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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/12/2025, n. 6132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6132 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:
- dr.ssa RI OL - Presidente -
- dr.ssa Paolo Celentano - Consigliere-
- dr.ssa SE D'VE - Consigliere – Relatore - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere n. 2773/2022, pubblicata l'11 luglio 2022, e non notificata, iscritto al n.
811/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
TRA la (già (c.f. , con sede Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
in Milano, via Domenichino n. 5 (di seguito, per brevità, “ ), rappresentata e difesa dagli avvocati Marisa Olga Meroni (c.f. e Paolo Marra C.F._1
(c.f. ) - appellante - CodiceFiscale_2
E il (c.f. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, con sede in Carinola (CE) - appellato contumace -
FATTO
1. Con una citazione notificata l'11 gennaio 2018 la Parte_1
conveniva il dinnanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Controparte_1
Vetere al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che la è creditrice nei confronti del dei Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
seguenti importi: a. € 86.670,39 in linea capitale portato dalle fatture prodotte quale doc. 03; b. gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n.
231/02, maturati e maturandi sull'importo di cui alla precedente lettera a., con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
c. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D.Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera b., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo;
d. € 6.480,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2,
D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture prodotte quale doc.03; e. € 17.972,38 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte della convenuta, della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a., portati dalle fatture (cd. Note Debito Interessi) prodotta quale doc. 04; f. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D.Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera e., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo;
g. € 11.000,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2,
D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture il cui ritardato pagamento da parte dell' convenuto ha generato gli interessi di cui alla precedente lettera e.;e conseguentemente condannare il , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di
In subordine, accertare e dichiarare che la è creditrice nei confronti Pt_1
del delle diverse somme a titolo di: a) sorte capitale;
b) Controparte_1
interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
c) interessi anatocistici sugli interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
d) costi di recupero dovuti ex art. 6 c. 2 D.Lgs. 231/2002 in relazione alle fatture per sorte capitale;
e) interessi moratori portati dalle cd. Note Debito Interessi maturati per il ritardato pagamento di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a); f) interessi anatocistici sugli interessi moratori portati dalla Note Debito Interessi;
g) costi di recupero in relazione ex art. 6 c. 2 D.Lgs.
231/2002 dovuti in relazione alle Note Debito Interessi che risulteranno provate in corso di causa e conseguentemente condannare il , in Controparte_1
N. 811/2023 r.g.aa.cc. . . Pag. 2 di 10 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA
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QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
persona del legale rappresentante pro tempore. In via ulteriormente subordinata, nel merito: condannare il in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di di tutte le somme che risulteranno dovute dal a qualsiasi titolo, anche per Controparte_1
ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.”.
A fondamento della domanda, la esponeva che nell'ambito della propria attività bancaria, con un contratto di factoring la aveva CP_3
acquistato diversi crediti vantati da imprese fornitrici di servizi nei confronti del
, nello specifico i crediti di NE Energia, HeraComm e Controparte_1
HL, e tali atti di cessione erano stati stipulati nella forma scritta autenticata dal notaio e notificati al Comune debitore (in relazione ad HeraComm: atto n.
52038 serie 1T, registrato a Milano il 27.12.2017; in relazione ad NEEnergia: atto di cessione registrato al n. 61 serie T a Roma;
in relazione a HL S.p.A.: atto n.65507 serie 1T, registrato a Milano il 28 dicembre 2017.
Ne conseguiva il proprio diritto a pretendere il pagamento della sorte capitale di tali crediti, degli interessi moratori nella misura prevista dall'art. 5 del d..lgs. 231/2002, nonché degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale, del diritto al pagamento di 40,00 € per ciascuna delle 162 fatture impagate, a titolo di risarcimento del danno sempre sulla base del citato decreto, come interpretato dalla Commissione Europea, nonché degli interessi moratori dovuti a causa del ritardo del nel pagare i CP_1
fornitori, portati dalle note debito interessi. Conseguiva da ciò anche la spettanza degli interessi anatocistici maturati sugli interessi moratori portati dalle note
Debito Interessi, nonché la restituzione dei costi di recupero del credito in relazione all'importo spettante in base alle note Debito Interessi, come previsto dal citato d.Lgs. 231/2002.
Tanto premesso, la concludeva come sopra riportato.
2. Il , regolarmente citato in giudizio, non si costituiva e Controparte_1
pertanto veniva dichiarato contumace.
3. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, esaurita l'istruttoria, rigettava
N. 811/2023 r.g.aa.cc. . . Pag. 3 di 10 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA
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tutte le domande proposte. In particolare, così decideva: “dichiara la contumacia del rigetta la domanda di pagamento;
compensa Controparte_1
integralmente le spese di lite”.
A fondamento di tale decisione, il Tribunale:
a) rilevata d'ufficio l'assenza dell'impegno di spesa e sottoposta la questione alle parti, riteneva che la non avesse offerto adeguata prova del credito vantato, “non essendo stato prodotto atto contenente l'impegno di spesa del da ritenersi necessario, in virtù di quanto disposto dall'art. 191 CP_1
TUEL”;
b) in ogni caso, osservava che non era stata data prova del contratto stipulato tra il ed il creditore cedente, per cui era richiesta la forma ad CP_1
substantiam.
4. Avverso tale sentenza, con atto di citazione del 20.02.2023, ha proposto appello la chiedendo la riforma totale della sentenza di primo grado e, Pt_1
in particolare, di riconoscere, accertare e dichiarare il credito della nei confronti del per gli importi già indicati con l'atto introduttivo Controparte_1
del giudizio di primo grado.
Ha chiesto, inoltre, la riforma del capo relativo alle spese, non liquidate, o meglio, compensate dal primo Giudice, in virtù della contumacia del convenuto.
5. Dichiarata la contumacia del Comune appellato, all'udienza del
7.10.2025 la Corte si è riservata la decisione ex art. 190 c.p.c., riducendo a quaranta giorni il termine per il deposito delle comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'appello è parzialmente fondato sulla base delle seguenti considerazioni.
II. L'appellante, col suo primo motivo d'appello, si duole del fatto che il primo
Giudice ha ritenuto che il credito vantato dalle imprese fornitrici nei confronti del appellato non fosse sorretto da un impegno di spesa emesso dall'ente, CP_1
con conseguente nullità del contratto avente ad oggetto le forniture di servizi.
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Nello specifico, la censura la sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale ha erroneamente interpretato l'art. 191 TUEL, negando la sussistenza dell'obbligazione del verso le ditte fornitrici per mancanza dell'impegno CP_1
di spesa.
Secondo la al contrario, “l'assunzione dell'impegno di spesa Pt_1
costituisce, ai sensi degli artt. 182 e 183 TUEL, la prima fase del procedimento di spesa, non del procedimento di stipulazione dei contratti” e, con specifico riguardo ai crediti portati dalle fatture NE Energia ed Hera Comm, non è necessaria perché si tratta di contratti aventi ad oggetto prestazioni continuative per le quali è sufficiente l'approvazione del bilancio cd. orientativo, che, ai sensi dell'art. 183, co. 2, non richiede ulteriori formalità, quali l'assunzione Pt_3
dell'impegno di spesa.
Il Tribunale, invece, ha ritenuto che il avrebbe dovuto Controparte_1
emettere un impegno di spesa “quantomeno orientativo”.
II.I. Tale motivo risulta parzialmente fondato.
In primo luogo, non è condivisibile- secondo la Corte - l'assunto dell'appellante per il quale l'impegno di spesa sarebbe necessario solo rispetto alla validità del procedimento di spesa e non per la stipulazione del contratto, perché palesemente erroneo sia dal punto di vista logico che giuridico. Dal punto di vista logico, infatti, è evidente che l'obbligo in capo alla PA di sostenere una spesa sorge proprio perché è stato stipulato un contratto e, pertanto, appare artificioso scindere i due momenti come se non fossero tra loro intrinsecamente collegati. Dal punto di vista giuridico, va condiviso l'orientamento espresso, anche in tempi recenti, dalla Suprema Corte secondo cui, deve considerarsi essenziale l'impegno di spesa ai fini della validità dell'obbligazione sorta tra la P.A. e l'impresa fornitrice del servizio (cfr. Cass., 13159/2024, secondo cui “L'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000, diversamente discendendone la nullità, rilevabile d'ufficio anche in
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cassazione, ogni qual volta il dato emerga da quanto già acquisito al processo, tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa”).
Tanto premesso, alla luce degli atti di causa, questa Corte ritiene che non vi sia prova dell'intervenuto impegno di spesa, sebbene tale atto sia richiesto soltanto per le fatture emesse da NE Energia e dalla HL e non anche per le fatture emesse da HeraComm.
Per le fatture NE Energia, inoltre, non può sostenersi - come ritiene l'appellante - che il Tribunale avrebbe dovuto fare applicazione dell'art. 183 c. 2
TUEL, giacché a tal fine sarebbe stato comunque necessario fornire la prova dell'esistenza del bilancio, che, secondo la citata norma, in caso di contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative sostituisce (o, più correttamente, contiene) l'impegno di spesa.
Sul punto la si limita ad affermare la presenza in atti di tale Pt_1
documento, contrassegnato con il numero 578, ma a tale numero, all'interno del fascicolo di primo grado, corrisponde una fattura HeraComm, sicché deve ritenersi che neppure il citato bilancio orientativo è stato prodotto dalla
Né può sostenersi che la presenza di un tale bilancio non sia stata contestata, secondo quanto prescritto dall'art. 115 c.p.c., dal CP_1
, stante la contumacia dell'ente sia in primo grado che in appello (cfr.
[...]
Cass. 16800/2018 sulla non applicabilità del principio di non contestazione alle parti contumaci).
Per quanto riguarda, poi, l'unica fattura HL, anche in questo caso, non solo risulta assente la prova dell'impegno di spesa, ma neppure è applicabile l'art. 183 c.2 lett. c., trattandosi di un servizio di riparazione di impianti elevatori, non riconducibile ad una prestazione di natura continuativa, requisito indispensabile per l'applicazione della suddetta norma.
Con riferimento alle fatture HeraComm, infine, questa Corte ritiene che l'impegno di spesa non sia necessario, alla luce del particolare rapporto che intercorre tra la suddetta impresa fornitrice e il . Ed invero, Controparte_1
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l'HeraComm risulta affidataria del servizio sulla base del cd. “Servizio di
Salvaguardia”, la cui attivazione avviene ex lege quando si verifichino due elementi concorrenti: a) la sussistenza dei seguenti presupposti soggettivi: un'impresa o un ente pubblico che non abbia ancora esercitato il diritto di scegliere il proprio fornitore sul mercato libero e sia intestataria di almeno un sito in media o alta tensione oppure un'impresa o un ente pubblico titolare di soli siti in bassa tensione con oltre 50 dipendenti o con un fatturato annuo superiore a 10 milioni di euro che non possano o non vogliano individuare un fornitore di energia elettrica sul Mercato Libero;
b) la mancata stipulazione di un contratto di somministrazione di energia elettrica in regime di libero mercato.
Una volta che si siano verificati tali elementi, la fornitura avviene in base alla procedura concorsuale pubblica di cui alla legge 3 agosto 2007 n. 125, individuando il gestore dell'energia sulla base della zona in cui si trova l'impresa e/o l'ente cui somministrare l'energia ( a tal fine, il territorio nazionale è diviso in diverse zone), che, per la localizzazione del Comune appellato, risulta essere
HeraComm.
In altri termini, in questo caso l'erogazione del servizio è automatica e prevista dalla legge, sicché sarebbe illogico - in relazione ad un esborso di denaro che è sostanzialmente imposto e sul quale il non ha alcuna CP_1
discrezionalità - pretendere da quest'ultimo l'emanazione di un impegno di spesa.
In definitiva, va affermata la legittimazione della ad agire in Pt_1
qualità di cessionaria dei crediti vantati da HeraComm nei confronti del
[...]
, per l'importo risultante dalle fatture prodotte in primo grado, ossia di CP_1
66.744,17 €.
Quanto ai richiesti interessi, proprio perché si tratta di crediti non derivanti da un contratto, i crediti ceduti alla società appellante non sono soggetti alle disposizioni dettate dal d.lgs. 231/2002, applicabili, secondo l'art. 1, co. 1, dello stesso decreto, «ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale», per tale dovendo intendersi, secondo l'art. 2, co. 1, lett. a), di quel decreto, ogni contratto, comunque denominato, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comporti, in via esclusiva o
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prevalente, la consegna o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.
In mancanza della prova della sottoscrizione del contratto, alla società appellante spettano pertanto, oltre alla sorte capitale, soltanto gli interessi legali previsti dall'art. 1284, co. 4, c.c., da calcolare perciò comunque secondo il tasso di riferimento di cui all'art. 5, co. 2, del d.lgs. 231/2002, ma solo a decorrere dal 12 gennaio 2018, giorno successivo alla data della notificazione al Comune appellato della citazione introduttiva del processo di primo grado.
Ugualmente, non sono dovuti gli interessi anatocistici, posto che, a prescindere da ogni altra considerazione, la loro domanda si riferisce esclusivamente a quelli che la medesima società appellante assume prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale che, alla data della notificazione della predetta citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai quali detta società, per quanto detto, non ha diritto.
Le medesime considerazioni portano ad escludere il diritto dell'appellante di ricevere l'importo di € 3.760,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n.
231/02.
II.2. Concludendo, in riforma della sentenza appellata, la domanda della società appellante va accolta nei termini sopra precisati e il appellato va, CP_1
dunque, condannato 66.744,17 € oltre agli interessi legali maturati su tale importo ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c., cioè secondo il tasso di riferimento di cui all'art. 5, co 2, del d.lgs. 231/2002 a decorrere dal 12 gennaio 2018.
III. Gli ulteriori motivi d'appello, relativi all'assenza di contratto scritto, restano assorbiti.
IV. Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e dell'accoglimento parziale dell'atto di appello, le spese del doppio grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellato , che va, pertanto, condannato al Controparte_1
pagamento in favore della degli importi calcolati sulla base del decreto Pt_1
del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come mod. dal decreto del
Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147, per la liquidazione giudiziale dei
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compensi e delle spese spettanti agli avvocati, in relazione al valore della controversia rapportato al decisum (da 52.000,01 € a 260.000,00 €).
Essi si liquidano:
- per il primo grado del giudizio nel complessivo importo di 9.775,00 €, di cui 8.500,00 € per compensi (1.600,00 € per la fase di studio, 1.100,00 e per la fase introduttiva, 3.100,00 € per la fase istruttoria e 2.700,00 € per quella decisoria),
1.275,00 € per spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori (non vi è prova del versamento del c.u. di 759,00 €);
- per il secondo grado del giudizio in 10.234,00 €, di cui 8.200,00 € per compensi (1.800,00 € per la fase di studio, 1.300,00 e per la fase introduttiva,
2.200,00 € per la fase istruttoria/trattazione e 2.900,00 € per quella decisoria),
1.230,00 € per spese generali e 804,00 € per spese vive (c.u. e marca da bollo), oltre eventuali ulteriori accessori.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Quinta Sezione Civile, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla nei confronti del Pt_1 CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 2773
[...]
del 11 luglio 2022, così provvede:
1. in accoglimento parziale dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, accoglie solo in parte la domanda della condannando il Pt_1
al pagamento in suo favore del solo importo di 66.741,17€, Controparte_1
oltre agli interessi legali maturati su tale importo ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c., cioè secondo il tasso di riferimento di cui all'art. 5, co 2, del d.lgs. 231/2002 a decorrere dal 12 gennaio 2018;
2. condanna il al pagamento a favore della Controparte_1 Pt_1
delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano:
- per il primo grado del giudizio nel complessivo importo di 9.775,00 €, di cui 8.500,00 € per compensi, 1.275,00 € per spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori;
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- per il secondo grado del giudizio in 10.234,00€, di cui 8.200,00 € per compensi, 1.230,00 € per spese generali e 804,00 € per spese vive, oltre eventuali ulteriori accessori.
Così deciso in Napoli, il 19 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
SE D'VE RI OL
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- dr.ssa RI OL - Presidente -
- dr.ssa Paolo Celentano - Consigliere-
- dr.ssa SE D'VE - Consigliere – Relatore - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere n. 2773/2022, pubblicata l'11 luglio 2022, e non notificata, iscritto al n.
811/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
TRA la (già (c.f. , con sede Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
in Milano, via Domenichino n. 5 (di seguito, per brevità, “ ), rappresentata e difesa dagli avvocati Marisa Olga Meroni (c.f. e Paolo Marra C.F._1
(c.f. ) - appellante - CodiceFiscale_2
E il (c.f. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, con sede in Carinola (CE) - appellato contumace -
FATTO
1. Con una citazione notificata l'11 gennaio 2018 la Parte_1
conveniva il dinnanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Controparte_1
Vetere al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che la è creditrice nei confronti del dei Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
seguenti importi: a. € 86.670,39 in linea capitale portato dalle fatture prodotte quale doc. 03; b. gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n.
231/02, maturati e maturandi sull'importo di cui alla precedente lettera a., con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
c. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D.Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera b., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo;
d. € 6.480,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2,
D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture prodotte quale doc.03; e. € 17.972,38 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte della convenuta, della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a., portati dalle fatture (cd. Note Debito Interessi) prodotta quale doc. 04; f. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D.Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera e., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo;
g. € 11.000,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2,
D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture il cui ritardato pagamento da parte dell' convenuto ha generato gli interessi di cui alla precedente lettera e.;e conseguentemente condannare il , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di
In subordine, accertare e dichiarare che la è creditrice nei confronti Pt_1
del delle diverse somme a titolo di: a) sorte capitale;
b) Controparte_1
interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
c) interessi anatocistici sugli interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
d) costi di recupero dovuti ex art. 6 c. 2 D.Lgs. 231/2002 in relazione alle fatture per sorte capitale;
e) interessi moratori portati dalle cd. Note Debito Interessi maturati per il ritardato pagamento di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a); f) interessi anatocistici sugli interessi moratori portati dalla Note Debito Interessi;
g) costi di recupero in relazione ex art. 6 c. 2 D.Lgs.
231/2002 dovuti in relazione alle Note Debito Interessi che risulteranno provate in corso di causa e conseguentemente condannare il , in Controparte_1
N. 811/2023 r.g.aa.cc. . . Pag. 2 di 10 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
persona del legale rappresentante pro tempore. In via ulteriormente subordinata, nel merito: condannare il in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di di tutte le somme che risulteranno dovute dal a qualsiasi titolo, anche per Controparte_1
ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.”.
A fondamento della domanda, la esponeva che nell'ambito della propria attività bancaria, con un contratto di factoring la aveva CP_3
acquistato diversi crediti vantati da imprese fornitrici di servizi nei confronti del
, nello specifico i crediti di NE Energia, HeraComm e Controparte_1
HL, e tali atti di cessione erano stati stipulati nella forma scritta autenticata dal notaio e notificati al Comune debitore (in relazione ad HeraComm: atto n.
52038 serie 1T, registrato a Milano il 27.12.2017; in relazione ad NEEnergia: atto di cessione registrato al n. 61 serie T a Roma;
in relazione a HL S.p.A.: atto n.65507 serie 1T, registrato a Milano il 28 dicembre 2017.
Ne conseguiva il proprio diritto a pretendere il pagamento della sorte capitale di tali crediti, degli interessi moratori nella misura prevista dall'art. 5 del d..lgs. 231/2002, nonché degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale, del diritto al pagamento di 40,00 € per ciascuna delle 162 fatture impagate, a titolo di risarcimento del danno sempre sulla base del citato decreto, come interpretato dalla Commissione Europea, nonché degli interessi moratori dovuti a causa del ritardo del nel pagare i CP_1
fornitori, portati dalle note debito interessi. Conseguiva da ciò anche la spettanza degli interessi anatocistici maturati sugli interessi moratori portati dalle note
Debito Interessi, nonché la restituzione dei costi di recupero del credito in relazione all'importo spettante in base alle note Debito Interessi, come previsto dal citato d.Lgs. 231/2002.
Tanto premesso, la concludeva come sopra riportato.
2. Il , regolarmente citato in giudizio, non si costituiva e Controparte_1
pertanto veniva dichiarato contumace.
3. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, esaurita l'istruttoria, rigettava
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tutte le domande proposte. In particolare, così decideva: “dichiara la contumacia del rigetta la domanda di pagamento;
compensa Controparte_1
integralmente le spese di lite”.
A fondamento di tale decisione, il Tribunale:
a) rilevata d'ufficio l'assenza dell'impegno di spesa e sottoposta la questione alle parti, riteneva che la non avesse offerto adeguata prova del credito vantato, “non essendo stato prodotto atto contenente l'impegno di spesa del da ritenersi necessario, in virtù di quanto disposto dall'art. 191 CP_1
TUEL”;
b) in ogni caso, osservava che non era stata data prova del contratto stipulato tra il ed il creditore cedente, per cui era richiesta la forma ad CP_1
substantiam.
4. Avverso tale sentenza, con atto di citazione del 20.02.2023, ha proposto appello la chiedendo la riforma totale della sentenza di primo grado e, Pt_1
in particolare, di riconoscere, accertare e dichiarare il credito della nei confronti del per gli importi già indicati con l'atto introduttivo Controparte_1
del giudizio di primo grado.
Ha chiesto, inoltre, la riforma del capo relativo alle spese, non liquidate, o meglio, compensate dal primo Giudice, in virtù della contumacia del convenuto.
5. Dichiarata la contumacia del Comune appellato, all'udienza del
7.10.2025 la Corte si è riservata la decisione ex art. 190 c.p.c., riducendo a quaranta giorni il termine per il deposito delle comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'appello è parzialmente fondato sulla base delle seguenti considerazioni.
II. L'appellante, col suo primo motivo d'appello, si duole del fatto che il primo
Giudice ha ritenuto che il credito vantato dalle imprese fornitrici nei confronti del appellato non fosse sorretto da un impegno di spesa emesso dall'ente, CP_1
con conseguente nullità del contratto avente ad oggetto le forniture di servizi.
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Nello specifico, la censura la sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale ha erroneamente interpretato l'art. 191 TUEL, negando la sussistenza dell'obbligazione del verso le ditte fornitrici per mancanza dell'impegno CP_1
di spesa.
Secondo la al contrario, “l'assunzione dell'impegno di spesa Pt_1
costituisce, ai sensi degli artt. 182 e 183 TUEL, la prima fase del procedimento di spesa, non del procedimento di stipulazione dei contratti” e, con specifico riguardo ai crediti portati dalle fatture NE Energia ed Hera Comm, non è necessaria perché si tratta di contratti aventi ad oggetto prestazioni continuative per le quali è sufficiente l'approvazione del bilancio cd. orientativo, che, ai sensi dell'art. 183, co. 2, non richiede ulteriori formalità, quali l'assunzione Pt_3
dell'impegno di spesa.
Il Tribunale, invece, ha ritenuto che il avrebbe dovuto Controparte_1
emettere un impegno di spesa “quantomeno orientativo”.
II.I. Tale motivo risulta parzialmente fondato.
In primo luogo, non è condivisibile- secondo la Corte - l'assunto dell'appellante per il quale l'impegno di spesa sarebbe necessario solo rispetto alla validità del procedimento di spesa e non per la stipulazione del contratto, perché palesemente erroneo sia dal punto di vista logico che giuridico. Dal punto di vista logico, infatti, è evidente che l'obbligo in capo alla PA di sostenere una spesa sorge proprio perché è stato stipulato un contratto e, pertanto, appare artificioso scindere i due momenti come se non fossero tra loro intrinsecamente collegati. Dal punto di vista giuridico, va condiviso l'orientamento espresso, anche in tempi recenti, dalla Suprema Corte secondo cui, deve considerarsi essenziale l'impegno di spesa ai fini della validità dell'obbligazione sorta tra la P.A. e l'impresa fornitrice del servizio (cfr. Cass., 13159/2024, secondo cui “L'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000, diversamente discendendone la nullità, rilevabile d'ufficio anche in
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cassazione, ogni qual volta il dato emerga da quanto già acquisito al processo, tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa”).
Tanto premesso, alla luce degli atti di causa, questa Corte ritiene che non vi sia prova dell'intervenuto impegno di spesa, sebbene tale atto sia richiesto soltanto per le fatture emesse da NE Energia e dalla HL e non anche per le fatture emesse da HeraComm.
Per le fatture NE Energia, inoltre, non può sostenersi - come ritiene l'appellante - che il Tribunale avrebbe dovuto fare applicazione dell'art. 183 c. 2
TUEL, giacché a tal fine sarebbe stato comunque necessario fornire la prova dell'esistenza del bilancio, che, secondo la citata norma, in caso di contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative sostituisce (o, più correttamente, contiene) l'impegno di spesa.
Sul punto la si limita ad affermare la presenza in atti di tale Pt_1
documento, contrassegnato con il numero 578, ma a tale numero, all'interno del fascicolo di primo grado, corrisponde una fattura HeraComm, sicché deve ritenersi che neppure il citato bilancio orientativo è stato prodotto dalla
Né può sostenersi che la presenza di un tale bilancio non sia stata contestata, secondo quanto prescritto dall'art. 115 c.p.c., dal CP_1
, stante la contumacia dell'ente sia in primo grado che in appello (cfr.
[...]
Cass. 16800/2018 sulla non applicabilità del principio di non contestazione alle parti contumaci).
Per quanto riguarda, poi, l'unica fattura HL, anche in questo caso, non solo risulta assente la prova dell'impegno di spesa, ma neppure è applicabile l'art. 183 c.2 lett. c., trattandosi di un servizio di riparazione di impianti elevatori, non riconducibile ad una prestazione di natura continuativa, requisito indispensabile per l'applicazione della suddetta norma.
Con riferimento alle fatture HeraComm, infine, questa Corte ritiene che l'impegno di spesa non sia necessario, alla luce del particolare rapporto che intercorre tra la suddetta impresa fornitrice e il . Ed invero, Controparte_1
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l'HeraComm risulta affidataria del servizio sulla base del cd. “Servizio di
Salvaguardia”, la cui attivazione avviene ex lege quando si verifichino due elementi concorrenti: a) la sussistenza dei seguenti presupposti soggettivi: un'impresa o un ente pubblico che non abbia ancora esercitato il diritto di scegliere il proprio fornitore sul mercato libero e sia intestataria di almeno un sito in media o alta tensione oppure un'impresa o un ente pubblico titolare di soli siti in bassa tensione con oltre 50 dipendenti o con un fatturato annuo superiore a 10 milioni di euro che non possano o non vogliano individuare un fornitore di energia elettrica sul Mercato Libero;
b) la mancata stipulazione di un contratto di somministrazione di energia elettrica in regime di libero mercato.
Una volta che si siano verificati tali elementi, la fornitura avviene in base alla procedura concorsuale pubblica di cui alla legge 3 agosto 2007 n. 125, individuando il gestore dell'energia sulla base della zona in cui si trova l'impresa e/o l'ente cui somministrare l'energia ( a tal fine, il territorio nazionale è diviso in diverse zone), che, per la localizzazione del Comune appellato, risulta essere
HeraComm.
In altri termini, in questo caso l'erogazione del servizio è automatica e prevista dalla legge, sicché sarebbe illogico - in relazione ad un esborso di denaro che è sostanzialmente imposto e sul quale il non ha alcuna CP_1
discrezionalità - pretendere da quest'ultimo l'emanazione di un impegno di spesa.
In definitiva, va affermata la legittimazione della ad agire in Pt_1
qualità di cessionaria dei crediti vantati da HeraComm nei confronti del
[...]
, per l'importo risultante dalle fatture prodotte in primo grado, ossia di CP_1
66.744,17 €.
Quanto ai richiesti interessi, proprio perché si tratta di crediti non derivanti da un contratto, i crediti ceduti alla società appellante non sono soggetti alle disposizioni dettate dal d.lgs. 231/2002, applicabili, secondo l'art. 1, co. 1, dello stesso decreto, «ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale», per tale dovendo intendersi, secondo l'art. 2, co. 1, lett. a), di quel decreto, ogni contratto, comunque denominato, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comporti, in via esclusiva o
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prevalente, la consegna o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.
In mancanza della prova della sottoscrizione del contratto, alla società appellante spettano pertanto, oltre alla sorte capitale, soltanto gli interessi legali previsti dall'art. 1284, co. 4, c.c., da calcolare perciò comunque secondo il tasso di riferimento di cui all'art. 5, co. 2, del d.lgs. 231/2002, ma solo a decorrere dal 12 gennaio 2018, giorno successivo alla data della notificazione al Comune appellato della citazione introduttiva del processo di primo grado.
Ugualmente, non sono dovuti gli interessi anatocistici, posto che, a prescindere da ogni altra considerazione, la loro domanda si riferisce esclusivamente a quelli che la medesima società appellante assume prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale che, alla data della notificazione della predetta citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai quali detta società, per quanto detto, non ha diritto.
Le medesime considerazioni portano ad escludere il diritto dell'appellante di ricevere l'importo di € 3.760,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n.
231/02.
II.2. Concludendo, in riforma della sentenza appellata, la domanda della società appellante va accolta nei termini sopra precisati e il appellato va, CP_1
dunque, condannato 66.744,17 € oltre agli interessi legali maturati su tale importo ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c., cioè secondo il tasso di riferimento di cui all'art. 5, co 2, del d.lgs. 231/2002 a decorrere dal 12 gennaio 2018.
III. Gli ulteriori motivi d'appello, relativi all'assenza di contratto scritto, restano assorbiti.
IV. Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e dell'accoglimento parziale dell'atto di appello, le spese del doppio grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellato , che va, pertanto, condannato al Controparte_1
pagamento in favore della degli importi calcolati sulla base del decreto Pt_1
del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come mod. dal decreto del
Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147, per la liquidazione giudiziale dei
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compensi e delle spese spettanti agli avvocati, in relazione al valore della controversia rapportato al decisum (da 52.000,01 € a 260.000,00 €).
Essi si liquidano:
- per il primo grado del giudizio nel complessivo importo di 9.775,00 €, di cui 8.500,00 € per compensi (1.600,00 € per la fase di studio, 1.100,00 e per la fase introduttiva, 3.100,00 € per la fase istruttoria e 2.700,00 € per quella decisoria),
1.275,00 € per spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori (non vi è prova del versamento del c.u. di 759,00 €);
- per il secondo grado del giudizio in 10.234,00 €, di cui 8.200,00 € per compensi (1.800,00 € per la fase di studio, 1.300,00 e per la fase introduttiva,
2.200,00 € per la fase istruttoria/trattazione e 2.900,00 € per quella decisoria),
1.230,00 € per spese generali e 804,00 € per spese vive (c.u. e marca da bollo), oltre eventuali ulteriori accessori.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Quinta Sezione Civile, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla nei confronti del Pt_1 CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 2773
[...]
del 11 luglio 2022, così provvede:
1. in accoglimento parziale dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, accoglie solo in parte la domanda della condannando il Pt_1
al pagamento in suo favore del solo importo di 66.741,17€, Controparte_1
oltre agli interessi legali maturati su tale importo ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c., cioè secondo il tasso di riferimento di cui all'art. 5, co 2, del d.lgs. 231/2002 a decorrere dal 12 gennaio 2018;
2. condanna il al pagamento a favore della Controparte_1 Pt_1
delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano:
- per il primo grado del giudizio nel complessivo importo di 9.775,00 €, di cui 8.500,00 € per compensi, 1.275,00 € per spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori;
N. 811/2023 r.g.aa.cc. . . Pag. 9 di 10 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA
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(già Prima Sezione Civile Bis)
- per il secondo grado del giudizio in 10.234,00€, di cui 8.200,00 € per compensi, 1.230,00 € per spese generali e 804,00 € per spese vive, oltre eventuali ulteriori accessori.
Così deciso in Napoli, il 19 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
SE D'VE RI OL
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