Articolo 588 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 587Articolo 589
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9 ottobre 2010
Art. 588. Trattamento economico del personale militare 1. L'onere derivante dalla corresponsione degli istituti dell'omogeneizzazione stipendiale e dell'assegno funzionale per le Forze armate, e' valutato in euro 451,38 milioni annui a decorrere dall'anno 1991.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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