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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 23/05/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, in persona dei Magistrati
1) Dr.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) Dott. Michele Campanale Consigliere
3) Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 156 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023, riservata per la decisione nell'udienza del 18 aprile 2025
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Piepoli Antonio Parte_1
APPELLANTE
E
, in persona del sindaco p.t., rappresento e difeso Controparte_1 dall'avv. Buccoliero Angela Maria
APPELLATO
a seguito di atto di citazione in appello depositato il 28 aprile 2023 avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 2697/2022, pubblicata in data 25 ottobre 2022.
Conclusioni della parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, così provvedere: 1 in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 2697/2022 emessa dal Tribunale di Taranto nell'ambito del giudizio n. 227/2021 RG, dichiarare la esclusiva responsabilità del nella causazione dei danni riportati dalla sig.ra , e condannare il Controparte_1 Parte_1 al pagamento in favore della sig.ra della somma di Euro Controparte_1 Parte_1
24.002,62, oltre interessi come per legge;
2 in via subordinata, e ove ritenuto il concorso colposo della sig.ra in misura inferiore al 50%, condannare il al pagamento Parte_1 Controparte_1 della somma corrispondente al grado di imputabilità riconosciuto;
3 condannare il Controparte_1 al pagamento delle spese e dei compensi di questo grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Conclusioni della parte appellata: “1) Rigettare l'appello proposto da Parte_1 in quanto inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto e in diritto;
2) Condannare controparte al pagamento delle spese di giudizio, oltre accessori di legge. “
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 04.01.2021, conveniva Parte_1 in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Taranto, il deducendo: che in Controparte_1 data 08.09.2019 alle ore 23.45, si trovava, in qualità di terzo trasportato, all'interno dell'autovettura condotta dal marito;
che, giunti in via Cavour, il marito parcheggiavano l'auto lungo il marciapiede sinistro della suddetta strada a senso unico di marcia;
e che la medesima scendeva dal veicolo dalla sua parte anteriore destra e lo aggirava dalla sua parte posteriore per raggiungere il marciapiede, ove vi era la sorella ad aspettarla;
che, poco prima di giungere sul marciapiede, inciampava su un tronchetto metallico fissato al manto stradale ad una distanza di circa cinquanta centimetri, e che, a seguito di tale caduta, che le provocava gravi lesioni, veniva chiamato il 118 il quale provvedeva a trasportala presso l'Ospedale SS. Annunziata per ricevere le prime cure ed effettuare gli accertamenti del caso;
che i medici diagnosticavano una tumefazione dei tessuti molli della regione parietale destra nonché una frattura della testa dell'omero destro. Pertanto, la chiedeva che fosse riconosciuta la responsabilità del per non aver Pt_1 CP provveduto alla custodia e alla necessaria manutenzione del manto stradale e che le fosse riconosciuto il risarcimento del danno patito quantificato, sulla base delle tradizionali voci risarcitorie (ITT, ITP, IP e danno emergente), in €36.011,50.
Si costituiva il , contestando le domande dell'attrice, ritenendo Controparte_1 che non vi fossero i presupposti per affermare la responsabilità dell'ente, sia che si voglia far discendere la responsabilità dall'art. 2051 c.c. che dall'art 2043 c.c.
La causa veniva istruita con l'ascolto di due testimoni oculari presenti al momento dell'evento ossia, il marito e la sorella dell'attrice, nonché con CTU medica, a firma del dott. All'esito dell'istruttoria il Primo giudice tratteneva la causa per la Persona_1 decisione e con sentenza 2697/2022 del 25.10.2022 accoglieva parzialmente la domanda attrice dichiarando la concorrente e pari responsabilità della e del Pt_1 CP
, condannando l'Ente al pagamento in favore dell'appellante della complessiva
[...] somma di € 12.001,31 ed al pagamento delle spesi di lite e di c.t.u.. Nella sua motivazione, il primo giudice evidenziava che la zona del sinistro era illuminata dalla luce artificiale (come evincibile dalle fotografie prodotte e come confermato dai testi) e che, per quanto il manto stradale di presentasse pericoloso, lo stesso era percepibile con una condotta più attenta e diligente da parte del pedone, sì che al verificarsi del sinistro avevano contribuito sia l'omessa custodia e cura dell'ente civico, sia la condotta poco attenta della , e tali due fattori concomitanti, non erano tali da determinare in Pt_1 via autonoma ed assorbente l'evento, e da degradare l'altro fattore a mera occasione o a fattore sopravvenuto privo di valore eziologico, ma erano entrambi cause del sinistro e delle sue conseguenze lesive, con pari incidenza.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha impugnato la sentenza, Pt_1 denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e artt. 115 e 116 cpc per non aver il giudice valutato attentamente le deduzioni difensive e tutto il materiale probatorio in atti (elementi dai quali evincere la piena correttezza del comportamento della e la immanente pericolosità del tronchetto metallico Pt_1 infisso nel manto stradale), nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 2051, 2697 e 1227 c.c., poiché una volta accertato il nesso causale tra cosa in custodia e danno, solo il caso fortuito, che può essere un fatto naturale, il fatto del terzo o della stessa vittima, può elidere tale nesso, senza che rilevino altri elementi, quali la possibilità da parte del danneggiato di percepire ed evitare l'insidia (elementi rilevanti nella diversa responsabilità ex art. 2043 c.c.).
Si è costituito il chiedendo nel merito il rigetto della domanda Controparte_1 attorea. All'udienza del 18.04.2024, concessi già i termini ex art 352 c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita accoglimento e va rigettato per le ragioni che seguono.
Entrambi i motivi di appello, che si trattano congiuntamente in quanto connessi, non sono fondati.
Giova premettere che la Suprema Corte, ha stabilito che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (in tal senso, Cass. civ. n. 2480/2018, Cass. civ. n. 9315/2019, Cass. 5457/2021).
Nel caso di specie, il primo giudice, con ragionamento correttamente motivato ed esente da errori logico giuridici e non contraddittorio, attesa la presenza di un tronchetto metallico su una via cittadina caratterizzata da una uniformità del manto, non ha ritenuto esente da responsabilità la condotta della danneggiata, poiché l'anomalia, tenuto conto che che l'area era sufficientemente illuminata dalla luce artificiale dei lampioni (come confermato dagli stessi testi) e dalla luce proiettata dall'insegna del che si Parte_2 trova proprio di fronte al luogo della caduta (come emerge dai rilievi fotografici in atti), poteva essere percepita ed quindi evitata dalla , se la medesima avesse prestato Pt_1 maggiore attenzione ed accortezza. La valutazione è condivisa dalla corte, evidenziandosi anche che la ha autonomamente scelto di raggiungere il marciapiede attraverso Pt_1 un tratto stradale (quello rimasto vuoto tra due macchine parcheggiate) non destinato al passaggio dei pedoni;
pertanto, era esigibile dalla stessa una cautela maggiore ed una attenzione maggiore di quella concretamente esercitata, che le avrebbero consentito una migliore ponderazione dei luoghi e magari la possibilità di scegliere un altro percorso.
Come evidenziato dalla giurisprudenza costante della Suprema Corte, tale comportamento è idoneo a concorrere nella produzione del sinistro, anche nella responsabilità civile per danni da cose in custodia. Deve pertanto essere confermata la valutazione del primo giudice che ha ritenuto la concorrente responsabilità dell'ente e della danneggiata.
All'esito di tali considerazioni, l'appello deve essere rigettato, con la conferma della sentenza impugnata;
ne consegue la condanna della appellante al pagamento delle spese processuali in favore del , liquidate in complessivi euro 2500,00 per Controparte_1 compenso, in ragione del valore della controversia, della sua bassa complessità, dell'attività processuale svolta (criteri che ne consentono la quantificazione, in misura ricompresa tra i parametri minimi e quelli medi di cui al d.m. 147/22), oltre accessori di legge e di tariffa.
Il rigetto dell'impugnazione costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce - Sez. distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da , avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Taranto n. 2697/2022, pubblicata in data 25 ottobre 2022, e nel contraddittorio con , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante p.t., così provvede:
1) RIGETTA l'appello e conferma la sentenza di primo grado.
2) CONDANNA al pagamento in favore del Parte_1 CP
, delle spese di lite del primo grado di giudizio che si liquidano in euro 2.500,00
[...] compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
3) Ai sensi del DPR 30/05/202 n. 115 art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Taranto, il 21.5.25
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Claudia Calabrese d.ssa Anna Maria Marra
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, in persona dei Magistrati
1) Dr.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) Dott. Michele Campanale Consigliere
3) Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 156 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023, riservata per la decisione nell'udienza del 18 aprile 2025
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Piepoli Antonio Parte_1
APPELLANTE
E
, in persona del sindaco p.t., rappresento e difeso Controparte_1 dall'avv. Buccoliero Angela Maria
APPELLATO
a seguito di atto di citazione in appello depositato il 28 aprile 2023 avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 2697/2022, pubblicata in data 25 ottobre 2022.
Conclusioni della parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, così provvedere: 1 in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 2697/2022 emessa dal Tribunale di Taranto nell'ambito del giudizio n. 227/2021 RG, dichiarare la esclusiva responsabilità del nella causazione dei danni riportati dalla sig.ra , e condannare il Controparte_1 Parte_1 al pagamento in favore della sig.ra della somma di Euro Controparte_1 Parte_1
24.002,62, oltre interessi come per legge;
2 in via subordinata, e ove ritenuto il concorso colposo della sig.ra in misura inferiore al 50%, condannare il al pagamento Parte_1 Controparte_1 della somma corrispondente al grado di imputabilità riconosciuto;
3 condannare il Controparte_1 al pagamento delle spese e dei compensi di questo grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Conclusioni della parte appellata: “1) Rigettare l'appello proposto da Parte_1 in quanto inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto e in diritto;
2) Condannare controparte al pagamento delle spese di giudizio, oltre accessori di legge. “
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 04.01.2021, conveniva Parte_1 in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Taranto, il deducendo: che in Controparte_1 data 08.09.2019 alle ore 23.45, si trovava, in qualità di terzo trasportato, all'interno dell'autovettura condotta dal marito;
che, giunti in via Cavour, il marito parcheggiavano l'auto lungo il marciapiede sinistro della suddetta strada a senso unico di marcia;
e che la medesima scendeva dal veicolo dalla sua parte anteriore destra e lo aggirava dalla sua parte posteriore per raggiungere il marciapiede, ove vi era la sorella ad aspettarla;
che, poco prima di giungere sul marciapiede, inciampava su un tronchetto metallico fissato al manto stradale ad una distanza di circa cinquanta centimetri, e che, a seguito di tale caduta, che le provocava gravi lesioni, veniva chiamato il 118 il quale provvedeva a trasportala presso l'Ospedale SS. Annunziata per ricevere le prime cure ed effettuare gli accertamenti del caso;
che i medici diagnosticavano una tumefazione dei tessuti molli della regione parietale destra nonché una frattura della testa dell'omero destro. Pertanto, la chiedeva che fosse riconosciuta la responsabilità del per non aver Pt_1 CP provveduto alla custodia e alla necessaria manutenzione del manto stradale e che le fosse riconosciuto il risarcimento del danno patito quantificato, sulla base delle tradizionali voci risarcitorie (ITT, ITP, IP e danno emergente), in €36.011,50.
Si costituiva il , contestando le domande dell'attrice, ritenendo Controparte_1 che non vi fossero i presupposti per affermare la responsabilità dell'ente, sia che si voglia far discendere la responsabilità dall'art. 2051 c.c. che dall'art 2043 c.c.
La causa veniva istruita con l'ascolto di due testimoni oculari presenti al momento dell'evento ossia, il marito e la sorella dell'attrice, nonché con CTU medica, a firma del dott. All'esito dell'istruttoria il Primo giudice tratteneva la causa per la Persona_1 decisione e con sentenza 2697/2022 del 25.10.2022 accoglieva parzialmente la domanda attrice dichiarando la concorrente e pari responsabilità della e del Pt_1 CP
, condannando l'Ente al pagamento in favore dell'appellante della complessiva
[...] somma di € 12.001,31 ed al pagamento delle spesi di lite e di c.t.u.. Nella sua motivazione, il primo giudice evidenziava che la zona del sinistro era illuminata dalla luce artificiale (come evincibile dalle fotografie prodotte e come confermato dai testi) e che, per quanto il manto stradale di presentasse pericoloso, lo stesso era percepibile con una condotta più attenta e diligente da parte del pedone, sì che al verificarsi del sinistro avevano contribuito sia l'omessa custodia e cura dell'ente civico, sia la condotta poco attenta della , e tali due fattori concomitanti, non erano tali da determinare in Pt_1 via autonoma ed assorbente l'evento, e da degradare l'altro fattore a mera occasione o a fattore sopravvenuto privo di valore eziologico, ma erano entrambi cause del sinistro e delle sue conseguenze lesive, con pari incidenza.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha impugnato la sentenza, Pt_1 denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e artt. 115 e 116 cpc per non aver il giudice valutato attentamente le deduzioni difensive e tutto il materiale probatorio in atti (elementi dai quali evincere la piena correttezza del comportamento della e la immanente pericolosità del tronchetto metallico Pt_1 infisso nel manto stradale), nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 2051, 2697 e 1227 c.c., poiché una volta accertato il nesso causale tra cosa in custodia e danno, solo il caso fortuito, che può essere un fatto naturale, il fatto del terzo o della stessa vittima, può elidere tale nesso, senza che rilevino altri elementi, quali la possibilità da parte del danneggiato di percepire ed evitare l'insidia (elementi rilevanti nella diversa responsabilità ex art. 2043 c.c.).
Si è costituito il chiedendo nel merito il rigetto della domanda Controparte_1 attorea. All'udienza del 18.04.2024, concessi già i termini ex art 352 c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita accoglimento e va rigettato per le ragioni che seguono.
Entrambi i motivi di appello, che si trattano congiuntamente in quanto connessi, non sono fondati.
Giova premettere che la Suprema Corte, ha stabilito che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (in tal senso, Cass. civ. n. 2480/2018, Cass. civ. n. 9315/2019, Cass. 5457/2021).
Nel caso di specie, il primo giudice, con ragionamento correttamente motivato ed esente da errori logico giuridici e non contraddittorio, attesa la presenza di un tronchetto metallico su una via cittadina caratterizzata da una uniformità del manto, non ha ritenuto esente da responsabilità la condotta della danneggiata, poiché l'anomalia, tenuto conto che che l'area era sufficientemente illuminata dalla luce artificiale dei lampioni (come confermato dagli stessi testi) e dalla luce proiettata dall'insegna del che si Parte_2 trova proprio di fronte al luogo della caduta (come emerge dai rilievi fotografici in atti), poteva essere percepita ed quindi evitata dalla , se la medesima avesse prestato Pt_1 maggiore attenzione ed accortezza. La valutazione è condivisa dalla corte, evidenziandosi anche che la ha autonomamente scelto di raggiungere il marciapiede attraverso Pt_1 un tratto stradale (quello rimasto vuoto tra due macchine parcheggiate) non destinato al passaggio dei pedoni;
pertanto, era esigibile dalla stessa una cautela maggiore ed una attenzione maggiore di quella concretamente esercitata, che le avrebbero consentito una migliore ponderazione dei luoghi e magari la possibilità di scegliere un altro percorso.
Come evidenziato dalla giurisprudenza costante della Suprema Corte, tale comportamento è idoneo a concorrere nella produzione del sinistro, anche nella responsabilità civile per danni da cose in custodia. Deve pertanto essere confermata la valutazione del primo giudice che ha ritenuto la concorrente responsabilità dell'ente e della danneggiata.
All'esito di tali considerazioni, l'appello deve essere rigettato, con la conferma della sentenza impugnata;
ne consegue la condanna della appellante al pagamento delle spese processuali in favore del , liquidate in complessivi euro 2500,00 per Controparte_1 compenso, in ragione del valore della controversia, della sua bassa complessità, dell'attività processuale svolta (criteri che ne consentono la quantificazione, in misura ricompresa tra i parametri minimi e quelli medi di cui al d.m. 147/22), oltre accessori di legge e di tariffa.
Il rigetto dell'impugnazione costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce - Sez. distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da , avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Taranto n. 2697/2022, pubblicata in data 25 ottobre 2022, e nel contraddittorio con , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante p.t., così provvede:
1) RIGETTA l'appello e conferma la sentenza di primo grado.
2) CONDANNA al pagamento in favore del Parte_1 CP
, delle spese di lite del primo grado di giudizio che si liquidano in euro 2.500,00
[...] compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
3) Ai sensi del DPR 30/05/202 n. 115 art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Taranto, il 21.5.25
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Claudia Calabrese d.ssa Anna Maria Marra