Versione
10 aprile 1987
10 aprile 1987
Art. 9. 1. Per il raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 1, le unita' sanitarie locali si avvalgono della collaborazione e dell'aiuto delle associazioni di volontariato nelle forme e nei limiti previsti dall' articolo 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 .
Nota all'art. 9:
L'art. 45 della citata legge n. 833/1978 prevede quanto segue:
"Art. 45 (Associazioni di volontariato). - E' riconosciuta la funzione delle associazioni di volontariato liberamente costituite aventi la finalita' di concorrere al conseguimento dei fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale.
Tra le associazioni di volontariato di cui al comma precedente sono ricomprese anche le istituzioni a carattere associativo, le cui attivita' si fondano, a norma di statuto, su prestazioni volontarie e personali dei soci.
Dette istituzioni, se attualmente riconosciute come istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), sono escluse dal trasferimento di cui all' art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .
A tal fine le predette istituzioni avanzano documentata istanza al presidente della giunta regionale che con proprio decreto procede, sentito il consiglio comunale ove ha sede l'istituzione, a dichiarare l'esistenza delle condizioni previste nel comma precedente. Di tale decreto viene data notizia alla commissione di cui al sesto comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .
Sino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'assistenza pubblica dette istituzioni restano disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 , e successive modifiche e integrazioni.
I rapporti fra le unita' sanitarie locali e le associazioni del volontariato ai fini del loro concorso alle attivita' sanitarie pubbliche sono regolati da apposite convenzioni nell'ambito della programmazione e della legislazione sanitaria regionale".
Nota all'art. 9:
L'art. 45 della citata legge n. 833/1978 prevede quanto segue:
"Art. 45 (Associazioni di volontariato). - E' riconosciuta la funzione delle associazioni di volontariato liberamente costituite aventi la finalita' di concorrere al conseguimento dei fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale.
Tra le associazioni di volontariato di cui al comma precedente sono ricomprese anche le istituzioni a carattere associativo, le cui attivita' si fondano, a norma di statuto, su prestazioni volontarie e personali dei soci.
Dette istituzioni, se attualmente riconosciute come istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), sono escluse dal trasferimento di cui all' art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .
A tal fine le predette istituzioni avanzano documentata istanza al presidente della giunta regionale che con proprio decreto procede, sentito il consiglio comunale ove ha sede l'istituzione, a dichiarare l'esistenza delle condizioni previste nel comma precedente. Di tale decreto viene data notizia alla commissione di cui al sesto comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .
Sino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'assistenza pubblica dette istituzioni restano disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 , e successive modifiche e integrazioni.
I rapporti fra le unita' sanitarie locali e le associazioni del volontariato ai fini del loro concorso alle attivita' sanitarie pubbliche sono regolati da apposite convenzioni nell'ambito della programmazione e della legislazione sanitaria regionale".
Giurisprudenza • 1
- 1. TAR Genova, sez. II, sentenza 14/03/2012, n. 383Provvedimento: […] - sarebbe violato l'art. 9 della legge n. 115 del 1987 che impone alle aziende sanitarie di avvalersi della collaborazione delle organizzazioni di volontariato. […] 2.3) La terza e ultima censura concerne la pretesa violazione dell'art. 9 della legge 16 marzo 1987, n. 115, recante disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito, che impone di avvalersi, nel contesto delle iniziative dirette a fronteggiare la malattia, della collaborazione e dell'aiuto delle associazioni di volontariato.Leggi di più...
- annullamento di provvedimento amministrativo·
- principio di economicità e libera concorrenza·
- violazione art. 9 legge 115/1987·
- disparità di trattamento·
- principio di libertà di cura·
- violazione principi generali di imparzialità e buon andamento della P.A.·
- osservatorio prezzi·
- tutela del diritto alla salute·
- violazione art. 2, d.lgs. 163/2006·
- ricorso amministrativo·
- spese di lite·
- violazione direttive europee sugli appalti pubblici·
- affidamento di forniture·
- gara pubblica·
- strumenti di automonitoraggio della glicemia