Articolo 1 della Legge 22 luglio 1977, n. 488
Articolo 2
Versione
23 agosto 1977
Art. 1.
E' autorizzata la concessione, a favore della Societa' italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI), con sede in Roma, di un contributo annuo di lire 200 milioni per il triennio 1977-79.
Entrata in vigore il 23 agosto 1977
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