tra il creditore e il debitore principale, che possano eventualmente
pagina 7 di 9 dilazionare il termine di pagamento del debitore principale, non hanno rilevanza sul termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c. in favore del fideiussore” (Cass. 12901/1993).
Pertanto, non è opponibile al fideiussore l'accordo tra il creditore e il debitore principale, raggiunto dopo la conclusione del negozio giuridico che ha regolato l'obbligazione principale, che dilazioni il termine di pagamento per il debitore e deroghi alla disciplina di cui al primo comma dell'art. 1957 c.c., spostando “ad libitum” il termine di decadenza, un'eventuale “proroga” del termine di adempimento opera a rischio del creditore che può vedere estinguersi la garanzia fideiussoria.
-Posto che l'azione relativa ai due rapporti garantiti (fido su c/c n. 4556 e mutuo n. 9385) risulta inammissibile, perché proposta oltre i termini ex art 1957 c.c., le relative eccezioni proposte nel merito della pretesa devono ritenersi assorbite.
In particolare, non rileva la doglianza sulla erroneità delle somme ingiunte, relative al conto corrente n. 4556 per applicazione di interessi ultralegali, provvigioni di massimo scoperto, capitalizzazione trimestrale, spese e commissioni non contrattualizzate. Senza omettere il rilievo dell'eccessiva genericità di tale eccezione e l'inammissibilità della richiesta CTU, siccome esplorativa (si rammenta che la c.t.u. mira a supplire alla mancanza, in capo al giudicante, delle conoscenze tecniche necessarie per la percezione e la comprensione concreta di un fenomeno, ma non può servire qualora la parte tenda con tale strumento a supplire alla carenza delle proprie allegazioni od offerte di prova ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati ai sensi dell'art. 2697 c.c.: ex multis, Cass. civ., n. 29100/2020 e Tribunale Catania, n. 1023/2020).
- Quanto al mutuo n.10236, l'azione è stata proposta nei termini e dunque, non soggiace alla decadenza ex art 1957 c.c.
Tale mutuo è stato garantito da , e e Parte_2 Parte_3 Parte_4 la banca, con ricorso per decreto ingiuntivo, ha richiesto la somma di:
-€ 54.126,06 per debito residuo mutuo chirografario 10236 oltre interessi (tasso effettivo globale 9,23%, tasso di mora 2 in punti percentuali in più) successivi alla intimata decadenza del termine e comunque entro i limiti del tasso soglia di cui alla legge 108/96.
Deve, osservarsi che, con la proposizione dell'opposizione, si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e responsabilità contrattuale.
Operano, dunque, i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c. – quali interpretati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001 –secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrarne l'assenza o la non imputabilità.
Nel caso in esame, parte opposta ha prodotto il titolo su cui la pretesa creditoria è fondata, ovverosia i contratti di fideiussione, contratto di mutuo con piano di ammortamento, oltre all'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, ed ha allegato il mancato adempimento di parte opponente, mentre quest'ultima non è riuscita a provare la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione ovvero l'insussistenza dell'inadempimento o il suo carattere non imputabile.
-Infine, non rileva, ai fini della quantificazione dell'importo da ingiungere, la circostanza che la banca abbia ottenuto, in corso di causa, da parte del Fondo Parte_5 Controparte_7
pagina 8 di 9 della somma di € 58.695,07, dal momento che il Fondo non garantiva il mutuo n.10236, ma solo il n. 9385.
Difatti, ha prodotto la nota del 13/10/2023 (all.1 a memorie 171 ter cpc) con cui CP_1
ha comunicato l'avvenuta liquidazione della perdita di € 58.695,07 (pari Parte_5 all'80% della garanzia prestata per il saldo passivo di € 73.380,84 per il mutuo chirografario 9385) e conseguentemente, ha richiesto la riduzione dell'importo indicato nel decreto ingiuntivo.
Ciò posto, il decreto ingiuntivo va revocato e i soli opponenti , Parte_2 Parte_3
e , in solido tra loro, vanno condannati al pagamento dell'importo relativo alla Parte_4 fideiussione garantita, relativa al mutuo n. 10236 (cui è, di contro, estranea non Parte_1 garante).
Le spese seguono la soccombenza vanno poste:
- in solido a carico di , e nei limiti Parte_2 Parte_3 Parte_4 dei 1\4 in favore dell'opposta, compensandosi il residuo tra le parti;
- a carico dell'opposta e in favore di;
Parte_1 siccome liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 1713/2023 emesso dal Tribunale Civile di Catania il 27.3.2023;
- Condanna , e , in Parte_2 Parte_3 Parte_4 solido tra loro, al pagamento di € 54.126,06 in favore di Controparte_1
per debito residuo mutuo chirografario 10236 oltre
[...] interessi successivi alla intimata decadenza del termine e comunque entro i limiti del tasso soglia di cui alla legge 108/96;
- Condanna al pagamento delle spese di lite:
- , e in solido e in Parte_2 Parte_3 Parte_4 favore dell'opposta Controparte_1
, compensandosi il residuo tra le parti, che liquida in € 7.500,00 a titolo di
[...] compensi, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
- l'opposta Controparte_8
che liquida rispettivamente in € 3.500,00 a titolo di
[...] compensi, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, il 21 maggio 2025.
Il Presidente di sezione
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 6874/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
(C.F. ); Parte_2 C.F._2
(C.F. ); Parte_3 C.F._3
(C.F. ; Parte_4 C.F._4 tutti elettivamente domiciliati in Zafferana Etnea, alla via Roma n. 241 presso lo studio dall'Avv. PAPPALARDO EZIO, (C.F. ), che li rappresenta e C.F._5 difende. opponenti contro Controparte_1
(C.F. – P.IVA ), in persona del legale
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. DONATI FRANCESCO (C.F. ) e nel suo studio in via A. Cecchi n. 10, Catania, C.F._6 elettivamente domiciliata. opposta CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di giorno 14.4.2025 che qui si intende richiamato, ed il procedimento è stato posto in decisione. CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1713/2023 emesso dal Tribunale Civile di Catania il 27.3.2023, all'interno del procedimento R.G. n. 3630/2023, ritualmente notificato, con cui è stato ordinato agli ingiunti, oltre al pagamento delle spese del giudizio monitorio, nei pagina 1 di 9 confronti di , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, a:
- in solido con , il pagamento della somma di € 237.726,36, Controparte_2 Parte_2 oltre interessi convenzionalmente pattuiti e di mora fino al soddisfo e specificatamente: Euro
110.219,46 per saldo passivo conto corrente n.4556, oltre interessi convenzionali al 7% dal 19/10/2022 ; Euro 73.380,84 per debito residuo mutuo chirografario 9385 oltre interessi (tasso effettivo globale
4,89%), tasso di mora 2 in punti percentuali in più, successivi alla intimata decadenza del termine e comunque entro i limiti del tasso soglia di cui alla legge 108/96; Euro 54.126,06 per debito residuo mutuo chirografario 10236 oltre interessi (tasso effettivo globale 9,23%, tasso di mora 2 in punti percentuali in più) successivi alla intimata decadenza del termine e comunque entro i limiti del tasso soglia di cui alla legge 108/96;
- e il pagamento della somma di € 127.506,90, oltre Parte_3 Parte_4 interessi fino al soddisfo e specificatamente: Euro 73.380,84 per debito residuo mutuo chirografario
9385 oltre interessi (tasso effettivo globale 4,89%), tasso di mora 2 in punti percentuali in più, successivi alla intimata decadenza del termine e comunque entro i limiti del tasso soglia di cui alla legge 108/96 e Euro 54.126,06 per debito residuo mutuo chirografario 10236 oltre interessi per debito residuo mutuo chirografario 10236 oltre interessi (tasso effettivo globale 9,23%, tasso di mora 2 in punti percentuali in più) successivi alla intimata decadenza del termine e comunque entro i limiti del tasso soglia di cui alla legge 108/96;
il pagamento della somma di € 73.380,84 per debito residuo mutuo Parte_1 chirografario 9385 oltre interessi (tasso effettivo globale 4,89%), tasso di mora 2 in punti percentuali in più, successivi alla intimata decadenza del termine e comunque entro i limiti del tasso soglia di cui alla legge 108/96.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo, riepilogava i fatti: CP_1
-in data 17.2.2011 accendeva presso il oggi Controparte_2 Controparte_3 [...]
, (giusta fusione per incorporazione del 5/12/20122 all.2) il conto corrente Controparte_1
n. 4556 ( all.3 al fascicolo monitorio);
-in data 20.11.2018 la Banca concedeva alla il mutuo chirografario n. 9385, Controparte_2 con allegato piano di ammortamento, (all.4 al fascicolo monitorio), per la complessiva somma di €
120.000,00, garantito dalle fideiussioni specifiche di (all.5) , Parte_2 Parte_1
(all.6), (all.7), (all.8) e da Parte_3 Parte_4 Parte_5 Fondo della P.M.I. per l'80%;
-in data 23.12.2019 la Banca concedeva alla il mutuo chirografario n. 10236 Controparte_2 di € 60.000,00 garantito dalle fideiussioni specifiche di (all.10), Parte_2 Parte_3
(all.11) e (all.12); Parte_4
-in data 22.4.2021 la Banca concedeva alla P. un fido specifico di conto Parte_6 corrente di € 100.000,00 mediante anticipo su fatture (all.13), garantito da fideiussioni specifica di
(all.14) e all'80% dal Fondo di Garanzia Parte_2 Controparte_4
Nell'atto di citazione gli opponenti eccepivano:
- il disconoscimento delle firme apposte sugli atti allegati al ricorso, ai sensi dell'art. 214 c.p.c.;
pagina 2 di 9 - la nullità delle fideiussioni per contrasto con la normativa antitrust;
- la nullità delle fideiussioni per indeterminatezza del rapporto garantito;
- l'erroneità della intimazione di pagamento rivolta a , derivante, fra le altre Parte_2 posizioni, dal saldo passivo di € 110.219,46 del conto corrente n. 4556, posto che, dalla documentazione posta in comunicazione, non vi era traccia di contratti di fideiussione ricollegati a tale contratto;
- l'intervenuta decadenza del termine ai sensi dell'art. 1957 c.c. non avendo la Banca agito nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla obbligazione principale;
-l'erroneità delle somme ingiunte.
In particolare, riguardo al contratto di conto corrente, eccepiva che la banca fin dall'inizio del rapporto, avesse applicato interessi non convenuti e capitalizzati trimestralmente, con conseguente superamento del tasso soglia usura.
Concludeva, dunque, chiedendo: “In via Preliminare e Pregiudiziale, ove l'odierna parte opposta la richieda ci si oppone alla concessione della provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo attesa la sussistenza del periculum in mora e del fumus boni iuris in ragione di tutte le difese, eccezioni e deduzioni spiegate in narrativa. In via principale, per tutte le ragioni sopra esposte, dichiarare illegittimo e pertanto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 1713 del 2023 emesso dal Tribunale di Catania, rigettando integralmente le domande con esso proposte siccome inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto. Accertare e Dichiarare, la inefficacia, inesistenza e/o la nullità delle fidejussioni asseritamente riferite agli opponente dichiarando che nulla devono gli odierni attori in qualità di garanti – a vario titolo - della P. M. Costruzioni s. r. l.. In via Subordinata, stante l'illegittimo calcolo di interessi ultralegali e la loro contabilizzazione trimestrale, unitamente agli accessori: Accertare e Dichiarare che l'esposizione debitoria in dipendenza del conto corrente per cui è decreto ingiuntivo non è quella portata dagli estratti conto ma quella che scaturirà da CTU contabile disponenda, con conseguente statuizione delle rispettive posizioni di dare ed avere, condanna consequenziale e/o compensazione delle rispettive posizioni di dare ed avere;
Determinare il Tasso
Effettivo Globale(TEG) degli indicati rapporti bancari trimestre per trimestre;
Accertare e Dichiarare, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 108/1996, perchè eccedente il c.d. tasso soglia. Per lo effetto Accertare e Dichiarare che il rapporto di conto corrente rientri nella fattispecie di modello a titolo gratuito così come stabulito dalla legge 108/1996. In tal caso si chiede fin d'ora che la disponenda CTU tecnica ridetermini il saldo di c/c non tenendo in alcuna considerazione neanche gli interessi legali che in forza della natura usuraria del contratto di conto corrente ai sensi dell'art. 1815 c. c. non sono per nulla dovuti, con conseguente statuizione delle rispettive posizioni di dare ed avere, condanna consequenziale e/o compensazione delle rispettive posizioni di dare ed avere. Accertare e Dichiarare, quale conseguenza dell'accertata responsabilità della banca, la inefficacia e/o la nullità delle fidejussioni e dei pegni rilasciati in suo favore e che nulla devono gli odierni attori in qualità di garanti – a vario titolo - della Società”.
Si costituiva in giudizio parte opposta, la quale, preliminarmente, richiedeva l'assegnazione di termine per esperire il tentativo obbligatorio di mediazione.
Di poi, riepilogava i fatti:
pagina 3 di 9 In data 24.8.2022 e 6.9.2022 la Banca intimava il pagamento delle rate insolute, comunicando la decadenza dal beneficio del termine, relativa al mutuo n. 9385 ed al conto corrente 4556 (all.15) ed al mutuo n.10236 (all.16), nonché la revoca del fido di anticipo su fatture (all.17).
Atteso che le messe in mora con il termine assegnato di giorni quindici risultavano prive di riscontro in data 3.3.2023 richiedeva la concessione di decreto ingiuntivo per la somma di € 237.726,36 oltre interessi convenzionalmente pattuiti e di mora fino al soddisfo.
Contestava l'eccezione di disconoscimento ex art. 214 c.p.c., formulata dagli opponenti, perché generica ed, in subordine, richiedeva istanza di verificazione ex art. 216 cpc, chiedendo di essere autorizzata ad esibire i documenti in originale.
Anche l'eccezione relativa alla nullità della fideiussione bancaria per violazione dei principi della normativa antitrust andava rigettata, non avendo gli opponenti provato che l'istituto di credito avesse preso parte alle intese concorrenziali specificamente sanzionate.
Inoltre, le fideiussioni specifiche contenevano una chiara indicazione delle obbligazioni garantite che, quindi, erano state sufficientemente identificate.
In particolare, rilevava che:
le fideiussioni del 20/11/2018 ( già allegati 5/6/7/8 al fascicolo monitorio ) fanno espresso riferimento al mutuo di Euro 120.000,00 con un piano di ammortamento di 60 rate, perfettamente corrispondente al mutuo del 20/11/2018 ( già all.4 al fascicolo monitorio), mentre le fideiussioni del 23/11/2019 ( già allegati 10/11/12 del fascicolo monitorio) fanno riferimento al mutuo di Euro 60.000,00 con un piano di ammortamento di 60 perfettamente corrispondente al mutuo del 23/11/2019 ( già all.9 fascicolo monitorio), infine la fideiussione del 22/4/2021 a firma di ( già all.14 al fascicolo Parte_2 monitorio) fa riferimento al contratto di anticipo su fatture, come da all.13 al fascicolo monitorio.
Inoltre, le messe in mora inviate a , (allegati 15/16/17) contenevano la chiara Parte_2 indicazione delle somme dovute e le causali.
Sulla decadenza del termine ex art. 1957 c.c., rilevava che, - la messe in mora del 24/8/2022, con scadenza dei 15 giorni assegnati, rendevano l'obbligazione scaduta e dunque esigibile dall' 8/9/2023, con scadenza del termine per l'inizio dell'azione giudiziale entro il 7/3/2023; - la messa in mora del 6/9/2022 con scadenza dei 15 giorni assegnati rendevano l'obbligazione scaduta e dunque esigibile dal 21/9/2023 con scadenza del termine per l'inizio dell'azione giudiziale entro il 20/3/2023;
Posto che la aveva depositato il ricorso per decreto ingiuntivo in data 3/3/2023 l'eccezione CP_5 era infondata
Infine, la doglianza sulla erroneità delle somme ingiunte, relative al conto corrente doveva considerarsi generica, e la consulenza di tecnica d'ufficio inammissibile in quanto esplorativa.
Inoltre, nessun superamento del tasso di usura era rinvenibile nel rapporto in oggetto e, in ogni caso, il ricorso per decreto ingiuntivo era stato richiesto e concesso entro i limiti della legge 108/1996.
In ragione di tutto quanto sopra, chiedeva: ” 1) preliminarmente assegnare termine per introdurre il procedimento di mediazione, obbligatorio ex lege;
2) rigettare la proposta opposizione per infondatezza della domanda in fatto ed in diritto con la conferma del decreto ingiuntivo opposto , oltre interessi come ingiunti , spese e compensi liquidati;
3) in via alternativa, in caso di revoca del decreto
pagina 4 di 9 ingiuntivo opposto condannare gli opponenti: - ( cf. ) al Parte_2 C.F._2 pagamento della somma di Euro 237.726,36 , oltre interessi convenzionali e di mora fino al soddisfo e specificatamente : Euro 110.219,46 per saldo passivo del conto corrente n.4556, oltre interessi convenzionali al 7% dal 19/10/2022; Euro 73.380,84 per debito residuo mutuo chirografario 9385, oltre interessi al tasso effettivo globale 4,89%, tasso di mora 2 punti in più percentuali, successivi alla intimata decadenza dal termine e comunque entro i limiti del tasso soglia di cui alla legge 108/96 ;
Euro 54.126,06 per debito residuo mutuo chirografario 10236 oltre interessi ( tasso effettivo globale o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- (c.f. ) e Parte_3 C.F._3
(c.f. ) al pagamento della somma di Euro 127.506,90 Parte_4 C.F._4 oltre interessi convenzionali e di mora fino al soddisfo e specificatamente Euro 73.380,84 per debito residuo mutuo chirografario 9385, oltre interessi al tasso effettivo globale 4,89%, tasso di mora 2 punti in più percentuali, successivi alla intimata decadenza dal termine e comunque entro i limiti del tasso soglia di cui alla legge 108/96 ; Euro 54.126,06 per debito residuo mutuo chirografario 10236 oltre interessi ( tasso effettivo globale ) o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
-
( c.f. ) al pagamento della somma di Euro 73.380,84 per Parte_1 C.F._1 debito residuo mutuo chirografario 9385, oltre interessi al tasso effettivo globale 4,89%, tasso di mora
2 punti in più percentuali, successivi alla intimata decadenza dal termine e comunque entro i limiti del tasso soglia di cui alla legge 108/96 ; Euro 54.126,06 per debito residuo mutuo chirografario 10236 oltre interessi ( tasso effettivo globale ) o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
4)
Vittoria di spese e compensi”.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c., veniva confermata l'udienza del 15.3.2023, già indicata per la comparizione delle parti, poi differita d'ufficio al 18.3.2023.
Nella memoria ex art. 171 ter c.p.c. gli opponenti rilevavano che il mutuo chirografario n. 9385 di € 120.000,00 ed il fido specifico di conto corrente di € 100.000,00 mediante anticipo su fatture, fossero ambedue garantiti dal Fondo di Garanzia P. M. I. ai sensi del D. L. Controparte_6 23/2020 art. 13 lett. E, nella percentuale dell'80% e che, quindi, intervenuto il Fondo di Garanzia, la banca dovesse limitare la propria richiesta al rimanente 20%, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Nella memoria ex art. 171 ter l'opposta produceva nota del 13/10/2023 (all.1) con cui Parte_5
aveva comunicato a l'avvenuta liquidazione della perdita di € 58.695,07, pari
[...] CP_1 all'80% della garanzia prestata per il saldo passivo di € 73.380,84 per il mutuo chirografario 9385.
A seguito del pagamento il Fondo aveva acquisito automaticamente il diritto di rivalersi sulla impresa inadempiente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1203 c.c. e dell'art. 4 del DPCM
20.5.2005 per il recupero della somma versata, di € 58.695,07 a titolo di escussione, mediante autonomo procedimento e, conseguentemente andava ridotto l'importo del decreto ingiuntivo o in caso di revoca, condannare al pagamento di € 179.031,29 oltre interessi:
-€ 14.685,77, oltre interessi come ingiunti quale somma residua, ossia 20% dovuta per il saldo passivo del mutuo chirografario n.9385;
-€ 110.219,46 per saldo passivo conto corrente n.4556, oltre interessi come ingiunti;
-€ 54.126,06 per debito residuo mutuo chirografario n.10236 oltre interessi come ingiunti.
pagina 5 di 9 All'esito della prima udienza del 18.3.2023, con ordinanza, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnato a parte opposta termine di giorni 15 per l'avvio del procedimento di mediazione e rinviata l'udienza al 4.11.2024.
Di poi, parte opposta produceva il verbale di mediazione di giorno 8.5.2024, conclusosi negativamente per la mancata adesione degli opponenti, regolarmente chiamati.
Successivamente, con ordinanza, all'esito dell'udienza del 4.11.2024, si rinviava all'udienza di discussione del 14.4.2025, assegnando alle parti termini per note, comparse e memorie.
Infine, precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione.
******************
Tanto esposto, le domande proposte dagli opponenti sono parzialmente fondate per le ragioni che seguono.
-In via preliminare, gli opponenti hanno eccepito il disconoscimento “delle firme apposte sugli atti allegati al ricorso” ex art. 214 c.p.c., tuttavia l'eccezione va rigettata perché la contestazione risulta generica. Difatti, si rammenta che, “il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art.
214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti;
inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte” (Cass., sez. V, 17 giugno 2021, n. 17313).
-Quanto alle fideiussioni, in forza delle quali gli opponenti sono chiamati a rispondere del debito contratto da con la banca opposta, le dette sono valide. Controparte_2
Gli opponenti hanno eccepito la nullità delle fideiussioni (“specifiche”) per violazione della normativa antitrust, tuttavia:
-Il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia richiamato, andava tempestivamente prodotto in quanto non soggiace al principio iura novit curia;
-L'accertamento della Banca d'Italia sull'esistenza di un'intesa illecita sfociata nell'adozione dello schema di contratto dichiarato parzialmente nullo, limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, per contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287/90 si riferisce alle sole fideiussioni omnibus, la cui caratteristica ontologica è quella di essere prestate per garantire un numero indeterminato di operazioni creditizie, mentre nel caso de quo di discute di “fideiussioni specifiche”, prestate a garanzia di una specifica operazione creditizia (cfr. Trib. Roma, n. 5698/2023);
-In ogni caso, gli opponenti non hanno né provato che la banca avesse preso parte alle intese anticoncorrenziali specificamente sanzionate, né che le clausole contenute nel contratto a valle, oggetto di giudizio, siano identiche e riconducibili a quelle dichiarate nulle in quanto contrastanti con la normativa antitrust (gli opponenti non hanno nemmeno indicato quali clausole sarebbero identiche allo schema ABI).
pagina 6 di 9 -Quanto all'eccezione di indeterminatezza delle fideiussioni specifiche, anche tale eccezione va rigettata: dall'esame dei documenti prodotti risulta che le operazioni creditizie garantite siano sufficientemente identificate e determinate. Difatti, nelle fideiussioni, tutte debitamente sottoscritte e datate, si fa riferimento ad un “mutuo 60 mesi”, all'importo del mutuo ed alle parti, inoltre le fideiussioni sono richiamate anche nei contratti garantiti. In particolare, il mutuo n.10236 e le fideiussioni hanno la stessa data, ossia 23.12.2019 e nel mutuo vengono indicati i nominativi dei tre garanti ed il numero identificativo della fideiussione, ossia n. 43064/20 , n. 43064/19 Parte_3
n. 43064/18 (in allegato). Parte_4 Parte_2
Quanto al mutuo n. 9385, datato 20.11.2018, anche in questo caso vengono individuate nel contratto le quattro fideiussioni con numero identificativo e nome del garante, aventi tutte la stessa data del mutuo, ossia n. 43064/11 , n. 43064/12, n. 43064/13 Parte_3 Parte_4 [...]
n. 43064/14 Parte_2 Parte_1
-In riferimento alla posizione debitoria di , esaminando il contratto di conto Parte_2 corrente n. 4556 del 17.2.2011, esso risulta firmato da , nella qualità di Parte_2 amministratore unico della CP_2 Controparte_2
E' presente in atti la fideiussione n. 43064/26 prestata da in data 22.4.2021, a Parte_2 garanzia del fido specifico, fino all'ammontare di € 100.000,00, da utilizzarsi mediante anticipo su fatture, concesso alla nella stessa data (all.13-14). Controparte_2
Inoltre, in data 24.8.2022, la banca aveva inviato a la lettera di messa in mora per Parte_2 il pagamento di:
con la specifica in chiaro del dovuto.
-Sulla decadenza del termine ex art. 1957 c.c., la norma prevede che l'obbligazione del fideiussore permanga anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale “purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”.
Or, parte opposta ha prodotto:
- pec del 24/8/2022, con cui veniva trasmessa sia al debitore principale che ai fideiussori, messa in mora per il mutuo 9385 e per il conto corrente 4556;
- pec del 6/9/2022 inviata sia al debitore principale che ai fideiussori messa in mora per il mutuo n.10236.
Posto che il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato in data 6/3/2023 (anziché il 3/3/2023, come dichiarato dall'opposta), va rilevata la decadenza del beneficio del termine, in relazione al credito relativo al mutuo 9385 al conto corrente 4556 (in relazione al fido concesso).
Difatti, nonostante nelle suddette messe in mora era stato indicato che “decorso inutilmente il termine di giorni 15 dalla ricezione dalla presente la stessa dovrà intendersi quale contestuale recesso dal rapporto di conto corrente e di affidamento anticipo su fatture e di mutui”, la giurisprudenza ha chiarito che “eventuali accordi tra il creditore e il debitore principale, che possano eventualmente
pagina 7 di 9 dilazionare il termine di pagamento del debitore principale, non hanno rilevanza sul termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c. in favore del fideiussore” (Cass. 12901/1993).
Pertanto, non è opponibile al fideiussore l'accordo tra il creditore e il debitore principale, raggiunto dopo la conclusione del negozio giuridico che ha regolato l'obbligazione principale, che dilazioni il termine di pagamento per il debitore e deroghi alla disciplina di cui al primo comma dell'art. 1957 c.c., spostando “ad libitum” il termine di decadenza, un'eventuale “proroga” del termine di adempimento opera a rischio del creditore che può vedere estinguersi la garanzia fideiussoria.
-Posto che l'azione relativa ai due rapporti garantiti (fido su c/c n. 4556 e mutuo n. 9385) risulta inammissibile, perché proposta oltre i termini ex art 1957 c.c., le relative eccezioni proposte nel merito della pretesa devono ritenersi assorbite.
In particolare, non rileva la doglianza sulla erroneità delle somme ingiunte, relative al conto corrente n. 4556 per applicazione di interessi ultralegali, provvigioni di massimo scoperto, capitalizzazione trimestrale, spese e commissioni non contrattualizzate. Senza omettere il rilievo dell'eccessiva genericità di tale eccezione e l'inammissibilità della richiesta CTU, siccome esplorativa (si rammenta che la c.t.u. mira a supplire alla mancanza, in capo al giudicante, delle conoscenze tecniche necessarie per la percezione e la comprensione concreta di un fenomeno, ma non può servire qualora la parte tenda con tale strumento a supplire alla carenza delle proprie allegazioni od offerte di prova ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati ai sensi dell'art. 2697 c.c.: ex multis, Cass. civ., n. 29100/2020 e Tribunale Catania, n. 1023/2020).
- Quanto al mutuo n.10236, l'azione è stata proposta nei termini e dunque, non soggiace alla decadenza ex art 1957 c.c.
Tale mutuo è stato garantito da , e e Parte_2 Parte_3 Parte_4 la banca, con ricorso per decreto ingiuntivo, ha richiesto la somma di:
-€ 54.126,06 per debito residuo mutuo chirografario 10236 oltre interessi (tasso effettivo globale 9,23%, tasso di mora 2 in punti percentuali in più) successivi alla intimata decadenza del termine e comunque entro i limiti del tasso soglia di cui alla legge 108/96.
Deve, osservarsi che, con la proposizione dell'opposizione, si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e responsabilità contrattuale.
Operano, dunque, i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c. – quali interpretati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001 –secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrarne l'assenza o la non imputabilità.
Nel caso in esame, parte opposta ha prodotto il titolo su cui la pretesa creditoria è fondata, ovverosia i contratti di fideiussione, contratto di mutuo con piano di ammortamento, oltre all'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, ed ha allegato il mancato adempimento di parte opponente, mentre quest'ultima non è riuscita a provare la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione ovvero l'insussistenza dell'inadempimento o il suo carattere non imputabile.
-Infine, non rileva, ai fini della quantificazione dell'importo da ingiungere, la circostanza che la banca abbia ottenuto, in corso di causa, da parte del Fondo Parte_5 Controparte_7
pagina 8 di 9 della somma di € 58.695,07, dal momento che il Fondo non garantiva il mutuo n.10236, ma solo il n. 9385.
Difatti, ha prodotto la nota del 13/10/2023 (all.1 a memorie 171 ter cpc) con cui CP_1
ha comunicato l'avvenuta liquidazione della perdita di € 58.695,07 (pari Parte_5 all'80% della garanzia prestata per il saldo passivo di € 73.380,84 per il mutuo chirografario 9385) e conseguentemente, ha richiesto la riduzione dell'importo indicato nel decreto ingiuntivo.
Ciò posto, il decreto ingiuntivo va revocato e i soli opponenti , Parte_2 Parte_3
e , in solido tra loro, vanno condannati al pagamento dell'importo relativo alla Parte_4 fideiussione garantita, relativa al mutuo n. 10236 (cui è, di contro, estranea non Parte_1 garante).
Le spese seguono la soccombenza vanno poste:
- in solido a carico di , e nei limiti Parte_2 Parte_3 Parte_4 dei 1\4 in favore dell'opposta, compensandosi il residuo tra le parti;
- a carico dell'opposta e in favore di;
Parte_1 siccome liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 1713/2023 emesso dal Tribunale Civile di Catania il 27.3.2023;
- Condanna , e , in Parte_2 Parte_3 Parte_4 solido tra loro, al pagamento di € 54.126,06 in favore di Controparte_1
per debito residuo mutuo chirografario 10236 oltre
[...] interessi successivi alla intimata decadenza del termine e comunque entro i limiti del tasso soglia di cui alla legge 108/96;
- Condanna al pagamento delle spese di lite:
- , e in solido e in Parte_2 Parte_3 Parte_4 favore dell'opposta Controparte_1
, compensandosi il residuo tra le parti, che liquida in € 7.500,00 a titolo di
[...] compensi, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
- l'opposta Controparte_8
che liquida rispettivamente in € 3.500,00 a titolo di
[...] compensi, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, il 21 maggio 2025.
Il Presidente di sezione
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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